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mercoledì 31 agosto 2011

Codacons-Federsupporter: udienza interlocutoria al Tar contro la tessera del tifoso

Il TAR del Lazio – Sezione I, nella Camera di Consiglio tenutasi questa mattina, si è riservato di decidere sulle istanze del Codacons e di Federsupporter, quest’ultima assistita e difesa dall’Avv. Carlo Guglielmo Izzo. Tali istanze, presentate ai fini di una rapida decisione nel merito, riguardano il ricorso del Codacons, in unione con Federsupporter, per l’annullamento del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva archiviato la segnalazione concernente l’esistenza di pratiche commerciali scorrette da parte delle società di calcio in relazione al rilascio della tessera del tifoso.
In particolare, al centro della segnalazione e del ricorso delle predette Associazioni, è stato posto il fatto che, per ottenere la tessera e, conseguentemente, abbonamenti e/o biglietti, i sostenitori sono, in pratica, costretti ad acquisire anche una carta di credito ricaricabile ( revolving), incorporante la stessa tessera.
Nelle loro istanze, Codacons e Federsupporter hanno messo in rilievo, ai fini di una rapida decisione del TAR del Lazio, la non necessità di espletare ulteriori attività istruttorie e l’urgenza della decisione medesima, tenuto conto dell’inizio dei campionati e della fase avanzata delle relative campagne abbonamenti. Si auspica che la decisione possa, dunque, intervenire in tempi brevi.

lunedì 25 luglio 2011

I problemi e i misteri del pacchetto di maggioranza della Roma

Non c’è in pratica giorno, dal momento (15 aprile c.a.) in cui è stato definito il contratto preliminare di compravendita del pacchetto azionario in oggetto, che non si siano inseguite e non si inseguano notizie giornalistiche e comunicati ufficiali in ordine alla suddetta compravendita. Da ultimo, con riferimento a notizie pubblicate, anche con grande rilievo, su plurimi organi di informazione circa asserite difficoltà insorte per la stipula della definitiva compravendita, fissata entro il 31 luglio, a causa della asserita sopravvenienza di impreviste perdite quantificate tra i 15 e i 20 mln di euro, Roma 2000 srl, anche su richiesta della Consob, ha emesso, alle ore 20,37 del 22 luglio scorso, un comunicato in cui, tra l’altro, afferma: «Si precisa come siano del tutto prive di fondamento le indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa in data odierna in merito all’esistenza di una perdita aggiuntiva di Euro 17 milioni risultante dal bilancio al 30 giugno 2011 della AS Roma spa. Infatti i dati di pre-chiusura della situazione patrimoniale della AS Roma spa alla data del 30 giugno 2011 risultano in linea con le previsioni e con i dati disponibili alla data di sottoscrizione del Contratto Preliminare di Compravendita».

Peraltro, il comunicato, richiesto dalla Consob, è venuto immediatamente dopo un fax ( ved. www.federsupporter.it) , inviato nella mattinata dello stesso 22 luglio da Federsupporter alla Consob, con il quale si chiedeva alla Commissione di voler accertare la veridicità delle notizie riportate, con grande enfasi, dagli organi di informazione, poi, come detto, smentite da Roma 2000 srl con il comunicato in parola. Gli organi di informazione, ancora una volta, hanno omesso di citare l’iniziativa di Federsupporter.

Tutto chiarito, dunque ? Niente affatto, perché il 24 luglio ed ancor oggi 25 luglio su numerosi giornali vengono sollevati dubbi, si parla di lettere di contestazione inviate dai promissari acquirenti, di frenetiche trattative in corso per ridurre, prima del 29 o, comunque, entro il 31 luglio prossimi, il prezzo di vendita del pacchetto azionario, tenuto conto di nuovamente asseriti cospicui, maggiori debiti societari, sia pure ricadenti nel prossimo o nei prossimi esercizi di bilancio ( su “Il Messaggero” del 24 luglio si parla di non meglio quantificate “ perdite inerziali”, cioè quelle che nel gergo tecnico indicano le perdite che si palesano già nella fase di inizio di una attività d’impresa).

Ma, al di là di come andrà effettivamente a finire la vicenda che, a questo punto, presenta caratteri più tipici di una telenovela che di una operazione commerciale (d’altronde, come finirà lo si verrà a conoscere entro il 29 o, al massimo, entro il 31 luglio prossimi), resta il fatto che i piccoli azionisti, i quali pur detengono il 33% del capitale sociale, nonché, più in generale, i sostenitori della Società sono stati, almeno finora, tenuti all’oscuro delle modalità e condizioni in cui sia stata condotta, si sia svolta e conclusa l’operazione ( alcuni aspetti economico-finanziari dell’operazione sono meglio specificati in una nota del 3 giugno u.s, intitolata “ Banche e Imprese: l’operazione AS Roma spa” del Presidente dell’Associazione, Alfredo Parisi, nota pure consultabile sul sito www.federsupporter.it).

In particolare, i predetti piccoli azionisti e sostenitori sono stati tenuti all’oscuro dei termini e delle modalità della procedura di cessione del pacchetto azionario, dei motivi che hanno condotto all’esito di tale procedura e della due diligence sulla cui base è stato concluso il contratto preliminare di compravendita del 15 aprile scorso.

Informazioni che, di sicuro influenti, direttamente o indirettamente, sul valore del titolo, secondo Federsupporter ( ved. le richieste in tal senso avanzate alla Consob il 19 e 26 aprile scorsi, consultabili sul sito www.federsupoporter.it, rimaste inascoltate e inevase), avrebbero dovuto essere rese note , anche per esigenze di assoluta trasparenza, a tutti gli azionisti ed al mercato.

Se così fosse stato fatto, probabilmente, oggi non vi sarebbe stato spazio per tante notizie o indiscrezioni giornalistiche e non vi sarebbe stato bisogno di continui comunicati ufficiali.

Peraltro, ora ci si dovrebbe attendere, essendo state ufficialmente dichiarate del tutto infondate da parte di Roma 2000 srl le notizie riportate dagli organi di informazione, che la Consob adotti le iniziative ed i provvedimenti previsti dall’art. 185 e dall’art. 187-ter del T.U.F. (Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria) che sanzionano, rispettivamente, le fattispecie di illecito penale o amministrativo costituite da manipolazione informativa del mercato.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto dei soci, in particolare dei piccoli azionisti che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale, trattandosi di società quotata, di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della AS Roma spa per quanto concerne la gestione della Società. In quest’ultimo caso, la suddetta minoranza dei soci potrebbe nominare, a maggioranza del capitale da essi posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti ( a questo scopo, i piccoli azionisti, iscrivendosi a Federsupporter , potrebbero ottenere dall’Associazione idoneo supporto organizzativo e giuridico). L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore o degli amministratori dalla carica. La responsabilità degli amministratori riguarda, non solo la violazione di obblighi previsti dalla legge e/o dallo statuto, ma anche la violazione dell’obbligo generale di diligenza: quest’ultima da valutarsi, non in base a quella richiesta alla persona media, bensì in base a quella richiesta in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenze dell’amministratore.

La valutazione dell’atto gestorio, ai fini dell’accertamento di responsabilità, non può implicare un giudizio di mera opportunità dell’atto stesso, poiché diversamente si sconfinerebbe nel campo della discrezionalità imprenditoriale, viceversa, occorre valutare l’eventuale omissione di quelle cautele, di quelle verifiche, di quelle informazioni preventive normalmente e prudenzialmente richieste per scelte quali quelle operate dall’amministratore ( per es. omissione della preventiva consultazione di collaboratori, consulenti ed esperti o mancata considerazione dei pareri formulati dagli stessi collaboratori, consulenti ed esperti).

Se, dunque, i soci di minoranza che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale ritenessero che gli amministratori della Società avessero compiuto od omesso atti in violazione di norme di legge o statutarie o in violazione dell’obbligo di diligenza, come sopra specificato, avrebbero la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità con conseguente richiesta, nei confronti degli amministratori responsabili, del risarcimento dei danni causati alla Società stessa.

L’azione in questione potrebbe essere esercitata, non solo nei confronti di chi ha amministrato la AS Roma spa fino al 15 aprile scorso, ma anche di chi l’abbia amministrata o l’amministrerà successivamente. Pare, comunque, strano ed inusuale, almeno a chi scrive, che, se sono vere le notizie di stampa secondo le quali i promissari acquirenti avrebbero contestato o contesterebbero oneri sopravvenuti alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita, gli stessi promissari acquirenti non si siano cautelati, riservandosi nel contratto preliminare sottoscritto il 15 aprile scorso il diritto di essere preventivamente consultati e di preventivamente approvare tutti gli atti compiuti dagli amministratori della AS Roma spa da tale data fino a quella di stipulazione del contratto definitivo, comportanti l’assunzione di obbligazioni debitorie a carico della Società, ricadenti in periodi anche successivi, per importi, singolarmente o cumulativamente considerati, superiori a cifre minime predeterminate.

Conclusivamente, stando a ciò che finora è emerso ed è stato reso noto, mi sembra si possa dire, soprattutto alla luce di quanto ufficialmente comunicato da Roma 2000 srl il 22 luglio scorso, che, essendosi avverate tutte le condizioni sospensive previste nel contratto preliminare del 15 aprile scorso, nonché risultando i dati sulla situazione patrimoniale della AS Roma al 30 giugno 2011 in linea con le previsioni ed i dati disponibili alla data di sottoscrizione del suddetto contratto e, quindi, noti ai promissari acquirenti, sia del tutto corretta e giuridicamente fondata la posizione di Roma 2000 srl e di Unicredit di pretendere ed esigere, al prezzo ed alle condizioni convenute nel preliminare, la stipulazione del contratto definitivo di compravendita ( closing) il 29 luglio o, comunque, entro il 31 luglio prossimi.

Avv. Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter

martedì 19 luglio 2011

L'Osservatorio recepisce l'istanza di Federsupporter sull'obbligo della tdt per gli abbonati della Roma

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 10:00 di giovedì prossimo, per vagliare «l’annunciata iniziativa di vendita degli abbonamenti dell'AS Roma anche ai non possessori della tessera del tifoso». Lo comunica l'organismo del Viminale in un suo comunicato: tuttavia, l'Osservatorio ribadisce «l’obbligo di rammentare che il recente “Protocollo d’intesa”, siglato tra il Ministro dell’Interno ed i vertici sportivi, esclude espressamente tale possibilità, sebbene nel contesto di una piena autonomia dei club di strutturare iniziative promozionali, nell’ambito della cornice delle regole che disciplinano la tessera del tifoso». L'Osservatorio ha dunque recepito immediatamente le rimostranze espresse sabato scorso da Federsupporter in una lettera in cui si evidenziava «su plurimi organi di stampa ( vedasi Corriere della Sera, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Messaggero) viene oggi data notizia che i tifosi della AS Roma potranno sottoscrivere l’abbonamento per la stagione sportiva 2011/2012 senza tessera del tifoso». L'associazione dei supporter sportivi ha anche sottolineato nella missiva che «sui predetti organi di informazione vengono riportate, tra virgolette, dichiarazioni attribuite all’Amministratore Delegato, Dr. Fenucci, ed al Responsabile della biglietteria Dr.Feliziani, della AS Roma, secondo i quali i tifosi della stessa AS Roma sarebbero i soli che potrebbero sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione sportiva 2011/2012 senza aderire alla tessera del tifoso». queste notizie hanno suscitato forti perplessità nei tifosi di altre società, tra i quali molti associati di Federsupporter che hanno sollecitato per avere spiegazioni e chiarimenti. La riunione dell'Osservatorio ristabilirà l'ordine: gli abbonati della Roma dovranno avere anche loro la tessera del tifoso come tutti gli altri supporter italiani. Parafrasando George Orwell si può dire che non esistono tifosi più uguali degli altri.

Vittoria di Federsupporter: reinseriti i vincoli ambientali del ddl sui nuovi stadi

Nel disegno di legge per la costruzione dei nuovi stadi saranno inseriti i vincoli paesaggisti e ambientali. Lo sottolinea Federsupporter in una lettera spedita al Presidente ed ai membri della VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione ) della Camera. E' una vittoria dell'associazione dei tifosi che ne aveva più volte sottolineato l'importanza. La reintroduzione dei suddetti vincoli, si legge nella lettera, «che era stata in più occasioni auspicata e sollecitata alla Commissione da parte di Federsupporter: ciò anche allo scopo di eliminare dal testo legislativo più che legittimi dubbi di vizi di illegittimità costituzionale». «Il superamento della situazione di stallo che si era verificata - prosegue Federsupporter - è dovuto alla presentazione di emendamenti da parte del Governo che reintroducono l’espresso e specifico rispetto di vincoli paesaggisti e ambientali per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi». Inoltre, si legge ancora nella lettera del sindacato dei tifosi, «la scrivente Associazione prende atto con soddisfazione che nella riunione del 14 luglio del corrente anno si sarebbe profilato un accordo tra maggioranza ed opposizione ai fini dell’approvazione di un testo condiviso del suddetto disegno di legge».

Federsupporter consiglia anche l'eliminazione dell'«anomala ed impropria contaminazione della disciplina dettata dalla normativa sull’Accordo di Programma in caso di dissenso di una o più delle Amministrazioni interessate con la disciplina dettata dai citati artt. da 14 a 14/quinquies della legge n. 241/1990, sempre in caso di dissenso, oltre che palesemente irrazionale e discriminatoria, non comprendendosi per quale motivo il dissenso nell’ambito dell’Accordo di Programma debba essere trattato solo per gli impianti sportivi in maniera diversa da come è trattato per tutti gli altri impianti, è in palese contrasto con il fatto che la relazione tra la Conferenza di servizi di cui alla legge n.241/1990 e l’Accordo di programma di cui al T.U. delle leggi sugli Enti locali si pone in un rapporto di genus a species. Tanto premesso, la scrivente Associazione si permette di richiamare l’attenzione di codesta Commissione sull’opportunità di eliminare all’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del disegno di legge in oggetto, il richiamo, quanto agli effetti del dissenso espresso nella Conferenza convocata per l’Accordo di Programma, agli artt. da 14 a 14/quinquies della legge 7/08/1990, n.241, e successive modificazioni».

martedì 26 aprile 2011

Federsupporter e Codacons: sia resa pubblica la due diligence sulla Roma

Le due associazioni lo chiedono alla Consob

Federsupporter e Codacons hanno inviato in data odierna una formale richiesta, il cui testo può essere consultato sui siti www.federsupporter.it e www.codacons.it, alla Consob affinchè la Commissione renda pubblica la due diligence in oggetto. Quanto sopra allo scopo di rendere possibile ai piccoli azionisti della Società ed al mercato di poter verificare gli effettivi contenuti del suddetto documento onde accertare la rispondenza al vero delle affermazioni relative alla gestione della A.S. Roma spa contenute in un articolo apparso su “La Repubblica” del 20 aprile u.s., smentite ufficialmente dalla Società con un comunicato in pari data.

In esito alla verifica in questione, può unicamente determinarsi la seguente alternativa: o sono vere le affermazioni contenute nell’articolo richiamato o esse, come afferma il comunicato societario, sono inesatte e fuorvianti. Nell’un caso o nell’altro vi sarebbero gravi responsabilità di chi non avesse dichiarato il vero: responsabilità perseguibili dai piccoli azionisti sotto molteplici profili ed in ogni opportuna sede.

mercoledì 20 aprile 2011

Federsupporter e Codacons: intervenga la Consob sulla cessione della Roma

Federsupporter e Codacons chiedono alla Consob un intervento urgente in merito alla cessione della maggioranza delle azioni della AS Roma spa a tutela degli investitori e del mercato.

Federsupporter e Codacons hanno inviato oggi alla Consob una formale richiesta di intervento urgente della Commissione in merito alla cessione della maggioranza delle azioni della AS Roma spa a tutela degli investitori e del mercato. In particolare, nella lettera, che si trova pubblicata sul sito www.federsupporter.it e www.codacons.it,viene messo in evidenza che i piccoli azionisti della AS Roma, i quali detengono complessivamente circa il 33 % del capitale sociale, sono stati tenuti all’oscuro delle regole e delle modalità di svolgimento del negoziato che ha portato all’odierna cessione: regole e modalità che, invece, avrebbero dovuto essere comunicate ai suddetti piccoli azionisti.

Tale omissione non ha consentito e non consente ai richiamati piccoli azionisti di poter verificare se il negoziato si sia effettivamente svolto secondo le regole e le modalità prestabilite e, soprattutto, non consente di verificare se l’offerta che ha portato all’aggiudicazione del pacchetto di maggioranza azionario della AS Roma alla così detta “ cordata americana” sia, in realtà, quella migliore.

Ciò anche alla luce del fatto che il prezzo di cessione del suddetto pacchetto, pari a € 0,67, risulta inferiore di oltre il 40% rispetto al valore delle azioni ,€ 1,16, registrato poco prima della data della cessione stessa.

Inoltre, si chiede alla Consob di accertare se sussistano o possano sussistere eventuali situazioni di conflitto di interesse tra i soggetti negoziatori e gli attuali soggetti cessionari delle azioni di maggioranza.

venerdì 8 aprile 2011

Federsupporter: la tessera del tifoso, questa sconosciuta...ancora

Prendiamo spunto da due episodi segnalati da alcuni tifosi e riportati dalla stampa per sottolineare le difficoltà e le incongruenze nel quale si dibatte tuttora quello strumento ibrido di marketing in cui sono state forzate la filosofia e le tematiche della lotta alla violenza negli impianti sportivi. Le carenze organizzative, tecniche, comunicazionali e di trasparenza che caratterizzano la filiera della tessera del tifoso, da più parti sollevate, ed in particolare da Codacons e da Federsupporter, hanno trovato puntuale conferma nel provvedimento ( n.b. non un semplice parere) del 12 gennaio u.s. dell’Autorità Garante della Privacy che ha imposto alle società sportive “ di migliorare l’informativa da dare ai tifosi….mettendo in evidenza i dati che possono essere trattati solo su base volontaria e con consenso ad hoc…” Ma soprattutto “ i tifosi dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid” “. A tutt’oggi non risulta alcuna risposta da parte delle richiamate società, tanto che Codacons ha ritenuto opportuno sollecitare nuovamente ‘ Autorità Garante. Questa premessa si rende necessaria per commentare, brevemente, non solo le richiamate segnalazioni dei tifosi ma, soprattutto, la replica del Ministero dell’Interno. La domanda: “ Che fine ha fatto la tessera del tifoso? Ad agosto dello scorso anno ho sottoscritto la tessera del tifoso contestualmente all’abbonamento per la stagione calcistica 2010/2011, mancano poche giornate alla fine del campionato e la tessera del tifoso non mi è stata recapitata… E nelle stesse condizioni mie si trovano tantissimi altri tifosi….. che fanno le poste ? – in Il Messaggero.it del 28.03.2011”

Dal Corriere del Mezzogiorno del 30.03.2011 :” Un lettore de Il Napolista ha scritto al sito inviando la risposta che il Ministero dell’Interno gli ha dato dopo le sue ripetute proteste per il fatto di non riuscire a trovare la tessera del tifoso negli uffici postali partenopei “ pubblicato su Pianetagenoa1893.net, dal sito” il napolista.it.”

E la risposta ministeriale è significativa in quanto richiama la responsabilità, prima, delle società sportive e, poi, dei soggetti collocatori della tessera, responsabilità per la cui evasione non è prevista alcuna penalizzazione ma solo il disprezzo per il “ cliente”. “Spiacenti degli inconvenienti e ritardi da li patiti, si comunica che già da tempo è in atto il monitoraggio delle problematiche connesse alla reperibilità e rilascio delle tessere del tifoso. In particolare per quanto riguarda il Napoli Calcio, gli organi sportivi competenti hanno qui riferito che detta società ha effettivamente disabilitato al rilascio alcuni uffici postali dislocati sul territorio italiano a causa di loro problemi tecnici e che altri sono sprovvisti materialmente delle tessere… Le confermiamo peraltro che per vedere assicurato il suo diritto a seguire la squadra del cuore in trasferta, prendendo posto, volendo, nel settore degli ospiti degli stadi ed anche in presenza di limitazioni, Lei potrà richiedere il rilascio della Tessera del Tifoso, previa autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy, a qualsiasi Società di calcio iscritta ai campionati di Serie A, B o Lega Pro, vedendo assicurate così tutte le facilitazioni di base previste dal Programma”. Risposta che , come evidenzia il sito stesso “…ha sorpreso il tifoso che però ha riconosciuto al Ministero quella correttezza e celerità che non ha mai trovato nella società….”. Su questa replica ministeriale, peraltro, devono evidenziarsi due aspetti .

Il primo : è stata capovolta la logica della tanto sbandierata fidelizzazione che consente al tifoso possessore della tessera della SUA squadra di accedere a qualsiasi impianto sportivo. Ora si invita , nell’inerzia della società sulla quale dovrebbe pesare l’obbligo di consegnare la tessera, il tifoso a sottoscrivere una tessera qualsiasi per poter assistere alle gare della SUA squadra.

Invero “Le linee guida per gli addetti ai lavori approvate dal gruppo di lavoro tecnico” del luglio 2010 prevedono che “… possono richiedere ed ottenere la tessera del tifoso tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi società sportiva . I più appassionati potranno avere anche Tessere del Tifoso di differenti squadre.” Ma sembra del tutto evidente che la passione è un sentimento “ monopolistico”, ad una sola direzione, verso qualcosa o qualcuno e non ammette devianze. Ciò è ancora più vero per la PROPRIA squadra per la quale la fedeltà è “certificata” dalla tessera- abbonamento.

Tale passione, del resto, è enfatizzata dalla stessa Lega Italiana Calcio quando afferma che “ la tessera del tifoso è il futuro per tutte le società di calcio che traggono ogni domenica energia dal cuore pulsante dei tifosi “ e che “ è un segno di riconoscimento, una dichiarazione di fedeltà alla propria squadra

Il secondo aspetto è ancora più rilevante, in quanto riguarda un inciso solo apparentemente formale quando il Ministero invita il tifoso a richiedere la tessera “… nel rispetto della normativa sulla privacy….”. Come noto, infatti, il provvedimento dell’Autorità Garante sopra richiamato, che avrebbe dovuto costituire un obbligo per i soggetti cui è stato diretto : Coni, Figc, società sportive e soprattutto Ministero dell’Interno, non ha sinora avuto alcun seguito, in quella sorta di limbo in cui sembra vivere il mondo sportivo, al di fuori di regole e di rispetto, prima ancora che per le Istituzioni, per chi consente loro ancora di esistere : i tifosi- clienti.

Alfredo Parisi - Presidente Federsupporter

giovedì 7 aprile 2011

Ancora una volta la Consob ascolta Federsupporter

E’ con molta soddisfazione che Federsupporter comunica di aver ricevuto, in data 7 corrente, dalla Consob riscontro alle richieste di chiarimenti formulate in merito all’andamento anomalo del titolo Lazio spa nel periodo settembre/ottobre 2010.
Una occasione questa per ribadire come, quando si percorre con coerenza una strada, anche la più difficile e faticosa, ma nel pieno rispetto delle regole e dei ruoli Istituzionali, la voce dei “pigmei” possa trovare ancora ascolto.
Nella richiamata lettera, la Consob comunica che “..le circostanze segnalate sono allo stato oggetto di valutazione….” e che “ .. al termine delle relative indagini potranno essere comunicate le risultanze e le iniziative assunte…”, ovviamente qualora queste non siano coperte da segreto d’ufficio.
Quanto sopra dimostra, ancora una volta, l’opportunità di associarsi a Federsupporter per ottenere la migliore tutela degli interessi e dei diritti dei sostenitori sportivi, qualunque sia la veste in cui si propongano: clienti, consumatori, abbonati, sportivi, piccoli azionisti.

venerdì 11 febbraio 2011

La cessione della partecipazione azionaria di controllo della A.S. Roma spa . Le regole del giuoco. Cessione o partnership?

Le vicende relative alla cessione in oggetto sono, in questi giorni, di grande attualità ed interesse. Notizie o, per meglio dire, più spesso, voci, a volte le più disparate e contraddittorie, si sono inseguite in rapida successione e, per tale motivo, Federsupporter e Codacons hanno formalmente chiesto il 3 corrente ( vedasi su www.Federsupporter.it) un intervento urgente della Consob, affinchè si fosse fatta chiarezza ed i risparmiatori ed il mercato fossero stati messi nella condizione di disporre di informazioni certe, tempestive ed esaurienti.

Ciò premesso, vale la pena di soffermarsi su taluni aspetti della cessione di cui trattasi, finora, a quanto consta, non specificamente ed adeguatamente esaminati. Più precisamente, il riferimento è alle modalità con le quali la cessione è stata finora portata avanti e, a quel che sembra, finalizzata. E’ stato pubblicamente dichiarato, sin dall’inizio, dai soggetti incaricati della cessione che quest’ultima si sarebbe svolta secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella che va sotto la denominazione di “gara a licitazione privata “ .

Procedura che solitamente viene utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, nei casi di urgenza oppure quando un precedente esperimento d’asta sia stato negativo, allorchè, in particolare, si verta in materia di aggiudicazione di lavori a ditte specializzate.

La procedura consiste, in estrema sintesi, nell’invito a determinati soggetti a fare offerte, scegliendo tra le stesse, quella, alla fine, ritenuta migliore. Si tratta, quindi, in effetti, di una vera e propria gara tra possibili offerenti: gara che, usualmente, qualora vi siano più offerte vincolanti, si conclude con una ulteriore gara ristretta al massimo rialzo tra le migliori di tali offerte.

A questo proposito, alcune notizie e/o voci riportate da organi di informazione, hanno parlato di offerte “ inammissibili” o “ irricevibili”. Laddove, se così fosse ed a parte il fatto che non è dato di sapere su quali basi le proposte in questione sarebbero state ritenute “ inammissibili” o “ irricevibili”, le proposte stesse dovrebbero considerarsi come neppure mai esistite. Come ogni gara, le regole della medesima devono- dovrebbero- essere preventivamente stabilite, comunicate ai partecipanti alla gara e rese note al pubblico. In altre parole e volendo rifarsi ad un ambito calcistico, le regole per disputare le partite sono stabilite e conosciute prima del loro inizio e perchè la partita sia regolare esse vanno rispettate; regole che, di certo, non possono essere cambiate durante lo svolgimento del gioco.

Si tenga, altresì, presente che, sotto un profilo più strettamente tecnico -giuridico, anche da atti unilaterali nascono obbligazioni giuridiche. Se un soggetto assume su di sè la titolarità e la responsabilità di vendere un bene a terzi e promette pubblicamente di farlo secondo determinate modalità e regole, tale promessa diventa vincolante per il promittente. La promessa deve considerarsi vincolante sia nei confronti dei potenziali ed effettivi offerenti sia nei confronti di tutti i proprietari del bene, nella fattispecie, gli azionisti della Società, titolari e portatori di diritti ed interessi a che la gara si svolga secondo le modalità e le regole promesse. Si tenga ancora conto del fatto che qualsiasi offerente, risultato non aggiudicatario del bene in vendita, potrebbe agire in sede giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti ( quella che in gergo si chiama violazione del diritto di chanche ) a causa dell’eventuale, mancato rispetto delle modalità e delle regole stabilite per lo svolgimento e la definizione della gara. Aggiungasi che un altro delicato aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quello dell’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento della competizione. L’eventuale presenza, diretta o indiretta, di rapporti di affari e commerciali, già esistenti o nascenti dalla gestione e definizione della trattativa, tra soggetti preposti alla vendita e soggetti offerenti potrebbe, infatti, qualora non comunicata, configurare l’ipotesi di violazione dell’art. 2629 bis C.C. per omessa comunicazione di conflitto di interessi. Eventuale omissione rilevante anche sul piano penale, essendo prevista una sanzione consistente nella reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi. Destinatari dell’obbligo sono gli amministratori di società quotate e /o di enti sottoposti a vigilanza, come, per esempio, le banche. Il precetto consiste nell’obbligo di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società e/o dell’ente vigilato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Laddove per natura si intendono le caratteristiche intrinseche dell’interesse, per termine una descrizione qualitativa dell’interesse, per origine la provenienza dell’interesse stesso, per portata la dimensione quantitativa e temporale di quest’ultimo.

Per danno a terzi deve intendersi qualsiasi pregiudizio patrimoniale nei confronti di chiunque i cui interessi siano coinvolti nell’operazione e, certamente, nella fattispecie, in questa categoria rientrerebbero tutti gli azionisti che non avessero partecipato all’operazione stessa. Come si può, dunque, constatare, la cessione in discorso va riguardata, non solo, come evidenziato nella citata lettera del 3 febbraio c.a., sotto l’aspetto della prevenzione ed eventuale repressione di abusi di mercato (manipolazione operativa e/o informativa del mercato), ma anche sotto altri aspetti, non meno importanti, come quelli qui trattati. Siccome, poi, la cessione in oggetto riguarda il 67% circa del capitale sociale, vale a dire le azioni quotate sul mercato telematico azionario, e ove fosse vero che la Banca rimanesse per circa il 40 % nella compagine azionaria della Società o di una nuova società (Newco, nuova società ) controllante la Società medesima ed ove fosse ancora vero che la stessa Banca finanziasse l’OPA obbligatoria successiva alla cessione, ebbene, in tali ipotesi, più appropriatamente si dovrebbe parlare, anziché di una dismissione vera e propria, di una sostanziale partnership tra il cessionario e la Banca medesima. La qual cosa potrebbe essere avvalorata dall’eventuale stipulazione tra il cessionario e la Banca predetti di patti parasociali quali, a titolo esemplificativo: un patto di sindacato di blocco che ponga limiti e condizioni al trasferimento delle azioni ; un patto di sindacato di voto avente ad oggetto l’esercizio del voto in assemblea; un patto che impegni a deliberare a scadenze prestabilite aumenti di capitale ed a parteciparvi. Peraltro, ove esistenti, tali patti si dovranno conoscere, poiché la legge impone, per le società quotate, e per quelle che le controllano, l’obbligo di comunicazione di essi alla Consob, la loro pubblicazione, per estratto, sulla stampa quotidiana e il loro deposito presso il Registro delle Imprese del luogo ove la Società ha la sede legale. In particolare, potrà essere interessante, ai fini di una più complessiva e compiuta valutazione dell’operazione, conoscere se la Banca avrà assunto oppure no l’obbligo di deliberare futuri aumenti di capitale, d’altronde già previsti come necessari, nonché l’obbligo di parteciparvi.

Quanto al fatto che, così come pure riportato da organi di stampa, la AS Roma spa possa uscire dalla Borsa (c.d. delisting) occorre tenere a mente quanto segue. L’uscita dalla Borsa può realizzarsi se tutto il capitale sociale rimane nelle mani di un socio. L’art. 108 del TUF ( Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria) stabilisce che colui il quale, a seguito di un’OPA totalitaria, venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Sempre l’art. 108 stabilisce che colui il quale venga a detenere una partecipazione superiore al 90 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, salvo che non ripristini entro 90 giorni un flottante ( oggi pari a circa il 33 % ) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il successivo art.111 prevede, altresì, per colui il quale venga a detenere, a seguito di un’OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 % del capitale sociale, il diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, ove nel documento di offerta abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi di tale diritto. Per concludere, anche alla luce di tutto quanto precede, vieppiù si rafforza l’esigenza che, così come rappresentato e richiesto nella lettera del 3 corrente, soprattutto in una fase particolarmente complessa e delicata dell’operazione, tutti i soggetti interessati, in specie gli organi di informazione, si attengano scrupolosamente alle norme che presiedono alla diffusione di notizie e/o voci riguardanti l’operazione stessa ed influenti sul prezzo del titolo, nonché la necessità che informazioni privilegiate vengano comunicate al pubblico senza indugio da parte della Società quotata e dei soggetti che la controllano, dovendosi intendere per informazioni privilegiate quelle concernenti, direttamente o indirettamente, la suddetta Società che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli della Società stessa. Vi è l’esigenza, infine, che la Consob eserciti sulla diffusione delle notizie e/o voci di cui sopra e sulla comunicazione, senza indugio, delle informazioni predette il più attento, tempestivo e rigoroso controllo e, ove necessario, eserciti un doveroso ed efficace intervento.

Avv.Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

N.B. L’utilizzazione del presente documento è consentita solo dietro espressa citazione della fonte e dell’Autore

mercoledì 26 gennaio 2011

Federsupporter/Codacons: la lettera per il consenso dei dati personali per la Tdt

UNITI & INSIEME: possiamo far valere i nostri diritti . Chiediamo solo trasparenza. Iscriviti a Federsupporter ( € 20,00 annui) ed a Codacons ( € 10,00 solo se sei iscritto a Federsupporter). Aiutaci ad Aiutarti! Se ritieni di NON essere stato adeguatamente informato puoi indirizzare alla Società Sportiva che ha ti ha rilasciato la Tessera del Tifoso la lettera di cui al testo predisposto da Federsupporter e Codacons.

Il Presidente - Alfredo Parisi

FAC SIMILE DI LETTERA-TIPO DA INVIARSI DA PARTE DEI POSSESSORI DELLA TESSERA DEL TIFOSO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
FONTE FEDERSUPPORTER/CODACONS
“ Spett.le
(nome e indirizzo della Società) Raccomandata AR
OGGETTO: TESSERA DEL TIFOSO. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Nella mia qualità di possessore della tessera del tifoso n……………………..del………………..a me rilasciata da codesta Società espongo e chiedo quanto segue.
Con provvedimento del 10 novembre 2010, pubblicizzato mediante comunicato stampa del 12 gennaio 2011, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti dei suddetti dati relativi alla tessera del tifoso l’adozione di misure e accorgimenti entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, dando riscontro dell’avvenuto adempimento alla sunnominata Autorità entro il medesimo termine.
Peraltro, il provvedimento risulta essere stato inviato dall’Autorità Garante al Ministero dell’Interno, al CONI e alla FIGC.
Le misure e gli accorgimenti prescritti consistono:
1) Nell’integrazione dell’informativa da rendere agli aderenti alla tessera con evidenziazione dei trattamenti che prescindono dal consenso degli utenti perché istituzionalmente e necessariamente connessi al rilascio della tessera, dovendo contenere l’informativa uno specifico riferimento alla comunicazione dei dati personali degli utenti alle questure nonché le caratteristiche del trattamento svolto mediante l’utilizzo di tecnologie RFID;
2) L’evidenziazione dei trattamenti che possono essere effettuati su base meramente volontaria e che, quindi, necessitano di un preventivo, espresso, specifico, libero e incondizionato consenso ad hoc dell’utente (attività di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni commerciali);
3) L’evidenziazione delle conseguenze dell’eventuale rifiuto del consenso di cui sub 2.
Tutto ciò premesso e considerato, poiché non mi risulta che, a tutt’oggi, codesta Società abbia adempiuto le prescrizioni dell’Autorità Garante, così come sopra riportate, chiedo a codesta Società un urgente, formale ed esauriente riscontro in merito, con riserva, nel frattempo e in difetto del richiesto riscontro, di ogni diritto e azione nelle opportune e competenti sedi, per cui mi riservo, sin d’ora, di dare mandato al Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons).
Resta, in ogni caso, inteso che, in attesa del richiesto riscontro e all’esito dello stesso, con la presente, nego espressamente il mio consenso a qualsiasi trattamento e utilizzo dei dati personali che mi riguardano relativamente ad attività di natura e tipologia commerciale non istituzionalmente e necessariamente connesse alla tessera del tifoso.
Distinti saluti. Firma leggibile del possessore della tessera del tifoso

sabato 22 gennaio 2011

Tessera del tifoso: martedì prossimo Federsupporter-Codacons presentano nuove iniziative


Federsupporter e Codacons - insieme per dare voce, rappresentanza e tutela ai sostenitori sportivi nella loro qualità di consumatori e finanziatori dello sport - comunicano che martedì, 25 gennaio 2011, in Roma, presso l’Hotel Nazionale (Sala Cinema), Piazza Montecitorio 131, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, terranno congiuntamente una conferenza stampa-dibattito in cui presenteranno ed illustreranno gli scopi, la natura ed i contenuti dell’accordo tra le due Associazioni per dare finalmente voce, rappresentanza e tutela ai sostenitori sportivi nella loro qualità di consumatori e finanziatori dello sport.

Nell’occasione Federsupporter e Codacons esporranno e spiegheranno il programma di iniziative ed attività per l’anno in corso. Si parlerà, a titolo esemplificativo, di carta dei diritti del consumatore sportivo, di nuovo modello di impresa sportiva, di azionariato diffuso o popolare, di nuova regolamentazione del rapporto di lavoro degli atleti professionisti, di una disciplina specifica ed organica dell’attività degli agenti o procuratori sportivi, dell’istituzionalizzazione della rappresentanza dei sostenitori sportivi nelle istituzioni dello sport (CONI, Federazioni) e nelle società sportive, del rilancio e della promozione dei settori giovanili.

In particolare, si fornirà un primo bilancio consuntivo dell’applicazione della tessera del tifoso, a conclusione del girone di andata del campionato di Serie A.

Saranno illustrate le iniziative e gli strumenti di tutela apprestati dalle due Associazioni a disposizione dei possessori della tessera del tifoso, in specie sotto il profilo della difesa e della garanzia dei diritti alla riservatezza.

Quanto sopra anche alla luce di recenti provvedimenti dell’Autorità Garante della privacy che ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo in materia sia da Federsupporter sia da Codacons e rimasti inascoltati e disattesi dalle società e dalle Istituzioni sportive.

Agli esponenti dell’informazione, delle Istituzioni, società ed associazioni sportive, dei professionisti che si occupano di sport, agli esponenti parlamentari e politici e degli Enti territoriali dei quali si auspica ed è prevista la presenza e la partecipazione alla conferenza-dibattito verrà fornita interessante ed inedita documentazione.

venerdì 14 gennaio 2011

Tessera del Tifoso: Federsupporter e Garante della Privacy d'accordo

Sul recente provvedimento (non si tratta più di un semplice parere come nel giugno 2010) del Garante della Privacysi è espressa Federsupporter in una nota redatta dall'Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridica- Legale, richiamando considerazioni e rilievi da tempo formulati e rimasti "lettera morta" sia per i soggetti attivi del business che per i sostenitori sportivi soggetti passivi del Programma Tessera del Tifoso.
Alfredo Parisi - Presidente Fdersupporter

Il Garante della Privacy, con proprio provvedimento ( il provvedimento e relativo comunicato stampa in data 12 gennaio 2011 dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.federsupporter.it), inviato al Ministero dell’Interno, al Coni, alla FIGC ed alle società sportive, con riferimento alla tessera del tifoso, ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo da Federsupporter. In sintesi ed in particolare, il Garante, in conformità ad un proprio parere del giugno 2010 ed anche a seguito ed in accoglimento di plurime istanze pervenute da più parti e, segnatamente , da Codacons ( vedasi sul sito www.codacons.it) che evidenziavano numerosi profili di illiceità della tessera del tifoso sotto l’aspetto della tutela del diritto alla riservatezza, ha posto una netta linea di demarcazione fra il trattamento e l’utilizzazione di dati personali ai fini della certificazione mediante la tessera dell’inesistenza di motivi (Daspo o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) ostativi all’accesso agli stadi ed il trattamento e l’utilizzazione suddetti a fini puramente commerciali.
A tali ultimi fini è necessario, infatti, secondo il Garante, il previo, espresso, specifico, informato, libero ed incondizionato consenso dell’interessato: requisito che, sempre secondo il Garante, non sussiste nel caso della tessera del tifoso usata, come avviene nella generalità dei casi, a fini puramente commerciali. Rilievo che Federsupporter aveva mosso nella documentazione fornita in occasione della Conferenza stampa intitolata “ Tessera del Tifoso : misura di sicurezza o strumento di marketing ?” tenuta in Roma il 21 giugno 2010 ( vedasi www.federsupporter.it) e contenuto nelle lettere di diffida raccomandate A.R. inviate il 18 giugno 2010 sia alla FIGC sia alla Lega Calcio in cui, tra l’altro, si diceva, per l’appunto, che la tessera del tifoso in quanto anche- soprattutto- carta di credito revolving con fotografia, sollevava notevoli dubbi sotto il profilo della “ tutela del diritto alla riservatezza(privacy)”. Peraltro, sempre sotto questo aspetto, Federsupporter nella relazione sulla tutela dello specifico consumatore sportivo, tenuta nell’ambito del Convegno sulla più ampia tutela del consumatore, organizzato da Codacons, in Roma il 17 dicembre 2010, ha stimato, in maniera prudenziale e certamente per difetto, la spesa media globale annua dei possessori della tessera, usata come carta di credito, in circa € 2.000.000 (duemilioni), con corrispondenti introiti da ripartirsi tra società sportive, Lega Calcio ed il sistema imprese comunque collegato all’uso della tessera.
Va considerato, a questo proposito, che, secondo il Programma introduttivo della tessera, è “ grande tifoso “ non quello più affezionato alla squadra bensì quello che più spende mediante la tessera-carta di credito ; cosicchè la fidelizzazione è caratterizzata non tanto dalla passione sportiva quanto dal potere e dalla capacità di spesa ( spending power) del tifoso stesso. Circa, poi, l’utilità ed efficacia della tessera al fine proprio, ma non unico,di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, plurimi episodi ( vedasi , da ultimo, il provvedimento del Prefetto di Lecce, revocato in extremis, di far disputare la gara Lecce- Bari del 6 gennaio 2011 a porte chiuse ) si sono incaricati di dimostrarne l’assoluta inutilità ed inefficacia.
Naturalmente dal provvedimento del Garante scaturisce una serie di delicate e complesse conseguenze sul piano tecnico- giuridico in ordine alla liceità dell’uso e dell’utilizzo delle tessere sinora rilasciate senza l’osservanza delle condizioni e dei requisiti posti dallo stesso Garante con gravi responsabilità a carico di tutti i soggetti che tali tessere hanno rilasciato, in primis delle società sportive, nonché della FIGC e della Lega Calcio che hanno evidentemente e colpevolmente ignorato – altrimenti non vi sarebbe stato bisogno del provvedimento- il parere del Garante del giugno 2010 e le pur specifiche e formali diffide in data 18 giugno 2010 di Federsupporter. Nei prossimi giorni, in occasione di una conferenza stampa che sarà convocata e si terrà entro il mese di gennaio c.a., Federsupporter e Codacons illustreranno congiuntamente in dettaglio le iniziative che metteranno a disposizione dei sostenitori sportivi interessati onde tutelare al meglio i loro diritti anche alla luce del provvedimento del Garante.
Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

martedì 4 gennaio 2011

Codacons e Federsupporter intervengono per tutelare i tifosi di Lecce e Bari

Codacons e Federsupporter - l'Associazione nazionale che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società e associazioni sportive, nella duplice veste di piccoli azionisti e/o di consumatori dello spettacolo sportivo - con riferimento all’iniziale decisione del Prefetto di Lecce di far disputare a porte chiuse l'incontro di calcio Lecce-Bari del prossimo 6 gennaio 2011, con divieto, pertanto, di assistere all'incontro anche per i sostenitori delle due squadre muniti di tessera del tifoso, prendono atto della sua revoca intervenuta solo ieri, 3 gennaio 2011.
Il ripetersi di tali contraddittori ed intempestivi provvedimenti, a parere di entrambe le Associazioni, rivela l'inutilità e l'inefficacia della suddetta tessera al fine dichiarato di prevenire episodi di violenza durante le manifestazioni sportive. La tessera, invece, si rivela di fatto essere - come più volte in precedenza già sottolineato - solo o prevalentemente un'occasione e uno strumento di business commerciale e finanziario.
Ciò premesso e considerato, Federsupporter e Codacons, nelle loro rispettive vesti, si dichiarano sin da ora disponibili ad offrire supporto ai sostenitori di società sportive per la migliore e più efficace tutela dei loro diritti. Tutela in ordine alla quale si riservano, nei prossimi giorni, di meglio precisare sui loro rispettivi siti (www.federsupporter.it e www.codacons.it) condizioni e modalità di accesso.

domenica 12 dicembre 2010

Federupporter partecipa venerdì al convegno Codacons sulla difesa consumatori

Federsupporter parteciperà al Convegno organizzato dal CODACONS in Roma il prossimo 17 dicembre (dalle ore 14,00 alle 18,00) sul tema della difesa del cittadino - consumatore nel cui ambito verrà riservata una parte importante all'associazione sul tema "Un nuovo consumatore: il sostenitore delle società sportive: nessuna tutela,tanti obblighi".Peraltro questo è il primo passo di una più stretta collaborazione tra CODACONS e FEDERSUPPORTER che dovrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni mediante un apposito protocollo d'intesa.

martedì 30 novembre 2010

Federsupporter sul contratto: «I calciatori diventeranno come gli antichi gladiatori»

Con mie note del 30 luglio e del 14 settembre (cfr. www.federsupporter.it) mi ero espresso sul rinnovo del CCNL dei calciatori, permettendomi di formulare delle indicazioni e delle proposte all’insegna del tentativo di coniugare al massimo ed al meglio diritti e flessibilità.
Purtroppo, lo stallo, almeno fino al momento in cui scrivo, delle trattative per il suddetto rinnovo e, da ultimo, il rinnovo del contratto individuale di lavoro intervenuto tra la Juventus ed il calciatore Chiellini mi inducono a dire che si è sulla strada sbagliata e che quelle indicazioni e quelle proposte non hanno trovato alcun ascolto.
Mi pare, infatti, che, invece di ricercare e trovare ragionevoli, eque, legittime e lecite soluzioni di compromesso, siano scesi e rimangano tuttora in campo opposti estremismi produttivi solo di sterili e controproducenti contrapposizioni, forzature e fughe in avanti.
Se è – sarebbe- giusto, a mio avviso, come sostengo sin dal 2004 (cfr. Relazione al Convegno organizzato dalla Ernst & Young su “Calcio professionistico europeo e diritto del lavoro”) che fosse modificata la qualificazione per legge (art. 3, 1°comma, della legge n.91/1981) del contratto lavorativo dell’atleta professionista come di lavoro subordinato, essendo ciò ormai del tutto anacronistico, qualificandosi, invece, più appropriatamente, tale contratto come “a progetto” e/o a “programma”, così come prevede la così detta “ Legge Biagi” ( legge delega n. 30/ 2003 e decr.lgs. delegato n. 276/2003), tuttavia, nel mio citato documento del 14 settembre c.a. che, per comodità di riferimento, allego, mettevo in luce che alcuni diritti del calciatore come cittadino e come persona non potevano e non possono essere comprimibili.
Ed è sotto questo specifico profilo che il contratto stipulato in questi giorni tra la Juventus e Chiellini, almeno così come reso noto dagli organi di informazione, suscita in me, in alcuni suoi contenuti, non solo forti perplessità e riserve, ma, persino, stupore.
Alcune clausole di tale contratto, infatti, prevederebbero: l’obbligo di allenarsi anche separatamente dal resto degli altri calciatori; il divieto di indossare capi di abbigliamento trasandati o con riferimenti politici o ideologici; il divieto di comportamenti potenzialmente sconvenienti per un calciatore professionista; il divieto di intraprendere qualsivoglia attività imprenditoriale o commerciale diversa dall’attività di calciatore; il divieto di fare qualsiasi dichiarazione neppure su siti personali e su social network; il divieto di poter scegliere per curarsi medici diversi da quelli di fiducia della società, anche a spese del calciatore; l’obbligo di tenere uno stile di vita in linea con l’immagine del club ed adeguato ad un atleta professionista.
Come si può agevolmente constatare, le clausole sopra riportate, ove rispondenti alla realtà, sono, qualcuna di più e qualcuna di meno, comunque tutte notevolmente incidenti su libertà e diritti fondamentali della persona garantiti, non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e dalla Dichiarazione Universale Onu dei Diritti dell’Uomo.
Sto parlando, più precisamente ed a titolo solo esemplificativo, del diritto di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Costituzione), del diritto alla salute (art. 32 Costituzione), del diritto di comunicazione e manifestazione del pensiero (artt.15 e 21 Costituzione), del diritto di libertà di stampa (art.21 Costituzione).
Naturalmente le libertà ed i diritti in questione sono inviolabili ed inderogabili sia da leggi ordinarie sia, a maggior ragione, da contratti collettivi o individuali di lavoro: in quest’ultimo caso, si definiscono diritti indisponibili, nel senso che non possono essere derogati neppure con l’accordo ed il consenso del lavoratore e, quindi, pur qualora tal genere di pattuizioni fossero stipulate, esse sarebbero radicalmente ed insanabilmente nulle .
Aggiungasi che certi vincoli, quali quelli o alcuni di quelli in precedenza citati e che sarebbero contemplati dal contratto Juventus-Chiellini, a fortiori sarebbero assolutamente incompatibili con un contratto di lavoro non subordinato, essendo, in questo caso, i poteri del datore di lavoro e, corrispondentemente, gli obblighi del lavoratore assai meno intensi, stringenti e vincolanti di quelli tipici del rapporto di lavoro dipendente.
A me sembra, dunque, rinviando per eventuali, più approfondite e specifiche considerazioni e proposte al mio citato ed allegato documento del 14 settembre c.a. a cui integralmente mi riporto, che qualcuno voglia trasformare il calciatore professionista da lavoratore subordinato, quale è oggi, non in un lavoratore para-subordinato o autonomo, bensì in una sorta di antico gladiatore.
Un mestiere, quest’ultimo, che, pur potendo offrire notevole fama e cospicui vantaggi economici e pratici, il Diritto Romano considerava turpe e comportante l’infamia per chi lo praticava, potendo essere, perciò, esercitato solo o da schiavi o da cittadini i quali, però, in questo caso, venivano privati di quasi tutti i loro diritti come tali (così detti “auctorati“ , vale a dire sotto tutela) e, in particolare, venivano privati dello ius suffragi (diritto di elettorato attivo e passivo) e dello jus honorum (diritto a ricoprire cariche pubbliche) .
E, francamente, alcune delle clausole del contratto Juventus-Chiellini, così come riportate, paiono, almeno a me, rendere la società di calcio più simile al lanista ( impresario specializzato nel reclutare e gestire i gladiatori) che al datore di lavoro, la squadra di calcio più simile alla familia gladiatoria che ad un insieme di lavoratori e la sede degli allenamenti più simile al ludus gladiatorio che al luogo ove i suddetti lavoratori si preparano a svolgere e svolgono la loro attività professionale.
Faccio, inoltre, presente che il contratto Juventus-Chiellini deve essere valutato alla luce del parere 2/2010 emesso il 29- 30 luglio 2010 dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, secondo cui contratti individuali di lavoro di calciatori stipulati in assenza di contrattazione collettiva possono essere invalidi in base a specifici vizi idonei a travolgere l’intero contratto o singole clausole.
Tali contratti, infatti, devono essere conformi alle norme imperative dell’ordinamento statale ed ai principi e regole generali dell’ordinamento sportivo.
Peraltro, ove il contratto Juventus- Chiellini volesse essere unilateralmente assunto o imposto come contratto-tipo, è opportuno ricordare che il richiamato parere sottolinea espressamente l’inefficacia alla produzione di vincoli di un contratto-tipo predisposto ed imposto in maniera unilaterale, senza alcun accordo tra le parti, intendendosi per tali FIGC, Lega, AIC.
A me sembra, dunque, che la strada maestra da intraprendere per un reale e globale cambiamento e rinnovamento della contrattazione di lavoro dei calciatori e, più in generale, degli atleti professionisti, onde adeguarla ai tempi per renderla conforme all’evoluzione socio-economica e giuridica intervenuta dal 1981 ad oggi in materia di lavoro, sia quella di una intensa, perseverante e, possibilmente, unitaria iniziativa ed azione da parte delle società sportive, dei soggetti, almeno quelli più responsabili, rappresentativi degli atleti professionisti e di Federsupporter quale soggetto rappresentativo dei sostenitori dello sport, quali appassionati e consumatori dello spettacolo sportivo, nei confronti delle Istituzioni, in specie delle forze Parlamentari e Politiche, affinchè, in tempi ragionevolmente rapidi, si possa pervenire ad una sostanziale modifica dell’art. 3 , 1° comma, della legge n. 91/1981.
Norma che, come detto, ancor oggi anacronisticamente ingessa la prestazione a titolo oneroso dell’atleta, inquadrandola nel contratto di lavoro subordinato.
Nel frattempo, andrebbero evitate, almeno secondo me, scorciatoie impraticabili, tortuose, di nessuna o scarsa valenza e tenuta giuridica e, persino, controproducenti, ricercandosi, invece, come pure detto, ogni ragionevole, equa, legittima e lecita soluzione di compromesso, volta a maggiormente flessibilizzare tale rapporto, però sempre nello scrupoloso rispetto, come d’altronde sancito dal parere dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, di norme imperative dell’ordinamento statale, nonché dei principi e delle regole generali dell’ordinamento sportivo.
Avv. Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

lunedì 29 novembre 2010

Federsupporter risponde in tv alle domande sulla tessera del tifoso

Qusta sera alle ore 22.30 l'emittente Rete Oro ospiterà Federsupporter. E' possibile collegarsi anche su SKY- Canale 905: il sindacato dei tifosi risponderà a tutti i quesiti, in particolare su quelli riguardanti la tessera del tifoso. L'associazione è disponibile anche a offrire assistenza ai 50 tifosi coinvolti nel fermo ieri alla Questura di Brescia. Inviate sul sito www.federsupporter.it le vostre osservazioni e/o domande.

martedì 23 novembre 2010

Lazio: tutta l'assemblea minuto per minuto

Riportiamo il riassunto di Federsupporter dell'assise straordinaria biancoceleste tenutasi il 18 novembre scorso

Come previsto, il 18 corrente, presso la sede sociale in Formello (Roma), si è tenuta l’Assemblea Straordinaria della Lazio avente ad oggetto proposte di modifiche statutarie. L’Assemblea è stata presieduta dall’attuale Presidente del Consiglio di Gestione, azionista di controllo e di comando, dr. Claudio Lotito, con la presenza dell’altro membro del suddetto Consiglio e con la presenza del Consiglio di Sorveglianza, nonché con la partecipazione dell’Avv. Gianmichele Gentile, oltre al notaio incaricato di redigere il verbale assembleare. Alla riunione hanno preso parte, oltre all’azionista di controllo e di comando,altri sei azionisti, tra i quali gli scriventi, nella doppia qualità di piccoli azionisti e di rappresentanti di Federsupporter.

I lavori si sono svolti mediante esposizione, articolo per articolo, da parte del dr. Lotito, delle modifiche statutarie proposte e con messa in votazione, sempre articolo per articolo, delle suddette modifiche.

Per la gran parte le modifiche stesse riguardavano l’adeguamento dello statuto a norme di legge nel frattempo intervenute e, quindi, esse non potevano che ricevere l’approvazione dell’assemblea.

Tuttavia, su alcune specifiche proposte, prima della loro messa in votazione, gli scriventi hanno ritenuto di dover intervenire.

Più precisamente, in merito alla modifica proposta all’art. 3, volta a specificare che, tra le attività societarie va ricompresa la commercializzazione di beni, oggetti e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché lo svolgimento di attività editoriali anche nel settore radiofonico e televisivo, gli scriventi hanno obiettato che, essendo stata costituita dalla Lazio una società ( Lazio Marketing & Communication ) dalla stessa Lazio totalmente controllata con la finalità di svolgere, per l’appunto, attività di commercializzazione e di comunicazione,sembrava più opportuno che le attività in questione fossero svolte, non dalla controllante, bensì dalla controllata.

A fronte di questa obiezione il dr. Lotito ha chiarito e precisato che, in realtà, le suddette attività saranno svolte dalla controllata e che la modifica statutaria proposta ha solamente lo scopo di esplicitare che le attività in questione non esulano, comunque, anche dai fini della Società controllante.

Con questo chiarimento la proposta è stata unanimemente approvata .

In merito alla proposta di cui all’art. 6, secondo cui il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di soci rappresentanti almeno l’1,25% del capitale sociale, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati, gli scriventi hanno chiesto chiarimenti e precisazioni.

A seguito di tale richiesta, sia il dr. Lotito sia l’avv. Gentile, hanno specificato che la modifica proposta deve intendersi come meramente attuativa di quanto previsto dall’art. 83- duodecies del T.U.F ( Testo Unico in materia di Intermediazione Fiananziaria), introdotto dall’art. 2 del decr.lgs. 27/01/2010, n. 27 di attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/36 concernente l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

In particolare, l’art. 83- duodecies richiamato consente l’identificazione degli azionisti e la conoscenza del numero di azioni da essi possedute con la finalità principale di facilitare il coordinamento tra i soci stessi per poter esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata ( per esempio : convocazione di assemblea su richiesta dei soci, esercizio dell’azione di responsabilità su iniziativa dei soci medesimi, etc.).

In risposta alla richiesta degli scriventi, il dr. Lotito e l’avv. Gentile hanno confermato che la modifica statutaria proposta intende, per l’appunto, così come prevede la normativa a cui la proposta stessa vuole conformarsi, rendere più agevole la possibilità per i soci di far valere propri diritti.

Con l’occasione, sia consentito esprimere agli scriventi il rammarico per il fatto che l’iniziativa portata avanti da Federsupporter di favorire l’unione dei piccoli azionisti proprio allo scopo di permettere l’esercitabilità e la migliore tutela dei loro diritti , non sia stata, almeno finora, colta nella sua reale importanza e nella sua assoluta conformità a principi generali, fatti ormai propri sia dall’ordinamento comunitario sia dall’ordinamento nazionale

A questo proposito, è veramente sorprendente e spiacevole che, nel momento in cui, dal 14 settembre ad oggi, si è assistito e si assiste ad una quotidiana movimentazione dell’assetto del flottante ( circa il 33 % ) con scambi di milioni di azioni, non si sia riusciti, o non si sia voluto ,coagulare un numero di soci rappresentanti almeno quell’1,25 % del capitale sociale che avrebbe consentito di eleggere, come si dirà in seguito, una rappresentanza dei piccoli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza della Lazio e che consentirebbe ora di poter identificare tutti i soci della stessa Lazio nonché di conoscere il numero delle azioni da essi possedute. Corredata dai chiarimenti e dalle precisazioni sopra riportate, la proposta di modifica all’art. 6 è stata unanimemente approvata.

In merito alle proposte di modifica di cui all’art. 24 queste riguardano sia la non revocabilità (“inamovibilità”) dei consiglieri di sorveglianza se non per giusta causa, sia la riduzione da due ad uno dei componenti effettivi del suddetto Consiglio eleggibili da parte dei soci di minoranza. Quanto alla prima proposta di modifica, è opportuno rilevare che, in ordine ad essa, la Consob aveva richiesto l’8 novembre u.s., come risulta dal comunicato stampa della Società pubblicato sul sito della medesima il 15 corrente, di illustrare meglio la proposta stessa ( si rimarca che la Relazione del Consiglio di Gestione, pubblicata sul sito della Lazio, relativa all’interezza delle modifiche statutarie proposte, si componeva di n. 6 righe ). In attuazione di quanto richiesto dalla Consob, il Consiglio di Sorveglianza, con propria nota del 15 corrente, prendeva atto, così come evidenziato dalla stessa Consob, che, essendo la Lazio retta dal sistema dualistico di governo societario, per cui il Consiglio di Sorveglianza, e non l’Assemblea, nomina i componenti del Consiglio di Gestione, la revocabilità solo per giusta causa dei membri del predetto Consiglio di Sorveglianza comportava una pari irrevocabilità dei membri del Consiglio di Gestione. In questo modo si rendevano, di fatto, inamovibili sia i primi sia i secondi, pur in presenza di eventuali mutamenti dell’assetto azionario. Tuttavia, pur preso atto di ciò, il Consiglio di Sorveglianza, nel richiamare l’attuale incontendibilità della Lazio e l’espressa volontà del suo attuale azionista di maggioranza di non cedere le proprie azioni, affermava di ritenere che i suddetti, eventuali mutamenti possano essere considerati una giusta causa e che, pertanto, l’effetto di inamovibilità evidenziato non si potrebbe, comunque, produrre. Alla luce delle delucidazioni fornite dal Consiglio di Sorveglianza, la proposta di modifica è stata unanimemente approvata.

Quanto alla seconda proposta, vale a dire la riduzione da due ad uno dei membri effettivi del suddetto Consiglio eleggibili dalla minoranza, gli scriventi, pur tenuto conto del fatto che la normativa di legge sopravvenuta ha disposto che alla minoranza spetti un posto negli organi interni di controllo delle società quotate ( sindaci nelle società gestite con il sistema tradizionale e consiglieri di sorveglianza nelle società gestite con il sistema dualistico ), tuttavia, hanno obiettato che tale norma non vieta che i rappresentanti della minoranza in detti organi ( Consiglio di Sorveglianza per la Lazio ) possa essere superiore a quella minima garantita dalla legge.

Peraltro, lo scrivente Massimo Rossetti, in un suo documento del 20 settembre u.s. ( cfr www.federsupporter.it) aveva rilevato ( nessun altro fino a quel momento lo aveva fatto ) una singolare contraddizione tra il fatto che, all’art. 24, III comma, dello Statuto si stabiliva che alla minoranza era riservata l’elezione di due membri effettivi del Consiglio di Sorveglianza ed il fatto che, al successivo comma XII dello stesso art. 24, si diceva che tutti meno uno i membri effettivi del suddetto Consiglio erano tratti dalla lista di maggioranza. E’ evidente, quindi, che la modifica statutaria proposta, oltreché conformarsi alla disposizione di legge nel frattempo sopravvenuta, ha lo scopo di sanare la rilevata contraddizione. Ciò , in sede di replica alle obiezioni degli scriventi, non è stato negato dal dr. Lotito, il quale, pur dovendo ammettere che la norma di legge di cui sopra non impedisce di riconoscere alla minoranza una rappresentanza superiore all’unità nel Consiglio di Sorveglianza, ha però obiettato, a propria volta, che, essendo tutte le proposte di modifica ispirate al principio di stretta conformazione al dettato legislativo, sarebbe risultato inopportuno discostarsene solo per questa parte, ferma restando la dichiarata assenza di qualsiasi intenzione di voler comprimere la possibilità per i soci di minoranza di eleggere propri rappresentanti nel predetto Consiglio.

Gli scriventi, preso atto delle delucidazioni fornite dal dr. Lotito e pur rimarcando, a loro avviso, l’antiesteticità della modifica proposta, hanno comunque ritenuto di non esprimere voto contrario all’approvazione della stessa, sia perché ininfluente sia, soprattutto, in considerazione del fatto che, sino ad oggi, i soci di minoranza non hanno mai dimostrato nei fatti alcun interesse a far valere i loro diritti e, nella fattispecie, nei giorni scorsi a far eleggere due propri rappresentanti nel Consiglio di Sorveglianza. Pertanto, la proposta di modifica in questione è stata unanimemente approvata.

Altre proposte di modifiche statutarie che, peraltro, comportano un pedissequo adeguamento a norme di legge, sono state del pari unanimemente approvate, senza richiedere, almeno ad avviso degli scriventi, particolari chiarimenti e precisazioni e che,quindi, non rendono necessari specifici commenti.

Come notazione finale, gli scriventi non possono non rammaricarsi del fatto che una puntuale, specifica ed esaustiva informativa su alcune delle più rilevanti modifiche statutarie proposte non sia stata spontaneamente fornita dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, in sede di Relazione Illustrativa delle modifiche stesse all’atto della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, bensì solo su espressa richiesta della Consob.

Richiesta intervenuta l’8 corrente e che ha ricevuto risposta solo il 15 novembre : cioè a dire formalmente solo tre giorni prima e sostanzialmente solo due giorni prima la data dell’Assemblea stessa. Cosa che agli scriventi non sembra francamente in linea con i criteri e le finalità che ispirano la Direttiva Comunitaria 2007/36 ed il provvedimento legislativo di suo recepimento nell’ordinamento nazionale. Quanto sopra sotto il profilo del diritto dei soci di disporre di tempo sufficiente per esaminare le determinazioni sottoposte avanti all’Assemblea e della possibilità di porre domande in relazione agli argomenti trattati, soprattutto avuto riguardo a soci sforniti della necessaria professionalità per avere piena cognizione di causa di tali argomenti, in specie, come nel caso in questione, aventi una elevata complessità tecnica. Circostanza che, certamente, avrebbe legittimato gli scriventi a chiedere ed ottenere il rinvio dell’Assemblea per carenza di tutti gli elementi in grado di porre i soci, anche quelli sforniti della professionalità di cui sopra, nella condizione di assumere consapevoli determinazioni. Soltanto per un gesto di buona volontà gli scriventi hanno deciso di soprassedere dal sollevare l’eccezione di cui trattasi.

Alfredo Parisi e Massimo Rossetti

mercoledì 10 novembre 2010

Modifiche statuto Lazio: le osservazioni di Federsupporter

Con riferimento alle proposte in oggetto pubblicate sul sito della SS Lazio spa, svolgo il commento che segue.

1) Art. 24 ( Consiglio di Sorveglianza. Composizione).

In un mio documento del 20 settembre u.s. intitolato “ Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa” ( cfr . www.federsupporter.it), al punto n. 4, avevo rilevato (nessun altro, in specie il Consiglio di Sorveglianza e la Consob, fino a quel momento, almeno così mi risulta, l’avevano rilevato ) una singolare contraddizione nel complesso delle norme statutarie che presiedono all’elezione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza.

Più precisamente, avevo rilevato che, mentre all’art. 24, 3° comma, era stabilito che : “ Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente “ , allo stesso art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , si diceva che dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) erano tratti un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( 5 membri) meno 1 e 2 supplenti.

Era ed è evidente che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 1, la minoranza, diversamente da quanto stabilito dal 3° comma, elegge, non 2 membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto 1. Ipotizzavo, nel mio documento citato, che i redattori dello statuto fossero incorsi in un errore materiale stabilendo che dalla lista maggioritaria dovessero essere tratti tutti i membri effettivi del Consiglio meno 1. In ogni caso, puntualizzavo che, essendo la disposizione di cui all’art. 24, 12° comma, punto n.° 1 , meramente attuativa ed applicativa delle norme circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare della norma di cui allo stesso art. 24,3° comma, nel contrasto di disposizioni, non poteva e non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza l’elezione di 2 membri effettivi del suddetto Consiglio. Tutto ciò premesso, tra le proposte di modifiche statutarie ora sottoposte all’Assemblea Straordinaria del 18 novembre p.v., figura proprio quella all’art. 24,3°comma, che toglie alla minoranza il diritto di eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 membri effettivi, ridotti ad 1 che, peraltro, corrisponde al numero minimo già garantito per legge alla minoranza stessa.

In altre parole, anziché, come sarebbe stato e sarebbe auspicabile, chiarire all’art. 24, 12° comma, punto n.1, che dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno 2, si vorrebbe togliere il diritto alla minoranza di eleggere 2 membri effettivi, garantendogliene 1 solo: vale a dire, come sottolineato, il minimo previsto dalla legge. Si tratta- tratterebbe-, come è evidente, per i soci minoritari, di una significativa reformatio in peius dello statuto non sorretta da alcuna, altra, valida motivazione, se non quella di comprimere, ancor di più se possibile, i già assai flebili diritti della minoranza. Come se non bastasse il fatto che la Società è retta da un sistema di governo così detto “dualistico” che svuota, in pratica, l’Assemblea ordinaria, in cui ciascun socio, anche il più piccolo, può esprimere le sue valutazioni, proposte e può deliberare, dei suoi normali e principali poteri, senza che sussistano i presupposti oggettivi per il mantenimento di tale sistema. Presupposti che, secondo l’insegnamento in materia dell’unanime dottrina, consistono essenzialmente nella mancanza di un azionista di controllo e di comando e/o di un azionista che intenda gestire la società ( viceversa, come noto, nella Lazio esiste un forte azionista di controllo e di comando con oltre circa il 67% del capitale sociale e che, da sempre, gestisce la Società quale Presidente del Consiglio di Gestione ).

La proposta di modifica statutaria in questione appare, quindi, non sorretta da validi e condivisibili motivi ed a essa, a mio avviso, dovrebbero opporsi in assemblea tutti i soci di minoranza ( le istruzioni per la partecipazione, diretta o per delega, all’assemblea del 18 novembre p.v., sono esplicitate in una nota in calce al presente documento ). Se è, infatti, probabile, per non dire scontato, che la proposta verrà comunque fatta approvare dall’azionista di maggioranza, non è certamente inutile e senza importanza che possa rimanere agli atti nel verbale assembleare la forte e netta contrarietà a tale approvazione da parte di quanti più azionisti di minoranza possibili.

E’, inoltre, priva di pregio l’eventuale obiezione per cui, finora, la partecipazione di esponenti della minoranza al Consiglio di Sorveglianza non si è determinata per il fatto che, sempre finora, nessun azionista minoritario, da solo o insieme con altri, è riuscito a presentare o ha voluto presentare proprie liste.

Le norme statutarie, infatti, valgono e dispongono in astratto e per l’avvenire ed è, perciò, importante che, nella fattispecie, esse preservino alla minoranza il diritto e la possibilità di far eleggere nel Consiglio di Sorveglianza 2 suoi rappresentanti effettivi e non 1 solo come, invece, vorrebbe la proposta di modifica oggi avanzata. Osservo, infine, che tale proposta non sembra certo indicare la volontà del socio di controllo e di comando di dischiudere la vita societaria ad una maggiore partecipazione, sia pure di minoranza, nonché ad una maggiore condivisione delle strategie e delle scelte della Società, rivelando, al contrario, la volontà di blindarsi al proprio interno, ancor più di quanto già non abbia fatto sinora e di mantenere un atteggiamento di radicale e totale indifferenza ed insofferenza nei confronti di qualsiasi voce diversa da quella espressa dalla maggioranza.

2) Art. 6 ( Azioni )

Viene proposto di inserire all’art. 6 un comma che così recita : “ Il Consiglio di Gestione, anche su richiesta di un numero di soci che rappresenti la metà della quota minima per la presentazione delle liste elettorali, può richiedere all’intermediario, con oneri a proprio carico, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la loro comunicazione, unitamente al numero delle azioni registrate sui conti ad essi intestati” .

Tale proposta, se da me correttamente compresa, suscita non poche perplessità sul piano tecnico-giuridico. Premesso, infatti, che, quale piccolo azionista, avrei molto piacere di conoscere l’identità di tutti gli azionisti della Lazio e, in particolare, l’entità delle azioni da ciascuno di loro detenute, non essendo mai comparso, allo stato, nessun socio rilevante ( partecipazione superiore al 2% del capitale sociale), oltre quello di controllo e di comando, tuttavia, quale professionista non posso, come detto, esimermi dal formulare alcune riserve.

Non v’ è dubbio che, ai sensi della legge n.675/96 e, in particolare, del decr.lgs n.196/2003, quest’ultimo espressamente richiamato nella proposta di modifica statutaria integrativa del 5° comma, l’identificazione di un soggetto costituisce un dato personale e che l’acquisizione e la diffusione di elementi quali, nel caso di specie, l’entità di azioni possedute, costituiscono un trattamento di dati personali.

Ne consegue che, ai sensi della richiamata normativa, per poter legittimamente e lecitamente identificare i suddetti azionisti, rimasti ignoti in quanto non essendo soci rilevanti ( detenzione di un pacchetto azionario superiore al 2 % ), nessun obbligo di comunicazione avevano ed hanno verso la Consob e verso il mercato, nonché per conoscere l’entità delle azioni da essi possedute, è necessario, almeno a mio parere, che vi sia il loro preventivo, informato ed espresso consenso.

E’ ben vero, a questo proposito, che il 5° comma dell’art.6 , nel testo attuale e in quello integrato con il richiamo al decr, lgs n.196/2003, prevede che gli azionisti prestino il loro consenso al trattamento dei dati ed al trasferimento degli stessi da parte della Società ad enti ed autorità secondo quanto stabilito dalla statuto e da norme di legge o emanate dalla FIGC, ma ciò non consente, a mio avviso, di ritenere che questa disposizione possa essere interpretata come una sorta di delega in bianco alla Società ad acquisire, diffondere e trattare dati personali di ciascun azionista, in mancanza, almeno allo stato, di norme di legge o emanate dalla FIGC che espressamente prevedano in quali casi, con quali finalità ed a quali condizioni la Società possa farlo.

Se così interpretata, infatti, la disposizione statutaria correrebbe il rischio di essere considerata in contrasto con quanto stabilito dal provvedimento di legge richiamato al 5° comma dello statuto.

Provvedimento che, in assenza delle norme di legge o federali di cui in precedenza, rende legittime e lecite l’acquisizione, la diffusione ed il trattamento di dati personali solo previo, di volta in volta,informato ed espresso consenso dell’interessato.

Ne discende che,almeno secondo me, quanto previsto dalla proposta di modifica statutaria in discorso può trovare attuazione solo nel caso in cui l’intermediario ( in genere un Istituto di credito), richiesto dal Consiglio di Gestione o da un numero di soci che rappresenti almeno l’1,25% del capitale sociale, venga preventivamente ed espressamente autorizzato dal proprio cliente a fornire i dati identificativi che lo riguardano ed a comunicare l’entità delle azioni dalla stesso cliente possedute.

Autorizzazione che, sempre secondo me, non può essere implicitamente e tacitamente desunta dal fatto che il cliente non abbia previamente ed espressamente vietata all’intermediario tal genere di comunicazione, posto che la normativa in materia di protezione dei dati personali ( privacy) non contempla il silenzio quale assenso all’autorizzazione alla comunicazione, diffusione e trattazione di dati personali, dovendosi, invece, attribuire al silenzio l’effetto opposto ( silenzio – rifiuto).

Non penso, dunque, che l’intermediario possa accedere alla richiesta senza aver preventivamente acquisito una informata ed espressa autorizzazione da parte del proprio cliente ad accogliere la richiesta stessa.

Ma, a tacer d’altro, mi chiedo come la proposta di modifica statutaria di cui trattasi possa realizzarsi in concreto, tenuto conto che il Consiglio di Gestione o i soci rappresentanti almeno l’1,25 % del capitale sociale dovrebbero conoscere l’intermediario al quale rivolgere la richiesta : ma se è ignoto l’azionista come fa ad essere noto l’intermediario di cui egli si serva ed a cui rivolgere la richiesta ? A meno di non volere ammettere che ci si debba rivolgere indistintamente ed indiscriminatamente a pioggia a tutti gli intermediari esistenti.

3) Altre proposte di modifiche statutarie .

Su altre proposte di modifiche statutarie, poiché di tipo eminentemente formale, di conformazione a norme di legge nel frattempo intervenute o che interverranno e, comunque, almeno a mio parere, non sostanzialmente incidenti sull’attuale statuto, non ritengo di dovermi dettagliatamente soffermare.

Mi limito ad evidenziare che all’art. 3 , penultimo comma, viene proposto di specificare che tra le attività della Società và ricompresa la commercializzazione, diretta ed indiretta, di beni, oggetti, e prodotti recanti il marchio ed i segni distintivi della Lazio, nonché di svolgere attività editoriale anche nel settore radiofonico e televisivo: attività, queste ultime, peraltro già nel passato più volte preannunciate dall’attuale azionista di maggioranza e Presidente Consiglio di Gestione e che, a mio parere, sarebbero più consone agli scopi della controllata Società Marketing & Comunication srl.

Di qualche interesse, inoltre, soprattutto in chiave prospettica, può risultare la proposta ( art. 8 ) di conferire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili in azioni, così come prevede l’art. 2420 ter C.C.

Ciò potrebbe precludere, sia pure solo in astratto ed in via del tutto ipotetica e potenziale, a futuri aumenti di capitale ed eventualmente, di conseguenza, a possibili mutamenti nell’odierno assetto azionario della Società. Segnalo, infine, come apprezzabili, le proposte di modifiche all’art. 13 che abbassano la soglia necessaria per poter ottenere la convocazione dell’Assemblea su richiesta dei soci da una rappresentatività del capitale sociale del 10% al 5 % . Questa più agevole possibilità per i soci di minoranza di ottenere la convocazione dell’assemblea su loro richiesta e su argomenti da loro indicati rende, peraltro, ancor più incomprensibile e contraddittoria la proposta di ridurre da 2 a 1 i rappresentanti effettivi della minoranza eleggibili nel Consiglio di Sorveglianza.

Avv. Massimo Rossetti

(responsabile area legale Federsupporter)

lunedì 25 ottobre 2010

Federsupporter: «Cara Consob perché non indaghi sull'andamento anomalo della Lazio in Borsa?»

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Fedesupporter sulle anomalie del titolo Lazio in Borsa

La scrivente Associazione, con riferimento alla lettera, pari oggetto, inviata via fax il 12 ottobre u.s. (di tale lettera si unisce copia alla presente) a codesta Commissione, aggiunge e chiede quanto segue. L’anomalo andamento del mercato azionario e del valore del titolo della Lazio spa ( trattato sia in negoziazione continua sia in asta di volatilità) si è ancor più notevolmente accentuato dal 12 ottobre u.s.ad oggi. Nel momento in cui si scrive risulta un volume totale di titoli negoziati pari a circa l’intero flottante (33 % circa) ed il titolo ha raggiunto, alla data del 22 ottobre u.s., la quotazione di € 1,165 per azione, con un apprezzamento, sempre alla suddetta data, di oltre il 230% , portando la capitalizzazione di borsa a € 74,4 mln a fronte di una capitalizzazione media degli ultimi anni di circa € 24,0 mln. Che, quindi, si sia in presenza di andamenti non in linea con il mercato e con il settore di appartenenza della Società è di tutta evidenza( nella sola seduta borsistica del 22 corrente sono stati negoziati n. 6.412.805 titoli).

E’, altresì, di tutta evidenza che, allo stato, non vi è alcun elemento e/o fattore e/o notizia, almeno di dominio pubblico, che possano spiegare e giustificare tale andamento. Né può convincere ed appagare la motivazione, pur addotta da qualcuno, che il tutto si spiegherebbe con i buoni risultati sportivi finora conseguiti dalla squadra.

Se è ben vero, infatti, che la Lazio è attualmente prima in classifica nel campionato di Serie A, è pur vero che non si è neppure alla decima giornata del girone di andata e che, comunque, siffatto andamento sarebbe difficile da spiegare persino con uno scudetto o un titolo europeo già acquisiti. D’altronde, nulla del genere si era verificato allorchè la Lazio spa in questi ultimi anni aveva vinto dei titoli importanti ( Coppa Italia e Supercoppa italiana) e si era qualificata a partecipare alla Champions League.

Per quale motivo, viene allora da chiedersi e molti piccoli azionisti della Società si chiedono e stanno chiedendo insistentemente alla scrivente, d’improvviso e senza nessuna valida, convincente e nota ragione, dal 14 settembre u.s. in poi, si è assistito e si assiste a questa straordinaria, stupefacente escalation del mercato azionario e del valore del titolo della Lazio spa ?

E’ credibile che, del tutto naturalmente, spontaneamente e casualmente, migliaia di piccoli investitori- azionisti ( al 14 settembre u.s. non risultava, oltre all’azionista di controllo, nessun altro azionista rilevante con un pacchetto azionario superiore al 2 % ) abbiano deciso, in maniera pressoché simultanea, di mettere in vendita le loro azioni e, sempre nello stesso momento, migliaia di piccoli investitori ( ad oggi non risulta alcun azionista rilevante oltre quello di controllo ) abbiano deciso di acquistarle, in assenza, come rilevato, di circostanze, notizie e, al limite, neanche indiscrezioni, tali da giustificare detto acquisto ? Laddove appare certamente legittimo dubitare che gran parte del flottante di circa il 33 % non fosse, in realtà, frazionato in migliaia di piccoli azionisti e, invece, in mano o sotto il controllo di un unico o più soggetti che possano aver occultato alla Consob ed al mercato tale possesso e/o controllo, realizzato anche in maniera concertata.

Altrettanto legittimamente si può dubitare del fatto che oggi qualcuno o taluni stiano occultando alla Consob ed al mercato la qualità di socio o di soci rilevanti e/o l’esistenza di patti parasociali.

Stupisce, inoltre, che, in un contesto del genere, non vi sia stata la presentazione di nessuna lista di minoranza per la partecipazione al Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa, che sarà rinnovato in occasione dell’assemblea del 28 ottobre p.v.

Peraltro, il rastrellamento di azioni, ove mirato o mirante ad acquisire il controllo della Società, senza che nessun socio rilevante si appalesi, desta ulteriore meraviglia, posto che, come è risaputo, l’attuale azionista di maggioranza detiene circa il 67 % del capitale sociale, risultando così la Società stessa tecnicamente incontendibile o non scalabile che dir si voglia mediante una OPA ostile e posto che il suddetto azionista ha ripetutamente e pubblicamente dichiarato, anche nei giorni scorsi, di non volerne cedere il controllo. Aggiungasi che l’ultimo progetto di bilancio disponibile, chiuso al 30 giugno 2010, evidenzia il peggior risultato dell’ultimo quinquennio: sia del bilancio d’esercizio ( utile di € 300.000 circa ), sia soprattutto del bilancio consolidato ( € 1.700.000 circa di perdita ).. Bilancio che, sotto il profilo informativo, non tiene alcun conto delle Raccomandazioni in materia da ultimo emanate da codesta Commissione ( Raccomandazione n.DEM/10081191 del 1.10.2010).

A maggior ragione, dunque, rispetto a quanto già chiesto il 12 ottobre u.s., pare necessario ed urgente, almeno ad avviso della scrivente, che codesta Commissione svolga, come avrà già sicuramente svolto e sta svolgendo, una tempestiva, attenta, intensa e rigorosa attività di vigilanza, di controllo e, soprattutto, di indagine su quello che è avvenuto e sta avvenendo riguardo al mercato azionario ed al titolo della Lazio spa, avvalendosi di tutti quegli amplissimi ed incisivi poteri, mezzi e strumenti che la legge ad essa attribuisce.

La scrivente ritiene che vi sia la necessità e l’urgenza di rassicurare il mercato e tutti gli azionisti circa l’effettiva regolarità di tutto ciò che è avvenuto e sta avvenendo. Non è senza fondamento, invero, che possano sussistere più che legittimi sospetti di eventuali abusi : sia sotto forma di insider trading sia di manipolazione del mercato sia di eventuale violazione dell’obbligo di comunicazioni dovute alla Consob ed al mercato stesso sia, ancora, di eventuale falsità, attiva od omissiva, di comunicazioni e/o di eventuale ostacolo all’attività di vigilanza di codesta Commissione. In particolare, la scrivente ritiene che possa essere opportuno che codesta Commissione, pur in assenza sinora di rumor, ma in presenza di variazioni e scostamenti assai rilevanti del prezzo del titolo, voglia convocare ed audire gli Organi di gestione e di controllo della Società per avere conferma, dandone comunicazione al mercato, che non vi siano informazioni rilevanti concernenti la Società stessa che avrebbero dovuto e/o debbano essere rese di pubblico dominio e/o che non vi sia stato e non vi sia evidenza che qualche informazione rilevante sia stata e sia conosciuta da soggetti non sottoposti a vincoli di riservatezza.

Nel ringraziare per l’attenzione ed in fiduciosa attesa di interventi, determinazioni e comunicazioni da parte di codesta Commissione, nel frattempo, si porgono i migliori saluti .

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il pallone in confusione

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