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mercoledì 26 gennaio 2011

Federsupporter/Codacons: la lettera per il consenso dei dati personali per la Tdt

UNITI & INSIEME: possiamo far valere i nostri diritti . Chiediamo solo trasparenza. Iscriviti a Federsupporter ( € 20,00 annui) ed a Codacons ( € 10,00 solo se sei iscritto a Federsupporter). Aiutaci ad Aiutarti! Se ritieni di NON essere stato adeguatamente informato puoi indirizzare alla Società Sportiva che ha ti ha rilasciato la Tessera del Tifoso la lettera di cui al testo predisposto da Federsupporter e Codacons.

Il Presidente - Alfredo Parisi

FAC SIMILE DI LETTERA-TIPO DA INVIARSI DA PARTE DEI POSSESSORI DELLA TESSERA DEL TIFOSO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
FONTE FEDERSUPPORTER/CODACONS
“ Spett.le
(nome e indirizzo della Società) Raccomandata AR
OGGETTO: TESSERA DEL TIFOSO. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Nella mia qualità di possessore della tessera del tifoso n……………………..del………………..a me rilasciata da codesta Società espongo e chiedo quanto segue.
Con provvedimento del 10 novembre 2010, pubblicizzato mediante comunicato stampa del 12 gennaio 2011, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti dei suddetti dati relativi alla tessera del tifoso l’adozione di misure e accorgimenti entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, dando riscontro dell’avvenuto adempimento alla sunnominata Autorità entro il medesimo termine.
Peraltro, il provvedimento risulta essere stato inviato dall’Autorità Garante al Ministero dell’Interno, al CONI e alla FIGC.
Le misure e gli accorgimenti prescritti consistono:
1) Nell’integrazione dell’informativa da rendere agli aderenti alla tessera con evidenziazione dei trattamenti che prescindono dal consenso degli utenti perché istituzionalmente e necessariamente connessi al rilascio della tessera, dovendo contenere l’informativa uno specifico riferimento alla comunicazione dei dati personali degli utenti alle questure nonché le caratteristiche del trattamento svolto mediante l’utilizzo di tecnologie RFID;
2) L’evidenziazione dei trattamenti che possono essere effettuati su base meramente volontaria e che, quindi, necessitano di un preventivo, espresso, specifico, libero e incondizionato consenso ad hoc dell’utente (attività di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni commerciali);
3) L’evidenziazione delle conseguenze dell’eventuale rifiuto del consenso di cui sub 2.
Tutto ciò premesso e considerato, poiché non mi risulta che, a tutt’oggi, codesta Società abbia adempiuto le prescrizioni dell’Autorità Garante, così come sopra riportate, chiedo a codesta Società un urgente, formale ed esauriente riscontro in merito, con riserva, nel frattempo e in difetto del richiesto riscontro, di ogni diritto e azione nelle opportune e competenti sedi, per cui mi riservo, sin d’ora, di dare mandato al Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons).
Resta, in ogni caso, inteso che, in attesa del richiesto riscontro e all’esito dello stesso, con la presente, nego espressamente il mio consenso a qualsiasi trattamento e utilizzo dei dati personali che mi riguardano relativamente ad attività di natura e tipologia commerciale non istituzionalmente e necessariamente connesse alla tessera del tifoso.
Distinti saluti. Firma leggibile del possessore della tessera del tifoso

venerdì 14 gennaio 2011

Tessera del Tifoso: Federsupporter e Garante della Privacy d'accordo

Sul recente provvedimento (non si tratta più di un semplice parere come nel giugno 2010) del Garante della Privacysi è espressa Federsupporter in una nota redatta dall'Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridica- Legale, richiamando considerazioni e rilievi da tempo formulati e rimasti "lettera morta" sia per i soggetti attivi del business che per i sostenitori sportivi soggetti passivi del Programma Tessera del Tifoso.
Alfredo Parisi - Presidente Fdersupporter

Il Garante della Privacy, con proprio provvedimento ( il provvedimento e relativo comunicato stampa in data 12 gennaio 2011 dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.federsupporter.it), inviato al Ministero dell’Interno, al Coni, alla FIGC ed alle società sportive, con riferimento alla tessera del tifoso, ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo da Federsupporter. In sintesi ed in particolare, il Garante, in conformità ad un proprio parere del giugno 2010 ed anche a seguito ed in accoglimento di plurime istanze pervenute da più parti e, segnatamente , da Codacons ( vedasi sul sito www.codacons.it) che evidenziavano numerosi profili di illiceità della tessera del tifoso sotto l’aspetto della tutela del diritto alla riservatezza, ha posto una netta linea di demarcazione fra il trattamento e l’utilizzazione di dati personali ai fini della certificazione mediante la tessera dell’inesistenza di motivi (Daspo o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) ostativi all’accesso agli stadi ed il trattamento e l’utilizzazione suddetti a fini puramente commerciali.
A tali ultimi fini è necessario, infatti, secondo il Garante, il previo, espresso, specifico, informato, libero ed incondizionato consenso dell’interessato: requisito che, sempre secondo il Garante, non sussiste nel caso della tessera del tifoso usata, come avviene nella generalità dei casi, a fini puramente commerciali. Rilievo che Federsupporter aveva mosso nella documentazione fornita in occasione della Conferenza stampa intitolata “ Tessera del Tifoso : misura di sicurezza o strumento di marketing ?” tenuta in Roma il 21 giugno 2010 ( vedasi www.federsupporter.it) e contenuto nelle lettere di diffida raccomandate A.R. inviate il 18 giugno 2010 sia alla FIGC sia alla Lega Calcio in cui, tra l’altro, si diceva, per l’appunto, che la tessera del tifoso in quanto anche- soprattutto- carta di credito revolving con fotografia, sollevava notevoli dubbi sotto il profilo della “ tutela del diritto alla riservatezza(privacy)”. Peraltro, sempre sotto questo aspetto, Federsupporter nella relazione sulla tutela dello specifico consumatore sportivo, tenuta nell’ambito del Convegno sulla più ampia tutela del consumatore, organizzato da Codacons, in Roma il 17 dicembre 2010, ha stimato, in maniera prudenziale e certamente per difetto, la spesa media globale annua dei possessori della tessera, usata come carta di credito, in circa € 2.000.000 (duemilioni), con corrispondenti introiti da ripartirsi tra società sportive, Lega Calcio ed il sistema imprese comunque collegato all’uso della tessera.
Va considerato, a questo proposito, che, secondo il Programma introduttivo della tessera, è “ grande tifoso “ non quello più affezionato alla squadra bensì quello che più spende mediante la tessera-carta di credito ; cosicchè la fidelizzazione è caratterizzata non tanto dalla passione sportiva quanto dal potere e dalla capacità di spesa ( spending power) del tifoso stesso. Circa, poi, l’utilità ed efficacia della tessera al fine proprio, ma non unico,di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, plurimi episodi ( vedasi , da ultimo, il provvedimento del Prefetto di Lecce, revocato in extremis, di far disputare la gara Lecce- Bari del 6 gennaio 2011 a porte chiuse ) si sono incaricati di dimostrarne l’assoluta inutilità ed inefficacia.
Naturalmente dal provvedimento del Garante scaturisce una serie di delicate e complesse conseguenze sul piano tecnico- giuridico in ordine alla liceità dell’uso e dell’utilizzo delle tessere sinora rilasciate senza l’osservanza delle condizioni e dei requisiti posti dallo stesso Garante con gravi responsabilità a carico di tutti i soggetti che tali tessere hanno rilasciato, in primis delle società sportive, nonché della FIGC e della Lega Calcio che hanno evidentemente e colpevolmente ignorato – altrimenti non vi sarebbe stato bisogno del provvedimento- il parere del Garante del giugno 2010 e le pur specifiche e formali diffide in data 18 giugno 2010 di Federsupporter. Nei prossimi giorni, in occasione di una conferenza stampa che sarà convocata e si terrà entro il mese di gennaio c.a., Federsupporter e Codacons illustreranno congiuntamente in dettaglio le iniziative che metteranno a disposizione dei sostenitori sportivi interessati onde tutelare al meglio i loro diritti anche alla luce del provvedimento del Garante.
Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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