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mercoledì 14 ottobre 2009

Lo Statuto della FIGC obbliga tesserati e affiliati alla clausola compromissoria

L'avvocato Fabio Turrà chiarisce che tutti coloro che aderiscono alla federazione si obbligano ad accettare le decisioni degli organi di giustizia sportiva: in caso contrario è prevista l’irrogazione di sanzioni. L'intervento è una replica alla risposta dell'avvocato del comitato Piccoli azionisti Lazio, Massimo Rossetti, disponibile qui

Ringrazio il Collega per il suo autorevole intervento e ne approfitto per aggiungere una doverosa replica. Occorre premettere che vi è, da parte degli esperti del diritto generale (ordinario), una diffusa riluttanza ad accettare la "specialità" del Diritto Sportivo; d'altra parte quest'ultimo, lungi dal porsi in antitesi col primo, ne trae legittimità e linfa vitale. E' appena il caso di ricordare che la L.280/2003 nell'art. 1 (La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale) trova il suo fondamento proprio nella Carta costituzionale (Art. 10: L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute). Nei corsi di aggiornamento professionale riservati agli avvocati, che mi sono pregiato finora di organizzare e coordinare in materia di Diritto Sportivo per l'Unione Italiana Forense, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, si è spesso cercato, tra l’altro, di illustrare le criticità della citata L.280/2003, tra cui non ultimi anche i profili di possibile incostituzionalità. Senza dilungarmi troppo sull'argomento "vincolo di giustizia", basti qui dire che la F.I.G.C. ha adottato (al pari di altre federazioni sportive) il sistema delle clausole compromissorie, ovvero di quelle disposizioni che impongono ai singoli tesserati (atleti) e agli affiliati (società) di risolvere le controversie che li coinvolgono attraverso la giurisdizione sportiva (cosiddetta “domestica”). In realtà, gli Accordi Collettivi tra Federazione, L.N.P. e A.I.C. attuano quanto stabilito nello statuto della F.I.G.C., ovvero l'obbligo per tutti coloro che aderiscono a tale federazione sportiva (atleti tesserati, società affiliate) di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva e di accettarne le decisioni nelle materie aventi carattere sportivo, rinunciando ad adire la giurisdizione ordinaria dello stato; in caso contrario è prevista l’irrogazione di sanzioni. Gli stessi contratti tipo che legano i calciatori professionisti alle società prevedono espressamente l’accettazione della clausola compromissoria.

E' arguta l'osservazione che, in linea teorica e di principio, nulla impedirebbe di adire il giudice ordinario (nel caso che ci occupa - Pandev/Lazio - il Giudice del lavoro). Pur volendo ammettere, in astratto, tale possibilità, la conseguenza negativa in tal caso sarebbe, però, l'irrogazione di sanzioni (anche gravi), il che rende di fatto impraticabile tale strada alternativa, almeno per chi ha intenzione di proseguire l'attività in ambito federale. D’altra parte, diversamente opinando e stando ai preziosi argomenti svolti dall’esimio Avv. Massimo Rossetti, non sarebbe dato comprendere perché, come da egli stesso ammesso, “la Lazio, a quanto mi consta, avrebbe deciso di accettare la competenza del Collegio arbitrale svolgendo in quella sede le sue difese”. Un approfondimento a parte meriterebbe, invece, l'applicabilità della L.280/2003 a soggetti esterni all'ordinamento sportivo (abbonati, tifosi, azionisti), nel qual caso, invece, condivido in pieno i dubbi riguardanti il possibile contrasto della predetta legge con l'art.24 della Costituzione.

Avv. Fabio Turrà fabio_turra@libero.it

clicca qui per leggere la replica del Comitato piccoli azionisti Lazio su Pandev e clausola compromissoria

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