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mercoledì 12 gennaio 2011

Se il Comune ed Equitalia impediscono di pagare la Tarsu ai cittadini

Sono un povero contribuente del Comune di Napoli che chiede soltanto di compiere il suo dovere di pagare la Tarsu, nonostante i disservizi della raccolta. Sto attendendo pazientemente ancora la cartella del pagamento del tributo: eppure è già scaduta la prima rata del pagamento al 31 dicembre. Ai primi del mese scorso mi sono recato presso gli uffici di Corso Arnaldo Lucci e mi è stato risposto che avrei ricevuto la cartella prima di Natale da Equitalia. Sono andato il 14 dicembre anche presso la società di riscossione e ho avuto una brutta sorpresa: mi è stato consegnato un documento in cui è segnato l’importo, ma è scritto che «non esiste un indirizzo specifico per questo avviso». Dunque, sono residente a Napoli, esisto per il Comune ma non per Equitalia. Oltre al danno anche la beffa: senza la cartella non posso presentare il reclamo contro eventuali irregolarità, poiché il termine ultimo è il 20 gennaio. Non si è mai visto che un debitore debba sollecitare un creditore per poter pagare il dovuto: eppure nell’anno di grazia 2011 a Napoli può accadere.

Marco Liguori

marco_liguori@katamail.com


martedì 4 gennaio 2011

Codacons e Federsupporter intervengono per tutelare i tifosi di Lecce e Bari

Codacons e Federsupporter - l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società e associazioni sportive, nella duplice veste di piccoli azionisti e/o di consumatori dello spettacolo sportivo - con riferimento all’iniziale decisione del Prefetto di Lecce di far disputare a porte chiuse l'incontro di calcio Lecce-Bari del prossimo 6 gennaio 2011, con divieto, pertanto, di assistere all'incontro anche per i sostenitori delle due squadre muniti di tessera del tifoso, prendono atto della sua revoca intervenuta solo ieri, 3 gennaio 2011.
Il ripetersi di tali contraddittori ed intempestivi provvedimenti, a parere di entrambe le Associazioni, rivela l'inutilità e l'inefficacia della suddetta tessera al fine dichiarato di prevenire episodi di violenza durante le manifestazioni sportive. La tessera, invece, si rivela di fatto essere - come più volte in precedenza già sottolineato - solo o prevalentemente un'occasione e uno strumento di business commerciale e finanziario.
Ciò premesso e considerato, Federsupporter e Codacons, nelle loro rispettive vesti, si dichiarano sin da ora disponibili ad offrire supporto ai sostenitori di società sportive per la migliore e più efficace tutela dei loro diritti. Tutela in ordine alla quale si riservano, nei prossimi giorni, di meglio precisare sui loro rispettivi siti (www.federsupporter.it e www.codacons.it) condizioni e modalità di accesso.

mercoledì 22 dicembre 2010

Il mio ricordo di Enzo Bearzot, trionfatore in Spagna

Chi era Enzo Bearzot? Me lo hanno chiesto alcuni miei lettori che a causa della loro giovane età non hanno vissuto il Mondiale argentino del 1978, il trionfo spagnolo del 1982 e la parabola discendente del 1986. Ci proverò, aiutato dall’onda dei ricordi e di qualche ritaglio di giornali dell’epoca, nel giorno della sua scomparsa che tanta emozione ha suscitato. Un pezzo di storia gloriosa del nostro calcio che va doverosamente ricordato.
Bearzot era un furlan particolare, diverso dal taciturno Zoff che era uno dei suoi calciatori in cui riponeva grande fiducia. Non aveva peli sulla lingua come ricorda Gianni Perelli sull’Europeo: criticato da alcuni deputati, replicò prontamente «Gli onorevoli farebbero meglio a occuparsi dei “premi loro”». Era l’uomo giusto al momento giusto per il rilancio della Nazionale, malamente eliminata nel girone eliminatorio della Coppa del mondo del 1974 in Germania. Lo precedette Fulvio Bernardini, il celebre tecnico teorizzatore dell’uso di giocatori dai “piedi buoni”, che riuscì a svecchiare la formazione azzurra lanciando alcuni futuri campioni del mondo, come Graziani e Antognoni. “Fuffo” fu commissario tecnico per un anno fino al 1975: poi fece coppia fissa come direttore generale con Bearzot fino all’ottobre del 1977. La coppia ottenne una serie di alti e bassi nelle qualificazioni ai Campionati europei del 1976 e cercò di creare un nuova identità dopo il disastro in terra tedesca. Dopo un’onorevole sconfitta in Olanda, seconda classificata, arrivò una vittoria e un pareggio contro la Finlandia. “Fuffo” e il “Vecio” riuscirono a pareggiare alzando un “muro” a Roma e a Varsavia contro la Polonia che ci aveva eliminato in Germania. L’Italia ottenne una vittoria di prestigio, anche se inutile, contro l’Olanda vincitrice del girone. Nel 1977 ha inizio la vera e propria “era Bearzot”. Il tecnico friulano riesce a qualificarsi per il “mundial” argentino eliminando nientepopodimeno che l’Inghilterra. I critici, sempre molto pungenti con lui in tutto l’arco di tempo in cui fu sulla panchina azzurra, rilasciarono però giudizi poco confortanti dopo tre amichevoli di preparazioni al massimo torneo internazionale. La Nazionale fu sconfitta in Spagna, pareggiò in casa contro la Francia dopo un doppio vantaggio, e pareggiò contro la Jugoslavia prima di volare verso il Sudamerica. Ai tempi si diceva: «Bearzot è come la Democrazia Cristiana, non cambia mai uomini e modulo». E invece no: sull’onda della richiesta popolare e della stampa sportiva, nella partita inaugurale contro la Francia giocarono Paolo Rossi e Antonio Cabrini. Il gol bruciante di Lacombe dopo appena 40 secondi non spense le speranze azzurre: pareggiò proprio “Pablito” nel primo tempo. Zaccarelli sostituì uno spento Antognoni e relizzò il gol della vittoria. Quel mondiale si ricorderà soprattutto per il capolavoro “bearzottiano” del successo sui padroni di casa dell’Argentina: riuscì a bloccare i temibili Kempes e Bertoni, riuscendo a segnare un gol capolavoro con Bettega. Triangolo perfetto: da Antognoni per Rossi che porge un assist allo juventino che segna l’1-0 finale. I critici del “Vecio” lo aspettarono al varco: dopo un autogol a favore degli Azzurri arrivò la sconfitta contro l’Olanda, grazie ai due “missili” fuori area di Brandts e Haan, portò l’Italia alla finale per il 3° e 4° posto contro il Brasile. Anche qui identico copione: Causio segna il punto del vantaggio, poi due altri due tiri da lontano giustiziano Zoff. Si disse di tutto sul portierone riguardo alla sua presunta debolezza nei palloni scagliati da 20-30 metri: ovviamente anche Bearzot fu posto sul banco degli accusati. Di concreto restava un buon quarto posto e le premesse positive per il futuro. Curiosità: al ct il cantautore Rino Gaetano dedicò un verso di "Nunteregghecchiù".
Due anni dopo si tengono gli Europei nel nostro Paese. Si era abbattuto sul nostro campionato il ciclone dello scandalo del totonero: fu convolto anche Paolo Rossi che fu squalificato. Nel suo girone l’Italia pareggiò contro la Spagna, battè l’Inghilterra, ma pareggiò nell’ultima gara a reti inviolate contro il Belgio che si qualificò per la finalissima. Gli Azzurri disputarono la finalina per il 3° posto contro la Cecoslovacchia a Napoli. “Senza Rossi non si vince” era scritto su uno striscione al San Paolo: e così fu, la Nazionale fu sconfitta ai rigori. Anche in quella occasione critiche a gogò per Bearzot, ritenuto incapace di costruire alternative di gioco in attacco. Ma il tempo della rivincita per lui stava per arrivare.Neanche il tempo di fiatare e in ottobre prendono il via le qualificazioni per il Mondiale in Spagna. L’Italia mette in riga nel girone di andata le sue quattro rivali, Lussemburgo, Danimarca, Jugoslavia e Grecia (che il “Vecio” temeva e aveva definito “fastidiosa”), con l’identico punteggio di 2-0. Ricordo un titolo dopo la vittoria a Torino sugli slavi capeggiati dall’attaccante Zlatko Vujovic sul Guerin Sportivo: «Bearzot ha domato le tigri di carta». Il ct aveva imbrigliato una Jugoslavia, sulla carta la più forte del girone, molto confusionaria con una gara perfetta. Il girone di ritorno, invece, ebbe un andamento molto incerto: sconfitta 3-1 contro la Danimarca a Copenaghen, buon 1-1 contro la Jugoslavia a Belgrado e mezzo passo falso a Torino contro la Grecia (1-1). Per fortuna a Napoli la Nazionale supera il Lussemburgo con il gol qualificazione di Collovati. Seguì un trittico di amichevoli che, come accadde nel periodo precedente al torneo in Argentina, fu deludente. La sconfitta per 2-0 nel periodo di Carnevale a Parigi contro la Francia di Platini valse a Bearzot un titolo ironico del Guerin Sportivo: «La Nazionale in maschera». La squadra vista al Parco dei Principi sembrava davvero poco reattiva e poco tonica. Sensazione identica anche contro la Germania Est che battè 1-0 gli Azzurri. Contro la Svizzera arrivò un pareggio che confermò i problemi. Arrivò il giorno dell’esordio a Vigo contro la Polonia del fuoriclasse Zibì Boniek. Ricordo il commento di Nando Marellini dopo i primi minuti disputati discretamente dagli uomini del “Vecio”: «In queste prime battute l’Italia c’è». Era però una formazione che espimeva un gioco balbettante che fu confermato anche dalle gare contro il modesto Perù e i “maratoneti” del Camerun. La Nazionale de “l’uomo con la pipa” (il ct amava molto fumarla nei momenti di relax) arriva seconda nel girone e deve affrontare il gironcino a tre contro due mostri sacri del calcio di allora: l’Argentina di Maradona e il Brasile di Zico. «Ma a Barcellona cosa andiamo a fare?» titolò Paese Sera. Sembrava proprio che l’Italia fosse destinata al ruolo di vittima sacrificale: i giornali puntarono tutti l’indice contro Bearzot, considerato l’unico responsabile del gioco evanescente e della più che possibile figuraccia contro i “mostri” sudamericani. Dopo le veementi polemiche, i giocatori decisero unilateralmente un “silenzio stampa”: fu il segnale della compatezza della squadra che faceva quadrato attorno al commissario tecnico contro tutto e tutti. Fu nominato unico “portavoce” Zoff, il portierone di poche parole.
Invece le cose presero una piega diversa. Nella prima gara contro l’Argentina, Bearzot mette Gentile su Maradona come un’ombra: il fuoriclasse raramente toccò palla e Tardelli e Cabrini realizzarono le reti per il 2-1 finale. La gara capolavoro fu contro il Brasile contro cui era necessaria la vittoria, poiché l’Italia era a pari punti con una differenza reti a sfavore. Azzurri sempre in vantaggio con i verdeoro a inseguire. Ci furono anche le “agevolazioni” provocate dalle incertezze difensive di Junior e del portiere Valdir Peres. In più nel Brasile delle stelle non brillava affatto il centravanti Serginho che sciupò alcune occasioni: i punti deboli dell’avversario furono sapientemente sfruttati da Bearzot, l’Italia vinse 3-2 e arrivò in semifinale contro la Polonia con tripletta del rinato Paolo Rossi rientrato dopo la squalifica. Lo stesso Pablito segnò la doppietta vincente contro i biancorossi privi di Boniek. Poi arrivò il trionfo in finale con la Germania schiacciata 3-1: “el hombre del partido” Rossi fu affiancato dall’urlo di Tardelli e dalla marcatura del neoentrato Altobelli. Si parlò di schieramento a “zona mista”, di innovazioni tattiche: in realtà Bearzot era riuscito a ricostruire il gioco all’italiana, catenaccio e contropiede, in edizione riveduta e corretta con gli uomini adatti. Ma era stato abile nel costruirlo e utilizzarlo: in attacco c’era una punta, Graziani, che subiva i falli dagli avversari e faceva da sponda, liberandogli gli spazi, per Rossi che in velocità infilzava le difese avversarie. Un meccanismo perfetto che entusiasmò anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini la sera della finale al Bernabeu. Qualcuno ricorderà anche la cover dei "Masters" che cantavano in italo-spagnolo una delle canzoni più ascoltate di quell'anno, "Da Da Da" manco a farlo apposta del gruppo tedesco "Trio". Si chamava "Da-da-da Mundial 82" in cui nominavano tutti i giocatori Campioni del Mondo. Il ritornello diceva: «Son tutti figli di Bearzot, aha! Son tutti figli di Bearzot».I mondiali del 1986 in Messico furono il “canto del cigno”. L’Italia, priva ormai di molti degli eroi di Spagna, non brillò e non riuscì a ripetere l’exploit di quattro anni prima. La sconfitta negli ottavi di finale contro la Francia scatenò tutti i critici contro Bearzot e ne chiesero la testa. Si conclusero così 11 anni culminati con due quarti posti e un titolo mondiale. Il tecnico furlan ora è passato alla storia: i suoi risultati sono e resteranno incancellabili.
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: "IL PALLONE IN CONFUSIONE"

domenica 12 dicembre 2010

Federupporter partecipa venerdì al convegno Codacons sulla difesa consumatori

Federsupporter parteciperà al Convegno organizzato dal CODACONS in Roma il prossimo 17 dicembre (dalle ore 14,00 alle 18,00) sul tema della difesa del cittadino - consumatore nel cui ambito verrà riservata una parte importante all'associazione sul tema "Un nuovo consumatore: il sostenitore delle società sportive: nessuna tutela,tanti obblighi".Peraltro questo è il primo passo di una più stretta collaborazione tra CODACONS e FEDERSUPPORTER che dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni mediante un apposito protocollo d'intesa.

martedì 30 novembre 2010

Federsupporter sul contratto: «I calciatori diventeranno come gli antichi gladiatori»

Con mie note del 30 luglio e del 14 settembre (cfr. www.federsupporter.it) mi ero espresso sul rinnovo del CCNL dei calciatori, permettendomi di formulare delle indicazioni e delle proposte all’insegna del tentativo di coniugare al massimo ed al meglio diritti e flessibilità.
Purtroppo, lo stallo, almeno fino al momento in cui scrivo, delle trattative per il suddetto rinnovo e, da ultimo, il rinnovo del contratto individuale di lavoro intervenuto tra la Juventus ed il calciatore Chiellini mi inducono a dire che si è sulla strada sbagliata e che quelle indicazioni e quelle proposte non hanno trovato alcun ascolto.
Mi pare, infatti, che, invece di ricercare e trovare ragionevoli, eque, legittime e lecite soluzioni di compromesso, siano scesi e rimangano tuttora in campo opposti estremismi produttivi solo di sterili e controproducenti contrapposizioni, forzature e fughe in avanti.
Se è – sarebbe- giusto, a mio avviso, come sostengo sin dal 2004 (cfr. Relazione al Convegno organizzato dalla Ernst & Young su “Calcio professionistico europeo e diritto del lavoro”) che fosse modificata la qualificazione per legge (art. 3, 1°comma, della legge n.91/1981) del contratto lavorativo dell’atleta professionista come di lavoro subordinato, essendo ciò ormai del tutto anacronistico, qualificandosi, invece, più appropriatamente, tale contratto come “a progetto” e/o a “programma”, così come prevede la così detta “ Legge Biagi” ( legge delega n. 30/ 2003 e decr.lgs. delegato n. 276/2003), tuttavia, nel mio citato documento del 14 settembre c.a. che, per comodità di riferimento, allego, mettevo in luce che alcuni diritti del calciatore come cittadino e come persona non potevano e non possono essere comprimibili.
Ed è sotto questo specifico profilo che il contratto stipulato in questi giorni tra la Juventus e Chiellini, almeno così come reso noto dagli organi di informazione, suscita in me, in alcuni suoi contenuti, non solo forti perplessità e riserve, ma, persino, stupore.
Alcune clausole di tale contratto, infatti, prevederebbero: l’obbligo di allenarsi anche separatamente dal resto degli altri calciatori; il divieto di indossare capi di abbigliamento trasandati o con riferimenti politici o ideologici; il divieto di comportamenti potenzialmente sconvenienti per un calciatore professionista; il divieto di intraprendere qualsivoglia attività imprenditoriale o commerciale diversa dall’attività di calciatore; il divieto di fare qualsiasi dichiarazione neppure su siti personali e su social network; il divieto di poter scegliere per curarsi medici diversi da quelli di fiducia della società, anche a spese del calciatore; l’obbligo di tenere uno stile di vita in linea con l’immagine del club ed adeguato ad un atleta professionista.
Come si può agevolmente constatare, le clausole sopra riportate, ove rispondenti alla realtà, sono, qualcuna di più e qualcuna di meno, comunque tutte notevolmente incidenti su libertà e diritti fondamentali della persona garantiti, non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e dalla Dichiarazione Universale Onu dei Diritti dell’Uomo.
Sto parlando, più precisamente ed a titolo solo esemplificativo, del diritto di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Costituzione), del diritto alla salute (art. 32 Costituzione), del diritto di comunicazione e manifestazione del pensiero (artt.15 e 21 Costituzione), del diritto di libertà di stampa (art.21 Costituzione).
Naturalmente le libertà ed i diritti in questione sono inviolabili ed inderogabili sia da leggi ordinarie sia, a maggior ragione, da contratti collettivi o individuali di lavoro: in quest’ultimo caso, si definiscono diritti indisponibili, nel senso che non possono essere derogati neppure con l’accordo ed il consenso del lavoratore e, quindi, pur qualora tal genere di pattuizioni fossero stipulate, esse sarebbero radicalmente ed insanabilmente nulle .
Aggiungasi che certi vincoli, quali quelli o alcuni di quelli in precedenza citati e che sarebbero contemplati dal contratto Juventus-Chiellini, a fortiori sarebbero assolutamente incompatibili con un contratto di lavoro non subordinato, essendo, in questo caso, i poteri del datore di lavoro e, corrispondentemente, gli obblighi del lavoratore assai meno intensi, stringenti e vincolanti di quelli tipici del rapporto di lavoro dipendente.
A me sembra, dunque, rinviando per eventuali, più approfondite e specifiche considerazioni e proposte al mio citato ed allegato documento del 14 settembre c.a. a cui integralmente mi riporto, che qualcuno voglia trasformare il calciatore professionista da lavoratore subordinato, quale è oggi, non in un lavoratore para-subordinato o autonomo, bensì in una sorta di antico gladiatore.
Un mestiere, quest’ultimo, che, pur potendo offrire notevole fama e cospicui vantaggi economici e pratici, il Diritto Romano considerava turpe e comportante l’infamia per chi lo praticava, potendo essere, perciò, esercitato solo o da schiavi o da cittadini i quali, però, in questo caso, venivano privati di quasi tutti i loro diritti come tali (così detti “auctorati“ , vale a dire sotto tutela) e, in particolare, venivano privati dello ius suffragi (diritto di elettorato attivo e passivo) e dello jus honorum (diritto a ricoprire cariche pubbliche) .
E, francamente, alcune delle clausole del contratto Juventus-Chiellini, così come riportate, paiono, almeno a me, rendere la società di calcio più simile al lanista ( impresario specializzato nel reclutare e gestire i gladiatori) che al datore di lavoro, la squadra di calcio più simile alla familia gladiatoria che ad un insieme di lavoratori e la sede degli allenamenti più simile al ludus gladiatorio che al luogo ove i suddetti lavoratori si preparano a svolgere e svolgono la loro attività professionale.
Faccio, inoltre, presente che il contratto Juventus-Chiellini deve essere valutato alla luce del parere 2/2010 emesso il 29- 30 luglio 2010 dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui contratti individuali di lavoro di calciatori stipulati in assenza di contrattazione collettiva possono essere invalidi in base a specifici vizi idonei a travolgere l’intero contratto o singole clausole.
Tali contratti, infatti, devono essere conformi alle norme imperative dell’ordinamento statale ed ai principi e regole generali dell’ordinamento sportivo.
Peraltro, ove il contratto Juventus- Chiellini volesse essere unilateralmente assunto o imposto come contratto-tipo, è opportuno ricordare che il richiamato parere sottolinea espressamente l’inefficacia alla produzione di vincoli di un contratto-tipo predisposto ed imposto in maniera unilaterale, senza alcun accordo tra le parti, intendendosi per tali FIGC, Lega, AIC.
A me sembra, dunque, che la strada maestra da intraprendere per un reale e globale cambiamento e rinnovamento della contrattazione di lavoro dei calciatori e, più in generale, degli atleti professionisti, onde adeguarla ai tempi per renderla conforme all’evoluzione socio-economica e giuridica intervenuta dal 1981 ad oggi in materia di lavoro, sia quella di una intensa, perseverante e, possibilmente, unitaria iniziativa ed azione da parte delle società sportive, dei soggetti, almeno quelli più responsabili, rappresentativi degli atleti professionisti e di Federsupporter quale soggetto rappresentativo dei sostenitori dello sport, quali appassionati e consumatori dello spettacolo sportivo, nei confronti delle Istituzioni, in specie delle forze Parlamentari e Politiche, affinchè, in tempi ragionevolmente rapidi, si possa pervenire ad una sostanziale modifica dell’art. 3 , 1° comma, della legge n. 91/1981.
Norma che, come detto, ancor oggi anacronisticamente ingessa la prestazione a titolo oneroso dell’atleta, inquadrandola nel contratto di lavoro subordinato.
Nel frattempo, andrebbero evitate, almeno secondo me, scorciatoie impraticabili, tortuose, di nessuna o scarsa valenza e tenuta giuridica e, persino, controproducenti, ricercandosi, invece, come pure detto, ogni ragionevole, equa, legittima e lecita soluzione di compromesso, volta a maggiormente flessibilizzare tale rapporto, però sempre nello scrupoloso rispetto, come d’altronde sancito dal parere dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, di norme imperative dell’ordinamento statale, nonché dei principi e delle regole generali dell’ordinamento sportivo.
Avv. Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

lunedì 29 novembre 2010

Federsupporter risponde in tv alle domande sulla tessera del tifoso

Qusta sera alle ore 22.30 l'emittente Rete Oro ospiterà Federsupporter. E' possibile collegarsi anche su SKY- Canale 905: il sindacato dei tifosi risponderà a tutti i quesiti, in particolare su quelli riguardanti la tessera del tifoso. L'associazione è disponibile anche a offrire assistenza ai 50 tifosi coinvolti nel fermo ieri alla Questura di Brescia. Inviate sul sito www.federsupporter.it le vostre osservazioni e/o domande.

martedì 23 novembre 2010

Lazio: tutta l'assemblea minuto per minuto

Riportiamo il riassunto di Federsupporter dell'assise straordinaria biancoceleste tenutasi il 18 novembre scorso

Come previsto, il 18 corrente, presso la sede sociale in Formello (Roma), si è tenuta l’Assemblea Straordinaria della Lazio avente ad oggetto proposte di modifiche statutarie. L’Assemblea è stata presieduta dall’attuale Presidente del Consiglio di Gestione, azionista di controllo e di comando, dr. Claudio Lotito, con la presenza dell’altro membro del suddetto Consiglio e con la presenza del Consiglio di Sorveglianza, nonché con la partecipazione dell’Avv. Gianmichele Gentile, oltre al notaio incaricato di redigere il verbale assembleare. Alla riunione hanno preso parte, oltre all’azionista di controllo e di comando,altri sei azionisti, tra i quali gli scriventi, nella doppia qualità di piccoli azionisti e di rappresentanti di Federsupporter.

I lavori si sono svolti mediante esposizione, articolo per articolo, da parte del dr. Lotito, delle modifiche statutarie proposte e con messa in votazione, sempre articolo per articolo, delle suddette modifiche.

Per la gran parte le modifiche stesse riguardavano l’adeguamento dello statuto a norme di legge nel frattempo intervenute e, quindi, esse non potevano che ricevere l’approvazione dell’assemblea.

Tuttavia, su alcune specifiche proposte, prima della loro messa in votazione, gli scriventi hanno ritenuto di dover intervenire.

Più precisamente, in merito alla modifica proposta all’art. 3, volta a specificare che, tra le attività societarie va ricompresa la commercializzazione di beni, oggetti e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché lo svolgimento di attività editoriali anche nel settore radiofonico e televisivo, gli scriventi hanno obiettato che, essendo stata costituita dalla Lazio una società ( Lazio Marketing & Communication ) dalla stessa Lazio totalmente controllata con la finalità di svolgere, per l’appunto, attività di commercializzazione e di comunicazione,sembrava più opportuno che le attività in questione fossero svolte, non dalla controllante, bensì dalla controllata.

A fronte di questa obiezione il dr. Lotito ha chiarito e precisato che, in realtà, le suddette attività saranno svolte dalla controllata e che la modifica statutaria proposta ha solamente lo scopo di esplicitare che le attività in questione non esulano, comunque, anche dai fini della Società controllante.

Con questo chiarimento la proposta è stata unanimemente approvata .

In merito alla proposta di cui all’art. 6, secondo cui il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di soci rappresentanti almeno l’1,25% del capitale sociale, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati, gli scriventi hanno chiesto chiarimenti e precisazioni.

A seguito di tale richiesta, sia il dr. Lotito sia l’avv. Gentile, hanno specificato che la modifica proposta deve intendersi come meramente attuativa di quanto previsto dall’art. 83- duodecies del T.U.F ( Testo Unico in materia di Intermediazione Fiananziaria), introdotto dall’art. 2 del decr.lgs. 27/01/2010, n. 27 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/36 concernente l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

In particolare, l’art. 83- duodecies richiamato consente l’identificazione degli azionisti e la conoscenza del numero di azioni da essi possedute con la finalità principale di facilitare il coordinamento tra i soci stessi per poter esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata ( per esempio : convocazione di assemblea su richiesta dei soci, esercizio dell’azione di responsabilità su iniziativa dei soci medesimi, etc.).

In risposta alla richiesta degli scriventi, il dr. Lotito e l’avv. Gentile hanno confermato che la modifica statutaria proposta intende, per l’appunto, così come prevede la normativa a cui la proposta stessa vuole conformarsi, rendere più agevole la possibilità per i soci di far valere propri diritti.

Con l’occasione, sia consentito esprimere agli scriventi il rammarico per il fatto che l’iniziativa portata avanti da Federsupporter di favorire l’unione dei piccoli azionisti proprio allo scopo di permettere l’esercitabilità e la migliore tutela dei loro diritti , non sia stata, almeno finora, colta nella sua reale importanza e nella sua assoluta conformità a principi generali, fatti ormai propri sia dall’ordinamento comunitario sia dall’ordinamento nazionale

A questo proposito, è veramente sorprendente e spiacevole che, nel momento in cui, dal 14 settembre ad oggi, si è assistito e si assiste ad una quotidiana movimentazione dell’assetto del flottante ( circa il 33 % ) con scambi di milioni di azioni, non si sia riusciti, o non si sia voluto ,coagulare un numero di soci rappresentanti almeno quell’1,25 % del capitale sociale che avrebbe consentito di eleggere, come si dirà in seguito, una rappresentanza dei piccoli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza della Lazio e che consentirebbe ora di poter identificare tutti i soci della stessa Lazio nonché di conoscere il numero delle azioni da essi possedute. Corredata dai chiarimenti e dalle precisazioni sopra riportate, la proposta di modifica all’art. 6 è stata unanimemente approvata.

In merito alle proposte di modifica di cui all’art. 24 queste riguardano sia la non revocabilità (“inamovibilità”) dei consiglieri di sorveglianza se non per giusta causa, sia la riduzione da due ad uno dei componenti effettivi del suddetto Consiglio eleggibili da parte dei soci di minoranza. Quanto alla prima proposta di modifica, è opportuno rilevare che, in ordine ad essa, la Consob aveva richiesto l’8 novembre u.s., come risulta dal comunicato stampa della Società pubblicato sul sito della medesima il 15 corrente, di illustrare meglio la proposta stessa ( si rimarca che la Relazione del Consiglio di Gestione, pubblicata sul sito della Lazio, relativa all’interezza delle modifiche statutarie proposte, si componeva di n. 6 righe ). In attuazione di quanto richiesto dalla Consob, il Consiglio di Sorveglianza, con propria nota del 15 corrente, prendeva atto, così come evidenziato dalla stessa Consob, che, essendo la Lazio retta dal sistema dualistico di governo societario, per cui il Consiglio di Sorveglianza, e non l’Assemblea, nomina i componenti del Consiglio di Gestione, la revocabilità solo per giusta causa dei membri del predetto Consiglio di Sorveglianza comportava una pari irrevocabilità dei membri del Consiglio di Gestione. In questo modo si rendevano, di fatto, inamovibili sia i primi sia i secondi, pur in presenza di eventuali mutamenti dell’assetto azionario. Tuttavia, pur preso atto di ciò, il Consiglio di Sorveglianza, nel richiamare l’attuale incontendibilità della Lazio e l’espressa volontà del suo attuale azionista di maggioranza di non cedere le proprie azioni, affermava di ritenere che i suddetti, eventuali mutamenti possano essere considerati una giusta causa e che, pertanto, l’effetto di inamovibilità evidenziato non si potrebbe, comunque, produrre. Alla luce delle delucidazioni fornite dal Consiglio di Sorveglianza, la proposta di modifica è stata unanimemente approvata.

Quanto alla seconda proposta, vale a dire la riduzione da due ad uno dei membri effettivi del suddetto Consiglio eleggibili dalla minoranza, gli scriventi, pur tenuto conto del fatto che la normativa di legge sopravvenuta ha disposto che alla minoranza spetti un posto negli organi interni di controllo delle società quotate ( sindaci nelle società gestite con il sistema tradizionale e consiglieri di sorveglianza nelle società gestite con il sistema dualistico ), tuttavia, hanno obiettato che tale norma non vieta che i rappresentanti della minoranza in detti organi ( Consiglio di Sorveglianza per la Lazio ) possa essere superiore a quella minima garantita dalla legge.

Peraltro, lo scrivente Massimo Rossetti, in un suo documento del 20 settembre u.s. ( cfr www.federsupporter.it) aveva rilevato ( nessun altro fino a quel momento lo aveva fatto ) una singolare contraddizione tra il fatto che, all’art. 24, III comma, dello Statuto si stabiliva che alla minoranza era riservata l’elezione di due membri effettivi del Consiglio di Sorveglianza ed il fatto che, al successivo comma XII dello stesso art. 24, si diceva che tutti meno uno i membri effettivi del suddetto Consiglio erano tratti dalla lista di maggioranza. E’ evidente, quindi, che la modifica statutaria proposta, oltreché conformarsi alla disposizione di legge nel frattempo sopravvenuta, ha lo scopo di sanare la rilevata contraddizione. Ciò , in sede di replica alle obiezioni degli scriventi, non è stato negato dal dr. Lotito, il quale, pur dovendo ammettere che la norma di legge di cui sopra non impedisce di riconoscere alla minoranza una rappresentanza superiore all’unità nel Consiglio di Sorveglianza, ha però obiettato, a propria volta, che, essendo tutte le proposte di modifica ispirate al principio di stretta conformazione al dettato legislativo, sarebbe risultato inopportuno discostarsene solo per questa parte, ferma restando la dichiarata assenza di qualsiasi intenzione di voler comprimere la possibilità per i soci di minoranza di eleggere propri rappresentanti nel predetto Consiglio.

Gli scriventi, preso atto delle delucidazioni fornite dal dr. Lotito e pur rimarcando, a loro avviso, l’antiesteticità della modifica proposta, hanno comunque ritenuto di non esprimere voto contrario all’approvazione della stessa, sia perché ininfluente sia, soprattutto, in considerazione del fatto che, sino ad oggi, i soci di minoranza non hanno mai dimostrato nei fatti alcun interesse a far valere i loro diritti e, nella fattispecie, nei giorni scorsi a far eleggere due propri rappresentanti nel Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, la proposta di modifica in questione è stata unanimemente approvata.

Altre proposte di modifiche statutarie che, peraltro, comportano un pedissequo adeguamento a norme di legge, sono state del pari unanimemente approvate, senza richiedere, almeno ad avviso degli scriventi, particolari chiarimenti e precisazioni e che,quindi, non rendono necessari specifici commenti.

Come notazione finale, gli scriventi non possono non rammaricarsi del fatto che una puntuale, specifica ed esaustiva informativa su alcune delle più rilevanti modifiche statutarie proposte non sia stata spontaneamente fornita dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, in sede di Relazione Illustrativa delle modifiche stesse all’atto della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, bensì solo su espressa richiesta della Consob.

Richiesta intervenuta l’8 corrente e che ha ricevuto risposta solo il 15 novembre : cioè a dire formalmente solo tre giorni prima e sostanzialmente solo due giorni prima la data dell’Assemblea stessa. Cosa che agli scriventi non sembra francamente in linea con i criteri e le finalità che ispirano la Direttiva Comunitaria 2007/36 ed il provvedimento legislativo di suo recepimento nell’ordinamento nazionale. Quanto sopra sotto il profilo del diritto dei soci di disporre di tempo sufficiente per esaminare le determinazioni sottoposte avanti all’Assemblea e della possibilità di porre domande in relazione agli argomenti trattati, soprattutto avuto riguardo a soci sforniti della necessaria professionalità per avere piena cognizione di causa di tali argomenti, in specie, come nel caso in questione, aventi una elevata complessità tecnica. Circostanza che, certamente, avrebbe legittimato gli scriventi a chiedere ed ottenere il rinvio dell’Assemblea per carenza di tutti gli elementi in grado di porre i soci, anche quelli sforniti della professionalità di cui sopra, nella condizione di assumere consapevoli determinazioni. Soltanto per un gesto di buona volontà gli scriventi hanno deciso di soprassedere dal sollevare l’eccezione di cui trattasi.

Alfredo Parisi e Massimo Rossetti

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il pallone in confusione

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