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lunedì 2 febbraio 2009

Ecco i retroscena della sentenza del Tas su Mannini

L’avvocato Fabio Turrà spiega in esclusiva a "il pallone in confusione" il contenuto delle 25 pagine in cui è stata disposta la squalifica del calciatore del Napoli e quella del suo compagno del Brescia Possanzini

Sentenza formalmente ineccepibile, forse l’unica strada percorribile sarebbe quella per cui Coni e Figc potrebbero chiedere un provvedimento di grazia al Wada. Questo è in sintesi il succo delle 25 pagine della sentenza del Tas, il Tribunale sportivo di Losanna, che ha squalificato il giocatore azzurro Daniele Mannini e il suo ex collega Davide Possanzini esaminate in esclusiva per "il pallone in confusione" dall’avvocato napoletano Fabio Turrà. In fin dei conti ciò è possibile: entrambi si sono presentati in ritardo agli esami antidoping, ma non avevano preso sostanze illecite.
Avvocato Turrà come giudica la sentenza del Tas?
E’ giuridicamente ineccepibile. Purtroppo la questione è stata inizialmente sottovalutata per i suoi possibili effetti.
Scendiamo nel dettaglio: chi erano i soggetti tirati in ballo?
Il Wada, ossia l’agenzia internazionale antidoping che ha sede a Montreal in Canada, aveva appellato in giudizio in primis il Coni come "first respondent", come recita la sentenza, a causa della sanzione blanda di 15 giorni di squalifica inferta a Mannini e Possanzini. C’è da sottolineare che il Coni non si è costituito dinanzi al Tas. A seguire c’è la Figc. Mannini e Possanzini sono rispettivamente la terza e la quarta parte trascinata in giudizio.
Quali erano i fatti addebitati?
Al termine della gara Brescia-Chievo del 1° dicembre 2007 Mannini e Possanzini, che all’epoca erano tesserati con la società lombarda, erano stati sorteggiati per il controllo antidoping. I due medici della Figc, Vincenzo De Vita e Riccardo Miniadore, avvisarono riguardo ai nomi dei calciatori il medico delle "Rondinelle", Diego Giuliani, e si recarono verso l’area dei prelievi assieme ai due atleti. Ma accadde un imprevisto.
E cosa accadde precisamente?
Il testo della sentenza riporta che i quattro vennero intercettati dal presidente del Brescia, Gino Corioni, che era su tutte le furie e invitava Mannini e Possanzini a recarsi immediatamente verso lo spogliatoio dello stadio "Rigamonti" per presenziare alla riunione con l’allenatore Serse Cosmi. Ciò era stato stabilito a causa della terza sconfitta consecutiva della squadra lombarda.
E i medici della Figc come agirono davanti a questo imprevisto?
Il dottor De Vita fece presente che a norma del regolamento i due giocatori non potevano allontanarsi dalla sua vista fino al momento dei prelievi. Di conseguenza, recita ancora la sentenza, i dirigenti del Brescia invitarono i due medici federali a entrare nello spogliatoio. Ma De Vita, come ha testimoniato davanti al Tas, trovò la porta di accesso chiusa dall’interno.
Quindi dovettero attendere la fine della riunione per effettuare i prelievi?
Proprio così. Quindi Mannini e Possanzini si presentarono in ritardo ai controlli antidoping: ai quali risultarono negativi, ossia completamente puliti da eventuali sostanze dopanti.
Qual è la norma che dispone la squalifica?
La sentenza riporta che la punizione ai due giocatori è stata inflitta ai sensi dell’articolo 2.3 del codice Wada. La disposizione stabilisce che se gli atleti rifiutano o omettono di sottomettersi ai controlli antidoping, senza addurre particolari motivi di impedimento ad essi, è prevista una sanzione minima di due anni di squalifica. E’ stata ridotta a un solo anno poiché è stata riconosciuta la buona fede di Mannini e Possanzini.
Ma non esistono eccezioni o "scappatoie" al riguardo?
No. Esiste un obbligo per i giocatori di informarsi sulle sostanze proibite e sulle esatte procedure per essere sottoposti agli esami: parimenti, essi hanno l’obbligo di non sottrarsi ad essi, nel momento in cui sono sorteggiati. Nel caso di Mannini e Possanzini si evidenzia nella sentenza un altro fatto ben preciso e che è stato altrettanto decisivo per imporre la squalifica.
Quale?
La sentenza sottolinea che entrambi hanno fatto una scelta, nonostante la costrizione del presidente Corioni, tra partecipare alla riunione nello spogliatoio oppure recarsi dai medici federali per i controlli. Se avessero disertato la prima, l’eventuale sanzione inflitta loro dal Brescia sarebbe stata annullata poiché avrebbero ottemperato al loro preciso dovere di sottoporsi agli esami. Avendo evitato questi ultimi, ritardandoli, di conseguenza è scattata la sanzione del Tribunale sportivo internazionale.
Ma si sarebbero potute addurre altre argomentazioni per discolpare i due calciatori?
Sarebbe stato più opportuno se la difesa avesse insistito sull’impossibilità materiale per entrambi di uscire dalla riunione nello spogliatoio, in cui erano stati spinti contro la loro volontà. Mancando ciò, il Tas ha deciso per la loro colpevolezza.
Ma non sarebbe stato meglio chiamare Corioni come testimone?
Stranamente manca il suo nome nell’elenco dei testimoni. Per il Brescia ci sono solo Cosmi, il medico Giuliani e il team manager Edoardo Piovani.
A questo punto cosa si può fare?
In teoria c’è soltanto il ricorso alla Corte federale svizzera: ma finora vi sono stati pochissimi precedenti e bassissime percentuali di esito vittorioso. Il procedimento rischia di durare circa un anno: è quindi inutile intentarlo, visto che Mannini e Possanzini avrebbero già scontato la squalifica. Sarebbe meglio che Coni e Figc chiedessero la grazia al Wada motivandola con l’ingiustizia della sanzione inflitta, ammettendo di aver recepito l’importanza della tempistica e dell’obbligo dei controlli e sottolineando che Mannini e Possanzini non avevano assunto sostanze proibite.
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte
ASCA (SPR) - 02/02/2009 - 20.24.00
CALCIO: AVV. TURRA', SENTENZA TAS INECCEPIBILE. MEGLIO CHIEDERE GRAZIA
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- Roma, 2 feb - La sentenza del Tas che ha squalificato per un anno Mannini e Possanzini per essersi presentati in ritardo ad un controllo antidoping e' ''formalmente ineccepibile''. Meglio sarebbe per Coni e Figc chiedere la grazia al Wada. E' quanto sostiene l'avv. Fabio Turra' a ''il pallone in confusione''. Dopo aver ripercorso i fatti accaduti al termine della gara Brescia-Chievo del 1 dicembre 2007, il legale precisa che il tribunale ha applicato una precisa disposizione in cui si stabilisce che ''se gli atleti rifiutano o omettono di sottomettersi ai controlli antidoping, senza addurre particolari motivi di impedimento ad essi, e' prevista una sanzione minima di due anni di squalifica. E' stata ridotta a un solo anno poiche' e' stata riconosciuta la buona fede di Mannini e Possanzini''. Non esistono quindi eccezioni. ''Esiste un obbligo per i giocatori - spiega - di informarsi sulle sostanze proibite e sulle esatte procedure per essere sottoposti agli esami: parimenti, essi hanno l'obbligo di non sottrarsi ad essi, nel momento in cui sono sorteggiati'' mentre se avessero disertato la riunione a cui li ha obbligati il presidente Corioni ''l'eventuale sanzione inflitta loro dal Brescia sarebbe stata annullata poiche' avrebbero ottemperato al loro preciso dovere di sottoporsi agli esami. Avendo evitato questi ultimi, ritardandoli, di conseguenza e' scattata la sanzione del Tribunale sportivo internazionale''. A questo punto cosa si puo' fare? ''In teoria - sostiene l'avv. Turra' - c'e' soltanto il ricorso alla Corte federale svizzera: ma finora vi sono stati pochissimi precedenti e bassissime percentuali di esito vittorioso. Il procedimento rischia di durare circa un anno: e' quindi inutile intentarlo, visto che Mannini e Possanzini avrebbero gia' scontato la squalifica. Sarebbe meglio che Coni e Figc chiedessero la grazia al Wada motivandola con l'ingiustizia della sanzione inflitta, ammettendo di aver recepito l'importanza della tempistica e dell'obbligo dei controlli e sottolineando che Mannini e Possanzini non avevano assunto sostanze proibite''. red-rf/sam/lv 022024 FEB 09 NNNN

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