Non vi è cosa più odiosa della negazione della giustizia. La decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni ha un sapore beffardo: essa si basa su una interpretazione letterale stretta dell’art. 30 comma 3 lett. c) dello Statuto della Figc secondo il quale, letteralmente: “non sono soggette ad arbitrato le controversie decise … in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale … che abbiano dato luogo a sanzioni …comportanti: … c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse…”
Sulla base di una sbrigativa interpretazione di tale articolo dello Statuto, la Camera del Coni si è dichiarata incompetente a decidere sulla controversia riguardante la riapertura di alcuni settori (le curve) dello stadio San Paolo, ma a ben vedere la norma in questione pare riferirsi alla chiusura totale dello stadio, che è cosa ben diversa. Diversamente opinando, stante la professata rigidità di applicazione delle regole statutarie da parte federale, avremmo dovuto leggere (magari in un inciso) che la Camera del Coni è incompetente a decidere delle sanzioni comportanti l’obbligo di disputare una o più gare a porte, anche solo parzialmente, chiuse.
Correttamente l’arbitro designato dal Napoli, Angelo Piazza, ha dissentito dall’interpretazione dell’altro componente del collegio designato dalla Figc, Marcello de Luca Tamajo, e del presidente Dario Buzzelli, e tale dissenso è stato annotato nella laconica decisione finale, che si riporta testualmente: «Il Collegio Arbitrale composto dal Presidente, Avv. Dario Buzzelli, e dagli arbitri Prof. Avv. Angelo Piazza e Avv. Marcello de Luca Tamajo, riunito in Roma in data 13 ottobre 2008, ha deliberato a maggioranza dei voti il seguente lodo nel procedimento di Arbitrato promosso dalla S.S. Calcio Napoli Spa contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio: 1) Dichiara la incompetenza del Collegio Arbitrale; 2) Dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti amministrativi della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; 3) Compensa tra le parti le spese di lite; Così deliberato a maggioranza dei voti, con il dissenso del Prof. Avv. Angelo Piazza. Roma, 14 ottobre 2008».
Mi sia consentita una nota finale: la Figc e il Coni hanno perso, con l’uso di una eccessiva rigidità interpretativa delle norme, una buona occasione per far prevalere il buon senso che dovrebbe sempre animare il loro operato.
Fabio Turrà
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