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martedì 6 ottobre 2009

Sky anticipa 20 milioni e la Lazio acquista Zarate

Riceviamo e pubblichiamo da Paolo Lenzi, presidente di Lazio Family
Da una attenta lettura del progetto di bilancio della Lazio chiuso al 30 giugno 2009, redatto dal Consiglio di gestione (formato da Claudio Lotito e Marco Moschini), ora all’esame del Consiglio di Sorveglianza (costituito da Corrado Caruso, Presidente, Alberto Incollingo, Vice Presidente, Fabio Bassan, Vincenzo Sanguigni e Massimo Silvano, consiglieri) e della società di revisione (Deloitte & Touche SpA), si apprendono cose interessanti. La prima che portiamo all’attenzione dei nostri lettori riguarda l’acquisto di Zàrate. Il giocatore risulta acquistato il 4 giugno 2009 per euro 20.200.000 e, a differenza di quanto accade per gli altri acquisti, nel documento non viene indicata la società di provenienza, evidentemente perché il cartellino del giocatore è stato acquistato dopo che questi si era svincolato dalla squadra dell’Al Saad.
Nel bilancio è indicato che il giocatore ha 26 anni mentre a noi risulta che Maurito è nato il 18 marzo 1987 e, quindi, di anni ne ha 22. Si evidenzia anche che il giocatore (definito “un nuovo talento”) ha firmato un contratto di 5 anni con scadenza 30 giugno 2014.
Ci si è a lungo domandati con quali modalità era stato effettuato l’acquisto di Zàrate. Mettendo insieme le varie parti del bilancio e correlando le informazioni esposte nelle varie parti del documento si scopre che la Lazio si è approvvigionata di un importo pari al costo di Zàrate facendosi fare una anticipazione dalla società controllata Lazio Marketing & Communication, la quale, a sua volta, ha ottenuto un anticipo sul contratto Sky di 20 milioni di euro, probabilmente attraverso una operazione di factoring. Ecco finalmente svelata la fonte a cui si è rivolta la Lazio per ottenere il “cash” per pagare il cartellino di Maurito.
Paolo Lenzi
Lazio Family
Nella foto, tratta da blogcalciatori.com, Mauro Zarate

giovedì 1 ottobre 2009

Piccoli Azionisti Lazio: «Pandev da giudicare, ma non davanti al Collegio arbitrale»

Il presidente e il legale del Comitato scrivono al Consiglio di sorveglianza della società biancoceleste, rilevando che un’eventuale vertenza con l’attaccante macedone andrebbe affrontata davanti al magistrato del lavoro e non al Collegio Arbitrale della Lega calcio. Ciò per evitare pesanti conseguenze economiche negative

Il Comitato piccoli azionisti della Lazio, attraverso l’avvocato Massimo Rossetti e il presidente Alfredo Parisi, scrive al Consiglio di sorveglianza della società di Claudio Lotito per avere chiarimenti riguardo la delicata posizione di Goran Pandev. In una raccomandata spedita il 28 settembre scorso, entrambi rilevano che «il calciatore Pandev avrebbe inoltrato o starebbe per inoltrare ricorso al Collegio Arbitrale della Lega calcio onde richiedere e ottenere la risoluzione immediata del contratto di lavoro con la Lazio, senza alcun corrispettivo per la società e, anzi, con richiesta di risarcimento di danni». La rivalsa dell’attaccante macedone potrebbe essere seguita, proseguono i due rappresentanti del Comitato, «a breve anche da altro o altri giocatori sotto contratto con la Lazio per gli stessi o analoghi motivi». Ciò potrebbe comportare che «la SS Lazio e i suoi azionisti possano incorrere in pesanti conseguenze negative» soprattutto sotto l’aspetto economico.
I membri del comitato sottolineano anche che il presidente Lotito ha contestato, attraverso «plurime e reiterate dichiarazioni pubbliche», a Pandev la violazione dell’obbligo di fedeltà imposta dal Codice civile al lavoratore dipendente. «Per la precisione – scrivono Rossetti e Parisi – il sunnominato presidente ha testualmente parlato di "prove documentali e testimoniali"». Entrambi ritengono che «la società debba portare la questione in sede di giustizia ordinaria, dinanzi al competente magistrato del lavoro» effettuando prima il tentativo obbligatorio di conciliazione. La strada del rito del lavoro non è preclusa dalla clausola compromissoria «poiché tale prescrizione vale solo per le vertenze sull’applicazione di regole sportive e non anche, come nel caso di specie, su diritti soggettivi concernenti il rapporto di lavoro subordinato». Parisi e Rossetti mettono in guardia Lotito dalla "cabala" sfavorevole. Infatti, essi aggiungono che i precedenti della Lazio presso il Collegio arbitrale sportivo in vertenze contro suoi ex giocatori non sono favorevoli: «vedasi da ultimo il caso Mutarelli» ricordano. Ciò è spiegabile «con il fatto che l’attenzione e la sensibilità del predetto Collegio – affermano Rossetti e Parisi – sono naturalmente concentrate su aspetti in prevalenza sportivi più che su aspetti strettamente tecnico-giuridici».
I rappresentanti dei Piccoli azionisti concludono la loro lettera al Comitato di sorveglianza formulando la «riserva di ogni diritto e azioni nella deprecata ipotesi in cui la SS Lazio spa e, conseguentemente, i suoi azionisti dovessero subire negative e pesanti conseguenze a seguito di eventuali condanne a risoluzioni di rapporto con calciatori senza diritto a indennizzi per la Società e/o a risarcimenti economici a favore di tali calciatori». Questo nel caso in cui le condanne siano «derivanti da atti e/o fatti addebitati alla gestione societaria che, per legge, deve essere conforme a trasparenza e correttezza e a sani e prudenti comportamenti».
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: "il pallone in confusione"

venerdì 3 luglio 2009

Lazio: debiti scaduti in maggio ammontano a 11,44 milioni

La voce risulta in aumento dai precedenti 10,87. Salgono gli importi dovuti al personale da 1,26 a 1,30 milioni. L’indebitamento complessivo è pari a 114,37 milioni, composti in gran parte dalla transazione col fisco

Lazio e Roma sono al centro dell’attenzione delle cronache. La società di Claudio Lotito è sotto i riflettori delle varie trattative di calciomercato, con alcuni possibili partenze di calciatori di rilievo come Pandev, Ledesma, De Silvestri. Invece, la società della famiglia Sensi è giunta all’ennesima puntata della “telenovela” della possibile cessione: stavolta è il turno della cordata Fioranelli. Su entrambe pesa lo stato debitorio, su cui la Consob ha imposto la comunicazione mensile al mercato. L’ultima è quella relativa allo scorso maggio: oggi si inizia a esaminare l’indebitamento della Lazio, pari a 114,37 milioni, in calo di 1,36 milioni rispetto ad aprile. Si deve sottolineare che, come espresso dal professore Alfredo Parisi in un suo recente studio sulle società di calcio quotate, entrambe presentano informazioni disomogenee. «Mentre per la Lazio il rispetto della norma regolamentare appare solo formale – scrive Parisi – e non consente alcuna approfondita valutazione, per la Roma l’analisi si presenta dettagliata e diversificata».

Stando sempre alle comunicazioni mensili Consob, la società biancoceleste è riuscita a calare il suo indebitamento soprattutto grazie alla riduzione degli importi dovuti alle altre società di calcio (indicate come “Enti settore specifico”), passate dai precedenti 7,86 a 5,88 milioni. La Lazio continua a pagare regolarmente la transazione con il fisco, stabilita in 23 anni: al riguardo, restano da pagare ancora 85,58 milioni. L’attenzione va posta in modo particolare all’aumento dello somme scadute, passate dai 10,87 milioni di aprile agli 11,44 milioni di maggio. Ciò è avvenuto a causa dell’incremento di quelle dovute al personale da 1,26 a 1,30 milioni: la società non effettua una specifica degli importi dovuti, ma è presumibile che siano per la quasi totalità dovute ai tesserati. L’ammontare totale che deve ancora essere erogato al personale, alla data del 31 maggio scorso, è pari a 4,61 milioni. Crescono anche gli importi scaduti verso i fornitori: da 5,06 a 5,36 milioni. L’ammontare complessivo, dovuto sempre alla fine di maggio, è di 9,57 milioni.

Marco Liguori

Riproduzione riservata, consentita (anche in modo parziale) soltanto dietro citazione della fonte

L'indebitamento della SS Lazio al 31 maggio 2009 (fonte: comunicazione della società alla Consob disponibile sul sito www.sslazio.it)

Cliccare sopra per ingrandire

mercoledì 6 maggio 2009

Piccoli azionisti Lazio: «Vogliamo chiarimenti sul contratto con Al Sadd per Zarate»

L’avvocato del Comitato ha scritto al Consiglio di sorveglianza per avere lumi sull’eventuale acquisto definitivo del giocatore argentino. Ciò anche alla luce di una serie di dichiarazioni discordanti del presidente Lotito

Il Comitato piccoli azionisti della Lazio ha chiesto chiarimenti al Consiglio di sorveglianza della società biancoceleste sulla vicenda Zarate. In una lettera spedita lo scorso 4 maggio l’avvocato Massimo Rossetti, legale del Comitato, ha chiesto lumi all’organismo di controllo societario. Ciò a causa delle «dichiarazioni pubbliche, riportate dagli organi di informazione, rilasciate dall’attuale Presidente e, anche indirettamente, maggiore azionista, Dr.Claudio Lotito, della Società che sul calciatore Mauro Zarate la Lazio vantava e può vantare il diritto unilaterale di convertire il prestito a titolo oneroso del giocatore per la stagione sportiva 2008-2009 in acquisizione definitiva mediante il versamento alla Al Sadd, società titolare del cartellino del calciatore, entro una data concordata e prestabilita, di una somma, anch’essa concordata e prestabilita».
Secondo l’avvocato Rossetti ciò contrasta con altre dichiarazioni rilasciate dallo stesso Lotito. Nella lettera al Consiglio, se ne sottolineano tre aspetti. Nel primo il presidente della Lazio evidenzia «la necessità di dover "rinegoziare" con la società Al Sadd l’acquisto definitivo di Zarate». Inoltre, sempre secondo Rossetti, Lotito ha sottolineato «la necessità di "approfondimenti tecnico-giuridici che devono essere sviluppati"». Infine, il legale afferma che lo stesso Lotito ha spiegato agli organi d’informazione dell’«esigenza di dover ricorrere all’attivazione di una clausola di risoluzione unilaterale anticipata a favore del calciatore contenuta nel contratto tra quest’ultimo e l’Al Sadd, i cui oneri, ben maggiori di quelli previsti in virtù degli asseriti accordi tra la società araba e la Lazio, sarebbero a carico di quest’ultima». E a proposito di questi eventuali oneri che peserebbero sulle casse della società biancoceleste, Rossetti afferma che «non è chiaro, peraltro, se e come tali oneri e quelli concernenti l’ingaggio del calciatore siano compatibili con i limiti di spesa ( i cosiddetti "paletti") a suo tempo autoimpostisi dalla Società per far fronte agli impegni assunti con l’Agenzia delle Entrate».
Di conseguenza, il Comitato richiede urgentemente «un intervento di codesto Consiglio che, nell’esercizio dei poteri-doveri ad esso attribuiti, chiarisca e comunichi tempestivamente e formalmente, a beneficio di tutti gli azionisti e del mercato, la precisa, reale, effettiva esistenza, consistenza e natura dei diritti contrattuali della Lazio sul giocatore Zarate, così come riscontrabili dagli accordi stipulati nel giugno 2008 con la Al Sadd». L’avvocato Rossetti spiega che i diritti contrattuali emergenti dal contratto del giocatore argentino «non sono riscontrabili dai dati di bilancio e, più in generale,dalle comunicazioni ufficiali della Lazio sinora disponibili». Il chiarimento è dovuto, conclude il legale, poiché essendo la Lazio quotata in Borsa, «la diffusione, in specie se da fonte societaria, di informazioni, voci e notizie rilevanti e price sensitive, come quelle nel caso di una società di calcio, relative a diritti su giocatori, non rispondenti al vero o fuorvianti è vietata e sanzionata» dal Testo Unico sulla Finanza.
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte

martedì 21 aprile 2009

La Consob multa per 530mila euro Lotito per il patto occulto sulla Lazio

La Consob ha deliberato una sanzione di complessivi 530.000 euro al patron della SS Lazio Claudio Lotito e di 330.000 euro all'imprenditore Roberto Mezzaroma colpevoli, secondo la Commissione, di aver siglato nel giugno 2005 un patto parasociale occulto sulle azioni della società calcistica. La decisione della Commissione si rifà così alla delibera emessa nel giugno 2008 (pendente al Consiglio di Stato dopo l'annullamento da parte del Tar) che aveva bloccato i diritti di voto avendo accertato, a partire almeno dal 30 giugno 2005, la «stipulazione di un patto parasociale stipulato tra Claudio Lotito e Roberto Mezzaroma, sull'acquisto di concerto di azioni ordinarie della SS Lazio, pari a circa il 14,61% del capitale della società». La Commissione ha così inflitto a Lotito una sanzione di 250.000 euro per la mancata comunicazione del patto, di 80.000 euro per il mancato conseguente lancio dell'opa e di 200.000 euro per aver esercitato i diritti di voto in quattro occasioni (circostanza non contestata a Mezzaroma).
Fonte: Ansa

sabato 11 aprile 2009

L’altra faccia del derby di Roma

Secondo le comunicazioni Consob al 31 marzo, la Lazio ha 120,76 milioni di debiti totali, di cui 10,59 scaduti: 91,76 milioni sono dovuti al fisco, di cui 88,72 per la rateizzazione in 23 anni. La Roma possiede 106,5 milioni di passività correnti che hanno sovrastato per 70,1 milioni le attività: 15,8 milioni sono dovuti a Tremonti. La società ha ottenuto in febbraio altre due rateizzazioni fiscali: il totale sale a cinque

C’è un derby che la Lazio ha già stravinto con la Roma: si tratta di quello dei debiti fiscali. È quanto emerge dalle ultime comunicazioni di fine mese, relative al 31 marzo scorso, sullo stadio debitorio complessivo, imposte dalla Consob a entrambi i club quotati a Piazza Affari. Al 28 febbraio scorso, la società di Claudio Lotito aveva, su un indebitamento complessivo di 120,76 milioni di euro (122,8 al 31 gennaio), 91,76 milioni dovuti al fisco. La quasi totalità di questa somma è composta dagli 88,72 milioni relativi alla rateizzazione in 23 anni dei tributi dovuti sino al 31 dicembre 2004. Al contrario, sempre a fine febbraio la Roma ha un ammontare di passività correnti (ossia a un anno) pari a 106,5 milioni che hanno sovrastato per 70,1 milioni le attività: l’importo dovuto all’erario è di 7,8 milioni. La cifra dovuta oltre i 12 mesi è di 7,9 milioni: il totale dovuto al ministro Giulio Tremonti è dunque di 15,8 milioni.
Esaminando il dettaglio dell’intero stato debitorio si nota che, sempre alla data del 28 febbraio, la Lazio aveva 10,59 milioni scaduti. Circa 5,5 milioni sono somme dovute verso il personale, di cui 1,18 scadute: nella comunicazione non è specificato se siano somme ancora dovute a calciatori e allenatori. Invece 8,29 milioni sono verso "enti settore specifico", ossia squadre di calcio: l’ammontare scaduto è di 0,73 milioni. Invece i debiti "verso altri" hanno raggiunto i 5,19 milioni, di cui 3,59 scaduti.
Invece la Roma segnala nella sua comunicazione che ha ottenuto nello scorso febbraio da Equitalia Gerit altre due rateizzazioni fiscali: il loro numero totale sale così a cinque. La prima per 4,2 milioni di euro, scrive la società giallorossa "è relativa al debito Irap sorto a seguito della notifica di una cartella esattoriale nel gennaio 2008, per il quale erano stati effettuati adeguati accantonamenti in esercizi precedenti". Il pagamento avverrà in 36 rate mensili a partire dal 31 marzo scorso "ad un tasso di dilazione del 4% su base annua". La seconda di 1,8 milioni, prosegue la società giallorossa "è relativa al debito sorto a seguito della notifica di una cartella esattoriale nel maggio 2008 per il tardivo versamento di una rata di condono Irap avvenuto in occasione del successivo condono fiscale nel 2004 che ne consentiva il ravvedimento senza sanzione". Contro la suddetta cartella la squadra della Famiglia Sensi ha presentato ricorso nel giugno 2008 alla Commissione provinciale tributaria. Anche in questo caso il piano di ammortamento prevede il pagamento in 36 rate mensili dal 31 marzo "a un tasso di dilazione del 4% su base annua" si legge nella comunicazione mensile.
Oltre a ciò, la società aveva un totale di debiti di funzionamento pari a 59,3 milioni. Le somme scadute hanno raggiunto i 12,7 milioni, in aumento dagli 11,4 milioni della fine di gennaio: esse riguardano soltanto i fornitori (9,9 milioni), le società di calcio (1,7) altri debiti (959mila euro, comprendenti 915mila al Coni e 44mila alla Lega calcio). L’ammontare dovuto al personale tesserato è di 16,2 milioni di retribuzioni lorde, in aumento dai 9,8 milioni del 31 gennaio scorso: Di questi, 13 milioni erano dovuti per mensilità: la Roma ha specificato che 6,6 sono state corrisposte il 2 marzo scorso, mentre la parte restante è in corso di pagamento. Sono dovuti a Totti e compagni altri 3 milioni per i premi maturati per la qualificazione agli ottavi della Champions League. I giallorossi sono stati eliminati dall’Arsenal proprio in questo turno dopo i calci di rigore all’Olimpico. Inoltre sono attualmente a 5 punti dal quarto posto occupato dal Genoa, ultima piazza disponibile per entrare nella più ricca competizione continentale.
Marco Liguori
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mercoledì 25 marzo 2009

Piccoli azionisti alla Figc: «Lotito, condannato a Milano, è decaduto dalla carica di presidente della Lazio»

Esclusiva de "Il pallone in confusione": il Comitato dei tifosi detentori di azioni chiede alla Federazione di applicare l'articolo 22 bis delle Noif che prevede «la decadenza dalla carica di dirigenti di società condannati, ancorché con sentenza non definitiva, a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche». Intanto, la Consob impugna davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar che aveva annullato l'esistenza del patto parasociale tra Lotito e Mezzaroma

La Consob ha risposto al "Comitato Piccoli azionisti Lazio": è stato depositato nei termini di legge il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva annullato sull’esistenza del patto parasociale occulto tra Claudio Lotito e Roberto Mezzaroma. Questa è la riposta dell'ufficio legale della Commissione inviata dal Comitato a "il pallone in confusione": «Si fa riferimento alla nota del 13/03/2009 con la quale sono state richieste informazioni in merito "alla notizia di stampa relativa all’impugnazione da parte della Consob della sentenza del Tar del "Lazio n.8835/2008. Al riguardo si precisa che l’appello in oggetto è stato notificato alle controparti e depositato al "Consiglio di Stato nei termini previsti dalla legge». La vicenda era stata raccontata da questo quotidiano (cliccare qui ) e ripresa dall'agenzia di stampa Apcom. E' un passo semplice, ma molto importante da parte dei Commissari, che tutela anche le pretese dei piccoli azionisti che avevano richiesto più volte di avere notizie sull'impugnazione.
Il Comitato ha sollevato anche altre due questioni, riferite ancora a "il pallone in confusione". Il 13 marzo scorso l'avvocato Massimo Rossetti, legale dei piccoli azionisti, ha scritto assieme al membro Alfredo Parisi alla Figc evidenziando che «la seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano ha condannato l’attuale Presidente della SS Lazio spa , dr. Claudio Lotito,per aggiotaggio manipolativo ed informativo e per ostacolo all’attività di vigilanza della Consob». La condanna prevede due anni di reclusione, in una multa di € 65.000 e nell’interdizione per un anno dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi di persone giuridiche. Nella lettera i due sollecitano un tempestivo pronunciamento della Figc riguardo «sull’esatta e corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 22 bis delle Noif della Federazione stessa con riferimento alla predetta sentenza». In pratica, si richiede l'eventuale decadenza di Lotito dalla sua carica di presidente. Questo perché, secondo Rossetti e Parisi «tale articolo disponga la decadenza dalla carica di dirigenti di società condannati, ancorché con sentenza non definitiva, a pena che comporti l’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche». I due aggiungono un altro particolare importante. «Vi è l’obbligo al comma 6 per i condannati anche in via non definitiva - si legge nella lettera alla Figc - di immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente della condanna che comporti tutte le incompatibilità di cui al comma 1: quindi anche di quella conseguente all’irrogazione di pena interdittiva non definitiva, a prescindere dalla appartenenza del delitto commesso alla tipologia elencata». Dunque, anche al presidente Giancarlo Abete, i piccoli azionisti chiedono, come già fatto alla Consob: «Se ci sei, batti un colpo».
Marco Liguori
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venerdì 20 marzo 2009

Lazio: fine anno con accertamento fiscale

Secondo il documento semestrale della società di Lotito, l’Agenzia delle entrate ha contestato il 29 dicembre 2008 in un avviso una somma totale per 4,46 milioni per Iva e altre imposte per due tipi di rilevi riguardanti costi che sarebbero "fringe benefits" per i calciatori da tassare diversamente. La società ha opposto immediatamente ricorso

Non c’è pace per la Lazio nei suoi rapporti con il fisco. Nella paragrafo "Problematiche di natura fiscale", contenente una serie di contenziosi tra la società biancoceleste e l’erario, incluso nella semestrale consolidata chiusa al 31 dicembre scorso chiusa con un utile di 6,19 milioni si evidenzia che «il 29 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate-direzione regionale del Lazio (Ufficio Roma 3) ha notificato alla società un avviso di accertamento». Nel documento si spiega che l’avviso ha come «oggetto il controllo del trattamento tributario dei compensi per procuratori, ai fini Irpef ed Iva nell’esercizio 2003».
Due i rilievi contestati dalle autorità tributarie riguardo all’accertamento. Il primo, si legge sempre nella semestrale, riguarda il "recupero di redditi da lavoro dipendente, per euro 6,75 milioni, pari a imposte per circa euro 3,11 milioni". L’altro concerne il «recupero di Iva per euro 1,35 milioni». L’avviso tributaria punta sulla rettifica riguardante il fatto che «i costi in argomento costituiscano fringe benefit (ossia compensi corrisposti in natura ndr) per i calciatori e come tali siano da sottoporre a diverso regime di tassazione». Dunque l’Agenzia delle Entrate vorrebbe recuperare in totale 4,46 milioni tra Iva e imposte diverse. La Lazio si è opposta: nella semestrale si sottolinea che la società di Claudio Lotito ha presentato ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Roma «sostenendo l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa tributaria».
La Lazio spiega che l’attivo è stato raggiunto grazie «al minore impatto delle imposte differite nel primo semestre», alla «quota di competenza del nuovo contratto con la Infront Italy srl per la cessione dei diritti commerciali» e alle plusvalenze calciatori. Invece, le plusvalenze ammontano a 10,5 milioni: 3,6 dalla cessione di Behrami al West Ham (su un ricavo pari a 6 milioni) e 6,9 milioni dal trasferimento di Mudingay al Bologna (ricavo 7 milioni). La società di Lotito ammette che il giro di affari consolidato, al netto dei proventi non ricorrenti, si è attestato a 36,95 milioni «ed è diminuito rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di euro 13,48 milioni». Il consistente calo dei ricavi dei primi sei mesi è dovuto principalmente alla mancanza degli introiti dalla partecipazione alla Champions League, a cui la Lazio aveva partecipato un anno fa. Invece, si legge sempre nel documento di bilancio, i costi sono «aumentati di euro 1,16 milioni» ossia del 3,32% in più sul primo semetre 2007/08. L’analisi di questi ultimi vede una diminuzione di quelle del personale (attestatesi a 13,95 milioni) del 10,6%, ma un aumento degli «altri costi di gestione» (14,45 milioni) pari al 47,94% . L’incremento di questa voce è «conseguenza di maggiori costi per acquisizione temporanea di diritti alle prestazioni sportive» (erroneamente ancora chiamati "cartellini") di calciatori e «di maggiori costi per procuratori». In aumento del 19,58% anche gli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori (6,16 milioni), causata dagli acquisti fatti nell’ultimo calciomercato.
Marco Liguori

sabato 10 gennaio 2009

Calciomercato, movimenti nella Roma

Secondo "L'Equipe" ci sarebbe una trattativa per Mexes con il Milan. Invece, secondo il "Times" Riise potrebbe tornare in Inghilterra



Prosegue senza particolari sussulti l'attività del calciomercato nella sessione invernale. Il Milan è ancora alla ricerca di un rinforzo per la difesa e potrebbe attingere da altri club italiani. Se ieri Adriano Galliani si è detto disponibile, dovessero arrivare segnali dalla Roma, ad aprire una trattativa per Philippe Mexes (nella foto), in Francia parlando addirittura di contatti gia' avviati. Stando a "L'Equipe", infatti, le trattative per l'approdo del difensore francese in rossonero sarebbero partite ieri con l'incontro tra il procuratore di Mexes, Olivier Jouanneau, e il ds giallorosso, Daniele Pradè. Il giocatore è legato alla Roma fino al 2011 e pure se Galliani ha piu' volte ribadito, visto l'ottimo rapporto con Rosella Sensi, di non voler ricorrere alla clausola di rescissione prevista dal contratto di Mexes, che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, l'affare potrebbe andare in porto.
Potrebbe prospettarsi un ritorno in Premier League per John Arne Riise. Stando al "Times", il Newcastle sarebbe abbastanza ottimista sulla possibilità di portare a St.James Park l'esterno norvegese della Roma con la formula del prestito fino a fine stagione. Già negli scorsi mesi il manager dei Magpies, Joe Kinnear, aveva manifestato il proprio interesse per il giocatore ma l'operazione era morta sul nascere dopo che Riise ha cominciato a trovare sempre più spazio nell'undici di Spalletti. «Ho un contratto fino a fine stagione, l'accordo era per un anno al Benfica, poi si vedra».
David Suazo continua a non sbilanciarsi sul suo futuro. L'attaccante honduregno, ancora di proprieta' dell'Inter, sta facendo bene con i lusitani dove e' arrivato la scorsa estate in prestito e in molti sono interessati al suo cartellino, soprattutto in Premier League. «Il futuro non dipende solo da me», ha tagliato corto Suazo.
Lunedì prossimo Edinho potrebbe essere ufficialmente un giocatore del Lecce. Secondo la stampa brasiliana e' ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che portera' il 26enne centrocampista dell'Internacional di Porto Alegre alla corte di Beretta. Rifiutata una prima offerta, il club brasiliano sarebbe sul punto di accettare una seconda proposta che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.
In Italia con Milan e Napoli non ha lasciato grandi ricordi ma per lui, a 35 anni, potrebbe esserci una nuova chance. Nei giorni scorsi si e' parlato con insistenza di un ritorno in serie A di Roberto Fabian Ayala, con la possibilita' di vederlo vestire la maglia della Lazio assieme a un'altra vecchia conoscenza, Veron. Il diretto interessato, oggi al Saragozza nella seconda divisione spagnola, preferisce però non pensare per ora al mercato. "La Lazio? In questo momento penso a conquistare la promozione con la mia squadra - ha detto Ayala al quotidiano argentino "Ole'". Mihajlovic rassicura i tifosi del Bologna: «Non ho temuto che l'Inter ci portasse via Di Vaio, anche perché Di Vaio non può andare via senza il mio permesso. Glielo potevamo anche dare, se in cambio dall'Inter fossero arrivati Ibrahimovic, Maicon e un altro giocatore, altrimenti no».
Fonte: Agi/Italpress

mercoledì 7 gennaio 2009

Calciomercato: derby Genoa-Samp per Janko

Il Napoli sulle tracce del centrocampista Galloppa del Siena: interesse anche per i difensori Cribari della Lazio e N'Sereko del Brescia per "pararsi" da un'eventuale squalifica di Mannini

Registrata l'ennesima puntata della "telenovela" Adriano (oggi l'agente dell'Imperatore, Gilmar Rinaldi, ha precisato che il suo assistito vuole rimanere all'Inter fino al 2010, secondo contratto), l'Inter è scossa da una notizia che arriva dalla Francia: i campioni d'Italia potrebbero perdere Vieira, tentato da una proposta del Lione. Dal Brasile parla anche Nilmar per dire che "ogni sei mesi mi coinvolgono nelle chiacchiere del mercato, poi di concreto non c'è niente: la Roma? non so nulla, mai ricevuto offerte". Intanto c'è un derby di Genova in chiave di mercato. Genoa e Samp hanno infatti messo gli occhi sull'attaccante del Red Bull Salisburgo Marc Janko (nella foto). Il club austriaco quota il suo attaccante 5 milioni di euro. Ma il presidente del Genoa Enrico Preziosi, che oggi parlando a Radio Kiss Kiss ha ribadito l'incedibilità di Milito ("il fatto che cederemo Milito sta diventando una vera e propria barzelletta. Diego è insostituibile e non si tocca, è la mia ultima parola. Non è trattabile, e rimane al Genoa"), sta meditando un altro colpo: vuole chiedere al Milan di prestargli fino a giugno il difensore Thiago Silva, che per i rossoneri sarà disponibile solo nella seconda metà del 2009, per via del "tetto" agli extracomunitari. Il prestito di Thiago Silva può far bene sia al Genoa, che rinforzerebbe il reparto arretrato, che al Milan, che vedrebbe all'opera il suo giocatore nel campionato italiano. E a proposito di Milan: secondo quanto scrive oggi il "Daily Star", l'allenatore del Liverpool Rafa Benitez ha chiesto alla società di non cedere Agger e Dossena, proprio i due giocatori che interessano al club rossonero. A questo punto è probabile che il Milan torni su Juan del Flamengo. In Spagna ha destato sorpresa la notizia che lo stesso Milan si sarebbe già accordato con Jermaine Pennant del Liverpool per la prossima stagione: fonti vicine al Real Madrid fanno sapere che il giocatore, svincolato a giugno, avrebbe già un pre-accordo con la società 9 volte campione d'Europa. Con la sentenza sul caso di doping che vede coinvolto Daniele Mannini, attesa entro sette giorni, il Napoli per "pararsi" da un'eventuale squalifica del suo giocatore sta cercando di acquistare dal Brescia il 19enne ugandese con passaporto tedesco Savio N'Sereko, operazione che rientrerebbe nell'orbita dell'affare di un anno e mezzo fa che portò proprio Mannini in azzurro. Ma il Brescia per cedere Savio N'Sereko (che piace anche alla Roma) chiede 7 milioni di euro. Il Napoli vuole anche il difensore della Lazio Cribari ed il centrocampista del Siena Galloppa, ex Roma e in odor di nazionale. Intervistato da Radio Marte, il dg. dei toscani Manuel Gerolin, ha spiegato che "al Siena tutti sono cedibili, dobbiamo valutare tutte le offerte. Per Galloppa è presto per parlarne: il mercato decollerà solo fra un paio di settimane. Comunque Marino è un amico, se vuole mi chiami". L'ex romanista Barusso sta per andare al Chievo, che sta definendo anche l'acquisto di Granoche, mentre per Grandoni c'è la possibilità di lasciare il Livorno dopo cinque stagioni: lo vuole il Bologna, su richiesta del tecnico Sinisa Mihajlovic. A Grandoni verrebbe affiancato l'interista Rivas per una coppia centrale difensiva tutta nuova. Dall'Emilia invece non si muoverà il brasiliano Coelho, che vuole rimanere in Italia nonostante un'offerta definita interessante dal Besiktas. Un altro brasiliano, il portiere Rodrigo Cafè, è invece a Mantova. Il 23enne "gigante" di 1.90, ex Coritiba (dove il romanista Artur gli faceva da 'dodicesimo') è reduce dall'esperienza portoghese al Naval, ed ora si trova in Lombardia perché sta seguendo di persona la sua pratica per avere il passaporto italiano, che dovrebbe ottenere a breve. Una volta avuto il documento potrebbe passare ad un club italiano: in ballo ci sono due offerte. Un altro portiere, Storari della Fiorentina, è stato richiesto dalla Reggina e ora sta valutando la proposta dei calabresi.
Fonte: Ansa

CALCIOMERCATO: MILITO RESTA A GENOVA, BATTAGLIA VERSO LA LAZIO
"Una barzelletta". Enrico Preziosi definisce così la possibilità che il Genoa finisca per cedere Diego Milito, bomber ambitissimo da tanti club ma "legato moralmente alla città" (parole del patron rossoblù) e, in definitiva, insostituibile. "Non è trattabile, lo dico una volta per tutte. Resta al Genoa, portarlo nuovamente da noi è stata una questione morale più che sportiva. Diego è insostituibile e non si tocca", ha poi aggiunto un determinatissimo Preziosi. Di fronte a una presa di posizione così netta anche l'Inter, la squadra che forse più di tutte aveva pregustato l'ingaggio del 'Principe' argentino, ha deciso di non muoversi in questa sessione invernale. Dopo le parole di Oriali di ieri, oggi la conferma del tecnico Mourinho, che ha parlato anche di Adriano ("Penso che resterà con noi"), e del dt nerazzurro Branca: "Non c'è nessuna trattativa e nessuna voglia di fare qualcosa". Dall'Inter al Milan. Mentre arrivano buone nuove sul fronte Jermain Pennant, esterno del Liverpool che a fine stagione potrebbe vestire rossonero, meno positive le notizie su Daniel Agger e Andrea Dossena, due elementi sui quali Ancelotti vorrebbe fare affidamento per puntellare la retroguardia. Rafa Benitez, tecnico dei Reds, ha infatti deciso di bloccare i due calciatori e la società sembra assolutamente intenzionata ad ascoltarlo. Ma il mercato di gennaio potrebbe regalare un clamoroso colpo di scena: il ritorno di Cristiano Lucarelli a Livorno. E' stato lo stesso presidente del club toscano, Aldo Spinelli, a non scartare la suggestiva ipotesi, soprattutto dopo aver considerato che il Parma avrebbe ingaggiato l'attaccante Vantaggiato. "Se il Parma ha preso Vantaggiato, deve essere Lucarelli a decidere con Ghirardi. Io non dirò mai di no a un giocatore che ha fatto la storia del Livorno con oltre 100 gol".
Un altro ritorno clamoroso potrebbe essere quello di Juan Sebastian Veron alla Lazio. Un'ipotesi alla quale Felice Pulici, ex bandiera biancoceleste, non crede molto: "Un suo ritorno significherebbe fermare il tempo e voler tornare a quei periodi". Se la pista Veron pare per il momento poco percorribile, altro discorso va fatto per un altro centrocampista argentino, ovvero quel Sebastian Battaglia che già un anno fa sfiorò la maglia della Lazio. Un feeling tornato di moda, come confermato dall'agente del giocatore del Boca Juniors, Martin Guastadisegno, che nei prossimi giorni potrebbe avere un incontro con il presidente Lotito. Andrea Raggi passerà entro poche ore alla Sampdoria. Lo ha confermato il ds del Palermo Walter Sabatini, che in merito all'ipotesi Bogliacino ha dichiarato: "Ballardini lo conosce e ne parla molto bene, è un calciatore che offre un buon rendimento ma non è più giovanissimo". Mentre il Bologna continua la caccia a un attaccante (punta forte su Bernardo Corradi), il Chievo vuole puntellare il centrocampo: il primo della lista è Barusso. E' già finita l'avventura di Leonardo Gomes Aro al Lecce: il brasiliano torna al club d'appartenenza, l'Internacional de Porto Alegre. I salentini hanno inoltre annunciato i prestiti di Vicedomini e Legittimo rispettivamente a Juve Stabia e Paganese.
Fonte: Agi

mercoledì 10 dicembre 2008

Ricorso Tar: il Comitato piccoli azionisti Lazio scrive alla Consob

Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Massimo Rossetti
Ecco la copia della lettera spedita stamattina da Massimo Rossetti, avvocato del Comitato piccoli azionisti Lazio. L'email del legale è paola.tiracorrendo@federmanager.it
Cliccare sopra l'immagine per ingrandirla.
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)

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martedì 9 dicembre 2008

Apcom- Lazio calcio/ Piccoli azionisti: Consob se ci sei batti un colpo

APBS (CRO) - 09/12/2008 - 19.01.00
Lazio calcio/ Piccoli azionisti: Consob se ci sei batti un colpo 
ZCZC0648/APC 20081209_00648 4 cro gn00 Lazio calcio/ Piccoli azionisti: Consob se ci sei batti un colpo Al processo l'ultima arringa. Sentenza il 14 gennaio Milano, 9 dic. (Apcom) - "Cara Consob se ci sei batti un colpo". Lo afferma il Comitato piccoli azionisti della Lazio, che ha spiegato a "Il pallone in confusione", quotidiano telmatico, che la Consob avrebbe dovuto impugnare la sentenza della prima sezione del Tar del Lazio riguardante il patto parasociale occulto tra Claudio Lotito e Roberto Mezzaroma. Il Tribunale amministrativo del Lazio aveva annullato il 9 luglio scorso la deliberazione della Commissione di vigilanza, accogliendo così il ricorso del presidente e azionista di riferimento della società di calcio quotata a Piazza Affari e di Mezzaroma. In una nota, il Comitato ha rilevato che la decisione dell'organismo giudiziario amministrativo presieduto da Pasquale De Lise è stata notificata l'8 ottobre scorso alla Consob: quest'ultima aveva 60 giorni di tempo per impugnarla davanti al Consiglio di Stato. Ciò significa che oggi scadono i termini: ma dall'organismo di vigilanza sulla Borsa finora non c'è stata alcuna comunicazione al riguardo. Un silenzio che non lascia presagire nulla di buono, dicono i piccoli azionisti. "Nei prossimi giorni spediremo alla Commissione - ha spiegato Massimo Rossetti, avvocato del Comitato - una lettera raccomandata per sapere se intendono far conoscere al mercato la loro decisione, se vogliono presentare il ricorso oppure no". Se il presidente Lamberto Cardia e i suoi colleghi commissari proseguissero nel loro mutismo "sarebbe stata vanificata un'istruttoria durata circa ben due anni - prosegue Rossetti - suffragata, non solo da plurimi elementi indiziari, ma da prove, documentali e testimoniali, vere e proprie e, almeno a mio giudizio, caratterizzata da rigore, scrupolo, minuziosità ed esaustività estreme e, in particolare dalla massima attenzione e rispetto verso tutte le considerazioni ed argomentazioni difensive sottoposte alla Commissione da parte degli indagati". Il silenzio è giudicato dai piccoli azionisti ancor più inquietante, se si pensa che lo scorso 20 novembre al Tribunale di Milano Laura Pedìo, pm nel processo a Lotito e Mezzaroma per l'aggiotaggio sui titoli della società biancoceleste, aveva stigmatizzato l'atteggiamento tenuto dalla Consob nella vicenda. Il magistrato aveva rilevato la mancata costituzione parte civile della Consob definendo "contraddittorio" il comportamento dell'organo di vigilanza "che aveva prospettato l'esistenza di un patto parasociale, ma poi non era andato fino in fondo". Oggi intanto al processo a Claudio Lotito, presidente della Lazio e a Roberto Mezzaroma c'è stata l'ultima arringa della difesa che ha chiesto l'assoluzione. I giudici hanno rinviato per le repliche al 14 gennaio quando ci sarà anche la sentenza. Frk 09-DIC-08 19:00 NNNN

Lazio: il silenzio della Consob sul ricorso contro il Tar

La Commissione avrebbe dovuto decidere entro oggi se impugnare la sentenza del tribunale amministrativo che ha cancellato la sua decisione sull’esistenza del patto parasociale occulto tra Lotito e Mezzaroma: ma finora non ci sono notizie in merito. Il Comitato piccoli azionisti, sentito da “il pallone in confusione”, intende a breve chiedere spiegazioni ufficiali agli “sceriffi” del mercato

«Cara Consob se ci sei batti un colpo». Lo afferma il Comitato piccoli azionisti della Lazio, che ha spiegato a “il pallone in confusione” che la Consob avrebbe dovuto impugnare la sentenza della prima sezione del Tar del Lazio riguardante il patto parasociale occulto tra Claudio Lotito e Roberto Mezzaroma. Il Tribunale amministrativo del Lazio aveva annullato il 9 luglio scorso la deliberazione della Commissione di vigilanza, accogliendo così il ricorso del presidente e azionista di riferimento della società di calcio quotata a Piazza Affari e di Mezzaroma. In una nota, il Comitato ha rilevato che la decisione dell’organismo giudiziario amministrativo presieduto da Pasquale De Lise (che ricopre anche presso la Figc la carica di presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva e si autosospese dalla carica di presidente della Corte Federale durante il processo di Calciopoli del 2006) è stata notificata l’8 ottobre scorso alla Consob: quest’ultima aveva 60 giorni di tempo per impugnarla davanti al Consiglio di Stato. Ciò significa che oggi scadono i termini: ma dagli “sceriffi” della Borsa finora non c’è stata alcuna comunicazione al riguardo. Un silenzio che non lascia presagire nulla di buono per i piccoli azionisti. «Nei prossimi giorni spediremo alla Commissione – ha spiegato a “il pallone in confusione” Massimo Rossetti, avvocato del Comitato – una lettera raccomandata per sapere se intendono far conoscere al mercato la loro decisione, se vogliono presentare il ricorso oppure no». Se il presidente Lamberto Cardia e i suoi colleghi commissari proseguissero nel loro mutismo «sarebbe stata vanificata un’istruttoria durata circa ben due anni – prosegue Rossetti – suffragata, non solo da plurimi elementi indiziari, ma da prove, documentali e testimoniali, vere e proprie e, almeno a mio giudizio, caratterizzata da rigore, scrupolo, minuziosità ed esaustività estreme e, in particolare dalla massima attenzione e rispetto verso tutte le considerazioni ed argomentazioni difensive sottoposte alla Commissione da parte degli indagati». Il silenzio è ancor più inquietante, se si pensa che lo scorso 20 novembre al Tribunale di Milano Laura Pedìo, pubblico ministero nel processo a Lotito e Mezzaroma per l’aggiotaggio sui titoli della società biancoceleste, aveva stigmatizzato l’atteggiamento tenuto dalla Consob nella vicenda. Secondo quanto riportato dall’agenzia Apcom, il magistrato titolare dell’accusa aveva rilevato la mancata costituzione parte civile della Consob definendo «contraddittorio» il comportamento dell'organo di vigilanza «che aveva prospettato l'esistenza di un patto parasociale, ma poi non era andato fino in fondo».
Nella nota, i piccoli azionisti sottolineano la parte della sentenza in cui il Tar ha bocciato la decisione della Consob. Secondo il provvedimento «non risulta adeguatamente illustrata la funzione parasociale delle operazioni poste in essere dalle parti, non risultando congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61% nella vita dell’emittente» ossia della Lazio. Ma cosa significa in pratica il riconoscimento del patto parasociale per i piccoli azionisti? Lo ha spiegato il Pm Pedìo nella sua requisitoria: Lotito avrebbe acquisito il pacchetto di azioni della Lazio attraverso l'interposizione fittizia di Mezzaroma, imprenditore e zio di sua moglie. Il presidente avrebbe dovuto lanciare un'offerta pubblica di acquisto ma non lo fece perché, sempre secondo il Pm, avrebbe pagato le azioni il 93 per cento in più, cioè 0,71 centesimi di euro invece di 0,39.
Riguardo ancora alla sentenza del Tar, il legale dei piccoli azionisti della Lazio sottolinea l’aspetto della minor tutela verso chi investe in azioni di società di calcio.
«Sembra quasi che il risparmiatore-investitore-tifoso sia un po’ meno”serio” e “ rispettabile” – conclude Rossetti – del risparmiatore-investitore “normale” e che una società di calcio quotata sia un po’ meno “seria” e “rispettabile” di una qualsiasi altra società.
Laddove,invece,sempre a mio parere, proprio perché certe scelte non sono state originate da valutazioni puramente economiche, individualistiche ed egoistiche, bensì motivate esclusivamente o prevalentemente da ragioni affettive, proprio per questo, sarebbero, forse, meritevoli di maggiore o,comunque,non minore considerazione e tutela. Ho visto personalmente diversi tifosi privarsi delle vacanze, vendere il motorino, prelevare i piccoli risparmi guadagnati con tanti sacrifici per sottoscrivere azioni della Lazio allo scopo di salvarla da un baratro che sembrava ormai imminente».
Marco Liguori
(Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte)

Nella foto, tratta da http://images-srv.leonardo.it/progettiweb/stefanocarina/blog/lotito4.jpg, il presidente della Lazio Claudio Lotito
Cliccare qui per leggere la lettera spedita a "il pallone in confusione" dal Comitato piccoli azionisti Lazio
Cliccare qui per leggere la lettera spedita dal Comitato piccoli azionisti Lazio il 10 dicembre 2008 alla Consob per sapere se impugnerà la sentenza del Tar

La Consob non "lumeggia": così ha perso al Tar

Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Massimo Rossetti del Comitato piccoli azionisti Lazio


Roma 21 novembre 2008

LA CONSOB, SECONDO IL TAR,
NON “LUMEGGIA” E COSI’
I PICCOLI AZIONISTI DELLA LAZIO RESTANO AL BUIO

I PRECEDENTI
A far tempo dall’ottobre 2005 venivano diffuse, al punto che non era certo esagerato parlare di una vera e propria vox populi, plurime dichiarazioni e plurimi interventi anche pubblici, ampiamente riportati e vieppiù enfatizzati dai mass media, sia a livello locale sia a livello nazionale, circa l'esistenza di un patto parasociale occulto tra gli azionisti rilevanti della SS Lazio Spa, dr. Claudio Lotito e Arch. Roberto Mezzaroma, per l'esercizio di una influenza dominante sulla Società.
A detta del Sig. Giorgio Chinaglia,allora dichiaratosi rappresentante di un peraltro, rimasto sinora ignoto, soggetto asseritamene dallo stesso sig.Chinaglia pronto a rilevare il pacchetto azionario di controllo della SS Lazio SPA, il conseguimento di tale controllo sarebbe stato impedito dalla fattuale esistenza del succitato patto.
Con numerose e motivate sollecitazioni scritte (fra tutte, basti ricordare le note del 22, 24 novembre, 5 dicembre 2005, 23 gennaio, 9 e 10 febbraio 2006 dello scrivente socio Massimo Rossetti e le note e relativi allegati 28 novembre 2005 e 27 gennaio 2006 del socio Alfredo Parisi), la Consob, alla luce di quanto precede, veniva reiteratamente richiamata a valutare la necessità e l'urgenza di procedere al formale accertamento dell'esistenza del patto in parola, essendo indifferibile interesse del mercato che fosse dissipata ogni incertezza circa i reali assetti proprietari della SS Lazio spa , anche tenuto conto dei più ampi e penetranti doveri-poteri attribuiti alla Commissione dall' entrata in vigore della normativa sugli abusi di mercato.
L'accertamento dell' eventuale esistenza di un patto parasociale occulto per l'esercizio di una influenza dominante sulla SS Lazio spa costituiva il presupposto di operatività dell'obbligo solidale tra tutti i pattisti di promuovere un'Opa totalitaria ai sensi dell'art.106, primo comma, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;TUF).
Tale obbligo, ove sussistente, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, fra tutte, vedasi la sentenza 9 giugno 2005 del Tribunale di Milano, Società Promofinan contro Società Fondiaria-Sai, avrebbe avuto tutti i connotati” di un vero e proprio obbligo giuridico, discendente dalla legge, la cui tutela è specificamente rafforzata da sanzioni penali e amministrative" e, pertanto, " la risarcibilità del danno subito dagli azionisti in conseguenza di eventuali inadempienze da parte dell' organo amministrativo preposto alla vigilanza, violando i loro interessi legittimi a ottenere adeguata tutela in via amministrativa e preventiva" rappresentava una tutela parallela affiancantesi a quelle amministrativa e penale, fermo restando che la Consob "ha la precipua funzione di tutelare tutti gli azionisti dai pregiudizi che potrebbero ipoteticamente subire a seguito del trasferimento del controllo oltre la soglia del 30 per cento in capo ad alcuno/i, consentendo che anche ad essi possa essere attribuito il cd premio di maggioranza".
Con lettera raccomandata A.R., anticipata via fax l’8/3/2006, 18 piccoli azionisti della Lazio, tra i quali lo scrivente, chiedevano alla Consob di procedere all'accertamento dell'eventuale esistenza di un patto parasociale occulto tra gli azionisti rilevanti della SS Lazio SPA per l'esercizio di una influenza dominante sulla Società, ovvero, in subordine elo in alternativa, di comunicare ufficialmente al mercato l'eventuale, ritenuta mancanza di presupposti e di elementi giustificanti tale accertamento e, ancora, di procedere all'accertamento di eventuali manipolazioni di mercato non consentite sul titolo Lazio.

Con comunicazione del 23/5/2006 al suddetto gruppo di piccoli azionisti la Commissione confermava di aver avviato e che era in corso l’istruttoria per l’accertamento dell’eventuale esistenza del patto. Nel frattempo il Dr. Lotito e l’Arch. Mezzaroma venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, seconda Sezione Penale, per i reati di manipolazione del mercato (art. 185 del D.LVO 24.2.1998, N. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) e di ostacolo alle funzione di vigilanza della Consob (art. 170 bis stesso T.U.).
Il processo, cominciato il 22 gennaio 2008 e in corso, riguarda l’acquisto effettuato dall’Arch. Mezzaroma di un pacchetto azionario della Lazio pari al 14,61% risalente alla primavera del 2005 (il valore dell’acquisto fu di 4 milioni di Euro pari a 0,39 Euro per azione). Il Dr. Lotito, come è noto, nel luglio 2004 aveva rilevato il 26% della Lazio mediante una ricapitalizzazione di Lazio Events Srl al prezzo di un euro per azione, di cui 0,60 centesimi di valore nominale e 0,40 centesimi di sovrapprezzo, per un totale di più di 18 milioni di Euro.
La tesi accusatoria sostiene che, in realtà, l’operazione di acquisto effettuata dall’Arch. Mezzaroma sarebbe stata non già frutto di un patto parasociale occulto con il dr. Lotito, bensì un’operazione fittizia, essendo lo stesso Arch. Mezzaroma un mero prestanome del Dr. Lotito, onde permettere a questo ultimo di aggirare l’obbligo di Opa totalitaria, poi successivamente avvenuta; Opa che, se effettuata all’epoca (primavera 2005), avrebbe comportato un sensibile aumento del prezzo di offerta rispetto a quello poi verificatosi (0,70 centesimi per azione anziché 0,40 centesimi: sicché, nell’un caso, l’importo per l’acquisizione della totalità delle azioni sarebbe stato di circa 27/29 milioni di euro, rispetto a circa 15 milioni di euro, nell’altro caso).
L’esito dell’Opa successivamente presentata, con inizio il 27/12/2006 e termine il 31/1/2007, dal Dr. Lotito ha portato l’offerente a controllare poco più del 60% dell’intero pacchetto azionario della Lazio. Proprio in questi giorni il controllo, a seguito di ulteriori acquisizioni,è salito a circa il 65%.
E’ da notare che la Consob non si è costituita parte civile nel suddetto processo così come previsto dall’art. 187-undecies,II comma,del TUF per la riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato e non ha dato alcun seguito alle reiterate,formali richieste dello scrivente di esercitare nel procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla Commissione, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 187-undecies,I comma, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato: nella specie gli interessi dei piccoli azionisti .
Infine, in esito alla propria attività di accertamento, la Consob, con delibera n. 16326 del 30/1/2008, accertava l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera c), del TUF, avente a oggetto l’acquisto concertato di azioni della SS Lazio Spa, stipulato tra il dr. Lotito e l’Arch. Mezzaroma, quantomeno il 30/6/2005, proseguito fino al 31/10/2006, con superamento alla data del 30/6/2005 della soglia rilevante richiamata (30%) ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF. Pertanto, non essendo stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 del TUF e non essendo stata promossa l’offerta pubblica di acquisto (OPA) entro il termine di 30 giorni dal superamento della soglia rilevante, erano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del TUF: in particolare il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla intera partecipazione posseduta anche indirettamente dal dr. Lotito, tramite Lazio Events Srl, e dall’Arch. Mezzaroma. Ciò a decorrere dal 6/7/2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della Lazio, pari a n. 9.806.603 azioni corrispondenti a circa il 14,48%, già detenuto di concerto dal dr. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, anche indirettamente a seguito dell’acquisto effettuato da quest’ultimo il 30/6/2005.

LA SENTENZA N. 8835, SEZIONE Ia, PRONUNCIATA IL 9/7/2008 E DEPOSITATA IN CANCELLERIA L’8/10/2008, DEL TAR DEL LAZIO
Su ricorso presentato dal dr. Claudio Lotito, da Lazio Events Srl e dall’Arch. Roberto Mezzaroma per l’annullamento della deliberazione n. 16326 del 30/1/2008 della Consob, il Tar del Lazio, Sezione 1a, con sentenza n. 8835 pronunciata il 9/7/2008, depositata in cancelleria l’8/10/2008 e trasmessa in pari data alla Consob, ha accolto il ricorso stesso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

NOTE DI COMMENTO ALLA SENTENZA
Dopo una ricostruzione dei fatti e una disamina sui poteri della Consob nel caso di specie, riepilogati i motivi del ricorso, infine, in quattro pagine (da pag. 14 a pag. 18), il Tar spiega i motivi di accoglimento del ricorso medesimo.
Tali motivi consistono sinteticamente nel fatto che, secondo il Tribunale, l’assunto della Consob secondo il quale l’acquisizione e il controllo di un pacchetto azionario del 14,61% avrebbe potuto comunque indebolire la posizione del dr. Lotito è affetto da “astrattezza” e “ipoteticità”. “Né appare conferente”, prosegue il Tar”, in questa prospettiva, il richiamo effettuato dalla Consob all’art. 2400, 2° comma, cod.civ., che nel modello tradizionale (c.d. monistico) subordina la revoca dei sindaci all’approvazione dell’autorità giudiziaria, dal momento che qui sono in questione non tanto le garanzie di stabilità dell’organo di controllo, quanto le possibilità dell’azionista di minoranza di incidere sul governo della società”.
“Che si tratti di un’impostazione non adeguatamente commisurata al concreto atteggiarsi del caso di specie appare inoltre confermato dalla valutazione riservata dall’Organo di vigilanza al rilievo degli istanti circa l’avvenuta nomina, in epoca antecedente alle operazioni sottoposte a scrutinio, dei componenti del consiglio di sorveglianza”.
“Ed infatti, a differenza di quanto opinato dalla Consob (v. punto 3, lett. K, cit.), non si vede come il possesso della quota in considerazione avrebbe potuto consentire la nomina di rappresentanti delle minoranze nell’organo di sorveglianza della Lazio, dal momento che questo collegio era stato già rinnovato nel 2004.”
“In conclusione, non risulta adeguatamente illustrata la funzione parasociale delle operazioni poste in essere dalle parti, non risultando congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61% nella vita dell’emittente, specie in considerazione del possesso, in capo all’azionista di riferimento, di una quota azionaria pari circa al doppio di quell’ammontare.”
“Ne segue che il provvedimento in esame non apparendo assistito da una sufficiente motivazione in merito alla “natura parasociale del patto”, è illegittimo e deve essere pertanto annullato”.
Le sopra riportate motivazioni, pur nel rispetto dovuto alla sentenza, non possono non suscitare, a mio avviso, molteplici e notevoli perplessità.
La fondatezza delle accuse di “astrattezza” e “ipoteticità” rivolte dal Tar alla deliberazione della Consob la lascio volentieri valutare ad altri, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto, peraltro non smentiti dal Tribunale, che la Commissione, nelle oltre 30 pagine che compongono il proprio atto, ha ampiamente, minuziosamente e rigorosamente illustrato e che, quindi, mi limito a trascrivere qui di seguito.
“1) come si evince dalle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...], a partire dal febbraio 2005 e sino al successivo 30 giugno, il Dott. Lotito manifestò la ferma intenzione di acquistare le azioni della Lazio detenute da Capitalia, e condusse in tale periodo, tramite il [...omissis...] un’articolata trattativa volta a realizzare tale acquisto;
2) nella riunione tenutasi nel febbraio-marzo 2005 con esponenti del Gruppo Capitalia si discusse della proposta del Dott. Lotito di definire un accordo cumulativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione della Lazio ed una transazione relativa al credito vantato dalla Banca di Roma nei confronti della Lazio;
3) in seguito al suddetto incontro, l’amministratore delegato di Capitalia, [...omissis...], “autorizzò le trattative da intraprendere con Lotito però solo alle condizioni che i rapporti fossero intrattenuti esclusivamente tramite un intermediario qualificato, che il prezzo di cessione non fosse inferiore al prezzo di carico e che il prezzo di cessione del credito non fosse inferiore al valore nominale. Qualche giorno dopo comunicai a Lotito tali decisioni, Lotito ne prese atto e non ne fu assolutamente soddisfatto”. Di tale orientamento di Capitalia, che precludeva una transazione sui crediti, il Dott. Lotito era a conoscenza sin dal marzo 2005;

4) tuttativa, come risulta dalla documentazione acquisita, le trattative continuarono con gli esponenti di Capitalia e riguardarono solo l’acquisto della partecipazione della Lazio (in merito si rinvia al successivo punto B).

Da tali dichiarazioni emergono fatti (quali la richiesta operata dal Dott. Lotito al [...omissis...] di coadiuvare con la propria opera professionale l’Arch. Mezzaroma nell’acquisto delle azioni e la messa a disposizione da parte dello stesso Lotito dei fondi con i quali sarebbe stato materialmente operato tale acquisto) che attestano la cooperazione fra i due nell’acquisto delle azioni della Lazio, evidentemente sulla base di un accordo. L’esistenza dell’accordo emerge in tal caso come un fatto noto più che come il risultato di una presunzione, ovvero, come minimo, costituisce l’ipotesi maggiormente plausibile sulla base dei fatti noti.

Gli ulteriori indizi chiaramente e precisamente indicati nella nota Consob del 28 settembre 2007 depongono anch’essi per l’esistenza di un accordo per l’acquisto delle azioni fra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma ed appaiono, dunque, univoci e concordanti fra loro e con quanto derivante dalle suddette dichiarazioni.

Ai già ricordati elementi della cooperazione prestata dal Dott. Lotito all’Arch. Mezzaroma tramite l’intervento di [...omissis...] e la prestazione dei fondi si aggiunge una serie di elementi perfettamente coerenti con l’ipotesi del patto per l’acquisto e cioè:

i) l’intenzione del Dott. Lotito di rilevare l’intera partecipazione di Capitalia; ii) la consapevolezza che tale acquisto avrebbe generato un obbligo di OPA e le perplessità manifestate in merito; iii) la riconferma della volontà di acquistare la partecipazione della Lazio anche tramite l’individuazione di soggetti che avrebbero potuto acquistare per suo conto; iv) le anomalie presenti nell’operazione immobiliare posta a giustificazione della dazione di euro 4 milioni; v) l’acquiescenza inizialmente palesata e, quindi, effettivamente posta in essere dall’Arch. Mezzaroma rispetto alla gestione Lotito; vi) la successiva rivendita delle azioni dallo stesso Mezzaroma al Lotito in concomitanza con lo scioglimento dei rispettivi obblighi nascenti dall’operazione immobiliare.

3) Conseguentemente, per quanto sopra esposto, non appaiono condivisibili le obiezioni contenute nelle note pervenute dai soggetti interessati all’impianto di fondo e alla logica argomentativa della nota Consob che risponde, in via generale, ai principi posti dalla legge e dalla giurisprudenza in relazione alle modalità di accertamento da parte dell’Autorità di fatti non noti al mercato e, con riferimento al caso concreto, a canoni di ragionevolezza e coerenza della ricostruzione operata.

Tutto ciò premesso, si esaminano nel merito le deduzioni relative ai singoli passaggi della ricostruzione compiuta.

4.3 Esame delle deduzioni relative ai singoli elementi probatori dell’esistenza del patto

Per comodità espositiva si esaminano di seguito (nel presente paragrafo e nel paragrafo 4.4) le deduzioni presentate, nell’ordine in cui sono state sintetizzate ed elencate nel precedente paragrafo 4.1. Nell’esposizione si terrà conto, sia della sintesi delle due note di deduzioni, operata nel paragrafo 4.1, sia del loro contenuto più di dettaglio esposto nei paragrafi 3.1. e 3.2.

A) Risultano infondate le deduzioni sintetizzate nel punto A del precedente paragrafo 4.1, in quanto dalla ricostruzione dello svolgimento delle trattative risulta chiaramente che:

1) il Dott. [...omissis...] ha dichiarato che, viste le continue proroghe richieste a Capitalia per finalizzare la cessione della partecipazione azionaria, al fine “di rassicurare Capitalia sulle capacità finanziarie del Lotito, qualora fosse stato lui a portare avanti l’OPA”, lo stesso aprì, nel mese di maggio 2005, alcuni conti correnti presso Banca di Roma intestati a società del proprio gruppo sui quali furono trasferite disponibilità pari a circa euro 4 milioni (somma sostanzialmente equivalente a quella successivamente pagata per l’acquisto della partecipazione);

2) la funzionalità tra tale operazione bancaria e l’acquisto della partecipazione azionaria, ossia la sua natura di deposito cauzionale, la si desume anche dalla ricostruzione dei fatti resa da esponenti di Capitalia, in base alla quale nel mese di maggio, al Dott. [...omissis...] fu richiesto da Capitalia, “quale garanzia per la banca, di depositare il controvalore pattuito per la cessione del 14,6% presso Banca di Roma”;

3) si rappresenta che, in contrasto con quanto affermato dal Dott. Lotito nelle proprie deduzioni, lo stesso ha dichiarato alla Procura sul punto che “I primi di giugno sono stati accesi 3 conti correnti su Banca di Roma a nome delle società […omissis...] sui quali sono stati fatti confluire 4 mln di euro. Tali somme erano state depositate per dimostrare a Capitalia che avevo comunque la possibilità di acquistare il restante pacchetto azionario del 14% circa. Non c’era alcun vincolo sull’utilizzo.” Tale affermazione costituisce anche prova del fatto che le trattative tra il Dott. Lotito e Capitalia, iniziate nei primi mesi del 2005, continuarono fino a giugno senza avere ad oggetto la transazione del credito, ma solo l’acquisto della partecipazione nella Lazio.

Per quanto, invece, riguarda la spiegazione fornita dal Dott. Lotito dei rapporti intercorsi tra il Dott. [...omissis...] ed esponenti del Gruppo Capitalia emerge chiaramente dalle evidenze acquisite che tale rapporto aveva quale oggetto l’acquisto delle azioni della Lazio; ciò, oltre che da quanto sopra rappresentato, si evince dalle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] di Capitalia, il quale afferma che - a seguito della decisione dell’amministratore delegato di Capitalia di autorizzare le trattative con il Dott. Lotito per la cessione della partecipazione nella Lazio, solo a condizione che i rapporti fossero intrattenuti tramite un intermediario qualificato - il Dott. Lotito comunicò il nome di [...omissis...] “ come colui che avrebbe intermediato l’intera operazione di acquisto ”.

Appaiono quindi non convincenti, le argomentazioni addotte al riguardo dal Dott. Lotito, in base alle quali il rapporto [...omissis...] /Capitalia aveva la finalità di “veicolare” le sue società “verso altre eventuali fonti di finanziamento ”; ciò in quanto appare difficilmente ipotizzabile che un dirigente di un gruppo bancario come Unicredit potesse assumere l’incarico di procacciare, per conto di un cliente, nuove fonti di finanziamento da altri istituti concorrenti.

B) In merito alle deduzioni sintetizzate al punto B del precedente paragrafo 4.1,si rileva che dalla documentazione a disposizione della Consob risulta che:

1) nella riunione che si tenne alla fine di febbraio- primi di marzo del 2005 con esponenti di Capitalia e della Banca di Roma il Dott. Lotito manifestò da subito un vivo interesse per l’acquisto dell’intero pacchetto detenuto da Capitalia e già in tale occasione emerse il problema dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto;

2) nell’aprile 2005 il Dott. [...omissis...] ribadì al Dott. Lotito la sussistenza di obblighi di OPA nel caso in cui egli avesse operato un acquisto tale da superare la soglia del 30%; il Dott. Lotito “nel dubbio di come comportarsi”, diede mandato al [...omissis...] di procedere “ ad un primo acquisto”, incrementando la propria partecipazione fino a raggiungere la percentuale del 29,868%, in modo da non superare la soglia del 30%;

3) anche dopo il suddetto acquisto avvenuto il 1° aprile 2005 il Dott. Lotito mantenne ferma l’intenzione di acquistare per sé o far acquistare ad altri la residua partecipazione detenuta da Capitalia; risulta, secondo quanto dichiarato dal Dott. [...omissis...], che quest’ultimo il19 maggio 2005 organizzò un incontro presso UBM con il Dott. Lotito e altri suoi colleghi per analizzare costi (circa 15 milioni di euro), tempi e modalità dell’OPA; il Dott. Lotito mostrò perplessità ad acquistare in prima persona la partecipazione in questione; tali dubbi derivavano, secondo il Dott. [...omissis...], non dalla mancanza di interesse all’acquisto, ma dalla volontà di non procedere immediatamente, alla promozione di un’OPA obbligatoria per questioni di “ immagine nei confronti della schiera di tifosi antagonisti, stante la situazione di conflitto con la tifoseria laziale più estrema, che avrebbe potuto tacciarlo, in via strumentale, di atteggiamento speculativo nei confronti dei piccoli risparmiatori”;

4) egli proseguì, infatti, la ricerca con i propri consulenti di soluzioni che prevedessero il coinvolgimento di soggetti terzi a lui graditi; in particolare, venne prospettata la stipula di un contratto preliminare di acquisto per il tramite di una società fiduciaria e l’acquisto da parte di potenziali investitori interessati alla suddetta partecipazione.

Dalla suddetta ricostruzione emerge, altresì, l’irrilevanza delle argomentazioni dell’Arch. Mezzaroma, secondo cui la circostanza (desumibile dalle evidenze istruttorie) che il Dott. Lotito avesse predisposto il piano finanziario per l’OPA sulla Lazio testimonierebbe che egli non abbia mai cercato di evitare di incorrere in tale obbligo. Appare, infatti, evidente che la circostanza che lo stesso Lotito avesse studiato la fattibilità di un’OPA obbligatoria sulla Lazio non comprova in alcun modo la scelta di effettuare concretamente tale operazione, mentre, come detto, le risultanze acquisite hanno evidenziato forti perplessità in merito al lancio dell’offerta.

C) Nelle deduzioni presentate il Dott. Lotito ha negato di aver avvisato il Dott. [...omissis...] la sera del 29 giugno 2005 delle intenzioni dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio; tale affermazione appare in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] alla Procura della Repubblica di Milano, secondo il quale “la sera del 29.6.2005 il Lotito mi ha telefonato rappresentandomi il fatto che il giorno seguente avrebbe effettuato un bonifico di 4.000.000 di euro a favore di Mezzaroma Roberto. Non mi specificò il motivo né io lo chiesi, ma mi comunicò in quella sede che il Mezzaroma aveva manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto del pacchetto di azioni Lazio possedute da Capitalia[...] in detta circostanza, mi disse anche che sarei stato chiamato da Roberto Mezzaroma [...], in quanto lo stesso, sempre il giorno seguente, avrebbe acquistato il pacchetto residuale detenuto da Capitalia utilizzando la somma che gli sarebbe stata bonificata dal Lotito, e che sempre Mezzaroma mi avrebbe anche dato indicazioni sulla banca che avrebbe concluso l’operazione con Capitalia”.

Con riferimento all’argomentazione in base alla quale, secondo il Dott. Lotito, non vi era alcun motivo di avvisare il Dott. [...omissis...] dell’intenzione dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio, visto che questi avrebbe utilizzato un’altra banca di sua fiducia, si fa riferimento alle dichiarazioni rese alla Procura dallo stesso [...omissis...] secondo il quale il Dott. Lotito nella medesima conversazione telefonica del 29 giugno 2005 lo avvisò che sarebbe stato contattato dall’Arch. Mezzaroma l’indomani, pregandolo di collaborare al buon esito dell’acquisto, tanto che il Dott. [...omissis...] considerò la richiesta del Dott. Lotito come “una continuazione naturale dell’interessamento del sottoscritto all’acquisto del pacchetto azionario” e ritenne “ corretto assistere il Mezzaroma su richiesta del Lotito al quale [...] premeva fare una cortesia anche se la questione non [...] interessava come banca”.

Sempre secondo quanto dichiarato dal Dott. [...omissis...] , l’Arch. Mezzaroma lo contattò il 30 giugno 2005 per acquisire le indicazioni tecniche per l’acquisto delle azioni e richiedergli un ausilio nel gestire i rapporti con Capitalia. Risulta, pertanto, che il Dott. [...omissis...] prestò un’attività di coordinamento e gestione dell’intera operazione di acquisto della partecipazione di Capitalia da parte dell’Arch. Mezzaroma, pur se non spiegabile attraverso alcun rapporto professionale o di fiducia con quest’ultimo, ma come atto di cortesia al Dott. Lotito.

D) Con riferimento al contenuto delle deduzioni del Dott. Lotito circa i rapporti con [...omissis...], dagli atti in possesso della Consob:
1) risulta documentalmente provato che vi fu nel marzo del 2005 una proposta [...omissis...] volta ad acquisire la partecipazione allora detenuta da Capitalia nella Lazio (17% circa);
1) risulta, altresì, che la proposta [...omissis...] fosse stata concordata con il Dott. Lotito;
2) risulta dalle dichiarazioni dello stesso [...omissis...] che quando egli richiese al Dott. Lotito una rappresentanza negli organi gestori proporzionata all’eventuale partecipazione successiva all’acquisizione (che sarebbe stata pari a circa il 18% del capitale sociale) “il [Dott. Lotito], avendo vagliato la concretezza della [..] proposta, si sia sottratto al fine di non costituire in seno alla SS Lazio il C.d.A. rappresentativo dell’intero capitale sociale” .

L’argomentazione del Dott. Lotito secondo cui, quanto sopra sarebbe smentito dal fatto che [...omissis...] in qualità di socio della Lazio dal luglio 2004, con una partecipazione non rilevante, inferiore al 2% del capitale sociale non avesse richiesto di acquisire un “incarico gestionale o di controllo” nella società, non esclude che quando gli fu prospettata dallo stesso Dott. Lotito la possibilità di acquistare la partecipazione di Capitalia (all’epoca pari al 17% circa), questi abbia preteso una rappresentanza negli organi gestori della Lazio.

Per completezza si rappresentano gli ulteriori elementi acquisiti dalla Procura della Repubblica di Milano sulla vicenda ed in particolare: i) il Dott. [...omissis...] di Capitalia ha fornito alla stessa Procura copia di una lettera inviatagli il 15 marzo 2005 [...omissis...] nella quale lo stesso manifestava la volontà di acquistare l’intero pacchetto azionario detenuto da Capitalia nella Lazio a prezzi correnti di mercato; ii) [...omissis...] ha dichiarato alla Procura che il contenuto di tale lettera gli era stato dettato telefonicamente dal Dott. Lotito; nonché iii) lo stesso Dott. [...omissis...] ha riferito che la trasmissione della stessa era da “collegarsi con quanto anticipatomi telefonicamente da Lotito qualche giorno prima. In particolare ricordo che, a seguito dell’incontro in cui prospettai a Lotito che se avesse acquistato personalmente la partecipazione sarebbe incorso nell’obbligo del lancio dell’OPA, lui mi rappresentò che aveva avuto contatti con un soggetto interessato che mi avrebbe fatto pervenire un’offerta di acquisto senza comunque farmi alcun nome. Non ho mai pensato che la proposta di […omissis...] fosse autonoma rispetto a quella di Lotito. Tale proposta in ogni caso non è stata presa in considerazione in quanto non volevamo trattare direttamente con l’acquirente ma con un intermediario”.

In merito all’inesistenza di un rapporto “di fiducia” tra il Dott. Lotito e l’Arch. Roberto Mezzaroma (asseritamente evidenziato dai rapporti conflittuali tra i fratelli Mezzaroma) che avrebbe precluso la conclusione di un patto parasociale tra i predetti soggetti, si deve osservare che, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio rapporto fiduciario (che, tra l’altro, appare irrilevante ai fini della presente verifica) l’esistenza quantomeno di rapporti di affari tra lo stesso Lotito e Mezzaroma e, dunque, della circostanza che non sussisteva tra i due un rapporto conflittuale tale da escludere qualsiasi tipo di accordo, è testimoniata dai seguenti fatti:

• il Dott. Lotito (tramite la Linda S.r.l.) e [...omissis...] (che agiva per conto dell’Arch. Mezzaroma) hanno posto in essere nel periodo di riferimento la compravendita delle partecipazioni CEIM e ROIM che è stata oggetto di trattative e rinegoziazioni che non sono mai sfociate in un contenzioso legale;
• Mezzaroma nelle proprie dichiarazioni ha sempre affermato di condividere le scelte gestionali operate dal Dott. Lotito con riferimento alla Lazio e le prospettate iniziative di sviluppo edilizio (costruzione del nuovo stadio);
• lo stesso Mezzaroma ha dichiarato alla Consob nel marzo 2006 che “ al momento sono in corso accordi con il dott. Lotito in campo imprenditoriale che comunque esulano dalla gestione della Lazio”.


Con riferimento alla contestazione circa l’utilizzo da parte della Consob di indizi privi del requisito della “ precisione, univocità e concordanza voluti dalla legge”, vanno fatte alcune precisazioni.

1) In primo luogo, è inevitabile per rispettare le finalità istituzionali, nonché pacificamente ammesso da costante giurisprudenza, sia amministrativa, sia del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative che la Consob nella propria attività di vigilanza e sanzionatoria debba talvolta provvedere all’accertamento di fatti non dichiarati da soggetti operanti sul mercato ma che ad essa risultino esistenti. Tale operazione va fondata sugli elementi raccolti grazie all’attività conoscitiva svolta e sulla loro valutazione logica e ragionevole che può essere compiuta anche facendo ricorso a presunzioni.

La valutazione, anche tramite presunzioni, degli elementi va effettuata nel rispetto di principi di ragionevolezza e di logica ricostruttiva, nonché di attenzione a dati di esperienza e di uso appropriato di conoscenze tecniche, che sono tipiche di ogni accertamento amministrativo ed, in gran parte, comuni al c.d. diritto punitivo. La valutazione deve, poi, essere tale da rendere l’operazione compiuta dall’Autorità comprensibile e scrutinabile dai soggetti interessati.
In questo contesto, ogni fonte da cui provengano elementi utili, comprese le testimonianze di soggetti ascoltati direttamente dalla Consob e dall’Autorità Giudiziaria, può essere utilizzata, purché gli elementi così ricavati vengano valutati secondo i principi sopra indicati (non sono, dunque, applicabili fra l’altro, come chiarito, ad esempio, dai decreti della Corte d’Appello di Torino del 5/3/2003 sulla vicenda SAI/Fondiaria,“i limiti previsti dal codice civile alla prova testimoniale e per presunzioni semplici”).
Inoltre, l’esistenza di taluni elementi non perfettamente in linea con la ricostruzione operata dall’Autorità non è di per sé idonea ad inficiarne la correttezza di fondo nella misura in cui tali elementi attengano ad aspetti di dettaglio o comunque non siano in contrasto con le finalità perseguite dalle parti così come ricostruite dall’Autorità (così da ultimo TAR Lazio con sentenza n. 7374/2006, su ricorso di Money Bonds, e Corte di Appello di Roma con decreto n. 50519/2007, su ricorso di Coppola, entrambi in relazione alla vicenda Antonveneta).
2) Nel caso in esame la valutazione compiuta dalla Consob trova un primo consistente fondamento nelle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] . Si tratta di un soggetto che nessuna particolare convenienza sostanziale o processuale poteva derivare dal contenuto delle proprie dichiarazioni e che, dunque, presenta un elevato tasso di credibilità. Inoltre, le sue dichiarazioni sono precise e circostanziate e non presentano alcun elemento di illogicità o incongruenza con dati di esperienza.”
In base a tutto quanto precede risulta evidente e incontrovertibile che la volontà e l’interesse del Dr. Lotito a che quel pacchetto azionario della Lazio di circa il 15% non finisse in mani, per così dire, “ostili” e, comunque, “non amiche” e che, fino a quel momento, lo stesso Dr. Lotito non fosse intenzionato a rilevare direttamente detto pacchetto per non dover lanciare un’OPA totalitaria a tutti gli altri azionisti, non solo è suffragato da numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, ma addirittura da prove documentali e testimoniali acquisite in un processo penale e, per quanto riguarda le testimonianze, rese da persone assolutamente attendibili.
Basterebbe già solo questa, peraltro elementare, constatazione per concludere nel senso che il patto parasociale tra il Dr. Lotito e l’Arch. Mezzaroma per mettere, diciamo così, “sotto controllo” e “in sicurezza” quel pacchetto azionario di circa il 15%, senza che, perciò, il medesimo Dr. Lotito fosse costretto a lanciare un’OPA totalitaria, non era e non è affatto né “astratto” né “ipotetico”.
Né è verosimile e ragionevole che un imprenditore avveduto e attento ai propri interessi, quale il dr. Lotito, si preoccupasse invano e senza validi motivi, pur detenendo già una partecipazione pari a circa il 30%, che le azioni di cui sopra rimanessero sotto il suo controllo e, in ogni caso, non finissero in mani “sbagliate”.
Che, poi, il dr. Lotito non si preoccupasse invano e senza motivi la Consob lo ha dimostrato, con rigore, con scrupolo e con minuziosità.
Al riguardo, valga il vero di ciò da quanto vado a trascrivere, di seguito, del provvedimento impugnato.

“4.4. Esame delle deduzioni relative alla natura parasociale del patto
J) La censura contenuta nelle deduzioni del Dott. Lotito riassunta nel punto J del precedente paragrafo 4.1. è volta a contestare la circostanza che un patto occulto tra il Dott. Lotito e l’arch. Mezzaroma avente ad oggetto l’acquisto da parte di quest’ultimo della partecipazione posta in vendita da Capitalia avrebbe potuto avere la finalità di evitare che tale partecipazione fosse acquistata da un terzo “ostile” alla gestione Lotito. Tale deduzione muove dall’assunto che, al momento in cui Capitalia pose in vendita la partecipazione del 14,6% circa non vi era né avrebbe potuto esservi un soggetto estraneo a Lotito interessato all’acquisto di dette azioni e ciò sulla base di una serie di ragioni riassumibili nella circostanza che: i) la società verteva in difficoltà economica e non vi erano prospettive immediate di uscita dalla “ situazione fallimentare” e ii) conseguentemente nessun imprenditore dopo l’aumento di capitale del luglio 2004 manifestò l’intenzione di investire nella Lazio, né avanzò manifestazioni di interesse allorché Capitalia si determinò a vendere ai blocchi la propria partecipazione. A fronte di ciò, deve osservarsi, in primo luogo, che sono ricompresi nell’ambito degli accordi rilevanti ex art. 122 del TUF quelli che, perseguendo le finalità e gli effetti prescritti nella norma, abbiano una portata anche solo preventiva rispetto ad azioni che possano minacciare la stabilità del controllo; in altre parole, ai fini dell’accertamento di un patto parasociale non dichiarato, non è necessario provare l’esistenza di una minaccia concreta agli assetti azionari della società quotata, ma è sufficiente verificare l’idoneità effettiva dell’accordo a preservarli nel caso in cui una tale minaccia si palesasse. Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato l’esistenza di un accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma finalizzato all’acquisto ed al mantenimento in capo a quest’ultimo, per un certo lasso di tempo, del 14,61% circa del capitale della Lazio. Un tale accordo ha avuto quale effetto oggettivo la sottrazione dal mercato della partecipazione posta in vendita da Capitalia, che, in mancanza dell’acquisto di Mezzaroma, avrebbe potuto essere, oltre che ceduta a terzi, riversata sul mercato, ovvero mantenuta da Capitalia e gestita con modalità differenti e, quindi con una maggiore partecipazione alla vita societaria.

La sussistenza di un tale effetto oggettivo di sottrazione dal mercato di una determinata partecipazione azionaria, considerato congiuntamente all’entità di tale partecipazione (in merito ai poteri connessi alla detenzione della partecipazione in questione si rinvia ai seguenti punti K e L), nonché alla possibilità per i paciscenti di determinare a loro piacimento il momento in cui promuovere l’OPA obbligatoria sul capitale della Lazio, determina una valutazione in termini di parasocialità dell’accordo, senza che sia necessario a questi fini la prova dell’esistenza di un soggetto determinato ad effettuare una scalata “ostile” della società. Del resto, l’assunzione secondo cui in mancanza dell’acquisto da parte dell’Arch. Mezzaroma nessun soggetto si sarebbe proposto per l’acquisto della partecipazione detenuta da Capitalia, si risolve in una petizione di principio, nella misura in cui incide sugli scenari del tutto imprevedibili che si sarebbero potuti determinare in detta circostanza. In ogni caso, anche gli argomenti addotti a sostegno dell’impossibilità dell’acquisto della partecipazione da parte di un terzo appaiono quanto meno discutibili in quanto:

• con riferimento al fatto che nessun soggetto abbia avanzato a Capitalia una proposta di acquisto a partire dal marzo 2005, occorre ribadire che in quel periodo era in pieno svolgimento la trattativa tra Capitalia e Lotito, tramite il Dott. [...omissis...], la quale era giunta ad uno stadio avanzato testimoniato, sia dall’acquisto da parte del Dott. Lotito, il 1° aprile 2005, della partecipazione pari a circa il 2,89%, sia dal deposito effettuato dal medesimo della somma di euro 4 milioni su un conto Capitalia; pertanto soluzioni alternative di cessione avrebbero potuto essere intraprese da Capitalia con maggiore intensità, solo una volta che non avesse avuto esito la trattativa con Lotito;
• l’affermazione secondo cui la situazione finanziaria della Lazio avrebbe scoraggiato qualsiasi compratore, appare non coerente con quanto lo stesso Lotito afferma nelle sue deduzioni allorché evidenzia che il proprio intervento nel capitale sociale nel luglio 2004 ha permesso alla Lazio “l’inizio di una ripresa di gestione sana e corretta, a fronte della dissolutezza degli anni precedenti. I primi risultati si sono avuti nel marzo 2005, allorché il Tribunale di Tivoli ha respinto la dichiarazione di fallimento della società dando fiducia al nuovo management, e nel maggio successivo, allorché l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto l’accordo con la società per la rateizzazione del debito fiscale di 150 milioni di euro [...] ”. Inoltre i dati economico - patrimoniali pubblicati in tale periodo (tra i quali si segnala la relazione trimestrale al 31 marzo 2005) evidenziavano un netto miglioramento della situazione gestionale e patrimoniale della società rispetto all’esercizio precedente e non si configurava assolutamente una “situazione fallimentare”; in particolare, già al 31 marzo 2005 non vi erano più gli elementi per configurare la fattispecie di cui all’art. 2446 c.c. e la Lazio presentava, dopo vari esercizi, per la prima volta un margine operativo lordo positivo. E’ evidente, quindi, come l’aver rimesso in bonis la società proprio nel periodo marzo-maggio 2005 avrebbe potuto costituire un incentivo per un eventuale compratore;
• l’iniziativa [...omissis...], nel marzo 2005, per quanto almeno originariamente concordata con il Dott. Lotito, dimostra d’altra parte che vi era la reale disponibilità di soggetti ad effettuare un rilevante investimento nella Lazio, acquistando l’intera partecipazione detenuta da Capitalia e che costituisse naturale conseguenza di una tale disponibilità la richiesta, rivolta al principale azionista, di “contare” nella gestione.
K) Strettamente collegate a quanto sopra affermato sono le considerazioni relative alle deduzioni sintetizzate nel punto K) del precedente paragrafo 4.1, in base alle quali sia l’Arch. Mezzaroma che il Dott. Lotito hanno affermato l’irrilevanza, con riferimento agli assetti di potere interni alla Lazio dell’acquisto operato da Mezzaroma in quanto:
i. gli organi amministrativi della società erano stati eletti nel 2004 e sarebbero durati in carica sino al 2007 e, conseguentemente, vista anche l’adozione del sistema dualistico l’assemblea era svuotata da ogni potere;
ii. il cronico assenteismo assembleare dei soci, ivi inclusa Capitalia, diversi da quelli che nel luglio 2004 avevano operato il salvataggio della società, avrebbe comunque comportato che, se anche la partecipazione di Capitalia fosse stata acquistata da soggetti diversi dall’Arch. Mezzaroma, questi sarebbero comunque rimasti “inerti” dal punto di vista della partecipazione in assemblea.
Tali deduzioni appaiono infondate per tre ordini di ragioni.
In primo luogo esse non pongono in discussione quanto evidenziato nella nota Consob del 28 settembre 2007 circa la rilevanza sul piano dei diritti sociali della detenzione della partecipazione pari a circa il 14,61% del capitale della Lazio. Ed in particolare, in estrema sintesi:
1. la vicinanza di tale partecipazione alla soglia necessaria per bloccare le delibere dell’assemblea straordinaria, tenuto conto del livello di partecipazione alle ultime assemblee della Lazio;
2. l’esercizio di svariati diritti sociali, quali la convocazione dell’assemblea su richiesta delle minoranze, l’azione sociale di responsabilità, la denuncia al consiglio di sorveglianza di fatti censurabili, la denuncia al tribunale;
3. la possibilità di nominare rappresentanti delle minoranze nel consiglio di sorveglianza.
In secondo luogo, non appaiono significative le osservazioni fondate sulle particolarità del sistema dualistico adottato dalla Lazio.
Infatti, è possibile anche in caso di adozione del sistema dualistico la revoca, in corso di mandato, tanto del consiglio di sorveglianza quanto del consiglio di gestione da esso eletto, salvo (come previsto nel sistema tradizionale) il risarcimento del danno.
In effetti, le differenze tra sistema “tradizionale” e sistema dualistico, pur comportando una riduzione dei compiti dell’assemblea, non mutano la possibilità per i soci di incidere in qualunque momento, tramite la revoca, sulla stabilità di organi nominati dall’assemblea; in particolare il regime di revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza (che elegge il consiglio di gestione) è il medesimo applicabile alla revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, non essendo ad essi applicabile l’art. 2400, secondo comma, c.c., che disciplina in modo particolarmente rigido (approvazione del Tribunale) la revoca dei sindaci.
Conseguentemente, il modello adottato non influisce in alcun modo sulla concreta possibilità per chi acquisisca il 14,61% circa di contribuire in qualsiasi momento alla revoca rispettivamente degli amministratori o del consiglio di sorveglianza che elegge gli amministratori.
In terzo luogo, non si vede poi il motivo per cui la politica di assenteismo adottata da Capitalia in relazione alla propria partecipazione nella Lazio avrebbe dovuto necessariamente essere fatta propria dall’acquirente di tale partecipazione.
Appare evidente, dunque, come le osservazioni relative al modello dualistico e al funzionamento dell’assemblea non siano in grado di escludere la portata di stabilizzazione e quindi di cristallizzazione degli assetti proprietari dell’accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma.”
Aggiungo che la detenzione della partecipazione pari a circa il 14,61% avrebbe assunto rilevanza anche ai fini di poter deliberare, in caso di OPA ostile, atti ed operazioni per contrastare l’OPA stessa: deliberazione che, ai sensi dell’art. 104 del TUF, è consentita solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale.
Inoltre, la tesi dei ricorrenti, fatta propria dal TAR, secondo cui, essendo stati gli Organi amministrativi della Società eletti nel 2004 e, quindi, rimanendo in carica fino al 2007, il controllo di circa il 14,61% delle azioni sarebbe risultato ininfluente per permettere la nomina di rappresentanti delle minoranze nel Consiglio di sorveglianza e, più in generale, per incidere nella vita della Società, non solo è smentita dal fatto che, come rilevato dalla CONSOB, è possibile, anche in corso di mandato, incidere da parte di soci di minoranza sulla nomina dei componenti di detto Consiglio e, conseguentemente, sulla revoca dei componenti del Consiglio di gestione, ma soprattutto appare priva di logica in quanto evidentemente frutto di una visione assolutamente statica della vita societaria.
Come può, infatti, il Tar escludere a priori che, dopo il 2007, la partecipazione azionaria di circa il 14,61% non avrebbe potuto incidere sulla nomina dei rappresentanti delle minoranze negli Organi amministrativi della Lazio e, pertanto, più in generale, sulla vita societaria?
Oppure bisogna dare per scontato che il dr. Lotito sapesse già nel giugno 2005 che il 31/10/2006 egli avrebbe acquistato dall’Arch. Mezzaroma la partecipazione di circa il 14,61%, così superando a quest’ultima data la soglia del 30% e che, perciò, egli, all’epoca del giugno 2005, fosse stato in grado di poter escludere,con assoluta e totale certezza che,mai, anche dopo il 2007, un controllo “ostile” o “non amico” di quelle azioni gli avrebbe potuto,comunque,creare qualche”fastidio” ?
O,forse,non è più congruo,logico e verosimile pensare che ,non essendo il dr.Lotito,almeno fino a prova contraria, un mago,bensì come detto,un avveduto imprenditore molto attento ai propri interessi,nel giugno 2005 si sia voluto cautelare dal fatto che quel 14,61% non finisse,comunque, in mani “ostili”o”non amiche”,a prescindere da quello che,poi,sarebbe,in effetti, avvenuto nell’ottobre 2006 allorché egli acquistò le azioni in questione dall’Arch. Mezzaroma ?
E si può essere sicuri del fatto che il dr. Lotito,senza le indagini già allora in corso della Consob e dell’Autorità giudiziaria,il 31.10.2006 avrebbe egualmente acquistato le azioni dell’arch. Mezz’aroma ?
E,infine,secondo il principio del cui prodest è oggettivamente più conveniente ottenere e mantenere il controllo di una società con meno del 30 % delle azioni oppure con una quota superiore ma dovendo,in questo caso,con un’OPA obbligatoria,pagare a tutti gli altri azionisti il cosiddetto premio di maggioranza ?
A questo punto mi chiedo e chiedo come si possa essere d’accordo con il TAR quando afferma che :” In conclusione,non risulta adeguatamente illustrata la funzione parasociale delle operazioni poste in essere dalle parti,non risultando congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61% nella vita dell’emittente,in specie in considerazione del possesso in capo all’’azionista di riferimento,di una quota azionaria pari a circa il doppio di quell’ammontare”.
Appare,dunque, sempre più chiaro che,in realtà,il TAR non ha vagliato,come avrebbe dovuto,il provvedimento della Consob sul piano della legittimità,bensì sul piano del merito.
Il Tribunale cioè ha,in pratica,sostituito al convincimento della Commissione un proprio, diverso, convincimento,effettuando,in altre parole, per rimanere in ambito calcistico, una “invasione di campo”.
La Giurisprudenza, anche recente, del Consiglio di Stato e dello stesso TAR del Lazio ha,infatti,sancito che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’autorità di vigilanza e controllo, nel nostro caso la Consob, nelle scelte compiute da questa,dovendosi limitare a verificare che esse siano immuni da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici,da vizi di violazione di legge.
Vizi che,francamente, mi pare difficile possano rilevarsi dalle motivazioni del TAR di annullamento del provvedimento Consob allorché si parla di “inadeguatezza illustrativa” e di “ insufficiente motivazione” della natura e della funzione parasociale del patto Lotito - Mezzaroma.
Di un patto cioè di cui non si nega l’esistenza ed in ordine alla natura e funzione parasociali,peraltro, ampiamente,rigorosamente e minuziosamente illustrate,motivate
e”lumeggiate” dalla Consob,non si desume dalla sentenza del TAR il rilievo di alcun errore di diritto,di alcun travisamento dei fatti e di alcuna illogicità.
Sotto quest’ultimo profilo,vale la pena di sottolineare che,secondo un recente insegnamento della Corte di Cassazione ( Sez. I civile 1/08/2007,n.16993),non occorre che tra il fatto ignoto desumibile da quello noto e quest’ultimo sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale,essendo sufficiente che il fatto ignoto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile: vale a dire che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto vada accertato alla stregua di canoni di probabilità,con riferimento ad una connessione solo possibile e verosimile di accadimenti,la cui sequenza e ricorrenza possano,in ipotesi,verificarsi secondo regole di esperienza.
Laddove tutte le ipotesi formulate dalla Consob circa possibili”negatività” che avrebbero potuto verificarsi nei confronti del dr. Lotito,ove la partecipazione azionaria di circa il 14,61% non fosse transitata nel giugno2005 in mani “amiche” o comunque “non nemiche”,sembra rispondere in pieno al requisito della sussistenza di un legame causale,come connessione possibile, ragionevole e verosimile di accadimenti sequenziali e ricorrenti secondo regole d’esperienza.

Possibili sviluppi
La sentenza del TAR è stata trasmessa alla CONSOB l’8.10.2008.La Commissione pertanto avrà sessanta giorni per eventualmente impugnare detta decisione dinanzi al Consiglio di Stato.
Penso, d’altronde, che tale impugnazione , più che opportuna, si renda necessaria, non potendo sfuggire alla Consob l’incidenza fortemente negativa della sentenza stessa sull’immagine, sul prestigio e sul ruolo stesso della Commissione.
E’ stata ,infatti,vanificata un’istruttoria durata circa ben due anni suffragata,non solo da plurimi elementi indiziari,ma da prove,documentali e testimoniali,vere e proprie e,almeno a mio avviso,caratterizzata da rigore,scrupolo,minuziosità ed esaustività estreme e,in particolare,da massima attenzione e rispetto verso tutte le considerazioni ed argomentazioni difensive sottoposte alla Commissione da parte degli indagati.
Quel che è peggio è che la sentenza in discorso,se confermata,creerebbe un precedente che non potrebbe non mettere seriamente in discussione il ruolo stesso della Consob nel perseguire efficacemente eventuali,future violazioni delle norme di legge in materia di patti parasociali e di OPA obbligatoria; e ciò,paradossalmente,proprio nel momento in cui l’odierna gravissima crisi dei mercati finanziari richiede- richiederebbe- in capo all’Autorità di Vigilanza e controllo un ampliamento di poteri ed un rafforzamento dell’efficacia repressiva e,ancor più, deterrente degli interventi dell’Autorità medesima a tutela dei piccoli risparmiatori ed investitori.

Note a margine di carattere generale
Mi sia permesso,infine,non da – modesto - giurista ,ma da cittadino-tifoso di calcio,esprimere qualche nota a margine di carattere generale.
Non credo che, qualora le stesse vicende che ci occupano avessero riguardato, anziché una società calcistica quotata, una qualsiasi altra società quotata e vi fossero stati coinvolti i diritti e gli interessi di piccoli azionisti non tifosi,l’esito della valutazione del TAR del Lazio sarebbe stato lo stesso .
Ritengo che,sul piano metagiuridico, abbia potuto avere una non trascurabile influenza il pregiudizio negativo,molto frutto di snobismo socio-culturale,che grava sul mondo del calcio, in generale, ed in particolare sui suoi tifosi.
Quasi che questi ultimi,poiché tali, siano da considerare,in fondo, quali cittadini un po’ meno uguali degli altri e meritevoli di una sorta di tutela affievolita nelle manifestazioni della loro vita in specie in quelle attinenti o,comunque,collegabili all’ambito calcistico.
Insomma, a mio parere, sembra quasi che il risparmiatore-investitore - tifoso sia un po’ meno”serio” e “ rispettabile” del risparmiatore-investitore “normale” e che una società di calcio quotata sia un po' meno “seria” e “rispettabile” di una qualsiasi altra società.
Laddove,invece,sempre a mio parere,proprio perché certe scelte non sono state originate da valutazioni puramente economiche, individualistiche ed egoistiche, bensì motivate,esclusivamente o prevalentemente, da ragioni affettive (chi scrive ha visto con i propri occhi persone privarsi delle vacanze,vendere il motorino,prelevare piccoli risparmi di una vita per sottoscrivere azioni della Lazio allo scopo di salvarla da un baratro che sembrava ormai imminente), ebbene,proprio per questo, sarebbero, forse, meritevoli di maggiore o,comunque,non minore considerazione e tutela.
Avv. Massimo Rossetti (e mail paola.tiracorrendo@federmanager.it)

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il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
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