Ringrazio per avermi trasmesso l’intervento in pari data dell’Avv. Fabio Turrà in merito alla clausola compromissoria di cui agli accordi collettivi tra la FIGC, Lega Calcio e Associazione Italiana Calciatori.
Nell’esprimere apprezzamento per l’intervento sopra citato che rappresenta, senza dubbio, un autorevole e importante contributo al dibattito sul tema, mi corre l’obbligo di alcune precisazioni.
L’art. 3 della Legge n.280/2003 testualmente riportato dall’Avv. Turrà non può essere interpretato, a mio avviso, nel senso di aver reso obbligatorio ex lege l’arbitrato previsto dall’art. 4 della Legge n. 91/1981. Quest’ultima disposizione, infatti, stabilisce che nel contratto di lavoro subordinato tra la Società di calcio e il calciatore può – non deve – essere prevista una clausola compromissoria: né la contrattazione collettiva nazionale di lavoro può inserire automaticamente tale clausola nel contratto individuale.
In altre parole, la clausola compromissoria deve intendersi obbligatoria tra le parti del predetto contratto individuale solo se espressamente e specificamente prevista in quest’ultimo e non, lo ripeto, per il solo fatto che essa sia prevista da una legge ordinaria o dalla contrattazione collettiva applicabili al rapporto di lavoro considerato, non potendosi legittimamente verificare alcun automatico inserimento nel contratto lavorativo individuale né in virtù di una legge ordinaria né in virtù di una norma della contrattazione collettiva di categoria. E’ pacifico, infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e come già, peraltro, evidenziato nella lettera del 28 settembre u.s. al Consiglio di Sorveglianza della Lazio, che, qualora la legge ordinaria o la contrattazione collettiva prevedano l’attivazione della procedura arbitrale, in specie relativamente al lavoro subordinato, ciò deve avvenire senza pregiudizio alcuno della possibilità per le parti del rapporto di lavoro di adire l’autorità giudiziaria, poiché, diversamente, il divieto di rivolgersi al giudice ordinario, configurando un arbitrato obbligatorio, configurerebbe un istituto costituzionalmente illegittimo per contrasto con plurime norme della Costituzione.
Più precisamente, con l’art. 24, primo e secondo comma ("tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".), con l’art. 25, primo comma ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") e con l’art. 102, primo comma ("la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario").
Per ciò che riguarda, infine, il caso concreto affrontato, vale a dire il caso Pandev, sembra che la questione sia stata già risolta nel senso che la Lazio, a quanto mi consta, avrebbe deciso di accettare la competenza del Collegio arbitrale svolgendo in quella sede le sue difese e, anzi, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento di danni a proprio favore. Per dirla alla partenopea, "che la Madonna la accompagni (accompagni la Lazio)!".
Avvocato Massimo Rossetti
paola.tiracorrendo@federmanager.it
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