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martedì 23 novembre 2010

Lazio: tutta l'assemblea minuto per minuto

Riportiamo il riassunto di Federsupporter dell'assise straordinaria biancoceleste tenutasi il 18 novembre scorso

Come previsto, il 18 corrente, presso la sede sociale in Formello (Roma), si è tenuta l’Assemblea Straordinaria della Lazio avente ad oggetto proposte di modifiche statutarie. L’Assemblea è stata presieduta dall’attuale Presidente del Consiglio di Gestione, azionista di controllo e di comando, dr. Claudio Lotito, con la presenza dell’altro membro del suddetto Consiglio e con la presenza del Consiglio di Sorveglianza, nonché con la partecipazione dell’Avv. Gianmichele Gentile, oltre al notaio incaricato di redigere il verbale assembleare. Alla riunione hanno preso parte, oltre all’azionista di controllo e di comando,altri sei azionisti, tra i quali gli scriventi, nella doppia qualità di piccoli azionisti e di rappresentanti di Federsupporter.

I lavori si sono svolti mediante esposizione, articolo per articolo, da parte del dr. Lotito, delle modifiche statutarie proposte e con messa in votazione, sempre articolo per articolo, delle suddette modifiche.

Per la gran parte le modifiche stesse riguardavano l’adeguamento dello statuto a norme di legge nel frattempo intervenute e, quindi, esse non potevano che ricevere l’approvazione dell’assemblea.

Tuttavia, su alcune specifiche proposte, prima della loro messa in votazione, gli scriventi hanno ritenuto di dover intervenire.

Più precisamente, in merito alla modifica proposta all’art. 3, volta a specificare che, tra le attività societarie va ricompresa la commercializzazione di beni, oggetti e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché lo svolgimento di attività editoriali anche nel settore radiofonico e televisivo, gli scriventi hanno obiettato che, essendo stata costituita dalla Lazio una società ( Lazio Marketing & Communication ) dalla stessa Lazio totalmente controllata con la finalità di svolgere, per l’appunto, attività di commercializzazione e di comunicazione,sembrava più opportuno che le attività in questione fossero svolte, non dalla controllante, bensì dalla controllata.

A fronte di questa obiezione il dr. Lotito ha chiarito e precisato che, in realtà, le suddette attività saranno svolte dalla controllata e che la modifica statutaria proposta ha solamente lo scopo di esplicitare che le attività in questione non esulano, comunque, anche dai fini della Società controllante.

Con questo chiarimento la proposta è stata unanimemente approvata .

In merito alla proposta di cui all’art. 6, secondo cui il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di soci rappresentanti almeno l’1,25% del capitale sociale, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati, gli scriventi hanno chiesto chiarimenti e precisazioni.

A seguito di tale richiesta, sia il dr. Lotito sia l’avv. Gentile, hanno specificato che la modifica proposta deve intendersi come meramente attuativa di quanto previsto dall’art. 83- duodecies del T.U.F ( Testo Unico in materia di Intermediazione Fiananziaria), introdotto dall’art. 2 del decr.lgs. 27/01/2010, n. 27 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/36 concernente l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

In particolare, l’art. 83- duodecies richiamato consente l’identificazione degli azionisti e la conoscenza del numero di azioni da essi possedute con la finalità principale di facilitare il coordinamento tra i soci stessi per poter esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata ( per esempio : convocazione di assemblea su richiesta dei soci, esercizio dell’azione di responsabilità su iniziativa dei soci medesimi, etc.).

In risposta alla richiesta degli scriventi, il dr. Lotito e l’avv. Gentile hanno confermato che la modifica statutaria proposta intende, per l’appunto, così come prevede la normativa a cui la proposta stessa vuole conformarsi, rendere più agevole la possibilità per i soci di far valere propri diritti.

Con l’occasione, sia consentito esprimere agli scriventi il rammarico per il fatto che l’iniziativa portata avanti da Federsupporter di favorire l’unione dei piccoli azionisti proprio allo scopo di permettere l’esercitabilità e la migliore tutela dei loro diritti , non sia stata, almeno finora, colta nella sua reale importanza e nella sua assoluta conformità a principi generali, fatti ormai propri sia dall’ordinamento comunitario sia dall’ordinamento nazionale

A questo proposito, è veramente sorprendente e spiacevole che, nel momento in cui, dal 14 settembre ad oggi, si è assistito e si assiste ad una quotidiana movimentazione dell’assetto del flottante ( circa il 33 % ) con scambi di milioni di azioni, non si sia riusciti, o non si sia voluto ,coagulare un numero di soci rappresentanti almeno quell’1,25 % del capitale sociale che avrebbe consentito di eleggere, come si dirà in seguito, una rappresentanza dei piccoli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza della Lazio e che consentirebbe ora di poter identificare tutti i soci della stessa Lazio nonché di conoscere il numero delle azioni da essi possedute. Corredata dai chiarimenti e dalle precisazioni sopra riportate, la proposta di modifica all’art. 6 è stata unanimemente approvata.

In merito alle proposte di modifica di cui all’art. 24 queste riguardano sia la non revocabilità (“inamovibilità”) dei consiglieri di sorveglianza se non per giusta causa, sia la riduzione da due ad uno dei componenti effettivi del suddetto Consiglio eleggibili da parte dei soci di minoranza. Quanto alla prima proposta di modifica, è opportuno rilevare che, in ordine ad essa, la Consob aveva richiesto l’8 novembre u.s., come risulta dal comunicato stampa della Società pubblicato sul sito della medesima il 15 corrente, di illustrare meglio la proposta stessa ( si rimarca che la Relazione del Consiglio di Gestione, pubblicata sul sito della Lazio, relativa all’interezza delle modifiche statutarie proposte, si componeva di n. 6 righe ). In attuazione di quanto richiesto dalla Consob, il Consiglio di Sorveglianza, con propria nota del 15 corrente, prendeva atto, così come evidenziato dalla stessa Consob, che, essendo la Lazio retta dal sistema dualistico di governo societario, per cui il Consiglio di Sorveglianza, e non l’Assemblea, nomina i componenti del Consiglio di Gestione, la revocabilità solo per giusta causa dei membri del predetto Consiglio di Sorveglianza comportava una pari irrevocabilità dei membri del Consiglio di Gestione. In questo modo si rendevano, di fatto, inamovibili sia i primi sia i secondi, pur in presenza di eventuali mutamenti dell’assetto azionario. Tuttavia, pur preso atto di ciò, il Consiglio di Sorveglianza, nel richiamare l’attuale incontendibilità della Lazio e l’espressa volontà del suo attuale azionista di maggioranza di non cedere le proprie azioni, affermava di ritenere che i suddetti, eventuali mutamenti possano essere considerati una giusta causa e che, pertanto, l’effetto di inamovibilità evidenziato non si potrebbe, comunque, produrre. Alla luce delle delucidazioni fornite dal Consiglio di Sorveglianza, la proposta di modifica è stata unanimemente approvata.

Quanto alla seconda proposta, vale a dire la riduzione da due ad uno dei membri effettivi del suddetto Consiglio eleggibili dalla minoranza, gli scriventi, pur tenuto conto del fatto che la normativa di legge sopravvenuta ha disposto che alla minoranza spetti un posto negli organi interni di controllo delle società quotate ( sindaci nelle società gestite con il sistema tradizionale e consiglieri di sorveglianza nelle società gestite con il sistema dualistico ), tuttavia, hanno obiettato che tale norma non vieta che i rappresentanti della minoranza in detti organi ( Consiglio di Sorveglianza per la Lazio ) possa essere superiore a quella minima garantita dalla legge.

Peraltro, lo scrivente Massimo Rossetti, in un suo documento del 20 settembre u.s. ( cfr www.federsupporter.it) aveva rilevato ( nessun altro fino a quel momento lo aveva fatto ) una singolare contraddizione tra il fatto che, all’art. 24, III comma, dello Statuto si stabiliva che alla minoranza era riservata l’elezione di due membri effettivi del Consiglio di Sorveglianza ed il fatto che, al successivo comma XII dello stesso art. 24, si diceva che tutti meno uno i membri effettivi del suddetto Consiglio erano tratti dalla lista di maggioranza. E’ evidente, quindi, che la modifica statutaria proposta, oltreché conformarsi alla disposizione di legge nel frattempo sopravvenuta, ha lo scopo di sanare la rilevata contraddizione. Ciò , in sede di replica alle obiezioni degli scriventi, non è stato negato dal dr. Lotito, il quale, pur dovendo ammettere che la norma di legge di cui sopra non impedisce di riconoscere alla minoranza una rappresentanza superiore all’unità nel Consiglio di Sorveglianza, ha però obiettato, a propria volta, che, essendo tutte le proposte di modifica ispirate al principio di stretta conformazione al dettato legislativo, sarebbe risultato inopportuno discostarsene solo per questa parte, ferma restando la dichiarata assenza di qualsiasi intenzione di voler comprimere la possibilità per i soci di minoranza di eleggere propri rappresentanti nel predetto Consiglio.

Gli scriventi, preso atto delle delucidazioni fornite dal dr. Lotito e pur rimarcando, a loro avviso, l’antiesteticità della modifica proposta, hanno comunque ritenuto di non esprimere voto contrario all’approvazione della stessa, sia perché ininfluente sia, soprattutto, in considerazione del fatto che, sino ad oggi, i soci di minoranza non hanno mai dimostrato nei fatti alcun interesse a far valere i loro diritti e, nella fattispecie, nei giorni scorsi a far eleggere due propri rappresentanti nel Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, la proposta di modifica in questione è stata unanimemente approvata.

Altre proposte di modifiche statutarie che, peraltro, comportano un pedissequo adeguamento a norme di legge, sono state del pari unanimemente approvate, senza richiedere, almeno ad avviso degli scriventi, particolari chiarimenti e precisazioni e che,quindi, non rendono necessari specifici commenti.

Come notazione finale, gli scriventi non possono non rammaricarsi del fatto che una puntuale, specifica ed esaustiva informativa su alcune delle più rilevanti modifiche statutarie proposte non sia stata spontaneamente fornita dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, in sede di Relazione Illustrativa delle modifiche stesse all’atto della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, bensì solo su espressa richiesta della Consob.

Richiesta intervenuta l’8 corrente e che ha ricevuto risposta solo il 15 novembre : cioè a dire formalmente solo tre giorni prima e sostanzialmente solo due giorni prima la data dell’Assemblea stessa. Cosa che agli scriventi non sembra francamente in linea con i criteri e le finalità che ispirano la Direttiva Comunitaria 2007/36 ed il provvedimento legislativo di suo recepimento nell’ordinamento nazionale. Quanto sopra sotto il profilo del diritto dei soci di disporre di tempo sufficiente per esaminare le determinazioni sottoposte avanti all’Assemblea e della possibilità di porre domande in relazione agli argomenti trattati, soprattutto avuto riguardo a soci sforniti della necessaria professionalità per avere piena cognizione di causa di tali argomenti, in specie, come nel caso in questione, aventi una elevata complessità tecnica. Circostanza che, certamente, avrebbe legittimato gli scriventi a chiedere ed ottenere il rinvio dell’Assemblea per carenza di tutti gli elementi in grado di porre i soci, anche quelli sforniti della professionalità di cui sopra, nella condizione di assumere consapevoli determinazioni. Soltanto per un gesto di buona volontà gli scriventi hanno deciso di soprassedere dal sollevare l’eccezione di cui trattasi.

Alfredo Parisi e Massimo Rossetti

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il pallone in confusione

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