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giovedì 19 aprile 2012

Le proposte di Federsupporter per modificare la responsabilità oggettiva

Gli sviluppi delle vicende relative al così detto “calcioscommesse” stanno portando prepotentemente alla ribalta il tema della responsabilità oggettiva delle società calcistiche per illeciti commessi da propri tesserati.
In materia, l’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter, ha prodotto il 19 marzo ed il 12 aprile scorsi due documenti pubblicati sul sito (www.federsupporter.it) che contengono una approfondita analisi tecnico-giuridica della responsabilità oggettiva in generale ed una proposta di modifica delle vigenti regole dell’ordinamento sportivo calcistico che prevedono e disciplinano tale forma di responsabilità.
Federsupporter, nel fare proprie le suddette analisi e proposta, le offre all’attenzione, all’apprezzamento ed alla discussione delle Istituzioni sportive, dei mass media e dell’opinione pubblica, quale utile e costruttivo contributo per giungere a soluzioni chiare, trasparenti, che, lungi dal diminuire il coinvolgimento e la responsabilità delle società, coniugano l’autonomia e la specificità riconosciute all’ordinamento sportivo con l’indispensabile rispetto da parte di quest’ultimo di principi e norme fondamentali, di rango costituzionale, dell’ordinamento statale cui, pur nella riaffermata autonomia e specificità, il primo ordinamento deve sottostare.
Si condivide, peraltro, quanto espresso dal Presidente del CONI, dr. Petrucci, circa l’inopportunità che la Lega Calcio di Serie A, soggetto rappresentativo di società che, o sono già coinvolte o potrebbero essere coinvolte nel così detto “calcioscommesse”, su richiesta di alcune di queste ( cfr. Comunicato Ufficiale n. 207 del 12 aprile 2012 Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria Lega Calcio Serie A convocata per domani 20 aprile), abbia posto all’ordine del giorno di una propria riunione assembleare “ una nuova definizione del principio della responsabilità oggettiva delle Società sportive”.
E’ evidente, infatti, che ciò possa configurare un palese conflitto di interessi, in contrasto con l’art.10 ( Prevenzione dei conflitti di interessi ) del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI il 2 febbraio scorso.
E’, invece, opportuno e doveroso che della materia si occupi, con spirito e con contributi costruttivi, un soggetto rappresentativo dei sostenitori sportivi, quale è Federsupporter, poiché, è bene sottolinearlo, i più danneggiati da una rigida applicazione della regola della responsabilità oggettiva finiscono per essere proprio i sostenitori stessi.
Questi ultimi, infatti, oltre ad essere danneggiati per aver pagato per assistere a gare truccate e, dunque, per essere stati frodati, sarebbero ulteriormente danneggiati, sul piano morale ma anche economico, essendo i principali finanziatori, diretti ed indiretti, delle società cui venissero inflitte, per responsabilità oggettiva, penalizzazioni, magari con conseguente esclusione dalla partecipazione a prestigiose e lucrose competizioni europee, senza contare eventuali retrocessioni.
Al riguardo, bisogna tenere a mente l’antico ma pur sempre valido principio (summum jus summa iniuria) secondo cui l’applicazione troppo rigida di una norma può essere frutto di ingiustizia.

lunedì 27 luglio 2009

Ecco luci e ombre della revisione del Tas su Mannini e Possanzini

L’avvocato Fabio Turrà spiega in esclusiva a "il pallone in confusione" il contenuto delle 21 pagine dell’ultima sentenza che ha sancito l’assoluzione dei due calciatori

Mannini e Possanzini sono stati assolti. Ha avuto così termine oggi davanti al Tribunale Arbitrale per lo Sport la lunga telenovela della squalifica dei due atleti iniziata un anno e mezzo fa, quando militavano insieme nel Brescia, a causa della loro inadempienza nel presentarsi in ritardo ai medici del Coni per il controllo antidoping: entrambi erano “puliti” da qualsiasi sostanza proibita. L’organismo giudicante di Losanna ha messo la parola fine smentendo però anche se stesso per le diverse decisioni precedenti: è questo il succo delle 21 pagine della sentenza, esaminate in esclusiva per “Il pallone in confusione” dall’avvocato napoletano Fabio Turrà.

Avvocato Turrà, qual è la sua opinione sulla sentenza del Tas sul caso Mannini/Possanzini?
«Devo esprimere le mie perplessità sulla "revisione" della sentenza n.2008/A/1557 emessa dal Tas. Nella mia precedente intervista a “il pallone in confusione” (clicca qui per leggerla) dissi che la sentenza, seppur ingiusta visto che Mannini e il suo ex compagno di squadra Possanzini erano completamente innocenti, in quanto "puliti" al test antidoping, era "giuridicamente ineccepibile". Purtroppo non si può dire altrettanto di quella che ne ha disposto la revisione.
Perché?
«Per cominciare, la richiesta di revisione avrebbe potuto essere esaminata dalla Corte internazionale solo quando le parti soccombenti in causa, in questo caso la Figc e il Coni, oltre ai due giocatori, avessero potuto contribuire con elementi nuovi di cui non potevano essere a conoscenza in epoca precedente all'emissione della sentenza da riesaminare o di cui non potevano oggettivamente dare prova in quell’epoca».
Può spiegare le criticità?
«La prima si può rinvenire nel fatto che nello statuto e nei regolamenti del Tas non è codificata in alcun modo la possibilità di riapertura di un processo per "revisione". Dunque la sentenza odierna, oltre a destare scalpore, è destinata, come dicono gli esperti del diritto, a fare "giurisprudenza": in altre parole, essa potrà essere invocata, in futuro, come rilevante precedente giudiziario per la riapertura di casi ormai chiusi con sentenze definitive. Chi pratica le aule dei Tribunali (a tutti i livelli, non solo quelli sportivi) sa quanto difficile sia riaprire un caso ormai chiuso con sentenza inappellabile: ebbene la Figc, in questo caso, ci è riuscita».
Sembra di capire che è un “pasticcio” giuridico…
«Proprio così, anche se si esamina la seconda criticità. Essa si deve rinvenire nel fatto che la Wada (NDR: l’agenzia internazionale antidoping) che, ricordiamo, aveva fatto appello al Tas perchè riteneva troppo blanda la sanzione di 15 giorni di sospensione dall'attività agonistica, inflitta ai due giocatori del Brescia dal Giudice di Ultima Istanza del Coni, chiedendo la condanna con una squalifica di due anni - poi dimezzata dal Tas, abbia di buon grado accettato di riaprire un caso chiuso a suo favore. Nella pratica forense, una tale disponibilità non la si rinviene praticamente mai, ed è facile immaginarne i motivi».
Ma come potrebbe essere successo tutto ciò?
«Stavolta la Wada, a distanza di pochissimo tempo dall'emissione della sentenza del Tas, non ha frapposto ostacoli, ovvero si è dimostrata disponibile ad un nuovo giudizio sugli stessi fatti: questa è la prova evidente che qualcosa deve essersi mosso, a livello internazionale, per "convincere" la Wada ad accettare la riapertura del processo. E' probabile, infatti, che la nostra Federazione, attraverso i suoi componenti più rappresentativi, abbia sollecitato i vertici europei e mondiali del calcio, per fare pressione sulla Wada e rendere possibile così la riapertura del caso».
E quindi Mannini e Possanzini sono stati assolti: esistono a suo parere altri punti oscuri?
«Per giungere a tanto sono state molte le anomalie processuali, come ad esempio citare testimoni la cui individuazione era possibile anche nel primo processo. A mio avviso, questa è la terza criticità ed è stata commessa dalle parti tutte e anche dalla Corte internazionale stessa che ne ha ammesso l’audizione, portando alla revisione della sentenza n.1557/2008 del Tas, di fatto rendendola inefficace e ridando validità a quella del Giudice di ultima istanza del Coni di squalifica per soli 15 giorni, peraltro già scontata dai due calciatori».
Per concludere, quali sono le conseguenze della “revisione”?
«Se da un canto ha reso possibile eliminare la palese ingiustizia derivante dall’allora squalifica inflitta, ha reso, almeno apparentemente, meno stringenti i dettami della normativa mondiale anti-doping e meno credibile l'operato del Tas che nella sentenza odierna arriva - impiegando ben 21 pagine - a smentire se stesso».
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte

Per leggere la precedente intervista all'avvocato Turrà sul caso Mannini-Possanzini cliccare qui

giovedì 29 gennaio 2009

Mannini e Possanzini, Gattuso e Totti: giustizia diseguale per tutti

Avete presente gli infortuni del sabato pomeriggio, le famose contratturine, oppure quel crack sentito proprio tirando l'ultimo rigore prima della doccia? Peccato per quel forfait della vigilia, ci sarà sotto un caso? Magari una discussione con l'allenatore sulla posizione in campo...Si tratta in molti casi di doping, o più spesso di droga assunta per piacere-vizio, rilevato da un controllo medico interno e come tale da far sfuggire ai controlli. Con un tasso di disidratazione normale basta smettere di sniffare coca, per fare un esempio caro a molti calciatori (anche padri di famiglia con foto posata sul settimanale complice), al giovedì per risultare puliti la domenica. Per questo siamo restii a crocifiggere quei pochi che pagano per tutti, anche se proprio questa sarebbe la logica della crocifissione.
Premessa per dire che ci dispiace che le carriere e le vite di Daniele Mannini e Davide Possanzini vengano rovinate da questa sentenza del Tas: un anno di squalifica per essersi presentati in ritardo a un test antidoping dopo la partita del Brescia (dove all'epoca giocavano entrambi, adesso Mannini è al Napoli) con il Chievo del dicembre 2007. Possiamo dirlo? Ci sembra di notare uno strano accanimento, lo diciamo da non tifosi di Mannini, Possanzini, del Napoli o del Brescia. La Figc aveva assolto infatti i due, per un comportamento sicuramente grave (in teoria, perché in pratica i due erano nello spogliatoio con il resto della squadra) ma non diverso da quello di tanti campioni graziati in circostanze analoghe, poi il Coni a cui gli atti erano stati trasmessi aveva chiuso la vicenda con un buffetto (15 giorni di squalifica). A questo punto la Wada, cioé l'agenzia mondiale antidoping, ha fatto ricorso, chiedendo due anni di squalifica, ed adesso è arrivata la decisiona di Losanna. Comunque la si veda, l'equiparazione di un'ingenuità (magari anche dolosa, mettiamo per ipotesi che Mannini e Possanzini siano davvero 'cattivi') a quella del reato vero e proprio, cioè quello di essersi dopati.
Non vogliamo essere innocentisti a prescindere, pur vedendo il caos che regna nelle zone intorno agli spogliatoi dopo le partite, ma solo dire che il caso di Mannini e Possanzini ricorda solo vagamente quello di Rino Gattuso (rifiutò un prelievo di sangue dopo un Roma-Milan, che comunque non era obbligatorio, con spiegazioni per tifosi di bocca buona: 'Il mio doping è il peperoncino') ed invece moltissimo quello di Francesco Totti: un ritardo di circa un quarto d'ora nel presentarsi al test antidoping obbligatorio (quello sulle urine, insomma) dopo Roma-Torino del maggio 2007 giustificato in maniera risibile (''Mi faceva male la caviglia''). La cosa curiosa è che nell'occasione non è che ci fu un giudizio morbido, ma non ci fu proprio giudizio. La procura antidoping della Figc nemmeno segnalò la cosa al Coni e nell'ottobre dello stesso anno la Corte di Giustizia (sempre Figc) archiviò tutto, cioè niente. Il circuito Coni-Wada-Tas-Eccetera in quell'occasione non si attivò.
di Stefano Olivari
Tratto da Indiscreto
per gentile concessione dell'autore ed editore
stefano@indiscreto.it

mercoledì 7 gennaio 2009

Coni: va in pensione la Camera di conciliazione

Sono stati emanati i codici dei nuovi organi di giustizia sportiva, l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, che entreranno in vigore il prossimo 22 gennaio


La Camera di Conciliazione del Coni va in pensione, dopo un lungo e onorato servizio. Ne ha dato notizia poco fa l'ente olimpico sul suo sito. Nel comunicato si legge che il Presidente dell’Alta Corte di giustizia sportiva, Riccardo Chieppa, «ha emanato il Codice dell’Alta Corte di giustizia sportiva e il Codice dei giudizi dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri. La divulgazione dei predetti Codici prevede l’entrata in vigore il 22 gennaio 2009, al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione».
Nella nota del Coni prosegue specificando che la composizione del nuovo sistema di giustizia sportiva, «dopo l’approvazione con decreto da parte dei Ministeri competenti, era stato ufficializzato lo 25 giugno 2008 dal Consiglio Nazionale, in relazione alle novità riguardanti lo Statuto. Il sistema è composto dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva - competente su questioni riguardanti diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale, e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, competente, laddove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali».
Marco Liguori

Clicca qui per scaricare il codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva

Clicca qui per scaricare il codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri

venerdì 12 dicembre 2008

Al via le cause per il risarcimento degli abbonati del Napoli contro Figc e Coni

L’avvocato Fabio Turrà ha spiegato in esclusiva a “il pallone in confusione” che ha notificato stamattina gli atti di citazione per conto di alcuni tifosi azzurri colpiti ingiustamente dalla chiusura delle curve del San Paolo decisa dalla giustizia sportiva

E’ iniziata la “partita” degli abbonati delle curve contro Figc e Coni. Stamattina l’avvocato Fabio Turrà, legale di alcuni sostenitori azzurri, ha consegnato agli ufficiali giudiziari gli atti di citazione in cui si chiede il risarcimento dei danni a causa della sentenza del giudice sportivo Giampaolo Tosel che aveva imposto la chiusura dei settori popolari dello stadio San Paolo fino al 31 ottobre in seguito ai fatti avvenuti nello stadio Olimpico in occasione di Roma-Napoli del 31 agosto scorso, poi ridotta fino alla gara con la Juventus. Le prime udienze si svolgeranno tra fine febbraio e i primi di marzo 2009 presso le aule del Giudice di pace di Napoli. Il legale ha chiesto una cifra complessiva per ciascun assistito di 735,53 euro: in essa sono compresi il danno patrimoniale emergente e quello non patrimoniale stimato in 700 euro per non aver potuto assistere a tre partite. Alcuni abbonati avevano già presentato lo scorso settembre, tramite sempre l’avvocato Turrà, il ricorso in qualità di terzi non appartenenti all’ordinamento sportivo davanti alla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni. Ricorso che neppure fu ammesso. «Avevo fatto la promessa ai miei amici tifosi che avrei fatto tutto il possibile – spiega l’avvocato Turrà a “il pallone in confusione” – per ottenere un giusto risarcimento contro l'ingiustizia perpetrata contro di loro. A me stesso avevo fatto la promessa che proprio entro la fine dell'anno sarebbero partite le prime richieste di risarcimento».
Le cause si basano su una serie di motivazioni giuridiche. Il legale degli abbonati spiega innanzitutto che il primo riguarda il fatto che «la sentenza del giudice sportivo è stata sproporzionata, ingiusta e discriminatoria poiché ha colpito anche persone che non avevano alcuna responsabilità con i fatti accaduti all’interno dello stadio Olimpico. Al riguardo ho richiamato l’articolo 2043 del Codice civile riguardante appunto il procurato danno ingiusto verso i miei assistiti». Inoltre, la sentenza di Tosel è stata attaccata per incostituzionalità in base agli articoli 3 e 13 della nostra Costituzione. A ciò si aggiunge l’articolo 111 «per il provvedimento della Camera di Conciliazione a cui non è stata data una motivazione adeguata» aggiunge l’avvocato Turrà. Inoltre «il giudice sportivo ha applicato soltanto in parte il comma 3 dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva – prosegue il legale – poiché avrebbe dovuto anche essere sanzionata la Roma per non aver controllato l’introduzione di petardi e fumogeni all’interno dell’impianto». Infine, sottolinea Turrà, «esistevano una serie di circostanze esimenti e attenuanti ampiamente provate che non sono state prese in considerazione dagli organi della giustizia sportiva».
E’ possibile ancora presentare altre richieste di risarcimento danni contro Coni e Figc. Gli abbonati delle curve possono contattare lo studio Turrà all’email fabio_turra@libero.it oppure al numero di telefono 0817347273.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)
Vedi anche Sintesi tv di Napoli-Lecce 3-0 (da You Tube) e "Porompompero" e il Napoli trionfò sul Lecce 4 a 0

martedì 14 ottobre 2008

L’ombra del dubbio sulla dichiarazione di incompetenza del Coni

L’avvocato Fabio Turrà spiega a “il pallone in confusione” che secondo l’articolo 30 dello statuto Figc la Camera di Conciliazione avrebbe potuto esprimersi sul ricorso del Napoli contro la sanzione delle curve chiuse

Non vi è cosa più odiosa della negazione della giustizia. La decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni ha un sapore beffardo: essa si basa su una interpretazione letterale stretta dell’art. 30 comma 3 lett. c) dello Statuto della Figc secondo il quale, letteralmente: “non sono soggette ad arbitrato le controversie decise … in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale … che abbiano dato luogo a sanzioni …comportanti: … c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse…”
Sulla base di una sbrigativa interpretazione di tale articolo dello Statuto, la Camera del Coni si è dichiarata incompetente a decidere sulla controversia riguardante la riapertura di alcuni settori (le curve) dello stadio San Paolo, ma a ben vedere la norma in questione pare riferirsi alla chiusura totale dello stadio, che è cosa ben diversa. Diversamente opinando, stante la professata rigidità di applicazione delle regole statutarie da parte federale, avremmo dovuto leggere (magari in un inciso) che la Camera del Coni è incompetente a decidere delle sanzioni comportanti l’obbligo di disputare una o più gare a porte, anche solo parzialmente, chiuse.
Correttamente l’arbitro designato dal Napoli, Angelo Piazza, ha dissentito dall’interpretazione dell’altro componente del collegio designato dalla Figc, Marcello de Luca Tamajo, e del presidente Dario Buzzelli, e tale dissenso è stato annotato nella laconica decisione finale, che si riporta testualmente: «Il Collegio Arbitrale composto dal Presidente, Avv. Dario Buzzelli, e dagli arbitri Prof. Avv. Angelo Piazza e Avv. Marcello de Luca Tamajo, riunito in Roma in data 13 ottobre 2008, ha deliberato a maggioranza dei voti il seguente lodo nel procedimento di Arbitrato promosso dalla S.S. Calcio Napoli Spa contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio: 1) Dichiara la incompetenza del Collegio Arbitrale; 2) Dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti amministrativi della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; 3) Compensa tra le parti le spese di lite; Così deliberato a maggioranza dei voti, con il dissenso del Prof. Avv. Angelo Piazza. Roma, 14 ottobre 2008».
Mi sia consentita una nota finale: la Figc e il Coni hanno perso, con l’uso di una eccessiva rigidità interpretativa delle norme, una buona occasione per far prevalere il buon senso che dovrebbe sempre animare il loro operato.
Fabio Turrà
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)

Arbitrato Napoli-Figc: curve del San Paolo restano chiuse

Il collegio arbitrale del Coni si e' dichiarato incompetente in merito al ricorso del Napoli contro la chiusura delle curve dello stadio San Paolo, decisa dopo i disordini della prima giornata di campionato con la Roma. La decisione e' stata presa a maggioranza dal collegio arbitrale presieduto dall'avvocato Dario Buzzelli, con il dissenso dell'avvocato Angelo Piazza. (Adnkronos)
''La scelta operata dai giudici e' stata quella di decidere di non decidere. In questo modo al Napoli e' stata negata sia la giustizia sportiva e, visti i tempi, sabato c'e' la gara con la Juventus, anche quella amministrativa''. E' dura la presa di posizione dell'avvocato Mattia Grassani sulla dichiarazione di ''incompetenza'' della Camera di conciliazione e arbitrato del Coni circa il ricorso del club partenopeo contro la chiusura delle porte decisa dal giudice sportivo dopo gli incidenti alla prima di campionato. ''Ritengo il lodo erroneo, infondato e negatorio dei piu' elementari principi di giustizia - ha aggiunto il legale -. La soluzione adottata dall'organo ha impedito ogni disamina, nel merito, dei fatti di causa. Perche' il Collegio non ha, invece, di chiudere le porte in faccia al Napoli, affrontato e preso posizione circa i concreti argomenti portati all'attenzione della Camera di conciliazione?''. Materiale che, sottolinea Grassani, convergeva ''verso l'estraneita' della societa' Napoli da qualsivoglia responsabilita' negli incidenti di Roma-Napoli. Possibile che il supremo organo di giustizia sportiva non abbia concesso agli azzurri il diritto di difesa che a tutti viene riconosciuto avanti al Coni? Una vicenda cosi' delicata, dopo la pronuncia del Giudice sportivo Tosel, ha avuto un solo grado di giudizio, quello della Corte di giustizia federale in Figc. La scelta operata dai giudici e' stata quella di decidere di non decidere''. ''Sulle anomalie di questa pronuncia - conclude l'avvocato del Napoli -, almeno sotto il profilo procedurale, emblematica risulta che e' stata presa non all'unanimita', ma a maggioranza, evento che, in oltre 250 lodi arbitrali, dal 2002 ad oggi, si e' verificato, a mia memoria, una o due sole altre volte anni e anni fa''. (ANSA)

giovedì 25 settembre 2008

L’avvocato degli abbonati delle curve del San Paolo: non parteciperemo all’arbitrato Coni

Fabio Turrà spiega a “il pallone in confusione” che, per favorire l’accordo tra Napoli e Figc e nell’interesse dei tifosi, non intende sovrapporsi al ricorso principale

L’avvocato degli abbonati delle curve del San Paolo, Fabio Turrà, non si presenterà all’udienza dell’arbitrato del Coni per favorire l’accordo tra il Napoli e la Figc. Il legale, che si è visto oppore il diniego all’ammissione della presentazione dell’istanza per i suoi assistiti in sede di Conciliazione, spiega a “il pallone in confusione” che ha preso questa decisione innanzitutto per un motivo di ordine pratico. «Non presentare una nuova "istanza di ammissione all'intervento di terzi" – afferma Turrà - nel procedimento arbitrale che si terrà in settimana al Coni, malgrado l’art.10 comma 7 del Regolamento di tale organo giudiziario consenta l’intervento di terzi nell’arbitrato, come previsto anche dell’art.5 comma 10 per la procedura di conciliazione».
L’avvocato specifica che «le stesse ragioni, ossia passione e amore per lo sport e per la giustizia, che mi hanno spinto ad impegnarmi affinché venisse annullata o ridotta la sanzione subita dalla S.S.Calcio Napoli in via diretta, ma subita ancora di più dagli incolpevoli tifosi delle curve A e B, mi inducono questa volta a non partecipare all’arbitrato, anche perché la Camera del CONI si è già pronunciata con una decisione poco condivisibile in merito all’art.5 comma 10 del Regolamento». In pratica, il legale, dopo aver ricevuto un primo “no” dai conciliatori, rischierebbe di riceverne un altro anche in sede di arbitrato. L’organismo del Coni molto probabilmente addurrebbe come motivo il fatto che nel concetto di «terzi» di cui parla il regolamento non possono essere inclusi gli abbonati del Napoli. Concetto, a detta dell’avvocato Turrà, molto opinabile.
Il legale prosegue il suo colloquio con “il pallone in confusione” con una iniezione di ottimismo per l’esito del ricorso del Napoli. «Sono sicuro, infatti, che la società Calcio Napoli ha fatto e sta facendo tutto il possibile, anche nell'interesse dei propri sostenitori, per contrastare e/o attenuare la sanzione ingiustamente comminata dagli organi di Giustizia Sportiva. Sono cautamente ottimista per la riapertura “condizionata” delle curve per Napoli-Juventus». Turrà conclude con un’ulteriore motivazione giuridica del suo ritiro davanti all’ultimo grado della giustizia sportiva. «Sono riuscito nel mio intento di far sentire anche il peso, la determinazione e le sacrosante ragioni degli abbonati delle curve – sottolinea il legale – nel giudizio di conciliazione dinanzi alla Camera del Coni. Questo perché se è vero che gli stessi non sono stati ammessi in quell'udienza i giudici hanno letto attentamente ed hanno anche riflettuto sui motivi esposti nell'istanza da me presentata. Ritengo però strategicamente più giusto, in questa fase, evitare inutili sovrapposizioni difensive con il Napoli».
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)

Arbitrato Napoli-Figc per curve chiuse: udienza il 3 ottobre al Coni

In un comunicato stampa, la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha reso noto che è stata fissata per venerdì 3 ottobre, alle ore 15, presso gli uffici dello stadio Olimpico a Roma, l'udienza arbitrale relativa per la sanzione delle curve chiuse dello stadio San Paolo imposta dalla giustizia sportiva. Saranno di fronte il Napoli e la Federazione italiana gioco calcio. Il collegio arbitrale sarà composto dal presidente Dario Buzzelli e dagli avvocati Angelo Piazza e Marcello de Luca Tamajo, in qualità di arbitri. 
Come anticipato martedì scorso da "il pallone in confusione" non sarà presente Fabio Turrà, l'avvocato che rappresentava un gruppo di tifosi napoletani. Seguirà a breve la sua intervista.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)

sabato 20 settembre 2008

CALCIO: AVV.TURRA', INAMMISSIBILITA' TIFOSI NAPOLI E' UN ERRORE

ASCA (SPR) - 18/09/2008 - 20.16.00CALCIO: AVV.TURRA', INAMMISSIBILITA' TIFOSI NAPOLI E' UN ERRORE
ZCZC ASC0282 1 SPR 0 R03 / +TLK XX ! 1 X CALCIO: AVV.TURRA', INAMMISSIBILITA' TIFOSI NAPOLI E' UN ERRORE = (ASCA) - Roma, 18 set - ''L'inammissibilita' dei tifosi del Napoli e' un errore della Camera di conciliazione''. Lo fa rilevare in esclusiva a ''il pallone in confusione'' l'avvocato Fabio Turra', rappresentante di sette abbonati delle curve A e B, che stamattina si e' visto rifiutare l'accesso al procedimento davanti alla Camera di conciliazione del Coni a Roma. ''Il vice presidente vicario non ci ha ammesso - spiega Turra' - adducendo il fatto che al procedimento possono partecipare solo i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo. Ma tutto cio' non e' previsto all'articolo 5 comma 10 del regolamento della Camera di conciliazione. In esso si parla genericamente soltanto di 'un terzo'. Esso non prevede quindi nel modo piu' assoluto il requisito soggettivo dell'appartenere all'ordinamento sportivo''. Il legale prosegue specificando che ''sto studiando il modo di far partecipare gli abbonati all'arbitrato, che il Napoli ha gia' dichiarato di intentare nei confronti della Figc, mettendo in risalto l'errore che ho appena evidenziato. Leggendo la normativa in questione, si comprende l'errore commesso dai conciliatori del Coni. Infatti, l'articolo 5 comma 10 dispone testualmente che 'un terzo' puo' partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione''. red-rf/rf/rob 182018 SET 08 NNNN

giovedì 18 settembre 2008

Turrà: «L'inammissibilità dei tifosi del Napoli è un errore della Camera di conciliazione»

Il legale spiega a "il pallone in confusione" che il regolamento dell'organismo del Coni non esclude la possibilità per gli abbonati del Napoli, "terzi" rispetto all'ordinamento sportivo, di partecipare al procedimento

La parola «terzo» contiene l'ennesimo errore tecnico da parte della giustizia sportiva, dopo quelli commessi da Tosel e dalla Corte di giustizia federale. Lo fa rilevare in esclusiva a "il pallone in confusione" l'avvocato Fabio Turrà, rappresentante di sette abbonati delle curve A e B, che stamattina si è visto rifiutare l'accesso al procedimento davanti alla Camera di conciliazione del Coni a Roma. «Il vice presidente vicario non ci ha ammesso - spiega Turrà - adducendo il fatto che al procedimento possono partecipare solo i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo. Ma tutto ciò non è previsto all'articolo 5 comma 10 del regolamento della Camera di conciliazione. In esso si parla genericamente soltanto di "un terzo". Esso non prevede quindi nel modo più assoluto il requisito soggettivo dell'appartenere all'ordinamento sportivo». Il legale prosegue specificando che «sto studiando il modo di far partecipare gli abbonati all'arbitrato, che il Napoli ha già dichiarato di intentare nei confronti della Figc, mettendo in risalto l'errore che ho appena evidenziato».
Leggendo la normativa in questione, si comprende l'errore commesso dai conciliatori del Coni. Infatti, l'articolo 5 comma 10 dispone testualmente che «un terzo può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione». 
Gli abbonati del Napoli avevano l'interesse a partecipare al procedimento? «Lo avevano in modo pieno e preciso - risponde  Turrà - e ciò l'ho spiegato in modo dettagliato nell'introduzione della nostra istanza». Non a caso i conciliatori non hanno opposto come motivazione al rifiuto la mancanza di interesse dei tifosi. E tutto questo è l'ennesimo errore della gustizia sportiva: si può solo eventualmente sperare in un ripensamento dell'arbitrato.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)

Camera arbitrale: nessuna conciliazione tra Napoli e Figc

E' fallito il tentativo di conciliazione alla Camera arbitrale del Coni tra il Napoli e la Federcalcio, a proposito della chiusura al pubblico delle curve dello stadio San Paolo fino al 20 ottobre.
''La Figc ha detto no alla proposta di sospensiva condizionata'' alla chiusura delle Curve del San Paolo di Napoli in vista degli incontri con la Juve e con il Palermo. Cosi' l'avvocato Mattia Grassani, rappresentante del club partenopeo presso la Camera di conciliazione del Coni, ha spiegato il mancato accordo tra Napoli e Federcalcio sul ricorso della societa'. Il Napoli si era appellato all'organismo conciliatorio contro la chiusura delle curve del San Paolo fino al 20 ottobre, decisa a seguito degli incidenti provocati dai suoi tifosi nella domenica di Roma-Napoli. ''L'accettazione della sospensiva condizionata - spiega Grassani - avrebbe dato al pubblico di Napoli la possibilita' di responsabilizzarsi offrendogli una sorta di ultima chance. Il Napoli stesso si sarebbe assunto in prima persona la responsabilita' dell'ordine pubblico. Ora l'ultima possibilita' di aprire le curve per Napoli-Juve resta l'arbitrato a cui faremo istanza immediatamente''. (ANSA)
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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