La Determinazione n. 6 dell'8 febbraio scorso dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha stabilito la nascita della fidelity card. Con quest’ultima si va verso il superamento della tessera del tifoso: finalmente sarà più facile andare allo stadio. E’ una vittoria di Federsupporter che l’ha richiesto più volte. E' da sottolineare che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell'Osservatorio è stato formalmente riconosciuto il ruolo della rappresentanza dei tifosi e in particolare quello di Federsupporter.
La fidelity card è una carta analoga a quella che rilasciano i centri commerciali ed i supermercati ai propri clienti per fruire di sconti e/o di altri vantaggi. La card consentirà l'acquisto di biglietti per sé e per i propri conoscenti sia per le gare in casa che per quelle in trasferta. Sarà inoltre consentita la trasferibilità dei biglietti, compresi quelli contenuti negli abbonamenti nella tessera del tifoso. Previste altresì misure semplificative ed agevolative per i minori di anni 14 e di anni 18. Le società sportive dovranno offrire con le fidelity card servizi, a prezzi calmierati, ai propri tifosi che vanno allo stadio. Le misure indicate già valgono per la presente stagione, mentre per la prossima saranno approntate ulteriori misure semplificative ed agevolative.
Di notevole rilievo il richiamo alle società a coinvolgere i tifosi nello spettacolo, prima e dopo la gara. Di seguito, un ampio commento di Federsupporter sulla Fidelity Card.
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Tessera del tifoso: Determinazione n. 6 in data 8 febbraio 2012 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Un ulteriore notevole successo di Federsupporter nella tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi
(Dr. Alfredo Parisi, Presidente – Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridico-Legale)
Premessa.
In occasione di numerosi Convegni e nei non pochi incontri e colloqui, formali ed informali, intrattenuti con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Federsupporter ha portato avanti una strategia di confronto istituzionale, critico, ma sempre costruttivo, in ordine alla tessera del tifoso.
Nel portare avanti tale strategia, l’Associazione non ha, peraltro, trascurato di far valere i diritti e gli interessi dei sostenitori sportivi anche in sede giudiziaria.
Tanto è vero che un punto di svolta, a favore dei suddetti diritti ed interessi, si è avuto, grazie, per l’appunto, all’iniziativa ed all’azione di Federsupporter, in unione con il Codacons, con il quale sussiste un accordo di partenariato, che ha portato all’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato.
Ordinanza, da molti citata e fatta propria, omettendo, peraltro, quasi sempre, di citarne il soggetto promotore, che ha sancito la scorrettezza commerciale della commistione di tessera del tifoso e carta di credito ricaricabile: quest’ultima sostanzialmente imposta dalle società sportive ai tifosi come condizione indispensabile per acquisire tale tessera e, conseguentemente, per ottenere abbonamenti e biglietti.
Il Consiglio di Stato ha sancito quello che era stato uno dei principali punti di critica di Federsupporter al come la tessera, che doveva, anzi, avrebbe dovuto, essere uno strumento esclusivamente volto a garantire la sicurezza negli stadi, era stata, invece, surrettiziamente strumentalizzata dalle società sportive per trarne, in maniera scorretta, un business, a spese ed a carico dei sostenitori, quantificabile in circa € 3 miliardi annui.
Una errata comunicazione aveva, inoltre, fatto percepire la tessera, non nelle sue reali finalità di garanzia per i tifosi di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli sportivi, bensì come una odiosa misura di controllo poliziesco preventivo oggettivamente identificativa dei tifosi come una categoria, di per sé, tendenzialmente pericolosa e potenzialmente criminale.
La strumentalizzazione commerciale operata dalle società sportive e l’errata comunicazione di cui sopra non potevano che determinare, come hanno determinato, una crisi di rigetto dei sostenitori nei confronti della tessera, in larga parte, mai condivisa, bensì subita.
L’opera di critica costruttiva, le iniziative in sede giudiziaria, culminate, come detto, nell’ordinanza del 7 dicembre scorso del Consiglio di Stato, il sistematico dialogo e confronto con l’Osservatorio, tutto ciò perseguito, con fermezza e tenacia, da Federsupporter, consegue oggi, con le misure in oggetto, un significativo, sebbene ancora non definitivo, esito a favore dei sostenitori sportivi .
1) I Principali contenuti delle misure di cui alla Determinazione n. 6/2012.
Di assoluto e particolare rilievo è il fatto che, per la prima volta, in una decisione ufficiale dell’Osservatorio, si riconosce formalmente il ruolo delle rappresentanze dei tifosi: in particolare, di Federsupporter, espressamente citata come associazione “sentita” ai fini delle misure adottate.
Cosa che, oltre a costituire un riconoscimento formale ed istituzionale di tale ruolo, è motivo di legittima soddisfazione e di orgoglio per l’Associazione che ha saputo conquistarsi sul campo detto riconoscimento, pur tra notevoli difficoltà e, occorre riconoscerlo, pur senza ancora un adeguato apporto associativo di molti sostenitori sportivi e pur largamente ignorata e misconosciuta dai mezzi di informazione, in specie da quelli a maggiore diffusione.
Le misure previste contemplano l’introduzione di una fidelity card ; quest’ultima, ancorchè non definita nel documento dell’Osservatorio, evidentemente da intendersi come le card che, in specie i grandi centri commerciali ed i supermercati, offrono ai loro clienti per usufruire di sconti e/ o di altri vantaggi.
Tale card, in sostituzione ed in alternativa alla tessera del tifoso, consentirà, in via sperimentale, per la presente stagione sportiva, ma anche per la prossima ove la sperimentazione avrà avuto successo, di acquistare biglietti per le gare casalinghe e per quelle in trasferta.
Più precisamente, per le gare casalinghe, sarà consentito l’acquisto fino a quattro biglietti, per sé e per propri conoscenti, previa presentazione, oltreché della fidelity card, della copia del documento di identità dei predetti conoscenti.
Per le trasferte, sarà consentito l’acquisto di un biglietto, oltre al proprio, per un conoscente, previa presentazione della fidelity card che, per il possessore di quest’ultima, sostituisce il documento d’identità, in aggiunta ad una fotocopia del documento di identità del conoscente, titolare dell’altro biglietto.
Entrambi i biglietti saranno validi per tutti i settori, compreso quello riservato agli ospiti.
La condizione per il rilascio dei suddetti biglietti è che la società che li rilascia sia collegata con il sistema informatico “Questura on line” che consente, in tempo reale, la verifica dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.
I biglietti in questione saranno caricati elettronicamente sulla fidelity card ( nel documento dell’Osservatorio è riprodotto, per le società, a titolo esemplificativo, una schema tecnico di caricamento dei biglietti).
Un’altra novità importante consiste nella possibilità di cessione di biglietti elettronicamente caricati sulla card.
Tali biglietti, compresi quelli contenuti nell’abbonamento ottenuto con la tessera del tifoso, potranno essere ceduti ad altro possessore di fidelity card ed anche a terzi, non possessori di tale card, ma in possesso di un biglietto sostitutivo del titolo di accesso allo stadio, conforme alle caratteristiche di legge.
In questo modo, è data alle società sportive una ulteriore possibilità di agevolare la trasferibilità dei biglietti.
Sarà sufficiente, infatti, che esse, una volta verificato mediante “ Questura on line” l’assenza in capo al richiedente di motivi ostativi all’accesso allo stadio, rilascino a tale richiedente un documento ( biglietto sostitutivo) da cui risulti detta assenza.
In tale maniera, il possessore del biglietto sostitutivo potrà ottenere biglietti caricati su fidelity card, compresi quelli contenuti in abbonamenti rilasciati mediante tessera del tifoso.
Un’altra importante possibilità è quella riconosciuta in favore dei minori di 14 anni, i cui biglietti potranno essere liberamente ottenuti dal genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione del codice fiscale e della tessera sanitaria del minore.
Anche questo genere di biglietti è trasferibile, purchè sempre a minori di 14 anni in possesso di codice fiscale o tessera sanitaria.
I maggiori di anni 14 e minori di anni 18 potranno acquistare i biglietti semplicemente previa esibizione di un valido documento d’identità da portare con sé anche per controlli allo stadio.
Le società sportive dovranno procedere ad una immediata revisione dei sistemi di accesso allo stadio in modo da ridurre al minimo, attraverso varchi riservati, i tempi di accesso per i possessori di fidelity card, così come già previsto per i possessori di tessera del tifoso.
Uno degli altri aspetti più significativi per i tifosi di cui alle misure allegate alla Determinazione dell’Osservatorio è rappresentato dal fatto che le fidelity card, su espressa richiesta dell’Osservatorio, dovranno offrire specifici benefici ai suddetti tifosi, quali, per esempio : convenzioni per l’acquisto nello stadio, a prezzi calmierati, di bevande e generi di conforto, nonché altri servizi ( si pensi al parcheggio dell’autovettura), sempre a prezzi calmierati, mediante apposite convenzioni.
Naturalmente, così precisa l’Osservatorio, le società potranno liberamente implementare i servizi offerti ai tifosi, sempre, però, secondo una logica e secondo politiche commerciali assolutamente corrette, senza, dunque, alcuna costrizione o alcun condizionamento, come, viceversa, è avvenuto fino ad oggi, mediante la sostanziale imposizione di una carta di credito e come è stato censurato dalla ricordata ordinanza del Consiglio di Stato.
L’Osservatorio richiama le società a voler, più in generale, attivare ogni utile mezzo di dialogo con i tifosi, al fine di favorirne il coinvolgimento ed il senso di appartenenza, in specie per le categorie più giovani, realizzando, a questo scopo, insieme con i proprietari degli impianti, iniziative di coinvolgimento anche prima e dopo le gare, quali : fan zone, stand informativi, etc.
Tutto ciò che è stato sin qui indicato vale per quanto riguarda l’immediato.
Ma l’Osservatorio, per quanto riguarda il medio periodo, già specifica quelli che saranno gli sviluppi delle misure di semplificazione.
In tal senso, sarà permessa la vendita on line dei biglietti e la vendita di titoli de= materializzati di accesso agli stadi, quali : vendita per il tramite di telefono mobile, come già avviene per i biglietti aerei e ferroviari.
Saranno, altresì, avviate iniziative al fine di vendere i biglietti , anche nel giorno della gara, riservati ai settori ospiti, per le gare in trasferta.
Infine, le società dovranno prevede, a fianco delle fidelity card, altre carte estremamente semplificate come il voucher.
2) Considerazioni finali.
Non v’è dubbio che la Determinazione n. 6/2012 e le misure di semplificazione ad essa allegate, alla cui formulazione un non irrilevante contributo è stato dato da Federsupporter, anche con uno specifico documento inviato all’Osservatorio prima dell’adozione definitiva della nuove misure, rappresenta un punto di svolta, che non si esita a definire epocale, nella considerazione dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi, non più trattati come meri destinatari passivi di obblighi, restrizioni, divieti, come categoria presunta socialmente pericolosa e come “limoni da spremere” economicamente, dovendo tutto e non potendo nulla pretendere, bensì quali soggetti attivi e compartecipi dello spettacolo al quale assistono e che finanziano.
Viene da dire, ma è troppo facile dirlo per Federsupporter, che i suddetti sostenitori, per la prima volta, vengono considerati consumatori a tutti gli effetti.
Verrebbe anche da soggiungere, forse troppo presuntuosamente, che Federsupporter si sta dimostrando una idea vincente, anche se ancora molto resta da fare.
E’ necessario, dunque, che, sempre di più e finalmente, i sostenitori sportivi prendano coscienza di se stessi e, soprattutto, si rendano conto del fatto che in una società pluralistica, quale la nostra, non si conta individualmente, ma si conta collettivamente, associandosi e partecipando alla vita associativa: non a caso lo slogan di Federsupporter è “ Uniti & Insieme : per contare e non essere contati”.
Ci si augura, perciò, che, anche grazie ai risultati che si sono e si stanno ottenendo, la campagna associativa che Federsupporter lancerà nei prossimi giorni, in unione con la presentazione di un volume intitolato “Dalla società sportiva all’impresa sportiva : il sostenitore consumatore”, possa suscitare quell’attenzione, in specie da parte degli organi di informazione, che finora non ha suscitato e quel consenso e quell’adesione che ancora non si sono avuti in maniera adeguata e soddisfacente.
Per concludere, va doverosamente dato atto all’Osservatorio di una apertura e sensibilità nei confronti delle giuste esigenze dei sostenitori, naturalmente sempre nei limiti consentiti dalla natura e dalle competenze dell’Osservatorio stesso, nonché và dato atto dell’attenzione, della considerazione e del riconoscimento del ruolo dell’Associazione, essendosi dimostrato che, solo con il dialogo e con il confronto, sia pur critico ma costruttivo, non con le sterili contrapposizioni, si possono ottenere importanti risultati nell’interesse generale e comune.
Dr. Alfredo Parisi Avv. Massimo Rossetti