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giovedì 19 aprile 2012

Le proposte di Federsupporter per modificare la responsabilità oggettiva

Gli sviluppi delle vicende relative al così detto “calcioscommesse” stanno portando prepotentemente alla ribalta il tema della responsabilità oggettiva delle società calcistiche per illeciti commessi da propri tesserati.
In materia, l’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter, ha prodotto il 19 marzo ed il 12 aprile scorsi due documenti pubblicati sul sito (www.federsupporter.it) che contengono una approfondita analisi tecnico-giuridica della responsabilità oggettiva in generale ed una proposta di modifica delle vigenti regole dell’ordinamento sportivo calcistico che prevedono e disciplinano tale forma di responsabilità.
Federsupporter, nel fare proprie le suddette analisi e proposta, le offre all’attenzione, all’apprezzamento ed alla discussione delle Istituzioni sportive, dei mass media e dell’opinione pubblica, quale utile e costruttivo contributo per giungere a soluzioni chiare, trasparenti, che, lungi dal diminuire il coinvolgimento e la responsabilità delle società, coniugano l’autonomia e la specificità riconosciute all’ordinamento sportivo con l’indispensabile rispetto da parte di quest’ultimo di principi e norme fondamentali, di rango costituzionale, dell’ordinamento statale cui, pur nella riaffermata autonomia e specificità, il primo ordinamento deve sottostare.
Si condivide, peraltro, quanto espresso dal Presidente del CONI, dr. Petrucci, circa l’inopportunità che la Lega Calcio di Serie A, soggetto rappresentativo di società che, o sono già coinvolte o potrebbero essere coinvolte nel così detto “calcioscommesse”, su richiesta di alcune di queste ( cfr. Comunicato Ufficiale n. 207 del 12 aprile 2012 Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria Lega Calcio Serie A convocata per domani 20 aprile), abbia posto all’ordine del giorno di una propria riunione assembleare “ una nuova definizione del principio della responsabilità oggettiva delle Società sportive”.
E’ evidente, infatti, che ciò possa configurare un palese conflitto di interessi, in contrasto con l’art.10 ( Prevenzione dei conflitti di interessi ) del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI il 2 febbraio scorso.
E’, invece, opportuno e doveroso che della materia si occupi, con spirito e con contributi costruttivi, un soggetto rappresentativo dei sostenitori sportivi, quale è Federsupporter, poiché, è bene sottolinearlo, i più danneggiati da una rigida applicazione della regola della responsabilità oggettiva finiscono per essere proprio i sostenitori stessi.
Questi ultimi, infatti, oltre ad essere danneggiati per aver pagato per assistere a gare truccate e, dunque, per essere stati frodati, sarebbero ulteriormente danneggiati, sul piano morale ma anche economico, essendo i principali finanziatori, diretti ed indiretti, delle società cui venissero inflitte, per responsabilità oggettiva, penalizzazioni, magari con conseguente esclusione dalla partecipazione a prestigiose e lucrose competizioni europee, senza contare eventuali retrocessioni.
Al riguardo, bisogna tenere a mente l’antico ma pur sempre valido principio (summum jus summa iniuria) secondo cui l’applicazione troppo rigida di una norma può essere frutto di ingiustizia.

giovedì 9 febbraio 2012

Federsupporter: è nata la fidelity card che manderà in soffitta la tessera del tifoso

La Determinazione n. 6 dell'8 febbraio scorso dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito la nascita della fidelity card. Con quest’ultima si va verso il superamento della tessera del tifoso: finalmente sarà più facile andare allo stadio. E’ una vittoria di Federsupporter che l’ha richiesto più volte. E' da sottolineare che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell'Osservatorio è stato formalmente riconosciuto il ruolo della rappresentanza dei tifosi e in particolare quello di Federsupporter.

La fidelity card è una carta analoga a quella che rilasciano i centri commerciali ed i supermercati ai propri clienti per fruire di sconti e/o di altri vantaggi. La card consentirà l'acquisto di biglietti per sé e per i propri conoscenti sia per le gare in casa che per quelle in trasferta. Sarà inoltre consentita la trasferibilità dei biglietti, compresi quelli contenuti negli abbonamenti nella tessera del tifoso. Previste altresì misure semplificative ed agevolative per i minori di anni 14 e di anni 18. Le società sportive dovranno offrire con le fidelity card servizi, a prezzi calmierati, ai propri tifosi che vanno allo stadio. Le misure indicate già valgono per la presente stagione, mentre per la prossima saranno approntate ulteriori misure semplificative ed agevolative.

Di notevole rilievo il richiamo alle società a coinvolgere i tifosi nello spettacolo, prima e dopo la gara. Di seguito, un ampio commento di Federsupporter sulla Fidelity Card.

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Tessera del tifoso: Determinazione n. 6 in data 8 febbraio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Un ulteriore notevole successo di Federsupporter nella tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi
(Dr. Alfredo Parisi, Presidente – Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridico-Legale)
Premessa.
In occasione di numerosi Convegni e nei non pochi incontri e colloqui, formali ed informali, intrattenuti con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Federsupporter ha portato avanti una strategia di confronto istituzionale, critico, ma sempre costruttivo, in ordine alla tessera del tifoso.

Nel portare avanti tale strategia, l’Associazione non ha, peraltro, trascurato di far valere i diritti e gli interessi dei sostenitori sportivi anche in sede giudiziaria.

Tanto è vero che un punto di svolta, a favore dei suddetti diritti ed interessi, si è avuto, grazie, per l’appunto, all’iniziativa ed all’azione di Federsupporter, in unione con il Codacons, con il quale sussiste un accordo di partenariato, che ha portato all’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza, da molti citata e fatta propria, omettendo, peraltro, quasi sempre, di citarne il soggetto promotore, che ha sancito la scorrettezza commerciale della commistione di tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile: quest’ultima sostanzialmente imposta dalle società sportive ai tifosi come condizione indispensabile per acquisire tale tessera e, conseguentemente, per ottenere abbonamenti e biglietti.

Il Consiglio di Stato ha sancito quello che era stato uno dei principali punti di critica di Federsupporter al come la tessera, che doveva, anzi, avrebbe dovuto, essere uno strumento esclusivamente volto a garantire la sicurezza negli stadi, era stata, invece, surrettiziamente strumentalizzata dalle società sportive per trarne, in maniera scorretta, un business, a spese ed a carico dei sostenitori, quantificabile in circa € 3 miliardi annui.

Una errata comunicazione aveva, inoltre, fatto percepire la tessera, non nelle sue reali finalità di garanzia per i tifosi di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli sportivi, bensì come una odiosa misura di controllo poliziesco preventivo oggettivamente identificativa dei tifosi come una categoria, di per sé, tendenzialmente pericolosa e potenzialmente criminale.

La strumentalizzazione commerciale operata dalle società sportive e l’errata comunicazione di cui sopra non potevano che determinare, come hanno determinato, una crisi di rigetto dei sostenitori nei confronti della tessera, in larga parte, mai condivisa, bensì subita.

L’opera di critica costruttiva, le iniziative in sede giudiziaria, culminate, come detto, nell’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato, il sistematico dialogo e confronto con l’Osservatorio, tutto ciò perseguito, con fermezza e tenacia, da Federsupporter, consegue oggi, con le misure in oggetto, un significativo, sebbene ancora non definitivo, esito a favore dei sostenitori sportivi .


1) I Principali contenuti delle misure di cui alla Determinazione n. 6/2012.

Di assoluto e particolare rilievo è il fatto che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell’Osservatorio, si riconosce formalmente il ruolo delle rappresentanze dei tifosi: in particolare, di Federsupporter, espressamente citata come associazione “sentita” ai fini delle misure adottate.

Cosa che, oltre a costituire un riconoscimento formale ed istituzionale di tale ruolo, è motivo di legittima soddisfazione e di orgoglio per l’Associazione che ha saputo conquistarsi sul campo detto riconoscimento, pur tra notevoli difficoltà e, occorre riconoscerlo, pur senza ancora un adeguato apporto associativo di molti sostenitori sportivi e pur largamente ignorata e misconosciuta dai mezzi di informazione, in specie da quelli a maggiore diffusione.

Le misure previste contemplano l’introduzione di una fidelity card ; quest’ultima, ancorchè non definita nel documento dell’Osservatorio, evidentemente da intendersi come le card che, in specie i grandi centri commerciali ed i supermercati, offrono ai loro clienti per usufruire di sconti e/ o di altri vantaggi.

Tale card, in sostituzione ed in alternativa alla tessera del tifoso, consentirà, in via sperimentale, per la presente stagione sportiva, ma anche per la prossima ove la sperimentazione avrà avuto successo, di acquistare biglietti per le gare casalinghe e per quelle in trasferta.

Più precisamente, per le gare casalinghe, sarà consentito l’acquisto fino a quattro biglietti, per sé e per propri conoscenti, previa presentazione, oltreché della fidelity card, della copia del documento di identità dei predetti conoscenti.

Per le trasferte, sarà consentito l’acquisto di un biglietto, oltre al proprio, per un conoscente, previa presentazione della fidelity card che, per il possessore di quest’ultima, sostituisce il documento d’identità, in aggiunta ad una fotocopia del documento di identità del conoscente, titolare dell’altro biglietto.

Entrambi i biglietti saranno validi per tutti i settori, compreso quello riservato agli ospiti.

La condizione per il rilascio dei suddetti biglietti è che la società che li rilascia sia collegata con il sistema informatico “Questura on line” che consente, in tempo reale, la verifica dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.

I biglietti in questione saranno caricati elettronicamente sulla fidelity card ( nel documento dell’Osservatorio è riprodotto, per le società, a titolo esemplificativo, una schema tecnico di caricamento dei biglietti).

Un’altra novità importante consiste nella possibilità di cessione di biglietti elettronicamente caricati sulla card.

Tali biglietti, compresi quelli contenuti nell’abbonamento ottenuto con la tessera del tifoso, potranno essere ceduti ad altro possessore di fidelity card ed anche a terzi, non possessori di tale card, ma in possesso di un biglietto sostitutivo del titolo di accesso allo stadio, conforme alle caratteristiche di legge.

In questo modo, è data alle società sportive una ulteriore possibilità di agevolare la trasferibilità dei biglietti.

Sarà sufficiente, infatti, che esse, una volta verificato mediante “ Questura on line” l’assenza in capo al richiedente di motivi ostativi all’accesso allo stadio, rilascino a tale richiedente un documento ( biglietto sostitutivo) da cui risulti detta assenza.

In tale maniera, il possessore del biglietto sostitutivo potrà ottenere biglietti caricati su fidelity card, compresi quelli contenuti in abbonamenti rilasciati mediante tessera del tifoso.

Un’altra importante possibilità è quella riconosciuta in favore dei minori di 14 anni, i cui biglietti potranno essere liberamente ottenuti dal genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore.

Anche questo genere di biglietti è trasferibile, purchè sempre a minori di 14 anni in possesso di codice fiscale o tessera sanitaria.

I maggiori di anni 14 e minori di anni 18 potranno acquistare i biglietti semplicemente previa esibizione di un valido documento d’identità da portare con sé anche per controlli allo stadio.

Le società sportive dovranno procedere ad una immediata revisione dei sistemi di accesso allo stadio in modo da ridurre al minimo, attraverso varchi riservati, i tempi di accesso per i possessori di fidelity card, così come già previsto per i possessori di tessera del tifoso.

Uno degli altri aspetti più significativi per i tifosi di cui alle misure allegate alla Determinazione dell’Osservatorio è rappresentato dal fatto che le fidelity card, su espressa richiesta dell’Osservatorio, dovranno offrire specifici benefici ai suddetti tifosi, quali, per esempio : convenzioni per l’acquisto nello stadio, a prezzi calmierati, di bevande e generi di conforto, nonché altri servizi ( si pensi al parcheggio dell’autovettura), sempre a prezzi calmierati, mediante apposite convenzioni.

Naturalmente, così precisa l’Osservatorio, le società potranno liberamente implementare i servizi offerti ai tifosi, sempre, però, secondo una logica e secondo politiche commerciali assolutamente corrette, senza, dunque, alcuna costrizione o alcun condizionamento, come, viceversa, è avvenuto fino ad oggi, mediante la sostanziale imposizione di una carta di credito e come è stato censurato dalla ricordata ordinanza del Consiglio di Stato.

L’Osservatorio richiama le società a voler, più in generale, attivare ogni utile mezzo di dialogo con i tifosi, al fine di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, in specie per le categorie più giovani, realizzando, a questo scopo, insieme con i proprietari degli impianti, iniziative di coinvolgimento anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.

Tutto ciò che è stato sin qui indicato vale per quanto riguarda l’immediato.

Ma l’Osservatorio, per quanto riguarda il medio periodo, già specifica quelli che saranno gli sviluppi delle misure di semplificazione.

In tal senso, sarà permessa la vendita on line dei biglietti e la vendita di titoli de= materializzati di accesso agli stadi, quali : vendita per il tramite di telefono mobile, come già avviene per i biglietti aerei e ferroviari.

Saranno, altresì, avviate iniziative al fine di vendere i biglietti , anche nel giorno della gara, riservati ai settori ospiti, per le gare in trasferta.

Infine, le società dovranno prevede, a fianco delle fidelity card, altre carte estremamente semplificate come il voucher.


2) Considerazioni finali.


Non v’è dubbio che la Determinazione n. 6/2012 e le misure di semplificazione ad essa allegate, alla cui formulazione un non irrilevante contributo è stato dato da Federsupporter, anche con uno specifico documento inviato all’Osservatorio prima dell’adozione definitiva della nuove misure, rappresenta un punto di svolta, che non si esita a definire epocale, nella considerazione dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi, non più trattati come meri destinatari passivi di obblighi, restrizioni, divieti, come categoria presunta socialmente pericolosa e come “limoni da spremere” economicamente, dovendo tutto e non potendo nulla pretendere, bensì quali soggetti attivi e compartecipi dello spettacolo al quale assistono e che finanziano.

Viene da dire, ma è troppo facile dirlo per Federsupporter, che i suddetti sostenitori, per la prima volta, vengono considerati consumatori a tutti gli effetti.

Verrebbe anche da soggiungere, forse troppo presuntuosamente, che Federsupporter si sta dimostrando una idea vincente, anche se ancora molto resta da fare.

E’ necessario, dunque, che, sempre di più e finalmente, i sostenitori sportivi prendano coscienza di se stessi e, soprattutto, si rendano conto del fatto che in una società pluralistica, quale la nostra, non si conta individualmente, ma si conta collettivamente, associandosi e partecipando alla vita associativa: non a caso lo slogan di Federsupporter è “ Uniti & Insieme : per contare e non essere contati”.

Ci si augura, perciò, che, anche grazie ai risultati che si sono e si stanno ottenendo, la campagna associativa che Federsupporter lancerà nei prossimi giorni, in unione con la presentazione di un volume intitolato “Dalla società sportiva all’impresa sportiva : il sostenitore consumatore”, possa suscitare quell’attenzione, in specie da parte degli organi di informazione, che finora non ha suscitato e quel consenso e quell’adesione che ancora non si sono avuti in maniera adeguata e soddisfacente.

Per concludere, va doverosamente dato atto all’Osservatorio di una apertura e sensibilità nei confronti delle giuste esigenze dei sostenitori, naturalmente sempre nei limiti consentiti dalla natura e dalle competenze dell’Osservatorio stesso, nonché và dato atto dell’attenzione, della considerazione e del riconoscimento del ruolo dell’Associazione, essendosi dimostrato che, solo con il dialogo e con il confronto, sia pur critico ma costruttivo, non con le sterili contrapposizioni, si possono ottenere importanti risultati nell’interesse generale e comune.

Dr. Alfredo Parisi Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 8 febbraio 2012

Avv. Gentile a Federsupporter: «Nessun coinvolgimento della Lazio nel calcioscommesse»

Federsupporter comunica che il legale della Lazio, Gian Michele Gentile, ha fornito attraverso un fax il 6 febbraio scorso un?importante chiarimento, richiesto proprio da Federsupporter, riguardo all'eventuale coinvolgimento del club nelle indagini giudiziarie sul calcioscommesse. L'avvocato Gentile ha così risposto che le notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Lazio «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d?indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune». Inoltre, ha precisato Gentile in un altro fax giunto oggi a Federsupporter, «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva». Della corrispondenza via fax se ne fornisce ampio resoconto nella nota del responsabile legale di Federsupporter, Massimo Rossetti.

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.


Roma 8 febbraio 2012
Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa e preteso coinvolgimento della Società e/o di suoi tesserati nel c.d.?calcioscommesse?: scambio di fax tra Federsupporter e l?Avv. Gian Michele Gentile.
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell?Area Giuridico-Legale)

Con riferimento agli argomenti in oggetto ( ved. precedenti sul sito www.federsupporter.it), dal 3 febbraio ad oggi, è intercorso uno scambio di fax tra l'Associazione e l'Avv. Gian Michele Gentile, quest?ultimo in nome e per conto della SS Lazio spa.

I contenuti di tale corrispondenza possono essere sommariamente sintetizzati come segue:


1) Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa.

La tesi sostenuta da Federsupporter è che l'attuale Consiglio di gestione della SS Lazio, costituito da due persone, debba essere integrato da un altro componente. Ciò a seguito della sospensione dalle cariche direttive societarie, così come previsto dalle norme dell?ordinamento sportivo per effetto di condanna, ancorchè non definitiva, riportata da uno dei suddetti componenti, attuale Presidente del Consiglio stesso, per il reato di frode sportiva.

Si deve, infatti, tenere presente che, essendo la SS Lazio spa retta dal sistema di governo societario così detto "dualistico", ad essa si applica il disposto di cui all?art. 2409/novies, IIc., C.C.

Tale disposto stabilisce che, per le suddette società, il numero minimo dei componenti del Consiglio di gestione deve essere almeno pari a due; la qual cosa evidentemente implica che, quando, come nel caso della SS Lazio spa, tali componenti siano due, entrambi devono essere nella pienezza e totalità dei loro poteri-doveri, non essendo, altrimenti, garantito il principio di collegialità della gestione societaria.

A questa tesi l'Avv. Gentile ha obiettato che i poteri-doveri facenti capo al Presidente del Consiglio di gestione e da quest'ultimo non esercitabili a causa della predetta sospensione sono esercitati dall'altro componente del Consiglio stesso e che, quindi, non vi è alcun bisogno, come sostenuto da Federsupporter, di integrare l'Organo con un altro componente.

L?Associazione, a propria volta, ha obiettato che la possibilità per uno dei due componenti del Consiglio di gestione di esercitare i poteri-doveri non esercitabili dall?altro componente non risolve il problema costituito dal fatto che non vi sono due componenti dell?Organo, entrambi nella pienezza e totalità dei citati poteri-doveri e che, pertanto, resta così insoddisfatto il requisito di cui al richiamato articolo 2409/novies,IIc., C.C.

L'Avv. Gentile ha controbiettato che la sospensione da cariche direttive societarie indotta da norme dell'ordinamento sportivo non ha alcuna rilevanza o incidenza nell?ordinamento societario.

Federsupporter, pur prendendo atto di quanto sostenuto dal predetto Avv. Gentile, del quale è stata e và apprezzata la tempestività e puntualità di risposta che denotano, indipendentemente da diversità di opinioni, considerazione e rispetto nei confronti dell?Associazione, ha rimarcato che, nel caso della SS Lazio spa, l'ordinamento sportivo ha rilevanza e incidenza nell'ordinamento societario, poiché l'art. 3 dello statuto della Società prevede che essa ha per oggetto esclusivo l?esercizio di attività sportive e , in specie, di quella calcistica con l'osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC) e dei suoi organi?


2) Preteso coinvolgimento della SS Lazio e/o di suoi tesserati nel c.d."calcioscommesse"

Su questo argomento si richiama, in particolare, l?attenzione sulle confortanti rassicurazioni per i sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa fornite dall?Avv. Gentile circa il fatto che notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Società nel c.d. "calcioscommesse" «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d'indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 6 febbraio u.s.) ed in ordine al fatto che «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 8 febbraio ).

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.

Tale istanza, in caso di accoglimento, consentirà la partecipazione al predetto procedimento con, in specie, la possibilità per Federsupporter di accesso diretto agli atti disponibili del procedimento stesso.
Avv. Massimo Rossetti

giovedì 2 febbraio 2012

Un'altra vittoria di Federsupporter: l'Osservatorio dà il via libera al carnet di biglietti

Federsupporter ha ottenuto un’altra vittoria, dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la scorrettezza delle pratiche commerciali della tessere del tifoso: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive ha dato ieri ufficialmente il via libera al carnet di biglietti per le gare casalinghe caricati su una card elettronica. La proposta era stata presentata ufficialmente allo stesso Osservatorio in un incontro tenutosi lo scorso 15 settembre. La misura deliberata risponde, come testualmente afferma un comunicato dell’organismo del Viminale, «all’esigenza di favorire al massimo i canali di vendita dei biglietti ed i processi di inclusività negli stadi delle tifoserie sane». Infatti, potranno ottenere il suddetto carnet soltanto i tifosi che non hanno subito il di Daspo e condanne, anche non definitive, per reati commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive. Gli addetti alle biglietterie potranno verificare, in tempo reale, mediante il collegamento con il sistema informatico “Questura on line”, se il richiedente è incorso oppure no nei rigori della legge. Si può leggere in dettaglio nella nota in calce tutte le disposizioni sul carnet.

Infine, Federsupporter precisa che il “modello Juventus”, tanto decantato in questi giorni di rinvii di gare del campionato, non c’entra assolutamente nulla con la legge sugli stadi. Anzi, sottolinea Federsupporter, è stato realizzato in totale assenza di una normativa ad hoc. Quanto sopra a dimostrazione del fatto, sempre ribadito nei numerosi Convegni e documenti di Federsupporter, che non era e non è affatto necessaria e indispensabile una siffatta normativa per costruire, solo che lo si voglia e che se ne abbiano realmente le capacità, nuovi, moderni, confortevoli e commercialmente validi impianti sportivi.

1) Tessera del tifoso: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive delibera misure semplificative dell’accesso agli stadi. 2) Maltempo e nuovi stadi

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

1) Tessera del tifoso

Come auspicato nelle note del 24 e 31 gennaio scorsi (ved. www.federsupporter.it), l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha annunciato, con proprio comunicato di ieri, 1 febbraio, di aver deliberato una serie di misure volte a semplificare l’acquisto di biglietti e, più in generale, l’accesso agli stadi.

In particolare, le società, da subito e sino alla fine della presente stagione sportiva, potranno emettere, in via sperimentale, carnet di biglietti caricati su una card elettronica, relativamente alle sole gare casalinghe, potendo gli addetti alle biglietterie verificare, in tempo reale, mediante il collegamento con il sistema informatico “Questura on line”, se il richiedente il carnet di biglietti ha i requisiti per ottenerlo ( assenza di Daspo e di condanne, anche non definitive, per reati commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive ).

La misura deliberata risponde, come testualmente afferma il comunicato, “all’esigenza di favorire al massimo i canali di vendita dei biglietti ed i processi di inclusività negli stadi delle tifoserie sane “ .

Nel comunicato, inoltre, si raccomanda alle società di “adottare misure organizzative che facilitino i tifosi nell’adozione di tale strumento (n.d.r carnet di biglietti), secondo logiche di servizi e non solo di mera attività commerciale”.

Come si può, quindi, constatare, l’Osservatorio sembra aver finalmente colto ed accolto quanto, sin dai Convegni di Roma del 25 giugno 2010 e di Modena del 19 luglio 2010, Federsupporter aveva ed ha sempre portato avanti e sostenuto: ciò, in specie, dopo l’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza conseguita solo grazie all’iniziativa dell’Associazione, in unione con il Codacons, e che ha sancito il principio secondo cui è commercialmente scorretta la commistione fra tessera del tifoso e carta di credito, indipendentemente dall’attivazione effettiva di quest’ultima.

Aggiungasi che queste prime misure, annunciate dall’Osservatorio, devono ritenersi anche l’effetto di recenti norme di legge volte, più in generale, alla semplificazione dei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, mediante l’utilizzo di autocertificazioni e mediante il rilascio di certificati in tempo reale ed on line, così come pure da sempre sostenuto e portato avanti da Federsupporter.

E’ presumibile, peraltro, in specie ove la misura adottata in via sperimentale avrà avuto successo, che, in tempo utile per la prossima stagione sportiva, essa divenga definitiva e si applichi anche per l’ottenimento di abbonamenti a tutte le gare casalinghe e di biglietti per assistere a gare in trasferta.

A questo scopo, Federsupporter non farà mancare, come sempre, attente e tempestive iniziative e forme di intervento nei confronti dell’Osservatorio, nell’ambito di quel sistematico e costruttivo dialogo e confronto che l’Osservatorio stesso, nell’incontro del 24 gennaio scorso, si è impegnato ad intrattenere con l’Associazione.

Nel rimarcare, infine, che l’Osservatorio, come precisato nel comunicato di ieri, prevederà misure volte a semplificare l’acquisto di biglietti in particolare per i minori, come pure specificamente richiesto da Federsupporter, si deve, purtroppo, anche rimarcare, con rammarico e con amarezza, che, ancora una volta, i principali organi di informazione, nel dare notizia delle decisioni in oggetto, abbiano completamente ignorato, celandolo ai propri lettori, ascoltatori e telespettatori, che tali decisioni sono, in tutto o in gran parte , il risultato dell’attività, dell’azione e delle iniziative di Federsupporter.

Laddove viene da pensare che, per tali organi, sempre molto attenti e molto pronti a diffondere ciò che “i padroni del vapore” del calcio vogliono far sapere e credere, Federsupporter sia un soggetto ritenuto “ pericoloso” ai fini della migliore ed esclusiva tutela degli interessi dei suddetti “ padroni”.

Ove pure, dunque, ve ne fosse ancora bisogno, appare di grande attualità il messaggio lanciato da Federsupporter ai sostenitori sportivi affinchè aderiscano all’Associazione: messaggio che si compendia nello slogan “Per contare e non essere contati”.

2) Maltempo e nuovi stadi

Giusto a proposito di “ padroni del vapore” calcistico, non poteva mancare, approfittando del maltempo, l’ennesimo spot pubblicitario del Presidente dimissionario della Lega Calcio di Serie A, nonché alto dirigente di Unicredit, a favore della sollecita approvazione del disegno di legge sugli stadi.

La cosa più paradossale è che, a tal fine, viene citato l’esempio della Juventus, disinvoltamente ignorando, o facendo finta di ignorare, che questo è il classico esempio sbagliato e contrario alla tesi che si vuole sostenere. Tutti sanno, infatti, o dovrebbero sapere, che il nuovo stadio della Juventus è stato realizzato in totale assenza di una normativa di legge ad hoc. Quanto sopra a dimostrazione del fatto, sempre ribadito nei numerosi Convegni e documenti di Federsupporter, che non era e non è affatto necessaria e indispensabile una siffatta normativa per costruire, solo che lo si voglia e che se ne abbiano realmente le capacità, nuovi, moderni, confortevoli e commercialmente validi impianti sportivi.

La verità è che, come pure più volte sottolineato da Federsupporter e come ben sanno anche improvvisati e interessati “ maghi della pioggia o della neve”, il disegno di legge sugli stadi, a prescindere dalla sua effettiva necessità, langue ormai da tempo in Parlamento per l’unico ed esclusivo motivo che da taluno si è inteso e si intende strumentalizzare tale disegno per consentire, con il pretesto della costruzione di nuovi impianti sportivi, la realizzazione di colossali speculazioni edilizie, del tutto estranee al mondo dello sport, in barba ed in spregio di fondamentali vincoli paesaggistici e ambientali la cui inosservanza e violazione sono, oltretutto, costituzionalmente vietate.

Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 18 gennaio 2012

Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della Lazio

In relazione alle vicende tuttora all’esame della Procura Penale di Cremona, Federsupporter, come anticipato il 29 dicembre u.s. (cfr. www.federsupporter.it), unitamente a Codacons, ha in corso la formalizzazione l’intervento nel procedimento penale richiamato in qualità di persona offesa dal reato.

In coerenza con quanto innanzi, Federsupporter ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle notizie recentemente diffuse, riguardanti specifiche gare oggetto di attenzione da parte della Procura, indirizzare alla CONSOB ed alla S.S. Lazio spa, Società apparentemente interessata nelle indagini in corso, una lettera, consultabile sul sito www.federsupporter.it, in cui si invita l’Autorità di Vigilanza a svolgere accertamenti urgenti.

Tanto premesso ed al fine di evitare possibili non corrette interpretazioni circa i richiami normativi sulla base dei quali è stato sollecitato l’intervento della CONSOB, Federsupporter ha predisposto, a cura del Responsabile dell’Area Giuridica-Legale, Avv. Massimo Rossetti, la nota tecnica di seguito riportata.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

Roma 16 gennaio 2012


Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi tesserati nell’alterazione di risultati delle gare di calcio.

Con lettera del 13 corrente ( cfr.www.federsupporter.it), Federsupporter , a specifica tutela di molti suoi soci, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, ha chiesto alla Consob di indagare sulla diffusione avvenuta dal 30 dicembre u.s. ad oggi di notizie e voci secondo le quali la stessa Lazio o suoi tesserati sarebbero coinvolti nell’alterazione dei risultati di gare di calcio.

Tale diffusione è influente sul valore dei titoli della predetta società che è, come noto, quotata in Borsa e, pertanto, a tale diffusione si applicano gli artt. 185 e 187/ter del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziari (T.U.F.).

L’uno ( art.185) configura il reato di diffusione di notizie false e l’altro (art.187/ter) configura l’illecito amministrativo di diffusione di notizie e voci fuorvianti suscettibili di influire sul valore dei titoli di società quotate.

Il reato di cui all’art.185 comporta la reclusione da 1 a 6 anni e l’illecito amministrativo di cui all’art. 187/ter comporta la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.

Il discrimine tra fatto costituente reato e fatto costituente illecito amministrativo consiste essenzialmente nella concreta idoneità, nel primo caso ( reato) alla diffusione di notizie false ad alterare in modo sensibile il prezzo dei titoli e nel secondo caso ( illecito amministrativo) nella suscettibilità della diffusione di voci, false e fuorvianti,a provocare la suddetta alterazione.

Peraltro per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o circostanze o situazioni di fatto ; per “voci” dei sentito dire relativamente a fatti, avvenimenti, situazioni.

La falsità consiste nella non conformità al vero, mentre è fuorviante la voce che, pur riportando fatti veri, è presentata in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della realtà.

Rappresentazione che può estrinsecarsi in considerazioni esagerate, enfatiche, suppositive, allusive, tendenziose.

Il reato o l’illecito amministrativo di cui trattasi possono, quindi, essere commessi da chiunque, con qualunque mezzo, compreso Internet, diffondendo le notizie false o le voci false o fuorvianti.

In particolare, per i giornalisti l’esimente del diritto di cronaca è condizionata al rispetto del principio della preventiva verifica delle informazioni ottenute in modo da salvaguardare sempre la verità dei fatti.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che, per ciò che riguarda le voci esse, come rilevato, ancorchè vere, debbono essere riferite in modo da non distorcere la realtà mediante esagerazioni , suggestioni, allusioni, considerazioni tendenziose.

Avv. Massimo Rossetti

lunedì 17 ottobre 2011

Federsupporter: «La legge sugli stadi non innova nulla rispetto alle norme attuali»

In ripetute occasioni e circostanze Federsupporter si è occupata del disegno di legge sugli stadi. Il 5 ottobre scorso la Commissione Permanente Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera ha approvato il testo del suddetto disegno di legge. Ora quest’ultimo passa all’esame ed all’approvazione dell’Aula di Montecitorio.

Sembra, peraltro, che vi sia la possibilità che, riscontrando il testo approvato il 5 ottobre un consenso trasversale tra le forze politiche rappresentate alla Camera, il provvedimento, su proposta del Presidente della stessa Assemblea parlamentare, preceduta da una richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei 4/5 dei componenti la Commissione medesima e con l’assenso del Governo, possa essere nuovamente trasferito alla Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione per l’approvazione in sede legislativa, evitandosi così il passaggio in Aula.
Il disegno di legge, una volta approvato dalla Camera, dovrà passare all’esame ed all’approvazione del Senato dove, permanendo un consenso trasversale circa il testo del provvedimento, quest’ultimo potrebbe essere definitivamente approvato con una procedura accelerata analoga a quella in precedenza delineata per la Camera.
In merito ai contenuti del disegno di legge, pur riservandomi una analisi più approfondita e dettagliata dello stesso, in specie una volta conosciutone il testo coordinato con gli emendamenti approvati in Commissione, mi sento, comunque, di poter immediatamente rilevare che in esso è stato espressamente reinserito e previsto il rispetto della normativa urbanistica e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore.
Cosa che dovrebbe considerarsi persino banale ed ovvia, se, viceversa, come pure si è verificato, il disegno di legge non fosse rimasto bloccato per oltre due anni, principalmente a causa del pacchiano tentativo di soggetti estranei al Parlamento, ma, evidentemente, ben introdotti in esso, di strumentalizzare il provvedimento al fine di rendere possibile, mediante lo stesso e con il pretesto di costruire nuovi impianti sportivi, la realizzazione di colossali speculazioni edilizie su aree non consentite.
Peraltro, il disegno di legge, nel testo approvato il 5 ottobre, non sembra offrire particolari e significativi elementi di novità rispetto al quadro normativo già esistente.
Infatti ed a titolo esemplificativo, la Conferenza dei servizi, procedimento che può essere utilizzato per accelerare l’approvazione di progetti relativi alla costruzione di nuovi impianti sportivi, già esiste ed è previsto, così come esistono e sono già previste le condizioni per accedere ai finanziamenti da parte del Credito Sportivo.
Se, poi, i progetti in questione debbono rispettare la normativa urbanistica ed i vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore, effettivamente risulta poco comprensibile o, meglio, fin troppo facilmente intuibile, perché, finora, molte società di calcio, al di là di spesso sbandierati e roboanti propositi, non abbiano presentato nei modi e nelle sedi opportune e competenti i progetti per la realizzazione di nuovi stadi.
Tanto è vero che la Juventus, senza bisogno di alcuna nuova legge ad hoc, ha realizzato un nuovo, moderno stadio, con buona pace di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e continuano pervicacemente a sostenere che senza tale legge non si poteva e non si può fare nulla.
Su che cosa, in realtà, si è sotteso e si possa sottendere alla realizzazione di nuovi stadi richiamo l’attenzione, di chi volesse approfondire l’argomento, sugli interessanti e documentati dossier di Lega Ambiente Lazio.
Sia su quello meno recente intitolato “ Stadi di Roma-Lazio : il derby della speculazione edilizia”, sia su quello di questi giorni intitolato “ La Mandrakata… febbre da cavallo o febbre da cemento ?” : entrambi consultabili sul sito www.legambiente.lazio.it.
Ciò premesso e considerato in linea generale, alcuni soci di Federsuppoorter, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto di esprimere alcune valutazioni in ordine a dichiarazioni riportate da organi di informazione (cfr. in particolare La Gazzetta dello Sport del 6 ottobre 2011) che avrebbe rilasciato il dr. Claudio Lotito in merito al provvedimento in oggetto.
Non può meravigliare alla luce del testo del disegno di legge approvato il 5 ottobre che l’attuale azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, dr. Claudio Lotito, si sia espresso molto freddamente nei confronti del suddetto disegno di legge, definendolo riduttivamente come un parere di scarsa rilevanza, né desta meraviglia che egli si sia aspramente rivolto nei confronti del Sottosegretario ai Beni ed alle Attività Culturali, Francesco Giro, il quale aveva ipotizzato che la AS Roma spa possa realizzare un suo nuovo stadio entro il 2013 e, comunque, in tempi relativamente brevi.
Certo sarebbe alquanto sorprendente e difficilmente spiegabile per i tifosi e per i piccoli azionisti della Lazio che la nuova proprietà e gestione della AS Roma riuscisse a realizzare in pochi anni ciò che il sunnominato maggiore azionista e presidente del Consiglio di gestione della Lazio, dal 2004 ad oggi non è riuscito a realizzare e che, a quanto pare, non sembrerebbe più molto interessato a realizzare, tenuto conto del fatto che nell’ultimo bilancio della SS Lazio al 30.06.2011 si legge che non vi sono né piani industriali approvati nè in fase di implementazione.

Avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico- Legale Federsupporter

sabato 8 ottobre 2011

FEDERSUPPORTER/Biglietti Lazio-Roma per chi possiede solo ricevuta tessera del tifoso

Con lettera in data odierna (allegata in calce) Federsupporter ha chiesto all’Osservatorio di voler consentire anche ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora fisicamente in possesso della tessera del tifoso (Lazio 1900), ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera l’acquisto di biglietti per la Tribuna Tevere, in occasione del Derby, sempreché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi di accesso allo stadio.

La possibilità di acquisto di biglietti, con le modalità e alle condizioni di cui sopra, era stata, infatti, espressamente prevista dal medesimo Osservatorio in via generale per tutti i tifosi, con una Determinazione assunta il giorno prima, 5 ottobre, di quella assunta il giorno dopo, 6 ottobre, con riferimento ai soli tifosi della Lazio specificamente per la partita Lazio-Roma del 16 ottobre prossimo.

Ufficio Stampa

Marco Liguori cellulare 347 7048101

Email: marco_liguori@katamail.com

Sito Federsupporter www.Federsupporter.it


Spett.le

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Segreteria Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1

Roma

Via fax 06 46521900


Oggetto : Vendita di tagliandi per la Tribuna Tevere ai tifosi della Lazio relativamente alla partita Lazio-Roma del 16 ottobre 2011.

Con Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso, codesto Osservatorio, con riferimento alla partita in oggetto, ha stabilito che la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere sia consentita “ai soli possessori della tessera del tifoso Lazio 1900, già fisicamente rilasciata”.

Con Determinazione n. 36/2011 del 5 ottobre scorso, codesto Osservatorio, peraltro, aveva stabilito che” I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della tessera del tifoso ,potranno essere rilasciati anche previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 31 ottobre 2011”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e su sollecitazione di nostri associati, tifosi della Lazio, si espone e si chiede quanto segue.

Non si comprende francamente per quale motivo, solo ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora in possesso della tessera Lazio 1900, ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera e purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, venga precluso l’acquisto di tagliandi per la Tribuna Tevere onde assistere alla partita Lazio – Roma del 16 ottobre prossimo.
Con la presente, quindi, si chiede a codesto Osservatorio di voler rivedere la decisione assunta con la Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso e, diversamente, di voler spiegare e comunicare i motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione contrastante con quella, assunta in via generale, il giorno prima, 5 ottobre, con la Determinazione n. 36/2011.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

martedì 27 settembre 2011

Federsuporter: la Consob indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa

ANDAMENTO ANOMALO DEL TITOLO LAZIO SPA. FEDERSUPPORTER CHIEDE NUOVAMENTE ALLA CONSOB DI INDAGARE E COMUNICARE L’ESITO DELLE INDAGINI E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE ASSUNTE.Con lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, in data odierna (ved. www.federsupporter.it) Federsupporter ha chiesto nuovamente alla Consob di indagare ulteriormente sull’andamento anomalo del titolo Lazio registratosi nel periodo dal 31/06/2011 al 23/09/2011; andamento che si è ripetuto dopo quello analogo registratosi tra metà settembre e fine ottobre 2010. Quest’ultima, pertanto, ha doverosamente e formalmente specificato alla stessa Consob che attenderà fino al termine del mese di ottobre p.v. che la Commissione comunichi l’esito delle indagini svolte e delle eventuali iniziative assunte, riservandosi, in difetto, ogni diritto ed azione a tutela dei piccoli azionisti della Lazio. In particolare, dopo la comunicazione Consob del 7 aprile scorso, con la quale la Commissione informava Federsupporter dell’avvio di indagini, nessun altra comunicazione è pervenuta all’Associazione. In calce si allega il testo della raccomandata spedita alla Consob.
Per info: ufficio stampa Marco Liguori 347 7048101

Roma 26 settembre 2011

Raccomandata A.R.

Anticipata via fax 06 8477519

06 8416703

Spett.le

CONSOB

Divisione Emittenti

Ufficio Controlli Societari


e Divisione Mercati

Ufficio Informazione Mercati

Ufficio Mercati a Pronti


Via G.B. Martini, 3

00198 R o m a


Oggetto: SS Lazio spa. Andamento del titolo non in linea con l’andamento del mercato e del settore di appartenenza (Vs. rif.Prot. DME/RM/11028863).

Con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax del 24 marzo scorso, la scrivente Associazione, facendo seguito a precedenti lettere raccomandate a.r. anticipate via fax, rispettivamente del 12 e 25 ottobre 2010, con le quali aveva segnalato a codesta Commissione un andamento assolutamente anomalo del titolo Lazio, registratosi da circa la metà del mese di settembre fino a circa la fine del mese di ottobre 2010, chiedeva di svolgere attività di vigilanza, di controllo e di indagine in merito a tale fenomeno, dando comunicazione al mercato dell’esito finale di questa attività.


Con lettera del 7 aprile scorso, codesta Commissione comunicava a Federsupporter che “Le circostanze segnalate sono allo stato oggetto di valutazioni” e che “al termine delle relative indagini potranno essere comunicate le risultanze e le iniziative assunte”. Ciò premesso, finora nessuna altra comunicazione è pervenuta alla scrivente Associazione circa l’andamento e le risultanze delle indagine e circa le eventuali iniziative assunte.

Nel frattempo, nel periodo dal 31/08/2011 al 23/09/2011 si è registrato un ulteriore andamento anomalo del titolo in questione, con un incremento del prezzo unitario di € 0,211 punti percentuali, con una punta del prezzo del titolo registrata al 15/09 di € 0,909, e con una notevole movimentazione complessiva di azioni rispetto al flottante, formalmente conosciuto. Andamento, anche questa volta, del tutto anomalo sia nei confronti del mercato in generale sia nei confronti del settore di appartenenza. Nello stesso periodo gli altri due titoli quotati del settore hanno fatto registrare un andamento flat, pur in presenza di potenziali elementi che avrebbero potuto condizionare la volatilità dei titoli stessi, il cui andamento resta, comunque, indifferente ai risultati sportivi. Né al riguardo sembrano tecnicamente convincenti le considerazioni espresse dalla stampa (cfr. “Il Corriere della Sera” 25/09/2011 “ E la Lazio si aggiudica il derby di Piazza Affari”).

Non solo, ma è del tutto singolare la coincidenza temporale di questo fenomeno con quello avvenuto nel 2010 e con la sua prossimità all’assemblea societaria di presentazione del bilancio d’esercizio, quando il titolo da € 0,359 – settembre 2010- perveniva a € 1,450 nell’ottobre successivo. Anche questa volta, inoltre, è da sottolineare come l’incremento e la movimentazione registratasi non trovino alcuna plausibile causa in fatti e/o comportamenti, almeno noti o che avrebbero dovuto essere resi noti al mercato, tali da giustificare l’incremento e la movimentazione suddetti.
Stupisce, in particolare e nuovamente, l’improvvisa, simultanea messa in vendita di quantità notevoli di azioni e corrispondentemente l’improvviso, simultaneo acquisto di queste ultime che sono o dovrebbero essere in possesso di una miriade di piccoli azionisti (attualmente l’unico socio rilevante della Lazio con oltre circa il 67% del capitale sociale è, indirettamente, il dr. Claudio Lotito) che non si conoscono e non sono collegati tra di loro e che, certamente, almeno della stragrande maggioranza, non sono soggetti che operano o sono abituati ad operare sul mercato azionario. E’, quindi, del tutto legittimo il sospetto, alla luce di quanto accaduto nel settembre-ottobre 2010 e che si è ripetuto e si sta ripetendo pressoché nello stesso periodo 2011, che il flottante della Lazio, pari al 33%, possa essere in gran parte posseduto o controllato da uno o più soggetti, in quest’ultimo caso collegati tra di loro, che singolarmente o collettivamente, detengano una partecipazione azionaria superiore al 2% , non comunicata alla Società partecipata ed alla Consob.
Possessori e/o detentori che, avvalendosi dell’anonimato, potrebbero aver e possano manipolare operativamente il titolo Lazio per acquisirne vantaggi economici e/o per altri fini.
Con l’auspicio che codesta Commissione possa e voglia in tempi ormai ragionevolmente brevi e, comunque, congrui ai fini dell’efficacia dell’esercizio dell’attività di vigilanza, controllo e indagine della Commissione stessa, concludere l’indagine del cui avvio ha dato notizia il 7 aprile scorso e del cui esito e dell’eventuali iniziative assunte dovrà dare notizia al mercato, nel contempo, la scrivente Associazione formula, doverosa espressa riserva di ogni diritto e azione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.328 II c. CP. A tutela dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, nella, peraltro denegata e non creduta ipotesi in cui, entro e non oltre la fine del mese di ottobre prossimo venturo, tale esito non vi fosse ancora stato e/o non fosse stato ancora comunicato al mercato.
Distinti saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

sabato 3 settembre 2011

ESCLUSIVA PIANETAGENOA - Alfredo Parisi (Federsupporter): «Ricorreremo anche alla Corte Costituzionale contro la tessera del tifoso»

Federsupporter e il Codacons hanno perso la prima battaglia davanti al Tar contro la Tessera del tifoso, ma non la guerra. Come spiega il presidente del sindacato dei tifosi, Alfredo Parisi, in questa intervista esclusiva a Pianetagenoa1893.net proseguono i ricorsi giudiziari contro le pratiche commerciali scorrette contenute nella Tdt. Parisi lancia anche un invito a tutte le tifoserie: «Associatevi a Federsupporter, perché più siamo e possiamo difenderci meglio contro le ingiustizie».

Presidente Parisi ci può spiegare brevemente su quali motivazioni si fondava il vostro ricorso contro la tessera del tifoso?
«Il ricorso era focalizzato essenzialmente sul fatto che la tessera del tifoso fosse incorporata in una carta di credito revolving e che pertanto il tifoso stesso fosse costretto a richiedere tale carta per acquistare l’abbonamento o i biglietti».

Quali sono state le principali obiezioni del Tar?
«La decisione del Tar del Lazio riguarda solo l’istanza cautelare cioè la richiesta di sospendere la validità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che stabiliva l’archiviazione della segnalazione della non corretta pratica commerciale seguita dalle società sportive per la tessera del tifoso ma non ha deciso nel merito della controversia riguardo alla scorrettezza, da noi e da Codacons ritenuta tale, delle pratiche commerciali poste in essere dalle società di calcio. Dunque il giudizio evidentemente proseguirà in seguito nella parte relativa al merito».

Ho letto un passo della sentenza che mi ha colpito: «parte ricorrente non abbia adeguatamente evidenziato il carattere di irreparabilità alla posizione soggettiva dedotta in giudizio conseguente per effetto dell’esecuzione della gravata determinazione». Tradotto dal “giuridichese” i giudici sembrano dire che non avete portato prove sufficienti sulle presunte pratiche commerciali scorrette: ma è proprio così?
«Una delle motivazioni addotte dal Tar per respingere la richiesta di sospensione, cioè l’asserita mancanza di «apprezzabili elementi di fondatezza» lascia sconcertati posto che sia Codacons che Federsupporter, nei ricorsi e nelle memorie presentate avevano evidenziato proprio l’irreparabilità del danno, in attesa del giudizio di merito che sarebbe seguito, dovuto al fatto che sono in fase avanzata le campagne abbonamento 2011/2012».

Ricorrerete subito al Consiglio di Stato?
«I nostri legali e quelli del Codacons stanno valutando attentamente la questione, ma è probabile che si proceda in tempi rapidi ad una impugnazione della decisione».

Se doveste perdere anche questo grado di giudizio, quali azioni potreste ancora svolgere per tutelare i tifosi contro la pratiche commerciali scorrette?
«A prescindere dall’esito della vicenda giudiziale dinanzi al Tar del Lazio e, probabilmente al Consiglio di Stato, resta impregiudicata la questione insita nel fatto che il tifoso che voglia la tessera per ottenere l’abbonamento o i biglietti è costretto ad accettare anche la carta di credito revolving. Ciò indipendentemente dal fatto che ha costituito e costituisce oggetto della controversia giudiziaria che sia commercialmente corretto oppure no che la società sportiva comunichi al tifoso che la tessera ha un duplice funzione sia di certificazione dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della tessera stessa sia di carta di credito. Al riguardo Federsupporter sta interessando nuovamente l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive affinchè le società sportive mettano il tifoso in condizione di scegliere liberamente tra la seguente alternativa: tessera incorporata in una carta di credito o semplice acquisto di un carnet di biglietti relativi a tutto o parte delle gare del campionato come peraltro già previsto in una proposta avanzata all’Osservatorio da parte di un Gruppo di lavoro. Proposta già illustrata da Federsupporter nel comunicato del 18 agosto scorso disponibile sul nostro sito www.federsupporter.it».

In un recente comunicato, la Tifoseria organizzata del Genoa ha parlato di «leggi incostituzionali» riferendosi alla tessera del tifoso: sarà possibile eccepire eventualmente la sua incostituzionalità?
Nel nostro ordinamento non è previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Essa può essere adita solo mediante espresso rinvio alla stessa da parte del giudice ordinario, qualora nel corso di una causa, civile o penale, venga sollevata da una delle parti o d’ufficio dal giudice l’eccezione di incostituzionalità. Non escludo che nel corso dell’eventuale procedimento dinanzi al Consiglio di Stato o in altro procedimento questa eccezione possa essere sollevata dal Codacons e da Federsupporter.
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET

giovedì 1 settembre 2011

La querelle Lazio-Coni: querele, revoche e conflitti d'interesse

La querelle Lazio-Coni sembra non avere fine. Federsupporter si era già occupata della vicenda con mie note del 10 e 20 maggio scorsi., consultabili sul sito www.federsupporter.it. Ora, alla luce di notizie di stampa ( vedasi Il Corriere della Sera del 28 agosto ed Il Messaggero del 29 agosto scorsi), nostri soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, ci hanno nuovamente sollecitato ad esprimere un parere in merito alle suddette notizie. Ciò premesso, preciso quanto segue.

1- Eventuale revoca del dr. Claudio Lotito da consigliere della FIGC.

In ordine a questa ipotesi, v’è da dire che, in effetti, le vigenti norme regolamentari del CONI e della FIGC prevedono l’incompatibilità tra chi ricopre cariche federali ed abbia in corso controversie giudiziarie sia con il CONI sia con la FIGC stessi. Tale situazione di incompatibilità, a mio avviso, non solo non deve sussistere al momento dell’elezione alla carica di consigliere federale, ma deve permanere per tutta la durata della carica stessa.

Peraltro, è notorio che, tra la SS Lazio spa ed il CONI, è in atto un contenzioso giudiziario circa il mancato pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico. Si potrebbe porre il dubbio se, ai fini dell’applicabilità della suddetta normativa che prevede l’incompatibilità, il contenzioso giudiziario debba sussistere tra la persona fisica che ricopre la carica federale ed il CONI.

Se così fosse, la normativa sarebbe, nel caso specifico, inapplicabile, in quanto il contenzioso non è tra il dr. Lotito, persona fisica, ed il CONI, bensì tra quest’ultimo e la SS Lazio spa. Occorre, però, rimarcare che, sotto molteplici profili, sia la normativa CONI sia quella federale, immedesimano l’operato delle società, in quanto persone giuridiche, con l’operato dei loro legali rappresentanti, in quanto persone fisiche. Ne discende che, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità, a causa dell’esistenza di controversie giudiziarie, la distinzione tra società ( persona giuridica) e chi legalmente la rappresenta( persona fisica) potrebbe non essere rilevante.

2- Rapporti di e con un tesserato inibito.

Come è noto, attualmente e fino al 15 settembre prossimo, il dr. Lotito è sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione che gli consente di svolgere per tale periodo solo attività amministrativa nell’ambito della Società dallo stesso presieduta. Gli è inibita, pertanto, sempre per tale periodo, qualsiasi attività sia quale consigliere federale sia quale consigliere della Lega di Serie A. Se, dunque, risultasse che egli avesse effettivamente svolto tali attività e che altri tesserati avessero effettivamente svolto con lui tali attività, vi sarebbero pochi dubbi, a mio parere, che sarebbero entrambi perseguibili dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. In questo caso, la SS Lazio spa risponderebbe di responsabilità diretta, poiché, per il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Il rischio che, sempre in questo caso, correrebbe la SS Lazio sarebbe quello che và dal subire una ammonizione fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

3- Posizione del dr.Beretta, nella qualità di Presidente della Lega di Serie A .

Il Presidente della Lega di Serie A, dr. Beretta, si trova, a mio avviso e non da ora, in una situazione di conflitto di interessi, essendo dipendente di Unicredit, secondo maggiore azionista, con il 40% del capitale sociale, della controllante la AS Roma spa e, in virtù di patti parasociali, sostanziale cogestitrice della stessa Società.

E’ ben vero che il dr. Beretta è dimissionario dalla carica ed è, altresì, vero che , fino al momento in cui sarà stato nominato un nuovo Presidente, egli svolge il ruolo e le funzioni presidenziali ( così detta “prorogatio”). E,’ tuttavia, altrettanto vero che, a causa della rilevata esistenza di una oggettiva situazione di conflitto di interessi, sarebbe preferibile, anche dal punto di vista deontologico, che il ruolo e le funzioni predette fossero svolte, sempre in attesa della nomina del nuovo Presidente, dal Vice presidente vicario, carica anch’essa in attesa di nomina, e, quindi, nell’attesa, dal consigliere più anziano della Lega di Serie A .

4- La querela della SS Lazio spa nei confronti di esponenti del CONI.

Risulta ( vedasi, in particolare, Il Messaggero del 29 agosto scorso), alla luce di dichiarazioni attribuite all’Avv. Gentile, legale della SS Lazio spa e del dr. Lotito , riportate tra virgolette, che sarebbe stata presentata una querela nei confronti di taluni esponenti del CONI per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Tale reato ( art. 393 CP) è ascrivibile a chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone : esso è perseguibile a querela di parte e prevede la pena della reclusione fino ad un anno. L’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla minaccia alla persona ; vale a dire dalla prospettazione alla persona medesima, che può essere, non solo fisica, ma anche giuridica, di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Nella fattispecie, il reato sarebbe stato commesso per avere il CONI, per il tramite di suoi esponenti, diffidato la SS Lazio ad adempiere il pagamento di corrispettivi pregressi, scaduti e non pagati, per l’utilizzo dello Stadio Olimpico, insieme con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il CONI avrebbe rifiutato per il futuro la propria obbligazione: cioè quella di consentire l’utilizzo del predetto stadio. Così ricostruite, sia pur sommariamente e schematicamente, le circostanze di fatto, la querela in discorso non può non suscitare perplessità.

L’art.51 CP prevede, infatti, la non punibilità per l’esercizio di un diritto e mi sembra che , nel caso in questione, sia abbastanza difficile negare che il CONI, nel richiedere il pagamento di consistenti crediti pregressi, scaduti e non pagati, con l’avvertenza che, persistendo la morosità, non avrebbe adempiuto la propria obbligazione rappresentata dal consentire l’utilizzo dello Stadio Olimpico, abbia esercitato un proprio diritto.

A questo proposito, l’art.1454 C.C. riconosce alla parte adempiente la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine e l’art. 1460 CC riconosce, inoltre, alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie (principio secondo cui inadimplenti non est adimplendum). Non solo, ma la minaccia, che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione,in ipotesi rinvenibile nell’avvertimento che, perdurando la morosità, non si sarebbe consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo, deve, come si è detto, consistere in un male ingiusto e, comunque, nella prospettazione di una azione giudiziaria per fini estranei a quelli per far valere diritti che, con tale azione, si intende far valere. Elemento oggettivo del reato che mi pare arduo possa essere riscontrato nell’agire del CONI: a meno di non volere ammettere che la prospettazione del mancato adempimento del proprio obbligo, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, sia configurabile come “ male ingiusto” e/o che l’azione giudiziaria prospettata a motivo di tale inadempimento possa essere estranea al fine perseguito,cioè quello di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per completezza di esame, osservo che la querela per un reato inesistente e che il querelante avrebbe dovuto sapere, in base all’ordinaria diligenza e prudenza , essere inesistente, può esporre il querelante stesso ad una denuncia o a un procedimento anche d’ufficio per il reato di calunnia ( art.368CP), punito con la reclusione da due a sei anni, nonché, in subordine, ad una controquerela per diffamazione ( art. 595 CP), punibile con la reclusione fino ad un anno. Ma, a prescindere da come finiranno le vicende giudiziarie, civili e penali di cui trattasi, è fuor di dubbio che l’appesantirsi e l’aggravarsi del contenzioso tra Lazio e CONI non giovano, soprattutto alla prima ed al suo Presidente, anche tenuto conto del fatto che tali appesantimento e aggravamento potrebbero corroborare i presupposti per la declaratoria di una sua incompatibilità con la carica di consigliere federale.

Al riguardo, riporto di seguito testualmente il Comunicato stampa della CONI Servizi spa emesso nella tarda serata del 30 agosto 2011:

Avendo appreso dalle dichiarazioni – non smentite – dettagliatamente rilasciate dall’Avvocato della S.S. Lazio Spa circa la denuncia nei confronti dell’Amministratore Delegato e di un Direttore, la Coni Servizi SpA fa presente quanto segue:

- a causa dei comportamenti della Società S.S. Lazio Spa da tempo sono stati interrotti i rapporti istituzionali con la stessa per tutto ciò che riguarda gli accordi per la stagione sportiva in corso;

- l’intera vicenda è stata quindi totalmente rimessa nelle mani degli avvocati di fiducia della CONI Servizi Spa (avv.ti Condemi Morabito, Ranieri e Valori) i quali, nel proseguire le azioni intraprese, stanno inoltre procedendo presso le diverse sedi competenti nei riguardi
dei soggetti responsabili con le azioni legali ritenute più opportune a tutela dell’immagine e delle funzioni delle Istituzioni Sportive e delle persone che le rappresentano. Di ogni attività viene costantemente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- in merito ai fatti specifici che sarebbero – secondo le dichiarazioni dell’Avvocato della S.S. Lazio Spa – riportati nella denuncia, si ribadisce la piena legittimità degli atti compiuti e l’irrilevanza di quanto viene impropriamente rappresentato, con la riserva di valutarne gli esiti ed esercitare ogni forma di tutela, anche a garanzia dell’operato dei propri rappresentanti.

- L’Amministratore Delegato ha, altresì, dato mandato al Prof. Franco Coppi per la tutela personale rispetto all’ipotesi di un’accusa di reato palesemente non vera. “

Ritengo doveroso precisare che le presenti note sono state redatte nella giornata del 30 agosto 2011, prima e ad insaputa del Comunicato Stampa sopra riportato.

Per concludere, è chiaro, altresì, che l’esito delle suddette vicende giudiziarie e l’eventuale adozione di provvedimenti in ambito sportivo, sia a carico della Società, sia a carico del suo attuale Presidente, non potranno non essere attentamente valutati, a tutela dei piccoli azionisti, sotto il profilo di eventuali violazioni di legge consistenti nell’inosservanza dei principi di corretta amministrazione e/o sotto il profilo di eventuali violazioni di norme statutarie della Società. Quanto sopra avuto riguardo, in particolare, all’art. 3 del vigente Statuto della SS Lazio spa, secondo cui l’oggetto sociale, cioè l’attività calcistica, deve essere esercitato, tra l’altro “ con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dei suoi organi” .

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

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il pallone in confusione

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