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mercoledì 6 ottobre 2010

Le problematiche dell'impresa sportiva affrontate in un convegno a Genova

Le problematiche della trasformazione delle società sportive in imprese sono state esaminate in un convegno a Genova tenuto ieri presso la sede di Confindustria Liguria. “Dalla società sportiva all’impresa sportiva” è il titolo dell’incontro organizzato da Federprofessional, Federsupporter e Criteria Ricerche. Ha aperto i lavori Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter e amministratore di Criteria Ricerche srl, che ha evidenziato che in particolare nel mondo del calcio italiano soltanto la Juventus finora ha adottato nella sua gestione criteri d’impresa. A differenza delle altre realtà internazionali, come ad esempio quella inglese, le società italiane dipendono oggi in larga parte dai ricavi da diritti tv (40,7% sul totale), mentre le suddette realtà internazionali presentano introiti provenienti in maggior parte da biglietteria e merchandising.Il direttore della comunicazione di Banca Carige, Antonello Amato, ha parlato dell’importanza delle sponsorizzazioni sportive, che oggi sono intese come atti di liberalità, e che invece, sempre nella logica di impresa, dovranno essere sempre più viste come investimenti da parte degli sponsor per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti e servizi.Il reggente della Fondazione Genoa 1893, prof. Andrea D’Angelo, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del “capitale umano” costituito dai tifosi. D’Angelo ha spiegato il modello partecipativo rappresentato dalla Fondazione che, al di là sinora poco felici esiti di esperienze di azionariato popolare e diffuso, può rappresentare un giusto punto d’incontro tra l’esigenza di salvaguardare una gestione efficiente della società con l’esigenza di garantire forme di partecipazione dei tifosi alla vita societaria.Felice Pulici, consigliere di Federsupporter e noto ex portiere della Lazio campione d’Italia 1974, si è soffermato sul calcio giovanile e l’importanza dei vivai. Pulici ha proposto una diversa regolamentazione dei campionati giovanili che faciliti il progressivo passaggio all’attività professionistica e permetta maggiori possibilità ai giovani calciatori di formarsi, non solo tecnicamente, giocando un maggior numero di partita.Diego Tarì, direttore pianificazione e sviluppo dell’Istituto Ligure Mobiliare, si è occupato degli stadi come strumento di accrescimento patrimoniale e di incremento dei ricavi delle società calcistiche, evidenziando come la costruzione di nuovi stadi polifunzionali, che pure presenta elementi positivi, non sia una componente risolutiva per il risanamento finanziario delle società stesse come spesso erroneamente si vuole far credere. In ogni caso, secondo Tarì, la costruzione di nuovi stadi che non necessariamente devono essere di proprietà delle società non può costituire il pretesto per far diventare lo stadio un accessorio per eventuali speculazioni immobiliari.L’avvocato Roberto Betti, tributarista e consigliere di Federsupporter, si è soffermato sulle problematiche di carattere fiscale che sono state finora molto sottovalutate dalle società sportive e che, se non prese nella dovuta considerazione, possono avere nel tempo effetti dirompenti sui bilanci delle suddette società. All’intervento dell’avvocato Betti si è agganciato quello dell’avvocato Massimo Rossetti, responsabile dell’area giuridica di Federsupporter, il quale ha parlato di alcune specifiche questioni attinenti al rapporto di lavoro dello sportivo professionista, evidenziando l’anacronismo e le contraddizioni a cui può dar luogo il mantenimento della qualificazione di tale rapporto come lavoro dipendente. Inoltre, l’avv. Rossetti si è soffermato su alcune problematiche relative alla tessera del tifoso.Il dottor Davide Scapini, agente Fifa di calciatori, ha parlato della necessità di meglio regolamentare l’attività di agente, anche per evitare opacità e abusi che si verificano, preoccupandosi di rendere omogenea e compatibile la disciplina Fifa in materia con le norme generali del nostro ordinamento, tenuto conto della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.L’avvocato Gianpaolo Maraini, dello studi D’Angelo, ha evidenziato l’importanza del fatto che le società sportive si adeguino alla normativa del decreto legislativo 231/2001 per evitare che eventuali reati commessi dagli esponenti delle stesse società possano comportare gravi conseguenze per queste ultime, non solo sul piano civilistico ma anche sul piano di eventuali sanzioni sportive.Il dottor Luca Barabino, consigliere del Genoa cfc e presidente della Barabino & Partners, si è occupato del valore del marchio sportivo e della sua valorizzazione nell’ottica d’impresa per cui mentre oggi sono le società che guardano al mercato, in futuro sia sempre di più il mercato a guardare le società. Ha concluso i lavori il prof. D’Angelo sottolineando lo spessore professionale degli interventi, il successo di partecipazione al convegno e l’auspicio che tali iniziative possano ripetersi e riscuotere l’attenzione delle istituzioni sportive e politiche.

lunedì 19 aprile 2010

Commissione tributaria di Roma: il compenso del procuratore è reddito imponibile per il calciatore

Lo scorso gennaio è stata emessa dai giudici tributari una sentenza devastante per il mondo del calcio riguardante le triangolazioni tra agenti, giocatori e società

La sentenza n. 1/01/10, depositata il 18 gennaio 2010, della sezione prima della Commissione Tributaria Provinciale di Roma segna un…goal importante infavore del Fisco nelle controversie tributarie inerenti alle triangolazioni tra procuratori, calciatori e società di calcio, spesso più perverse di quelle cantate da Renato Zero. La questione è stata recentemente oggetto di svariati rilievi che l’Agenzia delle Entrate ha effettuato nei confronti di società di calcio (ci risultano in particolare i casi della Lazio e della Juventus, peraltro già apparsi sulla stampa).
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto in tali contestazioni che i compensi dovuti al procuratore del giocatore, trattandosi di prestazioni effettuate dallo stesso nell’interesse del calciatore, se pagati dalla società da cui il giocatore dipende, costituiscono compensi in natura e quindi, in quanto tali, concorrono a formare il reddito imponibile del calciatore e sono assoggettabili (o, meglio, avrebbero dovuto essere assoggettati) a ritenuta d’acconto IRPEF.
I giudici tributari ritengono, infatti, che a beneficiare dell’attività del procuratore sia esclusivamente il calciatore e, per tale ragione, poiché è la società a sostenere la spesa, il compenso dei procuratori deve considerarsi come un vero e proprio fringe benefit (compenso in natura) pagato dalla società a favore del giocatore che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente dello stesso, come statuisce l’art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito).
In realtà, la Commissione ha precisato che, in via astratta, non può ritenersi che un procuratore non possa esercitare la propria attività in favore di una società sportiva, ma ciò non può avvenire contestualmente alla prestazione di un’attività di “mediazione” (o, meglio, di assistenza contrattuale nel momento della stipula di un contratto di lavoro presso una società sportiva) in quanto ciò contrasterebbe con il Regolamento dell’esercizio dell’attività di agente dei calciatori che, all’articolo 3, vieta che l’agente possa svolgere attività di consulenza alla società, qualora determini una situazione di conflitto di interessi con l’attività di agente di calciatore.
La Commissione ha rilevato che la circostanza secondo cui il procuratore abbia effettuato prestazioni in favore della società risulta nel caso di specie contraddetta dai fatti e quindi non provata, lasciando implicitamente desumere, da un lato, che tale prova debba essere fornita dalla società sportiva, dall’altro che se invece fosse stata raggiunta la prova di tale attività in favore della società, la conclusione avrebbe potuto essere diversa.
Va peraltro rilevato che la Commissione non affronta il tema di “quale attività” poi il procuratore avrebbe nel caso di specie svolto in favore della società. Trattandosi di stipula o rinnovo di un contratto di lavoro, tale attività consisterebbe verosimilmente nella mediazione inerente ad un rapporto di lavoro (dipendente, come è il rapporto di lavoro dei giocatori di calcio) e quindi in un’attività vietata dalla legge o, meglio, consentita, a determinate condizioni, solo a specifici operatori tra i quali, in linea generale, i procuratori non rientrano.
La società calcistica, pertanto, avrebbe dovuto effettuare la ritenuta a titolo di acconto sul compenso in natura, ritenuta che ovviamente graverebbe sui compensi monetari spettanti al calciatore, come prescrive l’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nel caso esaminato dai giudici tributari, come presumibilmente negli altri casi “sotto tiro” da parte dell’Amministrazione Finanziaria infatti, il calciatore professionista aveva dichiarato solo il suo compenso, senza considerare anche il compenso del procuratore. I giudici inoltre rammentano che, qualora il datore di lavoro non effettui la ritenuta o la effettui, ma non la versi all’Erario, l’Ente impositore può chiedere l’adempimento dell’obbligazione tributaria anche al lavoratore. La Commissione, riprendendo le statuizioni in merito della Corte di Cassazione, ha rammentato che, in applicazione del principio di solidarietà nell’obbligazione tributaria tra datore di lavoro e lavoratore (sostituto e sostituito d’imposta), la mancata effettuazione della ritenuta da parte della società datore di lavoro non esime il lavoratore dal dover dichiarare il reddito in natura e pagare le relative imposte. Il caso esaminato dalla sentenza commentata, a desumere da quanto emerge dalla sua lettura, non è isolato, ma costituisce un comportamento reiterato posto in essere dalla società in questione (la A.S. Roma s.p.a.) per cui è opportuno restare in attesa della trattazione in sede giudiziaria di altri casi, magari riferiti a nomi più eclatanti di quello oggetto della controversia e, conseguentemente, ad importi ben più significativi.
Pur rilevando che una singola sentenza, pur tecnicamente ben strutturata a parere di chi scrive e riccamente motivata ed articolata sotto il profilo di diritto, non può di per sé fare stato e ritenersi come un orientamento consolidato in giurisprudenza, c’è da chiedersi ora come si comporteranno la società interessata e le altre società che sono state già raggiunte da verifiche fiscali o avvisi di accertamento, visto che il baldanzoso convincimento di “avere ragione” sulla fondatezza dei propri comportamenti manifestato, ad esempio, dalla S.S. Lazio nella relazione del Consiglio di Sorveglianza all’esercizio chiuso al 30 giugno 2009, dovrebbe essere, quanto meno, rimeditato.
Infatti, la circostanza che ora gli organi di giustizia tributaria confermano la validità degli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate comporta:
• una possibile passività fiscale da imputare al bilancio delle società sotto forma di accantonamento, pari, quanto meno, alle sanzioni irrogabili per la mancata effettuazione delle ritenute IRPEF; infatti, se è vero che l’obbligo d’imposta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, grava anche sul giocatore, è altrettanto vero che la mancata effettuazione delle ritenute costituisce violazione autonomamente sanzionabile in capo alla società, anche, ricorrendone i limiti quantitativi, sotto l’aspetto penale;
• il pagamento dei contributi previdenziali sugli importi erogati “in natura”;
• una falsa rappresentazione in bilancio, in quanto i compensi pagati ai procuratori verosimilmente non sono affluiti sotto la voce “costo del lavoro” (con conseguenze anche ai fini IRAP);
• problematiche anche in materia di IVA, sostanziali e sanzionatorie (non affrontate dalla Commissione Tributaria nella sentenza commentata, verosimilmente in quanto l’accertamento impugnato riguardava solo l’IRPEF), conseguenti alla indetraibilità dell’imposta pagata dalla società al procuratore sulle fatture da questo emesse nei confronti della società stessa.
Tutto ciò aggravato dalla pluralità e dalla reiterazione nel tempo di questi comportamenti e, di conseguenza, dagli importi coinvolti che saranno probabilmente, in molti casi, tutt’altro che indifferenti.
C’è da chiedersi ora come si atteggeranno le società, se cioè persisteranno nei loro comportamenti, ritenendosi sempre nel giusto ed aspettando il possibile colpo di mannaia finale della Cassazione, o se li modificheranno radicalmente, con buona pace dei “poveri” calciatori, che si troveranno costretti a pagare i propri consulenti, come tutti i comuni mortali.
C’è da chiedersi poi come si comporteranno gli organi di controllo delle società (Collegi sindacali, Consigli di Sorveglianza, società di revisione, CONSOB per le società quotate) di fronte a tali situazioni ed ai possibili riflessi sui bilanci e sugli interessi degli azionisti e dei terzi.
In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria può rappresentare, diversamente di quanto osservatori distratti potrebbero ritenere, un tizzone lanciato in una polveriera che potrebbe essere in grado di incidere sui comportamenti futuri e, per il passato, creare nuove passività per le società (e per i giocatori) interessati. Osserveremo se si tratta di un fuoco di paglia o di un incendio devastante. I sintomi, oggi, sono tutti per la seconda ipotesi.
Un consiglio poi agli amici giornalisti: quando nelle cronache di calcio mercato cercate di sapere quale è l’ammontare dei contratti sottoscritti dalle stelle del calcio, non esitate a farvi precisare se tali importi comprendono o meno i compensi pagati ai “loro” procuratori.
Un nuovo fronte di contestazioni fiscali riguarda poi le somme pagate dalle società di calcio per lo sfruttamento dei diritti dell’immagine degli sportivi professionisti, magari a società off shore o, comunque, partecipate in modo ambiguo e non trasparente, a seguito di un’altra importante e recentissima sentenza, questa volta emessa dalla Corte di Cassazione nei confronti di una…non meglio precisata società di calcio facente parte del gruppo Fininvest. Ma questo è un altro capitolo di un libro che si sta appena cominciando a scrivere.
A cura dell’avvocato Roberto Betti – consigliere Federsupporter
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

venerdì 22 gennaio 2010

Giovedì 28 nasce a Roma Federsupporter

COMUNICATO STAMPA FEDERSUPPORTER
SARA’ COSTITUITA IL 25 GENNAIO P.V. FEDERSUPPORTER, LA PRIMA ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI PICCOLI AZIONISTI DI
SOCIETA’ SPORTIVE, QUOTATE E NON QUOTATE, NONCHE’, PIU’ IN GENERALE, DEI SOSTENITORI DI TALI SOCIETA’ E DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, QUALI CONSUMATORI
FINALI DELLO SPETTACOLO AGONISTICO.

SCOPI, MODALITA’ ASSOCIATIVE, ORGANIZZAZIONE E INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE SARANNO DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATI IN UNA CONFERENZA STAMPA, A CUI
SONO INVITATI TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE (STAMPA, RADIO E TV) A CIO’ INTERESSATI, CHE SI TERRA’ IL 28 GENNAIO P.V., ALLE ORE 10.00 IN ROMA, VIA
RAVENNA 14, PRESSO LA SALA VERDE DI FEDERMANAGER (FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI).
SARA' PRESENTE IL COMITATO DEI SEI PROMOTORI: Felice Pulici (portiere della Lazio dello scudetto '74), Massimo Rossetti, Alfredo Parisi, Luigi Taralli, Paolo Montemurro
e Roberto Betti.

venerdì 18 dicembre 2009

Nasce Federsupporter, prima Associazione di rappresentanza dei sostenitori di Società e Associazioni sportive

Nasce Federsupporter, la prima Associazione di rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori di Società e Associazioni sportive, quotate e non quotate,quali piccoli azionisti e consumatori finali dello spettacolo sportivo.

Si sono riuniti il 18 dicembre 2009, in Roma, via Ravenna 14, presso Federprofessional, i sigg. Dr. Felice Pulici, Avv. Roberto Betti, Presidente di Federprofessional, Avv. Massimo Rossetti, ex Direttore Generale di Federmanager, Dr. Alfredo Parisi, Amministratore di Criteria ricerche srl, Dr. Luigi Maria Taralli, Dottore commercialista, Avv. Paolo Montemurro, Funzionario Direttivo del Comune di Roma, i quali hanno deciso di dare vita ad una Associazione, denominata Federsupporter, di rappresentanza e tutela dei sostenitori di Società e Associazioni sportive, quotate e non quotate, quali piccoli azionisti e consumatori finali dello spettacolo sportivo.

I suddetti soci fondatori hanno già predisposto lo statuto ed il manifesto di programma dell’Associazione. Subito dopo le ormai imminenti Festività Natalizie e di Fine Anno i sunnominati soci formalizzeranno l’atto costitutivo dell’Associazione presso Notaio di fiducia ed indiranno una conferenza stampa in cui saranno dettagliatamente illustrati all’opinione pubblica natura, scopi, modalità associative, programmi ed obiettivi della neo costituita Associazione, nonché utilità e benefici specifici per gli associati.

http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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