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martedì 6 aprile 2010

Federsupporter chiede chiarimenti alla Consob sul bilancio della Lazio

Con lettera dell’8 febbraio 2010, la scrivente Associazione, che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi dei sostenitori di società sportive ed in particolare dei piccoli azionisti, richiedeva al Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO SpA, in nome e per conto dei piccoli azionisti di quest’ultima, chiarimenti in merito ad una appostazione contabile nel bilancio al 30 giugno 2006, così come precisato nella richiamata lettera, che, in copia, si trasmette.

In data 17/3/2010, il predetto Consiglio di Sorveglianza rispondeva alla richiesta con lettera che, pure, si allega.

In tale risposta, vengono forniti elementi esplicativi e giustificativi che non trovano riscontro nella realtà, non convincono, e che tentano di coinvolgere, codesta Autorità.

Ciò premesso, si ritiene opportuno evidenziare gli elementi di cui sopra nella loro erroneità e contraddittorietà, provenienti da un Organo il quale, specie nel sistema dualistico adottato dalla S.S. LAZIO Spa, deve svolgere un particolare ruolo di garanzia verso gli azionisti di minoranza.

La prima osservazione riguarda quanto affermato al secondo capoverso della richiamata lettera, secondo cui “… la tabella a pag. 65 da Voi richiamata, che evidenzia i compensi maturati nel periodo per i componenti degli organi sociali, è espressa in Euro e non in migliaia di Euro” .

Detta affermazione risulta in contrasto con quanto, invece, riportato nella NOTA INTEGRATIVA al bilancio chiuso al 30 giugno 2006, con riguardo al Contenuto e forma del bilancio ( cfr. pag. 33 – allegata), ove è chiaramente detto che “Gli importi indicati negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono espressi in Euro ed i valori in nota integrativa sono espressi in migliaia di Euro”.

Ne consegue che la precisazione del Consiglio di Sorveglianza ove afferma che “… quando infatti le tabelle presenti in bilancio sono espresse in migliaia di Euro, è sempre riportata in alto a sinistra delle stesse tabelle, l'espressione importi in Euro migliaia” si appalesa non esatta,mente rispondente alla realtà e pleonastica avuto riguardo a quanto specificato nella Nota Integrativa.

Tale precisazione, metodologica e formale (“l’espressione in importi Euro migliaia è sempre riportata in alto a sinistra delle stesse tabelle”) non si rinviene,infatti, con riferimento alle tabelle del bilancio al 30/6/2006, espresse in migliaia di euro, nei seguenti casi:

a) Rapporti con parti correlate (pag. 36);

b) Imposte anticipate (pag. 47);

c) Patrimonio netto (pag. 50);

d) Debiti verso Società calcistiche per compartecipazioni (pag. 54);

e) Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori (pag. 64);

f) Tabella calcolo IRAP (pag. 67);

g) Tabella differenze temporanee attive ai fini delle imposte dirette (pag. 68).

La seconda osservazione è riferita alla natura dell'appostazione contabile in esame (Euro 3.841) inserita, con la dizione “Altro” nella tabella relativa a “Compensi e/o bonus ed incentivi maturati nel periodo in esame per i componenti degli Organi sociali” (pag. 65).

Precisa, infatti, il Consiglio di Sorveglianza che la somma percepita dall’Avv. Gentile “... fa riferimento a rimborsi spese vive e contributi sostenuti per i giudizi in corso all’epoca”.

Tale precisazione non è conforme , ad avviso della scrivente , ai principi di chiarezza e precisione che devono informare la redazione del bilancio, così come richiesto dalla normativa civilistica (art. 2423 C.C.).

Infatti, sull’ovvio presupposto della veridicità dell'affermazione, l'appostazione contabile (che avrebbe dovuto essere riportata in tabella quanto meno come Euro 0,35) è errata nel suo nomen juris, in quanto avrebbe dovuto correttamente essere ricompresa tra le Spese amministrative o tra le consulenze.

Ma a tale rilievo, di per sé già importante per quanto riguarda i contenuti monetari e le modalità espositive, devono aggiungersi le seguenti considerazioni.

Se è vero che l’avv. Gentile ha svolto attività professionale in favore della Società – e la circostanza è dichiarata dal Consiglio di Sorveglianza - v’è ulteriormente da domandarsi:

- se non fosse stata esistente una situazione di incompatibilità tra lo svolgimento di attività professionale dell’Avv. Gentile in favore della Società in concomitanza con la sua carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza, quanto meno per il periodo temporale ( 1/12/2004-5/06/2005) in cui i due incarichi si fossero sovrapposti e quali fossero state le eventuali conseguenze che dal verificarsi di tale incompatibilità avessero potuto conseguire nei confronti del predetto professionista; ma, soprattutto, per quanto qui di interesse, in capo alla società;

- se, in particolare, l’avere assunto incarichi professionali in concomitanza con l’esercizio della carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza, indipendentemente dal pagamento contestuale dei compensi che tali incarichi comportavano, non abbia potuto costituire una violazione oltreché di regole di deontologia professionale, soprattutto delle situazioni di incompatibilità in ordine alla acquisizione degli incarichi professionali, per la contestualità della carica di Presidente di un organo di controllo della Società conferente gli incarichi stessi ;

- quali siano le appostazioni contabili, quantomeno sotto la voce fatture da ricevere, attesa la presunzione di onerosità di un incarico professionale, nell’esercizio in cui le prestazioni sono state svolte o, eventualmente, negli esercizi successivi, e quali siano gli importi maturati dall’Avv. Gentile a fronte di incarichi professionali affidatigli o comunque iniziati in costanza della sua carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza, destando, peraltro, perplessità l’affidamento di incarichi professionali all’Avv. Gentile anche in epoca immediatamente successiva alla cessazione dalla sua carica societaria .

Una terza considerazione si impone con riferimento a quanto affermato all'ultima frase del terzo capoverso della citata lettera e che è diretta conseguenza dell'errore in precedenza evidenziato. Infatti, l’importo della misura di 3.841, sia esso espresso in Euro che in Euro/migliaia, non aveva, comunque, titolo per essere ricompreso tra i compensi per i componenti degli Organi sociali, trattandosi, come sopra precisato, dal medesimo Consiglio di Sorveglianza, di somme afferenti all’attività professionale svolta dall’Avv. Gentile, sicuramente non in veste di Presidente del Consiglio di Sorvegl,ianza.

Un'ultima considerazione riguarda il tono della lettera, gratuitamente non rispettoso degli interessi e dei diritti degli azionisti che sottopongono all’attenzione dell' Organo che li dovrebbe tutelare un elemento, quantomeno, di opacità e di confusione del bilancio della Società da essi partecipata, così come strumentale appare il tentativo di coinvolgimento, tra gli altri, di codesta Commissione, chiamata impropriamente in causa come implicitamente avallante le anomalie rilevate dalla scrivente.

Tanto premesso, si chiede a codesta Commissione di valutare, nell’ambito dei propri poteri- doveri, se dai fatti e dai comportamenti sopra esposti possa emergere una qualche violazione delle disposizioni legislative che regolano l’attività della Società in oggetto e dei membri del Consiglio di Sorveglianza: sia in termini generali, sia con particolare riferimento agli interessi giuridici ed economici degli azionisti della Società stessa, i quali, come noto, avendo quest’ultima adottato il sistema dualistico, non hanno altro tutore istituzionale se non la CONSOB, qualora il Consiglio di Sorveglianza fosse eventualmente venuto meno a propri obblighi e compiti istituzionali.

Con i migliori saluti.

Federsupporter

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

1 commento:

Riccardo Troiani ha detto...

Ciao…ho chiuso Sport City, trasferendomi su STADIOGOAL. E’ il mio nuovo sito, in wordpress con dominio mio. Mi piacerebbe continuare lo scambio linki tra noi…Ti andrebbe di aggiornare il link…grazie

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il pallone in confusione

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