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mercoledì 8 febbraio 2012

Avv. Gentile a Federsupporter: «Nessun coinvolgimento della Lazio nel calcioscommesse»

Federsupporter comunica che il legale della Lazio, Gian Michele Gentile, ha fornito attraverso un fax il 6 febbraio scorso un?importante chiarimento, richiesto proprio da Federsupporter, riguardo all'eventuale coinvolgimento del club nelle indagini giudiziarie sul calcioscommesse. L'avvocato Gentile ha così risposto che le notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Lazio «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d?indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune». Inoltre, ha precisato Gentile in un altro fax giunto oggi a Federsupporter, «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva». Della corrispondenza via fax se ne fornisce ampio resoconto nella nota del responsabile legale di Federsupporter, Massimo Rossetti.

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.


Roma 8 febbraio 2012
Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa e preteso coinvolgimento della Società e/o di suoi tesserati nel c.d.?calcioscommesse?: scambio di fax tra Federsupporter e l?Avv. Gian Michele Gentile.
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell?Area Giuridico-Legale)

Con riferimento agli argomenti in oggetto ( ved. precedenti sul sito www.federsupporter.it), dal 3 febbraio ad oggi, è intercorso uno scambio di fax tra l'Associazione e l'Avv. Gian Michele Gentile, quest?ultimo in nome e per conto della SS Lazio spa.

I contenuti di tale corrispondenza possono essere sommariamente sintetizzati come segue:


1) Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa.

La tesi sostenuta da Federsupporter è che l'attuale Consiglio di gestione della SS Lazio, costituito da due persone, debba essere integrato da un altro componente. Ciò a seguito della sospensione dalle cariche direttive societarie, così come previsto dalle norme dell?ordinamento sportivo per effetto di condanna, ancorchè non definitiva, riportata da uno dei suddetti componenti, attuale Presidente del Consiglio stesso, per il reato di frode sportiva.

Si deve, infatti, tenere presente che, essendo la SS Lazio spa retta dal sistema di governo societario così detto "dualistico", ad essa si applica il disposto di cui all?art. 2409/novies, IIc., C.C.

Tale disposto stabilisce che, per le suddette società, il numero minimo dei componenti del Consiglio di gestione deve essere almeno pari a due; la qual cosa evidentemente implica che, quando, come nel caso della SS Lazio spa, tali componenti siano due, entrambi devono essere nella pienezza e totalità dei loro poteri-doveri, non essendo, altrimenti, garantito il principio di collegialità della gestione societaria.

A questa tesi l'Avv. Gentile ha obiettato che i poteri-doveri facenti capo al Presidente del Consiglio di gestione e da quest'ultimo non esercitabili a causa della predetta sospensione sono esercitati dall'altro componente del Consiglio stesso e che, quindi, non vi è alcun bisogno, come sostenuto da Federsupporter, di integrare l'Organo con un altro componente.

L?Associazione, a propria volta, ha obiettato che la possibilità per uno dei due componenti del Consiglio di gestione di esercitare i poteri-doveri non esercitabili dall?altro componente non risolve il problema costituito dal fatto che non vi sono due componenti dell?Organo, entrambi nella pienezza e totalità dei citati poteri-doveri e che, pertanto, resta così insoddisfatto il requisito di cui al richiamato articolo 2409/novies,IIc., C.C.

L'Avv. Gentile ha controbiettato che la sospensione da cariche direttive societarie indotta da norme dell'ordinamento sportivo non ha alcuna rilevanza o incidenza nell?ordinamento societario.

Federsupporter, pur prendendo atto di quanto sostenuto dal predetto Avv. Gentile, del quale è stata e và apprezzata la tempestività e puntualità di risposta che denotano, indipendentemente da diversità di opinioni, considerazione e rispetto nei confronti dell?Associazione, ha rimarcato che, nel caso della SS Lazio spa, l'ordinamento sportivo ha rilevanza e incidenza nell'ordinamento societario, poiché l'art. 3 dello statuto della Società prevede che essa ha per oggetto esclusivo l?esercizio di attività sportive e , in specie, di quella calcistica con l'osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC) e dei suoi organi?


2) Preteso coinvolgimento della SS Lazio e/o di suoi tesserati nel c.d."calcioscommesse"

Su questo argomento si richiama, in particolare, l?attenzione sulle confortanti rassicurazioni per i sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa fornite dall?Avv. Gentile circa il fatto che notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Società nel c.d. "calcioscommesse" «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d'indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 6 febbraio u.s.) ed in ordine al fatto che «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 8 febbraio ).

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.

Tale istanza, in caso di accoglimento, consentirà la partecipazione al predetto procedimento con, in specie, la possibilità per Federsupporter di accesso diretto agli atti disponibili del procedimento stesso.
Avv. Massimo Rossetti

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il pallone in confusione

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