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sabato 8 ottobre 2011

FEDERSUPPORTER/Biglietti Lazio-Roma per chi possiede solo ricevuta tessera del tifoso

Con lettera in data odierna (allegata in calce) Federsupporter ha chiesto all’Osservatorio di voler consentire anche ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora fisicamente in possesso della tessera del tifoso (Lazio 1900), ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera l’acquisto di biglietti per la Tribuna Tevere, in occasione del Derby, sempreché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi di accesso allo stadio.

La possibilità di acquisto di biglietti, con le modalità e alle condizioni di cui sopra, era stata, infatti, espressamente prevista dal medesimo Osservatorio in via generale per tutti i tifosi, con una Determinazione assunta il giorno prima, 5 ottobre, di quella assunta il giorno dopo, 6 ottobre, con riferimento ai soli tifosi della Lazio specificamente per la partita Lazio-Roma del 16 ottobre prossimo.

Ufficio Stampa

Marco Liguori cellulare 347 7048101

Email: marco_liguori@katamail.com

Sito Federsupporter www.Federsupporter.it


Spett.le

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Segreteria Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1

Roma

Via fax 06 46521900


Oggetto : Vendita di tagliandi per la Tribuna Tevere ai tifosi della Lazio relativamente alla partita Lazio-Roma del 16 ottobre 2011.

Con Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso, codesto Osservatorio, con riferimento alla partita in oggetto, ha stabilito che la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere sia consentita “ai soli possessori della tessera del tifoso Lazio 1900, già fisicamente rilasciata”.

Con Determinazione n. 36/2011 del 5 ottobre scorso, codesto Osservatorio, peraltro, aveva stabilito che” I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della tessera del tifoso ,potranno essere rilasciati anche previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 31 ottobre 2011”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e su sollecitazione di nostri associati, tifosi della Lazio, si espone e si chiede quanto segue.

Non si comprende francamente per quale motivo, solo ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora in possesso della tessera Lazio 1900, ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera e purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, venga precluso l’acquisto di tagliandi per la Tribuna Tevere onde assistere alla partita Lazio – Roma del 16 ottobre prossimo.
Con la presente, quindi, si chiede a codesto Osservatorio di voler rivedere la decisione assunta con la Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso e, diversamente, di voler spiegare e comunicare i motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione contrastante con quella, assunta in via generale, il giorno prima, 5 ottobre, con la Determinazione n. 36/2011.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

giovedì 1 settembre 2011

La querelle Lazio-Coni: querele, revoche e conflitti d'interesse

La querelle Lazio-Coni sembra non avere fine. Federsupporter si era già occupata della vicenda con mie note del 10 e 20 maggio scorsi., consultabili sul sito www.federsupporter.it. Ora, alla luce di notizie di stampa ( vedasi Il Corriere della Sera del 28 agosto ed Il Messaggero del 29 agosto scorsi), nostri soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, ci hanno nuovamente sollecitato ad esprimere un parere in merito alle suddette notizie. Ciò premesso, preciso quanto segue.

1- Eventuale revoca del dr. Claudio Lotito da consigliere della FIGC.

In ordine a questa ipotesi, v’è da dire che, in effetti, le vigenti norme regolamentari del CONI e della FIGC prevedono l’incompatibilità tra chi ricopre cariche federali ed abbia in corso controversie giudiziarie sia con il CONI sia con la FIGC stessi. Tale situazione di incompatibilità, a mio avviso, non solo non deve sussistere al momento dell’elezione alla carica di consigliere federale, ma deve permanere per tutta la durata della carica stessa.

Peraltro, è notorio che, tra la SS Lazio spa ed il CONI, è in atto un contenzioso giudiziario circa il mancato pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico. Si potrebbe porre il dubbio se, ai fini dell’applicabilità della suddetta normativa che prevede l’incompatibilità, il contenzioso giudiziario debba sussistere tra la persona fisica che ricopre la carica federale ed il CONI.

Se così fosse, la normativa sarebbe, nel caso specifico, inapplicabile, in quanto il contenzioso non è tra il dr. Lotito, persona fisica, ed il CONI, bensì tra quest’ultimo e la SS Lazio spa. Occorre, però, rimarcare che, sotto molteplici profili, sia la normativa CONI sia quella federale, immedesimano l’operato delle società, in quanto persone giuridiche, con l’operato dei loro legali rappresentanti, in quanto persone fisiche. Ne discende che, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità, a causa dell’esistenza di controversie giudiziarie, la distinzione tra società ( persona giuridica) e chi legalmente la rappresenta( persona fisica) potrebbe non essere rilevante.

2- Rapporti di e con un tesserato inibito.

Come è noto, attualmente e fino al 15 settembre prossimo, il dr. Lotito è sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione che gli consente di svolgere per tale periodo solo attività amministrativa nell’ambito della Società dallo stesso presieduta. Gli è inibita, pertanto, sempre per tale periodo, qualsiasi attività sia quale consigliere federale sia quale consigliere della Lega di Serie A. Se, dunque, risultasse che egli avesse effettivamente svolto tali attività e che altri tesserati avessero effettivamente svolto con lui tali attività, vi sarebbero pochi dubbi, a mio parere, che sarebbero entrambi perseguibili dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. In questo caso, la SS Lazio spa risponderebbe di responsabilità diretta, poiché, per il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Il rischio che, sempre in questo caso, correrebbe la SS Lazio sarebbe quello che và dal subire una ammonizione fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

3- Posizione del dr.Beretta, nella qualità di Presidente della Lega di Serie A .

Il Presidente della Lega di Serie A, dr. Beretta, si trova, a mio avviso e non da ora, in una situazione di conflitto di interessi, essendo dipendente di Unicredit, secondo maggiore azionista, con il 40% del capitale sociale, della controllante la AS Roma spa e, in virtù di patti parasociali, sostanziale cogestitrice della stessa Società.

E’ ben vero che il dr. Beretta è dimissionario dalla carica ed è, altresì, vero che , fino al momento in cui sarà stato nominato un nuovo Presidente, egli svolge il ruolo e le funzioni presidenziali ( così detta “prorogatio”). E,’ tuttavia, altrettanto vero che, a causa della rilevata esistenza di una oggettiva situazione di conflitto di interessi, sarebbe preferibile, anche dal punto di vista deontologico, che il ruolo e le funzioni predette fossero svolte, sempre in attesa della nomina del nuovo Presidente, dal Vice presidente vicario, carica anch’essa in attesa di nomina, e, quindi, nell’attesa, dal consigliere più anziano della Lega di Serie A .

4- La querela della SS Lazio spa nei confronti di esponenti del CONI.

Risulta ( vedasi, in particolare, Il Messaggero del 29 agosto scorso), alla luce di dichiarazioni attribuite all’Avv. Gentile, legale della SS Lazio spa e del dr. Lotito , riportate tra virgolette, che sarebbe stata presentata una querela nei confronti di taluni esponenti del CONI per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Tale reato ( art. 393 CP) è ascrivibile a chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone : esso è perseguibile a querela di parte e prevede la pena della reclusione fino ad un anno. L’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla minaccia alla persona ; vale a dire dalla prospettazione alla persona medesima, che può essere, non solo fisica, ma anche giuridica, di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Nella fattispecie, il reato sarebbe stato commesso per avere il CONI, per il tramite di suoi esponenti, diffidato la SS Lazio ad adempiere il pagamento di corrispettivi pregressi, scaduti e non pagati, per l’utilizzo dello Stadio Olimpico, insieme con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il CONI avrebbe rifiutato per il futuro la propria obbligazione: cioè quella di consentire l’utilizzo del predetto stadio. Così ricostruite, sia pur sommariamente e schematicamente, le circostanze di fatto, la querela in discorso non può non suscitare perplessità.

L’art.51 CP prevede, infatti, la non punibilità per l’esercizio di un diritto e mi sembra che , nel caso in questione, sia abbastanza difficile negare che il CONI, nel richiedere il pagamento di consistenti crediti pregressi, scaduti e non pagati, con l’avvertenza che, persistendo la morosità, non avrebbe adempiuto la propria obbligazione rappresentata dal consentire l’utilizzo dello Stadio Olimpico, abbia esercitato un proprio diritto.

A questo proposito, l’art.1454 C.C. riconosce alla parte adempiente la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine e l’art. 1460 CC riconosce, inoltre, alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie (principio secondo cui inadimplenti non est adimplendum). Non solo, ma la minaccia, che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione,in ipotesi rinvenibile nell’avvertimento che, perdurando la morosità, non si sarebbe consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo, deve, come si è detto, consistere in un male ingiusto e, comunque, nella prospettazione di una azione giudiziaria per fini estranei a quelli per far valere diritti che, con tale azione, si intende far valere. Elemento oggettivo del reato che mi pare arduo possa essere riscontrato nell’agire del CONI: a meno di non volere ammettere che la prospettazione del mancato adempimento del proprio obbligo, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, sia configurabile come “ male ingiusto” e/o che l’azione giudiziaria prospettata a motivo di tale inadempimento possa essere estranea al fine perseguito,cioè quello di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per completezza di esame, osservo che la querela per un reato inesistente e che il querelante avrebbe dovuto sapere, in base all’ordinaria diligenza e prudenza , essere inesistente, può esporre il querelante stesso ad una denuncia o a un procedimento anche d’ufficio per il reato di calunnia ( art.368CP), punito con la reclusione da due a sei anni, nonché, in subordine, ad una controquerela per diffamazione ( art. 595 CP), punibile con la reclusione fino ad un anno. Ma, a prescindere da come finiranno le vicende giudiziarie, civili e penali di cui trattasi, è fuor di dubbio che l’appesantirsi e l’aggravarsi del contenzioso tra Lazio e CONI non giovano, soprattutto alla prima ed al suo Presidente, anche tenuto conto del fatto che tali appesantimento e aggravamento potrebbero corroborare i presupposti per la declaratoria di una sua incompatibilità con la carica di consigliere federale.

Al riguardo, riporto di seguito testualmente il Comunicato stampa della CONI Servizi spa emesso nella tarda serata del 30 agosto 2011:

Avendo appreso dalle dichiarazioni – non smentite – dettagliatamente rilasciate dall’Avvocato della S.S. Lazio Spa circa la denuncia nei confronti dell’Amministratore Delegato e di un Direttore, la Coni Servizi SpA fa presente quanto segue:

- a causa dei comportamenti della Società S.S. Lazio Spa da tempo sono stati interrotti i rapporti istituzionali con la stessa per tutto ciò che riguarda gli accordi per la stagione sportiva in corso;

- l’intera vicenda è stata quindi totalmente rimessa nelle mani degli avvocati di fiducia della CONI Servizi Spa (avv.ti Condemi Morabito, Ranieri e Valori) i quali, nel proseguire le azioni intraprese, stanno inoltre procedendo presso le diverse sedi competenti nei riguardi
dei soggetti responsabili con le azioni legali ritenute più opportune a tutela dell’immagine e delle funzioni delle Istituzioni Sportive e delle persone che le rappresentano. Di ogni attività viene costantemente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- in merito ai fatti specifici che sarebbero – secondo le dichiarazioni dell’Avvocato della S.S. Lazio Spa – riportati nella denuncia, si ribadisce la piena legittimità degli atti compiuti e l’irrilevanza di quanto viene impropriamente rappresentato, con la riserva di valutarne gli esiti ed esercitare ogni forma di tutela, anche a garanzia dell’operato dei propri rappresentanti.

- L’Amministratore Delegato ha, altresì, dato mandato al Prof. Franco Coppi per la tutela personale rispetto all’ipotesi di un’accusa di reato palesemente non vera. “

Ritengo doveroso precisare che le presenti note sono state redatte nella giornata del 30 agosto 2011, prima e ad insaputa del Comunicato Stampa sopra riportato.

Per concludere, è chiaro, altresì, che l’esito delle suddette vicende giudiziarie e l’eventuale adozione di provvedimenti in ambito sportivo, sia a carico della Società, sia a carico del suo attuale Presidente, non potranno non essere attentamente valutati, a tutela dei piccoli azionisti, sotto il profilo di eventuali violazioni di legge consistenti nell’inosservanza dei principi di corretta amministrazione e/o sotto il profilo di eventuali violazioni di norme statutarie della Società. Quanto sopra avuto riguardo, in particolare, all’art. 3 del vigente Statuto della SS Lazio spa, secondo cui l’oggetto sociale, cioè l’attività calcistica, deve essere esercitato, tra l’altro “ con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dei suoi organi” .

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

lunedì 25 luglio 2011

I problemi e i misteri del pacchetto di maggioranza della Roma

Non c’è in pratica giorno, dal momento (15 aprile c.a.) in cui è stato definito il contratto preliminare di compravendita del pacchetto azionario in oggetto, che non si siano inseguite e non si inseguano notizie giornalistiche e comunicati ufficiali in ordine alla suddetta compravendita. Da ultimo, con riferimento a notizie pubblicate, anche con grande rilievo, su plurimi organi di informazione circa asserite difficoltà insorte per la stipula della definitiva compravendita, fissata entro il 31 luglio, a causa della asserita sopravvenienza di impreviste perdite quantificate tra i 15 e i 20 mln di euro, Roma 2000 srl, anche su richiesta della Consob, ha emesso, alle ore 20,37 del 22 luglio scorso, un comunicato in cui, tra l’altro, afferma: «Si precisa come siano del tutto prive di fondamento le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa in data odierna in merito all’esistenza di una perdita aggiuntiva di Euro 17 milioni risultante dal bilancio al 30 giugno 2011 della AS Roma spa. Infatti i dati di pre-chiusura della situazione patrimoniale della AS Roma spa alla data del 30 giugno 2011 risultano in linea con le previsioni e con i dati disponibili alla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare di Compravendita».

Peraltro, il comunicato, richiesto dalla Consob, è venuto immediatamente dopo un fax ( ved. www.federsupporter.it) , inviato nella mattinata dello stesso 22 luglio da Federsupporter alla Consob, con il quale si chiedeva alla Commissione di voler accertare la veridicità delle notizie riportate, con grande enfasi, dagli organi di informazione, poi, come detto, smentite da Roma 2000 srl con il comunicato in parola. Gli organi di informazione, ancora una volta, hanno omesso di citare l’iniziativa di Federsupporter.

Tutto chiarito, dunque ? Niente affatto, perché il 24 luglio ed ancor oggi 25 luglio su numerosi giornali vengono sollevati dubbi, si parla di lettere di contestazione inviate dai promissari acquirenti, di frenetiche trattative in corso per ridurre, prima del 29 o, comunque, entro il 31 luglio prossimi, il prezzo di vendita del pacchetto azionario, tenuto conto di nuovamente asseriti cospicui, maggiori debiti societari, sia pure ricadenti nel prossimo o nei prossimi esercizi di bilancio ( su “Il Messaggero” del 24 luglio si parla di non meglio quantificate “ perdite inerziali”, cioè quelle che nel gergo tecnico indicano le perdite che si palesano già nella fase di inizio di una attività d’impresa).

Ma, al di là di come andrà effettivamente a finire la vicenda che, a questo punto, presenta caratteri più tipici di una telenovela che di una operazione commerciale (d’altronde, come finirà lo si verrà a conoscere entro il 29 o, al massimo, entro il 31 luglio prossimi), resta il fatto che i piccoli azionisti, i quali pur detengono il 33% del capitale sociale, nonché, più in generale, i sostenitori della Società sono stati, almeno finora, tenuti all’oscuro delle modalità e condizioni in cui sia stata condotta, si sia svolta e conclusa l’operazione ( alcuni aspetti economico-finanziari dell’operazione sono meglio specificati in una nota del 3 giugno u.s, intitolata “ Banche e Imprese: l’operazione AS Roma spa” del Presidente dell’Associazione, Alfredo Parisi, nota pure consultabile sul sito www.federsupporter.it).

In particolare, i predetti piccoli azionisti e sostenitori sono stati tenuti all’oscuro dei termini e delle modalità della procedura di cessione del pacchetto azionario, dei motivi che hanno condotto all’esito di tale procedura e della due diligence sulla cui base è stato concluso il contratto preliminare di compravendita del 15 aprile scorso.

Informazioni che, di sicuro influenti, direttamente o indirettamente, sul valore del titolo, secondo Federsupporter ( ved. le richieste in tal senso avanzate alla Consob il 19 e 26 aprile scorsi, consultabili sul sito www.federsupoporter.it, rimaste inascoltate e inevase), avrebbero dovuto essere rese note , anche per esigenze di assoluta trasparenza, a tutti gli azionisti ed al mercato.

Se così fosse stato fatto, probabilmente, oggi non vi sarebbe stato spazio per tante notizie o indiscrezioni giornalistiche e non vi sarebbe stato bisogno di continui comunicati ufficiali.

Peraltro, ora ci si dovrebbe attendere, essendo state ufficialmente dichiarate del tutto infondate da parte di Roma 2000 srl le notizie riportate dagli organi di informazione, che la Consob adotti le iniziative ed i provvedimenti previsti dall’art. 185 e dall’art. 187-ter del T.U.F. (Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria) che sanzionano, rispettivamente, le fattispecie di illecito penale o amministrativo costituite da manipolazione informativa del mercato.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto dei soci, in particolare dei piccoli azionisti che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale, trattandosi di società quotata, di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della AS Roma spa per quanto concerne la gestione della Società. In quest’ultimo caso, la suddetta minoranza dei soci potrebbe nominare, a maggioranza del capitale da essi posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti ( a questo scopo, i piccoli azionisti, iscrivendosi a Federsupporter , potrebbero ottenere dall’Associazione idoneo supporto organizzativo e giuridico). L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore o degli amministratori dalla carica. La responsabilità degli amministratori riguarda, non solo la violazione di obblighi previsti dalla legge e/o dallo statuto, ma anche la violazione dell’obbligo generale di diligenza: quest’ultima da valutarsi, non in base a quella richiesta alla persona media, bensì in base a quella richiesta in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenze dell’amministratore.

La valutazione dell’atto gestorio, ai fini dell’accertamento di responsabilità, non può implicare un giudizio di mera opportunità dell’atto stesso, poiché diversamente si sconfinerebbe nel campo della discrezionalità imprenditoriale, viceversa, occorre valutare l’eventuale omissione di quelle cautele, di quelle verifiche, di quelle informazioni preventive normalmente e prudenzialmente richieste per scelte quali quelle operate dall’amministratore ( per es. omissione della preventiva consultazione di collaboratori, consulenti ed esperti o mancata considerazione dei pareri formulati dagli stessi collaboratori, consulenti ed esperti).

Se, dunque, i soci di minoranza che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale ritenessero che gli amministratori della Società avessero compiuto od omesso atti in violazione di norme di legge o statutarie o in violazione dell’obbligo di diligenza, come sopra specificato, avrebbero la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità con conseguente richiesta, nei confronti degli amministratori responsabili, del risarcimento dei danni causati alla Società stessa.

L’azione in questione potrebbe essere esercitata, non solo nei confronti di chi ha amministrato la AS Roma spa fino al 15 aprile scorso, ma anche di chi l’abbia amministrata o l’amministrerà successivamente. Pare, comunque, strano ed inusuale, almeno a chi scrive, che, se sono vere le notizie di stampa secondo le quali i promissari acquirenti avrebbero contestato o contesterebbero oneri sopravvenuti alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, gli stessi promissari acquirenti non si siano cautelati, riservandosi nel contratto preliminare sottoscritto il 15 aprile scorso il diritto di essere preventivamente consultati e di preventivamente approvare tutti gli atti compiuti dagli amministratori della AS Roma spa da tale data fino a quella di stipulazione del contratto definitivo, comportanti l’assunzione di obbligazioni debitorie a carico della Società, ricadenti in periodi anche successivi, per importi, singolarmente o cumulativamente considerati, superiori a cifre minime predeterminate.

Conclusivamente, stando a ciò che finora è emerso ed è stato reso noto, mi sembra si possa dire, soprattutto alla luce di quanto ufficialmente comunicato da Roma 2000 srl il 22 luglio scorso, che, essendosi avverate tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare del 15 aprile scorso, nonché risultando i dati sulla situazione patrimoniale della AS Roma al 30 giugno 2011 in linea con le previsioni ed i dati disponibili alla data di sottoscrizione del suddetto contratto e, quindi, noti ai promissari acquirenti, sia del tutto corretta e giuridicamente fondata la posizione di Roma 2000 srl e di Unicredit di pretendere ed esigere, al prezzo ed alle condizioni convenute nel preliminare, la stipulazione del contratto definitivo di compravendita ( closing) il 29 luglio o, comunque, entro il 31 luglio prossimi.

Avv. Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

martedì 19 luglio 2011

L'Osservatorio recepisce l'istanza di Federsupporter sull'obbligo della tdt per gli abbonati della Roma

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 10:00 di giovedì prossimo, per vagliare «l’annunciata iniziativa di vendita degli abbonamenti dell'AS Roma anche ai non possessori della tessera del tifoso». Lo comunica l'organismo del Viminale in un suo comunicato: tuttavia, l'Osservatorio ribadisce «l’obbligo di rammentare che il recente “Protocollo d’intesa”, siglato tra il Ministro dell’Interno ed i vertici sportivi, esclude espressamente tale possibilità, sebbene nel contesto di una piena autonomia dei club di strutturare iniziative promozionali, nell’ambito della cornice delle regole che disciplinano la tessera del tifoso». L'Osservatorio ha dunque recepito immediatamente le rimostranze espresse sabato scorso da Federsupporter in una lettera in cui si evidenziava «su plurimi organi di stampa ( vedasi Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero) viene oggi data notizia che i tifosi della AS Roma potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2011/2012 senza tessera del tifoso». L'associazione dei supporter sportivi ha anche sottolineato nella missiva che «sui predetti organi di informazione vengono riportate, tra virgolette, dichiarazioni attribuite all’Amministratore Delegato, Dr. Fenucci, ed al Responsabile della biglietteria Dr.Feliziani, della AS Roma, secondo i quali i tifosi della stessa AS Roma sarebbero i soli che potrebbero sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione sportiva 2011/2012 senza aderire alla tessera del tifoso». queste notizie hanno suscitato forti perplessità nei tifosi di altre società, tra i quali molti associati di Federsupporter che hanno sollecitato per avere spiegazioni e chiarimenti. La riunione dell'Osservatorio ristabilirà l'ordine: gli abbonati della Roma dovranno avere anche loro la tessera del tifoso come tutti gli altri supporter italiani. Parafrasando George Orwell si può dire che non esistono tifosi più uguali degli altri.

mercoledì 20 aprile 2011

Federsupporter e Codacons: intervenga la Consob sulla cessione della Roma

Federsupporter e Codacons chiedono alla Consob un intervento urgente in merito alla cessione della maggioranza delle azioni della AS Roma spa a tutela degli investitori e del mercato.

Federsupporter e Codacons hanno inviato oggi alla Consob una formale richiesta di intervento urgente della Commissione in merito alla cessione della maggioranza delle azioni della AS Roma spa a tutela degli investitori e del mercato. In particolare, nella lettera, che si trova pubblicata sul sito www.federsupporter.it e www.codacons.it,viene messo in evidenza che i piccoli azionisti della AS Roma, i quali detengono complessivamente circa il 33 % del capitale sociale, sono stati tenuti all’oscuro delle regole e delle modalità di svolgimento del negoziato che ha portato all’odierna cessione: regole e modalità che, invece, avrebbero dovuto essere comunicate ai suddetti piccoli azionisti.

Tale omissione non ha consentito e non consente ai richiamati piccoli azionisti di poter verificare se il negoziato si sia effettivamente svolto secondo le regole e le modalità prestabilite e, soprattutto, non consente di verificare se l’offerta che ha portato all’aggiudicazione del pacchetto di maggioranza azionario della AS Roma alla così detta “ cordata americana” sia, in realtà, quella migliore.

Ciò anche alla luce del fatto che il prezzo di cessione del suddetto pacchetto, pari a € 0,67, risulta inferiore di oltre il 40% rispetto al valore delle azioni ,€ 1,16, registrato poco prima della data della cessione stessa.

Inoltre, si chiede alla Consob di accertare se sussistano o possano sussistere eventuali situazioni di conflitto di interesse tra i soggetti negoziatori e gli attuali soggetti cessionari delle azioni di maggioranza.

venerdì 11 febbraio 2011

La cessione della partecipazione azionaria di controllo della A.S. Roma spa . Le regole del giuoco. Cessione o partnership?

Le vicende relative alla cessione in oggetto sono, in questi giorni, di grande attualità ed interesse. Notizie o, per meglio dire, più spesso, voci, a volte le più disparate e contraddittorie, si sono inseguite in rapida successione e, per tale motivo, Federsupporter e Codacons hanno formalmente chiesto il 3 corrente ( vedasi su www.Federsupporter.it) un intervento urgente della Consob, affinchè si fosse fatta chiarezza ed i risparmiatori ed il mercato fossero stati messi nella condizione di disporre di informazioni certe, tempestive ed esaurienti.

Ciò premesso, vale la pena di soffermarsi su taluni aspetti della cessione di cui trattasi, finora, a quanto consta, non specificamente ed adeguatamente esaminati. Più precisamente, il riferimento è alle modalità con le quali la cessione è stata finora portata avanti e, a quel che sembra, finalizzata. E’ stato pubblicamente dichiarato, sin dall’inizio, dai soggetti incaricati della cessione che quest’ultima si sarebbe svolta secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella che va sotto la denominazione di “gara a licitazione privata “ .

Procedura che solitamente viene utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, nei casi di urgenza oppure quando un precedente esperimento d’asta sia stato negativo, allorchè, in particolare, si verta in materia di aggiudicazione di lavori a ditte specializzate.

La procedura consiste, in estrema sintesi, nell’invito a determinati soggetti a fare offerte, scegliendo tra le stesse, quella, alla fine, ritenuta migliore. Si tratta, quindi, in effetti, di una vera e propria gara tra possibili offerenti: gara che, usualmente, qualora vi siano più offerte vincolanti, si conclude con una ulteriore gara ristretta al massimo rialzo tra le migliori di tali offerte.

A questo proposito, alcune notizie e/o voci riportate da organi di informazione, hanno parlato di offerte “ inammissibili” o “ irricevibili”. Laddove, se così fosse ed a parte il fatto che non è dato di sapere su quali basi le proposte in questione sarebbero state ritenute “ inammissibili” o “ irricevibili”, le proposte stesse dovrebbero considerarsi come neppure mai esistite. Come ogni gara, le regole della medesima devono- dovrebbero- essere preventivamente stabilite, comunicate ai partecipanti alla gara e rese note al pubblico. In altre parole e volendo rifarsi ad un ambito calcistico, le regole per disputare le partite sono stabilite e conosciute prima del loro inizio e perchè la partita sia regolare esse vanno rispettate; regole che, di certo, non possono essere cambiate durante lo svolgimento del gioco.

Si tenga, altresì, presente che, sotto un profilo più strettamente tecnico -giuridico, anche da atti unilaterali nascono obbligazioni giuridiche. Se un soggetto assume su di sè la titolarità e la responsabilità di vendere un bene a terzi e promette pubblicamente di farlo secondo determinate modalità e regole, tale promessa diventa vincolante per il promittente. La promessa deve considerarsi vincolante sia nei confronti dei potenziali ed effettivi offerenti sia nei confronti di tutti i proprietari del bene, nella fattispecie, gli azionisti della Società, titolari e portatori di diritti ed interessi a che la gara si svolga secondo le modalità e le regole promesse. Si tenga ancora conto del fatto che qualsiasi offerente, risultato non aggiudicatario del bene in vendita, potrebbe agire in sede giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti ( quella che in gergo si chiama violazione del diritto di chanche ) a causa dell’eventuale, mancato rispetto delle modalità e delle regole stabilite per lo svolgimento e la definizione della gara. Aggiungasi che un altro delicato aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quello dell’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento della competizione. L’eventuale presenza, diretta o indiretta, di rapporti di affari e commerciali, già esistenti o nascenti dalla gestione e definizione della trattativa, tra soggetti preposti alla vendita e soggetti offerenti potrebbe, infatti, qualora non comunicata, configurare l’ipotesi di violazione dell’art. 2629 bis C.C. per omessa comunicazione di conflitto di interessi. Eventuale omissione rilevante anche sul piano penale, essendo prevista una sanzione consistente nella reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi. Destinatari dell’obbligo sono gli amministratori di società quotate e /o di enti sottoposti a vigilanza, come, per esempio, le banche. Il precetto consiste nell’obbligo di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società e/o dell’ente vigilato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Laddove per natura si intendono le caratteristiche intrinseche dell’interesse, per termine una descrizione qualitativa dell’interesse, per origine la provenienza dell’interesse stesso, per portata la dimensione quantitativa e temporale di quest’ultimo.

Per danno a terzi deve intendersi qualsiasi pregiudizio patrimoniale nei confronti di chiunque i cui interessi siano coinvolti nell’operazione e, certamente, nella fattispecie, in questa categoria rientrerebbero tutti gli azionisti che non avessero partecipato all’operazione stessa. Come si può, dunque, constatare, la cessione in discorso va riguardata, non solo, come evidenziato nella citata lettera del 3 febbraio c.a., sotto l’aspetto della prevenzione ed eventuale repressione di abusi di mercato (manipolazione operativa e/o informativa del mercato), ma anche sotto altri aspetti, non meno importanti, come quelli qui trattati. Siccome, poi, la cessione in oggetto riguarda il 67% circa del capitale sociale, vale a dire le azioni quotate sul mercato telematico azionario, e ove fosse vero che la Banca rimanesse per circa il 40 % nella compagine azionaria della Società o di una nuova società (Newco, nuova società ) controllante la Società medesima ed ove fosse ancora vero che la stessa Banca finanziasse l’OPA obbligatoria successiva alla cessione, ebbene, in tali ipotesi, più appropriatamente si dovrebbe parlare, anziché di una dismissione vera e propria, di una sostanziale partnership tra il cessionario e la Banca medesima. La qual cosa potrebbe essere avvalorata dall’eventuale stipulazione tra il cessionario e la Banca predetti di patti parasociali quali, a titolo esemplificativo: un patto di sindacato di blocco che ponga limiti e condizioni al trasferimento delle azioni ; un patto di sindacato di voto avente ad oggetto l’esercizio del voto in assemblea; un patto che impegni a deliberare a scadenze prestabilite aumenti di capitale ed a parteciparvi. Peraltro, ove esistenti, tali patti si dovranno conoscere, poiché la legge impone, per le società quotate, e per quelle che le controllano, l’obbligo di comunicazione di essi alla Consob, la loro pubblicazione, per estratto, sulla stampa quotidiana e il loro deposito presso il Registro delle Imprese del luogo ove la Società ha la sede legale. In particolare, potrà essere interessante, ai fini di una più complessiva e compiuta valutazione dell’operazione, conoscere se la Banca avrà assunto oppure no l’obbligo di deliberare futuri aumenti di capitale, d’altronde già previsti come necessari, nonché l’obbligo di parteciparvi.

Quanto al fatto che, così come pure riportato da organi di stampa, la AS Roma spa possa uscire dalla Borsa (c.d. delisting) occorre tenere a mente quanto segue. L’uscita dalla Borsa può realizzarsi se tutto il capitale sociale rimane nelle mani di un socio. L’art. 108 del TUF ( Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria) stabilisce che colui il quale, a seguito di un’OPA totalitaria, venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Sempre l’art. 108 stabilisce che colui il quale venga a detenere una partecipazione superiore al 90 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, salvo che non ripristini entro 90 giorni un flottante ( oggi pari a circa il 33 % ) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il successivo art.111 prevede, altresì, per colui il quale venga a detenere, a seguito di un’OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 % del capitale sociale, il diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, ove nel documento di offerta abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi di tale diritto. Per concludere, anche alla luce di tutto quanto precede, vieppiù si rafforza l’esigenza che, così come rappresentato e richiesto nella lettera del 3 corrente, soprattutto in una fase particolarmente complessa e delicata dell’operazione, tutti i soggetti interessati, in specie gli organi di informazione, si attengano scrupolosamente alle norme che presiedono alla diffusione di notizie e/o voci riguardanti l’operazione stessa ed influenti sul prezzo del titolo, nonché la necessità che informazioni privilegiate vengano comunicate al pubblico senza indugio da parte della Società quotata e dei soggetti che la controllano, dovendosi intendere per informazioni privilegiate quelle concernenti, direttamente o indirettamente, la suddetta Società che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli della Società stessa. Vi è l’esigenza, infine, che la Consob eserciti sulla diffusione delle notizie e/o voci di cui sopra e sulla comunicazione, senza indugio, delle informazioni predette il più attento, tempestivo e rigoroso controllo e, ove necessario, eserciti un doveroso ed efficace intervento.

Avv.Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

N.B. L’utilizzazione del presente documento è consentita solo dietro espressa citazione della fonte e dell’Autore

lunedì 6 settembre 2010

Giovedì giornata di studio sull'azionariato popolare della Roma

A PALAZZO VALENTINI GIORNATA DI STUDIO

AZIONARIATO POPOLARE AS ROMA

L’associazione MYROMA, in collaborazione con la Provincia di Roma, organizza per la giornata del 9 settembre 2010, dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, una giornata di studio sul progetto dell’azionariato popolare per l'acquisto, anche parziale, della As Roma da parte dei tifosi e dei sostenitori della squadra di calcio, a seguito della mozione approvata lo scorso 23 luglio dal Consiglio provinciale.

Introduzione di Gianluca Peciola, consigliere provinciale

e di Walter Campanile, Presidente di MYROMA

Saluto di Patrizia Prestipino, Assessore alle Politiche del Turismo, dello Sport e Giovanili della Provincia di Roma

Proiezione del video dal titolo “Squadra Mia” realizzato dal giornalista di Report Giuliano Marrucci

Intervengono:

Avv. Pietro Ilardi, Vice Presidente di MYROMA

Antonia Hagemann, Project Manager SUPPORTERS DIRECT EUROPE

Luciano Ciocchetti, Vice Presidente della Regione Lazio

Pino Capua, Collaboratore del Sindaco Alemanno in materia di Tutela e Sicurezza nelle Attività sportive e motorie

Riccardo Viola, Presidente CONI Provinciale di Roma

Paolo Cento, presidente Roma Club Montecitorio

Giuseppe Manfridi , autore teatrale e Paolo Calabresi , giornalista delle Iene

Modera Marco Palumbo, consigliere provinciale

Sono stati invitati: As Roma, Unicredit Ufficio Comunicazione e i Roma Club Az, Airc, Utr.

mercoledì 14 aprile 2010

27 Maggio: due atti in uno per la nascita dell’Azionariato Popolare per la Roma

Walter Campanile nella qualità di promotore ed ideatore del Progetto Azionariato Popolare per la Roma ed in rappresentanza degli 83 "Costituenti" dello stesso, comunica quanto segue:
"In questo momento in cui la nostra Roma è impegnata su più fronti per il raggiungimento di importanti risultati sportivi, lo spirito di totale collaborazione nei confronti della squadra, dello staff tecnico e del Club e, quindi, il rispetto, fin da ora, dei principi e dei valori su cui si fonda il nostro Progetto, ci ha determinato a far coincidere il giorno dell’Assemblea Costituente con la data del 27 maggio 2010, stabilita per la costituzione ufficiale dell’Associazione.
In questo modo i tempi previsti per la realizzazione del Progetto non subiranno alcun ritardo ed al tempo stesso sarà possibile rimanere al fianco della squadra senza introdurre elementi di distrazione per l’ambiente giallorosso.
Il 21 Aprile 2010,comunque, provvederemo a depositare presso il Notaio Marco Terzi la documentazione relativa alla costituenda Associazione, già oggetto di approfondito confronto e condivisione da parte della Costituente tutta.

giovedì 7 maggio 2009

Roma e Italpetroli: smentiamo interesse Angelini

L'As Roma e Italpetroli non hanno mai ricevuto alcuna manifestazione di interesse da parte di Francesco Angelini. A precisarlo in una nota congiunta sono l'As Roma e Italpetroli. Italpetroli, «nella sua qualità di controllante indiretta di As Roma e congiuntamente a quest'ultima», si legge nella nota, «precisa di non aver mai ricevuto, nè direttamente, nè indirettamente, alcuna manifestazione di interesse da parte di Francesco Angelini, avente ad oggetto la propria partecipazione in As Roma, nè alcun contatto anche telefonico è intercorso con tale imprenditore».
Fonte: Adnkronos

mercoledì 22 aprile 2009

As Roma: nessun «interesse diretto della famiglia Flick»

La società As Roma e la controllante Italpetroli della famiglia Sensi ribadiscono che non è stato sottoscritto alcun contratto o concluso alcun accordo per la cessione del pacchetto della società calcistica e, in merito a quanto pubblicato oggi sulla stampa, di non conoscere «un interesse diretto della famiglia Flick» di imprenditori tedeschi. «I contatti attualmente in corso - si legge nella nota - con i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse sono, allo stato attuale, in una fase di verifica dell'esistenza dei presupposti per poter valutare eventuali operazioni». Qualsiasi scelta dovesse essere assunta in futuro, precisa Italpetroli, «terrà debitamente conto, come sempre in passato, degli interessi di As Roma e dei soci di minoranza e che, in ogni caso, non si prevede un disimpegno della famiglia Sensi da As Roma».
Fonte: Ansa

Milano Finanza: Volker Flick interessato all'acquisto della Roma

Il tedesco Volker Flick, appartenente alla famiglia già azionista della Daimler che ha liquidato nel 1986 gran parte delle sue partecipazioni, raccogliendo 2,5 mld usd, e' interessato a rilevare dalla famiglia Sensi il controllo della As Roma.
Il finanziere tedesco, secondo il quotidiano Milano Finanza, fa parte di una cordata che, in gran segreto, alcuni mesi fa ha preso contatto con i Sensi tramite l'avvocato Gianroberto de Giovanni, legale di fiducia della famiglia, per sondare la possibilità di una cessione della squadra. Insieme con Flick fanno parte della cordata anche alcuni imprenditori italiani capeggiati dall'ex procuratore sportivo Vinicio Fioranelli.
Quanto al possibile closing, non è stata ancora firmata alcuna intesa, ma i colloqui sono in fase molto avanzata e sono stati portati avanti con l'ausilio di un altro studio legale romano, oltre a quello di de Giovanni (Lovells). La cifra in discussione sembrerebbe più alta di quella discussa in passato con la Inner Circle, per conto del fondo d'investimento facente capo a George Soros.
Fonte: MF Dow Jones - News Italia
http://www.borsaitaliana.it/borsa/area-news/news/mf-dow-jones/italia-dettaglio.html?newsId=589476&lang=it

sabato 11 aprile 2009

L’altra faccia del derby di Roma

Secondo le comunicazioni Consob al 31 marzo, la Lazio ha 120,76 milioni di debiti totali, di cui 10,59 scaduti: 91,76 milioni sono dovuti al fisco, di cui 88,72 per la rateizzazione in 23 anni. La Roma possiede 106,5 milioni di passività correnti che hanno sovrastato per 70,1 milioni le attività: 15,8 milioni sono dovuti a Tremonti. La società ha ottenuto in febbraio altre due rateizzazioni fiscali: il totale sale a cinque

C’è un derby che la Lazio ha già stravinto con la Roma: si tratta di quello dei debiti fiscali. È quanto emerge dalle ultime comunicazioni di fine mese, relative al 31 marzo scorso, sullo stadio debitorio complessivo, imposte dalla Consob a entrambi i club quotati a Piazza Affari. Al 28 febbraio scorso, la società di Claudio Lotito aveva, su un indebitamento complessivo di 120,76 milioni di euro (122,8 al 31 gennaio), 91,76 milioni dovuti al fisco. La quasi totalità di questa somma è composta dagli 88,72 milioni relativi alla rateizzazione in 23 anni dei tributi dovuti sino al 31 dicembre 2004. Al contrario, sempre a fine febbraio la Roma ha un ammontare di passività correnti (ossia a un anno) pari a 106,5 milioni che hanno sovrastato per 70,1 milioni le attività: l’importo dovuto all’erario è di 7,8 milioni. La cifra dovuta oltre i 12 mesi è di 7,9 milioni: il totale dovuto al ministro Giulio Tremonti è dunque di 15,8 milioni.
Esaminando il dettaglio dell’intero stato debitorio si nota che, sempre alla data del 28 febbraio, la Lazio aveva 10,59 milioni scaduti. Circa 5,5 milioni sono somme dovute verso il personale, di cui 1,18 scadute: nella comunicazione non è specificato se siano somme ancora dovute a calciatori e allenatori. Invece 8,29 milioni sono verso "enti settore specifico", ossia squadre di calcio: l’ammontare scaduto è di 0,73 milioni. Invece i debiti "verso altri" hanno raggiunto i 5,19 milioni, di cui 3,59 scaduti.
Invece la Roma segnala nella sua comunicazione che ha ottenuto nello scorso febbraio da Equitalia Gerit altre due rateizzazioni fiscali: il loro numero totale sale così a cinque. La prima per 4,2 milioni di euro, scrive la società giallorossa "è relativa al debito Irap sorto a seguito della notifica di una cartella esattoriale nel gennaio 2008, per il quale erano stati effettuati adeguati accantonamenti in esercizi precedenti". Il pagamento avverrà in 36 rate mensili a partire dal 31 marzo scorso "ad un tasso di dilazione del 4% su base annua". La seconda di 1,8 milioni, prosegue la società giallorossa "è relativa al debito sorto a seguito della notifica di una cartella esattoriale nel maggio 2008 per il tardivo versamento di una rata di condono Irap avvenuto in occasione del successivo condono fiscale nel 2004 che ne consentiva il ravvedimento senza sanzione". Contro la suddetta cartella la squadra della Famiglia Sensi ha presentato ricorso nel giugno 2008 alla Commissione provinciale tributaria. Anche in questo caso il piano di ammortamento prevede il pagamento in 36 rate mensili dal 31 marzo "a un tasso di dilazione del 4% su base annua" si legge nella comunicazione mensile.
Oltre a ciò, la società aveva un totale di debiti di funzionamento pari a 59,3 milioni. Le somme scadute hanno raggiunto i 12,7 milioni, in aumento dagli 11,4 milioni della fine di gennaio: esse riguardano soltanto i fornitori (9,9 milioni), le società di calcio (1,7) altri debiti (959mila euro, comprendenti 915mila al Coni e 44mila alla Lega calcio). L’ammontare dovuto al personale tesserato è di 16,2 milioni di retribuzioni lorde, in aumento dai 9,8 milioni del 31 gennaio scorso: Di questi, 13 milioni erano dovuti per mensilità: la Roma ha specificato che 6,6 sono state corrisposte il 2 marzo scorso, mentre la parte restante è in corso di pagamento. Sono dovuti a Totti e compagni altri 3 milioni per i premi maturati per la qualificazione agli ottavi della Champions League. I giallorossi sono stati eliminati dall’Arsenal proprio in questo turno dopo i calci di rigore all’Olimpico. Inoltre sono attualmente a 5 punti dal quarto posto occupato dal Genoa, ultima piazza disponibile per entrare nella più ricca competizione continentale.
Marco Liguori
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martedì 10 febbraio 2009

Roma-Genoa: l’aggressione dimenticata

Due tifosi rossoblù sono stati gravemente feriti su un treno nei pressi della fermata di Ostiense: i giornali nazionali non hanno riportato la notizia. E’ l’ennesimo episodio cruento compiuto nel corso del campionato ad opera di facinorosi giallorossi, che rischia di restare impunito. E intanto il giudice sportivo non sanziona la società della Capitale per i fumogeni accesi e per i comportamenti violenti avvenuti all’Olimpico

Domenica scorsa a Roma c’è stata l’ennesima aggressione compiuta a tifosi ospiti. Stavolta è toccato a quelli del Genoa: la notizia è stata riportata soltanto dai quotidiani locali. Invece, su quelli nazionali e sulle agenzie neanche una riga. Secondo quanto riportato questa mattina dal Secolo XIX, da Repubblica edizione Genova, dal Corriere Mercantile e anticipato domenica sera dall'emittente genovese "Primocanale", due giovani tifosi rossoblù sono state vittime di un agguato da parte di un gruppo di teppisti armati di spray urticanti e coltelli su un treno che li riportava a Civitavecchia, da dove avrebbero continuato il viaggio in auto per tornare a Genova. L’increscioso episodio sarebbe avvenuto nei pressi della stazione di Roma Ostiense. Uno di essi ha avuto un gravissimo taglio tra volto e collo e ha riportato 10 punti di sutura: l’altro è stato colpito a una gamba. Sulla vicenda sta indagando la Digos.
Si penserà: «Ma cosa sono andati a fare a Roma se la trasferta era pericolosa, visti i precedenti dello scorso campionato?». Occorre a questa domanda una precisazione doverosa: l’Ansa dello scorso 28 gennaio riportava che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per Roma-Genoa aveva soltanto stabilito la chiusura del settore ospiti. Il Casms non aveva stabilito limitazioni alla vendita dei biglietti. Non a caso, gran parte dei tifosi genoani aveva potuto acquistare a Civitavecchia i biglietti del settore “distinti nord” e recarsi regolarmente e tranquillamente allo stadio della Capitale. Tutti si erano comportati civilmente e si erano seduti nel settore dell’Olimpico loro assegnato tra i tifosi giallorossi: nessuno di essi li aveva provocati, né indirizzato cori insultanti la squadra giallorossa. Per precauzione, la polizia li ha spostati nel settore ospiti solo dopo alcuni minuti dall’inizio della gara. Insomma, si può dire che l’iniziale chiusura della parte dell’Olimpico riservata ai sostenitori avversari abbia peggiorato le cose, complicando la vita ai genoani e alle forze dell’ordine. Sarebbe quindi stato più opportuno sistemare i sostenitori del Genoa nel settore loro riservato: una misura di buon senso, oltre che di ordine pubblico.
C’è anche il grottesco nella tremenda domenica dei genoani. Un tifoso giallorosso, forse emulo dei suoi antenati che rubavano le insegne alle armate avversarie, ha strappato dalle mani una bandiera del grifone da un sostenitore “nemico” al termine della gara nei pressi dello stadio: è stato fermato e trovato in possesso di un taglierino. La Polizia lo ha denunciato per furto e possesso di arma da taglio. Per lui ed altri tre compagni di tifo, resisi responsabili di altri comportamenti illeciti, è scattato il Daspo. Nessun provvedimento è scattato per i genoani: è evidente che si sono comportati correttamente. C’è da dire che l’”impresa” dei tifosi del Grifone è stata salutata con simpatia e rispetto da parte di numerosi tifosi sul sito Asromaultras.it: ha voluto farsi sentire la parte rispettosa, e sicuramente numerosa, dei sostenitori della Capitale.
Ma non è la prima volta che alcuni di essi si rendono protagonisti di episodi di violenza. Il 20 settembre scorso un supporter della Reggina fu accoltellato nei pressi dell’Olimpico da un giallorosso ben noto alle forze dell’ordine per numerosi comportamenti violenti. La giustizia ordinaria fece il suo corso: quella sportiva non decise alcuna sanzione, nonostante l’aggressione fosse accaduta nei pressi dello stadio. A termini del Codice di giustizia sportiva la Roma andava sanzionata. Poche settimane prima, il 1° settembre, dopo Roma-Napoli erano stati arrestati due tifosi romanisti durante i controlli prepartita, mentre un altro era stato denunciato a piede libero. Anche quella volta non furono presi provvedimenti contro la Roma. Invece il Napoli fu punito con la chiusura delle curve dalla giustizia sportiva, mentre il ministro dell’Interno Roberto Maroni stabilì il divieto di trasferta per i tifosi azzurri sull’onda emotiva della presunta demolizione del treno Napoli-Roma. L’inchiesta dei Pm napoletani, dopo aver derubricato il reato da distruzione a danneggiamenti, sta per essere archiviata.
Tornando ai fatti di domenica scorsa, nel comunicato di oggi il giudice sportivo Gianpaolo Tosel non ha preso alcun provvedimento per l’aggressione ai due genoani: era ovvio, visto che l’aggressione è stata compiuta in un luogo lontano dall’Olimpico. Ma c’è di più. Tosel ha rilevato solo che «sostenitori della Soc. Roma accendevano due fumogeni e facevano esplodere tre petardi nel proprio settore»: ma siccome ricorrono le circostanze esimenti per la squadra capitolina, ha stabilito «di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato». Riguardo agli episodi di cui si sono resi responsabili i quattro tifosi giallorossi contro quelli genoani nello stadio non c’è neppure un accenno.
Dunque per l’ennesima volta nei confronti della società giallorossa e dei suoi tifosi non sono stati provvedimenti. A ciò bisogna aggiungere che finora anche da parte dei tutori dell’ordine pubblico sono state prese misure blande nei loro confronti per la repressione dei fatti violenti. Due pesi e due misure: forse per intervenire occorre che ci sia un morto.
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte

Nella foto, tratta da Asromaultras.it, i tifosi genoani nel settore ospiti

domenica 8 febbraio 2009

Sintesi tv di Roma-Genoa 3-0 (da You Tube)

Roma, stadio Olimpico, 8 febbraio 2009
23a giornata campionato Serie A

Roma-Genoa 3-0 (Primo tempo 1-0)
Roma (4-2-3-1): Doni, Cicinho (30' pt Motta), Mexes, Juan, Tonetto, Taddei, De Rossi, Brighi, Perrotta, Totti (34' st Aquilani), Vucinic (15' st Baptista). (25 Artur, 21 Diamutene, 15 Loria, 7 Pizarro). All.: Spalletti.
Genoa (4-3-3): Rubinho (16' st Scarpi), Biava, Ferrari, Bocchetti (12' st Palladino), Juric, Van de Borre (1' st Milanetto), Thiago Motta, Criscito, Sculli, Jankovic, Milito (15 Papastathopoulos, 22 Modesto 7 Rossi, 20 Mesto, 11 Olivera). All.: Gasperini.
Arbitro: Rocchi di Firenze 6. Reti: 26' pt Cicinho, 2' st Vucinic, 48' Baptista
Angoli: 8 a 6 per il Genoa. Recupero: 3' e 4'.
Espulsi: all'8' st Taddei per doppia ammonizione, al 23' st Sculli per doppia ammonizione. Ammoniti: Van de Borre, Biava e Juric per gioco scorretto. Note: al 44' del primo tempo espulso il tecnico del Genoa Gasperini per proteste
Spettatori: circa 40mila, di cui paganti 12.563 per un incasso di 308.946 euro

Sintesi di Roma-Genoa 3-0 (Immagini Rai tratte da You tube)

lunedì 26 gennaio 2009

Il treno non fu devastato, l'inchiesta sarà archiviata

Dopo quella domenica scattò il divieto trasferte

Pochi giorni ancora - gli ultimi accertamenti sul piano investigativo - e una probabile richiesta di archiviazione. Cinque mesi dopo la trasferta all’Olimpico, quella costata tra l’altro la squalifica delle curve del San Paolo per tre giornate, è prossima alla chiusura l’inchiesta della Procura di Napoli. Indagini della Digos, intercettazioni, accertamenti incrociati. La verità sull’ultima domenica di agosto attende la firma del pm anticamorra Antonello Ardituro, che da anni indaga sulle frange estreme e violente del tifo azzurro. Sarà una richiesta di archiviazione motivata, ricca di particolari su quanto avvenuto a bordo di un Intercity partito il 31 agosto dalla stazione centrale di Napoli. Si parte da una premessa: a voler ripercorrere la ricostruzione della Digos del vicequestore Antonio Sbordone, la trasferta dei napoletani all’Olimpico era ad alto rischio. I fatti accaduti un anno prima, con scontri tra azzurri e giallorossi, anche in una normale area di servizio, lasciavano presagire il peggio. In secondo luogo, viene toccata la questione organizzativa. Una volta accordata la possibilità ai supporters napoletani di recarsi in gruppo a Roma - è il ragionamento fatto dagli inquirenti - sarebbe stato più oculato garantire mezzi a disposizione. Pochi giorni prima di Roma-Napoli, in occasione del match casalingo per i preliminari di Uefa, era partito infatti il tam tam delle curve: a Roma in treno, con tanto di striscioni e volantinaggio. Nessuno però ha giocato in anticipo per controllare l’esodo di tremila e passa supporters, tra cui anche elementi a rischio, a metà strada tra hooligan e crimine cittadino. Gli inquirenti di via Medina, coordinati dal pm Ardituro, entrano nel merito dell’ipotesi di devastazione, alla luce dei danni denunciati da Trenitalia nei vagoni diretti verso la Capitale. Nessun intento assolutorio, ma approfondimenti ad ampio raggio, con l’obiettivo di chiudere il cerchio attorno ai responsabili di una giornata di tensione, con danni, disservizi e un pessimo ritorno di immagine per il club partenopeo. Ma a determinare la probabile richiesta di archiviazione, l’impossibilità di circoscrivere le accuse alla sfera individuale. Ha agito il «branco» e risulta impossibile attribuire eventuali danneggiamenti a uno o più viaggiatori. L’ultimo tassello dell’inchiesta riguarda la stima dei danni arrecati all’Intercity partito da Napoli. Nelle prime ore si fece riferimento a una cifra - 500mila euro di danni - che le indagini non hanno potuto per il momento confermare. Tanto che una più recente denuncia di Trenitalia fa riferimento una cifra dimezzata: i danni, secondo una ricostruzione che attende gli ultimi passaggi investigativi, sarebbero di 250mila euro. Non mancano spunti sullo spessore dei viaggiatori dell’Intercity. Circa 800 tifosi avevano precedenti di polizia. Qualcuno era anche intercettato nel corso di altre indagini. In tanti erano noti per traffico di droga, estorsione, qualcuno anche per reati associativi e delitti di sangue. Tra i tifosi «attenzionati» anche un presunto killer degli scissionisti di Secondigliano. È il caso di Rito Calzone, arrestato alla fine dello scorso anno per l’omicidio di Antonio Pitirollo: Calzone viene immortalato alla stazione Termini mentre alza una bandada dal collo al mento, per coprire il volto prima dei fumogeni. Immagini che hanno provocato sanzioni e penalizzazioni, colpendo al cuore la parte pulita del tifo azzurro. A partire dal divieto di trasferte per tutto il campionato in corso, una decisione che ha probabilmente inciso sull’andamento incerto degli azzurri lontano dal San Paolo.
Leandro Del Gaudio
Tratto da "Il Mattino" sabato 24 gennaio 2009
Foto www.globalpress.it

Clicca qui per vedere i commenti di Canale 9 sulla notizia
Leggi l'articolo di Repubblica del 13 settembre 2008 Il giallo dell'Intercity sparito, indagini sui danni a Trenitalia
Su questo link il servizio: RaiNews24 presenta "La bufala campana"
Il video trovato da "il pallone in confusione": ESCLUSIVO: ecco il video della carica della polizia a Roma Termini
Articolo di Marco Travaglio Tanto fumo, niente arresti. Sul treno c'erano meno pregiudicati che in Parlamento

domenica 25 gennaio 2009

Sintesi tv di Napoli-Roma 0-3 (da You Tube)

Inclusa anche un'intervista a Eddy Reja a fine partita

Napoli, stadio "San Paolo", domenica 25 gennaio 2009 ore 15
20a giornata campionato serie A

Napoli-Roma 3-0 (primo tempo 2-0)
Napoli (3-5-2): Gianello, Santacroce, Cannavaro, Contini, Maggio, Blasi (36' st Montervino), Pazienza (1' st Bogliacino), Gargano, Mannini, Lavezzi, Zalayeta (21' st Denis). (Navarro, Rinaudo, Aronica, Russotto). All.: Reja.
Roma (4-4-2): Doni, Cassetti, Mexes, Juan, Riise, Taddei (37' st Perrotta), De Rossi, Pizarro (1' st Aquilani), Brighi, Baptista, Vucinic (25' st Menez). (Artur, Loria, Okaka, Totti). All.: Spalletti. Arbitro: Morganti di Ascoli.
Reti: nel pt 17' Mexes, 31' Juan; nel st' 4' Vucinic.
Angoli: 8-6 per la Roma. Recupero: 1' e 1'. Ammoniti: Pazienza, Taddei, Contini, Cannavaro, Gargano, Montervino e Santacroce per gioco scorretto. Spettatori: 60.000.

Leggi anche Dopo Napoli-Roma: ecco i limiti di Reja

Immagini Sky tratte da You tube


Intervista a Eddy Reja (immagini Rai tratte da You tube)

Leggi anche Dopo Napoli-Roma: ecco i limiti di Reja

sabato 24 gennaio 2009

Amarcord 89/90: Napoli 3 Roma 1 (da You tube)

Napoli, stadio "San Paolo", 18 febbraio 1990
25a giornata campionato serie A 1989/90

NAPOLI-ROMA 3-1 (primo tempo 0-1)
Napoli: Giuliani, Ferrara, Corradini, Crippa, Alemao, Baroni (76° Bigliardi), Fusi (59° Mauro II), De Napoli, Careca, Maradona, Carnevale I. (12 Di Fusco, 15° Zola) Allenatore: Bigon.
Roma: Cervone, Tempestilli, Nela, Pellegrini III, Berthold, Comi, Gerolin, Di Mauro, Voller, Giannini, Rizzitelli (59° Piacentini). (12 Tontini, 14 Impalloneni, 15 Cucciari, 16 Baldieri).
Arbitro: Luci di Firenze
Reti: 4' Nela, 53' Maradona, 62' Careca, 72' Maradona

Immagini Rai tratte da You tube

giovedì 22 gennaio 2009

Tim cup: sintesi tv di Inter-Roma 2-1 (da You tube)

Milano, stadio "Giuseppe Meazza", mercoledì 20 gennaio 2009
Quarti di finale Tim cup (Coppa Italia)

INTER-ROMA 2-1 (primo tempo 1-0)
INTER (4-3-1-2): Toldo, Maicon, Burdisso, Samuel, Santon, Zanetti, Cambiasso, Muntari (41' st Mancini sv), Stankovic, Ibrahimovic, Adriano (32' st Chivu). (12 Julio Cesar, 24 Rivas, 7 Figo, 77 Quaresma, 45 Balotelli). All.: Mourinho.
ROMA (4-2-3-1): Artur, Cicinho, Mexes, Juan, Riise (25' st Menez), De Rossi, Brighi, Taddei (34' st Aquilani), Perrotta, Vucinic (15' st Pizarro), Baptista. (27 Julio Sergio, 15 Loria, 77 Cassetti, 26 Greco). All.: Spalletti.
Arbitro: Orsato.
Reti: nel pt 10' Adriano; nel st 16 Taddei, 17' Ibraimovic. Angoli: 7-6 per la Roma Recupero: 2' e 4' Ammoniti: Juan, Samuel, Mexes e Perrotta per gioco falloso, e Vucinic per comportamento non regolamentare Spettatori: 26.520

Sintesi di Inter-Roma 2-1 (immagini Rai tratte da You tube)

giovedì 15 gennaio 2009

Roma-Sampdoria: denunciati 2 tifosi giallorossi

Inoltre il Tribunale di Roma ha condannato N.D. di anni 27 di Reggio Calabria, a 2 mesi di arresto e a 100 euro d'ammenda,  perché trovato in possesso di un fumone durante Roma-Reggina

In occasione dell'incontro di calcio Roma-Sampdoria, disputatosi allo Stadio Olimpico nella serata di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato ''Prati'', diretto da Filippo Santarelli, hanno fermato ai tornelli situati presso la Tribuna Tevere, F.T. romano di anni 34, poiché dopo aver già superato il controllo degli Steward, ha cercato di eludere le operazioni di filtraggio della Polizia di Stato. Immediatamente perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti, extasy e marijuana, custodite in un pacchetto di sigarette, e nel giubbotto, nascondeva un artificio pirotecnico del tipo magnum, la cui introduzione all'interno dello Stadio è assolutamente vietata. Il fermato, che ha precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per possesso di artifizio pirotecnico e segnalato alla Prefettura di Roma per le sanzioni amministrative; nei suoi confronti è stato altresì formulata la proposta per il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo). Inoltre, al termine dell'incontro di calcio, gli Agenti della Polizia di Stato della Digos e del Commissariato Prati, hanno denunciato in stato di libertà un giovane romano di 21 anni, per lancio di materiale pericoloso, in quanto durante la partita ha lanciato un grosso petardo all'interno del campo. Il ragazzo, dopo aver lanciato il razzo dagli spalti della Curva Sud ha cercato di far perdere le proprie tracce, spostandosi in un altro settore della Curva ed indossando successivamente al fatto un berretto di lana. Ma sia il momento del lancio che i vari spostamenti del giovane, sono stati seguiti dalle telecamere ad alta definizione che operano all'interno dello Stadio e che sono costantemente monitorate dal personale della Digos presso la Sala Radio dello Stadio. La Questura di Roma ha inoltre reso noto che ''in merito all'incontro di calcio Roma-Reggina, il Tribunale di Roma ha condannato N.D. di anni 27 di Reggio Calabria, a 2 mesi di arresto e a 100 euro d'ammenda, perche' trovato in possesso di un fumone''.
Fonte: Asca

lunedì 12 gennaio 2009

Sintesi di Roma-Milan 2-2, esordio di Beckham (da You tube)

Roma, Stadio Olimpico, domenica 11 gennaio 2009 ore 20.30
18a giornata campionato Serie A

ROMA-MILAN 2-2
ROMA: Doni; Cassetti (36' st Cicinho), Mexes, Juan, Riise; De Rossi, Brighi (39' st Aquilani); Taddei (20' st Pizarro), Perrotta, Baptista; Vucinic
Allenatore: Spalletti
MILAN: Abbiati; Zambrotta, Favalli, Maldini, Jankulovski; Beckham (44' st Flamini), Pirlo, Seedorf; Kakà, Ronaldinho (26' st Ambrosini); Pato
Allenatore: Ancelotti
ARBITRO: Morganti di Ascoli Piceno
RETI: 22' pt Vucinic, 3' st Pato, 8' st Pato, 27' st Vucinic
NOTE: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 50.000 circa. Ammoniti: Pirlo, Seedorf, Riise, Brighi. Angoli: 5-4 per il Milan. Recuperi: 2' pt e 3' st.

Sintesi tv di Roma-Milan 2-2 (immagini di Rete 4 tratte da You tube)
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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