Federsupporter, come è noto, ha prospettato, illustrato e proposto una alternativa alla tessera del tifoso basata sull’utilizzo della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
In un articolo di Maurizio Martucci pubblicato sul quotidiano “Liberal” del 2 luglio u.s. è stata affacciata una diversa alternativa che starebbe per essere o che sarebbe già stata adottata mediante accordi tra le società calcistiche del Genoa e della Sampdoria e gruppi o raggruppamenti organizzati di tifosi delle suddette società e che, forse, starebbe per essere adottata anche da altre società mediante accordi con i rispettivi tifosi.
Tale alternativa consisterebbe, secondo quanto riferisce Martucci, in un diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti di ingresso allo stadio riservato a vecchi abbonati relativamente ai settori e posti occupati, a un costo pari a quello dell’abbonamento per la stagione sportiva 2010-2011 diviso per il numero delle partite in casa con l’aggiunta di tre euro a gara.
Si tratterebbe, in sostanza, di un simil-abbonamento o di un abbonamento mascherato che eviterebbe la necessità di munirsi della tessera del tifoso indispensabile per acquisire l’abbonamento vero e proprio.
Ciò premesso, Federsupporter è stata richiesta da alcuni suoi soci e aspiranti tali di esprimere un parere tecnico-giuridico su tale soluzione.
A questo scopo, è necessario tenere presente che l’art. 8 della legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, al comma 1, ultimo periodo, fa espresso divieto alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
L’unica eccezione a tale divieto è prevista al successivo comma 4, laddove è stabilito che le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla CARTA OLIMPICA, contratti e convenzioni in forma scritta aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.
Alla luce di tutto quanto precede, sussiste o può sussistere il forte rischio che la soluzione alternativa enunciata nel citato articolo di Martucci possa incorrere nel divieto ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 41/2007.
A maggior ragione, ove essa apparisse e, nella sostanza, fosse un modo per aggirare e per eludere l’obbligo della tessera del tifoso per vendere e acquistare l’abbonamento.
Si consideri, a questo riguardo, che nella nozione di “associazioni comunque denominate” può rientrare qualsiasi gruppo o raggruppamento, anche di fatto, di tifosi, pur se non formalmente costituito in associazione e pur se privo di una specifica denominazione.
Si consideri, inoltre, che la soluzione alternativa in esame configura senz’altro una facilitazione di qualsiasi genere di cui parla espressamente l’art. 8, comma 1, della legge n. 41/2007.
Né, poi, potrebbe ricorrere, sia sotto il profilo soggettivo (mancanza del requisito di associazione legalmente riconosciuta) sia sotto il profilo oggettivo (condizioni facilitative di vendita e di acquisto di biglietti non rientrano certamente nel novero di accordi per la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva), l’eccezione di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 41/2007.
La violazione del divieto in questione comporterebbe a carico della società sportiva la sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale, di un pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
Non va neppure taciuto che, sempre in caso di violazione del divieto, oltre alla suddetta sanzione amministrativa, potrebbe essere inflitta alla società sportiva anche la sanzione, sia pur atipica e impropria, della chiusura dell’impianto, qualora alla violazione stessa fosse attribuito il fine di aggiramento e di elusione dell’obbligo della tessera del tifoso.
Va, altresì, ricordato che il vigente CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA della F.I.G.C. fa divieto alle società calcistiche di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
Divieto che comporterebbe un’ampia gamma di sanzioni sportive a carico della società e dei suoi dirigenti e in cui potrebbe ricadere la soluzione alternativa in esame, ben potendo essa configurare una “utilità” volta alla costituzione e/o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori.
Allo stato, dunque, l’unica alternativa alla tessera del tifoso legittimamente possibile e praticabile, esente da, pur potenziali, rischi, risulta essere quella della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prospettata, illustrata e proposta da Federsupporter.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter)
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