Ricerca personalizzata

lunedì 27 settembre 2010

Nasce in Rete www.aigol.it

E’ il sito ufficiale dell’Associazione Italiana Giornali OnLine nata la scorsa estate


Debutta in rete http://www.aigol.it/ il sito ufficiale dell’Associazione Italiana Giornali On Line. La struttura nazionale con sede in Roma ha come obiettivo primario il "riconoscimento giuridico dell’editoria web" e, quindi, le agevolazioni/provvidenze destinate attualmente solo alle testate cartacee e radiotelevisive.
Nata dall’iniziativa di Marcel Vulpis (editore e direttore di Sporteconomy.it), che di AIGOL è presidente e consigliere, muoverà i primi passi nella direzione di un disegno di legge (ddl) "per ottenere il riconoscimento della nostra attività, perché l’informazione giornalistica veicolata attraverso il web ha stessa dignità e valore di quella cartacea o televisiva", ha spiegato Vulpis.
"Le testate web attualmente presenti all’interno di AIGOL parlano ogni giorno a più di 1 milione di italiani", ha sottolineato il presidente dell’Associazione. "Puntiamo ad arrivare a 40 testate associate entro il primo anno, per un totale di 8 milioni di lettori giornalieri. Ci concentreremo sulle politiche di tesseramento sull’intero territorio nazionale e sulle attività di lobbying parlamentare, anche se la situazione politica del Paese rischia di rallentare alcune nostre azioni di sensibilizzazione in ambito istituzionale".
Sul sito di Aigol.it (realizzato da EdiwebRoma e NextMediaWeb, entrambi soci) è possibile scaricare lo statuto associativo in formato pdf e consultare la sezione "News", dove verranno inserite le notizie più aggiornate sui temi del web e dell’informazione giornalistica veicolata attraverso la Rete.
Possono associarsi all’Aigol solo testate giornalistiche registrate presso un Tribunale, con almeno un anno di vita e un direttore responsabile.
Per ulteriori info:
aigol-info@gmail.com
http://www.aigol.it/
mobile: +39.393.3330928


Soci fondatori di Aigol: Atleticom srl, EdiWebRoma srl, L&V Editrice srl, Mediagol, Nextmediaweb srl, Pianetagenoa1893.net, Sailbiz

giovedì 23 settembre 2010

Federsupporter risponde agli azionisti della Lazio riguardo alla speculazione sul titolo

Con riferimento a recenti movimenti che hanno interessato l’assetto azionario della SS Lazio spa, alcuni nostri Associati ed esponenti dell’informazione hanno formulato una serie di domande e di richieste di informazioni tecniche sulla specifico tema.
Dopo la chiusura di borsa del 15 settembre che aveva fatto registrare un volume di scambi elevato, portando il prezzo del titolo ad un + 11,61%, erano prevedibili fasi di volatilità del titolo stesso, pur nella marginalità dei valori espressi in euro, titolo che registrava infatti una flessione del 5,20%, cui seguivano oscillazioni al rialzo, ancorché con volumi trattati modesti, tanto da avvicinare la quotazione del 20 settembre (€ 0,345) al prezzo fatto registrare il 15 s.m. ( € 0,346).
E’ proprio la marginalità della potenziale speculazione, in funzione dei volumi trattati e dei prezzi stessi, a caratterizzare i movimenti del titolo.
Si pensi che nella giornata di borsa del 16 corrente , nelle fasi di chiusura del mercato sono stati acquistati n. 57.000 titoli per un controvalore di € 18.236,00 e venduti n. 64.420 titoli per un controvalore di € 22.240,00.
Giorno Volumi trattati Prezzo unitario Variazione % prezzo
15 settembre 1.717.644 0,346 +11,61
16 settembre 1.047.031 0,328 - 5,20
17 settembre 85.619 0,335 + 2,13
20 settembre 860.260 0,345 + 2,99
Al fine di consentire di valutare l’evoluzione degli avvenimenti con maggiore consapevolezza, si è, pertanto, ritenuto opportuno formulare una serie di precisazioni , sotto forma di risposta a specifiche domande, nella nota redatta dall’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter.
Ci teniamo, comunque, a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti inoltrando i quesiti e le osservazioni a http://www.federsupporter.it/.
Alfredo Parisi


Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa
(A cura dell'avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Legale e Giuridica Federsupporter)
 
Qual è l’attuale assetto azionario della SS Lazio spa?
Il pacchetto azionario della Lazio è attualmente controllato per circa il 67 % , per il tramite di
Lazio Events srl, dal dr. Claudio Lotito, mentre il residuo 33% circa è frazionato in capo a soci, dei quali nessuno, almeno fino al momento in cui si scrive, è socio rilevante.
Che cosa significa essere socio rilevante e quali obblighi di comunicazione ciò comporta ?
In base al T.U.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), è socio rilevante colui il quale ha una partecipazione azionaria in una società quotata in misura superiore al 2 % L’assunzione della qualità di socio rilevante comporta l’obbligo di comunicazione alla Consob di tale partecipazione. La comunicazione, in base al vigente Regolamento Consob in materia, và effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo.
A propria volta, la Consob pubblica l’informazione acquisita entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione.
L’omessa comunicazione alla Consob comporta il divieto di esercizio del diritto di voto inerente alle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.
Che cosa sono i patti parasociali e quali obblighi di comunicazione comportano?
I patti parasociali, in qualunque forma stipulati ( quindi, anche non scritti), devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione e devono essere pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione stessa.
Per patti parasociali devono intendersi quelli aventi ad oggetto : l’esercizio del diritto di voto; l’istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio di tale diritto; l’imposizione di limiti al trasferimento delle relative azioni; l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla società.
In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui in precedenza i patti sono nulli e non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali gli obblighi stessi non siano stati adempiuti.
Per quanto detto sub 2), più soggetti che avessero acquistato o che acquistino azioni della SS Lazio in misura non superiore al 2 % non avrebbero alcun obbligo di comunicazione alla Consob.
Quanto sopra a meno che non avessero stipulato o non stipulino tra di loro, anche in forma non scritta, patti parasociali.
Come si compone il Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa?
L’art. 24, III comma, dell’attuale Statuto della SS Lazio recita : " .. Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente".
Siccome il suddetto Consiglio è oggi composto da cinque membri effettivi, la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi su cinque .Lo Statuto prevede, inoltre, che la nomina del Consiglio avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto a presentare tali liste solo gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ( art. 24, IV comma ). Le liste si compongono di due sezioni : una per i candidati a Consigliere effettivo e l’altra per i candidati a Consigliere supplente. Ogni azionista o gruppo di azionisti non può presentare più di una lista e non può votare per liste diverse. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista, un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( oggi 5 membri effettivi) meno uno e due supplenti ( art. 24, XII comma, punto n. 1 ) .
Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista minoritaria) sono tratti, sempre nell’ordine progressivo di cui sopra, i "..restanti membri effettivi e l’altro supplente.." ( art. 24, XII comma, punto n. 2 ) .
A.A.
Da una attenta e coordinata lettura del complesso delle norme statutarie che presiedono alla elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio di Sorveglianza, salta agli occhi una singolare contraddizione tra il fatto che la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed il fatto che dalla lista di maggioranza è tratto un numero di membri effettivi pari al totale del numero del quale si compone il Consiglio meno uno.
E’ evidente, infatti, che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti del Consiglio meno uno, alla minoranza, diversamente da quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello Statuto, verrebbe attribuito il diritto ad eleggere, non due membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto uno.
L’ipotesi, a mio avviso, più probabile e verosimile, anche se la più banale, è che, in sede di redazione e scritturazione dello Statuto, si sia incorsi in un errore materiale, scrivendo che dalla lista maggioritaria debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno uno, anziché meno due, come si sarebbe dovuto scrivere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello statuto medesimo.
Non è pensabile, infatti, e, diversamente, sarebbe molto grave, che, intenzionalmente, si sia voluto, con una mano, garantire un diritto alla minoranza e, con l’altra, dimezzarlo, come in una sorta di giuoco di prestigio eseguito da un illusionista.
In ogni caso, essendo la disposizione di cui all’art. 24, XII comma, punto n. 1, meramente applicativa ed attuativa delle disposizioni circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare, per quello che qui interessa, della disposizione di cui al III comma dello stesso art. 24, nel contrasto di disposizioni, non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza, non un solo membro effettivo, bensì due, del suddetto Consiglio.
In altri termini, essendo per la minoranza il risultato ( due membri effettivi) previsto e garantito, il meccanismo di calcolo deve essere tale da conseguire tale risultato, non potendo modificare quest’ultimo.
Se, dunque, il meccanismo è sbagliato perché non consegue il risultato voluto, quello che deve essere modificato non è il risultato stesso, bensì il meccanismo perché esso si adegui al secondo.
Quali sono i poteri-doveri del Consiglio di Sorveglianza ?
Il modello di gestione così detto "dualistico" adottato dalla Lazio, unica fra le società di calcio quotate, fa sì che al Consiglio di Gestione sia attribuita, per l’appunto, l’attività gestionale, mentre
al Consiglio di Sorveglianza siano attribuite le più importanti competenze che, nel modello così detto " tradizionale", ( Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ) sono attribuite all’assemblea, fra tutte l’approvazione dei bilanci, nonché le competenze attribuite al collegio sindacale.
Le più importanti prerogative del Consiglio di Sorveglianza, oltre, come detto, l’approvazione dei bilanci, consistono nella nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione , nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di tali membri, nella presentazione di denunzia al Tribunale se vi è fondato sospetto che detti membri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.
Ma, forse, il più rilevante potere-dovere istituzionale che compete al Consiglio di Sorveglianza, almeno nella normalità ed ordinarietà dei casi, è quello della vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.
Peraltro, sotto quest’ultimo profilo ( vigilanza sostanziale circa l’efficienza della gestione ), và sottolineato che, qualora, come nel caso della Lazio, il sistema " dualistico" sia adottato da una società quotata, il potere-dovere di vigilanza sostanziale da parte del Consiglio di Sorveglianza deve essere ancora più attento ed intenso, dovendosi salvaguardare, in questo caso, interessi più generali connessi al buon funzionamento del mercato mobiliare.
Và, altresì, sottolineato che, sempre secondo la migliore dottrina, l’adozione del sistema " dualistico" deve ritenersi una scelta meramente opportunistica, fino a poter sconfinare in un vero e proprio abuso di diritto, laddove non esistano i presupposti oggettivi per tale scelta : vale a dire un capitale sociale polverizzato in una miriade di piccoli azionisti e, perciò, in assenza di un forte azionista di comando o in assenza di soci interessati a svolgere la funzione dirigente.
In mancanza dei succitati presupposti oggettivi, la scelta in questione può essere solo voluta da un socio, concentratario del capitale di comando e, per di più, titolare della funzione dirigente e gestoria della società, evidentemente insofferente del dibattito assembleare, di ogni forma di confronto con la minoranza e di un attento controllo e di una intensa vigilanza sulla gestione ( cfr. Francesco Galgano in " Diritto Commerciale .Le società " editore Zanichelli 2009, pagg. 348,349).
In una situazione come quella descritta non v’ dubbio, infatti che l’organo di controllo e di vigilanza e l’organo gestorio vengano ,di fatto, a trovarsi, rispettivamente, nella condizione di controllore/controllato e di controllato/controllore.
Ciò per di più in assenza, almeno finora, di una minoranza azionaria organizzata e rappresentativa, individualmente o in gruppo, di una partecipazione almeno superiore al 2- 2,5 % del capitale sociale.
Una situazione, dunque, che configura quello che si usa chiamare " dittatura della maggioranza" : una soluzione certamente non appropriata ad una società per azioni quotata.

Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2 % del capitale?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare fatti che si ritengono censurabili al Consiglio di Sorveglianza che deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea .
Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2,5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di tale partecipazione, nel caso della Lazio, come già detto, si ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza ( le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza della Lazio dovrebbero tenersi, secondo il calendario pubblicato dalla Lazio, nell’assemblea annuale prevista nel periodo compreso tra il 18 e il 28 ottobre prossimo).
Che cosa si ò fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare al Tribunale del luogo ove ha sede la società fatti che suscitino il fondato sospetto che la gestione, in violazione dei suoi doveri, abbia compiuto gravi irregolarità che possano recare danno alla società.
Che cosa si può fare con il possesso o con la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 10%?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si ha il diritto di far convocare senza ritardo l’Assemblea.
Ne discende che un socio o più soci, rappresentativi di una partecipazione di almeno il 10% e che puntassero ad acquisire il controllo della società, constatata l’impossibilità di lanciare un’OPA ostile, controllando l’attuale socio di maggioranza ben oltre il 50% del capitale sociale, potrebbero far convocare l’Assemblea della società con all’ordine del giorno la proposta di un aumento di capitale, soprattutto se fossero a conoscenza dell’indisponibilità del socio maggioritario a sottoscrivere tale aumento. L’aumento deliberato, infatti, ove inoptato dal suddetto socio, potrebbe essere sottoscritto dai soci proponenti e dagli altri soci, esercitando essi il diritto di prelazione sulla sottoscrizione dell’inoptato stesso. E’ chiaro che, in questo modo, in specie in presenza di un aumento consistente del capitale sociale, la partecipazione in possesso del socio maggioritario si diluirebbe ed il controllo della società potrebbe passare di mano.
E’ evidente, altresì, che il socio di maggioranza, qualora impedisse l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’aumento di capitale proposto, votando contro la proposta, si assumerebbe la grave responsabilità di un mancato rafforzamento della società, rendendo palese che il suo primario interesse non è quello generale di tale rafforzamento, bensì quello individuale e personale del mantenimento, ad ogni costo, del controllo societario.
Quale è la responsabilità degli amministratori di una società?
Gli amministratori o gestori, in quest’ultimo caso, qualora la società sia retta dal sistema "dualistico", sono responsabili del loro operato nei confronti della società stessa, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità verso la società, si impone loro, per legge, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Più precisamente, si tratta di diligenza professionale e non della diligenza comune ed ordinaria che si richiede a quello che viene chiamato il " buon padre di famiglia".
Tale diligenza, pertanto, deve essere connotata da particolare prudenza e perizia nell’agire,evitandosi operazioni arrischiate e dovendosi rispondere per gli errori dovuti ad imperizia, commessi nella gestione ( cfr. opera sopra citata, pag. 329 ).
A quali principi deve essere conforme la redazione dei bilanci?
I principi, previsti dalla legge, in base ai quali devono essere redatti i bilanci delle società, sono quelli della chiarezza, verità e correttezza, la quale ultima implica anche il principio della completezza. Ulteriori principi, a corredo di quelli sopra enunciati, sono: la prudenza, la competenza e la coerenza di esposizione dei dati. Il rispetto di tutti i suddetti principi è mezzo al fine principale del bilancio: vale a dire il compiuto assolvimento della sua funzione informativa.
Ne consegue che la Giurisprudenza, in specie di legittimità ( Cassazione ) , ha sancito che è nulla la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero e che è annullabile la delibera che approvi un bilancio redatto in violazione degli altri principi in precedenza indicati, quali : chiarezza, correttezza, completezza, prudenza, competenza e coerenza ( cfr. anche in questo caso l’opera sopra citata, pagg. 355-356 e 372-373).

Oggi nasce Ediwebroma

“Una nuova realtà editoriale che si propone di essere per le istituzioni, la politica e l'imprenditoria locale un partner ideale nella gestione delle comunicazioni e degli uffici stampa piuttosto che nella creazione e nella implementazione di testate on-line, house-organ e contenuti per la Rete Internet in senso lato”. E’ quanto ha dichiarato l’amministratore unico di EdiWebRoma Fabrizio Azzali, pronto col suo staff a tramutare un’idea in realtà grazie all’esperienza maturata tra le altre con VignaClaraBlog.it, primo quotidiano on-line di Roma Nord. Nasce così, attraverso lo studio approfondito del territorio capitolino, EdiWebRoma, modello di lavoro utile per la comunicazione già pronto a bissare il successo del primo portale dedicato ad uno specifico territorio (con accessi da record), VignaClaraBlog.it, appunto. Per la cronaca VCB, nato nel marzo 2007, è un quotidiano d'informazione on-line, iscritto al registro della stampa di Roma, diretto da Massimiliano Morelli, giornalista professionista. Fonte ufficiale di Google-News Italia da giugno 2008, a settembre 2009 la testata è stato gratificata dal XX Municipio di Roma con il premio “Baiocco” per l’impegno sociale e ambientale profuso sul territorio di riferimento. Sempre a settembre 2009, dopo soli 30 mesi di vita, VignaClaraBlog.it ha superato il traguardo del milione di accessi. E, grazie al continuo ed elevato numero di lettori - una media mensile di 75mila visitatori e oltre 100mila pagine viste - oggi è il primo organo d'informazione on-line di Roma Nord.Ma non basta. EdiWebRoma è uno dei soci fondatori di AIGOL, Associazione Italiana Giornali On-Line, nata con lo scopo di ottenere dignità giuridica per gli editori e le testate on-line. Aigol è dunque un osservatorio privilegiato ed EdiWebRoma e gli altri soci, tutti portali cliccatissimi, stanno costituendo una rete di sinergie e di interscambio da mettere a fattor comune.

lunedì 20 settembre 2010

E' nato il sito dell'Associazione italiana giornali on line - Aigol

E' nato oggi il sito dell'Associazione italiana giornali on line - Aigol a cui aderiscono Pianetagenoa1893.net e Il pallone in confusione editi e diretti da Marco Liguori. Ne sono membri anche Atleticom srl, EdiWebRoma srl, L&V Editrice srl, Mediagol, Nextmediaweb srl e Sailbiz. L'associazione nasce dalla volontà di ottenere il riconoscimento giuridico della professione di editore online, alla pari dell’equivalente già presente nella carta stampata, radio o tv: è aperta la campagna di iscrizione, più testate aderiranno maggiori saranno le possibilità di far valere i propri diritti. Sul portale sono illustrate le modalità per poter iscriversi: clicca qui per accedere.

venerdì 17 settembre 2010

Federsupporter/Rinnovo contratto calciatori: coniugare diritti e flessibilità

Già il 30 luglio u.s. avevo commentato con alcune mie note (vedasi www.federsupporter.it) la disdetta del CCNL dei calciatori,le sue possibili conseguenze e le possibili prospettive del suo rinnovo. In questi giorni è previsto che si tenga una fitta serie di incontri tra la Lega Calcio, l’AIC e la FIGC in ordine al rinnovo del suddetto CCNL, soprattutto per scongiurare lo sciopero dei calciatori proclamato dall’AIC e che dovrebbe essere effettuato il 25 e 26 settembre prossimi. Ciò premesso, ritengo utile ed opportuno sottoporre all’attenzione di tutti i soggetti interessati le ulteriori considerazioni che seguono, da me svolte in base alla mia pluriennale esperienza di giuslavorista ed alla mia pluriennale esperienza acquisita nel corso di tanti anni di Direzione Generale dell’Associazione Professionale Rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Superiori dell’Industria ( FEDERMANAGER) per la quale ho negoziato e concluso tanti CCNL di categoria. Le mie considerazioni riguardano soprattutto alcuni punti specifici della vera e propria piattaforma rivendicativa avanzata nei giorni scorsi dalla Lega Calcio per poter procedere al rinnovo del CCNL disdettato e che ha provocato, come reazione, la proclamazione dello sciopero da parte della AIC.

Parte economica

A me sembra che questo sia, o possa essere, il punto di minor attrito fra le parti. La rivendicazione, infatti, ad opera della Lega Calcio del fatto che la retribuzione del calciatore sia formata,sempre di meno, da una parte rigidamente fissa e, sempre di più, da una parte flessibile e variabile in funzione di alcuni parametri ( per es. : numero di gare giocate, titoli vinti, classifica conseguita, goal segnati o subiti, etc.) non ha trovato e non trova, almeno così pare, una opposizione pregiudiziale da parte della AIC. D’altronde, sarebbe assolutamente anacronistico che, proprio i calciatori, si opponessero ad una ormai generalizzata tendenza di tutto il mondo del lavoro verso forme di retribuzione sempre più flessibili e variabili, tenuto conto della globalizzazione dei mercati e della variabilità, per non dire volatilità, dei mercati stessi.

Parte normativa

Non v’è dubbio, almeno a mio parere, che i motivi di contrasto più acuti e più difficilmente componibili siano costituiti da alcune rivendicazioni avanzate dalla Lega Calcio in materia di norme regolanti il rapporto di lavoro del calciatore e che mettono in giuoco fondamentali diritti di quest’ultimo sia come lavoratore sia come cittadino e come persona. Né, a tale proposito, la rilevanza delle questioni in discussione può essere superficialmente e demagogicamente disconosciuta, trattandosi di lavoratori con alte retribuzioni.

Il trattamento retributivo

Si consideri, al riguardo, che non è vero o non è del tutto vero che tutti i calciatori di serie A godano di trattamenti retributivi molto elevati e, comunque, in questo caso, se comparazioni si vogliono fare, esse andrebbero correttamente fatte, non con gli stipendi di operai ed impiegati, bensì con quelli di fasce alte del lavoro dipendente, quali i top manager, non potendosi negare che il calciatore e, in specie, quello di serie A, sia equiparabile o assimilabile alle figure apicali del lavoro subordinato.

Ma, a parte ciò, la considerazione prevalente o, per meglio dire, assorbente, è che diritti fondamentali del lavoratore, come tale e, ancor di più, come cittadino e come persona, non possono mai essere denegati o affievoliti in funzione della retribuzione o del reddito percepito. Sotto questo profilo, alcune rivendicazioni della Lega Calcio non possono non suscitare perplessità. Più precisamente, mi riferisco al fatto che, in caso di infortunio del calciatore, si vorrebbe che la scelta dei medici, delle cure e delle strutture sanitarie fosse lasciata esclusivamente alla società di calcio . Cosa che, a mio avviso, si pone – si porrebbe- in stridente contrasto con quanto stabilito dall’art. 32, II comma, della Costituzione secondo cui : “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Come può – potrebbe – dunque, una disposizione della contrattazione collettiva di lavoro obbligare un lavoratore a sottoporsi a trattamenti sanitari, con medici e strutture unilateralmente ed insindacabilmente scelte dal datore di lavoro?

L’infortunio

Del tutto legittimo, lecito e, a mio avviso, equo sarebbe, invece, che, in caso di infortunio, qualora il calciatore accetti le scelte sanitarie della società, il costo delle medesime ricada integralmente sulla società stessa, mentre, ove il calciatore scelga medici, trattamenti e strutture sanitarie diverse, di sua esclusiva fiducia, il costo delle medesime ricada sulla società stessa in una misura percentuale ed assoluta contrattualmente predeterminata, rimanendo a carico del calciatore costi che eventualmente residuassero in eccedenza a tale plafond. D’altra parte, resta sempre fermo il diritto- dovere della società di verificare l’idoneità del calciatore in esito al trattamento sanitario dallo stesso prescelto.

Il trasferimento “obbligato”

Un’altra richiesta avanzata dalla Lega Calcio che suscita perplessità è quella per cui i calciatori ritenuti in esubero possano essere emarginati rispetto agli altri e che debbano essere obbligati ad accettare il trasferimento ad altra società a parità di condizioni economiche e di “ condizioni omogenee di competitività”.

Laddove sembra che ci si dimentichi del fatto che il calciatore è qualificato per legge ( Legge 23 marzo 1981, n.91) come lavoratore subordinato e che, di conseguenza, il contratto che lo lega alla società di calcio è di lavoro dipendente, con durata prestabilita ( contratto di lavoro a termine) e che, a seguito della famosa sentenza Bosman (Corte di Giustizia Europea 15 dicembre 1995), nessun calciatore può essere obbligato ad accettare il trasferimento ad altra società per tutta la durata del rapporto contrattuale.

L’emarginazione

Quanto alla possibilità per le società di calcio di marginalizzare calciatori ritenuti in esubero, quand’anche la AIC accettasse tale possibilità e questa fosse contrattualizzata, saremmo in presenza, a mio parere, di una disposizione contrattuale nulla perché contra legem. Infatti, tutti gli atti ed i comportamenti, tipici o atipici, volti alla marginalizzazione del lavoratore, meglio noti sotto il nome omnicomprensivo di “ mobbing”, con il fine, tra gli altri, di allontanarlo dalla comunità in seno alla quale presta la propria opera, sono vietati e sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 C.C. che, in attuazione del diritto costituzionale ( art. 32 Costituzione) alla salute psico-fisica ed alla tutela della personalità, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di salvaguardare, per l’appunto, non solo la persona fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore stesso. Le pratiche di “ mobbing” possono essere, altresì, rilevanti e sanzionabili sul piano penale, ai sensi degli artt. 572 (Maltrattamenti) e 610 ( Violenza privata ) C.P. Una forma tipica di “ mobbing” può consistere nella dequalificazione professionale che può estrinsecarsi nella privazione, totale o parziale, di compiti e in una, totale o parziale, inattività forzosa, potendosi richiamare, in questo caso, non solo la violazione dell’art. 2087 ma anche dell’art. 2103 C.C. che impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto. Nessuna norma contrattuale può – potrebbe –, dunque, legittimare e rendere lecita la marginalizzazione del calciatore ritenuto in esubero.

L’accettazione del trasferimento- Soluzioni alternative

Lo stesso dicasi per quello che concerne l’obbligatorietà per il calciatore di accettare il trasferimento ad altra società, sebbene alle medesime o, addirittura, più favorevoli condizioni economiche ed a “ condizioni omogenee di competitività” ( come poi, in concreto sia possibile o agevole valutare l’assoluta omogeneità di “ condizioni di competitività” rimane , almeno per me, assolutamente oscuro).

E’ evidente, infatti, che l’obbligo di un calciatore sotto contratto di trasferirsi ad altra società, pur alle condizioni sopra specificate, cozzerebbe con quanto disposto dalla sentenza Bosman, rappresentando una chiara restrizione alla libertà del calciatore stesso, come lavoratore, di decidere con chi e dove lavorare. Le legittime e corrette soluzioni del problema rappresentato da esuberi di calciatori possono essere ricercate, a mio avviso, in altri modi. Il primo può consistere in una riduzione dell’attuale durata massima (cinque anni) dei contratti di lavoro dei calciatori.

Tale durata andrebbe ridotta, sempre a mio avviso, a tre anni, poiché, tenuto conto della notevole variabilità di condizioni e situazioni che possono determinarsi specialmente in ambito calcistico, un arco temporale di cinque anni finisce per “ingessare” il rapporto e per togliere flessibilità in uscita alle società. Peraltro, queste ultime non possono pretendere di sfruttare la durata quinquennale del rapporto con il calciatore per diluire, nel tempo, l’onerosità degli stipendi ai calciatori medesimi e, però, non accettare, conseguentemente, una eccessiva stabilizzazione e, come ho detto, una vera e propria “ ingessatura” del rapporto. La formula giusta, pertanto, potrebbe essere: contenimento delle retribuzioni, in specie per la componente fissa, e contenimento della durata contrattuale. Il secondo modo, eventualmente complementare con il primo, può consistere nella previsione nel contratto individuale di lavoro di una clausola risolutiva espressa dello stesso a favore, non solo del calciatore, come già largamente avviene (le così dette “ clausole rescissorie”, anche se di risoluzione si tratta e non di rescissione: la quale ultima attiene allo scioglimento di un contratto stipulato da una delle parti in stato di necessità o di pericolo), bensì anche delle società. L’indennizzo alla parte che subisce il recesso anticipato potrebbe essere determinato al momento della stipulazione del contratto, ovvero nel corso di esso, oppure al momento in cui entrambe le parti entrassero nell’ordine di idee di risolvere anticipatamente il contratto stesso per mutuo consenso.

L’arbitraggio

Potrebbe essere, altresì, previsto che, in caso di mancato accordo circa la determinazione dell’importo dell’indennità, tale determinazione venga attribuita ad uno o più terzi scelti dalle parti nell’ambito di un elenco di arbitratori concordato dalla Lega Calcio e dalla AIC. L’arbitraggio, a differenza dell’arbitrato che ha lo scopo di comporre una controversia insorta tra le parti, ha lo scopo di integrare il contenuto della dichiarazione di volontà dalle stesse formulata.

Il distacco

Il terzo modo può consistere nella previsione, nell’ambito del rapporto di lavoro calcistico, dell’istituto del distacco. Tale istituto, da ultimo disciplinato dal decr.lgs n 276/2003, regola il trasferimento (distacco) di un lavoratore da una impresa ad un’altra per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. I requisiti del distacco sono: l’esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante ( la società di calcio che non ritenesse più utilizzabile un proprio calciatore potrebbe avere l’interesse che possa essere utilizzabile presso altra società affinchè il valore del calciatore stesso non diminuisca); la temporaneità del distacco ( la durata del distacco non può coincidere con l’intera durata del rapporto lavorativo. Ne deriva che, se, per esempio, la durata del contratto del calciatore fosse di tre anni, il distacco dovrebbe essere inferiore a tale durata); il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore ( la società distaccante, perciò, dovrebbe garantire al calciatore distaccato lo stesso trattamento economico e normativo, fermo restando che il costo di tale trattamento può essere addebitato alla società distaccataria in base ad accordi intercorsi con la società distaccante). Va sottolineato che, con il distacco, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo alla società distaccante e, quindi, il distacco non può essere rifiutato dal lavoratore e, in particolare, relativamente al calciatore, non configurandosi un trasferimento, verrebbe, in questo modo, rispettata la sentenza Bosman.

L’arbitrato

Condivido, inoltre, la richiesta della Lega Calcio di una diversa disciplina dell’arbitrato in tema di controversie tra società e calciatori onde rafforzare il principio di assoluta terzietà del Presidente del Collegio Arbitrale. Tale Presidente, infatti, andrebbe scelto, di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, andrebbe nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Milano ; in ogni caso, il Presidente del Collegio dovrebbe essere persona del tutto estranea sia alla Lega Calcio sia alla AIC.

Le attività extracalcistiche

Ritengo, infine, opportuno che vengano specificate e tipizzate tutte le attività del calciatore ritenute incompatibili con l’attività di quest’ultimo, quali, per esempio : pratica di sport pericolosi, abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti, superamento di limiti di velocità ed altre gravi violazioni di norme del Codice della Strada per effetto della guida di auto o motoveicoli.

Nel contempo, dovrebbe, però, essere sempre garantita piena libertà di manifestazione del pensiero (divieto dei così detti “ silenzi stampa”), ferma restando la responsabilità del calciatore per le dichiarazioni rese. Nessun lavoratore, infatti, pur vincolato da obblighi di fedeltà, collaborazione, riservatezza e subordinazione, può essere impedito dal manifestare liberamente le proprie opinioni e anche, eventualmente, le proprie critiche al datore di lavoro, purchè espresse, per forma e contenuto, nel rispetto della verità dei fatti e del decoro del datore di lavoro.

Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter

Via Tommaso Salvini 25, 00198 Roma

Tel. 06 45474435 – fax 06 45477047

lunedì 6 settembre 2010

Giovedì giornata di studio sull'azionariato popolare della Roma

A PALAZZO VALENTINI GIORNATA DI STUDIO

AZIONARIATO POPOLARE AS ROMA

L’associazione MYROMA, in collaborazione con la Provincia di Roma, organizza per la giornata del 9 settembre 2010, dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini, una giornata di studio sul progetto dell’azionariato popolare per l'acquisto, anche parziale, della As Roma da parte dei tifosi e dei sostenitori della squadra di calcio, a seguito della mozione approvata lo scorso 23 luglio dal Consiglio provinciale.

Introduzione di Gianluca Peciola, consigliere provinciale

e di Walter Campanile, Presidente di MYROMA

Saluto di Patrizia Prestipino, Assessore alle Politiche del Turismo, dello Sport e Giovanili della Provincia di Roma

Proiezione del video dal titolo “Squadra Mia” realizzato dal giornalista di Report Giuliano Marrucci

Intervengono:

Avv. Pietro Ilardi, Vice Presidente di MYROMA

Antonia Hagemann, Project Manager SUPPORTERS DIRECT EUROPE

Luciano Ciocchetti, Vice Presidente della Regione Lazio

Pino Capua, Collaboratore del Sindaco Alemanno in materia di Tutela e Sicurezza nelle Attività sportive e motorie

Riccardo Viola, Presidente CONI Provinciale di Roma

Paolo Cento, presidente Roma Club Montecitorio

Giuseppe Manfridi , autore teatrale e Paolo Calabresi , giornalista delle Iene

Modera Marco Palumbo, consigliere provinciale

Sono stati invitati: As Roma, Unicredit Ufficio Comunicazione e i Roma Club Az, Airc, Utr.

http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

Si prega di non intasare le caselle di posta elettronica con spam pubblicitario e di altro tipo (come appelli politici). Questo sito tratta solo di calcio, finanza del calcio e di argomenti affini. Ogni abuso sarà punito.

Le foto presenti su "il pallone in confusione" sono state in gran parte prese da siti Internet: dovrebbero essere di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, possono segnalarlo a uno dei due indirizzi email sopra indicati