Ricerca personalizzata
Visualizzazione post con etichetta statuto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta statuto. Mostra tutti i post

mercoledì 10 novembre 2010

Modifiche statuto Lazio: le osservazioni di Federsupporter

Con riferimento alle proposte in oggetto pubblicate sul sito della SS Lazio spa, svolgo il commento che segue.

1) Art. 24 ( Consiglio di Sorveglianza. Composizione).

In un mio documento del 20 settembre u.s. intitolato “ Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa” ( cfr . www.federsupporter.it), al punto n. 4, avevo rilevato (nessun altro, in specie il Consiglio di Sorveglianza e la Consob, fino a quel momento, almeno così mi risulta, l’avevano rilevato ) una singolare contraddizione nel complesso delle norme statutarie che presiedono all’elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Più precisamente, avevo rilevato che, mentre all’art. 24, 3° comma, era stabilito che : “ Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente “ , allo stesso art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , si diceva che dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) erano tratti un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( 5 membri) meno 1 e 2 supplenti.

Era ed è evidente che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 1, la minoranza, diversamente da quanto stabilito dal 3° comma, elegge, non 2 membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto 1. Ipotizzavo, nel mio documento citato, che i redattori dello statuto fossero incorsi in un errore materiale stabilendo che dalla lista maggioritaria dovessero essere tratti tutti i membri effettivi del Consiglio meno 1. In ogni caso, puntualizzavo che, essendo la disposizione di cui all’art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , meramente attuativa ed applicativa delle norme circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare della norma di cui allo stesso art. 24,3° comma, nel contrasto di disposizioni, non poteva e non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza l’elezione di 2 membri effettivi del suddetto Consiglio. Tutto ciò premesso, tra le proposte di modifiche statutarie ora sottoposte all’Assemblea Straordinaria del 18 novembre p.v., figura proprio quella all’art. 24,3°comma, che toglie alla minoranza il diritto di eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 membri effettivi, ridotti ad 1 che, peraltro, corrisponde al numero minimo già garantito per legge alla minoranza stessa.

In altre parole, anziché, come sarebbe stato e sarebbe auspicabile, chiarire all’art. 24, 12° comma, punto n.1, che dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 2, si vorrebbe togliere il diritto alla minoranza di eleggere 2 membri effettivi, garantendogliene 1 solo: vale a dire, come sottolineato, il minimo previsto dalla legge. Si tratta- tratterebbe-, come è evidente, per i soci minoritari, di una significativa reformatio in peius dello statuto non sorretta da alcuna, altra, valida motivazione, se non quella di comprimere, ancor di più se possibile, i già assai flebili diritti della minoranza. Come se non bastasse il fatto che la Società è retta da un sistema di governo così detto “dualistico” che svuota, in pratica, l’Assemblea ordinaria, in cui ciascun socio, anche il più piccolo, può esprimere le sue valutazioni, proposte e può deliberare, dei suoi normali e principali poteri, senza che sussistano i presupposti oggettivi per il mantenimento di tale sistema. Presupposti che, secondo l’insegnamento in materia dell’unanime dottrina, consistono essenzialmente nella mancanza di un azionista di controllo e di comando e/o di un azionista che intenda gestire la società ( viceversa, come noto, nella Lazio esiste un forte azionista di controllo e di comando con oltre circa il 67% del capitale sociale e che, da sempre, gestisce la Società quale Presidente del Consiglio di Gestione ).

La proposta di modifica statutaria in questione appare, quindi, non sorretta da validi e condivisibili motivi ed a essa, a mio avviso, dovrebbero opporsi in assemblea tutti i soci di minoranza ( le istruzioni per la partecipazione, diretta o per delega, all’assemblea del 18 novembre p.v., sono esplicitate in una nota in calce al presente documento ). Se è, infatti, probabile, per non dire scontato, che la proposta verrà comunque fatta approvare dall’azionista di maggioranza, non è certamente inutile e senza importanza che possa rimanere agli atti nel verbale assembleare la forte e netta contrarietà a tale approvazione da parte di quanti più azionisti di minoranza possibili.

E’, inoltre, priva di pregio l’eventuale obiezione per cui, finora, la partecipazione di esponenti della minoranza al Consiglio di Sorveglianza non si è determinata per il fatto che, sempre finora, nessun azionista minoritario, da solo o insieme con altri, è riuscito a presentare o ha voluto presentare proprie liste.

Le norme statutarie, infatti, valgono e dispongono in astratto e per l’avvenire ed è, perciò, importante che, nella fattispecie, esse preservino alla minoranza il diritto e la possibilità di far eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 suoi rappresentanti effettivi e non 1 solo come, invece, vorrebbe la proposta di modifica oggi avanzata. Osservo, infine, che tale proposta non sembra certo indicare la volontà del socio di controllo e di comando di dischiudere la vita societaria ad una maggiore partecipazione, sia pure di minoranza, nonché ad una maggiore condivisione delle strategie e delle scelte della Società, rivelando, al contrario, la volontà di blindarsi al proprio interno, ancor più di quanto già non abbia fatto sinora e di mantenere un atteggiamento di radicale e totale indifferenza ed insofferenza nei confronti di qualsiasi voce diversa da quella espressa dalla maggioranza.

2) Art. 6 ( Azioni )

Viene proposto di inserire all’art. 6 un comma che così recita : “ Il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di un numero di soci che rappresenti la metà della quota minima per la presentazione delle liste elettorali, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati” .

Tale proposta, se da me correttamente compresa, suscita non poche perplessità sul piano tecnico-giuridico. Premesso, infatti, che, quale piccolo azionista, avrei molto piacere di conoscere l’identità di tutti gli azionisti della Lazio e, in particolare, l’entità delle azioni da ciascuno di loro detenute, non essendo mai comparso, allo stato, nessun socio rilevante ( partecipazione superiore al 2% del capitale sociale), oltre quello di controllo e di comando, tuttavia, quale professionista non posso, come detto, esimermi dal formulare alcune riserve.

Non v’ è dubbio che, ai sensi della legge n.675/96 e, in particolare, del decr.lgs n.196/2003, quest’ultimo espressamente richiamato nella proposta di modifica statutaria integrativa del 5° comma, l’identificazione di un soggetto costituisce un dato personale e che l’acquisizione e la diffusione di elementi quali, nel caso di specie, l’entità di azioni possedute, costituiscono un trattamento di dati personali.

Ne consegue che, ai sensi della richiamata normativa, per poter legittimamente e lecitamente identificare i suddetti azionisti, rimasti ignoti in quanto non essendo soci rilevanti ( detenzione di un pacchetto azionario superiore al 2 % ), nessun obbligo di comunicazione avevano ed hanno verso la Consob e verso il mercato, nonché per conoscere l’entità delle azioni da essi possedute, è necessario, almeno a mio parere, che vi sia il loro preventivo, informato ed espresso consenso.

E’ ben vero, a questo proposito, che il 5° comma dell’art.6 , nel testo attuale e in quello integrato con il richiamo al decr, lgs n.196/2003, prevede che gli azionisti prestino il loro consenso al trattamento dei dati ed al trasferimento degli stessi da parte della Società ad enti ed autorità secondo quanto stabilito dalla statuto e da norme di legge o emanate dalla FIGC, ma ciò non consente, a mio avviso, di ritenere che questa disposizione possa essere interpretata come una sorta di delega in bianco alla Società ad acquisire, diffondere e trattare dati personali di ciascun azionista, in mancanza, almeno allo stato, di norme di legge o emanate dalla FIGC che espressamente prevedano in quali casi, con quali finalità ed a quali condizioni la Società possa farlo.

Se così interpretata, infatti, la disposizione statutaria correrebbe il rischio di essere considerata in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento di legge richiamato al 5° comma dello statuto.

Provvedimento che, in assenza delle norme di legge o federali di cui in precedenza, rende legittime e lecite l’acquisizione, la diffusione ed il trattamento di dati personali solo previo, di volta in volta,informato ed espresso consenso dell’interessato.

Ne discende che,almeno secondo me, quanto previsto dalla proposta di modifica statutaria in discorso può trovare attuazione solo nel caso in cui l’intermediario ( in genere un Istituto di credito), richiesto dal Consiglio di Gestione o da un numero di soci che rappresenti almeno l’1,25% del capitale sociale, venga preventivamente ed espressamente autorizzato dal proprio cliente a fornire i dati identificativi che lo riguardano ed a comunicare l’entità delle azioni dalla stesso cliente possedute.

Autorizzazione che, sempre secondo me, non può essere implicitamente e tacitamente desunta dal fatto che il cliente non abbia previamente ed espressamente vietata all’intermediario tal genere di comunicazione, posto che la normativa in materia di protezione dei dati personali ( privacy) non contempla il silenzio quale assenso all’autorizzazione alla comunicazione, diffusione e trattazione di dati personali, dovendosi, invece, attribuire al silenzio l’effetto opposto ( silenzio – rifiuto).

Non penso, dunque, che l’intermediario possa accedere alla richiesta senza aver preventivamente acquisito una informata ed espressa autorizzazione da parte del proprio cliente ad accogliere la richiesta stessa.

Ma, a tacer d’altro, mi chiedo come la proposta di modifica statutaria di cui trattasi possa realizzarsi in concreto, tenuto conto che il Consiglio di Gestione o i soci rappresentanti almeno l’1,25 % del capitale sociale dovrebbero conoscere l’intermediario al quale rivolgere la richiesta : ma se è ignoto l’azionista come fa ad essere noto l’intermediario di cui egli si serva ed a cui rivolgere la richiesta ? A meno di non volere ammettere che ci si debba rivolgere indistintamente ed indiscriminatamente a pioggia a tutti gli intermediari esistenti.

3) Altre proposte di modifiche statutarie .

Su altre proposte di modifiche statutarie, poiché di tipo eminentemente formale, di conformazione a norme di legge nel frattempo intervenute o che interverranno e, comunque, almeno a mio parere, non sostanzialmente incidenti sull’attuale statuto, non ritengo di dovermi dettagliatamente soffermare.

Mi limito ad evidenziare che all’art. 3 , penultimo comma, viene proposto di specificare che tra le attività della Società và ricompresa la commercializzazione, diretta ed indiretta, di beni, oggetti, e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché di svolgere attività editoriale anche nel settore radiofonico e televisivo: attività, queste ultime, peraltro già nel passato più volte preannunciate dall’attuale azionista di maggioranza e Presidente Consiglio di Gestione e che, a mio parere, sarebbero più consone agli scopi della controllata Società Marketing & Comunication srl.

Di qualche interesse, inoltre, soprattutto in chiave prospettica, può risultare la proposta ( art. 8 ) di conferire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, così come prevede l’art. 2420 ter C.C.

Ciò potrebbe precludere, sia pure solo in astratto ed in via del tutto ipotetica e potenziale, a futuri aumenti di capitale ed eventualmente, di conseguenza, a possibili mutamenti nell’odierno assetto azionario della Società. Segnalo, infine, come apprezzabili, le proposte di modifiche all’art. 13 che abbassano la soglia necessaria per poter ottenere la convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci da una rappresentatività del capitale sociale del 10% al 5 % . Questa più agevole possibilità per i soci di minoranza di ottenere la convocazione dell’assemblea su loro richiesta e su argomenti da loro indicati rende, peraltro, ancor più incomprensibile e contraddittoria la proposta di ridurre da 2 a 1 i rappresentanti effettivi della minoranza eleggibili nel Consiglio di Sorveglianza.

Avv. Massimo Rossetti

(responsabile area legale Federsupporter)

http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

Si prega di non intasare le caselle di posta elettronica con spam pubblicitario e di altro tipo (come appelli politici). Questo sito tratta solo di calcio, finanza del calcio e di argomenti affini. Ogni abuso sarà punito.

Le foto presenti su "il pallone in confusione" sono state in gran parte prese da siti Internet: dovrebbero essere di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, possono segnalarlo a uno dei due indirizzi email sopra indicati