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mercoledì 8 febbraio 2012

Avv. Gentile a Federsupporter: «Nessun coinvolgimento della Lazio nel calcioscommesse»

Federsupporter comunica che il legale della Lazio, Gian Michele Gentile, ha fornito attraverso un fax il 6 febbraio scorso un?importante chiarimento, richiesto proprio da Federsupporter, riguardo all'eventuale coinvolgimento del club nelle indagini giudiziarie sul calcioscommesse. L'avvocato Gentile ha così risposto che le notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Lazio «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d?indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune». Inoltre, ha precisato Gentile in un altro fax giunto oggi a Federsupporter, «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva». Della corrispondenza via fax se ne fornisce ampio resoconto nella nota del responsabile legale di Federsupporter, Massimo Rossetti.

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.


Roma 8 febbraio 2012
Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa e preteso coinvolgimento della Società e/o di suoi tesserati nel c.d.?calcioscommesse?: scambio di fax tra Federsupporter e l?Avv. Gian Michele Gentile.
(Avv. Massimo Rossetti , Responsabile dell?Area Giuridico-Legale)

Con riferimento agli argomenti in oggetto ( ved. precedenti sul sito www.federsupporter.it), dal 3 febbraio ad oggi, è intercorso uno scambio di fax tra l'Associazione e l'Avv. Gian Michele Gentile, quest?ultimo in nome e per conto della SS Lazio spa.

I contenuti di tale corrispondenza possono essere sommariamente sintetizzati come segue:


1) Composizione del Consiglio di gestione della SS Lazio spa.

La tesi sostenuta da Federsupporter è che l'attuale Consiglio di gestione della SS Lazio, costituito da due persone, debba essere integrato da un altro componente. Ciò a seguito della sospensione dalle cariche direttive societarie, così come previsto dalle norme dell?ordinamento sportivo per effetto di condanna, ancorchè non definitiva, riportata da uno dei suddetti componenti, attuale Presidente del Consiglio stesso, per il reato di frode sportiva.

Si deve, infatti, tenere presente che, essendo la SS Lazio spa retta dal sistema di governo societario così detto "dualistico", ad essa si applica il disposto di cui all?art. 2409/novies, IIc., C.C.

Tale disposto stabilisce che, per le suddette società, il numero minimo dei componenti del Consiglio di gestione deve essere almeno pari a due; la qual cosa evidentemente implica che, quando, come nel caso della SS Lazio spa, tali componenti siano due, entrambi devono essere nella pienezza e totalità dei loro poteri-doveri, non essendo, altrimenti, garantito il principio di collegialità della gestione societaria.

A questa tesi l'Avv. Gentile ha obiettato che i poteri-doveri facenti capo al Presidente del Consiglio di gestione e da quest'ultimo non esercitabili a causa della predetta sospensione sono esercitati dall'altro componente del Consiglio stesso e che, quindi, non vi è alcun bisogno, come sostenuto da Federsupporter, di integrare l'Organo con un altro componente.

L?Associazione, a propria volta, ha obiettato che la possibilità per uno dei due componenti del Consiglio di gestione di esercitare i poteri-doveri non esercitabili dall?altro componente non risolve il problema costituito dal fatto che non vi sono due componenti dell?Organo, entrambi nella pienezza e totalità dei citati poteri-doveri e che, pertanto, resta così insoddisfatto il requisito di cui al richiamato articolo 2409/novies,IIc., C.C.

L'Avv. Gentile ha controbiettato che la sospensione da cariche direttive societarie indotta da norme dell'ordinamento sportivo non ha alcuna rilevanza o incidenza nell?ordinamento societario.

Federsupporter, pur prendendo atto di quanto sostenuto dal predetto Avv. Gentile, del quale è stata e và apprezzata la tempestività e puntualità di risposta che denotano, indipendentemente da diversità di opinioni, considerazione e rispetto nei confronti dell?Associazione, ha rimarcato che, nel caso della SS Lazio spa, l'ordinamento sportivo ha rilevanza e incidenza nell'ordinamento societario, poiché l'art. 3 dello statuto della Società prevede che essa ha per oggetto esclusivo l?esercizio di attività sportive e , in specie, di quella calcistica con l'osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio ( FIGC) e dei suoi organi?


2) Preteso coinvolgimento della SS Lazio e/o di suoi tesserati nel c.d."calcioscommesse"

Su questo argomento si richiama, in particolare, l?attenzione sulle confortanti rassicurazioni per i sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa fornite dall?Avv. Gentile circa il fatto che notizie di stampa relative al preteso coinvolgimento di tesserati della Società nel c.d. "calcioscommesse" «non hanno trovato alcun riscontro oggettivo, per cui la Lazio si riserva, non appena gli atti d'indagine verranno conosciuti, di tutelare la propria immagine e gli azionisti nelle sedi opportune» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 6 febbraio u.s.) ed in ordine al fatto che «ancora ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta alla Lazio circa il coinvolgimento della Società o di suoi tesserati nelle indagini in corso, sia in sede penale che in sede sportiva» ( da fax dell?Avv. Gentile in data 8 febbraio ).

Sempre in merito alla vicenda "calcioscommesse", si informa che, nei prossimi giorni, come preannunciato, Federsupporter presenterà presso il Tribunale penale di Cremona istanza di partecipazione al procedimento in corso quale persona offesa dal reato (analoga istanza è stata presentata dal Codacons, partner di Federsupporter), in rappresentanza ed a tutela dei diritti ed interessi collettivi dei sostenitori sportivi.

Tale istanza, in caso di accoglimento, consentirà la partecipazione al predetto procedimento con, in specie, la possibilità per Federsupporter di accesso diretto agli atti disponibili del procedimento stesso.
Avv. Massimo Rossetti

mercoledì 18 gennaio 2012

Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della Lazio

In relazione alle vicende tuttora all’esame della Procura Penale di Cremona, Federsupporter, come anticipato il 29 dicembre u.s. (cfr. www.federsupporter.it), unitamente a Codacons, ha in corso la formalizzazione l’intervento nel procedimento penale richiamato in qualità di persona offesa dal reato.

In coerenza con quanto innanzi, Federsupporter ha ritenuto opportuno e necessario, sulla base delle notizie recentemente diffuse, riguardanti specifiche gare oggetto di attenzione da parte della Procura, indirizzare alla CONSOB ed alla S.S. Lazio spa, Società apparentemente interessata nelle indagini in corso, una lettera, consultabile sul sito www.federsupporter.it, in cui si invita l’Autorità di Vigilanza a svolgere accertamenti urgenti.

Tanto premesso ed al fine di evitare possibili non corrette interpretazioni circa i richiami normativi sulla base dei quali è stato sollecitato l’intervento della CONSOB, Federsupporter ha predisposto, a cura del Responsabile dell’Area Giuridica-Legale, Avv. Massimo Rossetti, la nota tecnica di seguito riportata.

Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

Roma 16 gennaio 2012


Calcioscommesse: Federsupporter chiede alla Consob di indagare sulla diffusione di notizie e voci circa l’asserito coinvolgimento della SS Lazio spa e di suoi tesserati nell’alterazione di risultati delle gare di calcio.

Con lettera del 13 corrente ( cfr.www.federsupporter.it), Federsupporter , a specifica tutela di molti suoi soci, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, ha chiesto alla Consob di indagare sulla diffusione avvenuta dal 30 dicembre u.s. ad oggi di notizie e voci secondo le quali la stessa Lazio o suoi tesserati sarebbero coinvolti nell’alterazione dei risultati di gare di calcio.

Tale diffusione è influente sul valore dei titoli della predetta società che è, come noto, quotata in Borsa e, pertanto, a tale diffusione si applicano gli artt. 185 e 187/ter del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziari (T.U.F.).

L’uno ( art.185) configura il reato di diffusione di notizie false e l’altro (art.187/ter) configura l’illecito amministrativo di diffusione di notizie e voci fuorvianti suscettibili di influire sul valore dei titoli di società quotate.

Il reato di cui all’art.185 comporta la reclusione da 1 a 6 anni e l’illecito amministrativo di cui all’art. 187/ter comporta la sanzione pecuniaria da € 20.000 a € 5.000.000.

Il discrimine tra fatto costituente reato e fatto costituente illecito amministrativo consiste essenzialmente nella concreta idoneità, nel primo caso ( reato) alla diffusione di notizie false ad alterare in modo sensibile il prezzo dei titoli e nel secondo caso ( illecito amministrativo) nella suscettibilità della diffusione di voci, false e fuorvianti,a provocare la suddetta alterazione.

Peraltro per “notizia” deve intendersi una informazione su avvenimenti o circostanze o situazioni di fatto ; per “voci” dei sentito dire relativamente a fatti, avvenimenti, situazioni.

La falsità consiste nella non conformità al vero, mentre è fuorviante la voce che, pur riportando fatti veri, è presentata in modo tale da fornire una rappresentazione distorta della realtà.

Rappresentazione che può estrinsecarsi in considerazioni esagerate, enfatiche, suppositive, allusive, tendenziose.

Il reato o l’illecito amministrativo di cui trattasi possono, quindi, essere commessi da chiunque, con qualunque mezzo, compreso Internet, diffondendo le notizie false o le voci false o fuorvianti.

In particolare, per i giornalisti l’esimente del diritto di cronaca è condizionata al rispetto del principio della preventiva verifica delle informazioni ottenute in modo da salvaguardare sempre la verità dei fatti.

Quanto sopra, sempre fatto salvo che, per ciò che riguarda le voci esse, come rilevato, ancorchè vere, debbono essere riferite in modo da non distorcere la realtà mediante esagerazioni , suggestioni, allusioni, considerazioni tendenziose.

Avv. Massimo Rossetti

lunedì 17 ottobre 2011

Federsupporter: «La legge sugli stadi non innova nulla rispetto alle norme attuali»

In ripetute occasioni e circostanze Federsupporter si è occupata del disegno di legge sugli stadi. Il 5 ottobre scorso la Commissione Permanente Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera ha approvato il testo del suddetto disegno di legge. Ora quest’ultimo passa all’esame ed all’approvazione dell’Aula di Montecitorio.

Sembra, peraltro, che vi sia la possibilità che, riscontrando il testo approvato il 5 ottobre un consenso trasversale tra le forze politiche rappresentate alla Camera, il provvedimento, su proposta del Presidente della stessa Assemblea parlamentare, preceduta da una richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di più dei 4/5 dei componenti la Commissione medesima e con l’assenso del Governo, possa essere nuovamente trasferito alla Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione per l’approvazione in sede legislativa, evitandosi così il passaggio in Aula.
Il disegno di legge, una volta approvato dalla Camera, dovrà passare all’esame ed all’approvazione del Senato dove, permanendo un consenso trasversale circa il testo del provvedimento, quest’ultimo potrebbe essere definitivamente approvato con una procedura accelerata analoga a quella in precedenza delineata per la Camera.
In merito ai contenuti del disegno di legge, pur riservandomi una analisi più approfondita e dettagliata dello stesso, in specie una volta conosciutone il testo coordinato con gli emendamenti approvati in Commissione, mi sento, comunque, di poter immediatamente rilevare che in esso è stato espressamente reinserito e previsto il rispetto della normativa urbanistica e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore.
Cosa che dovrebbe considerarsi persino banale ed ovvia, se, viceversa, come pure si è verificato, il disegno di legge non fosse rimasto bloccato per oltre due anni, principalmente a causa del pacchiano tentativo di soggetti estranei al Parlamento, ma, evidentemente, ben introdotti in esso, di strumentalizzare il provvedimento al fine di rendere possibile, mediante lo stesso e con il pretesto di costruire nuovi impianti sportivi, la realizzazione di colossali speculazioni edilizie su aree non consentite.
Peraltro, il disegno di legge, nel testo approvato il 5 ottobre, non sembra offrire particolari e significativi elementi di novità rispetto al quadro normativo già esistente.
Infatti ed a titolo esemplificativo, la Conferenza dei servizi, procedimento che può essere utilizzato per accelerare l’approvazione di progetti relativi alla costruzione di nuovi impianti sportivi, già esiste ed è previsto, così come esistono e sono già previste le condizioni per accedere ai finanziamenti da parte del Credito Sportivo.
Se, poi, i progetti in questione debbono rispettare la normativa urbanistica ed i vincoli idrogeologici e paesaggistici in vigore, effettivamente risulta poco comprensibile o, meglio, fin troppo facilmente intuibile, perché, finora, molte società di calcio, al di là di spesso sbandierati e roboanti propositi, non abbiano presentato nei modi e nelle sedi opportune e competenti i progetti per la realizzazione di nuovi stadi.
Tanto è vero che la Juventus, senza bisogno di alcuna nuova legge ad hoc, ha realizzato un nuovo, moderno stadio, con buona pace di tutti coloro i quali hanno sempre sostenuto e continuano pervicacemente a sostenere che senza tale legge non si poteva e non si può fare nulla.
Su che cosa, in realtà, si è sotteso e si possa sottendere alla realizzazione di nuovi stadi richiamo l’attenzione, di chi volesse approfondire l’argomento, sugli interessanti e documentati dossier di Lega Ambiente Lazio.
Sia su quello meno recente intitolato “ Stadi di Roma-Lazio : il derby della speculazione edilizia”, sia su quello di questi giorni intitolato “ La Mandrakata… febbre da cavallo o febbre da cemento ?” : entrambi consultabili sul sito www.legambiente.lazio.it.
Ciò premesso e considerato in linea generale, alcuni soci di Federsuppoorter, sostenitori e piccoli azionisti della SS Lazio spa, hanno chiesto di esprimere alcune valutazioni in ordine a dichiarazioni riportate da organi di informazione (cfr. in particolare La Gazzetta dello Sport del 6 ottobre 2011) che avrebbe rilasciato il dr. Claudio Lotito in merito al provvedimento in oggetto.
Non può meravigliare alla luce del testo del disegno di legge approvato il 5 ottobre che l’attuale azionista di maggioranza e Presidente del Consiglio di gestione della SS Lazio spa, dr. Claudio Lotito, si sia espresso molto freddamente nei confronti del suddetto disegno di legge, definendolo riduttivamente come un parere di scarsa rilevanza, né desta meraviglia che egli si sia aspramente rivolto nei confronti del Sottosegretario ai Beni ed alle Attività Culturali, Francesco Giro, il quale aveva ipotizzato che la AS Roma spa possa realizzare un suo nuovo stadio entro il 2013 e, comunque, in tempi relativamente brevi.
Certo sarebbe alquanto sorprendente e difficilmente spiegabile per i tifosi e per i piccoli azionisti della Lazio che la nuova proprietà e gestione della AS Roma riuscisse a realizzare in pochi anni ciò che il sunnominato maggiore azionista e presidente del Consiglio di gestione della Lazio, dal 2004 ad oggi non è riuscito a realizzare e che, a quanto pare, non sembrerebbe più molto interessato a realizzare, tenuto conto del fatto che nell’ultimo bilancio della SS Lazio al 30.06.2011 si legge che non vi sono né piani industriali approvati nè in fase di implementazione.

Avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico- Legale Federsupporter

sabato 8 ottobre 2011

FEDERSUPPORTER/Biglietti Lazio-Roma per chi possiede solo ricevuta tessera del tifoso

Con lettera in data odierna (allegata in calce) Federsupporter ha chiesto all’Osservatorio di voler consentire anche ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora fisicamente in possesso della tessera del tifoso (Lazio 1900), ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera l’acquisto di biglietti per la Tribuna Tevere, in occasione del Derby, sempreché sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi di accesso allo stadio.

La possibilità di acquisto di biglietti, con le modalità e alle condizioni di cui sopra, era stata, infatti, espressamente prevista dal medesimo Osservatorio in via generale per tutti i tifosi, con una Determinazione assunta il giorno prima, 5 ottobre, di quella assunta il giorno dopo, 6 ottobre, con riferimento ai soli tifosi della Lazio specificamente per la partita Lazio-Roma del 16 ottobre prossimo.

Ufficio Stampa

Marco Liguori cellulare 347 7048101

Email: marco_liguori@katamail.com

Sito Federsupporter www.Federsupporter.it


Spett.le

Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Segreteria Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale 1

Roma

Via fax 06 46521900


Oggetto : Vendita di tagliandi per la Tribuna Tevere ai tifosi della Lazio relativamente alla partita Lazio-Roma del 16 ottobre 2011.

Con Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso, codesto Osservatorio, con riferimento alla partita in oggetto, ha stabilito che la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere sia consentita “ai soli possessori della tessera del tifoso Lazio 1900, già fisicamente rilasciata”.

Con Determinazione n. 36/2011 del 5 ottobre scorso, codesto Osservatorio, peraltro, aveva stabilito che” I tagliandi per i tifosi fidelizzati, non ancora materialmente in possesso della tessera del tifoso ,potranno essere rilasciati anche previa esibizione della ricevuta di richiesta della tessera, purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, fino al 31 ottobre 2011”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e su sollecitazione di nostri associati, tifosi della Lazio, si espone e si chiede quanto segue.

Non si comprende francamente per quale motivo, solo ai tifosi della Lazio eventualmente non ancora in possesso della tessera Lazio 1900, ma in possesso della ricevuta di richiesta di tale tessera e purchè sia stata soddisfatta la verifica sui motivi ostativi, venga precluso l’acquisto di tagliandi per la Tribuna Tevere onde assistere alla partita Lazio – Roma del 16 ottobre prossimo.
Con la presente, quindi, si chiede a codesto Osservatorio di voler rivedere la decisione assunta con la Determinazione n. 37/2011 del 6 ottobre scorso e, diversamente, di voler spiegare e comunicare i motivi che hanno indotto ad assumere tale decisione contrastante con quella, assunta in via generale, il giorno prima, 5 ottobre, con la Determinazione n. 36/2011.

Cordiali saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

martedì 27 settembre 2011

Federsuporter: la Consob indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa

ANDAMENTO ANOMALO DEL TITOLO LAZIO SPA. FEDERSUPPORTER CHIEDE NUOVAMENTE ALLA CONSOB DI INDAGARE E COMUNICARE L’ESITO DELLE INDAGINI E DELLE EVENTUALI INIZIATIVE ASSUNTE.Con lettera raccomandata a.r., anticipata via fax, in data odierna (ved. www.federsupporter.it) Federsupporter ha chiesto nuovamente alla Consob di indagare ulteriormente sull’andamento anomalo del titolo Lazio registratosi nel periodo dal 31/06/2011 al 23/09/2011; andamento che si è ripetuto dopo quello analogo registratosi tra metà settembre e fine ottobre 2010. Quest’ultima, pertanto, ha doverosamente e formalmente specificato alla stessa Consob che attenderà fino al termine del mese di ottobre p.v. che la Commissione comunichi l’esito delle indagini svolte e delle eventuali iniziative assunte, riservandosi, in difetto, ogni diritto ed azione a tutela dei piccoli azionisti della Lazio. In particolare, dopo la comunicazione Consob del 7 aprile scorso, con la quale la Commissione informava Federsupporter dell’avvio di indagini, nessun altra comunicazione è pervenuta all’Associazione. In calce si allega il testo della raccomandata spedita alla Consob.
Per info: ufficio stampa Marco Liguori 347 7048101

Roma 26 settembre 2011

Raccomandata A.R.

Anticipata via fax 06 8477519

06 8416703

Spett.le

CONSOB

Divisione Emittenti

Ufficio Controlli Societari


e Divisione Mercati

Ufficio Informazione Mercati

Ufficio Mercati a Pronti


Via G.B. Martini, 3

00198 R o m a


Oggetto: SS Lazio spa. Andamento del titolo non in linea con l’andamento del mercato e del settore di appartenenza (Vs. rif.Prot. DME/RM/11028863).

Con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax del 24 marzo scorso, la scrivente Associazione, facendo seguito a precedenti lettere raccomandate a.r. anticipate via fax, rispettivamente del 12 e 25 ottobre 2010, con le quali aveva segnalato a codesta Commissione un andamento assolutamente anomalo del titolo Lazio, registratosi da circa la metà del mese di settembre fino a circa la fine del mese di ottobre 2010, chiedeva di svolgere attività di vigilanza, di controllo e di indagine in merito a tale fenomeno, dando comunicazione al mercato dell’esito finale di questa attività.


Con lettera del 7 aprile scorso, codesta Commissione comunicava a Federsupporter che “Le circostanze segnalate sono allo stato oggetto di valutazioni” e che “al termine delle relative indagini potranno essere comunicate le risultanze e le iniziative assunte”. Ciò premesso, finora nessuna altra comunicazione è pervenuta alla scrivente Associazione circa l’andamento e le risultanze delle indagine e circa le eventuali iniziative assunte.

Nel frattempo, nel periodo dal 31/08/2011 al 23/09/2011 si è registrato un ulteriore andamento anomalo del titolo in questione, con un incremento del prezzo unitario di € 0,211 punti percentuali, con una punta del prezzo del titolo registrata al 15/09 di € 0,909, e con una notevole movimentazione complessiva di azioni rispetto al flottante, formalmente conosciuto. Andamento, anche questa volta, del tutto anomalo sia nei confronti del mercato in generale sia nei confronti del settore di appartenenza. Nello stesso periodo gli altri due titoli quotati del settore hanno fatto registrare un andamento flat, pur in presenza di potenziali elementi che avrebbero potuto condizionare la volatilità dei titoli stessi, il cui andamento resta, comunque, indifferente ai risultati sportivi. Né al riguardo sembrano tecnicamente convincenti le considerazioni espresse dalla stampa (cfr. “Il Corriere della Sera” 25/09/2011 “ E la Lazio si aggiudica il derby di Piazza Affari”).

Non solo, ma è del tutto singolare la coincidenza temporale di questo fenomeno con quello avvenuto nel 2010 e con la sua prossimità all’assemblea societaria di presentazione del bilancio d’esercizio, quando il titolo da € 0,359 – settembre 2010- perveniva a € 1,450 nell’ottobre successivo. Anche questa volta, inoltre, è da sottolineare come l’incremento e la movimentazione registratasi non trovino alcuna plausibile causa in fatti e/o comportamenti, almeno noti o che avrebbero dovuto essere resi noti al mercato, tali da giustificare l’incremento e la movimentazione suddetti.
Stupisce, in particolare e nuovamente, l’improvvisa, simultanea messa in vendita di quantità notevoli di azioni e corrispondentemente l’improvviso, simultaneo acquisto di queste ultime che sono o dovrebbero essere in possesso di una miriade di piccoli azionisti (attualmente l’unico socio rilevante della Lazio con oltre circa il 67% del capitale sociale è, indirettamente, il dr. Claudio Lotito) che non si conoscono e non sono collegati tra di loro e che, certamente, almeno della stragrande maggioranza, non sono soggetti che operano o sono abituati ad operare sul mercato azionario. E’, quindi, del tutto legittimo il sospetto, alla luce di quanto accaduto nel settembre-ottobre 2010 e che si è ripetuto e si sta ripetendo pressoché nello stesso periodo 2011, che il flottante della Lazio, pari al 33%, possa essere in gran parte posseduto o controllato da uno o più soggetti, in quest’ultimo caso collegati tra di loro, che singolarmente o collettivamente, detengano una partecipazione azionaria superiore al 2% , non comunicata alla Società partecipata ed alla Consob.
Possessori e/o detentori che, avvalendosi dell’anonimato, potrebbero aver e possano manipolare operativamente il titolo Lazio per acquisirne vantaggi economici e/o per altri fini.
Con l’auspicio che codesta Commissione possa e voglia in tempi ormai ragionevolmente brevi e, comunque, congrui ai fini dell’efficacia dell’esercizio dell’attività di vigilanza, controllo e indagine della Commissione stessa, concludere l’indagine del cui avvio ha dato notizia il 7 aprile scorso e del cui esito e dell’eventuali iniziative assunte dovrà dare notizia al mercato, nel contempo, la scrivente Associazione formula, doverosa espressa riserva di ogni diritto e azione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.328 II c. CP. A tutela dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, nella, peraltro denegata e non creduta ipotesi in cui, entro e non oltre la fine del mese di ottobre prossimo venturo, tale esito non vi fosse ancora stato e/o non fosse stato ancora comunicato al mercato.
Distinti saluti

Il Presidente

Dr. Alfredo Parisi

giovedì 1 settembre 2011

La querelle Lazio-Coni: querele, revoche e conflitti d'interesse

La querelle Lazio-Coni sembra non avere fine. Federsupporter si era già occupata della vicenda con mie note del 10 e 20 maggio scorsi., consultabili sul sito www.federsupporter.it. Ora, alla luce di notizie di stampa ( vedasi Il Corriere della Sera del 28 agosto ed Il Messaggero del 29 agosto scorsi), nostri soci, piccoli azionisti e sostenitori della Lazio, ci hanno nuovamente sollecitato ad esprimere un parere in merito alle suddette notizie. Ciò premesso, preciso quanto segue.

1- Eventuale revoca del dr. Claudio Lotito da consigliere della FIGC.

In ordine a questa ipotesi, v’è da dire che, in effetti, le vigenti norme regolamentari del CONI e della FIGC prevedono l’incompatibilità tra chi ricopre cariche federali ed abbia in corso controversie giudiziarie sia con il CONI sia con la FIGC stessi. Tale situazione di incompatibilità, a mio avviso, non solo non deve sussistere al momento dell’elezione alla carica di consigliere federale, ma deve permanere per tutta la durata della carica stessa.

Peraltro, è notorio che, tra la SS Lazio spa ed il CONI, è in atto un contenzioso giudiziario circa il mancato pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello Stadio Olimpico. Si potrebbe porre il dubbio se, ai fini dell’applicabilità della suddetta normativa che prevede l’incompatibilità, il contenzioso giudiziario debba sussistere tra la persona fisica che ricopre la carica federale ed il CONI.

Se così fosse, la normativa sarebbe, nel caso specifico, inapplicabile, in quanto il contenzioso non è tra il dr. Lotito, persona fisica, ed il CONI, bensì tra quest’ultimo e la SS Lazio spa. Occorre, però, rimarcare che, sotto molteplici profili, sia la normativa CONI sia quella federale, immedesimano l’operato delle società, in quanto persone giuridiche, con l’operato dei loro legali rappresentanti, in quanto persone fisiche. Ne discende che, ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di incompatibilità, a causa dell’esistenza di controversie giudiziarie, la distinzione tra società ( persona giuridica) e chi legalmente la rappresenta( persona fisica) potrebbe non essere rilevante.

2- Rapporti di e con un tesserato inibito.

Come è noto, attualmente e fino al 15 settembre prossimo, il dr. Lotito è sottoposto alla sanzione disciplinare dell’inibizione che gli consente di svolgere per tale periodo solo attività amministrativa nell’ambito della Società dallo stesso presieduta. Gli è inibita, pertanto, sempre per tale periodo, qualsiasi attività sia quale consigliere federale sia quale consigliere della Lega di Serie A. Se, dunque, risultasse che egli avesse effettivamente svolto tali attività e che altri tesserati avessero effettivamente svolto con lui tali attività, vi sarebbero pochi dubbi, a mio parere, che sarebbero entrambi perseguibili dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva. In questo caso, la SS Lazio spa risponderebbe di responsabilità diretta, poiché, per il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Il rischio che, sempre in questo caso, correrebbe la SS Lazio sarebbe quello che và dal subire una ammonizione fino alla penalizzazione di uno o più punti in classifica.

3- Posizione del dr.Beretta, nella qualità di Presidente della Lega di Serie A .

Il Presidente della Lega di Serie A, dr. Beretta, si trova, a mio avviso e non da ora, in una situazione di conflitto di interessi, essendo dipendente di Unicredit, secondo maggiore azionista, con il 40% del capitale sociale, della controllante la AS Roma spa e, in virtù di patti parasociali, sostanziale cogestitrice della stessa Società.

E’ ben vero che il dr. Beretta è dimissionario dalla carica ed è, altresì, vero che , fino al momento in cui sarà stato nominato un nuovo Presidente, egli svolge il ruolo e le funzioni presidenziali ( così detta “prorogatio”). E,’ tuttavia, altrettanto vero che, a causa della rilevata esistenza di una oggettiva situazione di conflitto di interessi, sarebbe preferibile, anche dal punto di vista deontologico, che il ruolo e le funzioni predette fossero svolte, sempre in attesa della nomina del nuovo Presidente, dal Vice presidente vicario, carica anch’essa in attesa di nomina, e, quindi, nell’attesa, dal consigliere più anziano della Lega di Serie A .

4- La querela della SS Lazio spa nei confronti di esponenti del CONI.

Risulta ( vedasi, in particolare, Il Messaggero del 29 agosto scorso), alla luce di dichiarazioni attribuite all’Avv. Gentile, legale della SS Lazio spa e del dr. Lotito , riportate tra virgolette, che sarebbe stata presentata una querela nei confronti di taluni esponenti del CONI per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Tale reato ( art. 393 CP) è ascrivibile a chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone : esso è perseguibile a querela di parte e prevede la pena della reclusione fino ad un anno. L’elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla minaccia alla persona ; vale a dire dalla prospettazione alla persona medesima, che può essere, non solo fisica, ma anche giuridica, di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

Nella fattispecie, il reato sarebbe stato commesso per avere il CONI, per il tramite di suoi esponenti, diffidato la SS Lazio ad adempiere il pagamento di corrispettivi pregressi, scaduti e non pagati, per l’utilizzo dello Stadio Olimpico, insieme con l’avvertimento che, in caso di persistente inadempimento, il CONI avrebbe rifiutato per il futuro la propria obbligazione: cioè quella di consentire l’utilizzo del predetto stadio. Così ricostruite, sia pur sommariamente e schematicamente, le circostanze di fatto, la querela in discorso non può non suscitare perplessità.

L’art.51 CP prevede, infatti, la non punibilità per l’esercizio di un diritto e mi sembra che , nel caso in questione, sia abbastanza difficile negare che il CONI, nel richiedere il pagamento di consistenti crediti pregressi, scaduti e non pagati, con l’avvertenza che, persistendo la morosità, non avrebbe adempiuto la propria obbligazione rappresentata dal consentire l’utilizzo dello Stadio Olimpico, abbia esercitato un proprio diritto.

A questo proposito, l’art.1454 C.C. riconosce alla parte adempiente la possibilità di intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine e l’art. 1460 CC riconosce, inoltre, alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie (principio secondo cui inadimplenti non est adimplendum). Non solo, ma la minaccia, che costituisce l’elemento oggettivo del reato in questione,in ipotesi rinvenibile nell’avvertimento che, perdurando la morosità, non si sarebbe consentito l’utilizzo dell’impianto sportivo, deve, come si è detto, consistere in un male ingiusto e, comunque, nella prospettazione di una azione giudiziaria per fini estranei a quelli per far valere diritti che, con tale azione, si intende far valere. Elemento oggettivo del reato che mi pare arduo possa essere riscontrato nell’agire del CONI: a meno di non volere ammettere che la prospettazione del mancato adempimento del proprio obbligo, a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, sia configurabile come “ male ingiusto” e/o che l’azione giudiziaria prospettata a motivo di tale inadempimento possa essere estranea al fine perseguito,cioè quello di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.

Per completezza di esame, osservo che la querela per un reato inesistente e che il querelante avrebbe dovuto sapere, in base all’ordinaria diligenza e prudenza , essere inesistente, può esporre il querelante stesso ad una denuncia o a un procedimento anche d’ufficio per il reato di calunnia ( art.368CP), punito con la reclusione da due a sei anni, nonché, in subordine, ad una controquerela per diffamazione ( art. 595 CP), punibile con la reclusione fino ad un anno. Ma, a prescindere da come finiranno le vicende giudiziarie, civili e penali di cui trattasi, è fuor di dubbio che l’appesantirsi e l’aggravarsi del contenzioso tra Lazio e CONI non giovano, soprattutto alla prima ed al suo Presidente, anche tenuto conto del fatto che tali appesantimento e aggravamento potrebbero corroborare i presupposti per la declaratoria di una sua incompatibilità con la carica di consigliere federale.

Al riguardo, riporto di seguito testualmente il Comunicato stampa della CONI Servizi spa emesso nella tarda serata del 30 agosto 2011:

Avendo appreso dalle dichiarazioni – non smentite – dettagliatamente rilasciate dall’Avvocato della S.S. Lazio Spa circa la denuncia nei confronti dell’Amministratore Delegato e di un Direttore, la Coni Servizi SpA fa presente quanto segue:

- a causa dei comportamenti della Società S.S. Lazio Spa da tempo sono stati interrotti i rapporti istituzionali con la stessa per tutto ciò che riguarda gli accordi per la stagione sportiva in corso;

- l’intera vicenda è stata quindi totalmente rimessa nelle mani degli avvocati di fiducia della CONI Servizi Spa (avv.ti Condemi Morabito, Ranieri e Valori) i quali, nel proseguire le azioni intraprese, stanno inoltre procedendo presso le diverse sedi competenti nei riguardi
dei soggetti responsabili con le azioni legali ritenute più opportune a tutela dell’immagine e delle funzioni delle Istituzioni Sportive e delle persone che le rappresentano. Di ogni attività viene costantemente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio;

- in merito ai fatti specifici che sarebbero – secondo le dichiarazioni dell’Avvocato della S.S. Lazio Spa – riportati nella denuncia, si ribadisce la piena legittimità degli atti compiuti e l’irrilevanza di quanto viene impropriamente rappresentato, con la riserva di valutarne gli esiti ed esercitare ogni forma di tutela, anche a garanzia dell’operato dei propri rappresentanti.

- L’Amministratore Delegato ha, altresì, dato mandato al Prof. Franco Coppi per la tutela personale rispetto all’ipotesi di un’accusa di reato palesemente non vera. “

Ritengo doveroso precisare che le presenti note sono state redatte nella giornata del 30 agosto 2011, prima e ad insaputa del Comunicato Stampa sopra riportato.

Per concludere, è chiaro, altresì, che l’esito delle suddette vicende giudiziarie e l’eventuale adozione di provvedimenti in ambito sportivo, sia a carico della Società, sia a carico del suo attuale Presidente, non potranno non essere attentamente valutati, a tutela dei piccoli azionisti, sotto il profilo di eventuali violazioni di legge consistenti nell’inosservanza dei principi di corretta amministrazione e/o sotto il profilo di eventuali violazioni di norme statutarie della Società. Quanto sopra avuto riguardo, in particolare, all’art. 3 del vigente Statuto della SS Lazio spa, secondo cui l’oggetto sociale, cioè l’attività calcistica, deve essere esercitato, tra l’altro “ con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dei suoi organi” .

Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

giovedì 7 aprile 2011

Ancora una volta la Consob ascolta Federsupporter

E’ con molta soddisfazione che Federsupporter comunica di aver ricevuto, in data 7 corrente, dalla Consob riscontro alle richieste di chiarimenti formulate in merito all’andamento anomalo del titolo Lazio spa nel periodo settembre/ottobre 2010.
Una occasione questa per ribadire come, quando si percorre con coerenza una strada, anche la più difficile e faticosa, ma nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli Istituzionali, la voce dei “pigmei” possa trovare ancora ascolto.
Nella richiamata lettera, la Consob comunica che “..le circostanze segnalate sono allo stato oggetto di valutazione….” e che “ .. al termine delle relative indagini potranno essere comunicate le risultanze e le iniziative assunte…”, ovviamente qualora queste non siano coperte da segreto d’ufficio.
Quanto sopra dimostra, ancora una volta, l’opportunità di associarsi a Federsupporter per ottenere la migliore tutela degli interessi e dei diritti dei sostenitori sportivi, qualunque sia la veste in cui si propongano: clienti, consumatori, abbonati, sportivi, piccoli azionisti.

martedì 23 novembre 2010

Lazio: tutta l'assemblea minuto per minuto

Riportiamo il riassunto di Federsupporter dell'assise straordinaria biancoceleste tenutasi il 18 novembre scorso

Come previsto, il 18 corrente, presso la sede sociale in Formello (Roma), si è tenuta l’Assemblea Straordinaria della Lazio avente ad oggetto proposte di modifiche statutarie. L’Assemblea è stata presieduta dall’attuale Presidente del Consiglio di Gestione, azionista di controllo e di comando, dr. Claudio Lotito, con la presenza dell’altro membro del suddetto Consiglio e con la presenza del Consiglio di Sorveglianza, nonché con la partecipazione dell’Avv. Gianmichele Gentile, oltre al notaio incaricato di redigere il verbale assembleare. Alla riunione hanno preso parte, oltre all’azionista di controllo e di comando,altri sei azionisti, tra i quali gli scriventi, nella doppia qualità di piccoli azionisti e di rappresentanti di Federsupporter.

I lavori si sono svolti mediante esposizione, articolo per articolo, da parte del dr. Lotito, delle modifiche statutarie proposte e con messa in votazione, sempre articolo per articolo, delle suddette modifiche.

Per la gran parte le modifiche stesse riguardavano l’adeguamento dello statuto a norme di legge nel frattempo intervenute e, quindi, esse non potevano che ricevere l’approvazione dell’assemblea.

Tuttavia, su alcune specifiche proposte, prima della loro messa in votazione, gli scriventi hanno ritenuto di dover intervenire.

Più precisamente, in merito alla modifica proposta all’art. 3, volta a specificare che, tra le attività societarie va ricompresa la commercializzazione di beni, oggetti e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché lo svolgimento di attività editoriali anche nel settore radiofonico e televisivo, gli scriventi hanno obiettato che, essendo stata costituita dalla Lazio una società ( Lazio Marketing & Communication ) dalla stessa Lazio totalmente controllata con la finalità di svolgere, per l’appunto, attività di commercializzazione e di comunicazione,sembrava più opportuno che le attività in questione fossero svolte, non dalla controllante, bensì dalla controllata.

A fronte di questa obiezione il dr. Lotito ha chiarito e precisato che, in realtà, le suddette attività saranno svolte dalla controllata e che la modifica statutaria proposta ha solamente lo scopo di esplicitare che le attività in questione non esulano, comunque, anche dai fini della Società controllante.

Con questo chiarimento la proposta è stata unanimemente approvata .

In merito alla proposta di cui all’art. 6, secondo cui il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di soci rappresentanti almeno l’1,25% del capitale sociale, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati, gli scriventi hanno chiesto chiarimenti e precisazioni.

A seguito di tale richiesta, sia il dr. Lotito sia l’avv. Gentile, hanno specificato che la modifica proposta deve intendersi come meramente attuativa di quanto previsto dall’art. 83- duodecies del T.U.F ( Testo Unico in materia di Intermediazione Fiananziaria), introdotto dall’art. 2 del decr.lgs. 27/01/2010, n. 27 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/36 concernente l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

In particolare, l’art. 83- duodecies richiamato consente l’identificazione degli azionisti e la conoscenza del numero di azioni da essi possedute con la finalità principale di facilitare il coordinamento tra i soci stessi per poter esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata ( per esempio : convocazione di assemblea su richiesta dei soci, esercizio dell’azione di responsabilità su iniziativa dei soci medesimi, etc.).

In risposta alla richiesta degli scriventi, il dr. Lotito e l’avv. Gentile hanno confermato che la modifica statutaria proposta intende, per l’appunto, così come prevede la normativa a cui la proposta stessa vuole conformarsi, rendere più agevole la possibilità per i soci di far valere propri diritti.

Con l’occasione, sia consentito esprimere agli scriventi il rammarico per il fatto che l’iniziativa portata avanti da Federsupporter di favorire l’unione dei piccoli azionisti proprio allo scopo di permettere l’esercitabilità e la migliore tutela dei loro diritti , non sia stata, almeno finora, colta nella sua reale importanza e nella sua assoluta conformità a principi generali, fatti ormai propri sia dall’ordinamento comunitario sia dall’ordinamento nazionale

A questo proposito, è veramente sorprendente e spiacevole che, nel momento in cui, dal 14 settembre ad oggi, si è assistito e si assiste ad una quotidiana movimentazione dell’assetto del flottante ( circa il 33 % ) con scambi di milioni di azioni, non si sia riusciti, o non si sia voluto ,coagulare un numero di soci rappresentanti almeno quell’1,25 % del capitale sociale che avrebbe consentito di eleggere, come si dirà in seguito, una rappresentanza dei piccoli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza della Lazio e che consentirebbe ora di poter identificare tutti i soci della stessa Lazio nonché di conoscere il numero delle azioni da essi possedute. Corredata dai chiarimenti e dalle precisazioni sopra riportate, la proposta di modifica all’art. 6 è stata unanimemente approvata.

In merito alle proposte di modifica di cui all’art. 24 queste riguardano sia la non revocabilità (“inamovibilità”) dei consiglieri di sorveglianza se non per giusta causa, sia la riduzione da due ad uno dei componenti effettivi del suddetto Consiglio eleggibili da parte dei soci di minoranza. Quanto alla prima proposta di modifica, è opportuno rilevare che, in ordine ad essa, la Consob aveva richiesto l’8 novembre u.s., come risulta dal comunicato stampa della Società pubblicato sul sito della medesima il 15 corrente, di illustrare meglio la proposta stessa ( si rimarca che la Relazione del Consiglio di Gestione, pubblicata sul sito della Lazio, relativa all’interezza delle modifiche statutarie proposte, si componeva di n. 6 righe ). In attuazione di quanto richiesto dalla Consob, il Consiglio di Sorveglianza, con propria nota del 15 corrente, prendeva atto, così come evidenziato dalla stessa Consob, che, essendo la Lazio retta dal sistema dualistico di governo societario, per cui il Consiglio di Sorveglianza, e non l’Assemblea, nomina i componenti del Consiglio di Gestione, la revocabilità solo per giusta causa dei membri del predetto Consiglio di Sorveglianza comportava una pari irrevocabilità dei membri del Consiglio di Gestione. In questo modo si rendevano, di fatto, inamovibili sia i primi sia i secondi, pur in presenza di eventuali mutamenti dell’assetto azionario. Tuttavia, pur preso atto di ciò, il Consiglio di Sorveglianza, nel richiamare l’attuale incontendibilità della Lazio e l’espressa volontà del suo attuale azionista di maggioranza di non cedere le proprie azioni, affermava di ritenere che i suddetti, eventuali mutamenti possano essere considerati una giusta causa e che, pertanto, l’effetto di inamovibilità evidenziato non si potrebbe, comunque, produrre. Alla luce delle delucidazioni fornite dal Consiglio di Sorveglianza, la proposta di modifica è stata unanimemente approvata.

Quanto alla seconda proposta, vale a dire la riduzione da due ad uno dei membri effettivi del suddetto Consiglio eleggibili dalla minoranza, gli scriventi, pur tenuto conto del fatto che la normativa di legge sopravvenuta ha disposto che alla minoranza spetti un posto negli organi interni di controllo delle società quotate ( sindaci nelle società gestite con il sistema tradizionale e consiglieri di sorveglianza nelle società gestite con il sistema dualistico ), tuttavia, hanno obiettato che tale norma non vieta che i rappresentanti della minoranza in detti organi ( Consiglio di Sorveglianza per la Lazio ) possa essere superiore a quella minima garantita dalla legge.

Peraltro, lo scrivente Massimo Rossetti, in un suo documento del 20 settembre u.s. ( cfr www.federsupporter.it) aveva rilevato ( nessun altro fino a quel momento lo aveva fatto ) una singolare contraddizione tra il fatto che, all’art. 24, III comma, dello Statuto si stabiliva che alla minoranza era riservata l’elezione di due membri effettivi del Consiglio di Sorveglianza ed il fatto che, al successivo comma XII dello stesso art. 24, si diceva che tutti meno uno i membri effettivi del suddetto Consiglio erano tratti dalla lista di maggioranza. E’ evidente, quindi, che la modifica statutaria proposta, oltreché conformarsi alla disposizione di legge nel frattempo sopravvenuta, ha lo scopo di sanare la rilevata contraddizione. Ciò , in sede di replica alle obiezioni degli scriventi, non è stato negato dal dr. Lotito, il quale, pur dovendo ammettere che la norma di legge di cui sopra non impedisce di riconoscere alla minoranza una rappresentanza superiore all’unità nel Consiglio di Sorveglianza, ha però obiettato, a propria volta, che, essendo tutte le proposte di modifica ispirate al principio di stretta conformazione al dettato legislativo, sarebbe risultato inopportuno discostarsene solo per questa parte, ferma restando la dichiarata assenza di qualsiasi intenzione di voler comprimere la possibilità per i soci di minoranza di eleggere propri rappresentanti nel predetto Consiglio.

Gli scriventi, preso atto delle delucidazioni fornite dal dr. Lotito e pur rimarcando, a loro avviso, l’antiesteticità della modifica proposta, hanno comunque ritenuto di non esprimere voto contrario all’approvazione della stessa, sia perché ininfluente sia, soprattutto, in considerazione del fatto che, sino ad oggi, i soci di minoranza non hanno mai dimostrato nei fatti alcun interesse a far valere i loro diritti e, nella fattispecie, nei giorni scorsi a far eleggere due propri rappresentanti nel Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, la proposta di modifica in questione è stata unanimemente approvata.

Altre proposte di modifiche statutarie che, peraltro, comportano un pedissequo adeguamento a norme di legge, sono state del pari unanimemente approvate, senza richiedere, almeno ad avviso degli scriventi, particolari chiarimenti e precisazioni e che,quindi, non rendono necessari specifici commenti.

Come notazione finale, gli scriventi non possono non rammaricarsi del fatto che una puntuale, specifica ed esaustiva informativa su alcune delle più rilevanti modifiche statutarie proposte non sia stata spontaneamente fornita dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, in sede di Relazione Illustrativa delle modifiche stesse all’atto della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, bensì solo su espressa richiesta della Consob.

Richiesta intervenuta l’8 corrente e che ha ricevuto risposta solo il 15 novembre : cioè a dire formalmente solo tre giorni prima e sostanzialmente solo due giorni prima la data dell’Assemblea stessa. Cosa che agli scriventi non sembra francamente in linea con i criteri e le finalità che ispirano la Direttiva Comunitaria 2007/36 ed il provvedimento legislativo di suo recepimento nell’ordinamento nazionale. Quanto sopra sotto il profilo del diritto dei soci di disporre di tempo sufficiente per esaminare le determinazioni sottoposte avanti all’Assemblea e della possibilità di porre domande in relazione agli argomenti trattati, soprattutto avuto riguardo a soci sforniti della necessaria professionalità per avere piena cognizione di causa di tali argomenti, in specie, come nel caso in questione, aventi una elevata complessità tecnica. Circostanza che, certamente, avrebbe legittimato gli scriventi a chiedere ed ottenere il rinvio dell’Assemblea per carenza di tutti gli elementi in grado di porre i soci, anche quelli sforniti della professionalità di cui sopra, nella condizione di assumere consapevoli determinazioni. Soltanto per un gesto di buona volontà gli scriventi hanno deciso di soprassedere dal sollevare l’eccezione di cui trattasi.

Alfredo Parisi e Massimo Rossetti

mercoledì 10 novembre 2010

Modifiche statuto Lazio: le osservazioni di Federsupporter

Con riferimento alle proposte in oggetto pubblicate sul sito della SS Lazio spa, svolgo il commento che segue.

1) Art. 24 ( Consiglio di Sorveglianza. Composizione).

In un mio documento del 20 settembre u.s. intitolato “ Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa” ( cfr . www.federsupporter.it), al punto n. 4, avevo rilevato (nessun altro, in specie il Consiglio di Sorveglianza e la Consob, fino a quel momento, almeno così mi risulta, l’avevano rilevato ) una singolare contraddizione nel complesso delle norme statutarie che presiedono all’elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Più precisamente, avevo rilevato che, mentre all’art. 24, 3° comma, era stabilito che : “ Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente “ , allo stesso art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , si diceva che dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) erano tratti un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( 5 membri) meno 1 e 2 supplenti.

Era ed è evidente che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 1, la minoranza, diversamente da quanto stabilito dal 3° comma, elegge, non 2 membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto 1. Ipotizzavo, nel mio documento citato, che i redattori dello statuto fossero incorsi in un errore materiale stabilendo che dalla lista maggioritaria dovessero essere tratti tutti i membri effettivi del Consiglio meno 1. In ogni caso, puntualizzavo che, essendo la disposizione di cui all’art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , meramente attuativa ed applicativa delle norme circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare della norma di cui allo stesso art. 24,3° comma, nel contrasto di disposizioni, non poteva e non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza l’elezione di 2 membri effettivi del suddetto Consiglio. Tutto ciò premesso, tra le proposte di modifiche statutarie ora sottoposte all’Assemblea Straordinaria del 18 novembre p.v., figura proprio quella all’art. 24,3°comma, che toglie alla minoranza il diritto di eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 membri effettivi, ridotti ad 1 che, peraltro, corrisponde al numero minimo già garantito per legge alla minoranza stessa.

In altre parole, anziché, come sarebbe stato e sarebbe auspicabile, chiarire all’art. 24, 12° comma, punto n.1, che dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 2, si vorrebbe togliere il diritto alla minoranza di eleggere 2 membri effettivi, garantendogliene 1 solo: vale a dire, come sottolineato, il minimo previsto dalla legge. Si tratta- tratterebbe-, come è evidente, per i soci minoritari, di una significativa reformatio in peius dello statuto non sorretta da alcuna, altra, valida motivazione, se non quella di comprimere, ancor di più se possibile, i già assai flebili diritti della minoranza. Come se non bastasse il fatto che la Società è retta da un sistema di governo così detto “dualistico” che svuota, in pratica, l’Assemblea ordinaria, in cui ciascun socio, anche il più piccolo, può esprimere le sue valutazioni, proposte e può deliberare, dei suoi normali e principali poteri, senza che sussistano i presupposti oggettivi per il mantenimento di tale sistema. Presupposti che, secondo l’insegnamento in materia dell’unanime dottrina, consistono essenzialmente nella mancanza di un azionista di controllo e di comando e/o di un azionista che intenda gestire la società ( viceversa, come noto, nella Lazio esiste un forte azionista di controllo e di comando con oltre circa il 67% del capitale sociale e che, da sempre, gestisce la Società quale Presidente del Consiglio di Gestione ).

La proposta di modifica statutaria in questione appare, quindi, non sorretta da validi e condivisibili motivi ed a essa, a mio avviso, dovrebbero opporsi in assemblea tutti i soci di minoranza ( le istruzioni per la partecipazione, diretta o per delega, all’assemblea del 18 novembre p.v., sono esplicitate in una nota in calce al presente documento ). Se è, infatti, probabile, per non dire scontato, che la proposta verrà comunque fatta approvare dall’azionista di maggioranza, non è certamente inutile e senza importanza che possa rimanere agli atti nel verbale assembleare la forte e netta contrarietà a tale approvazione da parte di quanti più azionisti di minoranza possibili.

E’, inoltre, priva di pregio l’eventuale obiezione per cui, finora, la partecipazione di esponenti della minoranza al Consiglio di Sorveglianza non si è determinata per il fatto che, sempre finora, nessun azionista minoritario, da solo o insieme con altri, è riuscito a presentare o ha voluto presentare proprie liste.

Le norme statutarie, infatti, valgono e dispongono in astratto e per l’avvenire ed è, perciò, importante che, nella fattispecie, esse preservino alla minoranza il diritto e la possibilità di far eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 suoi rappresentanti effettivi e non 1 solo come, invece, vorrebbe la proposta di modifica oggi avanzata. Osservo, infine, che tale proposta non sembra certo indicare la volontà del socio di controllo e di comando di dischiudere la vita societaria ad una maggiore partecipazione, sia pure di minoranza, nonché ad una maggiore condivisione delle strategie e delle scelte della Società, rivelando, al contrario, la volontà di blindarsi al proprio interno, ancor più di quanto già non abbia fatto sinora e di mantenere un atteggiamento di radicale e totale indifferenza ed insofferenza nei confronti di qualsiasi voce diversa da quella espressa dalla maggioranza.

2) Art. 6 ( Azioni )

Viene proposto di inserire all’art. 6 un comma che così recita : “ Il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di un numero di soci che rappresenti la metà della quota minima per la presentazione delle liste elettorali, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati” .

Tale proposta, se da me correttamente compresa, suscita non poche perplessità sul piano tecnico-giuridico. Premesso, infatti, che, quale piccolo azionista, avrei molto piacere di conoscere l’identità di tutti gli azionisti della Lazio e, in particolare, l’entità delle azioni da ciascuno di loro detenute, non essendo mai comparso, allo stato, nessun socio rilevante ( partecipazione superiore al 2% del capitale sociale), oltre quello di controllo e di comando, tuttavia, quale professionista non posso, come detto, esimermi dal formulare alcune riserve.

Non v’ è dubbio che, ai sensi della legge n.675/96 e, in particolare, del decr.lgs n.196/2003, quest’ultimo espressamente richiamato nella proposta di modifica statutaria integrativa del 5° comma, l’identificazione di un soggetto costituisce un dato personale e che l’acquisizione e la diffusione di elementi quali, nel caso di specie, l’entità di azioni possedute, costituiscono un trattamento di dati personali.

Ne consegue che, ai sensi della richiamata normativa, per poter legittimamente e lecitamente identificare i suddetti azionisti, rimasti ignoti in quanto non essendo soci rilevanti ( detenzione di un pacchetto azionario superiore al 2 % ), nessun obbligo di comunicazione avevano ed hanno verso la Consob e verso il mercato, nonché per conoscere l’entità delle azioni da essi possedute, è necessario, almeno a mio parere, che vi sia il loro preventivo, informato ed espresso consenso.

E’ ben vero, a questo proposito, che il 5° comma dell’art.6 , nel testo attuale e in quello integrato con il richiamo al decr, lgs n.196/2003, prevede che gli azionisti prestino il loro consenso al trattamento dei dati ed al trasferimento degli stessi da parte della Società ad enti ed autorità secondo quanto stabilito dalla statuto e da norme di legge o emanate dalla FIGC, ma ciò non consente, a mio avviso, di ritenere che questa disposizione possa essere interpretata come una sorta di delega in bianco alla Società ad acquisire, diffondere e trattare dati personali di ciascun azionista, in mancanza, almeno allo stato, di norme di legge o emanate dalla FIGC che espressamente prevedano in quali casi, con quali finalità ed a quali condizioni la Società possa farlo.

Se così interpretata, infatti, la disposizione statutaria correrebbe il rischio di essere considerata in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento di legge richiamato al 5° comma dello statuto.

Provvedimento che, in assenza delle norme di legge o federali di cui in precedenza, rende legittime e lecite l’acquisizione, la diffusione ed il trattamento di dati personali solo previo, di volta in volta,informato ed espresso consenso dell’interessato.

Ne discende che,almeno secondo me, quanto previsto dalla proposta di modifica statutaria in discorso può trovare attuazione solo nel caso in cui l’intermediario ( in genere un Istituto di credito), richiesto dal Consiglio di Gestione o da un numero di soci che rappresenti almeno l’1,25% del capitale sociale, venga preventivamente ed espressamente autorizzato dal proprio cliente a fornire i dati identificativi che lo riguardano ed a comunicare l’entità delle azioni dalla stesso cliente possedute.

Autorizzazione che, sempre secondo me, non può essere implicitamente e tacitamente desunta dal fatto che il cliente non abbia previamente ed espressamente vietata all’intermediario tal genere di comunicazione, posto che la normativa in materia di protezione dei dati personali ( privacy) non contempla il silenzio quale assenso all’autorizzazione alla comunicazione, diffusione e trattazione di dati personali, dovendosi, invece, attribuire al silenzio l’effetto opposto ( silenzio – rifiuto).

Non penso, dunque, che l’intermediario possa accedere alla richiesta senza aver preventivamente acquisito una informata ed espressa autorizzazione da parte del proprio cliente ad accogliere la richiesta stessa.

Ma, a tacer d’altro, mi chiedo come la proposta di modifica statutaria di cui trattasi possa realizzarsi in concreto, tenuto conto che il Consiglio di Gestione o i soci rappresentanti almeno l’1,25 % del capitale sociale dovrebbero conoscere l’intermediario al quale rivolgere la richiesta : ma se è ignoto l’azionista come fa ad essere noto l’intermediario di cui egli si serva ed a cui rivolgere la richiesta ? A meno di non volere ammettere che ci si debba rivolgere indistintamente ed indiscriminatamente a pioggia a tutti gli intermediari esistenti.

3) Altre proposte di modifiche statutarie .

Su altre proposte di modifiche statutarie, poiché di tipo eminentemente formale, di conformazione a norme di legge nel frattempo intervenute o che interverranno e, comunque, almeno a mio parere, non sostanzialmente incidenti sull’attuale statuto, non ritengo di dovermi dettagliatamente soffermare.

Mi limito ad evidenziare che all’art. 3 , penultimo comma, viene proposto di specificare che tra le attività della Società và ricompresa la commercializzazione, diretta ed indiretta, di beni, oggetti, e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché di svolgere attività editoriale anche nel settore radiofonico e televisivo: attività, queste ultime, peraltro già nel passato più volte preannunciate dall’attuale azionista di maggioranza e Presidente Consiglio di Gestione e che, a mio parere, sarebbero più consone agli scopi della controllata Società Marketing & Comunication srl.

Di qualche interesse, inoltre, soprattutto in chiave prospettica, può risultare la proposta ( art. 8 ) di conferire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, così come prevede l’art. 2420 ter C.C.

Ciò potrebbe precludere, sia pure solo in astratto ed in via del tutto ipotetica e potenziale, a futuri aumenti di capitale ed eventualmente, di conseguenza, a possibili mutamenti nell’odierno assetto azionario della Società. Segnalo, infine, come apprezzabili, le proposte di modifiche all’art. 13 che abbassano la soglia necessaria per poter ottenere la convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci da una rappresentatività del capitale sociale del 10% al 5 % . Questa più agevole possibilità per i soci di minoranza di ottenere la convocazione dell’assemblea su loro richiesta e su argomenti da loro indicati rende, peraltro, ancor più incomprensibile e contraddittoria la proposta di ridurre da 2 a 1 i rappresentanti effettivi della minoranza eleggibili nel Consiglio di Sorveglianza.

Avv. Massimo Rossetti

(responsabile area legale Federsupporter)

lunedì 25 ottobre 2010

Federsupporter: «Cara Consob perché non indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa?»

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Fedesupporter sulle anomalie del titolo Lazio in Borsa

La scrivente Associazione, con riferimento alla lettera, pari oggetto, inviata via fax il 12 ottobre u.s. (di tale lettera si unisce copia alla presente) a codesta Commissione, aggiunge e chiede quanto segue. L’anomalo andamento del mercato azionario e del valore del titolo della Lazio spa ( trattato sia in negoziazione continua sia in asta di volatilità) si è ancor più notevolmente accentuato dal 12 ottobre u.s.ad oggi. Nel momento in cui si scrive risulta un volume totale di titoli negoziati pari a circa l’intero flottante (33 % circa) ed il titolo ha raggiunto, alla data del 22 ottobre u.s., la quotazione di € 1,165 per azione, con un apprezzamento, sempre alla suddetta data, di oltre il 230% , portando la capitalizzazione di borsa a € 74,4 mln a fronte di una capitalizzazione media degli ultimi anni di circa € 24,0 mln. Che, quindi, si sia in presenza di andamenti non in linea con il mercato e con il settore di appartenenza della Società è di tutta evidenza( nella sola seduta borsistica del 22 corrente sono stati negoziati n. 6.412.805 titoli).

E’, altresì, di tutta evidenza che, allo stato, non vi è alcun elemento e/o fattore e/o notizia, almeno di dominio pubblico, che possano spiegare e giustificare tale andamento. Né può convincere ed appagare la motivazione, pur addotta da qualcuno, che il tutto si spiegherebbe con i buoni risultati sportivi finora conseguiti dalla squadra.

Se è ben vero, infatti, che la Lazio è attualmente prima in classifica nel campionato di Serie A, è pur vero che non si è neppure alla decima giornata del girone di andata e che, comunque, siffatto andamento sarebbe difficile da spiegare persino con uno scudetto o un titolo europeo già acquisiti. D’altronde, nulla del genere si era verificato allorchè la Lazio spa in questi ultimi anni aveva vinto dei titoli importanti ( Coppa Italia e Supercoppa italiana) e si era qualificata a partecipare alla Champions League.

Per quale motivo, viene allora da chiedersi e molti piccoli azionisti della Società si chiedono e stanno chiedendo insistentemente alla scrivente, d’improvviso e senza nessuna valida, convincente e nota ragione, dal 14 settembre u.s. in poi, si è assistito e si assiste a questa straordinaria, stupefacente escalation del mercato azionario e del valore del titolo della Lazio spa ?

E’ credibile che, del tutto naturalmente, spontaneamente e casualmente, migliaia di piccoli investitori- azionisti ( al 14 settembre u.s. non risultava, oltre all’azionista di controllo, nessun altro azionista rilevante con un pacchetto azionario superiore al 2 % ) abbiano deciso, in maniera pressoché simultanea, di mettere in vendita le loro azioni e, sempre nello stesso momento, migliaia di piccoli investitori ( ad oggi non risulta alcun azionista rilevante oltre quello di controllo ) abbiano deciso di acquistarle, in assenza, come rilevato, di circostanze, notizie e, al limite, neanche indiscrezioni, tali da giustificare detto acquisto ? Laddove appare certamente legittimo dubitare che gran parte del flottante di circa il 33 % non fosse, in realtà, frazionato in migliaia di piccoli azionisti e, invece, in mano o sotto il controllo di un unico o più soggetti che possano aver occultato alla Consob ed al mercato tale possesso e/o controllo, realizzato anche in maniera concertata.

Altrettanto legittimamente si può dubitare del fatto che oggi qualcuno o taluni stiano occultando alla Consob ed al mercato la qualità di socio o di soci rilevanti e/o l’esistenza di patti parasociali.

Stupisce, inoltre, che, in un contesto del genere, non vi sia stata la presentazione di nessuna lista di minoranza per la partecipazione al Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa, che sarà rinnovato in occasione dell’assemblea del 28 ottobre p.v.

Peraltro, il rastrellamento di azioni, ove mirato o mirante ad acquisire il controllo della Società, senza che nessun socio rilevante si appalesi, desta ulteriore meraviglia, posto che, come è risaputo, l’attuale azionista di maggioranza detiene circa il 67 % del capitale sociale, risultando così la Società stessa tecnicamente incontendibile o non scalabile che dir si voglia mediante una OPA ostile e posto che il suddetto azionista ha ripetutamente e pubblicamente dichiarato, anche nei giorni scorsi, di non volerne cedere il controllo. Aggiungasi che l’ultimo progetto di bilancio disponibile, chiuso al 30 giugno 2010, evidenzia il peggior risultato dell’ultimo quinquennio: sia del bilancio d’esercizio ( utile di € 300.000 circa ), sia soprattutto del bilancio consolidato ( € 1.700.000 circa di perdita ).. Bilancio che, sotto il profilo informativo, non tiene alcun conto delle Raccomandazioni in materia da ultimo emanate da codesta Commissione ( Raccomandazione n.DEM/10081191 del 1.10.2010).

A maggior ragione, dunque, rispetto a quanto già chiesto il 12 ottobre u.s., pare necessario ed urgente, almeno ad avviso della scrivente, che codesta Commissione svolga, come avrà già sicuramente svolto e sta svolgendo, una tempestiva, attenta, intensa e rigorosa attività di vigilanza, di controllo e, soprattutto, di indagine su quello che è avvenuto e sta avvenendo riguardo al mercato azionario ed al titolo della Lazio spa, avvalendosi di tutti quegli amplissimi ed incisivi poteri, mezzi e strumenti che la legge ad essa attribuisce.

La scrivente ritiene che vi sia la necessità e l’urgenza di rassicurare il mercato e tutti gli azionisti circa l’effettiva regolarità di tutto ciò che è avvenuto e sta avvenendo. Non è senza fondamento, invero, che possano sussistere più che legittimi sospetti di eventuali abusi : sia sotto forma di insider trading sia di manipolazione del mercato sia di eventuale violazione dell’obbligo di comunicazioni dovute alla Consob ed al mercato stesso sia, ancora, di eventuale falsità, attiva od omissiva, di comunicazioni e/o di eventuale ostacolo all’attività di vigilanza di codesta Commissione. In particolare, la scrivente ritiene che possa essere opportuno che codesta Commissione, pur in assenza sinora di rumor, ma in presenza di variazioni e scostamenti assai rilevanti del prezzo del titolo, voglia convocare ed audire gli Organi di gestione e di controllo della Società per avere conferma, dandone comunicazione al mercato, che non vi siano informazioni rilevanti concernenti la Società stessa che avrebbero dovuto e/o debbano essere rese di pubblico dominio e/o che non vi sia stato e non vi sia evidenza che qualche informazione rilevante sia stata e sia conosciuta da soggetti non sottoposti a vincoli di riservatezza.

Nel ringraziare per l’attenzione ed in fiduciosa attesa di interventi, determinazioni e comunicazioni da parte di codesta Commissione, nel frattempo, si porgono i migliori saluti .

venerdì 28 maggio 2010

Federsupporter sollecita la Consob per tutelare gli azionisti della Lazio

La scrivente Federsupporter, in nome e per conto, nella fattispecie, dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, con lettere raccomandate A.R., anticipate via fax del 10 e 30 marzo 2010 ( di tali lettere e relativi allegati si unisce copia alla presente per comodità di riferimento), chiedeva a codesta Commissione di intervenire in merito a rilevanti fatti, atti, comportamenti concernenti la suddetta Società.
Nonostante il lungo spazio di tempo ormai trascorso e pur comprendendo la numerosità e la gravosità degli impegni di codesta Commissione, a tutt’oggi, non risulta che a tale richiesta sia stato dato alcun seguito ed alcun riscontro.
Pertanto,con la presente, si rivolge, sia pure con spirito amichevole, un formale sollecito a codesta Commissione affinchè voglia diligentemente e tempestivamente esercitare i molteplici e penetranti poteri-doveri che la legge ad essa attribuisce onde assicurare la tutela sostanziale degli investitori: in questo caso,dei piccoli azionisti della SS Lazio spa.
Azionisti che, così come significato nella citata lettera del 30 marzo 2010, in pratica, non possono contare su nessun altro tutore istituzionale, almeno in sede amministrativa, se non la Consob.
Come noto,infatti, la SS Lazio spa, unica tra le spa calcistiche quotate, ha adottato e mantiene il sistema dualistico di governo societario, con l’unico o prevalente scopo ed effetto di totale esclusione dei soci di minoranza dalla vita della Società : sia pure sotto il minimale profilo informativo.
Scelta che appare del tutto opportunistica e come frutto di un vero e proprio abuso di diritto, se si tiene conto che il capitale sociale è largamente concentrato nelle mani di un solo socio il quale, inoltre, da sempre, svolge anche la funzione dirigente della Società e che da sempre ha mostrato e mostra una evidente, totale, assoluta insofferenza al dibattito assembleare e ad ogni confronto con la minoranza, in specie per quanto attiene ai bilanci.
Bilanci che, almeno ad avviso della scrivente, non sembrano informati a quel fondamentale principio di chiarezza voluto dalla legge onde assolvere compiutamente alla funzione informativa dei bilanci stessi : al punto che giurisprudenza di merito e di legittimità ha sancito essere nulle le deliberazioni approvative di bilanci non chiari .
Laddove un effetto paradossale della suddetta scelta di governo societario è che, di fatto, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione si trovano, rispettivamente, nella oggettiva e di certo non voluta dalla legge condizione di controllante/controllato e di controllato/controllore.
Con fiducia in un tempestivo riscontro, nel frattempo, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

lunedì 24 maggio 2010

Bilancio Lazio: nove mesi in netta flessione

Secondo l'analisti svolta da Lazio Family peggiorano i risultati del club biancoceleste. In particolare, la società dichiara che «non vi sono Piani industriali approvati dagli organi sociali, né in fase di implementazione»


1. Risultato del trimestre e dell’esercizio
Il terzo trimestre dell’esercizio 2009/2010 si chiude con una perdita di Euro 1,6 milioni; lo stesso periodo dell’esercizio precedente si era chiuso con un utile di Euro 2,84 milioni. La relazione al bilancio spiega che la flessione nei risultati del trimestre deriva “principalmente dall’aumento dei diritti alle prestazioni sportive, nonché dall’aumento dei costi retributivi dei tesserati quale conseguenza delle operazioni di mercato condotte sia nella sessione estiva che in quella invernale”. Il risultato dei 9 mesi fino al 31 marzo 2010 è positivo per Euro 1,82 milioni; lo stesso periodo dell’esercizio precedente si era chiuso con un utile di Euro 9,02 milioni. Dai dati suddetti risulta un peggioramento dei risultati economici dell’esercizio 2009/2010, sia se si guarda a 9 mesi complessivi sia se si guarda all’ultimo trimestre.
2. Fatturato
Il fatturato (tecnicamente, il “valore della produzione”) del terzo trimestre dell’esercizio 2009/2010 si attesta ad Euro 21,19 milioni (in linea con il risultato del terzo trimestre dell’esercizio precedente). Il fatturato progressivo di 9 mesi fino al 31 marzo 2010 si attesta ad Euro 64,03 milioni, contro Euro 58,8 milioni dell’esercizio precedente (+9%).

3. Costi
I costi operativi del terzo trimestre dell’esercizio 2009/2010 si attestano ad Euro 17,65 milioni contro Euro 13,47 milioni dell’esercizio precedente con un aumento del 31%. I costi operativi del periodo di 9 mesi fino al 31 marzo 2010 si attestano ad Euro 50,27 milioni contro Euro 41,93 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un aumento del 20%. La componente più rilevante dei costi operativi è rappresentata dai costi per il personale che ammontano nei 9 mesi del periodo fino al 31 marzo 2010 ad Euro 10,06 milioni contro Euro 6,29 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un aumento del 60%. La relazione al bilancio spiega che “l’aumento del costo del personale è dovuto principalmente all’incremento e miglioramento della rosa della prima squadra”. Gli ammortamenti del terzo trimestre dell’esercizio 2009/2010 si attestano ad Euro 5,38 milioni contro Euro 3,38 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente, con un aumento del 59%.Gli ammortamenti del periodo di 9 mesi dell’esercizio 2009/2010 si attestano ad Euro 15,57 milioni contro Euro 11,16 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente con un aumento del 39%. La relazione al bilancio spiega che l’incremento degli ammortamenti “è conseguenza degli acquisti fatti durante la campagna di trasferimenti estiva ed invernale, tesi al rafforzamento ed al ringiovanimento della rosa di prima squadra”. In altre parole, i costi operativi in generale e, in particolare, i costi relativi ai tesserati (per retribuzioni, oneri previdenziali, ammortamento del valore dei cartellini, ecc.) è in netta crescita; l’incremento dei ricavi (vedi punto 2) non è sufficiente a coprire i maggiori costi e da ciò consegue la perdita nel trimestre chiuso al 31 marzo 2010 e il regresso nel risultato del periodo di nove mesi.

4. L’attività sportiva e l’attività commerciale
I risultati dell’attività sportiva nei 9 mesi dell’esercizio 2009/2010 mostrano una perdita di Euro 5,8 milioni, a fronte di un utile di Euro 1,1 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’attività commerciale presenta un utile nei 9 mesi dell’esercizio 2009/2010 di Euro 7,6 milioni, a fronte di un utile di Euro 7,9 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

5. Il patrimonio giocatori
Il valore del patrimonio giocatori al 31 marzo 2010 ammonta ad Euro 47,22 milioni (contro Euro 47,5 milioni al 31 dicembre 2009).

6. I contenziosi
La relazione al bilancio afferma che “il Gruppo Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e d’ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti”.

7. Problematiche fiscali
La relazione al bilancio ricorda la transazione effettuata con l’Agenzie delle Entrate il 20 maggio 2005 per la rateizzazione di Irpef ed IVA dovute al 31 dicembre 2004. In proposito attesta che “sulla base di quanto previsto dai piani societari la Società sarà in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla dilazione concessa dal fisco” e ricorda che gli importi delle rate a scadere “sono garantiti dalla cessione pro solvendo dei crediti rivenienti dagli incassi da biglietteria”. Nessun cenno si ritrova nella relazione al bilancio al 31 marzo 2010 di quanto segnalato nel bilancio al 31 dicembre 2009 e relativo ad Euro 3,4 milioni di disponibilità bancarie della Lazio vincolate a favore dell’Agenzia delle Entrate a garanzia del pagamento delle rate della transazione. La relazione al bilancio menziona anche due altre vertenze di natura fiscale inerenti i rapporti con i calciatori:- la prima riguarda il presunto obbligo di assoggettamento ad Irap delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, che la Lazio non ha effettuato; ne sono derivati avvisi di accertamento contro i quali la Società ha presentato ricorso; il primo di questi ricorsi è stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;- la seconda riguarda la problematica dei compensi pagati ai procuratori che, secondo l’Agenzia delle Entrate, rappresentano costi di competenza dei giocatori che andavano assoggettati a ritenuta d’acconto. Ne derivano rilievi dell’Agenzia delle Entrate quantificati in circa Euro 4,5 milioni per ritenute d’acconto ed IVA relativi al 2003; la Società ha ricevuto una prima cartella esattoriale, a titolo provvisorio, di Euro 2,5 milioni.

8. Debiti scaduti
La relazione al bilancio indica in Euro 18,6 milioni il totale dei debiti scaduti al 31 marzo 2010 (erano Euro 12,86 al 30 giugno 2009). Lo scaduto nei confronti del personale ammonta ad Euro 3,89 milioni (era di Euro 1,84 milioni al 30 giugno 2009).

9. Piano industriale
La relazione esplicitamente dichiara che “non vi sono Piani industriali approvati dagli organi sociali, né in fase di implementazione”. Si tratta di un’affermazione (peraltro già esistenti nelle relazioni precedenti) molto grave e preocccupante per chiunque si occupi di gestione aziendale: come si fa a programmare e a gestire senza fare dei piani? Si gestisce con l’improvvisazione? Vista la situazione della Lazio sembra che si possa tranquillamente dire di sì,

10. Licenza UEFA
L’8 maggio 2010 la SS Lazio SpA ha ottenuto la licenza UEFA per la stagione sportiva 2010/2011. Peccato che, sul piano sportivo, questo riconoscimento non serva a nulla, visto che la Lazio l’anno prossimo non parteciperà ad alcuna manifestazione UEFA.

11. Risultati sportivi
La relazione afferma che il 9 maggio 2010, cioè dopo la vittoria a Livorno nella penultima giornata di campionato, la Lazio “ha confermato il diritto alla disputa del prossimo campionato di serie A, che genera i relativi potenziali ricavi conseguenti.” In questa affermazione colgo una soddisfazione che, visto l’andamento della stagione, non mi sembra affatto pertinente; o forse c’è la soddisfazione per lo scampato pericolo della retrocessione?
Paolo Lenzi - presidente di Lazio Family
Per gentile concessione dell'autore
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il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
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