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giovedì 9 febbraio 2012

Federsupporter: è nata la fidelity card che manderà in soffitta la tessera del tifoso

La Determinazione n. 6 dell'8 febbraio scorso dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito la nascita della fidelity card. Con quest’ultima si va verso il superamento della tessera del tifoso: finalmente sarà più facile andare allo stadio. E’ una vittoria di Federsupporter che l’ha richiesto più volte. E' da sottolineare che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell'Osservatorio è stato formalmente riconosciuto il ruolo della rappresentanza dei tifosi e in particolare quello di Federsupporter.

La fidelity card è una carta analoga a quella che rilasciano i centri commerciali ed i supermercati ai propri clienti per fruire di sconti e/o di altri vantaggi. La card consentirà l'acquisto di biglietti per sé e per i propri conoscenti sia per le gare in casa che per quelle in trasferta. Sarà inoltre consentita la trasferibilità dei biglietti, compresi quelli contenuti negli abbonamenti nella tessera del tifoso. Previste altresì misure semplificative ed agevolative per i minori di anni 14 e di anni 18. Le società sportive dovranno offrire con le fidelity card servizi, a prezzi calmierati, ai propri tifosi che vanno allo stadio. Le misure indicate già valgono per la presente stagione, mentre per la prossima saranno approntate ulteriori misure semplificative ed agevolative.

Di notevole rilievo il richiamo alle società a coinvolgere i tifosi nello spettacolo, prima e dopo la gara. Di seguito, un ampio commento di Federsupporter sulla Fidelity Card.

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Tessera del tifoso: Determinazione n. 6 in data 8 febbraio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Un ulteriore notevole successo di Federsupporter nella tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi
(Dr. Alfredo Parisi, Presidente – Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridico-Legale)
Premessa.
In occasione di numerosi Convegni e nei non pochi incontri e colloqui, formali ed informali, intrattenuti con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Federsupporter ha portato avanti una strategia di confronto istituzionale, critico, ma sempre costruttivo, in ordine alla tessera del tifoso.

Nel portare avanti tale strategia, l’Associazione non ha, peraltro, trascurato di far valere i diritti e gli interessi dei sostenitori sportivi anche in sede giudiziaria.

Tanto è vero che un punto di svolta, a favore dei suddetti diritti ed interessi, si è avuto, grazie, per l’appunto, all’iniziativa ed all’azione di Federsupporter, in unione con il Codacons, con il quale sussiste un accordo di partenariato, che ha portato all’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza, da molti citata e fatta propria, omettendo, peraltro, quasi sempre, di citarne il soggetto promotore, che ha sancito la scorrettezza commerciale della commistione di tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile: quest’ultima sostanzialmente imposta dalle società sportive ai tifosi come condizione indispensabile per acquisire tale tessera e, conseguentemente, per ottenere abbonamenti e biglietti.

Il Consiglio di Stato ha sancito quello che era stato uno dei principali punti di critica di Federsupporter al come la tessera, che doveva, anzi, avrebbe dovuto, essere uno strumento esclusivamente volto a garantire la sicurezza negli stadi, era stata, invece, surrettiziamente strumentalizzata dalle società sportive per trarne, in maniera scorretta, un business, a spese ed a carico dei sostenitori, quantificabile in circa € 3 miliardi annui.

Una errata comunicazione aveva, inoltre, fatto percepire la tessera, non nelle sue reali finalità di garanzia per i tifosi di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli sportivi, bensì come una odiosa misura di controllo poliziesco preventivo oggettivamente identificativa dei tifosi come una categoria, di per sé, tendenzialmente pericolosa e potenzialmente criminale.

La strumentalizzazione commerciale operata dalle società sportive e l’errata comunicazione di cui sopra non potevano che determinare, come hanno determinato, una crisi di rigetto dei sostenitori nei confronti della tessera, in larga parte, mai condivisa, bensì subita.

L’opera di critica costruttiva, le iniziative in sede giudiziaria, culminate, come detto, nell’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato, il sistematico dialogo e confronto con l’Osservatorio, tutto ciò perseguito, con fermezza e tenacia, da Federsupporter, consegue oggi, con le misure in oggetto, un significativo, sebbene ancora non definitivo, esito a favore dei sostenitori sportivi .


1) I Principali contenuti delle misure di cui alla Determinazione n. 6/2012.

Di assoluto e particolare rilievo è il fatto che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell’Osservatorio, si riconosce formalmente il ruolo delle rappresentanze dei tifosi: in particolare, di Federsupporter, espressamente citata come associazione “sentita” ai fini delle misure adottate.

Cosa che, oltre a costituire un riconoscimento formale ed istituzionale di tale ruolo, è motivo di legittima soddisfazione e di orgoglio per l’Associazione che ha saputo conquistarsi sul campo detto riconoscimento, pur tra notevoli difficoltà e, occorre riconoscerlo, pur senza ancora un adeguato apporto associativo di molti sostenitori sportivi e pur largamente ignorata e misconosciuta dai mezzi di informazione, in specie da quelli a maggiore diffusione.

Le misure previste contemplano l’introduzione di una fidelity card ; quest’ultima, ancorchè non definita nel documento dell’Osservatorio, evidentemente da intendersi come le card che, in specie i grandi centri commerciali ed i supermercati, offrono ai loro clienti per usufruire di sconti e/ o di altri vantaggi.

Tale card, in sostituzione ed in alternativa alla tessera del tifoso, consentirà, in via sperimentale, per la presente stagione sportiva, ma anche per la prossima ove la sperimentazione avrà avuto successo, di acquistare biglietti per le gare casalinghe e per quelle in trasferta.

Più precisamente, per le gare casalinghe, sarà consentito l’acquisto fino a quattro biglietti, per sé e per propri conoscenti, previa presentazione, oltreché della fidelity card, della copia del documento di identità dei predetti conoscenti.

Per le trasferte, sarà consentito l’acquisto di un biglietto, oltre al proprio, per un conoscente, previa presentazione della fidelity card che, per il possessore di quest’ultima, sostituisce il documento d’identità, in aggiunta ad una fotocopia del documento di identità del conoscente, titolare dell’altro biglietto.

Entrambi i biglietti saranno validi per tutti i settori, compreso quello riservato agli ospiti.

La condizione per il rilascio dei suddetti biglietti è che la società che li rilascia sia collegata con il sistema informatico “Questura on line” che consente, in tempo reale, la verifica dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.

I biglietti in questione saranno caricati elettronicamente sulla fidelity card ( nel documento dell’Osservatorio è riprodotto, per le società, a titolo esemplificativo, una schema tecnico di caricamento dei biglietti).

Un’altra novità importante consiste nella possibilità di cessione di biglietti elettronicamente caricati sulla card.

Tali biglietti, compresi quelli contenuti nell’abbonamento ottenuto con la tessera del tifoso, potranno essere ceduti ad altro possessore di fidelity card ed anche a terzi, non possessori di tale card, ma in possesso di un biglietto sostitutivo del titolo di accesso allo stadio, conforme alle caratteristiche di legge.

In questo modo, è data alle società sportive una ulteriore possibilità di agevolare la trasferibilità dei biglietti.

Sarà sufficiente, infatti, che esse, una volta verificato mediante “ Questura on line” l’assenza in capo al richiedente di motivi ostativi all’accesso allo stadio, rilascino a tale richiedente un documento ( biglietto sostitutivo) da cui risulti detta assenza.

In tale maniera, il possessore del biglietto sostitutivo potrà ottenere biglietti caricati su fidelity card, compresi quelli contenuti in abbonamenti rilasciati mediante tessera del tifoso.

Un’altra importante possibilità è quella riconosciuta in favore dei minori di 14 anni, i cui biglietti potranno essere liberamente ottenuti dal genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore.

Anche questo genere di biglietti è trasferibile, purchè sempre a minori di 14 anni in possesso di codice fiscale o tessera sanitaria.

I maggiori di anni 14 e minori di anni 18 potranno acquistare i biglietti semplicemente previa esibizione di un valido documento d’identità da portare con sé anche per controlli allo stadio.

Le società sportive dovranno procedere ad una immediata revisione dei sistemi di accesso allo stadio in modo da ridurre al minimo, attraverso varchi riservati, i tempi di accesso per i possessori di fidelity card, così come già previsto per i possessori di tessera del tifoso.

Uno degli altri aspetti più significativi per i tifosi di cui alle misure allegate alla Determinazione dell’Osservatorio è rappresentato dal fatto che le fidelity card, su espressa richiesta dell’Osservatorio, dovranno offrire specifici benefici ai suddetti tifosi, quali, per esempio : convenzioni per l’acquisto nello stadio, a prezzi calmierati, di bevande e generi di conforto, nonché altri servizi ( si pensi al parcheggio dell’autovettura), sempre a prezzi calmierati, mediante apposite convenzioni.

Naturalmente, così precisa l’Osservatorio, le società potranno liberamente implementare i servizi offerti ai tifosi, sempre, però, secondo una logica e secondo politiche commerciali assolutamente corrette, senza, dunque, alcuna costrizione o alcun condizionamento, come, viceversa, è avvenuto fino ad oggi, mediante la sostanziale imposizione di una carta di credito e come è stato censurato dalla ricordata ordinanza del Consiglio di Stato.

L’Osservatorio richiama le società a voler, più in generale, attivare ogni utile mezzo di dialogo con i tifosi, al fine di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, in specie per le categorie più giovani, realizzando, a questo scopo, insieme con i proprietari degli impianti, iniziative di coinvolgimento anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.

Tutto ciò che è stato sin qui indicato vale per quanto riguarda l’immediato.

Ma l’Osservatorio, per quanto riguarda il medio periodo, già specifica quelli che saranno gli sviluppi delle misure di semplificazione.

In tal senso, sarà permessa la vendita on line dei biglietti e la vendita di titoli de= materializzati di accesso agli stadi, quali : vendita per il tramite di telefono mobile, come già avviene per i biglietti aerei e ferroviari.

Saranno, altresì, avviate iniziative al fine di vendere i biglietti , anche nel giorno della gara, riservati ai settori ospiti, per le gare in trasferta.

Infine, le società dovranno prevede, a fianco delle fidelity card, altre carte estremamente semplificate come il voucher.


2) Considerazioni finali.


Non v’è dubbio che la Determinazione n. 6/2012 e le misure di semplificazione ad essa allegate, alla cui formulazione un non irrilevante contributo è stato dato da Federsupporter, anche con uno specifico documento inviato all’Osservatorio prima dell’adozione definitiva della nuove misure, rappresenta un punto di svolta, che non si esita a definire epocale, nella considerazione dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi, non più trattati come meri destinatari passivi di obblighi, restrizioni, divieti, come categoria presunta socialmente pericolosa e come “limoni da spremere” economicamente, dovendo tutto e non potendo nulla pretendere, bensì quali soggetti attivi e compartecipi dello spettacolo al quale assistono e che finanziano.

Viene da dire, ma è troppo facile dirlo per Federsupporter, che i suddetti sostenitori, per la prima volta, vengono considerati consumatori a tutti gli effetti.

Verrebbe anche da soggiungere, forse troppo presuntuosamente, che Federsupporter si sta dimostrando una idea vincente, anche se ancora molto resta da fare.

E’ necessario, dunque, che, sempre di più e finalmente, i sostenitori sportivi prendano coscienza di se stessi e, soprattutto, si rendano conto del fatto che in una società pluralistica, quale la nostra, non si conta individualmente, ma si conta collettivamente, associandosi e partecipando alla vita associativa: non a caso lo slogan di Federsupporter è “ Uniti & Insieme : per contare e non essere contati”.

Ci si augura, perciò, che, anche grazie ai risultati che si sono e si stanno ottenendo, la campagna associativa che Federsupporter lancerà nei prossimi giorni, in unione con la presentazione di un volume intitolato “Dalla società sportiva all’impresa sportiva : il sostenitore consumatore”, possa suscitare quell’attenzione, in specie da parte degli organi di informazione, che finora non ha suscitato e quel consenso e quell’adesione che ancora non si sono avuti in maniera adeguata e soddisfacente.

Per concludere, va doverosamente dato atto all’Osservatorio di una apertura e sensibilità nei confronti delle giuste esigenze dei sostenitori, naturalmente sempre nei limiti consentiti dalla natura e dalle competenze dell’Osservatorio stesso, nonché và dato atto dell’attenzione, della considerazione e del riconoscimento del ruolo dell’Associazione, essendosi dimostrato che, solo con il dialogo e con il confronto, sia pur critico ma costruttivo, non con le sterili contrapposizioni, si possono ottenere importanti risultati nell’interesse generale e comune.

Dr. Alfredo Parisi Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 8 febbraio 2012

Avv. Gentile a Federsupporter: «Nessun coinvolgimento della Lazio nel calcioscommesse»

Federsupporter comunica che il legale della Lazio, Gian Michele Gentile, ha fornito attraverso un fax il 6 febbraio scorso un?importante chiarimento, richiesto proprio da Federsupporter, riguardo all'eventuale coinvolgimento del club nelle indagini giudiziarie sul calcioscommesse. L'avvocato Gentile ha così risposto che le notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Lazio «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d?indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune». Inoltre, ha precisato Gentile in un altro fax giunto oggi a Federsupporter, «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva». Della corrispondenza via fax se ne fornisce ampio resoconto nella nota del responsabile legale di Federsupporter, Massimo Rossetti.

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.


Roma 8 febbraio 2012
Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa e preteso coinvolgimento della Società e/o di suoi tesserati nel c.d.?calcioscommesse?: scambio di fax tra Federsupporter e l?Avv. Gian Michele Gentile.
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell?Area Giuridico-Legale)

Con riferimento agli argomenti in oggetto ( ved. precedenti sul sito www.federsupporter.it), dal 3 febbraio ad oggi, è intercorso uno scambio di fax tra l'Associazione e l'Avv. Gian Michele Gentile, quest?ultimo in nome e per conto della SS Lazio spa.

I contenuti di tale corrispondenza possono essere sommariamente sintetizzati come segue:


1) Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa.

La tesi sostenuta da Federsupporter è che l'attuale Consiglio di gestione della SS Lazio, costituito da due persone, debba essere integrato da un altro componente. Ciò a seguito della sospensione dalle cariche direttive societarie, così come previsto dalle norme dell?ordinamento sportivo per effetto di condanna, ancorchè non definitiva, riportata da uno dei suddetti componenti, attuale Presidente del Consiglio stesso, per il reato di frode sportiva.

Si deve, infatti, tenere presente che, essendo la SS Lazio spa retta dal sistema di governo societario così detto "dualistico", ad essa si applica il disposto di cui all?art. 2409/novies, IIc., C.C.

Tale disposto stabilisce che, per le suddette società, il numero minimo dei componenti del Consiglio di gestione deve essere almeno pari a due; la qual cosa evidentemente implica che, quando, come nel caso della SS Lazio spa, tali componenti siano due, entrambi devono essere nella pienezza e totalità dei loro poteri-doveri, non essendo, altrimenti, garantito il principio di collegialità della gestione societaria.

A questa tesi l'Avv. Gentile ha obiettato che i poteri-doveri facenti capo al Presidente del Consiglio di gestione e da quest'ultimo non esercitabili a causa della predetta sospensione sono esercitati dall'altro componente del Consiglio stesso e che, quindi, non vi è alcun bisogno, come sostenuto da Federsupporter, di integrare l'Organo con un altro componente.

L?Associazione, a propria volta, ha obiettato che la possibilità per uno dei due componenti del Consiglio di gestione di esercitare i poteri-doveri non esercitabili dall?altro componente non risolve il problema costituito dal fatto che non vi sono due componenti dell?Organo, entrambi nella pienezza e totalità dei citati poteri-doveri e che, pertanto, resta così insoddisfatto il requisito di cui al richiamato articolo 2409/novies,IIc., C.C.

L'Avv. Gentile ha controbiettato che la sospensione da cariche direttive societarie indotta da norme dell'ordinamento sportivo non ha alcuna rilevanza o incidenza nell?ordinamento societario.

Federsupporter, pur prendendo atto di quanto sostenuto dal predetto Avv. Gentile, del quale è stata e và apprezzata la tempestività e puntualità di risposta che denotano, indipendentemente da diversità di opinioni, considerazione e rispetto nei confronti dell?Associazione, ha rimarcato che, nel caso della SS Lazio spa, l'ordinamento sportivo ha rilevanza e incidenza nell'ordinamento societario, poiché l'art. 3 dello statuto della Società prevede che essa ha per oggetto esclusivo l?esercizio di attività sportive e , in specie, di quella calcistica con l'osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC) e dei suoi organi?


2) Preteso coinvolgimento della SS Lazio e/o di suoi tesserati nel c.d."calcioscommesse"

Su questo argomento si richiama, in particolare, l?attenzione sulle confortanti rassicurazioni per i sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa fornite dall?Avv. Gentile circa il fatto che notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Società nel c.d. "calcioscommesse" «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d'indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 6 febbraio u.s.) ed in ordine al fatto che «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 8 febbraio ).

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.

Tale istanza, in caso di accoglimento, consentirà la partecipazione al predetto procedimento con, in specie, la possibilità per Federsupporter di accesso diretto agli atti disponibili del procedimento stesso.
Avv. Massimo Rossetti

giovedì 2 febbraio 2012

Un'altra vittoria di Federsupporter: l'Osservatorio dà il via libera al carnet di biglietti

Federsupporter ha ottenuto un’altra vittoria, dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la scorrettezza delle pratiche commerciali della tessere del tifoso: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive ha dato ieri ufficialmente il via libera al carnet di biglietti per le gare casalinghe caricati su una card elettronica. La proposta era stata presentata ufficialmente allo stesso Osservatorio in un incontro tenutosi lo scorso 15 settembre. La misura deliberata risponde, come testualmente afferma un comunicato dell’organismo del Viminale, «all’esigenza di favorire al massimo i canali di vendita dei biglietti ed i processi di inclusività negli stadi delle tifoserie sane». Infatti, potranno ottenere il suddetto carnet soltanto i tifosi che non hanno subito il di Daspo e condanne, anche non definitive, per reati commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive. Gli addetti alle biglietterie potranno verificare, in tempo reale, mediante il collegamento con il sistema informatico “Questura on line”, se il richiedente è incorso oppure no nei rigori della legge. Si può leggere in dettaglio nella nota in calce tutte le disposizioni sul carnet.

Infine, Federsupporter precisa che il “modello Juventus”, tanto decantato in questi giorni di rinvii di gare del campionato, non c’entra assolutamente nulla con la legge sugli stadi. Anzi, sottolinea Federsupporter, è stato realizzato in totale assenza di una normativa ad hoc. Quanto sopra a dimostrazione del fatto, sempre ribadito nei numerosi Convegni e documenti di Federsupporter, che non era e non è affatto necessaria e indispensabile una siffatta normativa per costruire, solo che lo si voglia e che se ne abbiano realmente le capacità, nuovi, moderni, confortevoli e commercialmente validi impianti sportivi.

1) Tessera del tifoso: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive delibera misure semplificative dell’accesso agli stadi. 2) Maltempo e nuovi stadi

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

1) Tessera del tifoso

Come auspicato nelle note del 24 e 31 gennaio scorsi (ved. www.federsupporter.it), l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha annunciato, con proprio comunicato di ieri, 1 febbraio, di aver deliberato una serie di misure volte a semplificare l’acquisto di biglietti e, più in generale, l’accesso agli stadi.

In particolare, le società, da subito e sino alla fine della presente stagione sportiva, potranno emettere, in via sperimentale, carnet di biglietti caricati su una card elettronica, relativamente alle sole gare casalinghe, potendo gli addetti alle biglietterie verificare, in tempo reale, mediante il collegamento con il sistema informatico “Questura on line”, se il richiedente il carnet di biglietti ha i requisiti per ottenerlo ( assenza di Daspo e di condanne, anche non definitive, per reati commessi a causa o in occasione di manifestazioni sportive ).

La misura deliberata risponde, come testualmente afferma il comunicato, “all’esigenza di favorire al massimo i canali di vendita dei biglietti ed i processi di inclusività negli stadi delle tifoserie sane “ .

Nel comunicato, inoltre, si raccomanda alle società di “adottare misure organizzative che facilitino i tifosi nell’adozione di tale strumento (n.d.r carnet di biglietti), secondo logiche di servizi e non solo di mera attività commerciale”.

Come si può, quindi, constatare, l’Osservatorio sembra aver finalmente colto ed accolto quanto, sin dai Convegni di Roma del 25 giugno 2010 e di Modena del 19 luglio 2010, Federsupporter aveva ed ha sempre portato avanti e sostenuto: ciò, in specie, dopo l’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.

Ordinanza conseguita solo grazie all’iniziativa dell’Associazione, in unione con il Codacons, e che ha sancito il principio secondo cui è commercialmente scorretta la commistione fra tessera del tifoso e carta di credito, indipendentemente dall’attivazione effettiva di quest’ultima.

Aggiungasi che queste prime misure, annunciate dall’Osservatorio, devono ritenersi anche l’effetto di recenti norme di legge volte, più in generale, alla semplificazione dei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, mediante l’utilizzo di autocertificazioni e mediante il rilascio di certificati in tempo reale ed on line, così come pure da sempre sostenuto e portato avanti da Federsupporter.

E’ presumibile, peraltro, in specie ove la misura adottata in via sperimentale avrà avuto successo, che, in tempo utile per la prossima stagione sportiva, essa divenga definitiva e si applichi anche per l’ottenimento di abbonamenti a tutte le gare casalinghe e di biglietti per assistere a gare in trasferta.

A questo scopo, Federsupporter non farà mancare, come sempre, attente e tempestive iniziative e forme di intervento nei confronti dell’Osservatorio, nell’ambito di quel sistematico e costruttivo dialogo e confronto che l’Osservatorio stesso, nell’incontro del 24 gennaio scorso, si è impegnato ad intrattenere con l’Associazione.

Nel rimarcare, infine, che l’Osservatorio, come precisato nel comunicato di ieri, prevederà misure volte a semplificare l’acquisto di biglietti in particolare per i minori, come pure specificamente richiesto da Federsupporter, si deve, purtroppo, anche rimarcare, con rammarico e con amarezza, che, ancora una volta, i principali organi di informazione, nel dare notizia delle decisioni in oggetto, abbiano completamente ignorato, celandolo ai propri lettori, ascoltatori e telespettatori, che tali decisioni sono, in tutto o in gran parte , il risultato dell’attività, dell’azione e delle iniziative di Federsupporter.

Laddove viene da pensare che, per tali organi, sempre molto attenti e molto pronti a diffondere ciò che “i padroni del vapore” del calcio vogliono far sapere e credere, Federsupporter sia un soggetto ritenuto “ pericoloso” ai fini della migliore ed esclusiva tutela degli interessi dei suddetti “ padroni”.

Ove pure, dunque, ve ne fosse ancora bisogno, appare di grande attualità il messaggio lanciato da Federsupporter ai sostenitori sportivi affinchè aderiscano all’Associazione: messaggio che si compendia nello slogan “Per contare e non essere contati”.

2) Maltempo e nuovi stadi

Giusto a proposito di “ padroni del vapore” calcistico, non poteva mancare, approfittando del maltempo, l’ennesimo spot pubblicitario del Presidente dimissionario della Lega Calcio di Serie A, nonché alto dirigente di Unicredit, a favore della sollecita approvazione del disegno di legge sugli stadi.

La cosa più paradossale è che, a tal fine, viene citato l’esempio della Juventus, disinvoltamente ignorando, o facendo finta di ignorare, che questo è il classico esempio sbagliato e contrario alla tesi che si vuole sostenere. Tutti sanno, infatti, o dovrebbero sapere, che il nuovo stadio della Juventus è stato realizzato in totale assenza di una normativa di legge ad hoc. Quanto sopra a dimostrazione del fatto, sempre ribadito nei numerosi Convegni e documenti di Federsupporter, che non era e non è affatto necessaria e indispensabile una siffatta normativa per costruire, solo che lo si voglia e che se ne abbiano realmente le capacità, nuovi, moderni, confortevoli e commercialmente validi impianti sportivi.

La verità è che, come pure più volte sottolineato da Federsupporter e come ben sanno anche improvvisati e interessati “ maghi della pioggia o della neve”, il disegno di legge sugli stadi, a prescindere dalla sua effettiva necessità, langue ormai da tempo in Parlamento per l’unico ed esclusivo motivo che da taluno si è inteso e si intende strumentalizzare tale disegno per consentire, con il pretesto della costruzione di nuovi impianti sportivi, la realizzazione di colossali speculazioni edilizie, del tutto estranee al mondo dello sport, in barba ed in spregio di fondamentali vincoli paesaggistici e ambientali la cui inosservanza e violazione sono, oltretutto, costituzionalmente vietate.

Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 18 gennaio 2012

Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della Lazio

In relazione alle vicende tuttora all’esame della Procura Penale di Cremona, Federsupporter, come anticipato il 29 dicembre u.s. (cfr. www.federsupporter.it), unitamente a Codacons, ha in corso la formalizzazione l’intervento nel procedimento penale richiamato in qualità di persona offesa dal reato.

In coerenza con quanto innanzi, Federsupporter ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle notizie recentemente diffuse, riguardanti specifiche gare oggetto di attenzione da parte della Procura, indirizzare alla CONSOB ed alla S.S. Lazio spa, Società apparentemente interessata nelle indagini in corso, una lettera, consultabile sul sito www.federsupporter.it, in cui si invita l’Autorità di Vigilanza a svolgere accertamenti urgenti.

Tanto premesso ed al fine di evitare possibili non corrette interpretazioni circa i richiami normativi sulla base dei quali è stato sollecitato l’intervento della CONSOB, Federsupporter ha predisposto, a cura del Responsabile dell’Area Giuridica-Legale, Avv. Massimo Rossetti, la nota tecnica di seguito riportata.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

Roma 16 gennaio 2012


Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi tesserati nell’alterazione di risultati delle gare di calcio.

Con lettera del 13 corrente ( cfr.www.federsupporter.it), Federsupporter , a specifica tutela di molti suoi soci, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, ha chiesto alla Consob di indagare sulla diffusione avvenuta dal 30 dicembre u.s. ad oggi di notizie e voci secondo le quali la stessa Lazio o suoi tesserati sarebbero coinvolti nell’alterazione dei risultati di gare di calcio.

Tale diffusione è influente sul valore dei titoli della predetta società che è, come noto, quotata in Borsa e, pertanto, a tale diffusione si applicano gli artt. 185 e 187/ter del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziari (T.U.F.).

L’uno ( art.185) configura il reato di diffusione di notizie false e l’altro (art.187/ter) configura l’illecito amministrativo di diffusione di notizie e voci fuorvianti suscettibili di influire sul valore dei titoli di società quotate.

Il reato di cui all’art.185 comporta la reclusione da 1 a 6 anni e l’illecito amministrativo di cui all’art. 187/ter comporta la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.

Il discrimine tra fatto costituente reato e fatto costituente illecito amministrativo consiste essenzialmente nella concreta idoneità, nel primo caso ( reato) alla diffusione di notizie false ad alterare in modo sensibile il prezzo dei titoli e nel secondo caso ( illecito amministrativo) nella suscettibilità della diffusione di voci, false e fuorvianti,a provocare la suddetta alterazione.

Peraltro per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o circostanze o situazioni di fatto ; per “voci” dei sentito dire relativamente a fatti, avvenimenti, situazioni.

La falsità consiste nella non conformità al vero, mentre è fuorviante la voce che, pur riportando fatti veri, è presentata in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della realtà.

Rappresentazione che può estrinsecarsi in considerazioni esagerate, enfatiche, suppositive, allusive, tendenziose.

Il reato o l’illecito amministrativo di cui trattasi possono, quindi, essere commessi da chiunque, con qualunque mezzo, compreso Internet, diffondendo le notizie false o le voci false o fuorvianti.

In particolare, per i giornalisti l’esimente del diritto di cronaca è condizionata al rispetto del principio della preventiva verifica delle informazioni ottenute in modo da salvaguardare sempre la verità dei fatti.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che, per ciò che riguarda le voci esse, come rilevato, ancorchè vere, debbono essere riferite in modo da non distorcere la realtà mediante esagerazioni , suggestioni, allusioni, considerazioni tendenziose.

Avv. Massimo Rossetti

venerdì 23 dicembre 2011

Caro ministro Fornero, sono indignato per le sue dichiarazioni

Sono un giornalista di quasi 50 anni che paga, tra immensi sforzi, i suoi contributi all'Inpgi. Sono indignato per le frasi del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, poiché avremmo «goduto di qualche privilegio, probabilmente per la vicinanza al potere politico». Faccio presente che il sottoscritto non ha mai goduto di tali privilegi, né è vicino, come tanti colleghi, al potere politico. Anzi, ho perso un lavoro retribuito dignitosamente 10 anni fa e la mia vita professionale è stata un inferno: non ho più avuto un contratto di lavoro, ma mi sono state proposte collaborazioni da 20-30 euro lordi da giornali nazionali. Invece di avere un atteggiamento pregiudizievole, invito il ministro a calarsi nei problemi della nostra categoria. Non ci sono soltanto i giovani precari, ma anche quelli della mia generazione che aumentano sempre più: siamo troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per poter essere assunti. Mi sarei aspettato provvedimenti che agevolassero il reintegro nel mondo del lavoro: invece non ci sarà nulla di tutto questo. Anche perché se non ci sono assunti, il sistema contributivo o retributivo che sia, serve a molto poco.

Aggiungo che ho fondato un sito internet, ma vivere di pubblicità è molto duro: dove sono nella manovra i provvedimenti per la crescita delle imprese? Se non sono contemplati, il mercato resterà paralizzato. Avevo molta fiducia in questo esecutivo, ma purtroppo è stata mal riposta.

Marco Liguori - Napoli

marco_liguori@katamail.com

lunedì 17 ottobre 2011

Federsupporter: «La legge sugli stadi non innova nulla rispetto alle norme attuali»

In ripetute occasioni e circostanze Federsupporter si è occupata del disegno di legge sugli stadi. Il 5 ottobre scorso la Commissione Permanente Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera ha approvato il testo del suddetto disegno di legge. Ora quest’ultimo passa all’esame ed all’approvazione dell’Aula di Montecitorio.

Sembra, peraltro, che vi sia la possibilità che, riscontrando il testo approvato il 5 ottobre un consenso trasversale tra le forze politiche rappresentate alla Camera, il provvedimento, su proposta del Presidente della stessa Assemblea parlamentare, preceduta da una richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei 4/5 dei componenti la Commissione medesima e con l’assenso del Governo, possa essere nuovamente trasferito alla Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione per l’approvazione in sede legislativa, evitandosi così il passaggio in Aula.
Il disegno di legge, una volta approvato dalla Camera, dovrà passare all’esame ed all’approvazione del Senato dove, permanendo un consenso trasversale circa il testo del provvedimento, quest’ultimo potrebbe essere definitivamente approvato con una procedura accelerata analoga a quella in precedenza delineata per la Camera.
In merito ai contenuti del disegno di legge, pur riservandomi una analisi più approfondita e dettagliata dello stesso, in specie una volta conosciutone il testo coordinato con gli emendamenti approvati in Commissione, mi sento, comunque, di poter immediatamente rilevare che in esso è stato espressamente reinserito e previsto il rispetto della normativa urbanistica e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore.
Cosa che dovrebbe considerarsi persino banale ed ovvia, se, viceversa, come pure si è verificato, il disegno di legge non fosse rimasto bloccato per oltre due anni, principalmente a causa del pacchiano tentativo di soggetti estranei al Parlamento, ma, evidentemente, ben introdotti in esso, di strumentalizzare il provvedimento al fine di rendere possibile, mediante lo stesso e con il pretesto di costruire nuovi impianti sportivi, la realizzazione di colossali speculazioni edilizie su aree non consentite.
Peraltro, il disegno di legge, nel testo approvato il 5 ottobre, non sembra offrire particolari e significativi elementi di novità rispetto al quadro normativo già esistente.
Infatti ed a titolo esemplificativo, la Conferenza dei servizi, procedimento che può essere utilizzato per accelerare l’approvazione di progetti relativi alla costruzione di nuovi impianti sportivi, già esiste ed è previsto, così come esistono e sono già previste le condizioni per accedere ai finanziamenti da parte del Credito Sportivo.
Se, poi, i progetti in questione debbono rispettare la normativa urbanistica ed i vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore, effettivamente risulta poco comprensibile o, meglio, fin troppo facilmente intuibile, perché, finora, molte società di calcio, al di là di spesso sbandierati e roboanti propositi, non abbiano presentato nei modi e nelle sedi opportune e competenti i progetti per la realizzazione di nuovi stadi.
Tanto è vero che la Juventus, senza bisogno di alcuna nuova legge ad hoc, ha realizzato un nuovo, moderno stadio, con buona pace di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e continuano pervicacemente a sostenere che senza tale legge non si poteva e non si può fare nulla.
Su che cosa, in realtà, si è sotteso e si possa sottendere alla realizzazione di nuovi stadi richiamo l’attenzione, di chi volesse approfondire l’argomento, sugli interessanti e documentati dossier di Lega Ambiente Lazio.
Sia su quello meno recente intitolato “ Stadi di Roma-Lazio : il derby della speculazione edilizia”, sia su quello di questi giorni intitolato “ La Mandrakata… febbre da cavallo o febbre da cemento ?” : entrambi consultabili sul sito www.legambiente.lazio.it.
Ciò premesso e considerato in linea generale, alcuni soci di Federsuppoorter, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto di esprimere alcune valutazioni in ordine a dichiarazioni riportate da organi di informazione (cfr. in particolare La Gazzetta dello Sport del 6 ottobre 2011) che avrebbe rilasciato il dr. Claudio Lotito in merito al provvedimento in oggetto.
Non può meravigliare alla luce del testo del disegno di legge approvato il 5 ottobre che l’attuale azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, dr. Claudio Lotito, si sia espresso molto freddamente nei confronti del suddetto disegno di legge, definendolo riduttivamente come un parere di scarsa rilevanza, né desta meraviglia che egli si sia aspramente rivolto nei confronti del Sottosegretario ai Beni ed alle Attività Culturali, Francesco Giro, il quale aveva ipotizzato che la AS Roma spa possa realizzare un suo nuovo stadio entro il 2013 e, comunque, in tempi relativamente brevi.
Certo sarebbe alquanto sorprendente e difficilmente spiegabile per i tifosi e per i piccoli azionisti della Lazio che la nuova proprietà e gestione della AS Roma riuscisse a realizzare in pochi anni ciò che il sunnominato maggiore azionista e presidente del Consiglio di gestione della Lazio, dal 2004 ad oggi non è riuscito a realizzare e che, a quanto pare, non sembrerebbe più molto interessato a realizzare, tenuto conto del fatto che nell’ultimo bilancio della SS Lazio al 30.06.2011 si legge che non vi sono né piani industriali approvati nè in fase di implementazione.

Avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico- Legale Federsupporter

sabato 8 ottobre 2011

FEDERSUPPORTER/Biglietti Lazio-Roma per chi possiede solo ricevuta tessera del tifoso

Con lettera in data odierna (allegata in calce) Federsupporter ha chiesto all’Osservatorio di voler consentire anche ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora fisicamente in possesso della tessera del tifoso (Lazio 1900), ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera l’acquisto di biglietti per la Tribuna Tevere, in occasione del Derby, sempreché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi di accesso allo stadio.

La possibilità di acquisto di biglietti, con le modalità e alle condizioni di cui sopra, era stata, infatti, espressamente prevista dal medesimo Osservatorio in via generale per tutti i tifosi, con una Determinazione assunta il giorno prima, 5 ottobre, di quella assunta il giorno dopo, 6 ottobre, con riferimento ai soli tifosi della Lazio specificamente per la partita Lazio-Roma del 16 ottobre prossimo.

Ufficio Stampa

Marco Liguori cellulare 347 7048101

Email: marco_liguori@katamail.com

Sito Federsupporter www.Federsupporter.it


Spett.le

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Segreteria Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1

Roma

Via fax 06 46521900


Oggetto : Vendita di tagliandi per la Tribuna Tevere ai tifosi della Lazio relativamente alla partita Lazio-Roma del 16 ottobre 2011.

Con Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso, codesto Osservatorio, con riferimento alla partita in oggetto, ha stabilito che la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere sia consentita “ai soli possessori della tessera del tifoso Lazio 1900, già fisicamente rilasciata”.

Con Determinazione n. 36/2011 del 5 ottobre scorso, codesto Osservatorio, peraltro, aveva stabilito che” I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della tessera del tifoso ,potranno essere rilasciati anche previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 31 ottobre 2011”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e su sollecitazione di nostri associati, tifosi della Lazio, si espone e si chiede quanto segue.

Non si comprende francamente per quale motivo, solo ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora in possesso della tessera Lazio 1900, ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera e purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, venga precluso l’acquisto di tagliandi per la Tribuna Tevere onde assistere alla partita Lazio – Roma del 16 ottobre prossimo.
Con la presente, quindi, si chiede a codesto Osservatorio di voler rivedere la decisione assunta con la Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso e, diversamente, di voler spiegare e comunicare i motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione contrastante con quella, assunta in via generale, il giorno prima, 5 ottobre, con la Determinazione n. 36/2011.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

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il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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