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mercoledì 10 settembre 2008

Le due contraddizioni della sentenza di Tosel sul Napoli

Errata applicazione dell’articolo 14 del Codice di giustizia sportiva, che riguarda soltanto i fatti violenti commessi dai tifosi delle squadre di casa, e delle circostanze attenuanti non previste per esso. La società azzurra ha due valide motivazioni per ottenere una decisione a proprio favore in appello

La sentenza del Napoli è viziata da errori e la giustizia sportiva è da riformare. Lo ha dimostrato innanzitutto stamattina un articolo del Corriere dello Sport, riguardante l’errore commesso dal Giudice sportivo nella sentenza che ha sanzionato il Napoli con le chiusura delle curve dello Stadio San Paolo. E’ stato applicato l’articolo 14 del Codice di Giustizia (intitolato "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori") sportiva che riguarda, secondo il dettato della norma stessa, soltanto le società che giocano in casa. Il Napoli, invece, giocava in trasferta. Il testo stabilisce infatti che "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone". Ma c’è un ulteriore importante particolare , scoperto da "il pallone in confusione": il vecchio testo all’articolo 11 ("Responsabilità delle società per i fatti violenti") era molto più netto al riguardo. La norma recitava infatti che "le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara". E’ evidente dal confronto che il vecchio testo, parlando semplicemente e in generale di "gara", comprendeva sia quelle in casa, quelle fuori casa e le amichevoli. In base alle nuove disposizioni il Napoli, come qualsiasi altra società, ha ragioni da vendere per l’accoglimento del proprio ricorso: con il vecchio testo sarebbe stato tutto molto più difficile. Insomma, sarebbe stato meglio lasciare tutto com’era prima.
A ciò bisogna aggiunge un altro errore del giudice sportivo: anzi, per meglio dire, una contraddizione. Nella sentenza si stabilisce che "la Soc. Napoli è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva (artt. 4, n. 3 e 14 n. 1 CGS)". Questi tre articoli del Codice di Giustizia sportiva riguardano rispettivamente la "Responsabilità delle società", la "Responsabilità delle persone fisiche", e, appunto, la "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori". Dopo aver trattato dei fatti addebitati e della "specifica recidività", il giudice Tosel parla della "consequenziale sanzione" e della "concreta e apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla dirigenza societaria (art. 13 n. 1 lettere b-e CGS)". Quest’ultimo articolo del Codice riguarda le "Esimenti e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori" che riconosce al Napoli di aver "concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni" e che "non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società". Ma questa norma non poteva essere applicata al caso del Napoli, poiché espone testualmente che "la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze"tra cui vi sono le due contemplate nella sentenza. Tuttavia gli articoli 11 e 12 non sono stati assolutamente citati da Tosel nella sentenza, che ha fatto invece richiamo agli articoli 3, 4 e 14 a cui, su espressa statuizione del Codice, non si possono applicare le esimenti e le attenuanti dell’articolo 13.
Quindi, riepilogando, la sentenza è viziata da un due evidenti errori: l’applicazione al Napoli di una norma del Cgs, ossia l’articolo 14, che riguarda i fatti violenti dei propri tifosi commessi nel proprio stadio e delle circostanze attenuanti, previste nell’articolo 13, che non sono previste per l’articolo 14, ma per altre disposizioni. L’avvocato Mattia Grassani, saprà sicuramente far notare tutto ciò e ottenere una sentenza di appello sicuramente favorevole al Napoli.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)

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