A seguito della sospensione della gara di qualificazione a UEFA EURO 2012 tra Italia e Serbia di martedì scorso allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dovuta alle intemperanze dei tifosi della squadra ospite, iniziate ancor prima dell’avvio dell’incontro e proseguite per molte ore al di fuori dell’impianto sportivo, la UEFA ha emesso un comunicato dichiarando di aver aperto un'inchiesta disciplinare completa e a tutto campo sugli incidenti e i seri disordini che si sono verificati.
Essa si baserà sull’analisi dei referti dell’arbitro (che in prima persona prese la decisione di sospendere la partita) e del delegato UEFA presente allo stadio: sarà poi la Commissione Disciplinare e di Controllo UEFA nella riunione di giovedì 28 ottobre a decidere se e a chi comminare eventuali sanzioni.
Anche l’Italia rischia una sanzione: lo prevede il combinato disposto degli articoli 6 (Responsabilità) e 14 (Misure disciplinari) del Regolamento Disciplinare UEFA, edizione 2008, ancora vigente.
Esse sono ricalcate in Italia dal nostro Codice di Giustizia Sportiva, che prevede una analoga "responsabilità oggettiva" a carico della società che ospita l’incontro di calcio nel proprio impianto sportivo (anche se lo stadio non sempre è di sua proprietà), avvalendosi dei propri stewards e della propria organizzazione.
Tale regola, dai più invisa ed anzi considerata ingiusta, ha la propria ragion d’essere nel tentativo di responsabilizzare le società ospitanti nella prevenzione degli incidenti, attraverso una fitta e rigorosa rete di controlli, sia prima che durante e dopo il match.
Nel caso di Genova gli scarsi controlli (mancate perquisizioni) all’ingresso dello stadio sono stati conseguenza del tentativo di ridurre i danneggiamenti dei tifosi serbi alle auto e a i negozi, lungo il percorso che conduce allo stadio, affrettandone l’ingresso nell’impianto sportivo.
Tornando al Regolamento Disciplinare UEFA, in particolare l’art. 6 dispone che l’associazione o club ospitante è responsabile per l'ordine e la sicurezza sia all'interno che intorno allo stadio prima, durante e dopo la partita ed è responsabile per gli incidenti di qualsiasi natura, e pertanto può essere oggetto di misure disciplinari.
L’art.14 del Regolamento, invece, elenca quali misure possono essere imposte, a norma dell'articolo 53 dello statuto UEFA: esse vanno da provvedimenti meno gravi, quali l’avvertimento, la nota di biasimo, l’ammenda, ad altri che incidono sulla gara o sul torneo, quali l'annullamento di una partita, l’ordine di rigiocarla, la detrazione di punti, l'aggiudicazione di una gara "a tavolino", la disputa di una partita a porte chiuse, fino alle conseguenze estreme quali la chiusura dello stadio, la disputa dell’incontro in un paese terzo, l'interdizione dalle gare in corso e/o l'esclusione dai campionati futuri, la revoca di un titolo o addirittura di una licenza. Ad esse può essere aggiunta anche l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Infine l’art. 15 del Regolamento Disciplinare UEFA dispone che la sanzione possa essere sospesa per un periodo (cosiddetto di prova) per verificare se si evidenzino recidive.
A mio avviso nei confronti dell’Italia potrebbero essere presi, al più, provvedimenti minimi.
In primo luogo, per quanto affermato dal presidente Figc Giancarlo Abete ovvero "è la prima volta in 100 anni di storia della Federazione che succede una cosa del genere"; inoltre per le scarse (qualcuno ipotizza addirittura errate?) informazioni fornite dalle autorità serbe prima dell’incontro; ancora per il comportamento esemplare tenuto dal pubblico italiano, che non ha minimamente reagito alle provocazioni; infine perché il servizio d’ordine ha evitato conseguenze più gravi ed ha anche arrestato alcuni dei colpevoli degli incidenti.
La federazione serba rischia, invece, pesanti sanzioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UEFA, per il comportamento dei propri sostenitori, tra cui il tentativo di invasione del campo di gioco, il lancio di oggetti, l'accensione di fumogeni, l'utilizzo di gesti, parole, oggetti ed altri mezzi per trasmettere messaggi politici, provocatori ed offensivi, nonché per tutti gli atti di danneggiamento.
Fabio Turrà
fabio_turra@libero.it
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE http://marcoliguori.blogspot.com/
Essa si baserà sull’analisi dei referti dell’arbitro (che in prima persona prese la decisione di sospendere la partita) e del delegato UEFA presente allo stadio: sarà poi la Commissione Disciplinare e di Controllo UEFA nella riunione di giovedì 28 ottobre a decidere se e a chi comminare eventuali sanzioni.
Anche l’Italia rischia una sanzione: lo prevede il combinato disposto degli articoli 6 (Responsabilità) e 14 (Misure disciplinari) del Regolamento Disciplinare UEFA, edizione 2008, ancora vigente.
Esse sono ricalcate in Italia dal nostro Codice di Giustizia Sportiva, che prevede una analoga "responsabilità oggettiva" a carico della società che ospita l’incontro di calcio nel proprio impianto sportivo (anche se lo stadio non sempre è di sua proprietà), avvalendosi dei propri stewards e della propria organizzazione.
Tale regola, dai più invisa ed anzi considerata ingiusta, ha la propria ragion d’essere nel tentativo di responsabilizzare le società ospitanti nella prevenzione degli incidenti, attraverso una fitta e rigorosa rete di controlli, sia prima che durante e dopo il match.
Nel caso di Genova gli scarsi controlli (mancate perquisizioni) all’ingresso dello stadio sono stati conseguenza del tentativo di ridurre i danneggiamenti dei tifosi serbi alle auto e a i negozi, lungo il percorso che conduce allo stadio, affrettandone l’ingresso nell’impianto sportivo.
Tornando al Regolamento Disciplinare UEFA, in particolare l’art. 6 dispone che l’associazione o club ospitante è responsabile per l'ordine e la sicurezza sia all'interno che intorno allo stadio prima, durante e dopo la partita ed è responsabile per gli incidenti di qualsiasi natura, e pertanto può essere oggetto di misure disciplinari.
L’art.14 del Regolamento, invece, elenca quali misure possono essere imposte, a norma dell'articolo 53 dello statuto UEFA: esse vanno da provvedimenti meno gravi, quali l’avvertimento, la nota di biasimo, l’ammenda, ad altri che incidono sulla gara o sul torneo, quali l'annullamento di una partita, l’ordine di rigiocarla, la detrazione di punti, l'aggiudicazione di una gara "a tavolino", la disputa di una partita a porte chiuse, fino alle conseguenze estreme quali la chiusura dello stadio, la disputa dell’incontro in un paese terzo, l'interdizione dalle gare in corso e/o l'esclusione dai campionati futuri, la revoca di un titolo o addirittura di una licenza. Ad esse può essere aggiunta anche l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Infine l’art. 15 del Regolamento Disciplinare UEFA dispone che la sanzione possa essere sospesa per un periodo (cosiddetto di prova) per verificare se si evidenzino recidive.
A mio avviso nei confronti dell’Italia potrebbero essere presi, al più, provvedimenti minimi.
In primo luogo, per quanto affermato dal presidente Figc Giancarlo Abete ovvero "è la prima volta in 100 anni di storia della Federazione che succede una cosa del genere"; inoltre per le scarse (qualcuno ipotizza addirittura errate?) informazioni fornite dalle autorità serbe prima dell’incontro; ancora per il comportamento esemplare tenuto dal pubblico italiano, che non ha minimamente reagito alle provocazioni; infine perché il servizio d’ordine ha evitato conseguenze più gravi ed ha anche arrestato alcuni dei colpevoli degli incidenti.
La federazione serba rischia, invece, pesanti sanzioni, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UEFA, per il comportamento dei propri sostenitori, tra cui il tentativo di invasione del campo di gioco, il lancio di oggetti, l'accensione di fumogeni, l'utilizzo di gesti, parole, oggetti ed altri mezzi per trasmettere messaggi politici, provocatori ed offensivi, nonché per tutti gli atti di danneggiamento.
Fabio Turrà
fabio_turra@libero.it
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