Con riferimento a recenti movimenti che hanno interessato l’assetto azionario della SS Lazio spa, alcuni nostri Associati ed esponenti dell’informazione hanno formulato una serie di domande e di richieste di informazioni tecniche sulla specifico tema.
Dopo la chiusura di borsa del 15 settembre che aveva fatto registrare un volume di scambi elevato, portando il prezzo del titolo ad un + 11,61%, erano prevedibili fasi di volatilità del titolo stesso, pur nella marginalità dei valori espressi in euro, titolo che registrava infatti una flessione del 5,20%, cui seguivano oscillazioni al rialzo, ancorché con volumi trattati modesti, tanto da avvicinare la quotazione del 20 settembre (€ 0,345) al prezzo fatto registrare il 15 s.m. ( € 0,346).
E’ proprio la marginalità della potenziale speculazione, in funzione dei volumi trattati e dei prezzi stessi, a caratterizzare i movimenti del titolo.
Si pensi che nella giornata di borsa del 16 corrente , nelle fasi di chiusura del mercato sono stati acquistati n. 57.000 titoli per un controvalore di € 18.236,00 e venduti n. 64.420 titoli per un controvalore di € 22.240,00.
Giorno Volumi trattati Prezzo unitario Variazione % prezzo
15 settembre 1.717.644 0,346 +11,61
16 settembre 1.047.031 0,328 - 5,20
17 settembre 85.619 0,335 + 2,13
20 settembre 860.260 0,345 + 2,99
Al fine di consentire di valutare l’evoluzione degli avvenimenti con maggiore consapevolezza, si è, pertanto, ritenuto opportuno formulare una serie di precisazioni , sotto forma di risposta a specifiche domande, nella nota redatta dall’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter.
Ci teniamo, comunque, a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti inoltrando i quesiti e le osservazioni a http://www.federsupporter.it/.
Alfredo Parisi
Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa
(A cura dell'avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Legale e Giuridica Federsupporter)
Qual è l’attuale assetto azionario della SS Lazio spa?
Il pacchetto azionario della Lazio è attualmente controllato per circa il 67 % , per il tramite di
Lazio Events srl, dal dr. Claudio Lotito, mentre il residuo 33% circa è frazionato in capo a soci, dei quali nessuno, almeno fino al momento in cui si scrive, è socio rilevante.
Che cosa significa essere socio rilevante e quali obblighi di comunicazione ciò comporta ?
In base al T.U.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), è socio rilevante colui il quale ha una partecipazione azionaria in una società quotata in misura superiore al 2 % L’assunzione della qualità di socio rilevante comporta l’obbligo di comunicazione alla Consob di tale partecipazione. La comunicazione, in base al vigente Regolamento Consob in materia, và effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo.
A propria volta, la Consob pubblica l’informazione acquisita entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione.
L’omessa comunicazione alla Consob comporta il divieto di esercizio del diritto di voto inerente alle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.
Che cosa sono i patti parasociali e quali obblighi di comunicazione comportano?
I patti parasociali, in qualunque forma stipulati ( quindi, anche non scritti), devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione e devono essere pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione stessa.
Per patti parasociali devono intendersi quelli aventi ad oggetto : l’esercizio del diritto di voto; l’istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio di tale diritto; l’imposizione di limiti al trasferimento delle relative azioni; l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla società.
In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui in precedenza i patti sono nulli e non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali gli obblighi stessi non siano stati adempiuti.
Per quanto detto sub 2), più soggetti che avessero acquistato o che acquistino azioni della SS Lazio in misura non superiore al 2 % non avrebbero alcun obbligo di comunicazione alla Consob.
Quanto sopra a meno che non avessero stipulato o non stipulino tra di loro, anche in forma non scritta, patti parasociali.
Come si compone il Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa?
L’art. 24, III comma, dell’attuale Statuto della SS Lazio recita : " .. Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente".
Siccome il suddetto Consiglio è oggi composto da cinque membri effettivi, la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi su cinque .Lo Statuto prevede, inoltre, che la nomina del Consiglio avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto a presentare tali liste solo gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ( art. 24, IV comma ). Le liste si compongono di due sezioni : una per i candidati a Consigliere effettivo e l’altra per i candidati a Consigliere supplente. Ogni azionista o gruppo di azionisti non può presentare più di una lista e non può votare per liste diverse. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista, un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( oggi 5 membri effettivi) meno uno e due supplenti ( art. 24, XII comma, punto n. 1 ) .
Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista minoritaria) sono tratti, sempre nell’ordine progressivo di cui sopra, i "..restanti membri effettivi e l’altro supplente.." ( art. 24, XII comma, punto n. 2 ) .
A.A.
Da una attenta e coordinata lettura del complesso delle norme statutarie che presiedono alla elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio di Sorveglianza, salta agli occhi una singolare contraddizione tra il fatto che la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed il fatto che dalla lista di maggioranza è tratto un numero di membri effettivi pari al totale del numero del quale si compone il Consiglio meno uno.
E’ evidente, infatti, che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti del Consiglio meno uno, alla minoranza, diversamente da quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello Statuto, verrebbe attribuito il diritto ad eleggere, non due membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto uno.
L’ipotesi, a mio avviso, più probabile e verosimile, anche se la più banale, è che, in sede di redazione e scritturazione dello Statuto, si sia incorsi in un errore materiale, scrivendo che dalla lista maggioritaria debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno uno, anziché meno due, come si sarebbe dovuto scrivere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello statuto medesimo.
Non è pensabile, infatti, e, diversamente, sarebbe molto grave, che, intenzionalmente, si sia voluto, con una mano, garantire un diritto alla minoranza e, con l’altra, dimezzarlo, come in una sorta di giuoco di prestigio eseguito da un illusionista.
In ogni caso, essendo la disposizione di cui all’art. 24, XII comma, punto n. 1, meramente applicativa ed attuativa delle disposizioni circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare, per quello che qui interessa, della disposizione di cui al III comma dello stesso art. 24, nel contrasto di disposizioni, non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza, non un solo membro effettivo, bensì due, del suddetto Consiglio.
In altri termini, essendo per la minoranza il risultato ( due membri effettivi) previsto e garantito, il meccanismo di calcolo deve essere tale da conseguire tale risultato, non potendo modificare quest’ultimo.
Se, dunque, il meccanismo è sbagliato perché non consegue il risultato voluto, quello che deve essere modificato non è il risultato stesso, bensì il meccanismo perché esso si adegui al secondo.
Quali sono i poteri-doveri del Consiglio di Sorveglianza ?
Il modello di gestione così detto "dualistico" adottato dalla Lazio, unica fra le società di calcio quotate, fa sì che al Consiglio di Gestione sia attribuita, per l’appunto, l’attività gestionale, mentre
al Consiglio di Sorveglianza siano attribuite le più importanti competenze che, nel modello così detto " tradizionale", ( Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ) sono attribuite all’assemblea, fra tutte l’approvazione dei bilanci, nonché le competenze attribuite al collegio sindacale.
Le più importanti prerogative del Consiglio di Sorveglianza, oltre, come detto, l’approvazione dei bilanci, consistono nella nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione , nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di tali membri, nella presentazione di denunzia al Tribunale se vi è fondato sospetto che detti membri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.
Ma, forse, il più rilevante potere-dovere istituzionale che compete al Consiglio di Sorveglianza, almeno nella normalità ed ordinarietà dei casi, è quello della vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.
Peraltro, sotto quest’ultimo profilo ( vigilanza sostanziale circa l’efficienza della gestione ), và sottolineato che, qualora, come nel caso della Lazio, il sistema " dualistico" sia adottato da una società quotata, il potere-dovere di vigilanza sostanziale da parte del Consiglio di Sorveglianza deve essere ancora più attento ed intenso, dovendosi salvaguardare, in questo caso, interessi più generali connessi al buon funzionamento del mercato mobiliare.
Và, altresì, sottolineato che, sempre secondo la migliore dottrina, l’adozione del sistema " dualistico" deve ritenersi una scelta meramente opportunistica, fino a poter sconfinare in un vero e proprio abuso di diritto, laddove non esistano i presupposti oggettivi per tale scelta : vale a dire un capitale sociale polverizzato in una miriade di piccoli azionisti e, perciò, in assenza di un forte azionista di comando o in assenza di soci interessati a svolgere la funzione dirigente.
In mancanza dei succitati presupposti oggettivi, la scelta in questione può essere solo voluta da un socio, concentratario del capitale di comando e, per di più, titolare della funzione dirigente e gestoria della società, evidentemente insofferente del dibattito assembleare, di ogni forma di confronto con la minoranza e di un attento controllo e di una intensa vigilanza sulla gestione ( cfr. Francesco Galgano in " Diritto Commerciale .Le società " editore Zanichelli 2009, pagg. 348,349).
In una situazione come quella descritta non v’ dubbio, infatti che l’organo di controllo e di vigilanza e l’organo gestorio vengano ,di fatto, a trovarsi, rispettivamente, nella condizione di controllore/controllato e di controllato/controllore.
Ciò per di più in assenza, almeno finora, di una minoranza azionaria organizzata e rappresentativa, individualmente o in gruppo, di una partecipazione almeno superiore al 2- 2,5 % del capitale sociale.
Una situazione, dunque, che configura quello che si usa chiamare " dittatura della maggioranza" : una soluzione certamente non appropriata ad una società per azioni quotata.
Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2 % del capitale?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare fatti che si ritengono censurabili al Consiglio di Sorveglianza che deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea .
Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2,5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di tale partecipazione, nel caso della Lazio, come già detto, si ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza ( le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza della Lazio dovrebbero tenersi, secondo il calendario pubblicato dalla Lazio, nell’assemblea annuale prevista nel periodo compreso tra il 18 e il 28 ottobre prossimo).
Che cosa si ò fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare al Tribunale del luogo ove ha sede la società fatti che suscitino il fondato sospetto che la gestione, in violazione dei suoi doveri, abbia compiuto gravi irregolarità che possano recare danno alla società.
Che cosa si può fare con il possesso o con la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 10%?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si ha il diritto di far convocare senza ritardo l’Assemblea.
Ne discende che un socio o più soci, rappresentativi di una partecipazione di almeno il 10% e che puntassero ad acquisire il controllo della società, constatata l’impossibilità di lanciare un’OPA ostile, controllando l’attuale socio di maggioranza ben oltre il 50% del capitale sociale, potrebbero far convocare l’Assemblea della società con all’ordine del giorno la proposta di un aumento di capitale, soprattutto se fossero a conoscenza dell’indisponibilità del socio maggioritario a sottoscrivere tale aumento. L’aumento deliberato, infatti, ove inoptato dal suddetto socio, potrebbe essere sottoscritto dai soci proponenti e dagli altri soci, esercitando essi il diritto di prelazione sulla sottoscrizione dell’inoptato stesso. E’ chiaro che, in questo modo, in specie in presenza di un aumento consistente del capitale sociale, la partecipazione in possesso del socio maggioritario si diluirebbe ed il controllo della società potrebbe passare di mano.
E’ evidente, altresì, che il socio di maggioranza, qualora impedisse l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’aumento di capitale proposto, votando contro la proposta, si assumerebbe la grave responsabilità di un mancato rafforzamento della società, rendendo palese che il suo primario interesse non è quello generale di tale rafforzamento, bensì quello individuale e personale del mantenimento, ad ogni costo, del controllo societario.
Quale è la responsabilità degli amministratori di una società?
Gli amministratori o gestori, in quest’ultimo caso, qualora la società sia retta dal sistema "dualistico", sono responsabili del loro operato nei confronti della società stessa, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità verso la società, si impone loro, per legge, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Più precisamente, si tratta di diligenza professionale e non della diligenza comune ed ordinaria che si richiede a quello che viene chiamato il " buon padre di famiglia".
Tale diligenza, pertanto, deve essere connotata da particolare prudenza e perizia nell’agire,evitandosi operazioni arrischiate e dovendosi rispondere per gli errori dovuti ad imperizia, commessi nella gestione ( cfr. opera sopra citata, pag. 329 ).
A quali principi deve essere conforme la redazione dei bilanci?
I principi, previsti dalla legge, in base ai quali devono essere redatti i bilanci delle società, sono quelli della chiarezza, verità e correttezza, la quale ultima implica anche il principio della completezza. Ulteriori principi, a corredo di quelli sopra enunciati, sono: la prudenza, la competenza e la coerenza di esposizione dei dati. Il rispetto di tutti i suddetti principi è mezzo al fine principale del bilancio: vale a dire il compiuto assolvimento della sua funzione informativa.
Ne consegue che la Giurisprudenza, in specie di legittimità ( Cassazione ) , ha sancito che è nulla la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero e che è annullabile la delibera che approvi un bilancio redatto in violazione degli altri principi in precedenza indicati, quali : chiarezza, correttezza, completezza, prudenza, competenza e coerenza ( cfr. anche in questo caso l’opera sopra citata, pagg. 355-356 e 372-373).
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