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giovedì 9 febbraio 2012

Federsupporter: è nata la fidelity card che manderà in soffitta la tessera del tifoso

La Determinazione n. 6 dell'8 febbraio scorso dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito la nascita della fidelity card. Con quest’ultima si va verso il superamento della tessera del tifoso: finalmente sarà più facile andare allo stadio. E’ una vittoria di Federsupporter che l’ha richiesto più volte. E' da sottolineare che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell'Osservatorio è stato formalmente riconosciuto il ruolo della rappresentanza dei tifosi e in particolare quello di Federsupporter.

La fidelity card è una carta analoga a quella che rilasciano i centri commerciali ed i supermercati ai propri clienti per fruire di sconti e/o di altri vantaggi. La card consentirà l'acquisto di biglietti per sé e per i propri conoscenti sia per le gare in casa che per quelle in trasferta. Sarà inoltre consentita la trasferibilità dei biglietti, compresi quelli contenuti negli abbonamenti nella tessera del tifoso. Previste altresì misure semplificative ed agevolative per i minori di anni 14 e di anni 18. Le società sportive dovranno offrire con le fidelity card servizi, a prezzi calmierati, ai propri tifosi che vanno allo stadio. Le misure indicate già valgono per la presente stagione, mentre per la prossima saranno approntate ulteriori misure semplificative ed agevolative.

Di notevole rilievo il richiamo alle società a coinvolgere i tifosi nello spettacolo, prima e dopo la gara. Di seguito, un ampio commento di Federsupporter sulla Fidelity Card.

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Tessera del tifoso: Determinazione n. 6 in data 8 febbraio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Un ulteriore notevole successo di Federsupporter nella tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi
(Dr. Alfredo Parisi, Presidente – Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridico-Legale)
Premessa.
In occasione di numerosi Convegni e nei non pochi incontri e colloqui, formali ed informali, intrattenuti con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Federsupporter ha portato avanti una strategia di confronto istituzionale, critico, ma sempre costruttivo, in ordine alla tessera del tifoso.

Nel portare avanti tale strategia, l’Associazione non ha, peraltro, trascurato di far valere i diritti e gli interessi dei sostenitori sportivi anche in sede giudiziaria.

Tanto è vero che un punto di svolta, a favore dei suddetti diritti ed interessi, si è avuto, grazie, per l’appunto, all’iniziativa ed all’azione di Federsupporter, in unione con il Codacons, con il quale sussiste un accordo di partenariato, che ha portato all’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza, da molti citata e fatta propria, omettendo, peraltro, quasi sempre, di citarne il soggetto promotore, che ha sancito la scorrettezza commerciale della commistione di tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile: quest’ultima sostanzialmente imposta dalle società sportive ai tifosi come condizione indispensabile per acquisire tale tessera e, conseguentemente, per ottenere abbonamenti e biglietti.

Il Consiglio di Stato ha sancito quello che era stato uno dei principali punti di critica di Federsupporter al come la tessera, che doveva, anzi, avrebbe dovuto, essere uno strumento esclusivamente volto a garantire la sicurezza negli stadi, era stata, invece, surrettiziamente strumentalizzata dalle società sportive per trarne, in maniera scorretta, un business, a spese ed a carico dei sostenitori, quantificabile in circa € 3 miliardi annui.

Una errata comunicazione aveva, inoltre, fatto percepire la tessera, non nelle sue reali finalità di garanzia per i tifosi di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli sportivi, bensì come una odiosa misura di controllo poliziesco preventivo oggettivamente identificativa dei tifosi come una categoria, di per sé, tendenzialmente pericolosa e potenzialmente criminale.

La strumentalizzazione commerciale operata dalle società sportive e l’errata comunicazione di cui sopra non potevano che determinare, come hanno determinato, una crisi di rigetto dei sostenitori nei confronti della tessera, in larga parte, mai condivisa, bensì subita.

L’opera di critica costruttiva, le iniziative in sede giudiziaria, culminate, come detto, nell’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato, il sistematico dialogo e confronto con l’Osservatorio, tutto ciò perseguito, con fermezza e tenacia, da Federsupporter, consegue oggi, con le misure in oggetto, un significativo, sebbene ancora non definitivo, esito a favore dei sostenitori sportivi .


1) I Principali contenuti delle misure di cui alla Determinazione n. 6/2012.

Di assoluto e particolare rilievo è il fatto che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell’Osservatorio, si riconosce formalmente il ruolo delle rappresentanze dei tifosi: in particolare, di Federsupporter, espressamente citata come associazione “sentita” ai fini delle misure adottate.

Cosa che, oltre a costituire un riconoscimento formale ed istituzionale di tale ruolo, è motivo di legittima soddisfazione e di orgoglio per l’Associazione che ha saputo conquistarsi sul campo detto riconoscimento, pur tra notevoli difficoltà e, occorre riconoscerlo, pur senza ancora un adeguato apporto associativo di molti sostenitori sportivi e pur largamente ignorata e misconosciuta dai mezzi di informazione, in specie da quelli a maggiore diffusione.

Le misure previste contemplano l’introduzione di una fidelity card ; quest’ultima, ancorchè non definita nel documento dell’Osservatorio, evidentemente da intendersi come le card che, in specie i grandi centri commerciali ed i supermercati, offrono ai loro clienti per usufruire di sconti e/ o di altri vantaggi.

Tale card, in sostituzione ed in alternativa alla tessera del tifoso, consentirà, in via sperimentale, per la presente stagione sportiva, ma anche per la prossima ove la sperimentazione avrà avuto successo, di acquistare biglietti per le gare casalinghe e per quelle in trasferta.

Più precisamente, per le gare casalinghe, sarà consentito l’acquisto fino a quattro biglietti, per sé e per propri conoscenti, previa presentazione, oltreché della fidelity card, della copia del documento di identità dei predetti conoscenti.

Per le trasferte, sarà consentito l’acquisto di un biglietto, oltre al proprio, per un conoscente, previa presentazione della fidelity card che, per il possessore di quest’ultima, sostituisce il documento d’identità, in aggiunta ad una fotocopia del documento di identità del conoscente, titolare dell’altro biglietto.

Entrambi i biglietti saranno validi per tutti i settori, compreso quello riservato agli ospiti.

La condizione per il rilascio dei suddetti biglietti è che la società che li rilascia sia collegata con il sistema informatico “Questura on line” che consente, in tempo reale, la verifica dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.

I biglietti in questione saranno caricati elettronicamente sulla fidelity card ( nel documento dell’Osservatorio è riprodotto, per le società, a titolo esemplificativo, una schema tecnico di caricamento dei biglietti).

Un’altra novità importante consiste nella possibilità di cessione di biglietti elettronicamente caricati sulla card.

Tali biglietti, compresi quelli contenuti nell’abbonamento ottenuto con la tessera del tifoso, potranno essere ceduti ad altro possessore di fidelity card ed anche a terzi, non possessori di tale card, ma in possesso di un biglietto sostitutivo del titolo di accesso allo stadio, conforme alle caratteristiche di legge.

In questo modo, è data alle società sportive una ulteriore possibilità di agevolare la trasferibilità dei biglietti.

Sarà sufficiente, infatti, che esse, una volta verificato mediante “ Questura on line” l’assenza in capo al richiedente di motivi ostativi all’accesso allo stadio, rilascino a tale richiedente un documento ( biglietto sostitutivo) da cui risulti detta assenza.

In tale maniera, il possessore del biglietto sostitutivo potrà ottenere biglietti caricati su fidelity card, compresi quelli contenuti in abbonamenti rilasciati mediante tessera del tifoso.

Un’altra importante possibilità è quella riconosciuta in favore dei minori di 14 anni, i cui biglietti potranno essere liberamente ottenuti dal genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore.

Anche questo genere di biglietti è trasferibile, purchè sempre a minori di 14 anni in possesso di codice fiscale o tessera sanitaria.

I maggiori di anni 14 e minori di anni 18 potranno acquistare i biglietti semplicemente previa esibizione di un valido documento d’identità da portare con sé anche per controlli allo stadio.

Le società sportive dovranno procedere ad una immediata revisione dei sistemi di accesso allo stadio in modo da ridurre al minimo, attraverso varchi riservati, i tempi di accesso per i possessori di fidelity card, così come già previsto per i possessori di tessera del tifoso.

Uno degli altri aspetti più significativi per i tifosi di cui alle misure allegate alla Determinazione dell’Osservatorio è rappresentato dal fatto che le fidelity card, su espressa richiesta dell’Osservatorio, dovranno offrire specifici benefici ai suddetti tifosi, quali, per esempio : convenzioni per l’acquisto nello stadio, a prezzi calmierati, di bevande e generi di conforto, nonché altri servizi ( si pensi al parcheggio dell’autovettura), sempre a prezzi calmierati, mediante apposite convenzioni.

Naturalmente, così precisa l’Osservatorio, le società potranno liberamente implementare i servizi offerti ai tifosi, sempre, però, secondo una logica e secondo politiche commerciali assolutamente corrette, senza, dunque, alcuna costrizione o alcun condizionamento, come, viceversa, è avvenuto fino ad oggi, mediante la sostanziale imposizione di una carta di credito e come è stato censurato dalla ricordata ordinanza del Consiglio di Stato.

L’Osservatorio richiama le società a voler, più in generale, attivare ogni utile mezzo di dialogo con i tifosi, al fine di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, in specie per le categorie più giovani, realizzando, a questo scopo, insieme con i proprietari degli impianti, iniziative di coinvolgimento anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.

Tutto ciò che è stato sin qui indicato vale per quanto riguarda l’immediato.

Ma l’Osservatorio, per quanto riguarda il medio periodo, già specifica quelli che saranno gli sviluppi delle misure di semplificazione.

In tal senso, sarà permessa la vendita on line dei biglietti e la vendita di titoli de= materializzati di accesso agli stadi, quali : vendita per il tramite di telefono mobile, come già avviene per i biglietti aerei e ferroviari.

Saranno, altresì, avviate iniziative al fine di vendere i biglietti , anche nel giorno della gara, riservati ai settori ospiti, per le gare in trasferta.

Infine, le società dovranno prevede, a fianco delle fidelity card, altre carte estremamente semplificate come il voucher.


2) Considerazioni finali.


Non v’è dubbio che la Determinazione n. 6/2012 e le misure di semplificazione ad essa allegate, alla cui formulazione un non irrilevante contributo è stato dato da Federsupporter, anche con uno specifico documento inviato all’Osservatorio prima dell’adozione definitiva della nuove misure, rappresenta un punto di svolta, che non si esita a definire epocale, nella considerazione dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi, non più trattati come meri destinatari passivi di obblighi, restrizioni, divieti, come categoria presunta socialmente pericolosa e come “limoni da spremere” economicamente, dovendo tutto e non potendo nulla pretendere, bensì quali soggetti attivi e compartecipi dello spettacolo al quale assistono e che finanziano.

Viene da dire, ma è troppo facile dirlo per Federsupporter, che i suddetti sostenitori, per la prima volta, vengono considerati consumatori a tutti gli effetti.

Verrebbe anche da soggiungere, forse troppo presuntuosamente, che Federsupporter si sta dimostrando una idea vincente, anche se ancora molto resta da fare.

E’ necessario, dunque, che, sempre di più e finalmente, i sostenitori sportivi prendano coscienza di se stessi e, soprattutto, si rendano conto del fatto che in una società pluralistica, quale la nostra, non si conta individualmente, ma si conta collettivamente, associandosi e partecipando alla vita associativa: non a caso lo slogan di Federsupporter è “ Uniti & Insieme : per contare e non essere contati”.

Ci si augura, perciò, che, anche grazie ai risultati che si sono e si stanno ottenendo, la campagna associativa che Federsupporter lancerà nei prossimi giorni, in unione con la presentazione di un volume intitolato “Dalla società sportiva all’impresa sportiva : il sostenitore consumatore”, possa suscitare quell’attenzione, in specie da parte degli organi di informazione, che finora non ha suscitato e quel consenso e quell’adesione che ancora non si sono avuti in maniera adeguata e soddisfacente.

Per concludere, va doverosamente dato atto all’Osservatorio di una apertura e sensibilità nei confronti delle giuste esigenze dei sostenitori, naturalmente sempre nei limiti consentiti dalla natura e dalle competenze dell’Osservatorio stesso, nonché và dato atto dell’attenzione, della considerazione e del riconoscimento del ruolo dell’Associazione, essendosi dimostrato che, solo con il dialogo e con il confronto, sia pur critico ma costruttivo, non con le sterili contrapposizioni, si possono ottenere importanti risultati nell’interesse generale e comune.

Dr. Alfredo Parisi Avv. Massimo Rossetti

sabato 8 ottobre 2011

FEDERSUPPORTER/Biglietti Lazio-Roma per chi possiede solo ricevuta tessera del tifoso

Con lettera in data odierna (allegata in calce) Federsupporter ha chiesto all’Osservatorio di voler consentire anche ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora fisicamente in possesso della tessera del tifoso (Lazio 1900), ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera l’acquisto di biglietti per la Tribuna Tevere, in occasione del Derby, sempreché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi di accesso allo stadio.

La possibilità di acquisto di biglietti, con le modalità e alle condizioni di cui sopra, era stata, infatti, espressamente prevista dal medesimo Osservatorio in via generale per tutti i tifosi, con una Determinazione assunta il giorno prima, 5 ottobre, di quella assunta il giorno dopo, 6 ottobre, con riferimento ai soli tifosi della Lazio specificamente per la partita Lazio-Roma del 16 ottobre prossimo.

Ufficio Stampa

Marco Liguori cellulare 347 7048101

Email: marco_liguori@katamail.com

Sito Federsupporter www.Federsupporter.it


Spett.le

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Segreteria Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1

Roma

Via fax 06 46521900


Oggetto : Vendita di tagliandi per la Tribuna Tevere ai tifosi della Lazio relativamente alla partita Lazio-Roma del 16 ottobre 2011.

Con Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso, codesto Osservatorio, con riferimento alla partita in oggetto, ha stabilito che la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere sia consentita “ai soli possessori della tessera del tifoso Lazio 1900, già fisicamente rilasciata”.

Con Determinazione n. 36/2011 del 5 ottobre scorso, codesto Osservatorio, peraltro, aveva stabilito che” I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della tessera del tifoso ,potranno essere rilasciati anche previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 31 ottobre 2011”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e su sollecitazione di nostri associati, tifosi della Lazio, si espone e si chiede quanto segue.

Non si comprende francamente per quale motivo, solo ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora in possesso della tessera Lazio 1900, ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera e purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, venga precluso l’acquisto di tagliandi per la Tribuna Tevere onde assistere alla partita Lazio – Roma del 16 ottobre prossimo.
Con la presente, quindi, si chiede a codesto Osservatorio di voler rivedere la decisione assunta con la Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso e, diversamente, di voler spiegare e comunicare i motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione contrastante con quella, assunta in via generale, il giorno prima, 5 ottobre, con la Determinazione n. 36/2011.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

sabato 3 settembre 2011

ESCLUSIVA PIANETAGENOA - Alfredo Parisi (Federsupporter): «Ricorreremo anche alla Corte Costituzionale contro la tessera del tifoso»

Federsupporter e il Codacons hanno perso la prima battaglia davanti al Tar contro la Tessera del tifoso, ma non la guerra. Come spiega il presidente del sindacato dei tifosi, Alfredo Parisi, in questa intervista esclusiva a Pianetagenoa1893.net proseguono i ricorsi giudiziari contro le pratiche commerciali scorrette contenute nella Tdt. Parisi lancia anche un invito a tutte le tifoserie: «Associatevi a Federsupporter, perché più siamo e possiamo difenderci meglio contro le ingiustizie».

Presidente Parisi ci può spiegare brevemente su quali motivazioni si fondava il vostro ricorso contro la tessera del tifoso?
«Il ricorso era focalizzato essenzialmente sul fatto che la tessera del tifoso fosse incorporata in una carta di credito revolving e che pertanto il tifoso stesso fosse costretto a richiedere tale carta per acquistare l’abbonamento o i biglietti».

Quali sono state le principali obiezioni del Tar?
«La decisione del Tar del Lazio riguarda solo l’istanza cautelare cioè la richiesta di sospendere la validità del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che stabiliva l’archiviazione della segnalazione della non corretta pratica commerciale seguita dalle società sportive per la tessera del tifoso ma non ha deciso nel merito della controversia riguardo alla scorrettezza, da noi e da Codacons ritenuta tale, delle pratiche commerciali poste in essere dalle società di calcio. Dunque il giudizio evidentemente proseguirà in seguito nella parte relativa al merito».

Ho letto un passo della sentenza che mi ha colpito: «parte ricorrente non abbia adeguatamente evidenziato il carattere di irreparabilità alla posizione soggettiva dedotta in giudizio conseguente per effetto dell’esecuzione della gravata determinazione». Tradotto dal “giuridichese” i giudici sembrano dire che non avete portato prove sufficienti sulle presunte pratiche commerciali scorrette: ma è proprio così?
«Una delle motivazioni addotte dal Tar per respingere la richiesta di sospensione, cioè l’asserita mancanza di «apprezzabili elementi di fondatezza» lascia sconcertati posto che sia Codacons che Federsupporter, nei ricorsi e nelle memorie presentate avevano evidenziato proprio l’irreparabilità del danno, in attesa del giudizio di merito che sarebbe seguito, dovuto al fatto che sono in fase avanzata le campagne abbonamento 2011/2012».

Ricorrerete subito al Consiglio di Stato?
«I nostri legali e quelli del Codacons stanno valutando attentamente la questione, ma è probabile che si proceda in tempi rapidi ad una impugnazione della decisione».

Se doveste perdere anche questo grado di giudizio, quali azioni potreste ancora svolgere per tutelare i tifosi contro la pratiche commerciali scorrette?
«A prescindere dall’esito della vicenda giudiziale dinanzi al Tar del Lazio e, probabilmente al Consiglio di Stato, resta impregiudicata la questione insita nel fatto che il tifoso che voglia la tessera per ottenere l’abbonamento o i biglietti è costretto ad accettare anche la carta di credito revolving. Ciò indipendentemente dal fatto che ha costituito e costituisce oggetto della controversia giudiziaria che sia commercialmente corretto oppure no che la società sportiva comunichi al tifoso che la tessera ha un duplice funzione sia di certificazione dell’assenza di motivi ostativi al rilascio della tessera stessa sia di carta di credito. Al riguardo Federsupporter sta interessando nuovamente l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive affinchè le società sportive mettano il tifoso in condizione di scegliere liberamente tra la seguente alternativa: tessera incorporata in una carta di credito o semplice acquisto di un carnet di biglietti relativi a tutto o parte delle gare del campionato come peraltro già previsto in una proposta avanzata all’Osservatorio da parte di un Gruppo di lavoro. Proposta già illustrata da Federsupporter nel comunicato del 18 agosto scorso disponibile sul nostro sito www.federsupporter.it».

In un recente comunicato, la Tifoseria organizzata del Genoa ha parlato di «leggi incostituzionali» riferendosi alla tessera del tifoso: sarà possibile eccepire eventualmente la sua incostituzionalità?
Nel nostro ordinamento non è previsto il ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Essa può essere adita solo mediante espresso rinvio alla stessa da parte del giudice ordinario, qualora nel corso di una causa, civile o penale, venga sollevata da una delle parti o d’ufficio dal giudice l’eccezione di incostituzionalità. Non escludo che nel corso dell’eventuale procedimento dinanzi al Consiglio di Stato o in altro procedimento questa eccezione possa essere sollevata dal Codacons e da Federsupporter.
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET

mercoledì 31 agosto 2011

Codacons-Federsupporter: udienza interlocutoria al Tar contro la tessera del tifoso

Il TAR del Lazio – Sezione I, nella Camera di Consiglio tenutasi questa mattina, si è riservato di decidere sulle istanze del Codacons e di Federsupporter, quest’ultima assistita e difesa dall’Avv. Carlo Guglielmo Izzo. Tali istanze, presentate ai fini di una rapida decisione nel merito, riguardano il ricorso del Codacons, in unione con Federsupporter, per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva archiviato la segnalazione concernente l’esistenza di pratiche commerciali scorrette da parte delle società di calcio in relazione al rilascio della tessera del tifoso.
In particolare, al centro della segnalazione e del ricorso delle predette Associazioni, è stato posto il fatto che, per ottenere la tessera e, conseguentemente, abbonamenti e/o biglietti, i sostenitori sono, in pratica, costretti ad acquisire anche una carta di credito ricaricabile ( revolving), incorporante la stessa tessera.
Nelle loro istanze, Codacons e Federsupporter hanno messo in rilievo, ai fini di una rapida decisione del TAR del Lazio, la non necessità di espletare ulteriori attività istruttorie e l’urgenza della decisione medesima, tenuto conto dell’inizio dei campionati e della fase avanzata delle relative campagne abbonamenti. Si auspica che la decisione possa, dunque, intervenire in tempi brevi.

martedì 19 luglio 2011

L'Osservatorio recepisce l'istanza di Federsupporter sull'obbligo della tdt per gli abbonati della Roma

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 10:00 di giovedì prossimo, per vagliare «l’annunciata iniziativa di vendita degli abbonamenti dell'AS Roma anche ai non possessori della tessera del tifoso». Lo comunica l'organismo del Viminale in un suo comunicato: tuttavia, l'Osservatorio ribadisce «l’obbligo di rammentare che il recente “Protocollo d’intesa”, siglato tra il Ministro dell’Interno ed i vertici sportivi, esclude espressamente tale possibilità, sebbene nel contesto di una piena autonomia dei club di strutturare iniziative promozionali, nell’ambito della cornice delle regole che disciplinano la tessera del tifoso». L'Osservatorio ha dunque recepito immediatamente le rimostranze espresse sabato scorso da Federsupporter in una lettera in cui si evidenziava «su plurimi organi di stampa ( vedasi Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero) viene oggi data notizia che i tifosi della AS Roma potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2011/2012 senza tessera del tifoso». L'associazione dei supporter sportivi ha anche sottolineato nella missiva che «sui predetti organi di informazione vengono riportate, tra virgolette, dichiarazioni attribuite all’Amministratore Delegato, Dr. Fenucci, ed al Responsabile della biglietteria Dr.Feliziani, della AS Roma, secondo i quali i tifosi della stessa AS Roma sarebbero i soli che potrebbero sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione sportiva 2011/2012 senza aderire alla tessera del tifoso». queste notizie hanno suscitato forti perplessità nei tifosi di altre società, tra i quali molti associati di Federsupporter che hanno sollecitato per avere spiegazioni e chiarimenti. La riunione dell'Osservatorio ristabilirà l'ordine: gli abbonati della Roma dovranno avere anche loro la tessera del tifoso come tutti gli altri supporter italiani. Parafrasando George Orwell si può dire che non esistono tifosi più uguali degli altri.

venerdì 8 aprile 2011

Federsupporter: la tessera del tifoso, questa sconosciuta...ancora

Prendiamo spunto da due episodi segnalati da alcuni tifosi e riportati dalla stampa per sottolineare le difficoltà e le incongruenze nel quale si dibatte tuttora quello strumento ibrido di marketing in cui sono state forzate la filosofia e le tematiche della lotta alla violenza negli impianti sportivi. Le carenze organizzative, tecniche, comunicazionali e di trasparenza che caratterizzano la filiera della tessera del tifoso, da più parti sollevate, ed in particolare da Codacons e da Federsupporter, hanno trovato puntuale conferma nel provvedimento ( n.b. non un semplice parere) del 12 gennaio u.s. dell’Autorità Garante della Privacy che ha imposto alle società sportive “ di migliorare l’informativa da dare ai tifosi….mettendo in evidenza i dati che possono essere trattati solo su base volontaria e con consenso ad hoc…” Ma soprattutto “ i tifosi dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid” “. A tutt’oggi non risulta alcuna risposta da parte delle richiamate società, tanto che Codacons ha ritenuto opportuno sollecitare nuovamente ‘ Autorità Garante. Questa premessa si rende necessaria per commentare, brevemente, non solo le richiamate segnalazioni dei tifosi ma, soprattutto, la replica del Ministero dell’Interno. La domanda: “ Che fine ha fatto la tessera del tifoso? Ad agosto dello scorso anno ho sottoscritto la tessera del tifoso contestualmente all’abbonamento per la stagione calcistica 2010/2011, mancano poche giornate alla fine del campionato e la tessera del tifoso non mi è stata recapitata… E nelle stesse condizioni mie si trovano tantissimi altri tifosi….. che fanno le poste ? – in Il Messaggero.it del 28.03.2011”

Dal Corriere del Mezzogiorno del 30.03.2011 :” Un lettore de Il Napolista ha scritto al sito inviando la risposta che il Ministero dell’Interno gli ha dato dopo le sue ripetute proteste per il fatto di non riuscire a trovare la tessera del tifoso negli uffici postali partenopei “ pubblicato su Pianetagenoa1893.net, dal sito” il napolista.it.”

E la risposta ministeriale è significativa in quanto richiama la responsabilità, prima, delle società sportive e, poi, dei soggetti collocatori della tessera, responsabilità per la cui evasione non è prevista alcuna penalizzazione ma solo il disprezzo per il “ cliente”. “Spiacenti degli inconvenienti e ritardi da li patiti, si comunica che già da tempo è in atto il monitoraggio delle problematiche connesse alla reperibilità e rilascio delle tessere del tifoso. In particolare per quanto riguarda il Napoli Calcio, gli organi sportivi competenti hanno qui riferito che detta società ha effettivamente disabilitato al rilascio alcuni uffici postali dislocati sul territorio italiano a causa di loro problemi tecnici e che altri sono sprovvisti materialmente delle tessere… Le confermiamo peraltro che per vedere assicurato il suo diritto a seguire la squadra del cuore in trasferta, prendendo posto, volendo, nel settore degli ospiti degli stadi ed anche in presenza di limitazioni, Lei potrà richiedere il rilascio della Tessera del Tifoso, previa autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy, a qualsiasi Società di calcio iscritta ai campionati di Serie A, B o Lega Pro, vedendo assicurate così tutte le facilitazioni di base previste dal Programma”. Risposta che , come evidenzia il sito stesso “…ha sorpreso il tifoso che però ha riconosciuto al Ministero quella correttezza e celerità che non ha mai trovato nella società….”. Su questa replica ministeriale, peraltro, devono evidenziarsi due aspetti .

Il primo : è stata capovolta la logica della tanto sbandierata fidelizzazione che consente al tifoso possessore della tessera della SUA squadra di accedere a qualsiasi impianto sportivo. Ora si invita , nell’inerzia della società sulla quale dovrebbe pesare l’obbligo di consegnare la tessera, il tifoso a sottoscrivere una tessera qualsiasi per poter assistere alle gare della SUA squadra.

Invero “Le linee guida per gli addetti ai lavori approvate dal gruppo di lavoro tecnico” del luglio 2010 prevedono che “… possono richiedere ed ottenere la tessera del tifoso tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi società sportiva . I più appassionati potranno avere anche Tessere del Tifoso di differenti squadre.” Ma sembra del tutto evidente che la passione è un sentimento “ monopolistico”, ad una sola direzione, verso qualcosa o qualcuno e non ammette devianze. Ciò è ancora più vero per la PROPRIA squadra per la quale la fedeltà è “certificata” dalla tessera- abbonamento.

Tale passione, del resto, è enfatizzata dalla stessa Lega Italiana Calcio quando afferma che “ la tessera del tifoso è il futuro per tutte le società di calcio che traggono ogni domenica energia dal cuore pulsante dei tifosi “ e che “ è un segno di riconoscimento, una dichiarazione di fedeltà alla propria squadra

Il secondo aspetto è ancora più rilevante, in quanto riguarda un inciso solo apparentemente formale quando il Ministero invita il tifoso a richiedere la tessera “… nel rispetto della normativa sulla privacy….”. Come noto, infatti, il provvedimento dell’Autorità Garante sopra richiamato, che avrebbe dovuto costituire un obbligo per i soggetti cui è stato diretto : Coni, Figc, società sportive e soprattutto Ministero dell’Interno, non ha sinora avuto alcun seguito, in quella sorta di limbo in cui sembra vivere il mondo sportivo, al di fuori di regole e di rispetto, prima ancora che per le Istituzioni, per chi consente loro ancora di esistere : i tifosi- clienti.

Alfredo Parisi - Presidente Federsupporter

mercoledì 26 gennaio 2011

Federsupporter/Codacons: la lettera per il consenso dei dati personali per la Tdt

UNITI & INSIEME: possiamo far valere i nostri diritti . Chiediamo solo trasparenza. Iscriviti a Federsupporter ( € 20,00 annui) ed a Codacons ( € 10,00 solo se sei iscritto a Federsupporter). Aiutaci ad Aiutarti! Se ritieni di NON essere stato adeguatamente informato puoi indirizzare alla Società Sportiva che ha ti ha rilasciato la Tessera del Tifoso la lettera di cui al testo predisposto da Federsupporter e Codacons.

Il Presidente - Alfredo Parisi

FAC SIMILE DI LETTERA-TIPO DA INVIARSI DA PARTE DEI POSSESSORI DELLA TESSERA DEL TIFOSO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
FONTE FEDERSUPPORTER/CODACONS
“ Spett.le
(nome e indirizzo della Società) Raccomandata AR
OGGETTO: TESSERA DEL TIFOSO. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Nella mia qualità di possessore della tessera del tifoso n……………………..del………………..a me rilasciata da codesta Società espongo e chiedo quanto segue.
Con provvedimento del 10 novembre 2010, pubblicizzato mediante comunicato stampa del 12 gennaio 2011, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti dei suddetti dati relativi alla tessera del tifoso l’adozione di misure e accorgimenti entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, dando riscontro dell’avvenuto adempimento alla sunnominata Autorità entro il medesimo termine.
Peraltro, il provvedimento risulta essere stato inviato dall’Autorità Garante al Ministero dell’Interno, al CONI e alla FIGC.
Le misure e gli accorgimenti prescritti consistono:
1) Nell’integrazione dell’informativa da rendere agli aderenti alla tessera con evidenziazione dei trattamenti che prescindono dal consenso degli utenti perché istituzionalmente e necessariamente connessi al rilascio della tessera, dovendo contenere l’informativa uno specifico riferimento alla comunicazione dei dati personali degli utenti alle questure nonché le caratteristiche del trattamento svolto mediante l’utilizzo di tecnologie RFID;
2) L’evidenziazione dei trattamenti che possono essere effettuati su base meramente volontaria e che, quindi, necessitano di un preventivo, espresso, specifico, libero e incondizionato consenso ad hoc dell’utente (attività di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni commerciali);
3) L’evidenziazione delle conseguenze dell’eventuale rifiuto del consenso di cui sub 2.
Tutto ciò premesso e considerato, poiché non mi risulta che, a tutt’oggi, codesta Società abbia adempiuto le prescrizioni dell’Autorità Garante, così come sopra riportate, chiedo a codesta Società un urgente, formale ed esauriente riscontro in merito, con riserva, nel frattempo e in difetto del richiesto riscontro, di ogni diritto e azione nelle opportune e competenti sedi, per cui mi riservo, sin d’ora, di dare mandato al Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons).
Resta, in ogni caso, inteso che, in attesa del richiesto riscontro e all’esito dello stesso, con la presente, nego espressamente il mio consenso a qualsiasi trattamento e utilizzo dei dati personali che mi riguardano relativamente ad attività di natura e tipologia commerciale non istituzionalmente e necessariamente connesse alla tessera del tifoso.
Distinti saluti. Firma leggibile del possessore della tessera del tifoso

sabato 22 gennaio 2011

Tessera del tifoso: martedì prossimo Federsupporter-Codacons presentano nuove iniziative


Federsupporter e Codacons - insieme per dare voce, rappresentanza e tutela ai sostenitori sportivi nella loro qualità di consumatori e finanziatori dello sport - comunicano che martedì, 25 gennaio 2011, in Roma, presso l’Hotel Nazionale (Sala Cinema), Piazza Montecitorio 131, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, terranno congiuntamente una conferenza stampa-dibattito in cui presenteranno ed illustreranno gli scopi, la natura ed i contenuti dell’accordo tra le due Associazioni per dare finalmente voce, rappresentanza e tutela ai sostenitori sportivi nella loro qualità di consumatori e finanziatori dello sport.

Nell’occasione Federsupporter e Codacons esporranno e spiegheranno il programma di iniziative ed attività per l’anno in corso. Si parlerà, a titolo esemplificativo, di carta dei diritti del consumatore sportivo, di nuovo modello di impresa sportiva, di azionariato diffuso o popolare, di nuova regolamentazione del rapporto di lavoro degli atleti professionisti, di una disciplina specifica ed organica dell’attività degli agenti o procuratori sportivi, dell’istituzionalizzazione della rappresentanza dei sostenitori sportivi nelle istituzioni dello sport (CONI, Federazioni) e nelle società sportive, del rilancio e della promozione dei settori giovanili.

In particolare, si fornirà un primo bilancio consuntivo dell’applicazione della tessera del tifoso, a conclusione del girone di andata del campionato di Serie A.

Saranno illustrate le iniziative e gli strumenti di tutela apprestati dalle due Associazioni a disposizione dei possessori della tessera del tifoso, in specie sotto il profilo della difesa e della garanzia dei diritti alla riservatezza.

Quanto sopra anche alla luce di recenti provvedimenti dell’Autorità Garante della privacy che ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo in materia sia da Federsupporter sia da Codacons e rimasti inascoltati e disattesi dalle società e dalle Istituzioni sportive.

Agli esponenti dell’informazione, delle Istituzioni, società ed associazioni sportive, dei professionisti che si occupano di sport, agli esponenti parlamentari e politici e degli Enti territoriali dei quali si auspica ed è prevista la presenza e la partecipazione alla conferenza-dibattito verrà fornita interessante ed inedita documentazione.

venerdì 14 gennaio 2011

Tessera del Tifoso: Federsupporter e Garante della Privacy d'accordo

Sul recente provvedimento (non si tratta più di un semplice parere come nel giugno 2010) del Garante della Privacysi è espressa Federsupporter in una nota redatta dall'Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridica- Legale, richiamando considerazioni e rilievi da tempo formulati e rimasti "lettera morta" sia per i soggetti attivi del business che per i sostenitori sportivi soggetti passivi del Programma Tessera del Tifoso.
Alfredo Parisi - Presidente Fdersupporter

Il Garante della Privacy, con proprio provvedimento ( il provvedimento e relativo comunicato stampa in data 12 gennaio 2011 dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.federsupporter.it), inviato al Ministero dell’Interno, al Coni, alla FIGC ed alle società sportive, con riferimento alla tessera del tifoso, ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo da Federsupporter. In sintesi ed in particolare, il Garante, in conformità ad un proprio parere del giugno 2010 ed anche a seguito ed in accoglimento di plurime istanze pervenute da più parti e, segnatamente , da Codacons ( vedasi sul sito www.codacons.it) che evidenziavano numerosi profili di illiceità della tessera del tifoso sotto l’aspetto della tutela del diritto alla riservatezza, ha posto una netta linea di demarcazione fra il trattamento e l’utilizzazione di dati personali ai fini della certificazione mediante la tessera dell’inesistenza di motivi (Daspo o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) ostativi all’accesso agli stadi ed il trattamento e l’utilizzazione suddetti a fini puramente commerciali.
A tali ultimi fini è necessario, infatti, secondo il Garante, il previo, espresso, specifico, informato, libero ed incondizionato consenso dell’interessato: requisito che, sempre secondo il Garante, non sussiste nel caso della tessera del tifoso usata, come avviene nella generalità dei casi, a fini puramente commerciali. Rilievo che Federsupporter aveva mosso nella documentazione fornita in occasione della Conferenza stampa intitolata “ Tessera del Tifoso : misura di sicurezza o strumento di marketing ?” tenuta in Roma il 21 giugno 2010 ( vedasi www.federsupporter.it) e contenuto nelle lettere di diffida raccomandate A.R. inviate il 18 giugno 2010 sia alla FIGC sia alla Lega Calcio in cui, tra l’altro, si diceva, per l’appunto, che la tessera del tifoso in quanto anche- soprattutto- carta di credito revolving con fotografia, sollevava notevoli dubbi sotto il profilo della “ tutela del diritto alla riservatezza(privacy)”. Peraltro, sempre sotto questo aspetto, Federsupporter nella relazione sulla tutela dello specifico consumatore sportivo, tenuta nell’ambito del Convegno sulla più ampia tutela del consumatore, organizzato da Codacons, in Roma il 17 dicembre 2010, ha stimato, in maniera prudenziale e certamente per difetto, la spesa media globale annua dei possessori della tessera, usata come carta di credito, in circa € 2.000.000 (duemilioni), con corrispondenti introiti da ripartirsi tra società sportive, Lega Calcio ed il sistema imprese comunque collegato all’uso della tessera.
Va considerato, a questo proposito, che, secondo il Programma introduttivo della tessera, è “ grande tifoso “ non quello più affezionato alla squadra bensì quello che più spende mediante la tessera-carta di credito ; cosicchè la fidelizzazione è caratterizzata non tanto dalla passione sportiva quanto dal potere e dalla capacità di spesa ( spending power) del tifoso stesso. Circa, poi, l’utilità ed efficacia della tessera al fine proprio, ma non unico,di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, plurimi episodi ( vedasi , da ultimo, il provvedimento del Prefetto di Lecce, revocato in extremis, di far disputare la gara Lecce- Bari del 6 gennaio 2011 a porte chiuse ) si sono incaricati di dimostrarne l’assoluta inutilità ed inefficacia.
Naturalmente dal provvedimento del Garante scaturisce una serie di delicate e complesse conseguenze sul piano tecnico- giuridico in ordine alla liceità dell’uso e dell’utilizzo delle tessere sinora rilasciate senza l’osservanza delle condizioni e dei requisiti posti dallo stesso Garante con gravi responsabilità a carico di tutti i soggetti che tali tessere hanno rilasciato, in primis delle società sportive, nonché della FIGC e della Lega Calcio che hanno evidentemente e colpevolmente ignorato – altrimenti non vi sarebbe stato bisogno del provvedimento- il parere del Garante del giugno 2010 e le pur specifiche e formali diffide in data 18 giugno 2010 di Federsupporter. Nei prossimi giorni, in occasione di una conferenza stampa che sarà convocata e si terrà entro il mese di gennaio c.a., Federsupporter e Codacons illustreranno congiuntamente in dettaglio le iniziative che metteranno a disposizione dei sostenitori sportivi interessati onde tutelare al meglio i loro diritti anche alla luce del provvedimento del Garante.
Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

martedì 4 gennaio 2011

Codacons e Federsupporter intervengono per tutelare i tifosi di Lecce e Bari

Codacons e Federsupporter - l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società e associazioni sportive, nella duplice veste di piccoli azionisti e/o di consumatori dello spettacolo sportivo - con riferimento all’iniziale decisione del Prefetto di Lecce di far disputare a porte chiuse l'incontro di calcio Lecce-Bari del prossimo 6 gennaio 2011, con divieto, pertanto, di assistere all'incontro anche per i sostenitori delle due squadre muniti di tessera del tifoso, prendono atto della sua revoca intervenuta solo ieri, 3 gennaio 2011.
Il ripetersi di tali contraddittori ed intempestivi provvedimenti, a parere di entrambe le Associazioni, rivela l'inutilità e l'inefficacia della suddetta tessera al fine dichiarato di prevenire episodi di violenza durante le manifestazioni sportive. La tessera, invece, si rivela di fatto essere - come più volte in precedenza già sottolineato - solo o prevalentemente un'occasione e uno strumento di business commerciale e finanziario.
Ciò premesso e considerato, Federsupporter e Codacons, nelle loro rispettive vesti, si dichiarano sin da ora disponibili ad offrire supporto ai sostenitori di società sportive per la migliore e più efficace tutela dei loro diritti. Tutela in ordine alla quale si riservano, nei prossimi giorni, di meglio precisare sui loro rispettivi siti (www.federsupporter.it e www.codacons.it) condizioni e modalità di accesso.

giovedì 26 agosto 2010

Federsupporter: le soluzioni "all'italiana" dei problemi della tessera del tifoso

Riceviamo da Federsupporter e pubblichiamo

Federsupporter deplora e stigmatizza gli incidenti accaduti ieri a Bergamo ed esprime, relativamente ad essi, piena solidarietà al Ministro Maroni. Tali incidenti, peraltro, non fanno altro che portare acqua al mulino di coloro i quali vogliono ghettizzare e criminalizzare, indiscriminatamente, i sostenitori sportivi, facendo sì che questi ultimi si trasformino, sempre di più, da spettatori da stadio in spettatori da poltrona TV.
Ciò premesso, Federsupporter prende atto, alla luce di quanto stabilito ieri dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, secondo quanto reso noto dagli Organi di Stampa, che, ad onta delle severe e rigorose disposizioni ministeriali, da ultimo ribadite ed impartite appena il 6 agosto u.s. in materia di osservanza, da parte dei sostenitori e delle società di calcio, del Programma Tessera del Tifoso, tali disposizioni, sostanzialmente, per il momento, non si applicheranno.
Ciò per “ supplire alle carenze dei club e di quanti da loro delegati al rilascio “ e per “ tutelare il diritto dei cittadini che hanno richiesto la tessera”.
Resta da capire se e quale regime sanzionatorio sarà applicato agli inadempienti e se saranno effettivamente chiusi quegli stadi per i quali i club non abbiano provveduto, in tutto o in parte, agli adempimenti connessi alla tessera del tifoso.
Sanzioni e chiusure espressamente e solennemente annunciate e promesse nella citata Circolare del 6 agosto u.s.
In realtà, sembra che, così come previsto da Federsupporter ( vedasi la nota pubblicata ieri sul sito www.federsupporter.it), ci si regolerà all’italiana: cioè, le regole, severe e rigorosissime, rimarranno, di fatto, disapplicate e chissà fino a quando.
Nulla si sa, inoltre, del fantomatico “titolo provvisorio” che le società di calcio avrebbero dovuto garantire ai tifosi “ in maniera tale da consentire la partecipazione del titolare al primo evento sportivo utile, successivo alla sottoscrizione della tessera”, così come testualmente previsto dalle “Linee Guida” emanate il 5 luglio u.s. dal Ministero dell’Interno.
Non aver voluto instaurare da parte del suddetto Ministero e degli Organi sportivi un sereno, aperto e costruttivo dialogo e confronto con chi, come Federsupporter, intende rappresentare i sostenitori sportivi per tutelarne i diritti e gli interessi in maniera istituzionale, trasparente e, soprattutto, nel rigoroso rispetto dei principi e dei valori della cultura sportiva e della non violenza, si è rivelata una scelta sbagliata e che, di fatto, lascia spazio solo alle frange più estreme e violente del tifo.
Parimenti una scelta sbagliata si è rivelata non aver voluto accogliere la proposta, avanzata da Federsupporter sin dal giugno u.s. e, da ultimo, ribadita formalmente con lettera del 27 luglio u.s. ( vedasi www.federsupporter.it) al Ministro Maroni, di adottare lo strumento dell’autocertificazione,
previsto e disciplinato dal DPR. 28/12/2000, n. 445, per attestare l’inesistenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.
Autocertificazione (Federsupporter ha anche predisposto un fac simile di quest’ultima – vedasi www.federsupporter.it) che, per legge, ha la medesima valenza ed i medesimi effetti giuridici della tessera e che, in caso di attestazioni mendaci da parte del dichiarante, comporta, sempre per legge, la grave responsabilità penale del dichiarante stesso.

giovedì 29 luglio 2010

Federsupporter scrive a Maroni: sostituiamo la tessera del tifoso con l'autocertificazione

Egregio Sig. Ministro,
Federsupporter, costituita per atto pubblico il 25 gennaio 2010, (Rep.n.89151,Racc.n.26421- Notaio Riccardo de Corato- Reg.in Roma 4/02/2010 n. 3858) è l’Associazione che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società sportive, quali azionisti delle stesse e quali consumatori dello spettacolo prodotto e offerto dalle suddette società e, più in generale, da associazioni sportive.
Lo Statuto dell’Associazione prevede il divieto, nell’ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda partitica e prevede il ripudio di qualsiasi forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.
L’Associazione si riserva, peraltro, di procedere, quanto prima, a integrare il proprio Statuto, prevedendo espressamente, tra le finalità di esso, la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica.
In questo modo l’Associazione potrà avere tutti i requisiti stabiliti dalla legge (art. 8 legge n. 41/2007) per diventare, da Associazione di fatto, Associazione legalmente riconosciuta e per poter, quindi, accedere, per i propri soci e rappresentati, a contributi, sovvenzioni, facilitazioni da parte di società sportive e per poter stipulare con queste ultime contratti e convenzioni aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle finalità di cui sopra.
Ciò premesso, Federsupporter espone e chiede quanto segue.
L’introduzione della tessera del tifoso, per come è stata sinora impostata, prospettata e intesa, ha suscitato e sta suscitando nella stragrande maggioranza dei sostenitori di società e squadre di calcio forti riserve e perplessità.
La tessera, infatti, è stata ed è percepita, al di là delle intenzioni e delle volontà che la ispirano e la sorreggono, come una misura poliziesca di controllo applicata indiscriminatamente ai suddetti sostenitori intesi come tali e, cioè, come una categoria, di per sé e per definizione, socialmente pericolosa e tendenzialmente asociale.
La tessera, in sostanza, anziché rappresentare per i sostenitori un elemento di distinzione in positivo, rappresenta un elemento di distinzione in negativo.
Né il fatto che alla tessera venga acclusa o che essa includa una carta di credito revolving ha migliorato le cose.
Anzi, ciò ha indotto e induce a pensare che, in realtà, la tessera, lungi dall’essere uno strumento di prevenzione di possibili turbative di eventi sportivi, venga o possa essere surrettiziamente trasformata in un enorme business di carattere economico.
D’altronde, le regole fondamentali del marketing insegnano che nessuna offerta di prodotto o di servizio, per quanto ottima, risulta convincente ed efficace ove sia o venga ritenuta come frutto di una imposizione e di un obbligo.
Alla luce di quanto precede, Federsupporter, in una Conferenza Stampa del 21 giugno u.s., si è fatta carico di presentare e illustrare, come soluzione alternativa alla tessera, ma con le medesime finalità, la medesima valenza e i medesimi effetti giuridici, la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), così come prevista e disciplinata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Autocertificazione resa dai richiedenti abbonamenti e/o biglietti per le gare in trasferta nel settore ospiti, attestante di non essere destinatari di provvedimenti, amministrativi e/o giudiziari, interdittivi dell’accesso agli stadi.
E’ da sottolineare che lo strumento dell’autocertificazione è oggetto, proprio in questi giorni, di una proposta legislativa dell’attuale Governo per diffonderne l’utilizzo, al punto di volerne fare un principio di rango costituzionale.
Risulterebbe, pertanto, scarsamente comprensibile e in contraddizione con la stessa politica del Governo che, proprio e solo nell’ambito sportivo, si volesse denegare l’uso del predetto strumento.
L’autocertificazione non presenta, ad avviso della scrivente Associazione, controindicazioni e, invece, presenta numerosi e rilevanti vantaggi.
Questi ultimi possono essere così esemplificativamente enumerati: un notevole snellimento procedurale e procedimentale; una notevole agevolazione del lavoro delle Questure che, invece di dover eseguire affrettati e faticosi controlli ex ante, potrebbero eseguirli ex post; una autoresponsabilizzazione e un’ autogestione da parte dei sostenitori nell’attestare, essi stessi, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazioni ostative al loro accesso agli stadi, anziché essere meri soggetti passivi di un controllo esterno; il fatto che l’autocertificazione è e sarà una modalità sempre più familiare ai cittadini nello svolgimento delle loro usuali attività e iniziative; un alleggerimento procedurale e procedimentale per le società sportive e, soprattutto, per queste ultime la possibilità di evitare o di limitare al massimo gli impatti negativi sugli abbonamenti che la tessera potrebbe avere e che probabilmente avrà; la possibilità per le stesse società di presentare le proprie iniziative di marketing, non come una offerta praticamente imposta e obbligata dall’esterno, bensì come una libera, autonoma e incondizionata scelta, altrettanto liberamente, autonomamente e incondizionatamente, da accogliersi da parte dei loro sostenitori e clienti.
D’altronde, risulta che già oggi alcune società calcistiche, in attesa del rilascio o della ratifica a posteriori della tessera del tifoso, richiedano a chi domanda l’abbonamento di fornire un’autocertificazione circa l’insussistenza di motivi ostativi al suddetto rilascio.
Cosa che, evidentemente, renderebbe, in tal caso, la tessera una sovrapposizione o duplicazione certificatoria, avendo, come è noto, l’autocertificazione, fino a prova di eventuale mendacio, lo stesso valore e gli stessi effetti giuridici della certificazione che sostituisce.
Non solo, ma, in specie ove l’autocertificazione ricevesse l’autorevole avallo del Ministero da Lei guidato, eviterebbe il verificarsi di situazioni di ingiustificata e ingiusta disparità di trattamento e di discriminazione nei confronti dei sostenitori, dovute alla circostanza che, almeno così risulta, alcune società di calcio avrebbero adottato o avrebbero intenzione di adottare soluzioni, di fatto, alternative alla tessera del tifoso, diverse dall’autocertificazione, mentre altre società non sono o non sarebbero disposte a farlo.
Inoltre, a ulteriore dimostrazione dello spirito costruttivo e collaborativo che anima la scrivente Associazione, affinchè le esigenze della pubblica sicurezza e della prevenzione di possibili turbative di spettacoli ed eventi sportivi possano coniugarsi e contemperarsi al meglio con l’esigenza del rispetto di libertà fondamentali e della dignità del cittadino, si fornisce, allegato alla presente, un fac simile di autocertificazione elaborato e predisposto da Federsupporter.
Quest’ultima esprime, infine, sin d’ora, gratitudine per l’attenzione che vorrà prestare a quanto Le viene esposto e chiesto e rimane a Sua disposizione per ogni, eventuale incontro che Lei volesse accordare all’Associazione per una più approfondita e articolata illustrazione, non solo dell’iniziativa in questione, ma anche, più in generale, delle altre attività e iniziative future dell’Associazione stessa.
Essa, infatti, intende colmare, magari anche giovandosi della legittimazione che le vorranno dare le Istituzioni, la carenza di legittima, rispettosa della legalità e costruttiva rappresentanza e partecipazione che oggi si registra nell’ambito dei sostenitori di società e squadre sportive.
Solo, infatti, chi si sente rappresentato, partecipe e coprotagonista e non mero soggetto passivo, destinatario di decisioni altrui e a esse sottoposto, non è incline a manifestazioni violente, distruttive e, in genere, inosservanti di regole, di principi e di valori.
In attesa di riscontro e, auspicabilmente, di incontro, nel frattempo, si porgono i più rispettosi e cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Alfredo Parisi

mercoledì 21 luglio 2010

FEDERSUPPORTER lancia la Confederazione nazionale di tutela dei tifosi

La nascita di una grande Confederazione nazionale che rappresenti e tuteli i diritti e gli interessi dei tifosi: è questa l’idea e la proposta che è scaturita dall’incontro-dibattito tenutosi ieri,19 luglio 2010, dalle ore 20,30 fino alla mezzanotte circa, in Modena, presso la Palazzina Pucci, promosso ed organizzato dall’Azionariato Popolare Modena Sport Club sulla tessera del tifoso, con il Patrocinio del Comune di Modena, Assessorato allo Sport. L’incontro, organizzato e condotto da Andrea Gigliotti, tifoso ed Amministratore di Coop Modena Sport Club, l’azionariato popolare per il Modena F.C., aperto ai soci ed a tutti i tifosi del Modena FC ed agli esponenti di tutte le organizzazioni di tifosi, ha visto, come relatori, il dr. Alfredo Parisi, Presidente, e l’avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridica e legale, di Federsupporter.

I due relatori hanno presentato ed illustrato una ampia documentazione, articolata in 50 slide e in circa un centinaio di pagine , relativa alla tessera del tifoso.

Di tale tessera si sono approfonditi ed illustrati tutti gli aspetti, le problematiche, le criticità e le fasi operative : in particolare sul piano giuridico ed in ordine agli effetti sul piano economico.

E’ emerso che la tessera del tifoso, più che essere uno strumento di prevenzione di possibili reati da stadio, appare essenzialmente come un enorme business per le società di calcio e, in genere per le società sportive, per istituti di credito e finanziari, per tutte quelle imprese che ruotano intorno al mondo del calcio e dello sport e che partecipano all’emissione ed alla gestione della tessera con annessa carta di credito revolving.

Secondo stime prudenziali è stato valutato che la tessera e la carta possano muovere un giro d’affari, a favore dei soggetti sopra indicati, di centinaia di milioni di euro l’anno.

A fornire questo gettito finanziario saranno, come sempre e come al solito, i tifosi, considerati evidentemente come un inesauribile “limone da spremere” e, però, poi, da trattare come una categoria tendenzialmente ed indistintamente pericolosa ed asociale.

All’esposizione delle relazioni è seguita l’illustrazione di una proposta e soluzione alternativa alla tessera del tifoso, elaborata da Federsupporter, che consiste nella autocertificazione, così come prevista e disciplinata da una specifica normativa di legge che consente di ottenere i medesimi risultati e che ha la medesima valenza giuridica della tessera.

Su questo specifico aspetto, Gigliotti nel fare riferimento alla modulistica del Modena FC, ha tenuto a sottolineare che già in tale modulistica è prevista l’autocertificazione, aprendo sull’argomento una ampia discussione.

Peraltro, è di questi giorni la notizia che il Governo ha presentato una proposta di legge per fare diventare l’istituto e lo strumento dell’autocertificazione un principio di rango costituzionale.

In altre parole, con una propria, semplice dichiarazione, ciascun tifoso, sotto la propria responsabilità, anche penale, può certificare ,così come certifica la tessera, di non essere soggetto a nessuno dei provvedimenti ( DASPO o sentenza di condanna ) che impediscono l’ingresso alla stadio.

E’ stato, in particolare,sottolineato che , in ogni caso, il rilascio della tessera e, conseguentemente, di abbonamenti e di biglietti in trasferta per il settore ospiti non può essere condizionato e subordinato all’accettazione di carte di credito rilasciate dalle società calcistiche.

Si tratta, infatti, di due cose assolutamente diverse e distinte che non possono essere imposte, l’una indivisibilmente dall’altra, ancorché la carta di credito sia data in omaggio, in quanto nessuno può essere obbligato ad accettare un omaggio non voluto.

Pertanto, anche chi fosse disposto a chiedere ed ottenere la tessera non può essere costretto a chiedere ed ottenere anche la carta di credito.

In esito all’interessante e partecipato dibattito,condotto da Andrea Gigliotti, che è seguito all’ampia illustrazione dei relatori, dibattito che ha visto numerosi interventi con richieste di precisazioni, chiarimenti ed ulteriori informazioni dai partecipanti, i relatori stessi hanno presentato all’uditorio una proposta del tutto innovativa che ha suscitato nei presenti vivo interesse.

Tale proposta consiste nel dare vita, mediante appositi accordi con Federsupporter, ad una grande Confederazione nazionale rappresentativa dei diritti e degli interessi dei tifosi, intesi quali consumatori e principali finanziatori dello spettacolo sportivo, nonché quali azionisti delle società sportive.

La Confederazione opererebbe, oltrechè a livello nazionale, a livello locale mediante punti di riferimento dislocati sul territorio.

In altri termini, si creerebbe una specifica e ben definita entità rappresentativa, dotata di una propria, autonoma soggettività giuridica, alla stregua delle grandi Organizzazioni Sindacali che operano nel mondo del lavoro e delle Associazioni di tutela dei consumatori.

In questo modo si darebbe voce e rappresentanza ad un soggetto unitario retto da principi di trasparenza e di democrazia interna, che condivida e promuova i valori della cultura sportiva e della non violenza, con il quale tutte le Istituzioni, a livello sportivo e politico, dovrebbero confrontarsi, dialogare e decidere, ponendo fine all’anomalia per cui, ad esempio, nella FIGC sono rappresentati, attraverso le rispettive Associazioni, con poteri decisionali, le società sportive, i calciatori, gli arbitri, ma,invece, non sono rappresentati i tifosi.

E’ evidente che questa via e questa soluzione affiancherebbero e rafforzerebbero la diffusione e l’affermazione dell’azionariato popolare ,di cui CoopModena Sport Club, amministrato da Andrea Gigliotti, si è fatto promotore e di cui è attualmente il principale esponente.

Affiancamento e rafforzamento che potrebbe trovare in Federsupporter un sostegno ed un punto di riferimento utile, sia sul piano dell’individuazione e della proposta di valide idee e soluzioni tecnico-giuridiche, sia sul piano organizzativo.

giovedì 15 luglio 2010

Tessera del tifoso: le alternative di Federsupporter per i vecchi abbonati

Federsupporter, come è noto, ha prospettato, illustrato e proposto una alternativa alla tessera del tifoso basata sull’utilizzo della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
In un articolo di Maurizio Martucci pubblicato sul quotidiano “Liberal” del 2 luglio u.s. è stata affacciata una diversa alternativa che starebbe per essere o che sarebbe già stata adottata mediante accordi tra le società calcistiche del Genoa e della Sampdoria e gruppi o raggruppamenti organizzati di tifosi delle suddette società e che, forse, starebbe per essere adottata anche da altre società mediante accordi con i rispettivi tifosi.
Tale alternativa consisterebbe, secondo quanto riferisce Martucci, in un diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti di ingresso allo stadio riservato a vecchi abbonati relativamente ai settori e posti occupati, a un costo pari a quello dell’abbonamento per la stagione sportiva 2010-2011 diviso per il numero delle partite in casa con l’aggiunta di tre euro a gara.
Si tratterebbe, in sostanza, di un simil-abbonamento o di un abbonamento mascherato che eviterebbe la necessità di munirsi della tessera del tifoso indispensabile per acquisire l’abbonamento vero e proprio.
Ciò premesso, Federsupporter è stata richiesta da alcuni suoi soci e aspiranti tali di esprimere un parere tecnico-giuridico su tale soluzione.
A questo scopo, è necessario tenere presente che l’art. 8 della legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, al comma 1, ultimo periodo, fa espresso divieto alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
L’unica eccezione a tale divieto è prevista al successivo comma 4, laddove è stabilito che le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla CARTA OLIMPICA, contratti e convenzioni in forma scritta aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.
Alla luce di tutto quanto precede, sussiste o può sussistere il forte rischio che la soluzione alternativa enunciata nel citato articolo di Martucci possa incorrere nel divieto ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 41/2007.
A maggior ragione, ove essa apparisse e, nella sostanza, fosse un modo per aggirare e per eludere l’obbligo della tessera del tifoso per vendere e acquistare l’abbonamento.
Si consideri, a questo riguardo, che nella nozione di “associazioni comunque denominate” può rientrare qualsiasi gruppo o raggruppamento, anche di fatto, di tifosi, pur se non formalmente costituito in associazione e pur se privo di una specifica denominazione.
Si consideri, inoltre, che la soluzione alternativa in esame configura senz’altro una facilitazione di qualsiasi genere di cui parla espressamente l’art. 8, comma 1, della legge n. 41/2007.
Né, poi, potrebbe ricorrere, sia sotto il profilo soggettivo (mancanza del requisito di associazione legalmente riconosciuta) sia sotto il profilo oggettivo (condizioni facilitative di vendita e di acquisto di biglietti non rientrano certamente nel novero di accordi per la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva), l’eccezione di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 41/2007.
La violazione del divieto in questione comporterebbe a carico della società sportiva la sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale, di un pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
Non va neppure taciuto che, sempre in caso di violazione del divieto, oltre alla suddetta sanzione amministrativa, potrebbe essere inflitta alla società sportiva anche la sanzione, sia pur atipica e impropria, della chiusura dell’impianto, qualora alla violazione stessa fosse attribuito il fine di aggiramento e di elusione dell’obbligo della tessera del tifoso.
Va, altresì, ricordato che il vigente CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA della F.I.G.C. fa divieto alle società calcistiche di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
Divieto che comporterebbe un’ampia gamma di sanzioni sportive a carico della società e dei suoi dirigenti e in cui potrebbe ricadere la soluzione alternativa in esame, ben potendo essa configurare una “utilità” volta alla costituzione e/o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori.
Allo stato, dunque, l’unica alternativa alla tessera del tifoso legittimamente possibile e praticabile, esente da, pur potenziali, rischi, risulta essere quella della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prospettata, illustrata e proposta da Federsupporter.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter)

mercoledì 7 luglio 2010

Federsupporter pubblica un vademencum sulla tessera del tifoso

Dopo la presentazione di ampia e dettagliata documentazione sulla tessera del tifoso nella Conferenza Stampa del 21 giugno 2010, Federsupporter presenta e pubblica un Vademecum su tale tessera che contiene 15 risposte a 15 specifici quesiti, nonché fac simile di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della tessera e informazioni e consigli utili per la presentazione della suddetta dichiarazione. Tutta la documentazione di cui sopra è consultabile sul sito http://www.federsupporter.it/ ed è utilizzabile, in tutto o in parte, sempre, ogni volta, dietro espressa citazione della fonte e dell’autore della documentazione medesima.

venerdì 25 giugno 2010

FEDERSUPPORTER: anche il ministro Maroni deve munirsi della Tessera del tifoso per le trasferte del Milan

L'associazione spiega che il documento è obbligatorio anche per ottenere biglietti per l’accesso alle cosiddette “Tribune Autorità” o “Tribune d’Onore"

L’art. 9 della legge n. 41/2007 contempla il divieto per le società calcistiche di emettere, vendere e cedere titoli di accesso allo stadio a soggetti che siano stati destinatari di DASPO o a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio.Nel corso della Conferenza Stampa di Federsupporter del 21 giugno 2010, dedicata alla tessera del tifoso, è stato posto il problema della interpretazione della disposizione di cui sopra: interpretazione che, secondo il mio pensiero, ho già esposto a voce in sede di Conferenza Stampa e che ora riespongo, di seguito, per iscritto.A questo proposito, bisogna partire, a mio parere, dalla considerazione che la prevenzione di fenomeni violenti o, comunque, suscettibili di turbative di spettacoli calcistici comporta, per il legislatore, il necessario coinvolgimento delle società di calcio, con, quindi, specifici obblighi a loro carico.Obblighi che, nel dettato della legge n.41/2007, consistono sia nel divieto appena citato di cui all’art. 9 sia nel divieto di erogare, in forma diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, ai soggetti destinatari dei provvedimenti di interdizione di accesso allo stadio.E’ chiaro, pertanto, secondo me, che i divieti in parola, a carico delle società calcistiche, vanno posti in stretta e inscindibile correlazione con l’esistenza e l’efficacia di DASPO o di sentenze di condanna, sia pure non definitive, per reati da stadio.In altre parole, i divieti in oggetto presuppongono e si applicano solo ove esistano e abbiano efficacia i provvedimenti di interdizione di accesso allo stadio. Alla luce di questa pregiudiziale considerazione deve essere letto l’uso del congiuntivo passato (“siano stati destinatari” e “siano stati, comunque, condannati”) fatto dal legislatore all’art. 9 e che, in base a una prima lettura, può aver indotto facilmente a credere che il divieto di emettere, vendere e cedere titoli di accesso allo stadio possa essere interpretato come una sorta di “divieto a vita” nei confronti di coloro i quali, sia pure per una sola volta e in tempi remoti, siano stati assoggettati a DASPO o a condanne per reati da stadio, sebbene tali provvedimenti abbiano esaurito nel tempo la loro efficacia.Interpretazione, questa, che non potrebbe, a mio avviso, non suscitare più che legittimi e fondati dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto vari profili e, in specie, sotto quello di una manifesta arbitrarietà, sproporzionalità e, soprattutto, irragionevolezza intrinseca.A questo riguardo, va sottolineato che fondati dubbi di legittimità della norma scaturirebbero anche da un suo evidente contrasto con l’art. II – 109, ultimo comma, della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA: laddove è sancito che le pene inflitte, in senso generale (nel caso che ci occupa il DASPO non ha neppure natura penale bensì amministrativa), non devono essere sproporzionate rispetto al reato.Se, perciò, non si vuole incorrere in possibili, anzi più che probabili, censure di illegittimità della norma in esame, essa va interpretata in altro modo.Soccorrono, a tal fine, i criteri, integrativi di quello puramente letterale, di interpretazione delle leggi: vale a dire il criterio sistematico e il criterio che adegua il senso delle norme ordinarie alle norme a esse sovraordinate, in particolare a quelle di rango costituzionale.L’uso di detti criteri, soprattutto tenuto conto dell’intero sistema normativo in cui la disposizione è inserita e che, come rilevato in precedenza, dimostra come il divieto di emissione, vendita e cessione di titoli di accesso allo stadio è strettamente e inscindibilmente collegato all’esistenza e all’efficacia di provvedimenti interdittivi di tale accesso, porta, sempre a mio avviso, a una interpretazione ben più aderente alla ratio e alla voluntas legis oggettivate dalla norma in discussione.Tale interpretazione porta a concludere che l’uso del congiuntivo passato (“siano stati destinatari” e “siano stati, comunque, condannati”) non significa, come potrebbe apparire da una prima e superficiale lettura, che il divieto di emissione, vendita e cessione di titoli di accesso allo stadio si applichi anche nei confronti di coloro i quali siano stati assoggettati, magari per una sola volta e nel passato, a provvedimenti interdittivi del suddetto accesso.Provvedimenti che abbiano esaurito nel tempo la loro efficacia, applicandosi, quindi, il divieto solo a quei soggetti che, sottoposti a provvedimenti interdittivi prima della data di entrata in vigore della norma che ha imposto il divieto alle società di calcio di vendita e di cessione di titoli di accesso allo stadio, stessero ancora scontando o dovessero ancora scontare a quella data i provvedimenti stessi.Ove, infatti, il legislatore avesse usato il congiuntivo presente (“siano destinatari” e “ siano, comunque, condannati”) al posto di quello passato, poiché il congiuntivo esprime una eventualità, quest’ultima avrebbe potuto riferirsi solo a provvedimenti interdittivi futuri, emanati dopo la data di entrata in vigore della norma di divieto per le società calcistiche e, quindi, il divieto medesimo sarebbe stato inapplicabile nei confronti di coloro i quali, assoggettati a DASPO emessi prima di tale data, lo stessero ancora scontando o lo dovessero ancora scontare dopo tale data.In questo modo, è evidente che si sarebbe realizzata una illogica e iniqua disparità di trattamento a parità di condizioni (assoggettamento a DASPO da scontare in tutto o in parte) per una mera casualità temporale legata alla data di emissione del provvedimento interdittivo (prima o dopo la data di entrata in vigore del divieto a carico delle società).Ecco, dunque, una diversa, trasparente e lineare lettura e spiegazione di quell’uso del congiuntivo passato e dei suoi – limitati – effetti: lettura che rende la norma pienamente conforme ai canoni di interpretazione, oltre che letterale, sistematica e adeguatrice al dettato costituzionale.Approfitto, infine, dell’occasione anche per rispondere, per iscritto, a un altro, specifico quesito che è stato avanzato nel corso della Conferenza Stampa del 21 giugno 2010.Più precisamente, è stato chiesto se la tessera del tifoso debba applicarsi anche a titoli di accesso allo stadio aventi particolare natura (abbonamenti o biglietti omaggio e/o a pagamento, in specie per l’accesso alle cosiddette “Tribune Autorità” o “Tribune d’Onore”). Ebbene, a mio parere, la risposta non può che essere positiva. Se, infatti, la tessera del tifoso deve servire a certificare che il suo possessore non è soggetto a provvedimenti interdittivi di accesso allo stadio, tale certificazione non può non valere anche con riferimento a quei, particolari titoli di accesso sopra menzionati.Ciò sia in quanto l’art. 9, più volte citato, parla espressamente e omnicomprensivamente di divieto di “emissione, vendita e cessione” di titoli di accesso sia in quanto, come ricordato, la legge n. 41/2007 vieta l’emissione, anche gratuita o a prezzo agevolato, di abbonamenti e biglietti a favore di soggetti interdetti dall’accesso allo stadio.Ne consegue che l’acquisto o, comunque, l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di abbonamenti e/o di biglietti per la trasferte nel settore ospiti potranno essere emessi dalle società di calcio e ottenuti dagli interessati, solo a condizione che questi ultimi siano, secondo le Circolari e le Direttive del Ministero dell’Interno, in possesso di tessera del tifoso, ancorchè si tratti di Autorità in senso lato.Sicchè, tanto per fare un esempio e in vero in maniera alquanto paradossale, se l’attuale Ministro dell’Interno vorrà acquisire l’abbonamento alla propria squadra del cuore (NDR: il Milan) e vorrà seguirla in trasferta nel settore ospiti, dovrà munirsi, in ossequio alle sue stesse Circolari e Direttive, di apposita tessera del tifoso.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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