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mercoledì 28 settembre 2011

AIGOL scende in campo a tutela della RETE

Non solo presenza il prossimo 29 settembre alla manifestazione di protesta contro il DDL intercettazioni, ma anche un disegno di legge per aiutare gli editori del web.

Puntuale come un orologio torna l’incubo del DDL intercettazioni, che potrebbe avere forti ripercussioni per il mondo del web e dell’editoria online in quanto introdurrebbe una serie di restrizioni e di censure, che vanno contro la libertà di informazione da sempre costituzionalmente garantita nel nostro Paese.

“Il Governo continua a vivere il web più come un problema che come una opportunità”, ha dichiarato Marcel Vulpis, presidente di AIGOL (Associazione Italiana Giornali OnLine). “Non è la prima volta che accade e sta diventando persino stucchevole rimarcarlo di volta in volta. Il prossimo 29 settembre i vertici della nostra Associazione scenderanno in piazza (al Pantheon), insieme ad altre strutture e realtà, per protestare contro questo DDL, che contiene, al suo interno, la cosiddetta norma “ammazza-blog”. Impone infatti ai gestori di tutti i siti informatici l’obbligo di procedere alla rettifica di ogni contenuto pubblicato dietro semplice richiesta del soggetto che se ne ritiene leso.
Come AIGOL siamo però stanchi di tenere una posizione difensiva ed è per questa ragione che, nel mese di ottobre, creeremo un gruppo di lavoro (aperto inoltre ad altre associazioni) per presentare un DDL innovativo sul tema dei contributi per l’online. In Francia sono stati stanziati per i prossimi tre anni circa 60 milioni di euro a favore del web e dell’editoria in Rete. In Italia siamo al “Cenozoico”, si preferisce aiutare giornali politici su carta con investimenti spesso superiori ai 2 milioni di euro annui per testata. Siamo alle porte di una nuova era e il Governo dovrà capire che il mondo del web ha la stessa dignità e valore di altri mezzi tradizionali, come la tv, la carta stampata o la radio. Entro i prossimi tre anni, i principali analisti americani prevedono che il web sarà il primo media per modalità di fruizione da parte degli utenti. Non capirlo significa voler rimanere nel Cenozoico piuttosto che uscirne per traghettare le nuove generazioni in una società più moderna e multimediale”.

Aigol - Associazione italiana editori on line (Marco Liguori, editore di Pianetagenoa1893.net e de Il Pallone in Confusione è uno dei soci fondatori)


martedì 27 settembre 2011

Federsupporter: la Consob indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa

ANDAMENTO ANOMALO DEL TITOLO LAZIO SPA. FEDERSUPPORTER CHIEDE NUOVAMENTE ALLA CONSOB DI INDAGARE E COMUNICARE L’ESITO DELLE INDAGINI E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE ASSUNTE.Con lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, in data odierna (ved. www.federsupporter.it) Federsupporter ha chiesto nuovamente alla Consob di indagare ulteriormente sull’andamento anomalo del titolo Lazio registratosi nel periodo dal 31/06/2011 al 23/09/2011; andamento che si è ripetuto dopo quello analogo registratosi tra metà settembre e fine ottobre 2010. Quest’ultima, pertanto, ha doverosamente e formalmente specificato alla stessa Consob che attenderà fino al termine del mese di ottobre p.v. che la Commissione comunichi l’esito delle indagini svolte e delle eventuali iniziative assunte, riservandosi, in difetto, ogni diritto ed azione a tutela dei piccoli azionisti della Lazio. In particolare, dopo la comunicazione Consob del 7 aprile scorso, con la quale la Commissione informava Federsupporter dell’avvio di indagini, nessun altra comunicazione è pervenuta all’Associazione. In calce si allega il testo della raccomandata spedita alla Consob.
Per info: ufficio stampa Marco Liguori 347 7048101

Roma 26 settembre 2011

Raccomandata A.R.

Anticipata via fax 06 8477519

06 8416703

Spett.le

CONSOB

Divisione Emittenti

Ufficio Controlli Societari


e Divisione Mercati

Ufficio Informazione Mercati

Ufficio Mercati a Pronti


Via G.B. Martini, 3

00198 R o m a


Oggetto: SS Lazio spa. Andamento del titolo non in linea con l’andamento del mercato e del settore di appartenenza (Vs. rif.Prot. DME/RM/11028863).

Con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax del 24 marzo scorso, la scrivente Associazione, facendo seguito a precedenti lettere raccomandate a.r. anticipate via fax, rispettivamente del 12 e 25 ottobre 2010, con le quali aveva segnalato a codesta Commissione un andamento assolutamente anomalo del titolo Lazio, registratosi da circa la metà del mese di settembre fino a circa la fine del mese di ottobre 2010, chiedeva di svolgere attività di vigilanza, di controllo e di indagine in merito a tale fenomeno, dando comunicazione al mercato dell’esito finale di questa attività.


Con lettera del 7 aprile scorso, codesta Commissione comunicava a Federsupporter che “Le circostanze segnalate sono allo stato oggetto di valutazioni” e che “al termine delle relative indagini potranno essere comunicate le risultanze e le iniziative assunte”. Ciò premesso, finora nessuna altra comunicazione è pervenuta alla scrivente Associazione circa l’andamento e le risultanze delle indagine e circa le eventuali iniziative assunte.

Nel frattempo, nel periodo dal 31/08/2011 al 23/09/2011 si è registrato un ulteriore andamento anomalo del titolo in questione, con un incremento del prezzo unitario di € 0,211 punti percentuali, con una punta del prezzo del titolo registrata al 15/09 di € 0,909, e con una notevole movimentazione complessiva di azioni rispetto al flottante, formalmente conosciuto. Andamento, anche questa volta, del tutto anomalo sia nei confronti del mercato in generale sia nei confronti del settore di appartenenza. Nello stesso periodo gli altri due titoli quotati del settore hanno fatto registrare un andamento flat, pur in presenza di potenziali elementi che avrebbero potuto condizionare la volatilità dei titoli stessi, il cui andamento resta, comunque, indifferente ai risultati sportivi. Né al riguardo sembrano tecnicamente convincenti le considerazioni espresse dalla stampa (cfr. “Il Corriere della Sera” 25/09/2011 “ E la Lazio si aggiudica il derby di Piazza Affari”).

Non solo, ma è del tutto singolare la coincidenza temporale di questo fenomeno con quello avvenuto nel 2010 e con la sua prossimità all’assemblea societaria di presentazione del bilancio d’esercizio, quando il titolo da € 0,359 – settembre 2010- perveniva a € 1,450 nell’ottobre successivo. Anche questa volta, inoltre, è da sottolineare come l’incremento e la movimentazione registratasi non trovino alcuna plausibile causa in fatti e/o comportamenti, almeno noti o che avrebbero dovuto essere resi noti al mercato, tali da giustificare l’incremento e la movimentazione suddetti.
Stupisce, in particolare e nuovamente, l’improvvisa, simultanea messa in vendita di quantità notevoli di azioni e corrispondentemente l’improvviso, simultaneo acquisto di queste ultime che sono o dovrebbero essere in possesso di una miriade di piccoli azionisti (attualmente l’unico socio rilevante della Lazio con oltre circa il 67% del capitale sociale è, indirettamente, il dr. Claudio Lotito) che non si conoscono e non sono collegati tra di loro e che, certamente, almeno della stragrande maggioranza, non sono soggetti che operano o sono abituati ad operare sul mercato azionario. E’, quindi, del tutto legittimo il sospetto, alla luce di quanto accaduto nel settembre-ottobre 2010 e che si è ripetuto e si sta ripetendo pressoché nello stesso periodo 2011, che il flottante della Lazio, pari al 33%, possa essere in gran parte posseduto o controllato da uno o più soggetti, in quest’ultimo caso collegati tra di loro, che singolarmente o collettivamente, detengano una partecipazione azionaria superiore al 2% , non comunicata alla Società partecipata ed alla Consob.
Possessori e/o detentori che, avvalendosi dell’anonimato, potrebbero aver e possano manipolare operativamente il titolo Lazio per acquisirne vantaggi economici e/o per altri fini.
Con l’auspicio che codesta Commissione possa e voglia in tempi ormai ragionevolmente brevi e, comunque, congrui ai fini dell’efficacia dell’esercizio dell’attività di vigilanza, controllo e indagine della Commissione stessa, concludere l’indagine del cui avvio ha dato notizia il 7 aprile scorso e del cui esito e dell’eventuali iniziative assunte dovrà dare notizia al mercato, nel contempo, la scrivente Associazione formula, doverosa espressa riserva di ogni diritto e azione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.328 II c. CP. A tutela dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, nella, peraltro denegata e non creduta ipotesi in cui, entro e non oltre la fine del mese di ottobre prossimo venturo, tale esito non vi fosse ancora stato e/o non fosse stato ancora comunicato al mercato.
Distinti saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

Federsuporter: la Consob indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa

ANDAMENTO ANOMALO DEL TITOLO LAZIO SPA. FEDERSUPPORTER CHIEDE NUOVAMENTE ALLA CONSOB DI INDAGARE E COMUNICARE L’ESITO DELLE INDAGINI E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE ASSUNTE.Con lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, in data odierna (ved. www.federsupporter.it) Federsupporter ha chiesto nuovamente alla Consob di indagare ulteriormente sull’andamento anomalo del titolo Lazio registratosi nel periodo dal 31/06/2011 al 23/09/2011; andamento che si è ripetuto dopo quello analogo registratosi tra metà settembre e fine ottobre 2010. Quest’ultima, pertanto, ha doverosamente e formalmente specificato alla stessa Consob che attenderà fino al termine del mese di ottobre p.v. che la Commissione comunichi l’esito delle indagini svolte e delle eventuali iniziative assunte, riservandosi, in difetto, ogni diritto ed azione a tutela dei piccoli azionisti della Lazio. In particolare, dopo la comunicazione Consob del 7 aprile scorso, con la quale la Commissione informava Federsupporter dell’avvio di indagini, nessun altra comunicazione è pervenuta all’Associazione. In calce si allega il testo della raccomandata spedita alla Consob.
Per info: ufficio stampa Marco Liguori 347 7048101

Roma 26 settembre 2011

Raccomandata A.R.

Anticipata via fax 06 8477519

06 8416703

Spett.le

CONSOB

Divisione Emittenti

Ufficio Controlli Societari


e Divisione Mercati

Ufficio Informazione Mercati

Ufficio Mercati a Pronti


Via G.B. Martini, 3

00198 R o m a


Oggetto: SS Lazio spa. Andamento del titolo non in linea con l’andamento del mercato e del settore di appartenenza (Vs. rif.Prot. DME/RM/11028863).

Con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax del 24 marzo scorso, la scrivente Associazione, facendo seguito a precedenti lettere raccomandate a.r. anticipate via fax, rispettivamente del 12 e 25 ottobre 2010, con le quali aveva segnalato a codesta Commissione un andamento assolutamente anomalo del titolo Lazio, registratosi da circa la metà del mese di settembre fino a circa la fine del mese di ottobre 2010, chiedeva di svolgere attività di vigilanza, di controllo e di indagine in merito a tale fenomeno, dando comunicazione al mercato dell’esito finale di questa attività.


Con lettera del 7 aprile scorso, codesta Commissione comunicava a Federsupporter che “Le circostanze segnalate sono allo stato oggetto di valutazioni” e che “al termine delle relative indagini potranno essere comunicate le risultanze e le iniziative assunte”. Ciò premesso, finora nessuna altra comunicazione è pervenuta alla scrivente Associazione circa l’andamento e le risultanze delle indagine e circa le eventuali iniziative assunte.

Nel frattempo, nel periodo dal 31/08/2011 al 23/09/2011 si è registrato un ulteriore andamento anomalo del titolo in questione, con un incremento del prezzo unitario di € 0,211 punti percentuali, con una punta del prezzo del titolo registrata al 15/09 di € 0,909, e con una notevole movimentazione complessiva di azioni rispetto al flottante, formalmente conosciuto. Andamento, anche questa volta, del tutto anomalo sia nei confronti del mercato in generale sia nei confronti del settore di appartenenza. Nello stesso periodo gli altri due titoli quotati del settore hanno fatto registrare un andamento flat, pur in presenza di potenziali elementi che avrebbero potuto condizionare la volatilità dei titoli stessi, il cui andamento resta, comunque, indifferente ai risultati sportivi. Né al riguardo sembrano tecnicamente convincenti le considerazioni espresse dalla stampa (cfr. “Il Corriere della Sera” 25/09/2011 “ E la Lazio si aggiudica il derby di Piazza Affari”).

Non solo, ma è del tutto singolare la coincidenza temporale di questo fenomeno con quello avvenuto nel 2010 e con la sua prossimità all’assemblea societaria di presentazione del bilancio d’esercizio, quando il titolo da € 0,359 – settembre 2010- perveniva a € 1,450 nell’ottobre successivo. Anche questa volta, inoltre, è da sottolineare come l’incremento e la movimentazione registratasi non trovino alcuna plausibile causa in fatti e/o comportamenti, almeno noti o che avrebbero dovuto essere resi noti al mercato, tali da giustificare l’incremento e la movimentazione suddetti.
Stupisce, in particolare e nuovamente, l’improvvisa, simultanea messa in vendita di quantità notevoli di azioni e corrispondentemente l’improvviso, simultaneo acquisto di queste ultime che sono o dovrebbero essere in possesso di una miriade di piccoli azionisti (attualmente l’unico socio rilevante della Lazio con oltre circa il 67% del capitale sociale è, indirettamente, il dr. Claudio Lotito) che non si conoscono e non sono collegati tra di loro e che, certamente, almeno della stragrande maggioranza, non sono soggetti che operano o sono abituati ad operare sul mercato azionario. E’, quindi, del tutto legittimo il sospetto, alla luce di quanto accaduto nel settembre-ottobre 2010 e che si è ripetuto e si sta ripetendo pressoché nello stesso periodo 2011, che il flottante della Lazio, pari al 33%, possa essere in gran parte posseduto o controllato da uno o più soggetti, in quest’ultimo caso collegati tra di loro, che singolarmente o collettivamente, detengano una partecipazione azionaria superiore al 2% , non comunicata alla Società partecipata ed alla Consob.
Possessori e/o detentori che, avvalendosi dell’anonimato, potrebbero aver e possano manipolare operativamente il titolo Lazio per acquisirne vantaggi economici e/o per altri fini.
Con l’auspicio che codesta Commissione possa e voglia in tempi ormai ragionevolmente brevi e, comunque, congrui ai fini dell’efficacia dell’esercizio dell’attività di vigilanza, controllo e indagine della Commissione stessa, concludere l’indagine del cui avvio ha dato notizia il 7 aprile scorso e del cui esito e dell’eventuali iniziative assunte dovrà dare notizia al mercato, nel contempo, la scrivente Associazione formula, doverosa espressa riserva di ogni diritto e azione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.328 II c. CP. A tutela dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, nella, peraltro denegata e non creduta ipotesi in cui, entro e non oltre la fine del mese di ottobre prossimo venturo, tale esito non vi fosse ancora stato e/o non fosse stato ancora comunicato al mercato.
Distinti saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

giovedì 8 settembre 2011

La nuova frontiera immobiliare della Juventus

In occasione dell'inaugurazione del nuovo stadio "Delle Alpi" di Torino riproponiamo questo articolo pubblicato sul quotidiano "il manifesto" il 22 maggio 2003. Nonostante siano trascorsi otto anni, il testo è ancora di stringente attualità. Lo stesso argomento è stato posto dagli autori nel libro "Il pallone nel burrone" edito da Editori Riuniti nel febbraio 2004.


La nuova frontiera immobiliare della Juventus
Lo stadio Delle Alpi di Torino diventerà presto un centro commerciale. Ecco come e perché

MARCO LIGUORI
SALVATORE NAPOLITANO


Cose strane accadono all'ombra della Mole Antonelliana. Sono cose che riguardano l'uso dello spazio pubblico concesso dal Comune. Hai un bar o un ristorante e vuoi espanderti mettendo dei tavolini sul marciapiede, vuoi installare un banco per il commercio di libri usati oppure di fiori? Il costo annuo al metro quadro sarà mediamente di 76,65 euro: un po' di più in centro, un po' meno in periferia. Se il ristorante volesse aggiungere una veranda, il costo medio salirebbe a 115,28 euro. Sei un'azienda che voglia occupare il suolo pubblico per attività economiche o promozionali? La tariffa sarà ben più elevata e si attesterà mediamente a 613,2 euro. Ma se sei una società di calcio e ti chiami Juventus il trattamento a te riservato sarà del tutto diverso. Ti potrà essere dato il diritto di edificare sul suolo comunale e di divenire proprietario della costruzione per 99 anni: tale diritto è detto «di superficie» dal Codice Civile. In più, ti è riservata la possibilità di acquisire anche la proprietà del suolo, qualora il Comune decidesse di venderlo. Tutto questo per la modica cifra annua di 4,68 euro al metro quadro: in altre parole, 9.050 delle vecchie lire. E' il senso della Convenzione, relativa allo Stadio Delle Alpi ed alle zone ad esso adiacenti, che il Comune di Torino sta per firmare con la Juventus e che è sorta dopo la modifica al Piano regolatore. Non occorrono sofisticati calcoli per capire il senso di una delibera che assomiglia tanto ad un grazioso regalo: per la costituzione del diritto di superficie la Juventus pagherà in totale 25 milioni, ossia 252.525 euro all'anno. L'area interessata è di 54mila metri quadrati, parte all'interno del Delle Alpi, parte all'esterno. In cambio, la società bianconera potrà costruirvi un centro commerciale, una multisala cinematografica, la nuova sede e dei parcheggi. Deciso il regalo, il Comune avrebbe potuto almeno farsi pagare subito: neanche per sogno. Si accontenterà di ricevere 18 dei 25 milioni complessivi in 9 rate annuali. Tutto ciò è accaduto con l'accordo sostanziale delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, ad eccezione di Rifondazione comunista che ha votato contro. Mentre potrebbe essere al tramonto l'epoca delle plusvalenze incrociate è forse questa la nuova frontiera «immobiliare» di cui parla l'amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, ipotizzando un roseo futuro: che si appresti a farsi concedere altri diritti di superficie alle medesime condizioni per costruirvi qualunque tipo di edificio e poi rivenderlo a prezzi più alti? Da sempre il bilancio dei bianconeri risponde alla filosofia del «beati monoculi in terra caecorum», nel senso che è soltanto meno peggiore dei conti dissestati di tante squadre di calcio. Dunque, anch'esso avrebbe urgente bisogno di qualche idea geniale: nonostante sia possibile raggiungere al 30 giugno, giorno di chiusura dell'esercizio, il record assoluto di fatturato per le società calcistiche italiane con 200 milioni, i conti 2002-2003 sono destinati a chiudere in rosso. Al 31 marzo, le perdite complessive dei primi nove mesi erano pari a 11,37 milioni, nonostante plusvalenze già incamerate per 13,48 milioni. La Juventus è infatti solita imputare all'esercizio successivo (in questo caso al 2002-2003) i movimenti della campagna trasferimenti, cioè quelli dell'estate 2002. Così l'imminente calciomercato produrrà effetti solo sul bilancio dell'esercizio 2003-2004. E non sarebbe sufficiente a invertire il segno del conto economico annuale nemmeno l'eventuale adesione al decreto cosiddetto «salvacalcio», che, in base ad un gioco di prestigio ideato dalla maggioranza parlamentare, consente di suddividere nell'arco di dieci anni le perdite derivanti dalla diminuzione del valore di mercato dei calciatori. Nella sede di Corso Galileo Ferraris questi numeri sono perfettamente conosciuti: tanto che appare subdolo il consiglio, dato ieri dalla Gazzetta dello Sport al direttore generale Luciano Moggi, di fare un tuffo nella piscina piena di euro di cui la Juventus disporrebbe. Se Moggi si tuffasse davvero in quella piscina, ne uscirebbe con un vistoso bernoccolo. Più saggiamente, il direttore generale avrà preferito esercitare, e con lui anche il vice presidente Roberto Bettega, il diritto di acquistare 347.525 azioni della società bianconera al prezzo di 21 centesimi. Con il titolo che viaggia in Borsa intorno ai 2,35 euro al momento fa una plusvalenza, vera per entrambi, di circa 750.000 euro.

sabato 3 settembre 2011

ESCLUSIVA PIANETAGENOA - Alfredo Parisi (Federsupporter): «Ricorreremo anche alla Corte Costituzionale contro la tessera del tifoso»

Federsupporter e il Codacons hanno perso la prima battaglia davanti al Tar contro la Tessera del tifoso, ma non la guerra. Come spiega il presidente del sindacato dei tifosi, Alfredo Parisi, in questa intervista esclusiva a Pianetagenoa1893.net proseguono i ricorsi giudiziari contro le pratiche commerciali scorrette contenute nella Tdt. Parisi lancia anche un invito a tutte le tifoserie: «Associatevi a Federsupporter, perché più siamo e possiamo difenderci meglio contro le ingiustizie».

Presidente Parisi ci può spiegare brevemente su quali motivazioni si fondava il vostro ricorso contro la tessera del tifoso?
«Il ricorso era focalizzato essenzialmente sul fatto che la tessera del tifoso fosse incorporata in una carta di credito revolving e che pertanto il tifoso stesso fosse costretto a richiedere tale carta per acquistare l’abbonamento o i biglietti».

Quali sono state le principali obiezioni del Tar?
«La decisione del Tar del Lazio riguarda solo l’istanza cautelare cioè la richiesta di sospendere la validità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che stabiliva l’archiviazione della segnalazione della non corretta pratica commerciale seguita dalle società sportive per la tessera del tifoso ma non ha deciso nel merito della controversia riguardo alla scorrettezza, da noi e da Codacons ritenuta tale, delle pratiche commerciali poste in essere dalle società di calcio. Dunque il giudizio evidentemente proseguirà in seguito nella parte relativa al merito».

Ho letto un passo della sentenza che mi ha colpito: «parte ricorrente non abbia adeguatamente evidenziato il carattere di irreparabilità alla posizione soggettiva dedotta in giudizio conseguente per effetto dell’esecuzione della gravata determinazione». Tradotto dal “giuridichese” i giudici sembrano dire che non avete portato prove sufficienti sulle presunte pratiche commerciali scorrette: ma è proprio così?
«Una delle motivazioni addotte dal Tar per respingere la richiesta di sospensione, cioè l’asserita mancanza di «apprezzabili elementi di fondatezza» lascia sconcertati posto che sia Codacons che Federsupporter, nei ricorsi e nelle memorie presentate avevano evidenziato proprio l’irreparabilità del danno, in attesa del giudizio di merito che sarebbe seguito, dovuto al fatto che sono in fase avanzata le campagne abbonamento 2011/2012».

Ricorrerete subito al Consiglio di Stato?
«I nostri legali e quelli del Codacons stanno valutando attentamente la questione, ma è probabile che si proceda in tempi rapidi ad una impugnazione della decisione».

Se doveste perdere anche questo grado di giudizio, quali azioni potreste ancora svolgere per tutelare i tifosi contro la pratiche commerciali scorrette?
«A prescindere dall’esito della vicenda giudiziale dinanzi al Tar del Lazio e, probabilmente al Consiglio di Stato, resta impregiudicata la questione insita nel fatto che il tifoso che voglia la tessera per ottenere l’abbonamento o i biglietti è costretto ad accettare anche la carta di credito revolving. Ciò indipendentemente dal fatto che ha costituito e costituisce oggetto della controversia giudiziaria che sia commercialmente corretto oppure no che la società sportiva comunichi al tifoso che la tessera ha un duplice funzione sia di certificazione dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della tessera stessa sia di carta di credito. Al riguardo Federsupporter sta interessando nuovamente l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive affinchè le società sportive mettano il tifoso in condizione di scegliere liberamente tra la seguente alternativa: tessera incorporata in una carta di credito o semplice acquisto di un carnet di biglietti relativi a tutto o parte delle gare del campionato come peraltro già previsto in una proposta avanzata all’Osservatorio da parte di un Gruppo di lavoro. Proposta già illustrata da Federsupporter nel comunicato del 18 agosto scorso disponibile sul nostro sito www.federsupporter.it».

In un recente comunicato, la Tifoseria organizzata del Genoa ha parlato di «leggi incostituzionali» riferendosi alla tessera del tifoso: sarà possibile eccepire eventualmente la sua incostituzionalità?
Nel nostro ordinamento non è previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Essa può essere adita solo mediante espresso rinvio alla stessa da parte del giudice ordinario, qualora nel corso di una causa, civile o penale, venga sollevata da una delle parti o d’ufficio dal giudice l’eccezione di incostituzionalità. Non escludo che nel corso dell’eventuale procedimento dinanzi al Consiglio di Stato o in altro procedimento questa eccezione possa essere sollevata dal Codacons e da Federsupporter.
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET

giovedì 1 settembre 2011

La querelle Lazio-Coni: querele, revoche e conflitti d'interesse

La querelle Lazio-Coni sembra non avere fine. Federsupporter si era già occupata della vicenda con mie note del 10 e 20 maggio scorsi., consultabili sul sito www.federsupporter.it. Ora, alla luce di notizie di stampa ( vedasi Il Corriere della Sera del 28 agosto ed Il Messaggero del 29 agosto scorsi), nostri soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, ci hanno nuovamente sollecitato ad esprimere un parere in merito alle suddette notizie. Ciò premesso, preciso quanto segue.

1- Eventuale revoca del dr. Claudio Lotito da consigliere della FIGC.

In ordine a questa ipotesi, v’è da dire che, in effetti, le vigenti norme regolamentari del CONI e della FIGC prevedono l’incompatibilità tra chi ricopre cariche federali ed abbia in corso controversie giudiziarie sia con il CONI sia con la FIGC stessi. Tale situazione di incompatibilità, a mio avviso, non solo non deve sussistere al momento dell’elezione alla carica di consigliere federale, ma deve permanere per tutta la durata della carica stessa.

Peraltro, è notorio che, tra la SS Lazio spa ed il CONI, è in atto un contenzioso giudiziario circa il mancato pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico. Si potrebbe porre il dubbio se, ai fini dell’applicabilità della suddetta normativa che prevede l’incompatibilità, il contenzioso giudiziario debba sussistere tra la persona fisica che ricopre la carica federale ed il CONI.

Se così fosse, la normativa sarebbe, nel caso specifico, inapplicabile, in quanto il contenzioso non è tra il dr. Lotito, persona fisica, ed il CONI, bensì tra quest’ultimo e la SS Lazio spa. Occorre, però, rimarcare che, sotto molteplici profili, sia la normativa CONI sia quella federale, immedesimano l’operato delle società, in quanto persone giuridiche, con l’operato dei loro legali rappresentanti, in quanto persone fisiche. Ne discende che, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità, a causa dell’esistenza di controversie giudiziarie, la distinzione tra società ( persona giuridica) e chi legalmente la rappresenta( persona fisica) potrebbe non essere rilevante.

2- Rapporti di e con un tesserato inibito.

Come è noto, attualmente e fino al 15 settembre prossimo, il dr. Lotito è sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione che gli consente di svolgere per tale periodo solo attività amministrativa nell’ambito della Società dallo stesso presieduta. Gli è inibita, pertanto, sempre per tale periodo, qualsiasi attività sia quale consigliere federale sia quale consigliere della Lega di Serie A. Se, dunque, risultasse che egli avesse effettivamente svolto tali attività e che altri tesserati avessero effettivamente svolto con lui tali attività, vi sarebbero pochi dubbi, a mio parere, che sarebbero entrambi perseguibili dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. In questo caso, la SS Lazio spa risponderebbe di responsabilità diretta, poiché, per il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Il rischio che, sempre in questo caso, correrebbe la SS Lazio sarebbe quello che và dal subire una ammonizione fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

3- Posizione del dr.Beretta, nella qualità di Presidente della Lega di Serie A .

Il Presidente della Lega di Serie A, dr. Beretta, si trova, a mio avviso e non da ora, in una situazione di conflitto di interessi, essendo dipendente di Unicredit, secondo maggiore azionista, con il 40% del capitale sociale, della controllante la AS Roma spa e, in virtù di patti parasociali, sostanziale cogestitrice della stessa Società.

E’ ben vero che il dr. Beretta è dimissionario dalla carica ed è, altresì, vero che , fino al momento in cui sarà stato nominato un nuovo Presidente, egli svolge il ruolo e le funzioni presidenziali ( così detta “prorogatio”). E,’ tuttavia, altrettanto vero che, a causa della rilevata esistenza di una oggettiva situazione di conflitto di interessi, sarebbe preferibile, anche dal punto di vista deontologico, che il ruolo e le funzioni predette fossero svolte, sempre in attesa della nomina del nuovo Presidente, dal Vice presidente vicario, carica anch’essa in attesa di nomina, e, quindi, nell’attesa, dal consigliere più anziano della Lega di Serie A .

4- La querela della SS Lazio spa nei confronti di esponenti del CONI.

Risulta ( vedasi, in particolare, Il Messaggero del 29 agosto scorso), alla luce di dichiarazioni attribuite all’Avv. Gentile, legale della SS Lazio spa e del dr. Lotito , riportate tra virgolette, che sarebbe stata presentata una querela nei confronti di taluni esponenti del CONI per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Tale reato ( art. 393 CP) è ascrivibile a chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone : esso è perseguibile a querela di parte e prevede la pena della reclusione fino ad un anno. L’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla minaccia alla persona ; vale a dire dalla prospettazione alla persona medesima, che può essere, non solo fisica, ma anche giuridica, di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Nella fattispecie, il reato sarebbe stato commesso per avere il CONI, per il tramite di suoi esponenti, diffidato la SS Lazio ad adempiere il pagamento di corrispettivi pregressi, scaduti e non pagati, per l’utilizzo dello Stadio Olimpico, insieme con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il CONI avrebbe rifiutato per il futuro la propria obbligazione: cioè quella di consentire l’utilizzo del predetto stadio. Così ricostruite, sia pur sommariamente e schematicamente, le circostanze di fatto, la querela in discorso non può non suscitare perplessità.

L’art.51 CP prevede, infatti, la non punibilità per l’esercizio di un diritto e mi sembra che , nel caso in questione, sia abbastanza difficile negare che il CONI, nel richiedere il pagamento di consistenti crediti pregressi, scaduti e non pagati, con l’avvertenza che, persistendo la morosità, non avrebbe adempiuto la propria obbligazione rappresentata dal consentire l’utilizzo dello Stadio Olimpico, abbia esercitato un proprio diritto.

A questo proposito, l’art.1454 C.C. riconosce alla parte adempiente la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine e l’art. 1460 CC riconosce, inoltre, alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie (principio secondo cui inadimplenti non est adimplendum). Non solo, ma la minaccia, che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione,in ipotesi rinvenibile nell’avvertimento che, perdurando la morosità, non si sarebbe consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo, deve, come si è detto, consistere in un male ingiusto e, comunque, nella prospettazione di una azione giudiziaria per fini estranei a quelli per far valere diritti che, con tale azione, si intende far valere. Elemento oggettivo del reato che mi pare arduo possa essere riscontrato nell’agire del CONI: a meno di non volere ammettere che la prospettazione del mancato adempimento del proprio obbligo, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, sia configurabile come “ male ingiusto” e/o che l’azione giudiziaria prospettata a motivo di tale inadempimento possa essere estranea al fine perseguito,cioè quello di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per completezza di esame, osservo che la querela per un reato inesistente e che il querelante avrebbe dovuto sapere, in base all’ordinaria diligenza e prudenza , essere inesistente, può esporre il querelante stesso ad una denuncia o a un procedimento anche d’ufficio per il reato di calunnia ( art.368CP), punito con la reclusione da due a sei anni, nonché, in subordine, ad una controquerela per diffamazione ( art. 595 CP), punibile con la reclusione fino ad un anno. Ma, a prescindere da come finiranno le vicende giudiziarie, civili e penali di cui trattasi, è fuor di dubbio che l’appesantirsi e l’aggravarsi del contenzioso tra Lazio e CONI non giovano, soprattutto alla prima ed al suo Presidente, anche tenuto conto del fatto che tali appesantimento e aggravamento potrebbero corroborare i presupposti per la declaratoria di una sua incompatibilità con la carica di consigliere federale.

Al riguardo, riporto di seguito testualmente il Comunicato stampa della CONI Servizi spa emesso nella tarda serata del 30 agosto 2011:

Avendo appreso dalle dichiarazioni – non smentite – dettagliatamente rilasciate dall’Avvocato della S.S. Lazio Spa circa la denuncia nei confronti dell’Amministratore Delegato e di un Direttore, la Coni Servizi SpA fa presente quanto segue:

- a causa dei comportamenti della Società S.S. Lazio Spa da tempo sono stati interrotti i rapporti istituzionali con la stessa per tutto ciò che riguarda gli accordi per la stagione sportiva in corso;

- l’intera vicenda è stata quindi totalmente rimessa nelle mani degli avvocati di fiducia della CONI Servizi Spa (avv.ti Condemi Morabito, Ranieri e Valori) i quali, nel proseguire le azioni intraprese, stanno inoltre procedendo presso le diverse sedi competenti nei riguardi
dei soggetti responsabili con le azioni legali ritenute più opportune a tutela dell’immagine e delle funzioni delle Istituzioni Sportive e delle persone che le rappresentano. Di ogni attività viene costantemente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- in merito ai fatti specifici che sarebbero – secondo le dichiarazioni dell’Avvocato della S.S. Lazio Spa – riportati nella denuncia, si ribadisce la piena legittimità degli atti compiuti e l’irrilevanza di quanto viene impropriamente rappresentato, con la riserva di valutarne gli esiti ed esercitare ogni forma di tutela, anche a garanzia dell’operato dei propri rappresentanti.

- L’Amministratore Delegato ha, altresì, dato mandato al Prof. Franco Coppi per la tutela personale rispetto all’ipotesi di un’accusa di reato palesemente non vera. “

Ritengo doveroso precisare che le presenti note sono state redatte nella giornata del 30 agosto 2011, prima e ad insaputa del Comunicato Stampa sopra riportato.

Per concludere, è chiaro, altresì, che l’esito delle suddette vicende giudiziarie e l’eventuale adozione di provvedimenti in ambito sportivo, sia a carico della Società, sia a carico del suo attuale Presidente, non potranno non essere attentamente valutati, a tutela dei piccoli azionisti, sotto il profilo di eventuali violazioni di legge consistenti nell’inosservanza dei principi di corretta amministrazione e/o sotto il profilo di eventuali violazioni di norme statutarie della Società. Quanto sopra avuto riguardo, in particolare, all’art. 3 del vigente Statuto della SS Lazio spa, secondo cui l’oggetto sociale, cioè l’attività calcistica, deve essere esercitato, tra l’altro “ con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dei suoi organi” .

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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