Sul recente provvedimento (non si tratta più di un semplice parere come nel giugno 2010) del Garante della Privacysi è espressa Federsupporter in una nota redatta dall'Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridica- Legale, richiamando considerazioni e rilievi da tempo formulati e rimasti "lettera morta" sia per i soggetti attivi del business che per i sostenitori sportivi soggetti passivi del Programma Tessera del Tifoso.
Alfredo Parisi - Presidente Fdersupporter
Il Garante della Privacy, con proprio provvedimento ( il provvedimento e relativo comunicato stampa in data 12 gennaio 2011 dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.federsupporter.it), inviato al Ministero dell’Interno, al Coni, alla FIGC ed alle società sportive, con riferimento alla tessera del tifoso, ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo da Federsupporter. In sintesi ed in particolare, il Garante, in conformità ad un proprio parere del giugno 2010 ed anche a seguito ed in accoglimento di plurime istanze pervenute da più parti e, segnatamente , da Codacons ( vedasi sul sito www.codacons.it) che evidenziavano numerosi profili di illiceità della tessera del tifoso sotto l’aspetto della tutela del diritto alla riservatezza, ha posto una netta linea di demarcazione fra il trattamento e l’utilizzazione di dati personali ai fini della certificazione mediante la tessera dell’inesistenza di motivi (Daspo o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) ostativi all’accesso agli stadi ed il trattamento e l’utilizzazione suddetti a fini puramente commerciali.
A tali ultimi fini è necessario, infatti, secondo il Garante, il previo, espresso, specifico, informato, libero ed incondizionato consenso dell’interessato: requisito che, sempre secondo il Garante, non sussiste nel caso della tessera del tifoso usata, come avviene nella generalità dei casi, a fini puramente commerciali. Rilievo che Federsupporter aveva mosso nella documentazione fornita in occasione della Conferenza stampa intitolata “ Tessera del Tifoso : misura di sicurezza o strumento di marketing ?” tenuta in Roma il 21 giugno 2010 ( vedasi www.federsupporter.it) e contenuto nelle lettere di diffida raccomandate A.R. inviate il 18 giugno 2010 sia alla FIGC sia alla Lega Calcio in cui, tra l’altro, si diceva, per l’appunto, che la tessera del tifoso in quanto anche- soprattutto- carta di credito revolving con fotografia, sollevava notevoli dubbi sotto il profilo della “ tutela del diritto alla riservatezza(privacy)”. Peraltro, sempre sotto questo aspetto, Federsupporter nella relazione sulla tutela dello specifico consumatore sportivo, tenuta nell’ambito del Convegno sulla più ampia tutela del consumatore, organizzato da Codacons, in Roma il 17 dicembre 2010, ha stimato, in maniera prudenziale e certamente per difetto, la spesa media globale annua dei possessori della tessera, usata come carta di credito, in circa € 2.000.000 (duemilioni), con corrispondenti introiti da ripartirsi tra società sportive, Lega Calcio ed il sistema imprese comunque collegato all’uso della tessera.
Va considerato, a questo proposito, che, secondo il Programma introduttivo della tessera, è “ grande tifoso “ non quello più affezionato alla squadra bensì quello che più spende mediante la tessera-carta di credito ; cosicchè la fidelizzazione è caratterizzata non tanto dalla passione sportiva quanto dal potere e dalla capacità di spesa ( spending power) del tifoso stesso. Circa, poi, l’utilità ed efficacia della tessera al fine proprio, ma non unico,di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, plurimi episodi ( vedasi , da ultimo, il provvedimento del Prefetto di Lecce, revocato in extremis, di far disputare la gara Lecce- Bari del 6 gennaio 2011 a porte chiuse ) si sono incaricati di dimostrarne l’assoluta inutilità ed inefficacia.
Naturalmente dal provvedimento del Garante scaturisce una serie di delicate e complesse conseguenze sul piano tecnico- giuridico in ordine alla liceità dell’uso e dell’utilizzo delle tessere sinora rilasciate senza l’osservanza delle condizioni e dei requisiti posti dallo stesso Garante con gravi responsabilità a carico di tutti i soggetti che tali tessere hanno rilasciato, in primis delle società sportive, nonché della FIGC e della Lega Calcio che hanno evidentemente e colpevolmente ignorato – altrimenti non vi sarebbe stato bisogno del provvedimento- il parere del Garante del giugno 2010 e le pur specifiche e formali diffide in data 18 giugno 2010 di Federsupporter. Nei prossimi giorni, in occasione di una conferenza stampa che sarà convocata e si terrà entro il mese di gennaio c.a., Federsupporter e Codacons illustreranno congiuntamente in dettaglio le iniziative che metteranno a disposizione dei sostenitori sportivi interessati onde tutelare al meglio i loro diritti anche alla luce del provvedimento del Garante.
Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter
cronache dalla casta del calcio con varie ed eventuali
quotidiano telematico
la balle dans la confusion - the football in confusion - топка в неловко положение
den ball in verwirrung - la pelota en la confusión - a bola em confusão - der bal in verwarring
την μπάλα στη σύγχυση - мяч в путанице - 혼란에 공 - 混乱のボール - 球在混亂
Ricerca personalizzata
il pallone in confusione
Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori
Si prega di non intasare le caselle di posta elettronica con spam pubblicitario e di altro tipo (come appelli politici). Questo sito tratta solo di calcio, finanza del calcio e di argomenti affini. Ogni abuso sarà punito.
Le foto presenti su "il pallone in confusione" sono state in gran parte prese da siti Internet: dovrebbero essere di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, possono segnalarlo a uno dei due indirizzi email sopra indicati
Le foto presenti su "il pallone in confusione" sono state in gran parte prese da siti Internet: dovrebbero essere di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, possono segnalarlo a uno dei due indirizzi email sopra indicati