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venerdì 5 dicembre 2008

Corte federale respinge ricorso Moggi per squalifica Calciopoli

Accolto invece il ricorso del presidente della Reggina, Pasquale Foti, contro l'inibizione ricevuta per aver svolto operazioni di calciomercato fuori sede

La corte di giustizia federale della Figc ha ritenuto inammissibile e quindi respinto l'appello avanzato da Luciano Moggi avverso i cinque anni di inibizione con multa ad 50.000 euro inflitti all'ex-dirigente della Juventus a seguito dei deferimenti del procuratore federale. Moggi aveva presentato l'appello dopo avere rinunciato al tesseramento presso la federcalcio. Nella stessa riunione tenuta oggi, accolti invece i ricorsi del presidente della Reggina Pasquale Foti, contro i 45 giorni di inibizione per avere svolto operazioni di mercato in sede non autorizzata, del direttore sportivo del Chievo, Giovanni Sartori (45 giorni), e del suo collega al Lecce, Guido Angelozzi (un mese). La commissione disciplinare ha quindi respinto la richiesta di deferimento avanzata nei confronti di Bruno Conti ed Aldo Bartolomei, per il loro coinvolgimento, quando erano rispettivamente responsabile del settore giovanile della Roma il primo e della segreteria il secondo, per la vicenda legata al tesseramento del calciatore Gennaro Falzarano, a sua volta invece squalificato per 20 giorni a seguito della richiesta di patteggiamento. Multa di 5.000 euro invece per la Roma.
Fonte: Apcom
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Statuto Figc: Moggi non può più tesserarsi

giovedì 18 settembre 2008

Conciliazione Coni: ricorso tifosi non ammesso

Non siete soggetti dell'ordinamento sportivo, non potete partecipare all'udienza. Così il presidente vicario della Camera di Conciliazione ha liquidato stamattina i sette tifosi del Napoli che, secondo quanto anticipato ieri da "il pallone in confusione", hanno chiesto di intervenire all'udienza in corso davanti alla Camera di conciliazione del Coni: l'istanza quindi non è stata accolta. 
I sostenitori della società azzurra, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Turrà, volevano prendere parte come terzi interessati al procedimento di concliazione tra il club partenopeo e la Figc per la riaperture delle curve dello stadio San Paolo. Ma il presidente vicario della Camera, Marcello Foschini, non ha concesso l'autorizzazione ritenendo che all'udineza possano partecipare solo »soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo». Il Napoli aveva fatto ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport del Coni contro la chiusura dei settori dello stadio decretata dal giudice sportivo fino al 31 ottobre, pena poi ridotta fino al 20 dello stesso mese. Ora si attende il giudizio riguardante la società.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)

venerdì 12 settembre 2008

La sentenza “politica” della Corte di giustizia federale sul Napoli

I magistrati dell’appello hanno ritenuto non applicabile l’articolo 14 del Cgs su cui si basava l’accusa in primo grado, ma ne hanno confermato le attenuanti, confermando lo stesso identico errore di Tosel. Se tutto fosse stato sconfessato, si sarebbe ammessa l’attuale inadeguatezza della giustizia sportiva

E anche la Corte di giustizia federale scivola sulla chiusura delle curve dello stadio San Paolo. Nel comunicato riportato sul sito della Figc, i giudici dell’appello hanno ritenuto «la non applicabilità dell’articolo 14 primo comma» del Codice di giustizia sportiva. Ma hanno commesso anche un errore tecnico: è stata emessa la sentenza che riduce a tre giornate il blocco dei settori popolari dell’impianto di Fuorigrotta, considerando «altresì l’art. 13, comma 1 lett. b) ed e)» dello stesso Codice, ossia quello riguardante le “esimenti ed attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori». In pratica, la Cgf ha confermato la stessa grave inesattezza compiuta errore del Giudice sportivo, che abbiamo esposto due giorni fa su http://marcoliguori.blogspot.com/search?updated-max=2008-09-11T13%3A42%3A00%2B02%3A00&max-results=7. Hanno ben ragione l’avvocato Mattia Grassani, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore generale Marino a esprimere delusione.
Scendendo nel dettaglio, in base all’articolo 13, le esimenti e attenuanti si posso applicare soltanto per gli articoli 11 e 12. Il primo prevede la “responsabilità per fatti discriminatori”, mentre il secondo per la “prevenzione di fatti violenti”. Al Napoli, invece, è stato contestata la “responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori” che, per un errore macroscopico, è applicabile solo alle squadre di casa. Il vecchio testo del Codice di giustizia sportiva, all’articolo 11 prevedeva invece che fosse applicato per qualsiasi tipo di gara (in casa, fuori casa e amichevole). La stessa Corte federale ne ha sancita la sua «non applicabilità». Insomma, tutto ciò è una vera e propria contraddizione in termini: si sconfessa Giampaolo Tosel per quanto riguarda la norma su cui si basa l’accusa contro il Napoli, ma si confermano le attenuanti da lui stesso applicate, che non sono previste, e si toglie una sola giornata si chiusura delle curve.
Ma c’è da fare un’altra osservazione. L’ormai famoso articolo 13 prevede che «la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze». Ammettiamo pure che questa norma possa essere applicata al caso del Napoli. Considerato il fatto che le attenuanti contemplate sono cinque, se ne fossero state applicate tre, la società azzurra sarebbe stata scagionata dalle accuse e dal principio della responsabilità oggettiva. Ma forse per i giudici sarebbe stato troppo: ecco che è scattato il solo riconoscimento di due sole circostanze. Ma tutto ciò, lo ripetiamo ancora, è un macroscopico errore tecnico.
Ma quale potrebbe essere la spiegazione plausibile di questo “pasticcio” giuridico? Probabilmente è stata emessa una sentenza “politica” per salvare capra e cavoli. Se fossero stati ammessi tutti gli errori, il Napoli sarebbe stato assolto e si sarebbe ammesso che l’attuale contraddittorio sistema della giustizia sportiva è da rifondare. Siamo quindi in un momento di piena incertezza normativa: quello che è accaduto alla squadra di De Laurentiis, poteva succedere a qualsiasi altra compagine delle serie professionistiche o dei dilettanti. Ed è profondamente ingiusto.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, possibile soltanto dietro citazione della fonte)
http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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