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venerdì 25 giugno 2010

FEDERSUPPORTER: anche il ministro Maroni deve munirsi della Tessera del tifoso per le trasferte del Milan

L'associazione spiega che il documento è obbligatorio anche per ottenere biglietti per l’accesso alle cosiddette “Tribune Autorità” o “Tribune d’Onore"

L’art. 9 della legge n. 41/2007 contempla il divieto per le società calcistiche di emettere, vendere e cedere titoli di accesso allo stadio a soggetti che siano stati destinatari di DASPO o a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio.Nel corso della Conferenza Stampa di Federsupporter del 21 giugno 2010, dedicata alla tessera del tifoso, è stato posto il problema della interpretazione della disposizione di cui sopra: interpretazione che, secondo il mio pensiero, ho già esposto a voce in sede di Conferenza Stampa e che ora riespongo, di seguito, per iscritto.A questo proposito, bisogna partire, a mio parere, dalla considerazione che la prevenzione di fenomeni violenti o, comunque, suscettibili di turbative di spettacoli calcistici comporta, per il legislatore, il necessario coinvolgimento delle società di calcio, con, quindi, specifici obblighi a loro carico.Obblighi che, nel dettato della legge n.41/2007, consistono sia nel divieto appena citato di cui all’art. 9 sia nel divieto di erogare, in forma diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, ai soggetti destinatari dei provvedimenti di interdizione di accesso allo stadio.E’ chiaro, pertanto, secondo me, che i divieti in parola, a carico delle società calcistiche, vanno posti in stretta e inscindibile correlazione con l’esistenza e l’efficacia di DASPO o di sentenze di condanna, sia pure non definitive, per reati da stadio.In altre parole, i divieti in oggetto presuppongono e si applicano solo ove esistano e abbiano efficacia i provvedimenti di interdizione di accesso allo stadio. Alla luce di questa pregiudiziale considerazione deve essere letto l’uso del congiuntivo passato (“siano stati destinatari” e “siano stati, comunque, condannati”) fatto dal legislatore all’art. 9 e che, in base a una prima lettura, può aver indotto facilmente a credere che il divieto di emettere, vendere e cedere titoli di accesso allo stadio possa essere interpretato come una sorta di “divieto a vita” nei confronti di coloro i quali, sia pure per una sola volta e in tempi remoti, siano stati assoggettati a DASPO o a condanne per reati da stadio, sebbene tali provvedimenti abbiano esaurito nel tempo la loro efficacia.Interpretazione, questa, che non potrebbe, a mio avviso, non suscitare più che legittimi e fondati dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto vari profili e, in specie, sotto quello di una manifesta arbitrarietà, sproporzionalità e, soprattutto, irragionevolezza intrinseca.A questo riguardo, va sottolineato che fondati dubbi di legittimità della norma scaturirebbero anche da un suo evidente contrasto con l’art. II – 109, ultimo comma, della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA: laddove è sancito che le pene inflitte, in senso generale (nel caso che ci occupa il DASPO non ha neppure natura penale bensì amministrativa), non devono essere sproporzionate rispetto al reato.Se, perciò, non si vuole incorrere in possibili, anzi più che probabili, censure di illegittimità della norma in esame, essa va interpretata in altro modo.Soccorrono, a tal fine, i criteri, integrativi di quello puramente letterale, di interpretazione delle leggi: vale a dire il criterio sistematico e il criterio che adegua il senso delle norme ordinarie alle norme a esse sovraordinate, in particolare a quelle di rango costituzionale.L’uso di detti criteri, soprattutto tenuto conto dell’intero sistema normativo in cui la disposizione è inserita e che, come rilevato in precedenza, dimostra come il divieto di emissione, vendita e cessione di titoli di accesso allo stadio è strettamente e inscindibilmente collegato all’esistenza e all’efficacia di provvedimenti interdittivi di tale accesso, porta, sempre a mio avviso, a una interpretazione ben più aderente alla ratio e alla voluntas legis oggettivate dalla norma in discussione.Tale interpretazione porta a concludere che l’uso del congiuntivo passato (“siano stati destinatari” e “siano stati, comunque, condannati”) non significa, come potrebbe apparire da una prima e superficiale lettura, che il divieto di emissione, vendita e cessione di titoli di accesso allo stadio si applichi anche nei confronti di coloro i quali siano stati assoggettati, magari per una sola volta e nel passato, a provvedimenti interdittivi del suddetto accesso.Provvedimenti che abbiano esaurito nel tempo la loro efficacia, applicandosi, quindi, il divieto solo a quei soggetti che, sottoposti a provvedimenti interdittivi prima della data di entrata in vigore della norma che ha imposto il divieto alle società di calcio di vendita e di cessione di titoli di accesso allo stadio, stessero ancora scontando o dovessero ancora scontare a quella data i provvedimenti stessi.Ove, infatti, il legislatore avesse usato il congiuntivo presente (“siano destinatari” e “ siano, comunque, condannati”) al posto di quello passato, poiché il congiuntivo esprime una eventualità, quest’ultima avrebbe potuto riferirsi solo a provvedimenti interdittivi futuri, emanati dopo la data di entrata in vigore della norma di divieto per le società calcistiche e, quindi, il divieto medesimo sarebbe stato inapplicabile nei confronti di coloro i quali, assoggettati a DASPO emessi prima di tale data, lo stessero ancora scontando o lo dovessero ancora scontare dopo tale data.In questo modo, è evidente che si sarebbe realizzata una illogica e iniqua disparità di trattamento a parità di condizioni (assoggettamento a DASPO da scontare in tutto o in parte) per una mera casualità temporale legata alla data di emissione del provvedimento interdittivo (prima o dopo la data di entrata in vigore del divieto a carico delle società).Ecco, dunque, una diversa, trasparente e lineare lettura e spiegazione di quell’uso del congiuntivo passato e dei suoi – limitati – effetti: lettura che rende la norma pienamente conforme ai canoni di interpretazione, oltre che letterale, sistematica e adeguatrice al dettato costituzionale.Approfitto, infine, dell’occasione anche per rispondere, per iscritto, a un altro, specifico quesito che è stato avanzato nel corso della Conferenza Stampa del 21 giugno 2010.Più precisamente, è stato chiesto se la tessera del tifoso debba applicarsi anche a titoli di accesso allo stadio aventi particolare natura (abbonamenti o biglietti omaggio e/o a pagamento, in specie per l’accesso alle cosiddette “Tribune Autorità” o “Tribune d’Onore”). Ebbene, a mio parere, la risposta non può che essere positiva. Se, infatti, la tessera del tifoso deve servire a certificare che il suo possessore non è soggetto a provvedimenti interdittivi di accesso allo stadio, tale certificazione non può non valere anche con riferimento a quei, particolari titoli di accesso sopra menzionati.Ciò sia in quanto l’art. 9, più volte citato, parla espressamente e omnicomprensivamente di divieto di “emissione, vendita e cessione” di titoli di accesso sia in quanto, come ricordato, la legge n. 41/2007 vieta l’emissione, anche gratuita o a prezzo agevolato, di abbonamenti e biglietti a favore di soggetti interdetti dall’accesso allo stadio.Ne consegue che l’acquisto o, comunque, l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di abbonamenti e/o di biglietti per la trasferte nel settore ospiti potranno essere emessi dalle società di calcio e ottenuti dagli interessati, solo a condizione che questi ultimi siano, secondo le Circolari e le Direttive del Ministero dell’Interno, in possesso di tessera del tifoso, ancorchè si tratti di Autorità in senso lato.Sicchè, tanto per fare un esempio e in vero in maniera alquanto paradossale, se l’attuale Ministro dell’Interno vorrà acquisire l’abbonamento alla propria squadra del cuore (NDR: il Milan) e vorrà seguirla in trasferta nel settore ospiti, dovrà munirsi, in ossequio alle sue stesse Circolari e Direttive, di apposita tessera del tifoso.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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