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giovedì 1 settembre 2011

La querelle Lazio-Coni: querele, revoche e conflitti d'interesse

La querelle Lazio-Coni sembra non avere fine. Federsupporter si era già occupata della vicenda con mie note del 10 e 20 maggio scorsi., consultabili sul sito www.federsupporter.it. Ora, alla luce di notizie di stampa ( vedasi Il Corriere della Sera del 28 agosto ed Il Messaggero del 29 agosto scorsi), nostri soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, ci hanno nuovamente sollecitato ad esprimere un parere in merito alle suddette notizie. Ciò premesso, preciso quanto segue.

1- Eventuale revoca del dr. Claudio Lotito da consigliere della FIGC.

In ordine a questa ipotesi, v’è da dire che, in effetti, le vigenti norme regolamentari del CONI e della FIGC prevedono l’incompatibilità tra chi ricopre cariche federali ed abbia in corso controversie giudiziarie sia con il CONI sia con la FIGC stessi. Tale situazione di incompatibilità, a mio avviso, non solo non deve sussistere al momento dell’elezione alla carica di consigliere federale, ma deve permanere per tutta la durata della carica stessa.

Peraltro, è notorio che, tra la SS Lazio spa ed il CONI, è in atto un contenzioso giudiziario circa il mancato pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico. Si potrebbe porre il dubbio se, ai fini dell’applicabilità della suddetta normativa che prevede l’incompatibilità, il contenzioso giudiziario debba sussistere tra la persona fisica che ricopre la carica federale ed il CONI.

Se così fosse, la normativa sarebbe, nel caso specifico, inapplicabile, in quanto il contenzioso non è tra il dr. Lotito, persona fisica, ed il CONI, bensì tra quest’ultimo e la SS Lazio spa. Occorre, però, rimarcare che, sotto molteplici profili, sia la normativa CONI sia quella federale, immedesimano l’operato delle società, in quanto persone giuridiche, con l’operato dei loro legali rappresentanti, in quanto persone fisiche. Ne discende che, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità, a causa dell’esistenza di controversie giudiziarie, la distinzione tra società ( persona giuridica) e chi legalmente la rappresenta( persona fisica) potrebbe non essere rilevante.

2- Rapporti di e con un tesserato inibito.

Come è noto, attualmente e fino al 15 settembre prossimo, il dr. Lotito è sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione che gli consente di svolgere per tale periodo solo attività amministrativa nell’ambito della Società dallo stesso presieduta. Gli è inibita, pertanto, sempre per tale periodo, qualsiasi attività sia quale consigliere federale sia quale consigliere della Lega di Serie A. Se, dunque, risultasse che egli avesse effettivamente svolto tali attività e che altri tesserati avessero effettivamente svolto con lui tali attività, vi sarebbero pochi dubbi, a mio parere, che sarebbero entrambi perseguibili dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. In questo caso, la SS Lazio spa risponderebbe di responsabilità diretta, poiché, per il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Il rischio che, sempre in questo caso, correrebbe la SS Lazio sarebbe quello che và dal subire una ammonizione fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

3- Posizione del dr.Beretta, nella qualità di Presidente della Lega di Serie A .

Il Presidente della Lega di Serie A, dr. Beretta, si trova, a mio avviso e non da ora, in una situazione di conflitto di interessi, essendo dipendente di Unicredit, secondo maggiore azionista, con il 40% del capitale sociale, della controllante la AS Roma spa e, in virtù di patti parasociali, sostanziale cogestitrice della stessa Società.

E’ ben vero che il dr. Beretta è dimissionario dalla carica ed è, altresì, vero che , fino al momento in cui sarà stato nominato un nuovo Presidente, egli svolge il ruolo e le funzioni presidenziali ( così detta “prorogatio”). E,’ tuttavia, altrettanto vero che, a causa della rilevata esistenza di una oggettiva situazione di conflitto di interessi, sarebbe preferibile, anche dal punto di vista deontologico, che il ruolo e le funzioni predette fossero svolte, sempre in attesa della nomina del nuovo Presidente, dal Vice presidente vicario, carica anch’essa in attesa di nomina, e, quindi, nell’attesa, dal consigliere più anziano della Lega di Serie A .

4- La querela della SS Lazio spa nei confronti di esponenti del CONI.

Risulta ( vedasi, in particolare, Il Messaggero del 29 agosto scorso), alla luce di dichiarazioni attribuite all’Avv. Gentile, legale della SS Lazio spa e del dr. Lotito , riportate tra virgolette, che sarebbe stata presentata una querela nei confronti di taluni esponenti del CONI per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Tale reato ( art. 393 CP) è ascrivibile a chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone : esso è perseguibile a querela di parte e prevede la pena della reclusione fino ad un anno. L’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla minaccia alla persona ; vale a dire dalla prospettazione alla persona medesima, che può essere, non solo fisica, ma anche giuridica, di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Nella fattispecie, il reato sarebbe stato commesso per avere il CONI, per il tramite di suoi esponenti, diffidato la SS Lazio ad adempiere il pagamento di corrispettivi pregressi, scaduti e non pagati, per l’utilizzo dello Stadio Olimpico, insieme con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il CONI avrebbe rifiutato per il futuro la propria obbligazione: cioè quella di consentire l’utilizzo del predetto stadio. Così ricostruite, sia pur sommariamente e schematicamente, le circostanze di fatto, la querela in discorso non può non suscitare perplessità.

L’art.51 CP prevede, infatti, la non punibilità per l’esercizio di un diritto e mi sembra che , nel caso in questione, sia abbastanza difficile negare che il CONI, nel richiedere il pagamento di consistenti crediti pregressi, scaduti e non pagati, con l’avvertenza che, persistendo la morosità, non avrebbe adempiuto la propria obbligazione rappresentata dal consentire l’utilizzo dello Stadio Olimpico, abbia esercitato un proprio diritto.

A questo proposito, l’art.1454 C.C. riconosce alla parte adempiente la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine e l’art. 1460 CC riconosce, inoltre, alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie (principio secondo cui inadimplenti non est adimplendum). Non solo, ma la minaccia, che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione,in ipotesi rinvenibile nell’avvertimento che, perdurando la morosità, non si sarebbe consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo, deve, come si è detto, consistere in un male ingiusto e, comunque, nella prospettazione di una azione giudiziaria per fini estranei a quelli per far valere diritti che, con tale azione, si intende far valere. Elemento oggettivo del reato che mi pare arduo possa essere riscontrato nell’agire del CONI: a meno di non volere ammettere che la prospettazione del mancato adempimento del proprio obbligo, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, sia configurabile come “ male ingiusto” e/o che l’azione giudiziaria prospettata a motivo di tale inadempimento possa essere estranea al fine perseguito,cioè quello di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per completezza di esame, osservo che la querela per un reato inesistente e che il querelante avrebbe dovuto sapere, in base all’ordinaria diligenza e prudenza , essere inesistente, può esporre il querelante stesso ad una denuncia o a un procedimento anche d’ufficio per il reato di calunnia ( art.368CP), punito con la reclusione da due a sei anni, nonché, in subordine, ad una controquerela per diffamazione ( art. 595 CP), punibile con la reclusione fino ad un anno. Ma, a prescindere da come finiranno le vicende giudiziarie, civili e penali di cui trattasi, è fuor di dubbio che l’appesantirsi e l’aggravarsi del contenzioso tra Lazio e CONI non giovano, soprattutto alla prima ed al suo Presidente, anche tenuto conto del fatto che tali appesantimento e aggravamento potrebbero corroborare i presupposti per la declaratoria di una sua incompatibilità con la carica di consigliere federale.

Al riguardo, riporto di seguito testualmente il Comunicato stampa della CONI Servizi spa emesso nella tarda serata del 30 agosto 2011:

Avendo appreso dalle dichiarazioni – non smentite – dettagliatamente rilasciate dall’Avvocato della S.S. Lazio Spa circa la denuncia nei confronti dell’Amministratore Delegato e di un Direttore, la Coni Servizi SpA fa presente quanto segue:

- a causa dei comportamenti della Società S.S. Lazio Spa da tempo sono stati interrotti i rapporti istituzionali con la stessa per tutto ciò che riguarda gli accordi per la stagione sportiva in corso;

- l’intera vicenda è stata quindi totalmente rimessa nelle mani degli avvocati di fiducia della CONI Servizi Spa (avv.ti Condemi Morabito, Ranieri e Valori) i quali, nel proseguire le azioni intraprese, stanno inoltre procedendo presso le diverse sedi competenti nei riguardi
dei soggetti responsabili con le azioni legali ritenute più opportune a tutela dell’immagine e delle funzioni delle Istituzioni Sportive e delle persone che le rappresentano. Di ogni attività viene costantemente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- in merito ai fatti specifici che sarebbero – secondo le dichiarazioni dell’Avvocato della S.S. Lazio Spa – riportati nella denuncia, si ribadisce la piena legittimità degli atti compiuti e l’irrilevanza di quanto viene impropriamente rappresentato, con la riserva di valutarne gli esiti ed esercitare ogni forma di tutela, anche a garanzia dell’operato dei propri rappresentanti.

- L’Amministratore Delegato ha, altresì, dato mandato al Prof. Franco Coppi per la tutela personale rispetto all’ipotesi di un’accusa di reato palesemente non vera. “

Ritengo doveroso precisare che le presenti note sono state redatte nella giornata del 30 agosto 2011, prima e ad insaputa del Comunicato Stampa sopra riportato.

Per concludere, è chiaro, altresì, che l’esito delle suddette vicende giudiziarie e l’eventuale adozione di provvedimenti in ambito sportivo, sia a carico della Società, sia a carico del suo attuale Presidente, non potranno non essere attentamente valutati, a tutela dei piccoli azionisti, sotto il profilo di eventuali violazioni di legge consistenti nell’inosservanza dei principi di corretta amministrazione e/o sotto il profilo di eventuali violazioni di norme statutarie della Società. Quanto sopra avuto riguardo, in particolare, all’art. 3 del vigente Statuto della SS Lazio spa, secondo cui l’oggetto sociale, cioè l’attività calcistica, deve essere esercitato, tra l’altro “ con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dei suoi organi” .

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

mercoledì 31 agosto 2011

Codacons-Federsupporter: udienza interlocutoria al Tar contro la tessera del tifoso

Il TAR del Lazio – Sezione I, nella Camera di Consiglio tenutasi questa mattina, si è riservato di decidere sulle istanze del Codacons e di Federsupporter, quest’ultima assistita e difesa dall’Avv. Carlo Guglielmo Izzo. Tali istanze, presentate ai fini di una rapida decisione nel merito, riguardano il ricorso del Codacons, in unione con Federsupporter, per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva archiviato la segnalazione concernente l’esistenza di pratiche commerciali scorrette da parte delle società di calcio in relazione al rilascio della tessera del tifoso.
In particolare, al centro della segnalazione e del ricorso delle predette Associazioni, è stato posto il fatto che, per ottenere la tessera e, conseguentemente, abbonamenti e/o biglietti, i sostenitori sono, in pratica, costretti ad acquisire anche una carta di credito ricaricabile ( revolving), incorporante la stessa tessera.
Nelle loro istanze, Codacons e Federsupporter hanno messo in rilievo, ai fini di una rapida decisione del TAR del Lazio, la non necessità di espletare ulteriori attività istruttorie e l’urgenza della decisione medesima, tenuto conto dell’inizio dei campionati e della fase avanzata delle relative campagne abbonamenti. Si auspica che la decisione possa, dunque, intervenire in tempi brevi.

lunedì 25 luglio 2011

I problemi e i misteri del pacchetto di maggioranza della Roma

Non c’è in pratica giorno, dal momento (15 aprile c.a.) in cui è stato definito il contratto preliminare di compravendita del pacchetto azionario in oggetto, che non si siano inseguite e non si inseguano notizie giornalistiche e comunicati ufficiali in ordine alla suddetta compravendita. Da ultimo, con riferimento a notizie pubblicate, anche con grande rilievo, su plurimi organi di informazione circa asserite difficoltà insorte per la stipula della definitiva compravendita, fissata entro il 31 luglio, a causa della asserita sopravvenienza di impreviste perdite quantificate tra i 15 e i 20 mln di euro, Roma 2000 srl, anche su richiesta della Consob, ha emesso, alle ore 20,37 del 22 luglio scorso, un comunicato in cui, tra l’altro, afferma: «Si precisa come siano del tutto prive di fondamento le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa in data odierna in merito all’esistenza di una perdita aggiuntiva di Euro 17 milioni risultante dal bilancio al 30 giugno 2011 della AS Roma spa. Infatti i dati di pre-chiusura della situazione patrimoniale della AS Roma spa alla data del 30 giugno 2011 risultano in linea con le previsioni e con i dati disponibili alla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare di Compravendita».

Peraltro, il comunicato, richiesto dalla Consob, è venuto immediatamente dopo un fax ( ved. www.federsupporter.it) , inviato nella mattinata dello stesso 22 luglio da Federsupporter alla Consob, con il quale si chiedeva alla Commissione di voler accertare la veridicità delle notizie riportate, con grande enfasi, dagli organi di informazione, poi, come detto, smentite da Roma 2000 srl con il comunicato in parola. Gli organi di informazione, ancora una volta, hanno omesso di citare l’iniziativa di Federsupporter.

Tutto chiarito, dunque ? Niente affatto, perché il 24 luglio ed ancor oggi 25 luglio su numerosi giornali vengono sollevati dubbi, si parla di lettere di contestazione inviate dai promissari acquirenti, di frenetiche trattative in corso per ridurre, prima del 29 o, comunque, entro il 31 luglio prossimi, il prezzo di vendita del pacchetto azionario, tenuto conto di nuovamente asseriti cospicui, maggiori debiti societari, sia pure ricadenti nel prossimo o nei prossimi esercizi di bilancio ( su “Il Messaggero” del 24 luglio si parla di non meglio quantificate “ perdite inerziali”, cioè quelle che nel gergo tecnico indicano le perdite che si palesano già nella fase di inizio di una attività d’impresa).

Ma, al di là di come andrà effettivamente a finire la vicenda che, a questo punto, presenta caratteri più tipici di una telenovela che di una operazione commerciale (d’altronde, come finirà lo si verrà a conoscere entro il 29 o, al massimo, entro il 31 luglio prossimi), resta il fatto che i piccoli azionisti, i quali pur detengono il 33% del capitale sociale, nonché, più in generale, i sostenitori della Società sono stati, almeno finora, tenuti all’oscuro delle modalità e condizioni in cui sia stata condotta, si sia svolta e conclusa l’operazione ( alcuni aspetti economico-finanziari dell’operazione sono meglio specificati in una nota del 3 giugno u.s, intitolata “ Banche e Imprese: l’operazione AS Roma spa” del Presidente dell’Associazione, Alfredo Parisi, nota pure consultabile sul sito www.federsupporter.it).

In particolare, i predetti piccoli azionisti e sostenitori sono stati tenuti all’oscuro dei termini e delle modalità della procedura di cessione del pacchetto azionario, dei motivi che hanno condotto all’esito di tale procedura e della due diligence sulla cui base è stato concluso il contratto preliminare di compravendita del 15 aprile scorso.

Informazioni che, di sicuro influenti, direttamente o indirettamente, sul valore del titolo, secondo Federsupporter ( ved. le richieste in tal senso avanzate alla Consob il 19 e 26 aprile scorsi, consultabili sul sito www.federsupoporter.it, rimaste inascoltate e inevase), avrebbero dovuto essere rese note , anche per esigenze di assoluta trasparenza, a tutti gli azionisti ed al mercato.

Se così fosse stato fatto, probabilmente, oggi non vi sarebbe stato spazio per tante notizie o indiscrezioni giornalistiche e non vi sarebbe stato bisogno di continui comunicati ufficiali.

Peraltro, ora ci si dovrebbe attendere, essendo state ufficialmente dichiarate del tutto infondate da parte di Roma 2000 srl le notizie riportate dagli organi di informazione, che la Consob adotti le iniziative ed i provvedimenti previsti dall’art. 185 e dall’art. 187-ter del T.U.F. (Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria) che sanzionano, rispettivamente, le fattispecie di illecito penale o amministrativo costituite da manipolazione informativa del mercato.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto dei soci, in particolare dei piccoli azionisti che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale, trattandosi di società quotata, di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della AS Roma spa per quanto concerne la gestione della Società. In quest’ultimo caso, la suddetta minoranza dei soci potrebbe nominare, a maggioranza del capitale da essi posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti ( a questo scopo, i piccoli azionisti, iscrivendosi a Federsupporter , potrebbero ottenere dall’Associazione idoneo supporto organizzativo e giuridico). L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore o degli amministratori dalla carica. La responsabilità degli amministratori riguarda, non solo la violazione di obblighi previsti dalla legge e/o dallo statuto, ma anche la violazione dell’obbligo generale di diligenza: quest’ultima da valutarsi, non in base a quella richiesta alla persona media, bensì in base a quella richiesta in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenze dell’amministratore.

La valutazione dell’atto gestorio, ai fini dell’accertamento di responsabilità, non può implicare un giudizio di mera opportunità dell’atto stesso, poiché diversamente si sconfinerebbe nel campo della discrezionalità imprenditoriale, viceversa, occorre valutare l’eventuale omissione di quelle cautele, di quelle verifiche, di quelle informazioni preventive normalmente e prudenzialmente richieste per scelte quali quelle operate dall’amministratore ( per es. omissione della preventiva consultazione di collaboratori, consulenti ed esperti o mancata considerazione dei pareri formulati dagli stessi collaboratori, consulenti ed esperti).

Se, dunque, i soci di minoranza che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale ritenessero che gli amministratori della Società avessero compiuto od omesso atti in violazione di norme di legge o statutarie o in violazione dell’obbligo di diligenza, come sopra specificato, avrebbero la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità con conseguente richiesta, nei confronti degli amministratori responsabili, del risarcimento dei danni causati alla Società stessa.

L’azione in questione potrebbe essere esercitata, non solo nei confronti di chi ha amministrato la AS Roma spa fino al 15 aprile scorso, ma anche di chi l’abbia amministrata o l’amministrerà successivamente. Pare, comunque, strano ed inusuale, almeno a chi scrive, che, se sono vere le notizie di stampa secondo le quali i promissari acquirenti avrebbero contestato o contesterebbero oneri sopravvenuti alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, gli stessi promissari acquirenti non si siano cautelati, riservandosi nel contratto preliminare sottoscritto il 15 aprile scorso il diritto di essere preventivamente consultati e di preventivamente approvare tutti gli atti compiuti dagli amministratori della AS Roma spa da tale data fino a quella di stipulazione del contratto definitivo, comportanti l’assunzione di obbligazioni debitorie a carico della Società, ricadenti in periodi anche successivi, per importi, singolarmente o cumulativamente considerati, superiori a cifre minime predeterminate.

Conclusivamente, stando a ciò che finora è emerso ed è stato reso noto, mi sembra si possa dire, soprattutto alla luce di quanto ufficialmente comunicato da Roma 2000 srl il 22 luglio scorso, che, essendosi avverate tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare del 15 aprile scorso, nonché risultando i dati sulla situazione patrimoniale della AS Roma al 30 giugno 2011 in linea con le previsioni ed i dati disponibili alla data di sottoscrizione del suddetto contratto e, quindi, noti ai promissari acquirenti, sia del tutto corretta e giuridicamente fondata la posizione di Roma 2000 srl e di Unicredit di pretendere ed esigere, al prezzo ed alle condizioni convenute nel preliminare, la stipulazione del contratto definitivo di compravendita ( closing) il 29 luglio o, comunque, entro il 31 luglio prossimi.

Avv. Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

martedì 19 luglio 2011

L'Osservatorio recepisce l'istanza di Federsupporter sull'obbligo della tdt per gli abbonati della Roma

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 10:00 di giovedì prossimo, per vagliare «l’annunciata iniziativa di vendita degli abbonamenti dell'AS Roma anche ai non possessori della tessera del tifoso». Lo comunica l'organismo del Viminale in un suo comunicato: tuttavia, l'Osservatorio ribadisce «l’obbligo di rammentare che il recente “Protocollo d’intesa”, siglato tra il Ministro dell’Interno ed i vertici sportivi, esclude espressamente tale possibilità, sebbene nel contesto di una piena autonomia dei club di strutturare iniziative promozionali, nell’ambito della cornice delle regole che disciplinano la tessera del tifoso». L'Osservatorio ha dunque recepito immediatamente le rimostranze espresse sabato scorso da Federsupporter in una lettera in cui si evidenziava «su plurimi organi di stampa ( vedasi Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero) viene oggi data notizia che i tifosi della AS Roma potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2011/2012 senza tessera del tifoso». L'associazione dei supporter sportivi ha anche sottolineato nella missiva che «sui predetti organi di informazione vengono riportate, tra virgolette, dichiarazioni attribuite all’Amministratore Delegato, Dr. Fenucci, ed al Responsabile della biglietteria Dr.Feliziani, della AS Roma, secondo i quali i tifosi della stessa AS Roma sarebbero i soli che potrebbero sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione sportiva 2011/2012 senza aderire alla tessera del tifoso». queste notizie hanno suscitato forti perplessità nei tifosi di altre società, tra i quali molti associati di Federsupporter che hanno sollecitato per avere spiegazioni e chiarimenti. La riunione dell'Osservatorio ristabilirà l'ordine: gli abbonati della Roma dovranno avere anche loro la tessera del tifoso come tutti gli altri supporter italiani. Parafrasando George Orwell si può dire che non esistono tifosi più uguali degli altri.

Vittoria di Federsupporter: reinseriti i vincoli ambientali del ddl sui nuovi stadi

Nel disegno di legge per la costruzione dei nuovi stadi saranno inseriti i vincoli paesaggisti e ambientali. Lo sottolinea Federsupporter in una lettera spedita al Presidente ed ai membri della VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione ) della Camera. E' una vittoria dell'associazione dei tifosi che ne aveva più volte sottolineato l'importanza. La reintroduzione dei suddetti vincoli, si legge nella lettera, «che era stata in più occasioni auspicata e sollecitata alla Commissione da parte di Federsupporter: ciò anche allo scopo di eliminare dal testo legislativo più che legittimi dubbi di vizi di illegittimità costituzionale». «Il superamento della situazione di stallo che si era verificata - prosegue Federsupporter - è dovuto alla presentazione di emendamenti da parte del Governo che reintroducono l’espresso e specifico rispetto di vincoli paesaggisti e ambientali per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi». Inoltre, si legge ancora nella lettera del sindacato dei tifosi, «la scrivente Associazione prende atto con soddisfazione che nella riunione del 14 luglio del corrente anno si sarebbe profilato un accordo tra maggioranza ed opposizione ai fini dell’approvazione di un testo condiviso del suddetto disegno di legge».

Federsupporter consiglia anche l'eliminazione dell'«anomala ed impropria contaminazione della disciplina dettata dalla normativa sull’Accordo di Programma in caso di dissenso di una o più delle Amministrazioni interessate con la disciplina dettata dai citati artt. da 14 a 14/quinquies della legge n. 241/1990, sempre in caso di dissenso, oltre che palesemente irrazionale e discriminatoria, non comprendendosi per quale motivo il dissenso nell’ambito dell’Accordo di Programma debba essere trattato solo per gli impianti sportivi in maniera diversa da come è trattato per tutti gli altri impianti, è in palese contrasto con il fatto che la relazione tra la Conferenza di servizi di cui alla legge n.241/1990 e l’Accordo di programma di cui al T.U. delle leggi sugli Enti locali si pone in un rapporto di genus a species. Tanto premesso, la scrivente Associazione si permette di richiamare l’attenzione di codesta Commissione sull’opportunità di eliminare all’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del disegno di legge in oggetto, il richiamo, quanto agli effetti del dissenso espresso nella Conferenza convocata per l’Accordo di Programma, agli artt. da 14 a 14/quinquies della legge 7/08/1990, n.241, e successive modificazioni».

giovedì 7 luglio 2011

Tutto Moggi in un Cd

Ripropongo questo mio articolo, alla luce degli ultimi sviluppi su Calciopoli. E' la testimonianza resa da Giuliano Tavaroli davanti ai giudici di Milano che nel 2006 indagavano sui dossier illegali


Indiscreto
http://www.indiscreto.it/ 21/12/2006

Tutto Moggi in un cd

di Marco Liguori
Giuliano Tavaroli ha vuotato il sacco sul sistema Moggi. L’11 ottobre scorso l’ex responsabile della security del gruppo Telecom Italia ha dichiarato a verbale, davanti ai Pubblici ministeri di Milano che indagano sui dossier illegali, nuove circostanze che fanno comprendere come già quattro anni fa i vertici dell’Inter fossero perfettamente a conoscenza della "rete" di rapporti di potere dell’ex direttore generale della Juventus. "Alla fine del 2002 dopo essere stato contattato dalla segreteria di Massimo Moratti – ha raccontato Tavaroli nella sua deposizione davanti ai Pm – incontrai Moratti e Facchetti presso la sede della Saras. Facchetti rappresentò a me e a Moratti di essere stato avvicinato da un arbitro della delegazione di Bergamo che in più incontri aveva rappresentato un sistema di condizionamento delle partite di calcio facente capo a Moggi ed avente come perno l’arbitro Massimo De Santis". Tavaroli ha subito precisato che "Facchetti non fece il nome dell’arbitro che lo aveva avvicinato anche se successivamente emerse che si trattava di Nucini". L’ex capo della sicurezza Telecom ha riferito nei verbali altre dichiarazioni del defunto presidente dell’Inter. Quest’ultimo ha raccontato a Tavaroli che il "misterioso" arbitro, cioè Danilo Nucini, era stato avvicinato da De Sanctis nel corso del raduno di Sportilia. In quella occasione De Sanctis gli aveva fatto presente che vi era un modo per avanzare nella graduatoria degli arbitri e che chi aveva contatti con Facchetti arbitrava prevalentemente in serie B.Tavaroli ha proseguito nella sua esposizione davanti ai magistrati, riferendo altri dettagli che sarebbero stati dichiarati da Nucini a Facchetti. De Sanctis avrebbe spiegato allo stesso Nucini che se avesse voluto dirigere incontri in serie A, che comportavano rimborsi più consistenti, doveva seguire i suoi suggerimenti. "De Sanctis gli aveva altresì raccontato – ha sottolineato Tavaroli – di aver migliorato la sua posizione economica e di aver acquistato una bella casa a Roma e un’auto di lusso". Stando sempre alle parole dell’ex capo della security Telecom, l’arbitro bergamasco aveva confidato a Facchetti di aver accettato il consiglio di De Sanctis. E qui il racconto di Tavaroli si arricchisce di un episodio degno di una spy-story di John Le Carrè. Infatti, dopo alcuni giorni Nucini fu prelevato da un’automobile dopo aver lasciato il cellulare nella sua vettura. "Dopo un lungo giro in città fatto per disorientarlo – ha proseguito Tavaroli nel suo racconto – arrivò in un albergo di Torino dove incontrò Luciano Moggi che gli chiese la disponibilità a favorire la Juventus penalizzando le squadre avversarie nelle partite giocate prima di affrontare la Juve. L’arbitro accettò e ricevette da Moggi un cellulare sicuro e diversi numeri dove poteva essere chiamato".Tavaroli ha aggiunto altri particolari alla sua ricostruzione e riferisce che "Facchetti mi disse che l’arbitro gli aveva raccontato i fatti in cambio di un favore da parte dell’Inter, un posto nella società nerazzurra, aggiungendo che era disposto a denunciare". L’ex presidente nerazzurro si mise d’accordo con Nucini per un nuovo incontro. E qui l’ex dirigente del colosso della telefonia arricchisce la sua versione dei fatti con altri dettagli da romanzo giallo. "Facchetti mi disse di aver registrato su un cd – ha sottolineato Tavaroli – i suoi colloqui con l’arbitro Nucini e mi chiese di fare delle verifiche su De Sanctis. Concordammo di dare l’incarico a Cipriani (anch’egli arrestato per la vicenda delle intercettazioni). Chiesi ad Adamo Bove (ex funzionario di polizia passato a Telecom e morto a suicida a Napoli) di verificare i numeri dati da Moggi all’arbitro per vedere se fossero riconducibili a personaggi del mondo del calcio. Bove confermò. Cipriani redasse un report: "Operazione ladroni"". Tavaroli ha poi raccontato di aver dato un consiglio all’ex numero uno dell’Inter. "Io proposi a Facchetti due opzioni: presentarsi in Procura o collaborare come confidente delle forze dell’ordine senza esporsi subito. Facchetti preferì la seconda opzione. Ne parlai con il maggiore Chittaro comandante del nucleo informativo dei Carabinieri di Milano. Di fatto Facchetti non diede seguito a tale sua disponibilità". Tavaroli ha concluso la sua deposizione davanti ai Pm spiegando che Facchetti presentò un esposto in Procura il cui contenuto non fu poi confermato da Nucini. Questi fatti sono ormai diventati cronaca da tempo. I magistrati hanno chiesto a Tavaroli come mai il report su "Operazione ladroni" fu pagato con 50mila euro a Cipriani. Tavaroli ha risposto che "non so se il report che mi esibite è quello con tutta l’attività".Alla luce anche delle dichiarazioni rilasciate al settimanale L’Espresso da Massimo Moratti, ritornato da pochi mesi alla guida dell’Inter dopo l’interregno di Giacinto Facchetti durato dal gennaio 2004 sino all’ottobre di quest’anno, si devono fare alcune considerazioni e domande. "A un certo punto – ha detto Moratti nell’intervista a L’Espresso – mi ero rassegnato. Capivo che, ad andare bene, con quel sistema lì saremmo sempre arrivati secondi. E allora ho pensato seriamente di mollare". Il presidente dell'Inter, ha poi confessato di essere andato molto vicino a cedere il club nerazzurro. "Attorno ad aprile di quest’anno – ha raccontato Moratti – non ce la facevo più a vedere quello che succedeva nell'indifferenza generale. Non speravo che sarebbe venuta fuori la verità, almeno in tempi brevi. Ero davvero stufo". Dall’insieme di queste dichiarazioni sembrerebbe che il patron dell’Inter abbia confermato ciò che ha detto Tavaroli negli interrogatori: Moratti sapeva del sistema Moggi, visto che nella famosa riunione del 2002 negli uffici della Saras era presente con Facchetti e Tavaroli. Ma allora, se sapeva del maneggi di Moggi, perché non ha presentato un esposto alla giustizia sportiva? Però, nel caso in cui ne fosse stato a conoscenza e non lo avesse denunciato, avrebbe violato l'articolo 6 comma 7 del codice di giustizia sportiva, quello che riguarda il dovere di denunciare l’illecito sportivo. C’è da aggiungere che, considerati i fatti lontani nel tempo, potrebbe già essere scattata la prescrizione. Quindi, forse a questa domanda non ci sarà più risposta. Altro quesito: perché l’arbitro Nucini non ha voluto più confermare ciò che aveva dichiarato a Facchetti? Paura, rimorso, dovuti magari a un "avvertimento" di qualcuno, o chissà quale altro motivo recondito? E, ultima domanda, ma non per questo non meno importante: che fine ha fatto il cd su cui Facchetti ha inciso le dichiarazioni di Nucini? Visto che l’ex gloria della Nazionale e della società nerazzurra era al vertice dell’Inter si suppone che ne avesse custodita una o più copie. Sono domande a cui forse solo i magistrati della Procura di Milano, se ne ravvedessero l’opportunità per le loro indagini sulle intercettazioni abusive, potrebbero dare un’esauriente risposta.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)

venerdì 10 giugno 2011

Le dieci proposte de La Voce.info contro le gare truccate

C’è una certa aria di rassegnazione fra le autorità sportive e non solo. Come se le caratteristiche nuove, e in un certo senso più internazionali, dell’ultimo scandalo delle partite di calcio truccate al fine di favorire gli scommettitori rendessero vana qualsiasi contromisura. L’appello lanciato da Coni e Federcalcio al governo perché collabori al contrasto del fenomeno lascia una sensazione di impotenza. Eppure qualcosa si può fare. Dall’interno, soprattutto, non solo dall’esterno del mondo del calcio. Ecco dieci proposte, articolate in varie aree di intervento regolamentare, che potrebbero immediatamente essere sperimentate.

DIPARTIMENTO ANTIFRODI SPORTIVE

Istituzione, per iniziativa di presidenza del Consiglio, ministero degli Interni, ministero della Giustizia, ministero dell’Economia, Coni e Federcalcio, di un Dipartimento antifrodi sportive, composto da magistrati, reparti specializzati di forze dell’ordine (la task force proposta da Maroni da sola non basta), dirigenti sportivi, rappresentanti dei Monopoli e delle agenzie di scommesse autorizzate, nonché da rappresentati dei consumatori (tifosi di calcio e scommettitori). Il Dipartimento potrebbe essere finanziato dagli stessi concessionari, che oggi sfruttano i marchi dei club e le competizioni sportive gratuitamente, destinandovi una quota percentuale fissa dei ricavi generati dalle scommesse, sulla falsariga di quanto previsto dalla legislazione francese.

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA EX DECRETO 231

Rendere immediatamente obbligatorio per tutte le società calcistiche professionistiche l’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo che facilitino la prevenzione di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, secondo le direttive del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001. Si tratta di una disposizione inserita nello Statuto della Federcalcio riformato dai commissari straordinari dopo l’esplosione dello scandalo di Calciopoli. L’articolo 7 dice che i modelli societari “devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto da persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”. A quattro anni dalla sua approvazione, la disposizione statutaria rimane lettera morta, perché il Consiglio federale Figc non ha approvato i regolamenti di applicazione, neppure quello interno. L’ha fatto finora soltanto la Lega di serie B, che però ha dato tempo ai club di adeguarvisi entro il prossimo 31 dicembre. Finora soltanto le società quotate hanno dovuto mettersi obbligatoriamente in regola con il 231. Un simile modello organizzativo, oltre ad aumentare le possibilità di controllo sul comportamento dei tesserati, verrebbe considerato, come accaduto alla Juventus nei lodi arbitrali post Calciopoli, circostanza attenuante nell’applicazione della responsabilità oggettiva.

ORGANI DI CONTROLLO INDIPENDENTI

Istituzione nel calcio italiano di un sistema di organi di controllo, realmente efficaci e indipendenti. La Covisoc, la Commissione di vigilanza sui conti delle società, è l’unico strumento di controllo non completamente in house, per l’indicazione di due membri su cinque riservata al Coni. Poteri di nomina esterni sono poi previsti per alcuni organi di giustizia sportiva. Per il resto vale il fai da te. Addirittura, la regolarità delle operazioni di calcio mercato è vagliata dalla Lega, e cioè dall’associazione dei club interessati. Non esiste un’autentica Autorità indipendente, in grado di vigilare e di individuare le criticità del sistema. Non c’è niente di simile alla Football Regulatory Auhority inglese, composta in parte da rappresentanti del calcio professionistico e dilettantistico e in parte da membri esterni, e della quale si sta studiando, su pressante richiesta del Parlamento, una modifica della sua composizione in senso ancora più indipendente.

DIRITTI TV: PIÙ VALORE ALLA CLASSIFICA

Rivedere, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25 della legge Melandri, il meccanismo di distribuzione della quota del 30 per cento delle risorse assicurate dalla cessione collettiva dei diritti televisivi relativa ai risultati sportivi. Attualmente è determinata per il 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti dalla stagione 1946-47 ad oggi, per il 15 per cento sulla base dei risultati delle ultime cinque stagioni sportive e per il 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell’ultima stagione. Calcolando invece l’intera quota del 30 per cento sulla base della sola classifica dell’ultimo campionato disputato, si verrebbero a determinare possibilità di ricavo supplementari consistenti (nell’ordine di qualche milione di euro) anche piazzandosi al nono anziché al decimo posto, ad esempio. Un incentivo di questa portata di sicuro aumenterebbe la vigilanza dei club sul comportamento dei giocatori anche nelle partite della parte finale del campionato, quelle più esposte alla possibilità di frode.

RIFORMA DEI CAMPIONATI

In Italia i club calcistici professionisti sono ufficialmente 132, diventati nell’ultima stagione 127 per la mancata sostituzione di squadre che non hanno ottenuto l’iscrizione ai campionati di competenza. In Inghilterra i club prof sono 92, in Germania 56, in Spagna 42 e in Francia 40. Nel Nord America (Usa più Canada) il totale delle società professionistiche che danno vita ai campionati di football, baseball, basket e hockey è di 122. I calciatori professionisti tesserati per la Federcalcio italiana nella stagione 2009-2010 erano 3.517, 1.608 dei quali impegnati in serie A o serie B. Tra serie A e serie B i sono 42 club, e dunque una media di oltre 38 giocatori per squadra (superfluo ricordare che a calcio si gioca in 11). Èevidente che si tratti di un sistema insostenibile, come testimoniato anche dalla analisi della situazione economico-finanziaria delle società professionistiche appena pubblicata da Arel, PricewaterhouseCoopers e Figc in ReportCalcio 2011. In Lega Pro, ma anche in serie B e in serie A, vi sono società che pagano gli stipendi con ritardo o non li pagano affatto. Una situazione che favorisce le cattive tentazioni dei giocatori più “deboli”, oltre che di quelli a fine carriera. L’orientamento di Federcalcio è quello di proseguire nella politica della non sostituzione dei club professionistici falliti. Ma si tratta di una misura timida e inadeguata.Ènecessaria una riforma dei campionati immediata, che porti subito a una consistente riduzione dell’area professionistica.

SANZIONI PIÙ SEVERE

Ferma restando la difficoltà di far rispettare ai tesserati il divieto di scommettere sulle partite di calcio, va previsto un inasprimento delle sanzioni a carico dei trasgressori. Le vicende di questi giorni pongono inoltre in evidenza il diffuso clima di omertà che pervade il mondo del calcio. Dalle intercettazioni emergono anche numerosi tentativi di corruzione non andati a buon fine e tuttavia mai i personaggi che hanno respinto le offerte di combine si sono rivolti alla giustizia sportiva per segnalare l’accaduto. Anche le sanzioni per “omessa denuncia” vanno perciò rese più afflittive. E almeno su questo sembra che Coni e Federcalcio si stiano muovendo tempestivamente.

INCENTIVI SPORTIVI A CHI SVENTA FRODI

Accanto a un sistema repressivo più efficace, va studiata anche una legislazione sportiva “premiale” per chi collabora a sventare tentativi di illecito. Qui non si tratta tanto di “pentiti”, che pure andrebbero incoraggiati con sconti di pena sportiva se collaborano allo svolgimento delle indagini in casi come quelli di questi giorni, quanto di tesserati coinvolti in sede di allestimento della frode e tempestivi nella segnalazione alle autorità competenti. Si potrebbe studiare una forma di responsabilità oggettiva alla rovescia, e cioè garantire bonus magari in punti in classifica alle squadre delle società cui il tesserato denunziante appartiene. Il contrario cioè della penalizzazione in classifica.

ESTENSIONE DI PLAYOFF E PLAYOUT

Sviluppare e allargare il meccanismo dei playoff e dei playout per determinare promozioni e retrocessioni, in modo da limitare il numero delle posizioni in classifica sostanzialmente ininfluenti e quindi tali da predisporre i giocatori a farsi trarre in tentazione. Bisognerebbe applicare il sistema anche alla serie A – magari non solo per decidere chi scende in serie B, ma anche chi acquisisce il diritto di partecipare alle competizioni europee – e comunque allargare il numero delle squadre coinvolte, studiando meccanismi di maggiore tutela nel confronto diretto per le squadre che conquistano più punti nella stagione: si può prevedere ad esempio la necessità di prevalere con più gol di scarto nel doppio confronto. La spettacolarità dell’evento playoff e playout costituirebbe oltre a tutto per i club un’opportunità di generare ulteriori ricavi.

“ABOLIRE” I PAREGGI IN SERIE B E LEGA PRO

Il pareggio che fa comodo a entrambe le squadre è uno dei terreni più fertili concimati da scommettitori e malandrini. Si avverte la necessità di depotenziarlo ulteriormente, soprattutto nelle serie minori, meno sensibili nel corso degli anni alla rivoluzione dei tre punti per le vittorie. Si potrebbe sperimentare la sua “abolizione” in serie B e in Lega Pro, stabilendo che al termine di ogni partita conclusasi in parità scatti un meccanismo in grado di assegnare il successo a una delle due squadre (calci di rigore, shootout o altro). Naturalmente a chi vince dopo il 90ºverrebbero attribuiti due punti e a chi perde uno. In questo modo si costringerebbero gli operatori a introdurre nuove categorie di puntate che disarticolino un po’ il sistema che si è creato negli ultimi anni (pensare di limitare le modalità di raccolta e le tipologie delle scommesse è anacronistico). Una rivoluzione ancora più coraggiosa, per disincentivare gli accordi sul numero dei gol segnati (le famose scommesse sull’over), potrebbe addirittura portare a una riforma dei punteggi tale da premiare le vittorie con due o più gol di scarto.

RESPONSABILIZZARE IL QUARTO UOMO

Un’altra criticità emersa dalle vicende degli ultimi giorni è l’incapacità dell’organizzazione calcistica di fare tesoro delle segnalazioni di anomalie provenienti dai Monopoli, sulla base delle indicazioni delle agenzie di scommesse. Troppi sono stati i casi, nell’ultima stagione sportiva, di partite sulle quali erano state bloccate le giocate perché troppo orientate su risultati e punteggi specifici e che poi regolarmente si sono concluse con quei risultati o quei punteggi. La presenza degli organismi di garanzia interna previsti dai modelli organizzativi ex decreto 231 consentirebbe una loro immediata mobilitazione in caso di allarme. Anche gli organi della giustizia sportiva andrebbero sollecitati a una maggiore iniziativa preventiva, con tanto di convocazione pre-partita di dirigenti e giocatori delle squadre coinvolte. Insomma, deve scattare un apparato di controllo che tenga accesi tutti i fari possibili e immaginabili sulla gara sospetta. Ma anche durante la partita occorre un monitoraggio continuo. Storicamente verificata l’inadeguatezza degli ispettori dell’ufficio indagini di Federcalcio, si tratta di coinvolgere la squadra arbitrale, che deve essere in grado di capire se in campo sta succedendo qualcosa di strano e intervenire in tempo reale. Forse, più che l’arbitro, troppo attento a vigilare sui singoli episodi di gioco, può essere il quarto uomo a bordo campo ad avere una maggiore visione d’insieme. Con particolare attenzione a quanto avviene nei minuti finali, spesso condizionati, come si è capito in questi giorni, anche dalle cosiddette giocate live.

Gianfranco Teotino - lavoce.info
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il pallone in confusione

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