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lunedì 27 luglio 2009

Ecco luci e ombre della revisione del Tas su Mannini e Possanzini

L’avvocato Fabio Turrà spiega in esclusiva a "il pallone in confusione" il contenuto delle 21 pagine dell’ultima sentenza che ha sancito l’assoluzione dei due calciatori

Mannini e Possanzini sono stati assolti. Ha avuto così termine oggi davanti al Tribunale Arbitrale per lo Sport la lunga telenovela della squalifica dei due atleti iniziata un anno e mezzo fa, quando militavano insieme nel Brescia, a causa della loro inadempienza nel presentarsi in ritardo ai medici del Coni per il controllo antidoping: entrambi erano “puliti” da qualsiasi sostanza proibita. L’organismo giudicante di Losanna ha messo la parola fine smentendo però anche se stesso per le diverse decisioni precedenti: è questo il succo delle 21 pagine della sentenza, esaminate in esclusiva per “Il pallone in confusione” dall’avvocato napoletano Fabio Turrà.

Avvocato Turrà, qual è la sua opinione sulla sentenza del Tas sul caso Mannini/Possanzini?
«Devo esprimere le mie perplessità sulla "revisione" della sentenza n.2008/A/1557 emessa dal Tas. Nella mia precedente intervista a “il pallone in confusione” (clicca qui per leggerla) dissi che la sentenza, seppur ingiusta visto che Mannini e il suo ex compagno di squadra Possanzini erano completamente innocenti, in quanto "puliti" al test antidoping, era "giuridicamente ineccepibile". Purtroppo non si può dire altrettanto di quella che ne ha disposto la revisione.
Perché?
«Per cominciare, la richiesta di revisione avrebbe potuto essere esaminata dalla Corte internazionale solo quando le parti soccombenti in causa, in questo caso la Figc e il Coni, oltre ai due giocatori, avessero potuto contribuire con elementi nuovi di cui non potevano essere a conoscenza in epoca precedente all'emissione della sentenza da riesaminare o di cui non potevano oggettivamente dare prova in quell’epoca».
Può spiegare le criticità?
«La prima si può rinvenire nel fatto che nello statuto e nei regolamenti del Tas non è codificata in alcun modo la possibilità di riapertura di un processo per "revisione". Dunque la sentenza odierna, oltre a destare scalpore, è destinata, come dicono gli esperti del diritto, a fare "giurisprudenza": in altre parole, essa potrà essere invocata, in futuro, come rilevante precedente giudiziario per la riapertura di casi ormai chiusi con sentenze definitive. Chi pratica le aule dei Tribunali (a tutti i livelli, non solo quelli sportivi) sa quanto difficile sia riaprire un caso ormai chiuso con sentenza inappellabile: ebbene la Figc, in questo caso, ci è riuscita».
Sembra di capire che è un “pasticcio” giuridico…
«Proprio così, anche se si esamina la seconda criticità. Essa si deve rinvenire nel fatto che la Wada (NDR: l’agenzia internazionale antidoping) che, ricordiamo, aveva fatto appello al Tas perchè riteneva troppo blanda la sanzione di 15 giorni di sospensione dall'attività agonistica, inflitta ai due giocatori del Brescia dal Giudice di Ultima Istanza del Coni, chiedendo la condanna con una squalifica di due anni - poi dimezzata dal Tas, abbia di buon grado accettato di riaprire un caso chiuso a suo favore. Nella pratica forense, una tale disponibilità non la si rinviene praticamente mai, ed è facile immaginarne i motivi».
Ma come potrebbe essere successo tutto ciò?
«Stavolta la Wada, a distanza di pochissimo tempo dall'emissione della sentenza del Tas, non ha frapposto ostacoli, ovvero si è dimostrata disponibile ad un nuovo giudizio sugli stessi fatti: questa è la prova evidente che qualcosa deve essersi mosso, a livello internazionale, per "convincere" la Wada ad accettare la riapertura del processo. E' probabile, infatti, che la nostra Federazione, attraverso i suoi componenti più rappresentativi, abbia sollecitato i vertici europei e mondiali del calcio, per fare pressione sulla Wada e rendere possibile così la riapertura del caso».
E quindi Mannini e Possanzini sono stati assolti: esistono a suo parere altri punti oscuri?
«Per giungere a tanto sono state molte le anomalie processuali, come ad esempio citare testimoni la cui individuazione era possibile anche nel primo processo. A mio avviso, questa è la terza criticità ed è stata commessa dalle parti tutte e anche dalla Corte internazionale stessa che ne ha ammesso l’audizione, portando alla revisione della sentenza n.1557/2008 del Tas, di fatto rendendola inefficace e ridando validità a quella del Giudice di ultima istanza del Coni di squalifica per soli 15 giorni, peraltro già scontata dai due calciatori».
Per concludere, quali sono le conseguenze della “revisione”?
«Se da un canto ha reso possibile eliminare la palese ingiustizia derivante dall’allora squalifica inflitta, ha reso, almeno apparentemente, meno stringenti i dettami della normativa mondiale anti-doping e meno credibile l'operato del Tas che nella sentenza odierna arriva - impiegando ben 21 pagine - a smentire se stesso».
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte

Per leggere la precedente intervista all'avvocato Turrà sul caso Mannini-Possanzini cliccare qui

martedì 3 febbraio 2009

Mannini-Possanzini: pieno sostegno della Fifa a Figc

Il presidente Blatter si impegna affinché la Wada possa accettare di sottoporre al Tas un'istanza di revisione del processo ai due calciatori

«La Fifa garantirà alla Figc pieno sostegno, perché la Wada possa accettare di sottoporre al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) un'istanza di revisione del procedimento che riguarda i calciatori Mannini e Possanzini». E' questa l'assicurazione fornita dal presidente Joseph Blatter, che ha riposto stamattina alla lettera inviatagli ieri dal presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete. Sulla base dei documenti che la Figc ha messo subito a disposizione, la Fifa ritiene che le testimonianze mancanti e ulteriori elementi di giudizio da sottoporre al Tas potrebbero portare a una diversa valutazione del caso. Il Dipartimento legale della Fifa, e gli uffici della Figc, già in contatto venerdì scorso, continueranno a collaborare per decidere insieme i prossimi passaggi giuridici e le prossime iniziative, con l'obiettivo di trovare una soluzione circoscritta all'ambito della giurisdizione sportiva. I calciatori Daniele Mannini e Davide Possanzini sono stati squalificati per un anno dal Tas dopo essersi presentati in ritardo ad un test antidoping, al termine della partita Brescia-Chievo del dicembre 2007. La Federcalcio aveva assolto i due giocatori, il Tribunale nazionale antidoping del Coni li aveva condannati a 15 giorni di squalifica (già scontati): la Wada, Agenzia mondiale antidoping, aveva però fatto ricorso. 
Fonte: Ansa

lunedì 2 febbraio 2009

Ecco i retroscena della sentenza del Tas su Mannini

L’avvocato Fabio Turrà spiega in esclusiva a "il pallone in confusione" il contenuto delle 25 pagine in cui è stata disposta la squalifica del calciatore del Napoli e quella del suo compagno del Brescia Possanzini

Sentenza formalmente ineccepibile, forse l’unica strada percorribile sarebbe quella per cui Coni e Figc potrebbero chiedere un provvedimento di grazia al Wada. Questo è in sintesi il succo delle 25 pagine della sentenza del Tas, il Tribunale sportivo di Losanna, che ha squalificato il giocatore azzurro Daniele Mannini e il suo ex collega Davide Possanzini esaminate in esclusiva per "il pallone in confusione" dall’avvocato napoletano Fabio Turrà. In fin dei conti ciò è possibile: entrambi si sono presentati in ritardo agli esami antidoping, ma non avevano preso sostanze illecite.
Avvocato Turrà come giudica la sentenza del Tas?
E’ giuridicamente ineccepibile. Purtroppo la questione è stata inizialmente sottovalutata per i suoi possibili effetti.
Scendiamo nel dettaglio: chi erano i soggetti tirati in ballo?
Il Wada, ossia l’agenzia internazionale antidoping che ha sede a Montreal in Canada, aveva appellato in giudizio in primis il Coni come "first respondent", come recita la sentenza, a causa della sanzione blanda di 15 giorni di squalifica inferta a Mannini e Possanzini. C’è da sottolineare che il Coni non si è costituito dinanzi al Tas. A seguire c’è la Figc. Mannini e Possanzini sono rispettivamente la terza e la quarta parte trascinata in giudizio.
Quali erano i fatti addebitati?
Al termine della gara Brescia-Chievo del 1° dicembre 2007 Mannini e Possanzini, che all’epoca erano tesserati con la società lombarda, erano stati sorteggiati per il controllo antidoping. I due medici della Figc, Vincenzo De Vita e Riccardo Miniadore, avvisarono riguardo ai nomi dei calciatori il medico delle "Rondinelle", Diego Giuliani, e si recarono verso l’area dei prelievi assieme ai due atleti. Ma accadde un imprevisto.
E cosa accadde precisamente?
Il testo della sentenza riporta che i quattro vennero intercettati dal presidente del Brescia, Gino Corioni, che era su tutte le furie e invitava Mannini e Possanzini a recarsi immediatamente verso lo spogliatoio dello stadio "Rigamonti" per presenziare alla riunione con l’allenatore Serse Cosmi. Ciò era stato stabilito a causa della terza sconfitta consecutiva della squadra lombarda.
E i medici della Figc come agirono davanti a questo imprevisto?
Il dottor De Vita fece presente che a norma del regolamento i due giocatori non potevano allontanarsi dalla sua vista fino al momento dei prelievi. Di conseguenza, recita ancora la sentenza, i dirigenti del Brescia invitarono i due medici federali a entrare nello spogliatoio. Ma De Vita, come ha testimoniato davanti al Tas, trovò la porta di accesso chiusa dall’interno.
Quindi dovettero attendere la fine della riunione per effettuare i prelievi?
Proprio così. Quindi Mannini e Possanzini si presentarono in ritardo ai controlli antidoping: ai quali risultarono negativi, ossia completamente puliti da eventuali sostanze dopanti.
Qual è la norma che dispone la squalifica?
La sentenza riporta che la punizione ai due giocatori è stata inflitta ai sensi dell’articolo 2.3 del codice Wada. La disposizione stabilisce che se gli atleti rifiutano o omettono di sottomettersi ai controlli antidoping, senza addurre particolari motivi di impedimento ad essi, è prevista una sanzione minima di due anni di squalifica. E’ stata ridotta a un solo anno poiché è stata riconosciuta la buona fede di Mannini e Possanzini.
Ma non esistono eccezioni o "scappatoie" al riguardo?
No. Esiste un obbligo per i giocatori di informarsi sulle sostanze proibite e sulle esatte procedure per essere sottoposti agli esami: parimenti, essi hanno l’obbligo di non sottrarsi ad essi, nel momento in cui sono sorteggiati. Nel caso di Mannini e Possanzini si evidenzia nella sentenza un altro fatto ben preciso e che è stato altrettanto decisivo per imporre la squalifica.
Quale?
La sentenza sottolinea che entrambi hanno fatto una scelta, nonostante la costrizione del presidente Corioni, tra partecipare alla riunione nello spogliatoio oppure recarsi dai medici federali per i controlli. Se avessero disertato la prima, l’eventuale sanzione inflitta loro dal Brescia sarebbe stata annullata poiché avrebbero ottemperato al loro preciso dovere di sottoporsi agli esami. Avendo evitato questi ultimi, ritardandoli, di conseguenza è scattata la sanzione del Tribunale sportivo internazionale.
Ma si sarebbero potute addurre altre argomentazioni per discolpare i due calciatori?
Sarebbe stato più opportuno se la difesa avesse insistito sull’impossibilità materiale per entrambi di uscire dalla riunione nello spogliatoio, in cui erano stati spinti contro la loro volontà. Mancando ciò, il Tas ha deciso per la loro colpevolezza.
Ma non sarebbe stato meglio chiamare Corioni come testimone?
Stranamente manca il suo nome nell’elenco dei testimoni. Per il Brescia ci sono solo Cosmi, il medico Giuliani e il team manager Edoardo Piovani.
A questo punto cosa si può fare?
In teoria c’è soltanto il ricorso alla Corte federale svizzera: ma finora vi sono stati pochissimi precedenti e bassissime percentuali di esito vittorioso. Il procedimento rischia di durare circa un anno: è quindi inutile intentarlo, visto che Mannini e Possanzini avrebbero già scontato la squalifica. Sarebbe meglio che Coni e Figc chiedessero la grazia al Wada motivandola con l’ingiustizia della sanzione inflitta, ammettendo di aver recepito l’importanza della tempistica e dell’obbligo dei controlli e sottolineando che Mannini e Possanzini non avevano assunto sostanze proibite.
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte
ASCA (SPR) - 02/02/2009 - 20.24.00
CALCIO: AVV. TURRA', SENTENZA TAS INECCEPIBILE. MEGLIO CHIEDERE GRAZIA
ZCZC ASC0184 1 SPR 0 R03 / +TLK XX ! 1 X CALCIO: AVV. TURRA', SENTENZA TAS INECCEPIBILE. MEGLIO CHIEDERE GRAZIA = (ASCA)
- Roma, 2 feb - La sentenza del Tas che ha squalificato per un anno Mannini e Possanzini per essersi presentati in ritardo ad un controllo antidoping e' ''formalmente ineccepibile''. Meglio sarebbe per Coni e Figc chiedere la grazia al Wada. E' quanto sostiene l'avv. Fabio Turra' a ''il pallone in confusione''. Dopo aver ripercorso i fatti accaduti al termine della gara Brescia-Chievo del 1 dicembre 2007, il legale precisa che il tribunale ha applicato una precisa disposizione in cui si stabilisce che ''se gli atleti rifiutano o omettono di sottomettersi ai controlli antidoping, senza addurre particolari motivi di impedimento ad essi, e' prevista una sanzione minima di due anni di squalifica. E' stata ridotta a un solo anno poiche' e' stata riconosciuta la buona fede di Mannini e Possanzini''. Non esistono quindi eccezioni. ''Esiste un obbligo per i giocatori - spiega - di informarsi sulle sostanze proibite e sulle esatte procedure per essere sottoposti agli esami: parimenti, essi hanno l'obbligo di non sottrarsi ad essi, nel momento in cui sono sorteggiati'' mentre se avessero disertato la riunione a cui li ha obbligati il presidente Corioni ''l'eventuale sanzione inflitta loro dal Brescia sarebbe stata annullata poiche' avrebbero ottemperato al loro preciso dovere di sottoporsi agli esami. Avendo evitato questi ultimi, ritardandoli, di conseguenza e' scattata la sanzione del Tribunale sportivo internazionale''. A questo punto cosa si puo' fare? ''In teoria - sostiene l'avv. Turra' - c'e' soltanto il ricorso alla Corte federale svizzera: ma finora vi sono stati pochissimi precedenti e bassissime percentuali di esito vittorioso. Il procedimento rischia di durare circa un anno: e' quindi inutile intentarlo, visto che Mannini e Possanzini avrebbero gia' scontato la squalifica. Sarebbe meglio che Coni e Figc chiedessero la grazia al Wada motivandola con l'ingiustizia della sanzione inflitta, ammettendo di aver recepito l'importanza della tempistica e dell'obbligo dei controlli e sottolineando che Mannini e Possanzini non avevano assunto sostanze proibite''. red-rf/sam/lv 022024 FEB 09 NNNN

giovedì 29 gennaio 2009

"Il pallone in confusione" aderisce a "Forza Daniele"

L'iniziativa, lanciata da Napolisoccer.net, per dare sostegno a Mannini contro l'ingiusta squalifica inflittagli dal Tas

"Il pallone in confusione" aderisce e appoggia la campagna lanciata da Napolisoccer.net sul link
http://www.napolisoccer.net/5634/forza-daniele/ a sostegno di Daniele Mannini contro l'assurda e ingiusta sentenza inflitta oggi dal Tas di Losanna.
Invitiamo i nostri lettori a inviare una mail all'indirizzo sottostante allo sfortunato giocatore del Napoli. La redazione di Napolisoccer la recapiterà all'interessato nei tempi e nei modi più opportuni.
Forza Daniele!!!!!!
Email: forzadanielemannini@libero.it
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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