La questione circa la giurisdizione applicabile in controversie (soprattutto patrimoniali) che investono il mondo dello sport, e del calcio in particolare, è di grande attualità.
Vi sono, infatti, situazioni giuridiche "limite" nelle quali vengono in gioco diritti e/o interessi di soggetti estranei al mondo dello sport, ma a questo connessi. Questo è proprio il caso degli azionisti delle società calcistiche quotate in borsa, che vedono i titoli, nei quali hanno investito i propri risparmi, legati all’andamento non solo dei risultati sportivi conseguiti nei campionati, ma anche all’esito delle vicende giudiziarie che contrappongono le società sportive ai tesserati (vedi caso Lazio–Pandev).
Considerati i numerosi alterni precedenti giudiziari, che talvolta propendevano per un’esclusività di giudizio da parte della Giustizia sportiva e talaltra per la possibilità di accesso alla Giustizia ordinaria, il nostro sistema normativo nazionale – motivato da esigenze contingenti – emanò la Legge 17 Ottobre 2003, n. 280 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), proprio per mettere un punto fermo alle controverse e alterne, come detto, interpretazioni giudiziali.
Soffermandoci sul caso particolare posto in risalto dai "Piccoli azionisti della Lazio", va preso in considerazione l’Art.3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) della predetta Legge n.280 del 2003. Esso testualmente recita:
"Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91"
Va precisato, in proposito, che le clausole compromissorie sono quelle che permettono (e in determinati casi obbligano), per esplicito accordo tra le parti, la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto, nel quale sono contenute, in deroga alla giurisdizione normalmente applicabile.
Resta, allora, da chiarire quali siano quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della richiamata "legge 91": essa enuncia le "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". L’articolo 4, in particolare, disciplina il rapporto di lavoro subordinato che si può instaurare in tali casi, prevedendo – tra l’altro – che lo stesso si costituisce mediante forma scritta, a pena di nullità, stabilendo, inoltre, che nello stesso contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale "le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale".
Ne discende che, secondo la norma suddetta, l’inserimento di tale clausola compromissoria sarebbe lasciato come pura "facoltà" alle parti contraenti.
In realtà, nel calcio professionistico, la clausola compromissoria è inserita di diritto nei contratti, e ciò in virtù degli Accordi Collettivi tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori.
Per tale motivo, mentre per quanto riguarda le altre discipline sportive occorrerà fare riferimento al contratto specifico per verificare, previo esame dello stesso, quale giurisdizione – ordinaria o sportiva – potrà occuparsi del caso, nel mondo del calcio professionistico, le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo sportivo dovranno essere deferite al Collegio Arbitrale.
Avvocato Fabio Turrà
fabio_turra@libero.it
Vi sono, infatti, situazioni giuridiche "limite" nelle quali vengono in gioco diritti e/o interessi di soggetti estranei al mondo dello sport, ma a questo connessi. Questo è proprio il caso degli azionisti delle società calcistiche quotate in borsa, che vedono i titoli, nei quali hanno investito i propri risparmi, legati all’andamento non solo dei risultati sportivi conseguiti nei campionati, ma anche all’esito delle vicende giudiziarie che contrappongono le società sportive ai tesserati (vedi caso Lazio–Pandev).
Considerati i numerosi alterni precedenti giudiziari, che talvolta propendevano per un’esclusività di giudizio da parte della Giustizia sportiva e talaltra per la possibilità di accesso alla Giustizia ordinaria, il nostro sistema normativo nazionale – motivato da esigenze contingenti – emanò la Legge 17 Ottobre 2003, n. 280 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), proprio per mettere un punto fermo alle controverse e alterne, come detto, interpretazioni giudiziali.
Soffermandoci sul caso particolare posto in risalto dai "Piccoli azionisti della Lazio", va preso in considerazione l’Art.3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria) della predetta Legge n.280 del 2003. Esso testualmente recita:
"Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91"
Va precisato, in proposito, che le clausole compromissorie sono quelle che permettono (e in determinati casi obbligano), per esplicito accordo tra le parti, la devoluzione ad arbitri delle possibili controversie derivanti dal contratto, nel quale sono contenute, in deroga alla giurisdizione normalmente applicabile.
Resta, allora, da chiarire quali siano quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della richiamata "legge 91": essa enuncia le "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". L’articolo 4, in particolare, disciplina il rapporto di lavoro subordinato che si può instaurare in tali casi, prevedendo – tra l’altro – che lo stesso si costituisce mediante forma scritta, a pena di nullità, stabilendo, inoltre, che nello stesso contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale "le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale".
Ne discende che, secondo la norma suddetta, l’inserimento di tale clausola compromissoria sarebbe lasciato come pura "facoltà" alle parti contraenti.
In realtà, nel calcio professionistico, la clausola compromissoria è inserita di diritto nei contratti, e ciò in virtù degli Accordi Collettivi tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori.
Per tale motivo, mentre per quanto riguarda le altre discipline sportive occorrerà fare riferimento al contratto specifico per verificare, previo esame dello stesso, quale giurisdizione – ordinaria o sportiva – potrà occuparsi del caso, nel mondo del calcio professionistico, le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra le società sportive e lo sportivo dovranno essere deferite al Collegio Arbitrale.
Avvocato Fabio Turrà
fabio_turra@libero.it
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