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giovedì 9 febbraio 2012

Federsupporter: è nata la fidelity card che manderà in soffitta la tessera del tifoso

La Determinazione n. 6 dell'8 febbraio scorso dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito la nascita della fidelity card. Con quest’ultima si va verso il superamento della tessera del tifoso: finalmente sarà più facile andare allo stadio. E’ una vittoria di Federsupporter che l’ha richiesto più volte. E' da sottolineare che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell'Osservatorio è stato formalmente riconosciuto il ruolo della rappresentanza dei tifosi e in particolare quello di Federsupporter.

La fidelity card è una carta analoga a quella che rilasciano i centri commerciali ed i supermercati ai propri clienti per fruire di sconti e/o di altri vantaggi. La card consentirà l'acquisto di biglietti per sé e per i propri conoscenti sia per le gare in casa che per quelle in trasferta. Sarà inoltre consentita la trasferibilità dei biglietti, compresi quelli contenuti negli abbonamenti nella tessera del tifoso. Previste altresì misure semplificative ed agevolative per i minori di anni 14 e di anni 18. Le società sportive dovranno offrire con le fidelity card servizi, a prezzi calmierati, ai propri tifosi che vanno allo stadio. Le misure indicate già valgono per la presente stagione, mentre per la prossima saranno approntate ulteriori misure semplificative ed agevolative.

Di notevole rilievo il richiamo alle società a coinvolgere i tifosi nello spettacolo, prima e dopo la gara. Di seguito, un ampio commento di Federsupporter sulla Fidelity Card.

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Tessera del tifoso: Determinazione n. 6 in data 8 febbraio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Un ulteriore notevole successo di Federsupporter nella tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi
(Dr. Alfredo Parisi, Presidente – Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridico-Legale)
Premessa.
In occasione di numerosi Convegni e nei non pochi incontri e colloqui, formali ed informali, intrattenuti con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Federsupporter ha portato avanti una strategia di confronto istituzionale, critico, ma sempre costruttivo, in ordine alla tessera del tifoso.

Nel portare avanti tale strategia, l’Associazione non ha, peraltro, trascurato di far valere i diritti e gli interessi dei sostenitori sportivi anche in sede giudiziaria.

Tanto è vero che un punto di svolta, a favore dei suddetti diritti ed interessi, si è avuto, grazie, per l’appunto, all’iniziativa ed all’azione di Federsupporter, in unione con il Codacons, con il quale sussiste un accordo di partenariato, che ha portato all’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza, da molti citata e fatta propria, omettendo, peraltro, quasi sempre, di citarne il soggetto promotore, che ha sancito la scorrettezza commerciale della commistione di tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile: quest’ultima sostanzialmente imposta dalle società sportive ai tifosi come condizione indispensabile per acquisire tale tessera e, conseguentemente, per ottenere abbonamenti e biglietti.

Il Consiglio di Stato ha sancito quello che era stato uno dei principali punti di critica di Federsupporter al come la tessera, che doveva, anzi, avrebbe dovuto, essere uno strumento esclusivamente volto a garantire la sicurezza negli stadi, era stata, invece, surrettiziamente strumentalizzata dalle società sportive per trarne, in maniera scorretta, un business, a spese ed a carico dei sostenitori, quantificabile in circa € 3 miliardi annui.

Una errata comunicazione aveva, inoltre, fatto percepire la tessera, non nelle sue reali finalità di garanzia per i tifosi di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli sportivi, bensì come una odiosa misura di controllo poliziesco preventivo oggettivamente identificativa dei tifosi come una categoria, di per sé, tendenzialmente pericolosa e potenzialmente criminale.

La strumentalizzazione commerciale operata dalle società sportive e l’errata comunicazione di cui sopra non potevano che determinare, come hanno determinato, una crisi di rigetto dei sostenitori nei confronti della tessera, in larga parte, mai condivisa, bensì subita.

L’opera di critica costruttiva, le iniziative in sede giudiziaria, culminate, come detto, nell’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato, il sistematico dialogo e confronto con l’Osservatorio, tutto ciò perseguito, con fermezza e tenacia, da Federsupporter, consegue oggi, con le misure in oggetto, un significativo, sebbene ancora non definitivo, esito a favore dei sostenitori sportivi .


1) I Principali contenuti delle misure di cui alla Determinazione n. 6/2012.

Di assoluto e particolare rilievo è il fatto che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell’Osservatorio, si riconosce formalmente il ruolo delle rappresentanze dei tifosi: in particolare, di Federsupporter, espressamente citata come associazione “sentita” ai fini delle misure adottate.

Cosa che, oltre a costituire un riconoscimento formale ed istituzionale di tale ruolo, è motivo di legittima soddisfazione e di orgoglio per l’Associazione che ha saputo conquistarsi sul campo detto riconoscimento, pur tra notevoli difficoltà e, occorre riconoscerlo, pur senza ancora un adeguato apporto associativo di molti sostenitori sportivi e pur largamente ignorata e misconosciuta dai mezzi di informazione, in specie da quelli a maggiore diffusione.

Le misure previste contemplano l’introduzione di una fidelity card ; quest’ultima, ancorchè non definita nel documento dell’Osservatorio, evidentemente da intendersi come le card che, in specie i grandi centri commerciali ed i supermercati, offrono ai loro clienti per usufruire di sconti e/ o di altri vantaggi.

Tale card, in sostituzione ed in alternativa alla tessera del tifoso, consentirà, in via sperimentale, per la presente stagione sportiva, ma anche per la prossima ove la sperimentazione avrà avuto successo, di acquistare biglietti per le gare casalinghe e per quelle in trasferta.

Più precisamente, per le gare casalinghe, sarà consentito l’acquisto fino a quattro biglietti, per sé e per propri conoscenti, previa presentazione, oltreché della fidelity card, della copia del documento di identità dei predetti conoscenti.

Per le trasferte, sarà consentito l’acquisto di un biglietto, oltre al proprio, per un conoscente, previa presentazione della fidelity card che, per il possessore di quest’ultima, sostituisce il documento d’identità, in aggiunta ad una fotocopia del documento di identità del conoscente, titolare dell’altro biglietto.

Entrambi i biglietti saranno validi per tutti i settori, compreso quello riservato agli ospiti.

La condizione per il rilascio dei suddetti biglietti è che la società che li rilascia sia collegata con il sistema informatico “Questura on line” che consente, in tempo reale, la verifica dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.

I biglietti in questione saranno caricati elettronicamente sulla fidelity card ( nel documento dell’Osservatorio è riprodotto, per le società, a titolo esemplificativo, una schema tecnico di caricamento dei biglietti).

Un’altra novità importante consiste nella possibilità di cessione di biglietti elettronicamente caricati sulla card.

Tali biglietti, compresi quelli contenuti nell’abbonamento ottenuto con la tessera del tifoso, potranno essere ceduti ad altro possessore di fidelity card ed anche a terzi, non possessori di tale card, ma in possesso di un biglietto sostitutivo del titolo di accesso allo stadio, conforme alle caratteristiche di legge.

In questo modo, è data alle società sportive una ulteriore possibilità di agevolare la trasferibilità dei biglietti.

Sarà sufficiente, infatti, che esse, una volta verificato mediante “ Questura on line” l’assenza in capo al richiedente di motivi ostativi all’accesso allo stadio, rilascino a tale richiedente un documento ( biglietto sostitutivo) da cui risulti detta assenza.

In tale maniera, il possessore del biglietto sostitutivo potrà ottenere biglietti caricati su fidelity card, compresi quelli contenuti in abbonamenti rilasciati mediante tessera del tifoso.

Un’altra importante possibilità è quella riconosciuta in favore dei minori di 14 anni, i cui biglietti potranno essere liberamente ottenuti dal genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore.

Anche questo genere di biglietti è trasferibile, purchè sempre a minori di 14 anni in possesso di codice fiscale o tessera sanitaria.

I maggiori di anni 14 e minori di anni 18 potranno acquistare i biglietti semplicemente previa esibizione di un valido documento d’identità da portare con sé anche per controlli allo stadio.

Le società sportive dovranno procedere ad una immediata revisione dei sistemi di accesso allo stadio in modo da ridurre al minimo, attraverso varchi riservati, i tempi di accesso per i possessori di fidelity card, così come già previsto per i possessori di tessera del tifoso.

Uno degli altri aspetti più significativi per i tifosi di cui alle misure allegate alla Determinazione dell’Osservatorio è rappresentato dal fatto che le fidelity card, su espressa richiesta dell’Osservatorio, dovranno offrire specifici benefici ai suddetti tifosi, quali, per esempio : convenzioni per l’acquisto nello stadio, a prezzi calmierati, di bevande e generi di conforto, nonché altri servizi ( si pensi al parcheggio dell’autovettura), sempre a prezzi calmierati, mediante apposite convenzioni.

Naturalmente, così precisa l’Osservatorio, le società potranno liberamente implementare i servizi offerti ai tifosi, sempre, però, secondo una logica e secondo politiche commerciali assolutamente corrette, senza, dunque, alcuna costrizione o alcun condizionamento, come, viceversa, è avvenuto fino ad oggi, mediante la sostanziale imposizione di una carta di credito e come è stato censurato dalla ricordata ordinanza del Consiglio di Stato.

L’Osservatorio richiama le società a voler, più in generale, attivare ogni utile mezzo di dialogo con i tifosi, al fine di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, in specie per le categorie più giovani, realizzando, a questo scopo, insieme con i proprietari degli impianti, iniziative di coinvolgimento anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.

Tutto ciò che è stato sin qui indicato vale per quanto riguarda l’immediato.

Ma l’Osservatorio, per quanto riguarda il medio periodo, già specifica quelli che saranno gli sviluppi delle misure di semplificazione.

In tal senso, sarà permessa la vendita on line dei biglietti e la vendita di titoli de= materializzati di accesso agli stadi, quali : vendita per il tramite di telefono mobile, come già avviene per i biglietti aerei e ferroviari.

Saranno, altresì, avviate iniziative al fine di vendere i biglietti , anche nel giorno della gara, riservati ai settori ospiti, per le gare in trasferta.

Infine, le società dovranno prevede, a fianco delle fidelity card, altre carte estremamente semplificate come il voucher.


2) Considerazioni finali.


Non v’è dubbio che la Determinazione n. 6/2012 e le misure di semplificazione ad essa allegate, alla cui formulazione un non irrilevante contributo è stato dato da Federsupporter, anche con uno specifico documento inviato all’Osservatorio prima dell’adozione definitiva della nuove misure, rappresenta un punto di svolta, che non si esita a definire epocale, nella considerazione dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi, non più trattati come meri destinatari passivi di obblighi, restrizioni, divieti, come categoria presunta socialmente pericolosa e come “limoni da spremere” economicamente, dovendo tutto e non potendo nulla pretendere, bensì quali soggetti attivi e compartecipi dello spettacolo al quale assistono e che finanziano.

Viene da dire, ma è troppo facile dirlo per Federsupporter, che i suddetti sostenitori, per la prima volta, vengono considerati consumatori a tutti gli effetti.

Verrebbe anche da soggiungere, forse troppo presuntuosamente, che Federsupporter si sta dimostrando una idea vincente, anche se ancora molto resta da fare.

E’ necessario, dunque, che, sempre di più e finalmente, i sostenitori sportivi prendano coscienza di se stessi e, soprattutto, si rendano conto del fatto che in una società pluralistica, quale la nostra, non si conta individualmente, ma si conta collettivamente, associandosi e partecipando alla vita associativa: non a caso lo slogan di Federsupporter è “ Uniti & Insieme : per contare e non essere contati”.

Ci si augura, perciò, che, anche grazie ai risultati che si sono e si stanno ottenendo, la campagna associativa che Federsupporter lancerà nei prossimi giorni, in unione con la presentazione di un volume intitolato “Dalla società sportiva all’impresa sportiva : il sostenitore consumatore”, possa suscitare quell’attenzione, in specie da parte degli organi di informazione, che finora non ha suscitato e quel consenso e quell’adesione che ancora non si sono avuti in maniera adeguata e soddisfacente.

Per concludere, va doverosamente dato atto all’Osservatorio di una apertura e sensibilità nei confronti delle giuste esigenze dei sostenitori, naturalmente sempre nei limiti consentiti dalla natura e dalle competenze dell’Osservatorio stesso, nonché và dato atto dell’attenzione, della considerazione e del riconoscimento del ruolo dell’Associazione, essendosi dimostrato che, solo con il dialogo e con il confronto, sia pur critico ma costruttivo, non con le sterili contrapposizioni, si possono ottenere importanti risultati nell’interesse generale e comune.

Dr. Alfredo Parisi Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 18 gennaio 2012

Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della Lazio

In relazione alle vicende tuttora all’esame della Procura Penale di Cremona, Federsupporter, come anticipato il 29 dicembre u.s. (cfr. www.federsupporter.it), unitamente a Codacons, ha in corso la formalizzazione l’intervento nel procedimento penale richiamato in qualità di persona offesa dal reato.

In coerenza con quanto innanzi, Federsupporter ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle notizie recentemente diffuse, riguardanti specifiche gare oggetto di attenzione da parte della Procura, indirizzare alla CONSOB ed alla S.S. Lazio spa, Società apparentemente interessata nelle indagini in corso, una lettera, consultabile sul sito www.federsupporter.it, in cui si invita l’Autorità di Vigilanza a svolgere accertamenti urgenti.

Tanto premesso ed al fine di evitare possibili non corrette interpretazioni circa i richiami normativi sulla base dei quali è stato sollecitato l’intervento della CONSOB, Federsupporter ha predisposto, a cura del Responsabile dell’Area Giuridica-Legale, Avv. Massimo Rossetti, la nota tecnica di seguito riportata.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

Roma 16 gennaio 2012


Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi tesserati nell’alterazione di risultati delle gare di calcio.

Con lettera del 13 corrente ( cfr.www.federsupporter.it), Federsupporter , a specifica tutela di molti suoi soci, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, ha chiesto alla Consob di indagare sulla diffusione avvenuta dal 30 dicembre u.s. ad oggi di notizie e voci secondo le quali la stessa Lazio o suoi tesserati sarebbero coinvolti nell’alterazione dei risultati di gare di calcio.

Tale diffusione è influente sul valore dei titoli della predetta società che è, come noto, quotata in Borsa e, pertanto, a tale diffusione si applicano gli artt. 185 e 187/ter del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziari (T.U.F.).

L’uno ( art.185) configura il reato di diffusione di notizie false e l’altro (art.187/ter) configura l’illecito amministrativo di diffusione di notizie e voci fuorvianti suscettibili di influire sul valore dei titoli di società quotate.

Il reato di cui all’art.185 comporta la reclusione da 1 a 6 anni e l’illecito amministrativo di cui all’art. 187/ter comporta la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.

Il discrimine tra fatto costituente reato e fatto costituente illecito amministrativo consiste essenzialmente nella concreta idoneità, nel primo caso ( reato) alla diffusione di notizie false ad alterare in modo sensibile il prezzo dei titoli e nel secondo caso ( illecito amministrativo) nella suscettibilità della diffusione di voci, false e fuorvianti,a provocare la suddetta alterazione.

Peraltro per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o circostanze o situazioni di fatto ; per “voci” dei sentito dire relativamente a fatti, avvenimenti, situazioni.

La falsità consiste nella non conformità al vero, mentre è fuorviante la voce che, pur riportando fatti veri, è presentata in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della realtà.

Rappresentazione che può estrinsecarsi in considerazioni esagerate, enfatiche, suppositive, allusive, tendenziose.

Il reato o l’illecito amministrativo di cui trattasi possono, quindi, essere commessi da chiunque, con qualunque mezzo, compreso Internet, diffondendo le notizie false o le voci false o fuorvianti.

In particolare, per i giornalisti l’esimente del diritto di cronaca è condizionata al rispetto del principio della preventiva verifica delle informazioni ottenute in modo da salvaguardare sempre la verità dei fatti.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che, per ciò che riguarda le voci esse, come rilevato, ancorchè vere, debbono essere riferite in modo da non distorcere la realtà mediante esagerazioni , suggestioni, allusioni, considerazioni tendenziose.

Avv. Massimo Rossetti

sabato 8 ottobre 2011

FEDERSUPPORTER/Biglietti Lazio-Roma per chi possiede solo ricevuta tessera del tifoso

Con lettera in data odierna (allegata in calce) Federsupporter ha chiesto all’Osservatorio di voler consentire anche ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora fisicamente in possesso della tessera del tifoso (Lazio 1900), ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera l’acquisto di biglietti per la Tribuna Tevere, in occasione del Derby, sempreché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi di accesso allo stadio.

La possibilità di acquisto di biglietti, con le modalità e alle condizioni di cui sopra, era stata, infatti, espressamente prevista dal medesimo Osservatorio in via generale per tutti i tifosi, con una Determinazione assunta il giorno prima, 5 ottobre, di quella assunta il giorno dopo, 6 ottobre, con riferimento ai soli tifosi della Lazio specificamente per la partita Lazio-Roma del 16 ottobre prossimo.

Ufficio Stampa

Marco Liguori cellulare 347 7048101

Email: marco_liguori@katamail.com

Sito Federsupporter www.Federsupporter.it


Spett.le

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Segreteria Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1

Roma

Via fax 06 46521900


Oggetto : Vendita di tagliandi per la Tribuna Tevere ai tifosi della Lazio relativamente alla partita Lazio-Roma del 16 ottobre 2011.

Con Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso, codesto Osservatorio, con riferimento alla partita in oggetto, ha stabilito che la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere sia consentita “ai soli possessori della tessera del tifoso Lazio 1900, già fisicamente rilasciata”.

Con Determinazione n. 36/2011 del 5 ottobre scorso, codesto Osservatorio, peraltro, aveva stabilito che” I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della tessera del tifoso ,potranno essere rilasciati anche previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 31 ottobre 2011”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e su sollecitazione di nostri associati, tifosi della Lazio, si espone e si chiede quanto segue.

Non si comprende francamente per quale motivo, solo ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora in possesso della tessera Lazio 1900, ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera e purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, venga precluso l’acquisto di tagliandi per la Tribuna Tevere onde assistere alla partita Lazio – Roma del 16 ottobre prossimo.
Con la presente, quindi, si chiede a codesto Osservatorio di voler rivedere la decisione assunta con la Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso e, diversamente, di voler spiegare e comunicare i motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione contrastante con quella, assunta in via generale, il giorno prima, 5 ottobre, con la Determinazione n. 36/2011.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

sabato 3 settembre 2011

ESCLUSIVA PIANETAGENOA - Alfredo Parisi (Federsupporter): «Ricorreremo anche alla Corte Costituzionale contro la tessera del tifoso»

Federsupporter e il Codacons hanno perso la prima battaglia davanti al Tar contro la Tessera del tifoso, ma non la guerra. Come spiega il presidente del sindacato dei tifosi, Alfredo Parisi, in questa intervista esclusiva a Pianetagenoa1893.net proseguono i ricorsi giudiziari contro le pratiche commerciali scorrette contenute nella Tdt. Parisi lancia anche un invito a tutte le tifoserie: «Associatevi a Federsupporter, perché più siamo e possiamo difenderci meglio contro le ingiustizie».

Presidente Parisi ci può spiegare brevemente su quali motivazioni si fondava il vostro ricorso contro la tessera del tifoso?
«Il ricorso era focalizzato essenzialmente sul fatto che la tessera del tifoso fosse incorporata in una carta di credito revolving e che pertanto il tifoso stesso fosse costretto a richiedere tale carta per acquistare l’abbonamento o i biglietti».

Quali sono state le principali obiezioni del Tar?
«La decisione del Tar del Lazio riguarda solo l’istanza cautelare cioè la richiesta di sospendere la validità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che stabiliva l’archiviazione della segnalazione della non corretta pratica commerciale seguita dalle società sportive per la tessera del tifoso ma non ha deciso nel merito della controversia riguardo alla scorrettezza, da noi e da Codacons ritenuta tale, delle pratiche commerciali poste in essere dalle società di calcio. Dunque il giudizio evidentemente proseguirà in seguito nella parte relativa al merito».

Ho letto un passo della sentenza che mi ha colpito: «parte ricorrente non abbia adeguatamente evidenziato il carattere di irreparabilità alla posizione soggettiva dedotta in giudizio conseguente per effetto dell’esecuzione della gravata determinazione». Tradotto dal “giuridichese” i giudici sembrano dire che non avete portato prove sufficienti sulle presunte pratiche commerciali scorrette: ma è proprio così?
«Una delle motivazioni addotte dal Tar per respingere la richiesta di sospensione, cioè l’asserita mancanza di «apprezzabili elementi di fondatezza» lascia sconcertati posto che sia Codacons che Federsupporter, nei ricorsi e nelle memorie presentate avevano evidenziato proprio l’irreparabilità del danno, in attesa del giudizio di merito che sarebbe seguito, dovuto al fatto che sono in fase avanzata le campagne abbonamento 2011/2012».

Ricorrerete subito al Consiglio di Stato?
«I nostri legali e quelli del Codacons stanno valutando attentamente la questione, ma è probabile che si proceda in tempi rapidi ad una impugnazione della decisione».

Se doveste perdere anche questo grado di giudizio, quali azioni potreste ancora svolgere per tutelare i tifosi contro la pratiche commerciali scorrette?
«A prescindere dall’esito della vicenda giudiziale dinanzi al Tar del Lazio e, probabilmente al Consiglio di Stato, resta impregiudicata la questione insita nel fatto che il tifoso che voglia la tessera per ottenere l’abbonamento o i biglietti è costretto ad accettare anche la carta di credito revolving. Ciò indipendentemente dal fatto che ha costituito e costituisce oggetto della controversia giudiziaria che sia commercialmente corretto oppure no che la società sportiva comunichi al tifoso che la tessera ha un duplice funzione sia di certificazione dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della tessera stessa sia di carta di credito. Al riguardo Federsupporter sta interessando nuovamente l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive affinchè le società sportive mettano il tifoso in condizione di scegliere liberamente tra la seguente alternativa: tessera incorporata in una carta di credito o semplice acquisto di un carnet di biglietti relativi a tutto o parte delle gare del campionato come peraltro già previsto in una proposta avanzata all’Osservatorio da parte di un Gruppo di lavoro. Proposta già illustrata da Federsupporter nel comunicato del 18 agosto scorso disponibile sul nostro sito www.federsupporter.it».

In un recente comunicato, la Tifoseria organizzata del Genoa ha parlato di «leggi incostituzionali» riferendosi alla tessera del tifoso: sarà possibile eccepire eventualmente la sua incostituzionalità?
Nel nostro ordinamento non è previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Essa può essere adita solo mediante espresso rinvio alla stessa da parte del giudice ordinario, qualora nel corso di una causa, civile o penale, venga sollevata da una delle parti o d’ufficio dal giudice l’eccezione di incostituzionalità. Non escludo che nel corso dell’eventuale procedimento dinanzi al Consiglio di Stato o in altro procedimento questa eccezione possa essere sollevata dal Codacons e da Federsupporter.
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET

venerdì 8 aprile 2011

Federsupporter: la tessera del tifoso, questa sconosciuta...ancora

Prendiamo spunto da due episodi segnalati da alcuni tifosi e riportati dalla stampa per sottolineare le difficoltà e le incongruenze nel quale si dibatte tuttora quello strumento ibrido di marketing in cui sono state forzate la filosofia e le tematiche della lotta alla violenza negli impianti sportivi. Le carenze organizzative, tecniche, comunicazionali e di trasparenza che caratterizzano la filiera della tessera del tifoso, da più parti sollevate, ed in particolare da Codacons e da Federsupporter, hanno trovato puntuale conferma nel provvedimento ( n.b. non un semplice parere) del 12 gennaio u.s. dell’Autorità Garante della Privacy che ha imposto alle società sportive “ di migliorare l’informativa da dare ai tifosi….mettendo in evidenza i dati che possono essere trattati solo su base volontaria e con consenso ad hoc…” Ma soprattutto “ i tifosi dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid” “. A tutt’oggi non risulta alcuna risposta da parte delle richiamate società, tanto che Codacons ha ritenuto opportuno sollecitare nuovamente ‘ Autorità Garante. Questa premessa si rende necessaria per commentare, brevemente, non solo le richiamate segnalazioni dei tifosi ma, soprattutto, la replica del Ministero dell’Interno. La domanda: “ Che fine ha fatto la tessera del tifoso? Ad agosto dello scorso anno ho sottoscritto la tessera del tifoso contestualmente all’abbonamento per la stagione calcistica 2010/2011, mancano poche giornate alla fine del campionato e la tessera del tifoso non mi è stata recapitata… E nelle stesse condizioni mie si trovano tantissimi altri tifosi….. che fanno le poste ? – in Il Messaggero.it del 28.03.2011”

Dal Corriere del Mezzogiorno del 30.03.2011 :” Un lettore de Il Napolista ha scritto al sito inviando la risposta che il Ministero dell’Interno gli ha dato dopo le sue ripetute proteste per il fatto di non riuscire a trovare la tessera del tifoso negli uffici postali partenopei “ pubblicato su Pianetagenoa1893.net, dal sito” il napolista.it.”

E la risposta ministeriale è significativa in quanto richiama la responsabilità, prima, delle società sportive e, poi, dei soggetti collocatori della tessera, responsabilità per la cui evasione non è prevista alcuna penalizzazione ma solo il disprezzo per il “ cliente”. “Spiacenti degli inconvenienti e ritardi da li patiti, si comunica che già da tempo è in atto il monitoraggio delle problematiche connesse alla reperibilità e rilascio delle tessere del tifoso. In particolare per quanto riguarda il Napoli Calcio, gli organi sportivi competenti hanno qui riferito che detta società ha effettivamente disabilitato al rilascio alcuni uffici postali dislocati sul territorio italiano a causa di loro problemi tecnici e che altri sono sprovvisti materialmente delle tessere… Le confermiamo peraltro che per vedere assicurato il suo diritto a seguire la squadra del cuore in trasferta, prendendo posto, volendo, nel settore degli ospiti degli stadi ed anche in presenza di limitazioni, Lei potrà richiedere il rilascio della Tessera del Tifoso, previa autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy, a qualsiasi Società di calcio iscritta ai campionati di Serie A, B o Lega Pro, vedendo assicurate così tutte le facilitazioni di base previste dal Programma”. Risposta che , come evidenzia il sito stesso “…ha sorpreso il tifoso che però ha riconosciuto al Ministero quella correttezza e celerità che non ha mai trovato nella società….”. Su questa replica ministeriale, peraltro, devono evidenziarsi due aspetti .

Il primo : è stata capovolta la logica della tanto sbandierata fidelizzazione che consente al tifoso possessore della tessera della SUA squadra di accedere a qualsiasi impianto sportivo. Ora si invita , nell’inerzia della società sulla quale dovrebbe pesare l’obbligo di consegnare la tessera, il tifoso a sottoscrivere una tessera qualsiasi per poter assistere alle gare della SUA squadra.

Invero “Le linee guida per gli addetti ai lavori approvate dal gruppo di lavoro tecnico” del luglio 2010 prevedono che “… possono richiedere ed ottenere la tessera del tifoso tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi società sportiva . I più appassionati potranno avere anche Tessere del Tifoso di differenti squadre.” Ma sembra del tutto evidente che la passione è un sentimento “ monopolistico”, ad una sola direzione, verso qualcosa o qualcuno e non ammette devianze. Ciò è ancora più vero per la PROPRIA squadra per la quale la fedeltà è “certificata” dalla tessera- abbonamento.

Tale passione, del resto, è enfatizzata dalla stessa Lega Italiana Calcio quando afferma che “ la tessera del tifoso è il futuro per tutte le società di calcio che traggono ogni domenica energia dal cuore pulsante dei tifosi “ e che “ è un segno di riconoscimento, una dichiarazione di fedeltà alla propria squadra

Il secondo aspetto è ancora più rilevante, in quanto riguarda un inciso solo apparentemente formale quando il Ministero invita il tifoso a richiedere la tessera “… nel rispetto della normativa sulla privacy….”. Come noto, infatti, il provvedimento dell’Autorità Garante sopra richiamato, che avrebbe dovuto costituire un obbligo per i soggetti cui è stato diretto : Coni, Figc, società sportive e soprattutto Ministero dell’Interno, non ha sinora avuto alcun seguito, in quella sorta di limbo in cui sembra vivere il mondo sportivo, al di fuori di regole e di rispetto, prima ancora che per le Istituzioni, per chi consente loro ancora di esistere : i tifosi- clienti.

Alfredo Parisi - Presidente Federsupporter

lunedì 25 ottobre 2010

Federsupporter: «Cara Consob perché non indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa?»

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Fedesupporter sulle anomalie del titolo Lazio in Borsa

La scrivente Associazione, con riferimento alla lettera, pari oggetto, inviata via fax il 12 ottobre u.s. (di tale lettera si unisce copia alla presente) a codesta Commissione, aggiunge e chiede quanto segue. L’anomalo andamento del mercato azionario e del valore del titolo della Lazio spa ( trattato sia in negoziazione continua sia in asta di volatilità) si è ancor più notevolmente accentuato dal 12 ottobre u.s.ad oggi. Nel momento in cui si scrive risulta un volume totale di titoli negoziati pari a circa l’intero flottante (33 % circa) ed il titolo ha raggiunto, alla data del 22 ottobre u.s., la quotazione di € 1,165 per azione, con un apprezzamento, sempre alla suddetta data, di oltre il 230% , portando la capitalizzazione di borsa a € 74,4 mln a fronte di una capitalizzazione media degli ultimi anni di circa € 24,0 mln. Che, quindi, si sia in presenza di andamenti non in linea con il mercato e con il settore di appartenenza della Società è di tutta evidenza( nella sola seduta borsistica del 22 corrente sono stati negoziati n. 6.412.805 titoli).

E’, altresì, di tutta evidenza che, allo stato, non vi è alcun elemento e/o fattore e/o notizia, almeno di dominio pubblico, che possano spiegare e giustificare tale andamento. Né può convincere ed appagare la motivazione, pur addotta da qualcuno, che il tutto si spiegherebbe con i buoni risultati sportivi finora conseguiti dalla squadra.

Se è ben vero, infatti, che la Lazio è attualmente prima in classifica nel campionato di Serie A, è pur vero che non si è neppure alla decima giornata del girone di andata e che, comunque, siffatto andamento sarebbe difficile da spiegare persino con uno scudetto o un titolo europeo già acquisiti. D’altronde, nulla del genere si era verificato allorchè la Lazio spa in questi ultimi anni aveva vinto dei titoli importanti ( Coppa Italia e Supercoppa italiana) e si era qualificata a partecipare alla Champions League.

Per quale motivo, viene allora da chiedersi e molti piccoli azionisti della Società si chiedono e stanno chiedendo insistentemente alla scrivente, d’improvviso e senza nessuna valida, convincente e nota ragione, dal 14 settembre u.s. in poi, si è assistito e si assiste a questa straordinaria, stupefacente escalation del mercato azionario e del valore del titolo della Lazio spa ?

E’ credibile che, del tutto naturalmente, spontaneamente e casualmente, migliaia di piccoli investitori- azionisti ( al 14 settembre u.s. non risultava, oltre all’azionista di controllo, nessun altro azionista rilevante con un pacchetto azionario superiore al 2 % ) abbiano deciso, in maniera pressoché simultanea, di mettere in vendita le loro azioni e, sempre nello stesso momento, migliaia di piccoli investitori ( ad oggi non risulta alcun azionista rilevante oltre quello di controllo ) abbiano deciso di acquistarle, in assenza, come rilevato, di circostanze, notizie e, al limite, neanche indiscrezioni, tali da giustificare detto acquisto ? Laddove appare certamente legittimo dubitare che gran parte del flottante di circa il 33 % non fosse, in realtà, frazionato in migliaia di piccoli azionisti e, invece, in mano o sotto il controllo di un unico o più soggetti che possano aver occultato alla Consob ed al mercato tale possesso e/o controllo, realizzato anche in maniera concertata.

Altrettanto legittimamente si può dubitare del fatto che oggi qualcuno o taluni stiano occultando alla Consob ed al mercato la qualità di socio o di soci rilevanti e/o l’esistenza di patti parasociali.

Stupisce, inoltre, che, in un contesto del genere, non vi sia stata la presentazione di nessuna lista di minoranza per la partecipazione al Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa, che sarà rinnovato in occasione dell’assemblea del 28 ottobre p.v.

Peraltro, il rastrellamento di azioni, ove mirato o mirante ad acquisire il controllo della Società, senza che nessun socio rilevante si appalesi, desta ulteriore meraviglia, posto che, come è risaputo, l’attuale azionista di maggioranza detiene circa il 67 % del capitale sociale, risultando così la Società stessa tecnicamente incontendibile o non scalabile che dir si voglia mediante una OPA ostile e posto che il suddetto azionista ha ripetutamente e pubblicamente dichiarato, anche nei giorni scorsi, di non volerne cedere il controllo. Aggiungasi che l’ultimo progetto di bilancio disponibile, chiuso al 30 giugno 2010, evidenzia il peggior risultato dell’ultimo quinquennio: sia del bilancio d’esercizio ( utile di € 300.000 circa ), sia soprattutto del bilancio consolidato ( € 1.700.000 circa di perdita ).. Bilancio che, sotto il profilo informativo, non tiene alcun conto delle Raccomandazioni in materia da ultimo emanate da codesta Commissione ( Raccomandazione n.DEM/10081191 del 1.10.2010).

A maggior ragione, dunque, rispetto a quanto già chiesto il 12 ottobre u.s., pare necessario ed urgente, almeno ad avviso della scrivente, che codesta Commissione svolga, come avrà già sicuramente svolto e sta svolgendo, una tempestiva, attenta, intensa e rigorosa attività di vigilanza, di controllo e, soprattutto, di indagine su quello che è avvenuto e sta avvenendo riguardo al mercato azionario ed al titolo della Lazio spa, avvalendosi di tutti quegli amplissimi ed incisivi poteri, mezzi e strumenti che la legge ad essa attribuisce.

La scrivente ritiene che vi sia la necessità e l’urgenza di rassicurare il mercato e tutti gli azionisti circa l’effettiva regolarità di tutto ciò che è avvenuto e sta avvenendo. Non è senza fondamento, invero, che possano sussistere più che legittimi sospetti di eventuali abusi : sia sotto forma di insider trading sia di manipolazione del mercato sia di eventuale violazione dell’obbligo di comunicazioni dovute alla Consob ed al mercato stesso sia, ancora, di eventuale falsità, attiva od omissiva, di comunicazioni e/o di eventuale ostacolo all’attività di vigilanza di codesta Commissione. In particolare, la scrivente ritiene che possa essere opportuno che codesta Commissione, pur in assenza sinora di rumor, ma in presenza di variazioni e scostamenti assai rilevanti del prezzo del titolo, voglia convocare ed audire gli Organi di gestione e di controllo della Società per avere conferma, dandone comunicazione al mercato, che non vi siano informazioni rilevanti concernenti la Società stessa che avrebbero dovuto e/o debbano essere rese di pubblico dominio e/o che non vi sia stato e non vi sia evidenza che qualche informazione rilevante sia stata e sia conosciuta da soggetti non sottoposti a vincoli di riservatezza.

Nel ringraziare per l’attenzione ed in fiduciosa attesa di interventi, determinazioni e comunicazioni da parte di codesta Commissione, nel frattempo, si porgono i migliori saluti .

giovedì 14 ottobre 2010

Federsupporter sollecita la Consob sugli andamenti anomali della Lazio in Borsa

Federsupporter, costituita per atto pubblico il 25 gennaio 2010, (Rep.n.89151,Racc.n.26421- Notaio Riccardo de Corato- Reg.in Roma 4/02/2010 n. 3858) è l’Associazione che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società sportive, quali azionisti delle stesse e quali consumatori dello spettacolo prodotto e offerto dalle suddette società e, più in generale, da associazioni sportive.
E’, pertanto, nell’interesse dei piccoli azionisti della SS Lazio spa che chiede a Codesta Commissione quanto segue.
A far data dalla metà del mese di settembre u.s. e fino ad oggi si è registrato un incremento del prezzo del titolo Lazio di oltre il 61% a fronte di un volume di azioni scambiate, sempre nel periodo richiamato, pari a circa n. 16.000.000 che rappresentano oltre il 23 % del capitale sociale .
L’analisi delle compravendite intervenute nel suddetto periodo evidenzia una movimentazione dei titoli del tutto anomala rispetto al passato e assolutamente non in linea con l’andamento del mercato e, in particolare, del settore di appartenenza.
Peraltro, l’anomalo andamento evidenziato desta maggiore perplessità poiché, nonostante l’elevato numero e l’elevata percentuale dei titoli scambiati, non risulta, almeno finora, che vi sia stata comunicazione a codesta Commissione ed al mercato della comparsa di soci rilevanti ( titolari di azioni oltre il 2% del capitale sociale) e/o di patti parasociali intervenuti tra soci individualmente titolari di azioni non oltre la soglia del 2% .
D’altronde, risulta poco spiegabile e plausibile che vi sia stata o vi sia una così forte inversione di tendenza., in assenza, come rilevato, di elementi e circostanze relativi all’andamento del mercato, al settore di appartenenza della società ed alla società stessa, tali da giustificare una improvvisa e consistente immissione e acquisizione sul mercato stesso di titoli di cui, per lungo tempo, vi era stata scarsa disponibilità e che avevano suscitato scarso interesse al loro acquisto, in un così breve lasso di tempo.
Aggiungasi che il fenomeno appare tanto più anomalo in quanto, come noto, la SS Lazio spa è tecnicamente incontendibile ( l’attuale socio di maggioranza controlla circa il 67% del capitale sociale ) ed in quanto lo stesso socio di maggioranza ha, ripetutamente e pubblicamente, dichiarato di non aver alcuna intenzione di cedere il proprio pacchetto di controllo.
Sussistono, pertanto, ad avviso della scrivente, tutti i presupposti e tutte le condizioni affinché codesta Commissione, come sicuramente ha già fatto e farà, svolga una tempestiva, attenta, intensa e rigorosa attività di vigilanza , di controllo e di indagine, dando pronta comunicazione al mercato dell’esito di tale attività, onde prevenire e scongiurare eventuali abusi sotto forma di insider trading o di manipolazione del mercato.

mercoledì 6 ottobre 2010

Le problematiche dell'impresa sportiva affrontate in un convegno a Genova

Le problematiche della trasformazione delle società sportive in imprese sono state esaminate in un convegno a Genova tenuto ieri presso la sede di Confindustria Liguria. “Dalla società sportiva all’impresa sportiva” è il titolo dell’incontro organizzato da Federprofessional, Federsupporter e Criteria Ricerche. Ha aperto i lavori Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter e amministratore di Criteria Ricerche srl, che ha evidenziato che in particolare nel mondo del calcio italiano soltanto la Juventus finora ha adottato nella sua gestione criteri d’impresa. A differenza delle altre realtà internazionali, come ad esempio quella inglese, le società italiane dipendono oggi in larga parte dai ricavi da diritti tv (40,7% sul totale), mentre le suddette realtà internazionali presentano introiti provenienti in maggior parte da biglietteria e merchandising.Il direttore della comunicazione di Banca Carige, Antonello Amato, ha parlato dell’importanza delle sponsorizzazioni sportive, che oggi sono intese come atti di liberalità, e che invece, sempre nella logica di impresa, dovranno essere sempre più viste come investimenti da parte degli sponsor per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti e servizi.Il reggente della Fondazione Genoa 1893, prof. Andrea D’Angelo, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del “capitale umano” costituito dai tifosi. D’Angelo ha spiegato il modello partecipativo rappresentato dalla Fondazione che, al di là sinora poco felici esiti di esperienze di azionariato popolare e diffuso, può rappresentare un giusto punto d’incontro tra l’esigenza di salvaguardare una gestione efficiente della società con l’esigenza di garantire forme di partecipazione dei tifosi alla vita societaria.Felice Pulici, consigliere di Federsupporter e noto ex portiere della Lazio campione d’Italia 1974, si è soffermato sul calcio giovanile e l’importanza dei vivai. Pulici ha proposto una diversa regolamentazione dei campionati giovanili che faciliti il progressivo passaggio all’attività professionistica e permetta maggiori possibilità ai giovani calciatori di formarsi, non solo tecnicamente, giocando un maggior numero di partita.Diego Tarì, direttore pianificazione e sviluppo dell’Istituto Ligure Mobiliare, si è occupato degli stadi come strumento di accrescimento patrimoniale e di incremento dei ricavi delle società calcistiche, evidenziando come la costruzione di nuovi stadi polifunzionali, che pure presenta elementi positivi, non sia una componente risolutiva per il risanamento finanziario delle società stesse come spesso erroneamente si vuole far credere. In ogni caso, secondo Tarì, la costruzione di nuovi stadi che non necessariamente devono essere di proprietà delle società non può costituire il pretesto per far diventare lo stadio un accessorio per eventuali speculazioni immobiliari.L’avvocato Roberto Betti, tributarista e consigliere di Federsupporter, si è soffermato sulle problematiche di carattere fiscale che sono state finora molto sottovalutate dalle società sportive e che, se non prese nella dovuta considerazione, possono avere nel tempo effetti dirompenti sui bilanci delle suddette società. All’intervento dell’avvocato Betti si è agganciato quello dell’avvocato Massimo Rossetti, responsabile dell’area giuridica di Federsupporter, il quale ha parlato di alcune specifiche questioni attinenti al rapporto di lavoro dello sportivo professionista, evidenziando l’anacronismo e le contraddizioni a cui può dar luogo il mantenimento della qualificazione di tale rapporto come lavoro dipendente. Inoltre, l’avv. Rossetti si è soffermato su alcune problematiche relative alla tessera del tifoso.Il dottor Davide Scapini, agente Fifa di calciatori, ha parlato della necessità di meglio regolamentare l’attività di agente, anche per evitare opacità e abusi che si verificano, preoccupandosi di rendere omogenea e compatibile la disciplina Fifa in materia con le norme generali del nostro ordinamento, tenuto conto della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.L’avvocato Gianpaolo Maraini, dello studi D’Angelo, ha evidenziato l’importanza del fatto che le società sportive si adeguino alla normativa del decreto legislativo 231/2001 per evitare che eventuali reati commessi dagli esponenti delle stesse società possano comportare gravi conseguenze per queste ultime, non solo sul piano civilistico ma anche sul piano di eventuali sanzioni sportive.Il dottor Luca Barabino, consigliere del Genoa cfc e presidente della Barabino & Partners, si è occupato del valore del marchio sportivo e della sua valorizzazione nell’ottica d’impresa per cui mentre oggi sono le società che guardano al mercato, in futuro sia sempre di più il mercato a guardare le società. Ha concluso i lavori il prof. D’Angelo sottolineando lo spessore professionale degli interventi, il successo di partecipazione al convegno e l’auspicio che tali iniziative possano ripetersi e riscuotere l’attenzione delle istituzioni sportive e politiche.

giovedì 23 settembre 2010

Federsupporter risponde agli azionisti della Lazio riguardo alla speculazione sul titolo

Con riferimento a recenti movimenti che hanno interessato l’assetto azionario della SS Lazio spa, alcuni nostri Associati ed esponenti dell’informazione hanno formulato una serie di domande e di richieste di informazioni tecniche sulla specifico tema.
Dopo la chiusura di borsa del 15 settembre che aveva fatto registrare un volume di scambi elevato, portando il prezzo del titolo ad un + 11,61%, erano prevedibili fasi di volatilità del titolo stesso, pur nella marginalità dei valori espressi in euro, titolo che registrava infatti una flessione del 5,20%, cui seguivano oscillazioni al rialzo, ancorché con volumi trattati modesti, tanto da avvicinare la quotazione del 20 settembre (€ 0,345) al prezzo fatto registrare il 15 s.m. ( € 0,346).
E’ proprio la marginalità della potenziale speculazione, in funzione dei volumi trattati e dei prezzi stessi, a caratterizzare i movimenti del titolo.
Si pensi che nella giornata di borsa del 16 corrente , nelle fasi di chiusura del mercato sono stati acquistati n. 57.000 titoli per un controvalore di € 18.236,00 e venduti n. 64.420 titoli per un controvalore di € 22.240,00.
Giorno Volumi trattati Prezzo unitario Variazione % prezzo
15 settembre 1.717.644 0,346 +11,61
16 settembre 1.047.031 0,328 - 5,20
17 settembre 85.619 0,335 + 2,13
20 settembre 860.260 0,345 + 2,99
Al fine di consentire di valutare l’evoluzione degli avvenimenti con maggiore consapevolezza, si è, pertanto, ritenuto opportuno formulare una serie di precisazioni , sotto forma di risposta a specifiche domande, nella nota redatta dall’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter.
Ci teniamo, comunque, a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti inoltrando i quesiti e le osservazioni a http://www.federsupporter.it/.
Alfredo Parisi


Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa
(A cura dell'avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Legale e Giuridica Federsupporter)
 
Qual è l’attuale assetto azionario della SS Lazio spa?
Il pacchetto azionario della Lazio è attualmente controllato per circa il 67 % , per il tramite di
Lazio Events srl, dal dr. Claudio Lotito, mentre il residuo 33% circa è frazionato in capo a soci, dei quali nessuno, almeno fino al momento in cui si scrive, è socio rilevante.
Che cosa significa essere socio rilevante e quali obblighi di comunicazione ciò comporta ?
In base al T.U.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), è socio rilevante colui il quale ha una partecipazione azionaria in una società quotata in misura superiore al 2 % L’assunzione della qualità di socio rilevante comporta l’obbligo di comunicazione alla Consob di tale partecipazione. La comunicazione, in base al vigente Regolamento Consob in materia, và effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo.
A propria volta, la Consob pubblica l’informazione acquisita entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione.
L’omessa comunicazione alla Consob comporta il divieto di esercizio del diritto di voto inerente alle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.
Che cosa sono i patti parasociali e quali obblighi di comunicazione comportano?
I patti parasociali, in qualunque forma stipulati ( quindi, anche non scritti), devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione e devono essere pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione stessa.
Per patti parasociali devono intendersi quelli aventi ad oggetto : l’esercizio del diritto di voto; l’istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio di tale diritto; l’imposizione di limiti al trasferimento delle relative azioni; l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla società.
In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui in precedenza i patti sono nulli e non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali gli obblighi stessi non siano stati adempiuti.
Per quanto detto sub 2), più soggetti che avessero acquistato o che acquistino azioni della SS Lazio in misura non superiore al 2 % non avrebbero alcun obbligo di comunicazione alla Consob.
Quanto sopra a meno che non avessero stipulato o non stipulino tra di loro, anche in forma non scritta, patti parasociali.
Come si compone il Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa?
L’art. 24, III comma, dell’attuale Statuto della SS Lazio recita : " .. Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente".
Siccome il suddetto Consiglio è oggi composto da cinque membri effettivi, la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi su cinque .Lo Statuto prevede, inoltre, che la nomina del Consiglio avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto a presentare tali liste solo gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ( art. 24, IV comma ). Le liste si compongono di due sezioni : una per i candidati a Consigliere effettivo e l’altra per i candidati a Consigliere supplente. Ogni azionista o gruppo di azionisti non può presentare più di una lista e non può votare per liste diverse. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista, un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( oggi 5 membri effettivi) meno uno e due supplenti ( art. 24, XII comma, punto n. 1 ) .
Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista minoritaria) sono tratti, sempre nell’ordine progressivo di cui sopra, i "..restanti membri effettivi e l’altro supplente.." ( art. 24, XII comma, punto n. 2 ) .
A.A.
Da una attenta e coordinata lettura del complesso delle norme statutarie che presiedono alla elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio di Sorveglianza, salta agli occhi una singolare contraddizione tra il fatto che la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed il fatto che dalla lista di maggioranza è tratto un numero di membri effettivi pari al totale del numero del quale si compone il Consiglio meno uno.
E’ evidente, infatti, che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti del Consiglio meno uno, alla minoranza, diversamente da quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello Statuto, verrebbe attribuito il diritto ad eleggere, non due membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto uno.
L’ipotesi, a mio avviso, più probabile e verosimile, anche se la più banale, è che, in sede di redazione e scritturazione dello Statuto, si sia incorsi in un errore materiale, scrivendo che dalla lista maggioritaria debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno uno, anziché meno due, come si sarebbe dovuto scrivere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello statuto medesimo.
Non è pensabile, infatti, e, diversamente, sarebbe molto grave, che, intenzionalmente, si sia voluto, con una mano, garantire un diritto alla minoranza e, con l’altra, dimezzarlo, come in una sorta di giuoco di prestigio eseguito da un illusionista.
In ogni caso, essendo la disposizione di cui all’art. 24, XII comma, punto n. 1, meramente applicativa ed attuativa delle disposizioni circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare, per quello che qui interessa, della disposizione di cui al III comma dello stesso art. 24, nel contrasto di disposizioni, non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza, non un solo membro effettivo, bensì due, del suddetto Consiglio.
In altri termini, essendo per la minoranza il risultato ( due membri effettivi) previsto e garantito, il meccanismo di calcolo deve essere tale da conseguire tale risultato, non potendo modificare quest’ultimo.
Se, dunque, il meccanismo è sbagliato perché non consegue il risultato voluto, quello che deve essere modificato non è il risultato stesso, bensì il meccanismo perché esso si adegui al secondo.
Quali sono i poteri-doveri del Consiglio di Sorveglianza ?
Il modello di gestione così detto "dualistico" adottato dalla Lazio, unica fra le società di calcio quotate, fa sì che al Consiglio di Gestione sia attribuita, per l’appunto, l’attività gestionale, mentre
al Consiglio di Sorveglianza siano attribuite le più importanti competenze che, nel modello così detto " tradizionale", ( Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ) sono attribuite all’assemblea, fra tutte l’approvazione dei bilanci, nonché le competenze attribuite al collegio sindacale.
Le più importanti prerogative del Consiglio di Sorveglianza, oltre, come detto, l’approvazione dei bilanci, consistono nella nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione , nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di tali membri, nella presentazione di denunzia al Tribunale se vi è fondato sospetto che detti membri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.
Ma, forse, il più rilevante potere-dovere istituzionale che compete al Consiglio di Sorveglianza, almeno nella normalità ed ordinarietà dei casi, è quello della vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.
Peraltro, sotto quest’ultimo profilo ( vigilanza sostanziale circa l’efficienza della gestione ), và sottolineato che, qualora, come nel caso della Lazio, il sistema " dualistico" sia adottato da una società quotata, il potere-dovere di vigilanza sostanziale da parte del Consiglio di Sorveglianza deve essere ancora più attento ed intenso, dovendosi salvaguardare, in questo caso, interessi più generali connessi al buon funzionamento del mercato mobiliare.
Và, altresì, sottolineato che, sempre secondo la migliore dottrina, l’adozione del sistema " dualistico" deve ritenersi una scelta meramente opportunistica, fino a poter sconfinare in un vero e proprio abuso di diritto, laddove non esistano i presupposti oggettivi per tale scelta : vale a dire un capitale sociale polverizzato in una miriade di piccoli azionisti e, perciò, in assenza di un forte azionista di comando o in assenza di soci interessati a svolgere la funzione dirigente.
In mancanza dei succitati presupposti oggettivi, la scelta in questione può essere solo voluta da un socio, concentratario del capitale di comando e, per di più, titolare della funzione dirigente e gestoria della società, evidentemente insofferente del dibattito assembleare, di ogni forma di confronto con la minoranza e di un attento controllo e di una intensa vigilanza sulla gestione ( cfr. Francesco Galgano in " Diritto Commerciale .Le società " editore Zanichelli 2009, pagg. 348,349).
In una situazione come quella descritta non v’ dubbio, infatti che l’organo di controllo e di vigilanza e l’organo gestorio vengano ,di fatto, a trovarsi, rispettivamente, nella condizione di controllore/controllato e di controllato/controllore.
Ciò per di più in assenza, almeno finora, di una minoranza azionaria organizzata e rappresentativa, individualmente o in gruppo, di una partecipazione almeno superiore al 2- 2,5 % del capitale sociale.
Una situazione, dunque, che configura quello che si usa chiamare " dittatura della maggioranza" : una soluzione certamente non appropriata ad una società per azioni quotata.

Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2 % del capitale?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare fatti che si ritengono censurabili al Consiglio di Sorveglianza che deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea .
Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2,5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di tale partecipazione, nel caso della Lazio, come già detto, si ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza ( le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza della Lazio dovrebbero tenersi, secondo il calendario pubblicato dalla Lazio, nell’assemblea annuale prevista nel periodo compreso tra il 18 e il 28 ottobre prossimo).
Che cosa si ò fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare al Tribunale del luogo ove ha sede la società fatti che suscitino il fondato sospetto che la gestione, in violazione dei suoi doveri, abbia compiuto gravi irregolarità che possano recare danno alla società.
Che cosa si può fare con il possesso o con la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 10%?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si ha il diritto di far convocare senza ritardo l’Assemblea.
Ne discende che un socio o più soci, rappresentativi di una partecipazione di almeno il 10% e che puntassero ad acquisire il controllo della società, constatata l’impossibilità di lanciare un’OPA ostile, controllando l’attuale socio di maggioranza ben oltre il 50% del capitale sociale, potrebbero far convocare l’Assemblea della società con all’ordine del giorno la proposta di un aumento di capitale, soprattutto se fossero a conoscenza dell’indisponibilità del socio maggioritario a sottoscrivere tale aumento. L’aumento deliberato, infatti, ove inoptato dal suddetto socio, potrebbe essere sottoscritto dai soci proponenti e dagli altri soci, esercitando essi il diritto di prelazione sulla sottoscrizione dell’inoptato stesso. E’ chiaro che, in questo modo, in specie in presenza di un aumento consistente del capitale sociale, la partecipazione in possesso del socio maggioritario si diluirebbe ed il controllo della società potrebbe passare di mano.
E’ evidente, altresì, che il socio di maggioranza, qualora impedisse l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’aumento di capitale proposto, votando contro la proposta, si assumerebbe la grave responsabilità di un mancato rafforzamento della società, rendendo palese che il suo primario interesse non è quello generale di tale rafforzamento, bensì quello individuale e personale del mantenimento, ad ogni costo, del controllo societario.
Quale è la responsabilità degli amministratori di una società?
Gli amministratori o gestori, in quest’ultimo caso, qualora la società sia retta dal sistema "dualistico", sono responsabili del loro operato nei confronti della società stessa, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità verso la società, si impone loro, per legge, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Più precisamente, si tratta di diligenza professionale e non della diligenza comune ed ordinaria che si richiede a quello che viene chiamato il " buon padre di famiglia".
Tale diligenza, pertanto, deve essere connotata da particolare prudenza e perizia nell’agire,evitandosi operazioni arrischiate e dovendosi rispondere per gli errori dovuti ad imperizia, commessi nella gestione ( cfr. opera sopra citata, pag. 329 ).
A quali principi deve essere conforme la redazione dei bilanci?
I principi, previsti dalla legge, in base ai quali devono essere redatti i bilanci delle società, sono quelli della chiarezza, verità e correttezza, la quale ultima implica anche il principio della completezza. Ulteriori principi, a corredo di quelli sopra enunciati, sono: la prudenza, la competenza e la coerenza di esposizione dei dati. Il rispetto di tutti i suddetti principi è mezzo al fine principale del bilancio: vale a dire il compiuto assolvimento della sua funzione informativa.
Ne consegue che la Giurisprudenza, in specie di legittimità ( Cassazione ) , ha sancito che è nulla la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero e che è annullabile la delibera che approvi un bilancio redatto in violazione degli altri principi in precedenza indicati, quali : chiarezza, correttezza, completezza, prudenza, competenza e coerenza ( cfr. anche in questo caso l’opera sopra citata, pagg. 355-356 e 372-373).

giovedì 29 luglio 2010

Federsupporter scrive a Maroni: sostituiamo la tessera del tifoso con l'autocertificazione

Egregio Sig. Ministro,
Federsupporter, costituita per atto pubblico il 25 gennaio 2010, (Rep.n.89151,Racc.n.26421- Notaio Riccardo de Corato- Reg.in Roma 4/02/2010 n. 3858) è l’Associazione che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società sportive, quali azionisti delle stesse e quali consumatori dello spettacolo prodotto e offerto dalle suddette società e, più in generale, da associazioni sportive.
Lo Statuto dell’Associazione prevede il divieto, nell’ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda partitica e prevede il ripudio di qualsiasi forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.
L’Associazione si riserva, peraltro, di procedere, quanto prima, a integrare il proprio Statuto, prevedendo espressamente, tra le finalità di esso, la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica.
In questo modo l’Associazione potrà avere tutti i requisiti stabiliti dalla legge (art. 8 legge n. 41/2007) per diventare, da Associazione di fatto, Associazione legalmente riconosciuta e per poter, quindi, accedere, per i propri soci e rappresentati, a contributi, sovvenzioni, facilitazioni da parte di società sportive e per poter stipulare con queste ultime contratti e convenzioni aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle finalità di cui sopra.
Ciò premesso, Federsupporter espone e chiede quanto segue.
L’introduzione della tessera del tifoso, per come è stata sinora impostata, prospettata e intesa, ha suscitato e sta suscitando nella stragrande maggioranza dei sostenitori di società e squadre di calcio forti riserve e perplessità.
La tessera, infatti, è stata ed è percepita, al di là delle intenzioni e delle volontà che la ispirano e la sorreggono, come una misura poliziesca di controllo applicata indiscriminatamente ai suddetti sostenitori intesi come tali e, cioè, come una categoria, di per sé e per definizione, socialmente pericolosa e tendenzialmente asociale.
La tessera, in sostanza, anziché rappresentare per i sostenitori un elemento di distinzione in positivo, rappresenta un elemento di distinzione in negativo.
Né il fatto che alla tessera venga acclusa o che essa includa una carta di credito revolving ha migliorato le cose.
Anzi, ciò ha indotto e induce a pensare che, in realtà, la tessera, lungi dall’essere uno strumento di prevenzione di possibili turbative di eventi sportivi, venga o possa essere surrettiziamente trasformata in un enorme business di carattere economico.
D’altronde, le regole fondamentali del marketing insegnano che nessuna offerta di prodotto o di servizio, per quanto ottima, risulta convincente ed efficace ove sia o venga ritenuta come frutto di una imposizione e di un obbligo.
Alla luce di quanto precede, Federsupporter, in una Conferenza Stampa del 21 giugno u.s., si è fatta carico di presentare e illustrare, come soluzione alternativa alla tessera, ma con le medesime finalità, la medesima valenza e i medesimi effetti giuridici, la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), così come prevista e disciplinata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Autocertificazione resa dai richiedenti abbonamenti e/o biglietti per le gare in trasferta nel settore ospiti, attestante di non essere destinatari di provvedimenti, amministrativi e/o giudiziari, interdittivi dell’accesso agli stadi.
E’ da sottolineare che lo strumento dell’autocertificazione è oggetto, proprio in questi giorni, di una proposta legislativa dell’attuale Governo per diffonderne l’utilizzo, al punto di volerne fare un principio di rango costituzionale.
Risulterebbe, pertanto, scarsamente comprensibile e in contraddizione con la stessa politica del Governo che, proprio e solo nell’ambito sportivo, si volesse denegare l’uso del predetto strumento.
L’autocertificazione non presenta, ad avviso della scrivente Associazione, controindicazioni e, invece, presenta numerosi e rilevanti vantaggi.
Questi ultimi possono essere così esemplificativamente enumerati: un notevole snellimento procedurale e procedimentale; una notevole agevolazione del lavoro delle Questure che, invece di dover eseguire affrettati e faticosi controlli ex ante, potrebbero eseguirli ex post; una autoresponsabilizzazione e un’ autogestione da parte dei sostenitori nell’attestare, essi stessi, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazioni ostative al loro accesso agli stadi, anziché essere meri soggetti passivi di un controllo esterno; il fatto che l’autocertificazione è e sarà una modalità sempre più familiare ai cittadini nello svolgimento delle loro usuali attività e iniziative; un alleggerimento procedurale e procedimentale per le società sportive e, soprattutto, per queste ultime la possibilità di evitare o di limitare al massimo gli impatti negativi sugli abbonamenti che la tessera potrebbe avere e che probabilmente avrà; la possibilità per le stesse società di presentare le proprie iniziative di marketing, non come una offerta praticamente imposta e obbligata dall’esterno, bensì come una libera, autonoma e incondizionata scelta, altrettanto liberamente, autonomamente e incondizionatamente, da accogliersi da parte dei loro sostenitori e clienti.
D’altronde, risulta che già oggi alcune società calcistiche, in attesa del rilascio o della ratifica a posteriori della tessera del tifoso, richiedano a chi domanda l’abbonamento di fornire un’autocertificazione circa l’insussistenza di motivi ostativi al suddetto rilascio.
Cosa che, evidentemente, renderebbe, in tal caso, la tessera una sovrapposizione o duplicazione certificatoria, avendo, come è noto, l’autocertificazione, fino a prova di eventuale mendacio, lo stesso valore e gli stessi effetti giuridici della certificazione che sostituisce.
Non solo, ma, in specie ove l’autocertificazione ricevesse l’autorevole avallo del Ministero da Lei guidato, eviterebbe il verificarsi di situazioni di ingiustificata e ingiusta disparità di trattamento e di discriminazione nei confronti dei sostenitori, dovute alla circostanza che, almeno così risulta, alcune società di calcio avrebbero adottato o avrebbero intenzione di adottare soluzioni, di fatto, alternative alla tessera del tifoso, diverse dall’autocertificazione, mentre altre società non sono o non sarebbero disposte a farlo.
Inoltre, a ulteriore dimostrazione dello spirito costruttivo e collaborativo che anima la scrivente Associazione, affinchè le esigenze della pubblica sicurezza e della prevenzione di possibili turbative di spettacoli ed eventi sportivi possano coniugarsi e contemperarsi al meglio con l’esigenza del rispetto di libertà fondamentali e della dignità del cittadino, si fornisce, allegato alla presente, un fac simile di autocertificazione elaborato e predisposto da Federsupporter.
Quest’ultima esprime, infine, sin d’ora, gratitudine per l’attenzione che vorrà prestare a quanto Le viene esposto e chiesto e rimane a Sua disposizione per ogni, eventuale incontro che Lei volesse accordare all’Associazione per una più approfondita e articolata illustrazione, non solo dell’iniziativa in questione, ma anche, più in generale, delle altre attività e iniziative future dell’Associazione stessa.
Essa, infatti, intende colmare, magari anche giovandosi della legittimazione che le vorranno dare le Istituzioni, la carenza di legittima, rispettosa della legalità e costruttiva rappresentanza e partecipazione che oggi si registra nell’ambito dei sostenitori di società e squadre sportive.
Solo, infatti, chi si sente rappresentato, partecipe e coprotagonista e non mero soggetto passivo, destinatario di decisioni altrui e a esse sottoposto, non è incline a manifestazioni violente, distruttive e, in genere, inosservanti di regole, di principi e di valori.
In attesa di riscontro e, auspicabilmente, di incontro, nel frattempo, si porgono i più rispettosi e cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Alfredo Parisi

venerdì 18 giugno 2010

FEDERSUPPORTER: lunedì a Roma conferenza stampa sulla "Tessera del tifoso"

Lunedì 21 giugno 2010 ore 10 presso il Palazzo Federmanager – Via Ravenna 14, Roma – Sala Verde si terrà la conferenza stampa di Federsupporter per presentare un’ampia analisi dei problemi connessi con la "TESSERA del TIFOSO"Il tema sarà affrontato sotto molteplici profili, in particolare sotto il profilo giuridico e sotto il profilo economico. Seguirà dibattito e confronto.La partecipazione è aperta anche agli esponenti di tutte le organizzazioni di tifosi.
Relazioni introduttive: - prof Alfredo Parisi (presidente Federsupporter) - avv. Massimo Rossetti (resp. legale Federsupporter)
Interventi di: Maurizio Martucci, giornalista, Fabio Argentini giornalista, Luca Aleandri, sociologo,della D.ssa Antonella Bellucci, dell'avv. Lorenzo Contucci (esperto normativa sull’ordine pubblico negli stadi)
Moderatore: Marco Liguori (giornalista, direttore responsabile de il pallone in confusione e Pianetagenoa1893.net)
Per comunicazioni e adesioni: www.federsupporter.it

venerdì 28 maggio 2010

Federsupporter sollecita la Consob per tutelare gli azionisti della Lazio

La scrivente Federsupporter, in nome e per conto, nella fattispecie, dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, con lettere raccomandate A.R., anticipate via fax del 10 e 30 marzo 2010 ( di tali lettere e relativi allegati si unisce copia alla presente per comodità di riferimento), chiedeva a codesta Commissione di intervenire in merito a rilevanti fatti, atti, comportamenti concernenti la suddetta Società.
Nonostante il lungo spazio di tempo ormai trascorso e pur comprendendo la numerosità e la gravosità degli impegni di codesta Commissione, a tutt’oggi, non risulta che a tale richiesta sia stato dato alcun seguito ed alcun riscontro.
Pertanto,con la presente, si rivolge, sia pure con spirito amichevole, un formale sollecito a codesta Commissione affinchè voglia diligentemente e tempestivamente esercitare i molteplici e penetranti poteri-doveri che la legge ad essa attribuisce onde assicurare la tutela sostanziale degli investitori: in questo caso,dei piccoli azionisti della SS Lazio spa.
Azionisti che, così come significato nella citata lettera del 30 marzo 2010, in pratica, non possono contare su nessun altro tutore istituzionale, almeno in sede amministrativa, se non la Consob.
Come noto,infatti, la SS Lazio spa, unica tra le spa calcistiche quotate, ha adottato e mantiene il sistema dualistico di governo societario, con l’unico o prevalente scopo ed effetto di totale esclusione dei soci di minoranza dalla vita della Società : sia pure sotto il minimale profilo informativo.
Scelta che appare del tutto opportunistica e come frutto di un vero e proprio abuso di diritto, se si tiene conto che il capitale sociale è largamente concentrato nelle mani di un solo socio il quale, inoltre, da sempre, svolge anche la funzione dirigente della Società e che da sempre ha mostrato e mostra una evidente, totale, assoluta insofferenza al dibattito assembleare e ad ogni confronto con la minoranza, in specie per quanto attiene ai bilanci.
Bilanci che, almeno ad avviso della scrivente, non sembrano informati a quel fondamentale principio di chiarezza voluto dalla legge onde assolvere compiutamente alla funzione informativa dei bilanci stessi : al punto che giurisprudenza di merito e di legittimità ha sancito essere nulle le deliberazioni approvative di bilanci non chiari .
Laddove un effetto paradossale della suddetta scelta di governo societario è che, di fatto, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione si trovano, rispettivamente, nella oggettiva e di certo non voluta dalla legge condizione di controllante/controllato e di controllato/controllore.
Con fiducia in un tempestivo riscontro, nel frattempo, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

sabato 10 aprile 2010

Federsupporter al seminario "Domanda e offerta di sport" a Tor Vergata

Ecco il programma completo del seminario "Domanda e offerta di sport" che si terrà da lunedì 12 a venerdì 16 aprile presso l'Università di Tor Vergata a Roma. Parteciperà il presidente di Federsupporter Alfredo Parisi. Cliccare sopra l'immagine per ingrandire.
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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