La prima sezione, presieduta da Pasquale De Lise, ha accolto il ricorso del presidente della SS Lazio e dell'imprenditore
Lotito e Mezzaroma nel ricorso hanno contestato la decisione con la quale la Consob il 30 gennaio scorso evidenziò, tra i vari punti della delibera, che nella vicenda dell'acquisto delle azioni della società, «non essendo stata promossa l'Opa entro trenta giorni dal superamento della soglia rilevante» si doveva applicare «il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla partecipazione posseduta da Lotito a decorrere dal 6 luglio 2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della SS Lazio, pari a 9.806.603 azioni, corrispondenti a circa il 14,48% del capitale sociale».
Tra le argomentazioni sostenute dal presidente Lotito nel suo ricorso amministrativo c'era il fatto che a suo avviso l'esistenza di un "patto parasociale" fosse fondata soltanto su «presunzioni - si legge nel ricorso - che mancano dei caratteri della precisione, gravità e concordanza». Per il presidente della Lazio, quindi, gli elementi indiziari assunti dalla Commissione presieduta da Lamberto Cardia sarebbero stati errati, non univoci, non concordanti e in parte non gravi, ovvero irrilevanti.
Marco Liguori
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