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giovedì 19 aprile 2012

Le proposte di Federsupporter per modificare la responsabilità oggettiva

Gli sviluppi delle vicende relative al così detto “calcioscommesse” stanno portando prepotentemente alla ribalta il tema della responsabilità oggettiva delle società calcistiche per illeciti commessi da propri tesserati.
In materia, l’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale di Federsupporter, ha prodotto il 19 marzo ed il 12 aprile scorsi due documenti pubblicati sul sito (www.federsupporter.it) che contengono una approfondita analisi tecnico-giuridica della responsabilità oggettiva in generale ed una proposta di modifica delle vigenti regole dell’ordinamento sportivo calcistico che prevedono e disciplinano tale forma di responsabilità.
Federsupporter, nel fare proprie le suddette analisi e proposta, le offre all’attenzione, all’apprezzamento ed alla discussione delle Istituzioni sportive, dei mass media e dell’opinione pubblica, quale utile e costruttivo contributo per giungere a soluzioni chiare, trasparenti, che, lungi dal diminuire il coinvolgimento e la responsabilità delle società, coniugano l’autonomia e la specificità riconosciute all’ordinamento sportivo con l’indispensabile rispetto da parte di quest’ultimo di principi e norme fondamentali, di rango costituzionale, dell’ordinamento statale cui, pur nella riaffermata autonomia e specificità, il primo ordinamento deve sottostare.
Si condivide, peraltro, quanto espresso dal Presidente del CONI, dr. Petrucci, circa l’inopportunità che la Lega Calcio di Serie A, soggetto rappresentativo di società che, o sono già coinvolte o potrebbero essere coinvolte nel così detto “calcioscommesse”, su richiesta di alcune di queste ( cfr. Comunicato Ufficiale n. 207 del 12 aprile 2012 Ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria Lega Calcio Serie A convocata per domani 20 aprile), abbia posto all’ordine del giorno di una propria riunione assembleare “ una nuova definizione del principio della responsabilità oggettiva delle Società sportive”.
E’ evidente, infatti, che ciò possa configurare un palese conflitto di interessi, in contrasto con l’art.10 ( Prevenzione dei conflitti di interessi ) del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI il 2 febbraio scorso.
E’, invece, opportuno e doveroso che della materia si occupi, con spirito e con contributi costruttivi, un soggetto rappresentativo dei sostenitori sportivi, quale è Federsupporter, poiché, è bene sottolinearlo, i più danneggiati da una rigida applicazione della regola della responsabilità oggettiva finiscono per essere proprio i sostenitori stessi.
Questi ultimi, infatti, oltre ad essere danneggiati per aver pagato per assistere a gare truccate e, dunque, per essere stati frodati, sarebbero ulteriormente danneggiati, sul piano morale ma anche economico, essendo i principali finanziatori, diretti ed indiretti, delle società cui venissero inflitte, per responsabilità oggettiva, penalizzazioni, magari con conseguente esclusione dalla partecipazione a prestigiose e lucrose competizioni europee, senza contare eventuali retrocessioni.
Al riguardo, bisogna tenere a mente l’antico ma pur sempre valido principio (summum jus summa iniuria) secondo cui l’applicazione troppo rigida di una norma può essere frutto di ingiustizia.

giovedì 9 febbraio 2012

Federsupporter: è nata la fidelity card che manderà in soffitta la tessera del tifoso

La Determinazione n. 6 dell'8 febbraio scorso dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito la nascita della fidelity card. Con quest’ultima si va verso il superamento della tessera del tifoso: finalmente sarà più facile andare allo stadio. E’ una vittoria di Federsupporter che l’ha richiesto più volte. E' da sottolineare che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell'Osservatorio è stato formalmente riconosciuto il ruolo della rappresentanza dei tifosi e in particolare quello di Federsupporter.

La fidelity card è una carta analoga a quella che rilasciano i centri commerciali ed i supermercati ai propri clienti per fruire di sconti e/o di altri vantaggi. La card consentirà l'acquisto di biglietti per sé e per i propri conoscenti sia per le gare in casa che per quelle in trasferta. Sarà inoltre consentita la trasferibilità dei biglietti, compresi quelli contenuti negli abbonamenti nella tessera del tifoso. Previste altresì misure semplificative ed agevolative per i minori di anni 14 e di anni 18. Le società sportive dovranno offrire con le fidelity card servizi, a prezzi calmierati, ai propri tifosi che vanno allo stadio. Le misure indicate già valgono per la presente stagione, mentre per la prossima saranno approntate ulteriori misure semplificative ed agevolative.

Di notevole rilievo il richiamo alle società a coinvolgere i tifosi nello spettacolo, prima e dopo la gara. Di seguito, un ampio commento di Federsupporter sulla Fidelity Card.

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Tessera del tifoso: Determinazione n. 6 in data 8 febbraio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Un ulteriore notevole successo di Federsupporter nella tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi
(Dr. Alfredo Parisi, Presidente – Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridico-Legale)
Premessa.
In occasione di numerosi Convegni e nei non pochi incontri e colloqui, formali ed informali, intrattenuti con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Federsupporter ha portato avanti una strategia di confronto istituzionale, critico, ma sempre costruttivo, in ordine alla tessera del tifoso.

Nel portare avanti tale strategia, l’Associazione non ha, peraltro, trascurato di far valere i diritti e gli interessi dei sostenitori sportivi anche in sede giudiziaria.

Tanto è vero che un punto di svolta, a favore dei suddetti diritti ed interessi, si è avuto, grazie, per l’appunto, all’iniziativa ed all’azione di Federsupporter, in unione con il Codacons, con il quale sussiste un accordo di partenariato, che ha portato all’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza, da molti citata e fatta propria, omettendo, peraltro, quasi sempre, di citarne il soggetto promotore, che ha sancito la scorrettezza commerciale della commistione di tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile: quest’ultima sostanzialmente imposta dalle società sportive ai tifosi come condizione indispensabile per acquisire tale tessera e, conseguentemente, per ottenere abbonamenti e biglietti.

Il Consiglio di Stato ha sancito quello che era stato uno dei principali punti di critica di Federsupporter al come la tessera, che doveva, anzi, avrebbe dovuto, essere uno strumento esclusivamente volto a garantire la sicurezza negli stadi, era stata, invece, surrettiziamente strumentalizzata dalle società sportive per trarne, in maniera scorretta, un business, a spese ed a carico dei sostenitori, quantificabile in circa € 3 miliardi annui.

Una errata comunicazione aveva, inoltre, fatto percepire la tessera, non nelle sue reali finalità di garanzia per i tifosi di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli sportivi, bensì come una odiosa misura di controllo poliziesco preventivo oggettivamente identificativa dei tifosi come una categoria, di per sé, tendenzialmente pericolosa e potenzialmente criminale.

La strumentalizzazione commerciale operata dalle società sportive e l’errata comunicazione di cui sopra non potevano che determinare, come hanno determinato, una crisi di rigetto dei sostenitori nei confronti della tessera, in larga parte, mai condivisa, bensì subita.

L’opera di critica costruttiva, le iniziative in sede giudiziaria, culminate, come detto, nell’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato, il sistematico dialogo e confronto con l’Osservatorio, tutto ciò perseguito, con fermezza e tenacia, da Federsupporter, consegue oggi, con le misure in oggetto, un significativo, sebbene ancora non definitivo, esito a favore dei sostenitori sportivi .


1) I Principali contenuti delle misure di cui alla Determinazione n. 6/2012.

Di assoluto e particolare rilievo è il fatto che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell’Osservatorio, si riconosce formalmente il ruolo delle rappresentanze dei tifosi: in particolare, di Federsupporter, espressamente citata come associazione “sentita” ai fini delle misure adottate.

Cosa che, oltre a costituire un riconoscimento formale ed istituzionale di tale ruolo, è motivo di legittima soddisfazione e di orgoglio per l’Associazione che ha saputo conquistarsi sul campo detto riconoscimento, pur tra notevoli difficoltà e, occorre riconoscerlo, pur senza ancora un adeguato apporto associativo di molti sostenitori sportivi e pur largamente ignorata e misconosciuta dai mezzi di informazione, in specie da quelli a maggiore diffusione.

Le misure previste contemplano l’introduzione di una fidelity card ; quest’ultima, ancorchè non definita nel documento dell’Osservatorio, evidentemente da intendersi come le card che, in specie i grandi centri commerciali ed i supermercati, offrono ai loro clienti per usufruire di sconti e/ o di altri vantaggi.

Tale card, in sostituzione ed in alternativa alla tessera del tifoso, consentirà, in via sperimentale, per la presente stagione sportiva, ma anche per la prossima ove la sperimentazione avrà avuto successo, di acquistare biglietti per le gare casalinghe e per quelle in trasferta.

Più precisamente, per le gare casalinghe, sarà consentito l’acquisto fino a quattro biglietti, per sé e per propri conoscenti, previa presentazione, oltreché della fidelity card, della copia del documento di identità dei predetti conoscenti.

Per le trasferte, sarà consentito l’acquisto di un biglietto, oltre al proprio, per un conoscente, previa presentazione della fidelity card che, per il possessore di quest’ultima, sostituisce il documento d’identità, in aggiunta ad una fotocopia del documento di identità del conoscente, titolare dell’altro biglietto.

Entrambi i biglietti saranno validi per tutti i settori, compreso quello riservato agli ospiti.

La condizione per il rilascio dei suddetti biglietti è che la società che li rilascia sia collegata con il sistema informatico “Questura on line” che consente, in tempo reale, la verifica dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.

I biglietti in questione saranno caricati elettronicamente sulla fidelity card ( nel documento dell’Osservatorio è riprodotto, per le società, a titolo esemplificativo, una schema tecnico di caricamento dei biglietti).

Un’altra novità importante consiste nella possibilità di cessione di biglietti elettronicamente caricati sulla card.

Tali biglietti, compresi quelli contenuti nell’abbonamento ottenuto con la tessera del tifoso, potranno essere ceduti ad altro possessore di fidelity card ed anche a terzi, non possessori di tale card, ma in possesso di un biglietto sostitutivo del titolo di accesso allo stadio, conforme alle caratteristiche di legge.

In questo modo, è data alle società sportive una ulteriore possibilità di agevolare la trasferibilità dei biglietti.

Sarà sufficiente, infatti, che esse, una volta verificato mediante “ Questura on line” l’assenza in capo al richiedente di motivi ostativi all’accesso allo stadio, rilascino a tale richiedente un documento ( biglietto sostitutivo) da cui risulti detta assenza.

In tale maniera, il possessore del biglietto sostitutivo potrà ottenere biglietti caricati su fidelity card, compresi quelli contenuti in abbonamenti rilasciati mediante tessera del tifoso.

Un’altra importante possibilità è quella riconosciuta in favore dei minori di 14 anni, i cui biglietti potranno essere liberamente ottenuti dal genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore.

Anche questo genere di biglietti è trasferibile, purchè sempre a minori di 14 anni in possesso di codice fiscale o tessera sanitaria.

I maggiori di anni 14 e minori di anni 18 potranno acquistare i biglietti semplicemente previa esibizione di un valido documento d’identità da portare con sé anche per controlli allo stadio.

Le società sportive dovranno procedere ad una immediata revisione dei sistemi di accesso allo stadio in modo da ridurre al minimo, attraverso varchi riservati, i tempi di accesso per i possessori di fidelity card, così come già previsto per i possessori di tessera del tifoso.

Uno degli altri aspetti più significativi per i tifosi di cui alle misure allegate alla Determinazione dell’Osservatorio è rappresentato dal fatto che le fidelity card, su espressa richiesta dell’Osservatorio, dovranno offrire specifici benefici ai suddetti tifosi, quali, per esempio : convenzioni per l’acquisto nello stadio, a prezzi calmierati, di bevande e generi di conforto, nonché altri servizi ( si pensi al parcheggio dell’autovettura), sempre a prezzi calmierati, mediante apposite convenzioni.

Naturalmente, così precisa l’Osservatorio, le società potranno liberamente implementare i servizi offerti ai tifosi, sempre, però, secondo una logica e secondo politiche commerciali assolutamente corrette, senza, dunque, alcuna costrizione o alcun condizionamento, come, viceversa, è avvenuto fino ad oggi, mediante la sostanziale imposizione di una carta di credito e come è stato censurato dalla ricordata ordinanza del Consiglio di Stato.

L’Osservatorio richiama le società a voler, più in generale, attivare ogni utile mezzo di dialogo con i tifosi, al fine di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, in specie per le categorie più giovani, realizzando, a questo scopo, insieme con i proprietari degli impianti, iniziative di coinvolgimento anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.

Tutto ciò che è stato sin qui indicato vale per quanto riguarda l’immediato.

Ma l’Osservatorio, per quanto riguarda il medio periodo, già specifica quelli che saranno gli sviluppi delle misure di semplificazione.

In tal senso, sarà permessa la vendita on line dei biglietti e la vendita di titoli de= materializzati di accesso agli stadi, quali : vendita per il tramite di telefono mobile, come già avviene per i biglietti aerei e ferroviari.

Saranno, altresì, avviate iniziative al fine di vendere i biglietti , anche nel giorno della gara, riservati ai settori ospiti, per le gare in trasferta.

Infine, le società dovranno prevede, a fianco delle fidelity card, altre carte estremamente semplificate come il voucher.


2) Considerazioni finali.


Non v’è dubbio che la Determinazione n. 6/2012 e le misure di semplificazione ad essa allegate, alla cui formulazione un non irrilevante contributo è stato dato da Federsupporter, anche con uno specifico documento inviato all’Osservatorio prima dell’adozione definitiva della nuove misure, rappresenta un punto di svolta, che non si esita a definire epocale, nella considerazione dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi, non più trattati come meri destinatari passivi di obblighi, restrizioni, divieti, come categoria presunta socialmente pericolosa e come “limoni da spremere” economicamente, dovendo tutto e non potendo nulla pretendere, bensì quali soggetti attivi e compartecipi dello spettacolo al quale assistono e che finanziano.

Viene da dire, ma è troppo facile dirlo per Federsupporter, che i suddetti sostenitori, per la prima volta, vengono considerati consumatori a tutti gli effetti.

Verrebbe anche da soggiungere, forse troppo presuntuosamente, che Federsupporter si sta dimostrando una idea vincente, anche se ancora molto resta da fare.

E’ necessario, dunque, che, sempre di più e finalmente, i sostenitori sportivi prendano coscienza di se stessi e, soprattutto, si rendano conto del fatto che in una società pluralistica, quale la nostra, non si conta individualmente, ma si conta collettivamente, associandosi e partecipando alla vita associativa: non a caso lo slogan di Federsupporter è “ Uniti & Insieme : per contare e non essere contati”.

Ci si augura, perciò, che, anche grazie ai risultati che si sono e si stanno ottenendo, la campagna associativa che Federsupporter lancerà nei prossimi giorni, in unione con la presentazione di un volume intitolato “Dalla società sportiva all’impresa sportiva : il sostenitore consumatore”, possa suscitare quell’attenzione, in specie da parte degli organi di informazione, che finora non ha suscitato e quel consenso e quell’adesione che ancora non si sono avuti in maniera adeguata e soddisfacente.

Per concludere, va doverosamente dato atto all’Osservatorio di una apertura e sensibilità nei confronti delle giuste esigenze dei sostenitori, naturalmente sempre nei limiti consentiti dalla natura e dalle competenze dell’Osservatorio stesso, nonché và dato atto dell’attenzione, della considerazione e del riconoscimento del ruolo dell’Associazione, essendosi dimostrato che, solo con il dialogo e con il confronto, sia pur critico ma costruttivo, non con le sterili contrapposizioni, si possono ottenere importanti risultati nell’interesse generale e comune.

Dr. Alfredo Parisi Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 18 gennaio 2012

Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della Lazio

In relazione alle vicende tuttora all’esame della Procura Penale di Cremona, Federsupporter, come anticipato il 29 dicembre u.s. (cfr. www.federsupporter.it), unitamente a Codacons, ha in corso la formalizzazione l’intervento nel procedimento penale richiamato in qualità di persona offesa dal reato.

In coerenza con quanto innanzi, Federsupporter ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle notizie recentemente diffuse, riguardanti specifiche gare oggetto di attenzione da parte della Procura, indirizzare alla CONSOB ed alla S.S. Lazio spa, Società apparentemente interessata nelle indagini in corso, una lettera, consultabile sul sito www.federsupporter.it, in cui si invita l’Autorità di Vigilanza a svolgere accertamenti urgenti.

Tanto premesso ed al fine di evitare possibili non corrette interpretazioni circa i richiami normativi sulla base dei quali è stato sollecitato l’intervento della CONSOB, Federsupporter ha predisposto, a cura del Responsabile dell’Area Giuridica-Legale, Avv. Massimo Rossetti, la nota tecnica di seguito riportata.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

Roma 16 gennaio 2012


Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi tesserati nell’alterazione di risultati delle gare di calcio.

Con lettera del 13 corrente ( cfr.www.federsupporter.it), Federsupporter , a specifica tutela di molti suoi soci, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, ha chiesto alla Consob di indagare sulla diffusione avvenuta dal 30 dicembre u.s. ad oggi di notizie e voci secondo le quali la stessa Lazio o suoi tesserati sarebbero coinvolti nell’alterazione dei risultati di gare di calcio.

Tale diffusione è influente sul valore dei titoli della predetta società che è, come noto, quotata in Borsa e, pertanto, a tale diffusione si applicano gli artt. 185 e 187/ter del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziari (T.U.F.).

L’uno ( art.185) configura il reato di diffusione di notizie false e l’altro (art.187/ter) configura l’illecito amministrativo di diffusione di notizie e voci fuorvianti suscettibili di influire sul valore dei titoli di società quotate.

Il reato di cui all’art.185 comporta la reclusione da 1 a 6 anni e l’illecito amministrativo di cui all’art. 187/ter comporta la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.

Il discrimine tra fatto costituente reato e fatto costituente illecito amministrativo consiste essenzialmente nella concreta idoneità, nel primo caso ( reato) alla diffusione di notizie false ad alterare in modo sensibile il prezzo dei titoli e nel secondo caso ( illecito amministrativo) nella suscettibilità della diffusione di voci, false e fuorvianti,a provocare la suddetta alterazione.

Peraltro per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o circostanze o situazioni di fatto ; per “voci” dei sentito dire relativamente a fatti, avvenimenti, situazioni.

La falsità consiste nella non conformità al vero, mentre è fuorviante la voce che, pur riportando fatti veri, è presentata in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della realtà.

Rappresentazione che può estrinsecarsi in considerazioni esagerate, enfatiche, suppositive, allusive, tendenziose.

Il reato o l’illecito amministrativo di cui trattasi possono, quindi, essere commessi da chiunque, con qualunque mezzo, compreso Internet, diffondendo le notizie false o le voci false o fuorvianti.

In particolare, per i giornalisti l’esimente del diritto di cronaca è condizionata al rispetto del principio della preventiva verifica delle informazioni ottenute in modo da salvaguardare sempre la verità dei fatti.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che, per ciò che riguarda le voci esse, come rilevato, ancorchè vere, debbono essere riferite in modo da non distorcere la realtà mediante esagerazioni , suggestioni, allusioni, considerazioni tendenziose.

Avv. Massimo Rossetti

lunedì 17 ottobre 2011

Federsupporter: «La legge sugli stadi non innova nulla rispetto alle norme attuali»

In ripetute occasioni e circostanze Federsupporter si è occupata del disegno di legge sugli stadi. Il 5 ottobre scorso la Commissione Permanente Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera ha approvato il testo del suddetto disegno di legge. Ora quest’ultimo passa all’esame ed all’approvazione dell’Aula di Montecitorio.

Sembra, peraltro, che vi sia la possibilità che, riscontrando il testo approvato il 5 ottobre un consenso trasversale tra le forze politiche rappresentate alla Camera, il provvedimento, su proposta del Presidente della stessa Assemblea parlamentare, preceduta da una richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei 4/5 dei componenti la Commissione medesima e con l’assenso del Governo, possa essere nuovamente trasferito alla Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione per l’approvazione in sede legislativa, evitandosi così il passaggio in Aula.
Il disegno di legge, una volta approvato dalla Camera, dovrà passare all’esame ed all’approvazione del Senato dove, permanendo un consenso trasversale circa il testo del provvedimento, quest’ultimo potrebbe essere definitivamente approvato con una procedura accelerata analoga a quella in precedenza delineata per la Camera.
In merito ai contenuti del disegno di legge, pur riservandomi una analisi più approfondita e dettagliata dello stesso, in specie una volta conosciutone il testo coordinato con gli emendamenti approvati in Commissione, mi sento, comunque, di poter immediatamente rilevare che in esso è stato espressamente reinserito e previsto il rispetto della normativa urbanistica e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore.
Cosa che dovrebbe considerarsi persino banale ed ovvia, se, viceversa, come pure si è verificato, il disegno di legge non fosse rimasto bloccato per oltre due anni, principalmente a causa del pacchiano tentativo di soggetti estranei al Parlamento, ma, evidentemente, ben introdotti in esso, di strumentalizzare il provvedimento al fine di rendere possibile, mediante lo stesso e con il pretesto di costruire nuovi impianti sportivi, la realizzazione di colossali speculazioni edilizie su aree non consentite.
Peraltro, il disegno di legge, nel testo approvato il 5 ottobre, non sembra offrire particolari e significativi elementi di novità rispetto al quadro normativo già esistente.
Infatti ed a titolo esemplificativo, la Conferenza dei servizi, procedimento che può essere utilizzato per accelerare l’approvazione di progetti relativi alla costruzione di nuovi impianti sportivi, già esiste ed è previsto, così come esistono e sono già previste le condizioni per accedere ai finanziamenti da parte del Credito Sportivo.
Se, poi, i progetti in questione debbono rispettare la normativa urbanistica ed i vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore, effettivamente risulta poco comprensibile o, meglio, fin troppo facilmente intuibile, perché, finora, molte società di calcio, al di là di spesso sbandierati e roboanti propositi, non abbiano presentato nei modi e nelle sedi opportune e competenti i progetti per la realizzazione di nuovi stadi.
Tanto è vero che la Juventus, senza bisogno di alcuna nuova legge ad hoc, ha realizzato un nuovo, moderno stadio, con buona pace di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e continuano pervicacemente a sostenere che senza tale legge non si poteva e non si può fare nulla.
Su che cosa, in realtà, si è sotteso e si possa sottendere alla realizzazione di nuovi stadi richiamo l’attenzione, di chi volesse approfondire l’argomento, sugli interessanti e documentati dossier di Lega Ambiente Lazio.
Sia su quello meno recente intitolato “ Stadi di Roma-Lazio : il derby della speculazione edilizia”, sia su quello di questi giorni intitolato “ La Mandrakata… febbre da cavallo o febbre da cemento ?” : entrambi consultabili sul sito www.legambiente.lazio.it.
Ciò premesso e considerato in linea generale, alcuni soci di Federsuppoorter, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto di esprimere alcune valutazioni in ordine a dichiarazioni riportate da organi di informazione (cfr. in particolare La Gazzetta dello Sport del 6 ottobre 2011) che avrebbe rilasciato il dr. Claudio Lotito in merito al provvedimento in oggetto.
Non può meravigliare alla luce del testo del disegno di legge approvato il 5 ottobre che l’attuale azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, dr. Claudio Lotito, si sia espresso molto freddamente nei confronti del suddetto disegno di legge, definendolo riduttivamente come un parere di scarsa rilevanza, né desta meraviglia che egli si sia aspramente rivolto nei confronti del Sottosegretario ai Beni ed alle Attività Culturali, Francesco Giro, il quale aveva ipotizzato che la AS Roma spa possa realizzare un suo nuovo stadio entro il 2013 e, comunque, in tempi relativamente brevi.
Certo sarebbe alquanto sorprendente e difficilmente spiegabile per i tifosi e per i piccoli azionisti della Lazio che la nuova proprietà e gestione della AS Roma riuscisse a realizzare in pochi anni ciò che il sunnominato maggiore azionista e presidente del Consiglio di gestione della Lazio, dal 2004 ad oggi non è riuscito a realizzare e che, a quanto pare, non sembrerebbe più molto interessato a realizzare, tenuto conto del fatto che nell’ultimo bilancio della SS Lazio al 30.06.2011 si legge che non vi sono né piani industriali approvati nè in fase di implementazione.

Avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico- Legale Federsupporter

giovedì 1 settembre 2011

La querelle Lazio-Coni: querele, revoche e conflitti d'interesse

La querelle Lazio-Coni sembra non avere fine. Federsupporter si era già occupata della vicenda con mie note del 10 e 20 maggio scorsi., consultabili sul sito www.federsupporter.it. Ora, alla luce di notizie di stampa ( vedasi Il Corriere della Sera del 28 agosto ed Il Messaggero del 29 agosto scorsi), nostri soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, ci hanno nuovamente sollecitato ad esprimere un parere in merito alle suddette notizie. Ciò premesso, preciso quanto segue.

1- Eventuale revoca del dr. Claudio Lotito da consigliere della FIGC.

In ordine a questa ipotesi, v’è da dire che, in effetti, le vigenti norme regolamentari del CONI e della FIGC prevedono l’incompatibilità tra chi ricopre cariche federali ed abbia in corso controversie giudiziarie sia con il CONI sia con la FIGC stessi. Tale situazione di incompatibilità, a mio avviso, non solo non deve sussistere al momento dell’elezione alla carica di consigliere federale, ma deve permanere per tutta la durata della carica stessa.

Peraltro, è notorio che, tra la SS Lazio spa ed il CONI, è in atto un contenzioso giudiziario circa il mancato pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico. Si potrebbe porre il dubbio se, ai fini dell’applicabilità della suddetta normativa che prevede l’incompatibilità, il contenzioso giudiziario debba sussistere tra la persona fisica che ricopre la carica federale ed il CONI.

Se così fosse, la normativa sarebbe, nel caso specifico, inapplicabile, in quanto il contenzioso non è tra il dr. Lotito, persona fisica, ed il CONI, bensì tra quest’ultimo e la SS Lazio spa. Occorre, però, rimarcare che, sotto molteplici profili, sia la normativa CONI sia quella federale, immedesimano l’operato delle società, in quanto persone giuridiche, con l’operato dei loro legali rappresentanti, in quanto persone fisiche. Ne discende che, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità, a causa dell’esistenza di controversie giudiziarie, la distinzione tra società ( persona giuridica) e chi legalmente la rappresenta( persona fisica) potrebbe non essere rilevante.

2- Rapporti di e con un tesserato inibito.

Come è noto, attualmente e fino al 15 settembre prossimo, il dr. Lotito è sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione che gli consente di svolgere per tale periodo solo attività amministrativa nell’ambito della Società dallo stesso presieduta. Gli è inibita, pertanto, sempre per tale periodo, qualsiasi attività sia quale consigliere federale sia quale consigliere della Lega di Serie A. Se, dunque, risultasse che egli avesse effettivamente svolto tali attività e che altri tesserati avessero effettivamente svolto con lui tali attività, vi sarebbero pochi dubbi, a mio parere, che sarebbero entrambi perseguibili dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. In questo caso, la SS Lazio spa risponderebbe di responsabilità diretta, poiché, per il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Il rischio che, sempre in questo caso, correrebbe la SS Lazio sarebbe quello che và dal subire una ammonizione fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

3- Posizione del dr.Beretta, nella qualità di Presidente della Lega di Serie A .

Il Presidente della Lega di Serie A, dr. Beretta, si trova, a mio avviso e non da ora, in una situazione di conflitto di interessi, essendo dipendente di Unicredit, secondo maggiore azionista, con il 40% del capitale sociale, della controllante la AS Roma spa e, in virtù di patti parasociali, sostanziale cogestitrice della stessa Società.

E’ ben vero che il dr. Beretta è dimissionario dalla carica ed è, altresì, vero che , fino al momento in cui sarà stato nominato un nuovo Presidente, egli svolge il ruolo e le funzioni presidenziali ( così detta “prorogatio”). E,’ tuttavia, altrettanto vero che, a causa della rilevata esistenza di una oggettiva situazione di conflitto di interessi, sarebbe preferibile, anche dal punto di vista deontologico, che il ruolo e le funzioni predette fossero svolte, sempre in attesa della nomina del nuovo Presidente, dal Vice presidente vicario, carica anch’essa in attesa di nomina, e, quindi, nell’attesa, dal consigliere più anziano della Lega di Serie A .

4- La querela della SS Lazio spa nei confronti di esponenti del CONI.

Risulta ( vedasi, in particolare, Il Messaggero del 29 agosto scorso), alla luce di dichiarazioni attribuite all’Avv. Gentile, legale della SS Lazio spa e del dr. Lotito , riportate tra virgolette, che sarebbe stata presentata una querela nei confronti di taluni esponenti del CONI per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Tale reato ( art. 393 CP) è ascrivibile a chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone : esso è perseguibile a querela di parte e prevede la pena della reclusione fino ad un anno. L’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla minaccia alla persona ; vale a dire dalla prospettazione alla persona medesima, che può essere, non solo fisica, ma anche giuridica, di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Nella fattispecie, il reato sarebbe stato commesso per avere il CONI, per il tramite di suoi esponenti, diffidato la SS Lazio ad adempiere il pagamento di corrispettivi pregressi, scaduti e non pagati, per l’utilizzo dello Stadio Olimpico, insieme con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il CONI avrebbe rifiutato per il futuro la propria obbligazione: cioè quella di consentire l’utilizzo del predetto stadio. Così ricostruite, sia pur sommariamente e schematicamente, le circostanze di fatto, la querela in discorso non può non suscitare perplessità.

L’art.51 CP prevede, infatti, la non punibilità per l’esercizio di un diritto e mi sembra che , nel caso in questione, sia abbastanza difficile negare che il CONI, nel richiedere il pagamento di consistenti crediti pregressi, scaduti e non pagati, con l’avvertenza che, persistendo la morosità, non avrebbe adempiuto la propria obbligazione rappresentata dal consentire l’utilizzo dello Stadio Olimpico, abbia esercitato un proprio diritto.

A questo proposito, l’art.1454 C.C. riconosce alla parte adempiente la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine e l’art. 1460 CC riconosce, inoltre, alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie (principio secondo cui inadimplenti non est adimplendum). Non solo, ma la minaccia, che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione,in ipotesi rinvenibile nell’avvertimento che, perdurando la morosità, non si sarebbe consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo, deve, come si è detto, consistere in un male ingiusto e, comunque, nella prospettazione di una azione giudiziaria per fini estranei a quelli per far valere diritti che, con tale azione, si intende far valere. Elemento oggettivo del reato che mi pare arduo possa essere riscontrato nell’agire del CONI: a meno di non volere ammettere che la prospettazione del mancato adempimento del proprio obbligo, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, sia configurabile come “ male ingiusto” e/o che l’azione giudiziaria prospettata a motivo di tale inadempimento possa essere estranea al fine perseguito,cioè quello di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per completezza di esame, osservo che la querela per un reato inesistente e che il querelante avrebbe dovuto sapere, in base all’ordinaria diligenza e prudenza , essere inesistente, può esporre il querelante stesso ad una denuncia o a un procedimento anche d’ufficio per il reato di calunnia ( art.368CP), punito con la reclusione da due a sei anni, nonché, in subordine, ad una controquerela per diffamazione ( art. 595 CP), punibile con la reclusione fino ad un anno. Ma, a prescindere da come finiranno le vicende giudiziarie, civili e penali di cui trattasi, è fuor di dubbio che l’appesantirsi e l’aggravarsi del contenzioso tra Lazio e CONI non giovano, soprattutto alla prima ed al suo Presidente, anche tenuto conto del fatto che tali appesantimento e aggravamento potrebbero corroborare i presupposti per la declaratoria di una sua incompatibilità con la carica di consigliere federale.

Al riguardo, riporto di seguito testualmente il Comunicato stampa della CONI Servizi spa emesso nella tarda serata del 30 agosto 2011:

Avendo appreso dalle dichiarazioni – non smentite – dettagliatamente rilasciate dall’Avvocato della S.S. Lazio Spa circa la denuncia nei confronti dell’Amministratore Delegato e di un Direttore, la Coni Servizi SpA fa presente quanto segue:

- a causa dei comportamenti della Società S.S. Lazio Spa da tempo sono stati interrotti i rapporti istituzionali con la stessa per tutto ciò che riguarda gli accordi per la stagione sportiva in corso;

- l’intera vicenda è stata quindi totalmente rimessa nelle mani degli avvocati di fiducia della CONI Servizi Spa (avv.ti Condemi Morabito, Ranieri e Valori) i quali, nel proseguire le azioni intraprese, stanno inoltre procedendo presso le diverse sedi competenti nei riguardi
dei soggetti responsabili con le azioni legali ritenute più opportune a tutela dell’immagine e delle funzioni delle Istituzioni Sportive e delle persone che le rappresentano. Di ogni attività viene costantemente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- in merito ai fatti specifici che sarebbero – secondo le dichiarazioni dell’Avvocato della S.S. Lazio Spa – riportati nella denuncia, si ribadisce la piena legittimità degli atti compiuti e l’irrilevanza di quanto viene impropriamente rappresentato, con la riserva di valutarne gli esiti ed esercitare ogni forma di tutela, anche a garanzia dell’operato dei propri rappresentanti.

- L’Amministratore Delegato ha, altresì, dato mandato al Prof. Franco Coppi per la tutela personale rispetto all’ipotesi di un’accusa di reato palesemente non vera. “

Ritengo doveroso precisare che le presenti note sono state redatte nella giornata del 30 agosto 2011, prima e ad insaputa del Comunicato Stampa sopra riportato.

Per concludere, è chiaro, altresì, che l’esito delle suddette vicende giudiziarie e l’eventuale adozione di provvedimenti in ambito sportivo, sia a carico della Società, sia a carico del suo attuale Presidente, non potranno non essere attentamente valutati, a tutela dei piccoli azionisti, sotto il profilo di eventuali violazioni di legge consistenti nell’inosservanza dei principi di corretta amministrazione e/o sotto il profilo di eventuali violazioni di norme statutarie della Società. Quanto sopra avuto riguardo, in particolare, all’art. 3 del vigente Statuto della SS Lazio spa, secondo cui l’oggetto sociale, cioè l’attività calcistica, deve essere esercitato, tra l’altro “ con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dei suoi organi” .

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

lunedì 25 luglio 2011

I problemi e i misteri del pacchetto di maggioranza della Roma

Non c’è in pratica giorno, dal momento (15 aprile c.a.) in cui è stato definito il contratto preliminare di compravendita del pacchetto azionario in oggetto, che non si siano inseguite e non si inseguano notizie giornalistiche e comunicati ufficiali in ordine alla suddetta compravendita. Da ultimo, con riferimento a notizie pubblicate, anche con grande rilievo, su plurimi organi di informazione circa asserite difficoltà insorte per la stipula della definitiva compravendita, fissata entro il 31 luglio, a causa della asserita sopravvenienza di impreviste perdite quantificate tra i 15 e i 20 mln di euro, Roma 2000 srl, anche su richiesta della Consob, ha emesso, alle ore 20,37 del 22 luglio scorso, un comunicato in cui, tra l’altro, afferma: «Si precisa come siano del tutto prive di fondamento le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa in data odierna in merito all’esistenza di una perdita aggiuntiva di Euro 17 milioni risultante dal bilancio al 30 giugno 2011 della AS Roma spa. Infatti i dati di pre-chiusura della situazione patrimoniale della AS Roma spa alla data del 30 giugno 2011 risultano in linea con le previsioni e con i dati disponibili alla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare di Compravendita».

Peraltro, il comunicato, richiesto dalla Consob, è venuto immediatamente dopo un fax ( ved. www.federsupporter.it) , inviato nella mattinata dello stesso 22 luglio da Federsupporter alla Consob, con il quale si chiedeva alla Commissione di voler accertare la veridicità delle notizie riportate, con grande enfasi, dagli organi di informazione, poi, come detto, smentite da Roma 2000 srl con il comunicato in parola. Gli organi di informazione, ancora una volta, hanno omesso di citare l’iniziativa di Federsupporter.

Tutto chiarito, dunque ? Niente affatto, perché il 24 luglio ed ancor oggi 25 luglio su numerosi giornali vengono sollevati dubbi, si parla di lettere di contestazione inviate dai promissari acquirenti, di frenetiche trattative in corso per ridurre, prima del 29 o, comunque, entro il 31 luglio prossimi, il prezzo di vendita del pacchetto azionario, tenuto conto di nuovamente asseriti cospicui, maggiori debiti societari, sia pure ricadenti nel prossimo o nei prossimi esercizi di bilancio ( su “Il Messaggero” del 24 luglio si parla di non meglio quantificate “ perdite inerziali”, cioè quelle che nel gergo tecnico indicano le perdite che si palesano già nella fase di inizio di una attività d’impresa).

Ma, al di là di come andrà effettivamente a finire la vicenda che, a questo punto, presenta caratteri più tipici di una telenovela che di una operazione commerciale (d’altronde, come finirà lo si verrà a conoscere entro il 29 o, al massimo, entro il 31 luglio prossimi), resta il fatto che i piccoli azionisti, i quali pur detengono il 33% del capitale sociale, nonché, più in generale, i sostenitori della Società sono stati, almeno finora, tenuti all’oscuro delle modalità e condizioni in cui sia stata condotta, si sia svolta e conclusa l’operazione ( alcuni aspetti economico-finanziari dell’operazione sono meglio specificati in una nota del 3 giugno u.s, intitolata “ Banche e Imprese: l’operazione AS Roma spa” del Presidente dell’Associazione, Alfredo Parisi, nota pure consultabile sul sito www.federsupporter.it).

In particolare, i predetti piccoli azionisti e sostenitori sono stati tenuti all’oscuro dei termini e delle modalità della procedura di cessione del pacchetto azionario, dei motivi che hanno condotto all’esito di tale procedura e della due diligence sulla cui base è stato concluso il contratto preliminare di compravendita del 15 aprile scorso.

Informazioni che, di sicuro influenti, direttamente o indirettamente, sul valore del titolo, secondo Federsupporter ( ved. le richieste in tal senso avanzate alla Consob il 19 e 26 aprile scorsi, consultabili sul sito www.federsupoporter.it, rimaste inascoltate e inevase), avrebbero dovuto essere rese note , anche per esigenze di assoluta trasparenza, a tutti gli azionisti ed al mercato.

Se così fosse stato fatto, probabilmente, oggi non vi sarebbe stato spazio per tante notizie o indiscrezioni giornalistiche e non vi sarebbe stato bisogno di continui comunicati ufficiali.

Peraltro, ora ci si dovrebbe attendere, essendo state ufficialmente dichiarate del tutto infondate da parte di Roma 2000 srl le notizie riportate dagli organi di informazione, che la Consob adotti le iniziative ed i provvedimenti previsti dall’art. 185 e dall’art. 187-ter del T.U.F. (Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria) che sanzionano, rispettivamente, le fattispecie di illecito penale o amministrativo costituite da manipolazione informativa del mercato.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto dei soci, in particolare dei piccoli azionisti che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale, trattandosi di società quotata, di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della AS Roma spa per quanto concerne la gestione della Società. In quest’ultimo caso, la suddetta minoranza dei soci potrebbe nominare, a maggioranza del capitale da essi posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti ( a questo scopo, i piccoli azionisti, iscrivendosi a Federsupporter , potrebbero ottenere dall’Associazione idoneo supporto organizzativo e giuridico). L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore o degli amministratori dalla carica. La responsabilità degli amministratori riguarda, non solo la violazione di obblighi previsti dalla legge e/o dallo statuto, ma anche la violazione dell’obbligo generale di diligenza: quest’ultima da valutarsi, non in base a quella richiesta alla persona media, bensì in base a quella richiesta in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenze dell’amministratore.

La valutazione dell’atto gestorio, ai fini dell’accertamento di responsabilità, non può implicare un giudizio di mera opportunità dell’atto stesso, poiché diversamente si sconfinerebbe nel campo della discrezionalità imprenditoriale, viceversa, occorre valutare l’eventuale omissione di quelle cautele, di quelle verifiche, di quelle informazioni preventive normalmente e prudenzialmente richieste per scelte quali quelle operate dall’amministratore ( per es. omissione della preventiva consultazione di collaboratori, consulenti ed esperti o mancata considerazione dei pareri formulati dagli stessi collaboratori, consulenti ed esperti).

Se, dunque, i soci di minoranza che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale ritenessero che gli amministratori della Società avessero compiuto od omesso atti in violazione di norme di legge o statutarie o in violazione dell’obbligo di diligenza, come sopra specificato, avrebbero la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità con conseguente richiesta, nei confronti degli amministratori responsabili, del risarcimento dei danni causati alla Società stessa.

L’azione in questione potrebbe essere esercitata, non solo nei confronti di chi ha amministrato la AS Roma spa fino al 15 aprile scorso, ma anche di chi l’abbia amministrata o l’amministrerà successivamente. Pare, comunque, strano ed inusuale, almeno a chi scrive, che, se sono vere le notizie di stampa secondo le quali i promissari acquirenti avrebbero contestato o contesterebbero oneri sopravvenuti alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, gli stessi promissari acquirenti non si siano cautelati, riservandosi nel contratto preliminare sottoscritto il 15 aprile scorso il diritto di essere preventivamente consultati e di preventivamente approvare tutti gli atti compiuti dagli amministratori della AS Roma spa da tale data fino a quella di stipulazione del contratto definitivo, comportanti l’assunzione di obbligazioni debitorie a carico della Società, ricadenti in periodi anche successivi, per importi, singolarmente o cumulativamente considerati, superiori a cifre minime predeterminate.

Conclusivamente, stando a ciò che finora è emerso ed è stato reso noto, mi sembra si possa dire, soprattutto alla luce di quanto ufficialmente comunicato da Roma 2000 srl il 22 luglio scorso, che, essendosi avverate tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare del 15 aprile scorso, nonché risultando i dati sulla situazione patrimoniale della AS Roma al 30 giugno 2011 in linea con le previsioni ed i dati disponibili alla data di sottoscrizione del suddetto contratto e, quindi, noti ai promissari acquirenti, sia del tutto corretta e giuridicamente fondata la posizione di Roma 2000 srl e di Unicredit di pretendere ed esigere, al prezzo ed alle condizioni convenute nel preliminare, la stipulazione del contratto definitivo di compravendita ( closing) il 29 luglio o, comunque, entro il 31 luglio prossimi.

Avv. Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

venerdì 11 febbraio 2011

La cessione della partecipazione azionaria di controllo della A.S. Roma spa . Le regole del giuoco. Cessione o partnership?

Le vicende relative alla cessione in oggetto sono, in questi giorni, di grande attualità ed interesse. Notizie o, per meglio dire, più spesso, voci, a volte le più disparate e contraddittorie, si sono inseguite in rapida successione e, per tale motivo, Federsupporter e Codacons hanno formalmente chiesto il 3 corrente ( vedasi su www.Federsupporter.it) un intervento urgente della Consob, affinchè si fosse fatta chiarezza ed i risparmiatori ed il mercato fossero stati messi nella condizione di disporre di informazioni certe, tempestive ed esaurienti.

Ciò premesso, vale la pena di soffermarsi su taluni aspetti della cessione di cui trattasi, finora, a quanto consta, non specificamente ed adeguatamente esaminati. Più precisamente, il riferimento è alle modalità con le quali la cessione è stata finora portata avanti e, a quel che sembra, finalizzata. E’ stato pubblicamente dichiarato, sin dall’inizio, dai soggetti incaricati della cessione che quest’ultima si sarebbe svolta secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella che va sotto la denominazione di “gara a licitazione privata “ .

Procedura che solitamente viene utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, nei casi di urgenza oppure quando un precedente esperimento d’asta sia stato negativo, allorchè, in particolare, si verta in materia di aggiudicazione di lavori a ditte specializzate.

La procedura consiste, in estrema sintesi, nell’invito a determinati soggetti a fare offerte, scegliendo tra le stesse, quella, alla fine, ritenuta migliore. Si tratta, quindi, in effetti, di una vera e propria gara tra possibili offerenti: gara che, usualmente, qualora vi siano più offerte vincolanti, si conclude con una ulteriore gara ristretta al massimo rialzo tra le migliori di tali offerte.

A questo proposito, alcune notizie e/o voci riportate da organi di informazione, hanno parlato di offerte “ inammissibili” o “ irricevibili”. Laddove, se così fosse ed a parte il fatto che non è dato di sapere su quali basi le proposte in questione sarebbero state ritenute “ inammissibili” o “ irricevibili”, le proposte stesse dovrebbero considerarsi come neppure mai esistite. Come ogni gara, le regole della medesima devono- dovrebbero- essere preventivamente stabilite, comunicate ai partecipanti alla gara e rese note al pubblico. In altre parole e volendo rifarsi ad un ambito calcistico, le regole per disputare le partite sono stabilite e conosciute prima del loro inizio e perchè la partita sia regolare esse vanno rispettate; regole che, di certo, non possono essere cambiate durante lo svolgimento del gioco.

Si tenga, altresì, presente che, sotto un profilo più strettamente tecnico -giuridico, anche da atti unilaterali nascono obbligazioni giuridiche. Se un soggetto assume su di sè la titolarità e la responsabilità di vendere un bene a terzi e promette pubblicamente di farlo secondo determinate modalità e regole, tale promessa diventa vincolante per il promittente. La promessa deve considerarsi vincolante sia nei confronti dei potenziali ed effettivi offerenti sia nei confronti di tutti i proprietari del bene, nella fattispecie, gli azionisti della Società, titolari e portatori di diritti ed interessi a che la gara si svolga secondo le modalità e le regole promesse. Si tenga ancora conto del fatto che qualsiasi offerente, risultato non aggiudicatario del bene in vendita, potrebbe agire in sede giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti ( quella che in gergo si chiama violazione del diritto di chanche ) a causa dell’eventuale, mancato rispetto delle modalità e delle regole stabilite per lo svolgimento e la definizione della gara. Aggiungasi che un altro delicato aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quello dell’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento della competizione. L’eventuale presenza, diretta o indiretta, di rapporti di affari e commerciali, già esistenti o nascenti dalla gestione e definizione della trattativa, tra soggetti preposti alla vendita e soggetti offerenti potrebbe, infatti, qualora non comunicata, configurare l’ipotesi di violazione dell’art. 2629 bis C.C. per omessa comunicazione di conflitto di interessi. Eventuale omissione rilevante anche sul piano penale, essendo prevista una sanzione consistente nella reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi. Destinatari dell’obbligo sono gli amministratori di società quotate e /o di enti sottoposti a vigilanza, come, per esempio, le banche. Il precetto consiste nell’obbligo di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società e/o dell’ente vigilato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Laddove per natura si intendono le caratteristiche intrinseche dell’interesse, per termine una descrizione qualitativa dell’interesse, per origine la provenienza dell’interesse stesso, per portata la dimensione quantitativa e temporale di quest’ultimo.

Per danno a terzi deve intendersi qualsiasi pregiudizio patrimoniale nei confronti di chiunque i cui interessi siano coinvolti nell’operazione e, certamente, nella fattispecie, in questa categoria rientrerebbero tutti gli azionisti che non avessero partecipato all’operazione stessa. Come si può, dunque, constatare, la cessione in discorso va riguardata, non solo, come evidenziato nella citata lettera del 3 febbraio c.a., sotto l’aspetto della prevenzione ed eventuale repressione di abusi di mercato (manipolazione operativa e/o informativa del mercato), ma anche sotto altri aspetti, non meno importanti, come quelli qui trattati. Siccome, poi, la cessione in oggetto riguarda il 67% circa del capitale sociale, vale a dire le azioni quotate sul mercato telematico azionario, e ove fosse vero che la Banca rimanesse per circa il 40 % nella compagine azionaria della Società o di una nuova società (Newco, nuova società ) controllante la Società medesima ed ove fosse ancora vero che la stessa Banca finanziasse l’OPA obbligatoria successiva alla cessione, ebbene, in tali ipotesi, più appropriatamente si dovrebbe parlare, anziché di una dismissione vera e propria, di una sostanziale partnership tra il cessionario e la Banca medesima. La qual cosa potrebbe essere avvalorata dall’eventuale stipulazione tra il cessionario e la Banca predetti di patti parasociali quali, a titolo esemplificativo: un patto di sindacato di blocco che ponga limiti e condizioni al trasferimento delle azioni ; un patto di sindacato di voto avente ad oggetto l’esercizio del voto in assemblea; un patto che impegni a deliberare a scadenze prestabilite aumenti di capitale ed a parteciparvi. Peraltro, ove esistenti, tali patti si dovranno conoscere, poiché la legge impone, per le società quotate, e per quelle che le controllano, l’obbligo di comunicazione di essi alla Consob, la loro pubblicazione, per estratto, sulla stampa quotidiana e il loro deposito presso il Registro delle Imprese del luogo ove la Società ha la sede legale. In particolare, potrà essere interessante, ai fini di una più complessiva e compiuta valutazione dell’operazione, conoscere se la Banca avrà assunto oppure no l’obbligo di deliberare futuri aumenti di capitale, d’altronde già previsti come necessari, nonché l’obbligo di parteciparvi.

Quanto al fatto che, così come pure riportato da organi di stampa, la AS Roma spa possa uscire dalla Borsa (c.d. delisting) occorre tenere a mente quanto segue. L’uscita dalla Borsa può realizzarsi se tutto il capitale sociale rimane nelle mani di un socio. L’art. 108 del TUF ( Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria) stabilisce che colui il quale, a seguito di un’OPA totalitaria, venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Sempre l’art. 108 stabilisce che colui il quale venga a detenere una partecipazione superiore al 90 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, salvo che non ripristini entro 90 giorni un flottante ( oggi pari a circa il 33 % ) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il successivo art.111 prevede, altresì, per colui il quale venga a detenere, a seguito di un’OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 % del capitale sociale, il diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, ove nel documento di offerta abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi di tale diritto. Per concludere, anche alla luce di tutto quanto precede, vieppiù si rafforza l’esigenza che, così come rappresentato e richiesto nella lettera del 3 corrente, soprattutto in una fase particolarmente complessa e delicata dell’operazione, tutti i soggetti interessati, in specie gli organi di informazione, si attengano scrupolosamente alle norme che presiedono alla diffusione di notizie e/o voci riguardanti l’operazione stessa ed influenti sul prezzo del titolo, nonché la necessità che informazioni privilegiate vengano comunicate al pubblico senza indugio da parte della Società quotata e dei soggetti che la controllano, dovendosi intendere per informazioni privilegiate quelle concernenti, direttamente o indirettamente, la suddetta Società che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli della Società stessa. Vi è l’esigenza, infine, che la Consob eserciti sulla diffusione delle notizie e/o voci di cui sopra e sulla comunicazione, senza indugio, delle informazioni predette il più attento, tempestivo e rigoroso controllo e, ove necessario, eserciti un doveroso ed efficace intervento.

Avv.Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

N.B. L’utilizzazione del presente documento è consentita solo dietro espressa citazione della fonte e dell’Autore

martedì 30 novembre 2010

Federsupporter sul contratto: «I calciatori diventeranno come gli antichi gladiatori»

Con mie note del 30 luglio e del 14 settembre (cfr. www.federsupporter.it) mi ero espresso sul rinnovo del CCNL dei calciatori, permettendomi di formulare delle indicazioni e delle proposte all’insegna del tentativo di coniugare al massimo ed al meglio diritti e flessibilità.
Purtroppo, lo stallo, almeno fino al momento in cui scrivo, delle trattative per il suddetto rinnovo e, da ultimo, il rinnovo del contratto individuale di lavoro intervenuto tra la Juventus ed il calciatore Chiellini mi inducono a dire che si è sulla strada sbagliata e che quelle indicazioni e quelle proposte non hanno trovato alcun ascolto.
Mi pare, infatti, che, invece di ricercare e trovare ragionevoli, eque, legittime e lecite soluzioni di compromesso, siano scesi e rimangano tuttora in campo opposti estremismi produttivi solo di sterili e controproducenti contrapposizioni, forzature e fughe in avanti.
Se è – sarebbe- giusto, a mio avviso, come sostengo sin dal 2004 (cfr. Relazione al Convegno organizzato dalla Ernst & Young su “Calcio professionistico europeo e diritto del lavoro”) che fosse modificata la qualificazione per legge (art. 3, 1°comma, della legge n.91/1981) del contratto lavorativo dell’atleta professionista come di lavoro subordinato, essendo ciò ormai del tutto anacronistico, qualificandosi, invece, più appropriatamente, tale contratto come “a progetto” e/o a “programma”, così come prevede la così detta “ Legge Biagi” ( legge delega n. 30/ 2003 e decr.lgs. delegato n. 276/2003), tuttavia, nel mio citato documento del 14 settembre c.a. che, per comodità di riferimento, allego, mettevo in luce che alcuni diritti del calciatore come cittadino e come persona non potevano e non possono essere comprimibili.
Ed è sotto questo specifico profilo che il contratto stipulato in questi giorni tra la Juventus e Chiellini, almeno così come reso noto dagli organi di informazione, suscita in me, in alcuni suoi contenuti, non solo forti perplessità e riserve, ma, persino, stupore.
Alcune clausole di tale contratto, infatti, prevederebbero: l’obbligo di allenarsi anche separatamente dal resto degli altri calciatori; il divieto di indossare capi di abbigliamento trasandati o con riferimenti politici o ideologici; il divieto di comportamenti potenzialmente sconvenienti per un calciatore professionista; il divieto di intraprendere qualsivoglia attività imprenditoriale o commerciale diversa dall’attività di calciatore; il divieto di fare qualsiasi dichiarazione neppure su siti personali e su social network; il divieto di poter scegliere per curarsi medici diversi da quelli di fiducia della società, anche a spese del calciatore; l’obbligo di tenere uno stile di vita in linea con l’immagine del club ed adeguato ad un atleta professionista.
Come si può agevolmente constatare, le clausole sopra riportate, ove rispondenti alla realtà, sono, qualcuna di più e qualcuna di meno, comunque tutte notevolmente incidenti su libertà e diritti fondamentali della persona garantiti, non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e dalla Dichiarazione Universale Onu dei Diritti dell’Uomo.
Sto parlando, più precisamente ed a titolo solo esemplificativo, del diritto di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Costituzione), del diritto alla salute (art. 32 Costituzione), del diritto di comunicazione e manifestazione del pensiero (artt.15 e 21 Costituzione), del diritto di libertà di stampa (art.21 Costituzione).
Naturalmente le libertà ed i diritti in questione sono inviolabili ed inderogabili sia da leggi ordinarie sia, a maggior ragione, da contratti collettivi o individuali di lavoro: in quest’ultimo caso, si definiscono diritti indisponibili, nel senso che non possono essere derogati neppure con l’accordo ed il consenso del lavoratore e, quindi, pur qualora tal genere di pattuizioni fossero stipulate, esse sarebbero radicalmente ed insanabilmente nulle .
Aggiungasi che certi vincoli, quali quelli o alcuni di quelli in precedenza citati e che sarebbero contemplati dal contratto Juventus-Chiellini, a fortiori sarebbero assolutamente incompatibili con un contratto di lavoro non subordinato, essendo, in questo caso, i poteri del datore di lavoro e, corrispondentemente, gli obblighi del lavoratore assai meno intensi, stringenti e vincolanti di quelli tipici del rapporto di lavoro dipendente.
A me sembra, dunque, rinviando per eventuali, più approfondite e specifiche considerazioni e proposte al mio citato ed allegato documento del 14 settembre c.a. a cui integralmente mi riporto, che qualcuno voglia trasformare il calciatore professionista da lavoratore subordinato, quale è oggi, non in un lavoratore para-subordinato o autonomo, bensì in una sorta di antico gladiatore.
Un mestiere, quest’ultimo, che, pur potendo offrire notevole fama e cospicui vantaggi economici e pratici, il Diritto Romano considerava turpe e comportante l’infamia per chi lo praticava, potendo essere, perciò, esercitato solo o da schiavi o da cittadini i quali, però, in questo caso, venivano privati di quasi tutti i loro diritti come tali (così detti “auctorati“ , vale a dire sotto tutela) e, in particolare, venivano privati dello ius suffragi (diritto di elettorato attivo e passivo) e dello jus honorum (diritto a ricoprire cariche pubbliche) .
E, francamente, alcune delle clausole del contratto Juventus-Chiellini, così come riportate, paiono, almeno a me, rendere la società di calcio più simile al lanista ( impresario specializzato nel reclutare e gestire i gladiatori) che al datore di lavoro, la squadra di calcio più simile alla familia gladiatoria che ad un insieme di lavoratori e la sede degli allenamenti più simile al ludus gladiatorio che al luogo ove i suddetti lavoratori si preparano a svolgere e svolgono la loro attività professionale.
Faccio, inoltre, presente che il contratto Juventus-Chiellini deve essere valutato alla luce del parere 2/2010 emesso il 29- 30 luglio 2010 dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui contratti individuali di lavoro di calciatori stipulati in assenza di contrattazione collettiva possono essere invalidi in base a specifici vizi idonei a travolgere l’intero contratto o singole clausole.
Tali contratti, infatti, devono essere conformi alle norme imperative dell’ordinamento statale ed ai principi e regole generali dell’ordinamento sportivo.
Peraltro, ove il contratto Juventus- Chiellini volesse essere unilateralmente assunto o imposto come contratto-tipo, è opportuno ricordare che il richiamato parere sottolinea espressamente l’inefficacia alla produzione di vincoli di un contratto-tipo predisposto ed imposto in maniera unilaterale, senza alcun accordo tra le parti, intendendosi per tali FIGC, Lega, AIC.
A me sembra, dunque, che la strada maestra da intraprendere per un reale e globale cambiamento e rinnovamento della contrattazione di lavoro dei calciatori e, più in generale, degli atleti professionisti, onde adeguarla ai tempi per renderla conforme all’evoluzione socio-economica e giuridica intervenuta dal 1981 ad oggi in materia di lavoro, sia quella di una intensa, perseverante e, possibilmente, unitaria iniziativa ed azione da parte delle società sportive, dei soggetti, almeno quelli più responsabili, rappresentativi degli atleti professionisti e di Federsupporter quale soggetto rappresentativo dei sostenitori dello sport, quali appassionati e consumatori dello spettacolo sportivo, nei confronti delle Istituzioni, in specie delle forze Parlamentari e Politiche, affinchè, in tempi ragionevolmente rapidi, si possa pervenire ad una sostanziale modifica dell’art. 3 , 1° comma, della legge n. 91/1981.
Norma che, come detto, ancor oggi anacronisticamente ingessa la prestazione a titolo oneroso dell’atleta, inquadrandola nel contratto di lavoro subordinato.
Nel frattempo, andrebbero evitate, almeno secondo me, scorciatoie impraticabili, tortuose, di nessuna o scarsa valenza e tenuta giuridica e, persino, controproducenti, ricercandosi, invece, come pure detto, ogni ragionevole, equa, legittima e lecita soluzione di compromesso, volta a maggiormente flessibilizzare tale rapporto, però sempre nello scrupoloso rispetto, come d’altronde sancito dal parere dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, di norme imperative dell’ordinamento statale, nonché dei principi e delle regole generali dell’ordinamento sportivo.
Avv. Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

mercoledì 10 novembre 2010

Modifiche statuto Lazio: le osservazioni di Federsupporter

Con riferimento alle proposte in oggetto pubblicate sul sito della SS Lazio spa, svolgo il commento che segue.

1) Art. 24 ( Consiglio di Sorveglianza. Composizione).

In un mio documento del 20 settembre u.s. intitolato “ Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa” ( cfr . www.federsupporter.it), al punto n. 4, avevo rilevato (nessun altro, in specie il Consiglio di Sorveglianza e la Consob, fino a quel momento, almeno così mi risulta, l’avevano rilevato ) una singolare contraddizione nel complesso delle norme statutarie che presiedono all’elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Più precisamente, avevo rilevato che, mentre all’art. 24, 3° comma, era stabilito che : “ Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente “ , allo stesso art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , si diceva che dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) erano tratti un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( 5 membri) meno 1 e 2 supplenti.

Era ed è evidente che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 1, la minoranza, diversamente da quanto stabilito dal 3° comma, elegge, non 2 membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto 1. Ipotizzavo, nel mio documento citato, che i redattori dello statuto fossero incorsi in un errore materiale stabilendo che dalla lista maggioritaria dovessero essere tratti tutti i membri effettivi del Consiglio meno 1. In ogni caso, puntualizzavo che, essendo la disposizione di cui all’art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , meramente attuativa ed applicativa delle norme circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare della norma di cui allo stesso art. 24,3° comma, nel contrasto di disposizioni, non poteva e non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza l’elezione di 2 membri effettivi del suddetto Consiglio. Tutto ciò premesso, tra le proposte di modifiche statutarie ora sottoposte all’Assemblea Straordinaria del 18 novembre p.v., figura proprio quella all’art. 24,3°comma, che toglie alla minoranza il diritto di eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 membri effettivi, ridotti ad 1 che, peraltro, corrisponde al numero minimo già garantito per legge alla minoranza stessa.

In altre parole, anziché, come sarebbe stato e sarebbe auspicabile, chiarire all’art. 24, 12° comma, punto n.1, che dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 2, si vorrebbe togliere il diritto alla minoranza di eleggere 2 membri effettivi, garantendogliene 1 solo: vale a dire, come sottolineato, il minimo previsto dalla legge. Si tratta- tratterebbe-, come è evidente, per i soci minoritari, di una significativa reformatio in peius dello statuto non sorretta da alcuna, altra, valida motivazione, se non quella di comprimere, ancor di più se possibile, i già assai flebili diritti della minoranza. Come se non bastasse il fatto che la Società è retta da un sistema di governo così detto “dualistico” che svuota, in pratica, l’Assemblea ordinaria, in cui ciascun socio, anche il più piccolo, può esprimere le sue valutazioni, proposte e può deliberare, dei suoi normali e principali poteri, senza che sussistano i presupposti oggettivi per il mantenimento di tale sistema. Presupposti che, secondo l’insegnamento in materia dell’unanime dottrina, consistono essenzialmente nella mancanza di un azionista di controllo e di comando e/o di un azionista che intenda gestire la società ( viceversa, come noto, nella Lazio esiste un forte azionista di controllo e di comando con oltre circa il 67% del capitale sociale e che, da sempre, gestisce la Società quale Presidente del Consiglio di Gestione ).

La proposta di modifica statutaria in questione appare, quindi, non sorretta da validi e condivisibili motivi ed a essa, a mio avviso, dovrebbero opporsi in assemblea tutti i soci di minoranza ( le istruzioni per la partecipazione, diretta o per delega, all’assemblea del 18 novembre p.v., sono esplicitate in una nota in calce al presente documento ). Se è, infatti, probabile, per non dire scontato, che la proposta verrà comunque fatta approvare dall’azionista di maggioranza, non è certamente inutile e senza importanza che possa rimanere agli atti nel verbale assembleare la forte e netta contrarietà a tale approvazione da parte di quanti più azionisti di minoranza possibili.

E’, inoltre, priva di pregio l’eventuale obiezione per cui, finora, la partecipazione di esponenti della minoranza al Consiglio di Sorveglianza non si è determinata per il fatto che, sempre finora, nessun azionista minoritario, da solo o insieme con altri, è riuscito a presentare o ha voluto presentare proprie liste.

Le norme statutarie, infatti, valgono e dispongono in astratto e per l’avvenire ed è, perciò, importante che, nella fattispecie, esse preservino alla minoranza il diritto e la possibilità di far eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 suoi rappresentanti effettivi e non 1 solo come, invece, vorrebbe la proposta di modifica oggi avanzata. Osservo, infine, che tale proposta non sembra certo indicare la volontà del socio di controllo e di comando di dischiudere la vita societaria ad una maggiore partecipazione, sia pure di minoranza, nonché ad una maggiore condivisione delle strategie e delle scelte della Società, rivelando, al contrario, la volontà di blindarsi al proprio interno, ancor più di quanto già non abbia fatto sinora e di mantenere un atteggiamento di radicale e totale indifferenza ed insofferenza nei confronti di qualsiasi voce diversa da quella espressa dalla maggioranza.

2) Art. 6 ( Azioni )

Viene proposto di inserire all’art. 6 un comma che così recita : “ Il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di un numero di soci che rappresenti la metà della quota minima per la presentazione delle liste elettorali, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati” .

Tale proposta, se da me correttamente compresa, suscita non poche perplessità sul piano tecnico-giuridico. Premesso, infatti, che, quale piccolo azionista, avrei molto piacere di conoscere l’identità di tutti gli azionisti della Lazio e, in particolare, l’entità delle azioni da ciascuno di loro detenute, non essendo mai comparso, allo stato, nessun socio rilevante ( partecipazione superiore al 2% del capitale sociale), oltre quello di controllo e di comando, tuttavia, quale professionista non posso, come detto, esimermi dal formulare alcune riserve.

Non v’ è dubbio che, ai sensi della legge n.675/96 e, in particolare, del decr.lgs n.196/2003, quest’ultimo espressamente richiamato nella proposta di modifica statutaria integrativa del 5° comma, l’identificazione di un soggetto costituisce un dato personale e che l’acquisizione e la diffusione di elementi quali, nel caso di specie, l’entità di azioni possedute, costituiscono un trattamento di dati personali.

Ne consegue che, ai sensi della richiamata normativa, per poter legittimamente e lecitamente identificare i suddetti azionisti, rimasti ignoti in quanto non essendo soci rilevanti ( detenzione di un pacchetto azionario superiore al 2 % ), nessun obbligo di comunicazione avevano ed hanno verso la Consob e verso il mercato, nonché per conoscere l’entità delle azioni da essi possedute, è necessario, almeno a mio parere, che vi sia il loro preventivo, informato ed espresso consenso.

E’ ben vero, a questo proposito, che il 5° comma dell’art.6 , nel testo attuale e in quello integrato con il richiamo al decr, lgs n.196/2003, prevede che gli azionisti prestino il loro consenso al trattamento dei dati ed al trasferimento degli stessi da parte della Società ad enti ed autorità secondo quanto stabilito dalla statuto e da norme di legge o emanate dalla FIGC, ma ciò non consente, a mio avviso, di ritenere che questa disposizione possa essere interpretata come una sorta di delega in bianco alla Società ad acquisire, diffondere e trattare dati personali di ciascun azionista, in mancanza, almeno allo stato, di norme di legge o emanate dalla FIGC che espressamente prevedano in quali casi, con quali finalità ed a quali condizioni la Società possa farlo.

Se così interpretata, infatti, la disposizione statutaria correrebbe il rischio di essere considerata in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento di legge richiamato al 5° comma dello statuto.

Provvedimento che, in assenza delle norme di legge o federali di cui in precedenza, rende legittime e lecite l’acquisizione, la diffusione ed il trattamento di dati personali solo previo, di volta in volta,informato ed espresso consenso dell’interessato.

Ne discende che,almeno secondo me, quanto previsto dalla proposta di modifica statutaria in discorso può trovare attuazione solo nel caso in cui l’intermediario ( in genere un Istituto di credito), richiesto dal Consiglio di Gestione o da un numero di soci che rappresenti almeno l’1,25% del capitale sociale, venga preventivamente ed espressamente autorizzato dal proprio cliente a fornire i dati identificativi che lo riguardano ed a comunicare l’entità delle azioni dalla stesso cliente possedute.

Autorizzazione che, sempre secondo me, non può essere implicitamente e tacitamente desunta dal fatto che il cliente non abbia previamente ed espressamente vietata all’intermediario tal genere di comunicazione, posto che la normativa in materia di protezione dei dati personali ( privacy) non contempla il silenzio quale assenso all’autorizzazione alla comunicazione, diffusione e trattazione di dati personali, dovendosi, invece, attribuire al silenzio l’effetto opposto ( silenzio – rifiuto).

Non penso, dunque, che l’intermediario possa accedere alla richiesta senza aver preventivamente acquisito una informata ed espressa autorizzazione da parte del proprio cliente ad accogliere la richiesta stessa.

Ma, a tacer d’altro, mi chiedo come la proposta di modifica statutaria di cui trattasi possa realizzarsi in concreto, tenuto conto che il Consiglio di Gestione o i soci rappresentanti almeno l’1,25 % del capitale sociale dovrebbero conoscere l’intermediario al quale rivolgere la richiesta : ma se è ignoto l’azionista come fa ad essere noto l’intermediario di cui egli si serva ed a cui rivolgere la richiesta ? A meno di non volere ammettere che ci si debba rivolgere indistintamente ed indiscriminatamente a pioggia a tutti gli intermediari esistenti.

3) Altre proposte di modifiche statutarie .

Su altre proposte di modifiche statutarie, poiché di tipo eminentemente formale, di conformazione a norme di legge nel frattempo intervenute o che interverranno e, comunque, almeno a mio parere, non sostanzialmente incidenti sull’attuale statuto, non ritengo di dovermi dettagliatamente soffermare.

Mi limito ad evidenziare che all’art. 3 , penultimo comma, viene proposto di specificare che tra le attività della Società và ricompresa la commercializzazione, diretta ed indiretta, di beni, oggetti, e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché di svolgere attività editoriale anche nel settore radiofonico e televisivo: attività, queste ultime, peraltro già nel passato più volte preannunciate dall’attuale azionista di maggioranza e Presidente Consiglio di Gestione e che, a mio parere, sarebbero più consone agli scopi della controllata Società Marketing & Comunication srl.

Di qualche interesse, inoltre, soprattutto in chiave prospettica, può risultare la proposta ( art. 8 ) di conferire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, così come prevede l’art. 2420 ter C.C.

Ciò potrebbe precludere, sia pure solo in astratto ed in via del tutto ipotetica e potenziale, a futuri aumenti di capitale ed eventualmente, di conseguenza, a possibili mutamenti nell’odierno assetto azionario della Società. Segnalo, infine, come apprezzabili, le proposte di modifiche all’art. 13 che abbassano la soglia necessaria per poter ottenere la convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci da una rappresentatività del capitale sociale del 10% al 5 % . Questa più agevole possibilità per i soci di minoranza di ottenere la convocazione dell’assemblea su loro richiesta e su argomenti da loro indicati rende, peraltro, ancor più incomprensibile e contraddittoria la proposta di ridurre da 2 a 1 i rappresentanti effettivi della minoranza eleggibili nel Consiglio di Sorveglianza.

Avv. Massimo Rossetti

(responsabile area legale Federsupporter)

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il pallone in confusione

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