Ricerca personalizzata
Visualizzazione post con etichetta massimo rossetti. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta massimo rossetti. Mostra tutti i post

lunedì 8 febbraio 2010

Consiglio di Stato: il patto occulto Lotito-Mezzaroma costa oltre 10 milioni ai piccoli azionisti della Lazio

Il patto parasociale occulto sulla Lazio c’è stato, eccome, e ha creato danni ai piccoli azionisti quantificabili a oltre 10 milioni di euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sua sentenza del dicembre scorso, mettendo la parola fine alla controversia amministrativa sulla vicenda avviata nel gennaio 2008 da una deliberazione della Consob. «Resta in piedi l’aspetto penalistico – spiega a “il pallone in confusione” l’avvocato Massimo Rossetti legale di Fedesupporter – dinanzi al tribunale di Milano che ha condannato in primo grado il presidente della Lazio Claudio Lotito e l’architetto Roberto Mezzaroma per i reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo del mercato finanziario relativamente ai medesimi fatti oggetti del procedimento amministrativo». I giudici della seconda sezione penale hanno inflitto al numero uno biancoceleste due anni di reclusione e 65mila euro di multa, mentre Mezzaroma a un anno e otto mesi e a 55mila euro di multa con interdizione per entrambi dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi di persone giuridiche con l’ulteriore incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione per un anno. Entrambi appelleranno la sentenza.

Tornando alla decisione del Consiglio di Stato, esso ha stabilito che, quantomeno il 30 giugno 2005, tra Lotito, anche tramite Lazio Events srl (la sua società che detiene il controllo della Lazio) e Mezzaroma è stato stipulato un patto parasociale occulto per l’acquisto concertato del 14,61% del capitale della Lazio. Tutto ciò, secondo si legge nella sentenza, è stato «diretto proprio ad aggirare l’obbligo di promuovere l’Opa (NDR: Offerta pubblica di acquisto) che sarebbe scattata a seguito dell’acquisto diretto da parte di Lotito e che prevedeva appunto l’acquisto delle azioni da parte di Mezzaroma nell’ambito di una complessa operazione in cui la somma per l’acquisto veniva dal Lotito anche se formalmente imputata al collegato contratto preliminare di compravendita di quote di altre società». L’avvocato Rossetti precisa che sono «quote delle società immobiliari Ce.Im e RO.Im che Mezzaroma aveva intenzione da tempo di vendere, trattandosi di partecipazioni di minoranza soggette, peraltro, a diritto di prelazione a favore di terzi». Sempre secondo i supremi giudici amministrativi, «il patto ha infatti precluso che la partecipazione di Capitalia (NDR: pari al 14,61%) circolasse sul mercato ed ha fatto sì che la stessa venisse acquistata da un soggetto non ostile al dr. Lotito». Da ciò si deduce «che erano nel vero e nel giusto gli esponenti dell’Associazione “Irriducibili” – spiega Rossetti – che nell’autunno 2005 obiettavano pubblicamente nell’autunno 2005 di non potersi procedere all’acquisizione del controllo della Lazio mediante Opa ostile, proprio per l’esistenza del patto parasociale. In seguito sono stati ristretti in carcere e agli arresti domiciliari per oltre due anni e attualmente processati per il reato di tentata estorsione nei confronti di Lotito». Riguardo alla difesa dei due protagonisti della vicenda, i giudici evidenzino che «le risultanze acquisite appaiono in aperto contrasto con le dichiarazioni rilasciate dal dott. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, secondo cui questi (sebbene legati da rapporti di parentela) non sarebbero entrati reciprocamente in contatto in relazione all’operazione di acquisto della suddetta partecipazione, avrebbero ignorato le reciproche intenzioni in merito alla stessa e avrebbero appreso dai giornali l’avvenuta conclusione dell’intera operazione».

Il Consiglio di Stato ha sottolineato nella sentenza la conseguenza dell’operazione patto occulto sulla Lazio non comunicato alla Consob. L’accordo segreto ha consentito a Lotito di «programmare in un tempo diverso e soprattutto – scrivono i supremi giudici amministrativi – a un prezzo diverso (0,40 per azione nel dicembre 2006 a fronte di 0,7429 euro per azione se l’offerta fosse stata correttamente promossa nel giugno del 2005)». Secondo l’avvocato Rossetti ciò «significa che il danno cagionato in termini di lucro cessante, ossia perdita di occasione di guadagno, per i possessori di azioni della Lazio nel giugno 2005 si può quantificare complessivamente ad oltre 10 milioni di euro, senza contare gli interessi legali e il risarcimento per l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria». Secondo il legale «gli azionisti potrebbero chiedere ed ottenere il risarcimento in sede civilistica, magari opportunamente consorziandosi tra loro tramite l’adesione a Federsupporter che li può rappresentare e tutelare».

Marco Liguori

RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

venerdì 5 febbraio 2010

Federsupporter: da domani disponibili i moduli per aderire all'Associazione

COMUNICATO STAMPA FEDERSUPPORTER
La Federsupporter comunica che da domani, 6 febbraio 2010, sarà disponibile sul sito www.federsupporter.it la modulistica da scaricare per aderire all’Associazione nonché tutti gli aggiornamenti utili per quanti intendano partecipare alle attività dell’Associazione.
Inoltre giovedì 11 febbraio 2010 si svolgerà una "maratona" radiofonica per far conoscere i contenuti, gli scopi e le modalità operative dell’Associazione Federsupporter, il primo "sindacato" italiano a tutela dei sostenitori sportivi e dei piccoli azionisti delle società per azioni sportive (quotate e non), nella loro veste di "consumatori" dello spettacolo sportivo.
Sull’emittente romana "RADIO ERRE 2 " i responsabili dell’associazione si alterneranno dalle ore 11,00 alle ore 13,30 nel programma "Lazio Patria Nostra" condotto da Paolo Arcivieri e Luigi Colantuoni e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nel programma "Noi Biancocelesti" condotto da Franco e Giorgio Capodaglio.
Interverranno nel dibattito con gli ascoltatori: Il Presidente Prof. Alfredo Parisi,l’Avv. Felice Pulici (Vice-Presidente), l’Avv. Massimo Rossetti (Consigliere), il Dott. Luigi Taralli (Consigliere) e l’Avv. Paolo Montemurro (addetto alle relazioni con la stampa).

giovedì 28 gennaio 2010

E’ NATA OGGI FEDERSUPPORTER IL “SINDACATO” DEI TIFOSI

E’ stata presentata oggi a Roma Federsupporter, l’associazione che tutela gli interessi dei tifosi e degli azionisti delle società sportive di tutte le discipline. All’incontro (svoltosi presso la sede di Federprofessional in via Ravenna 14) erano presenti i fondatori: Alfredo Parisi (presidente), Felice Pulici (vicepresidente e grande portiere della Lazio degli anni ‘70), Massimo Rossetti (responsabile legale), e Paolo Montemurro (relazioni esterne). E’ stato anche illustrato il sito dell’associazione ( http://www.federsupporter.it/) dove sono illustrate tutte le modalità per l’iscrizione. Federsupporter si avvarrà della consulenza dello Studio Legale Grassi di Roma per tutte le iniziative in favore dei propri soci.
L’associazione è un vero e proprio sindacato dei sostenitori.«Ci rivolgiamo agli abbonati, ai tifosi e agli azionisti delle società» ha detto il presidente Parisi. «Vogliamo dare risalto – ha proseguito
Parisi – ai diritti dei “prosumer” ossia dei tifosi che sono produttori e consumatori dello spettacolo sportivo. Per quanto riguarda il governo delle società di calcio quotate in borsa, puntiamo anche alla riforma del sistema dualistico, che è stato adottato dalla Lazio, poiché finora non ha sufficientemente garantito i diritti dei piccoli azionisti».
Felice Pulici ha voluto sottolineare che «il modello spagnolo fornisce una maggiore rappresentanza agli azionisti-tifosi a cui i presidenti sottopongono il proprio programma gestionale per un quadriennio». Un modello a cui tende Federsupporter. Pulici ha anche ricordato «l’importanza del settore giovanile per le società sportive e quelle di calcio in particolare. Va riformato il sistema: i club cercano giovani in Sudamerica invece di curare al meglio i propri vivai».
Paolo Montemurro ha auspicato «una forte collaborazione con l’Ordine dei giornalisti per organizzare corsi di informazione sulle delicate tematiche giuridiche e finanziarie connesse con il mondo sportivo».
Infine Massimo Rossetti ha spiegato che «Federsupporter vuole essere il punto di riferimento per fornire assistenza legale agli azionisti-tifosi che intendano adire le vie giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti». Ad esempio, «conoscere i quorum importi dalla legge per proporre l’azione di responsabilità per le squadre di calcio quotate in Borsa, Lazio, Roma e Juventus».

FEDERSUPPORTER
Indirizzo:
via T. Salvini 25
Roma cap 00197
Telefono:
06 45474435
Fax:
06 45477047
http://www.federsupporter.it/

venerdì 22 gennaio 2010

Giovedì 28 nasce a Roma Federsupporter

COMUNICATO STAMPA FEDERSUPPORTER
SARA’ COSTITUITA IL 25 GENNAIO P.V. FEDERSUPPORTER, LA PRIMA ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI PICCOLI AZIONISTI DI
SOCIETA’ SPORTIVE, QUOTATE E NON QUOTATE, NONCHE’, PIU’ IN GENERALE, DEI SOSTENITORI DI TALI SOCIETA’ E DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, QUALI CONSUMATORI
FINALI DELLO SPETTACOLO AGONISTICO.

SCOPI, MODALITA’ ASSOCIATIVE, ORGANIZZAZIONE E INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE SARANNO DETTAGLIATAMENTE ILLUSTRATI IN UNA CONFERENZA STAMPA, A CUI
SONO INVITATI TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE (STAMPA, RADIO E TV) A CIO’ INTERESSATI, CHE SI TERRA’ IL 28 GENNAIO P.V., ALLE ORE 10.00 IN ROMA, VIA
RAVENNA 14, PRESSO LA SALA VERDE DI FEDERMANAGER (FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI).
SARA' PRESENTE IL COMITATO DEI SEI PROMOTORI: Felice Pulici (portiere della Lazio dello scudetto '74), Massimo Rossetti, Alfredo Parisi, Luigi Taralli, Paolo Montemurro
e Roberto Betti.

martedì 19 gennaio 2010

L’addio di Pandev e Ledesma costa 35,7 milioni alla Lazio

A tanto ammonta il danno stimato dai piccoli azionisti che sono pronti a preparare azioni legali contro la società per accertare le eventuali responsabilità del presidente Lotito e degli altri componenti del Consiglio di gestione

Piccoli azionisti Lazio sul piede di guerra contro il presidente e azionista di maggioranza Claudio Lotito. Dopo aver visto perdere Pandev attraverso la decisione del Collegio arbitrale Figc, che ha svincolato il giocatore acquisito a parametro zero dall’Inter, ora i soci minoritari temono la risoluzione analoga anche per Ledesma. Infatti, c’è il rischio concreto che il prossimo 26 gennaio il Collegio stabilisca lo “stato libero” del centrocampista argentino. In una sua recente nota, di cui “il pallone in confusione” ne è venuta in possesso in esclusiva, l’avvocato Massimo Rossetti quantifica la perdita. «E’ evidente l’impatto gravoso del lodo Pandev – scrive il legale – nonché di altro e analogo lodo (vedi caso Ledesma)». E a quanto ammonta il danno patrimoniale? «Consiste sia nel danno emergente (valore residuale di Pandev a bilancio al 30 giugno 2009 del calciatore 1.000.000 di euro circa; per Ledesma tale valore ammonta a circa euro 1.700.000) sia soprattutto nel lucro cessante consistente nel mancato introito alla società del prezzo di cessione del calciatore o dei calciatori ad altra(e) società». Rossetti specifica che «per stessa ammissione del presidente della Lazio, la quotazione di mercato di Pandev era stata valutata in euro 18.000.000 e di Ledesma in 15.000.000». Il totale così stimato ammonta a 35,7 milioni. Le cifre non comprendono «ulteriori importi a carico della società per risarcimento danni all’uno e all’altro dei sunnominati giocatori».

Anche nel caso in cui Ledesma rinunciasse all’arbitrato si potrebbe creare un danno per la società biancoceleste. «E’ opportuno osservare per quanto riguarda Ledesma – sottolinea l’avvocato – che pur ammesso che il calciatore dia il proprio assenso alla cessione del suo contratto nel mese di gennaio corrente anno a titolo oneroso ad altra società, rinunciando al procedimento arbitrale, tuttavia anche in questa ipotesi trattandosi quasi certamente di una “svendita”, considerata la situazione venutasi a creare, si determinerebbe in ogni caso un danno notevole per la Lazio e per i suoi azionisti». Nel caso in cui, prosegue l’avvocato, «trovasse definitiva conferma che i danni in parola siano stati causati da comportamenti illegittimi di chi amministra la società, l’amministratore o gli amministratori ne dovrebbe/dovrebbero rispondere sia alla società sia ai suoi azionisti». Il potere-dovere di controllo sostanziale sulla corretta amministrazione della Lazio, che ha scelto il sistema dualistico invece di quello tradizionale con il consiglio di amministrazione, spetta al Consiglio di sorveglianza. Proprio all’organismo di vigilanza lo scorso 28 settembre l’avvocato Rossetti e l’azionista Alfredo Parisi avevano spedito una raccomandata formulando «espressa e formale riserva di ogni diritto e azione, nella qualità di azionisti, nel caso in cui si fossero verificati i danni in questione a causa di atti e/o fatti addebitabili alla gestione societaria». Al Consiglio di sorveglianza compete di promuovere l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Comitato di gestione «ove si verifichino danni per effetto di una non corretta amministrazione» spiega Rossetti. L’azione di responsabilità può anche essere promossa dall’assemblea dei soci, convocata dai detentori di almeno il 2,5% del capitale sociale, poiché la Lazio è quotata a Piazza Affari. «L’azione, se deliberata con il voto favorevole di almeno 1/5, cioè il 20% del capitale sociale, comporta la revoca dall’ufficio degli amministratori contro i quali l’azione è proposta». La denuncia al Consiglio di sorveglianza di fatti censurabili può essere fatta da ciascun socio.

Da questo quadro emerge chiaramente, conclude Rossetti, «per gli azionisti di minoranza di una società quotata come la Lazio, per di più retta dal sistema dualistico che svuota, di fatto, di diritti e di poteri l’assemblea dei soci, l’esigenza di associarsi tra loro, aderendo alla costituenda Associazione Federsupporter che possa così rappresentare e tutelare al meglio i loro diritti e interessi».

Marco Liguori

RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

Nella foto, tratta da laziohellas.gr, Christian Ledesma

Per contattare Federsupporter: Alfredo Parisi alfredoparisi@virgilio.it

sabato 5 dicembre 2009

Care società di calcio, il silenzio stampa imposto è antigiuridico

Immaginate una grande azienda italiana che imponga il divieto di parlare agli organi di informazione ai propri dipendenti. Sicuramente il giorno dopo aver deciso questo provvedimento limitativo di una libertà civile fondamentale la suddetta azienda si ritroverà il proprio personale in sciopero. Invece nel calcio, dove i giocatori sono anch’essi lavoratori subordinati, ciò non accade. Eppure «il silenzio stampa imposto dalle squadre di calcio è antigiuridico e anticostituzionale» come spiega a "il pallone in confusione" l’avvocato Massimo Rossetti: un concetto che ha di recente esposto in un recente convegno "I bilanci delle società quotate" organizzato da Federprofessional e Criteria Ricerche. Secondo la legge 91 del 1981 i calciatori sono infatti lavoratori dipendenti e sono tenuti al dovere di obbedienza verso la propria società di appartenenza. «Tuttavia riguardo a questo ambito – afferma Rossetti – non può esservi certamente incluso quello del cosidetto silenzio stampa: una prassi sempre più diffusa e frequente nell’ambito calcistico».
Scendendo in dettaglio, prosegue il legale, «il divieto di rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione oltre a non rientrare tra le istruzioni tecniche e tra le prescrizioni per il conseguimento degli scopi agonistici , si pone in stridente ed insanabile contrasto con norme imperative ed inderogabili di legge». Anzi, l’avvocato specifica che il silenzio stampa «confligge con norme di rango costituzionale».
Ma quali sono le norme interessate? «Innanzitutto, si pone in contrasto – risponde Rossetti – con l’articolo 1 della legge 300 del 1970, meglio conosciuta come "statuto dei lavoratori". In quanto subordinati, i calciatori hanno diritto nei luoghi in cui prestano la loro opera e, a maggior ragione, al di fuori di tali luoghi di manifestare liberamente il loro pensiero». Ma c’è di più. Il divieto di parlare davanti ai microfoni e ai taccuini dei giornalisti «si pone in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione – prosegue Rossetti – secondo cui tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
L’unico limite per il giocatore, come per qualsiasi altro lavoratore dipendente, è rappresentato dall’esprimere le proprie opinione nel rispetto della dignità del datore di lavoro. «Ciò significa – sottolinea Rossetti – che il calciatore può essere sanzionato per motivi disciplinari ex post, ossia solo dopo aver espresso opinione critiche non veritiere e lesive del decoro e della dignità della propria squadra, ma non può essere mai, almeno legittimamente e lecitamente, impedito ex ante di esprimersi». Dunque non può essere stabilito un preventivo divieto di parlare con la stampa.
Il silenzio stampa ha anche un’altra conseguenza. «Oltre che palesemente antigiuridico, il divieto di parlare ai giornalisti – conclude Rossetti – appare anche in contrasto con gli interessi della società. Infatti, a mio parere, per un’impresa di carattere sportivo ogni interruzione di canali comunicativi ne lede oggettivamente l’immagine ed il prestigio, facendo supporre l’esistenza di disfunzioni e patologie organizzative e gestionali».
Marco Liguori
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

lunedì 23 novembre 2009

Nasce l'associazione piccoli azionisti e tifosi società di calcio

UN CONVEGNO VIVISEZIONA IL MONDO DEL CALCIO E DA’ L’AVVIO ALLA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE DI PICCOLI AZIONISTI E DI TIFOSI DELLE SOCIETA’ DI CALCIO

I bilanci delle Società di calcio quotate: governance, tutela dei risparmiatori e degli stakeholders” questo il titolo del Convegno tenutosi il 20 novembre 2009 in Roma, Via Ravenna 14, presso Federprofessional (Associazione rappresentativa e di promozione, sostegno e tutela dei consulenti indipendenti e di ex dirigenti e quadri aziendali oggi impegnati in attività autonome. L’Associazione è affiliata a Federmanager, Organizzazione rappresentativa dei dirigenti industriali italiani), con inizio dei lavori dalle ore 9.30 e con prosecuzione degli stessi fin oltre le 14,00. Il Convegno è stato organizzato da Federprofessional e da CRITERIA RICERCHE Srl, Società con sede operativa in Roma, Via Tommaso Salvini 25, che svolge attività di consulenza aziendale e di formazione manageriale.

Il Convegno è stato presieduto dal Prof. Sergio Cherubini, docente della facoltà di Economia dell’Università di Roma, Tor Vergata, Direttore del Master in Sport Management presso la suddetta Facoltà e moderato dal dr. Marco Liguori, giornalista economico che si è, in particolare, dedicato all’economia applicata allo sport e coautore del libro, edito nel 2004, “Il pallone nel burrone”.

I relatori sono stati: il dr. Alfredo Parisi,docente universitario,attuale amministratore di CRITERIA RICHERCHE Srl, che ha svolto un’analisi critica comparativa dei dati di bilancio al 30/6/2009 delle Società calcistiche quotate (Roma, Juventus e Lazio) e non ( Milan e Inter),richiamando le strategie di governance adottate dalle società analizzate oltreché il ruolo e l’attività della Consob nell’ottica della tutela del mercato ; il dr. Paolo Lenzi, dottore commercialista e Presidente di Lazio Family srl, che ha svolto un’analisi critica dei principali assett patrimoniali-economici delle Società ,soffermandosi in particolare sulle iniziative in corso relative agli stadi di proprietà; l’Avv. Massimo Rossetti,già Direttore Generale di Federmanager ,che ha ricoperto la responsabilità di Direttore degli Affari Legali in importanti società multinazionali,e che si è occupato degli aspetti e delle problematiche principali del quadro normativo di settore, sia sotto il profilo dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento comune, con richiami in tema di governo societario, sia, infine, sotto quello dei rapporti tra le società calcistiche ed i calciatori e procuratori; l’Avv. Roberto Betti, giudice tributario e Presidente di Federprofessional, che ha posto in evidenza taluni aspetti critici della fiscalità nel rapporto di lavoro dei calciatori e dei procuratori; il Dr. Giacomo Mazzocchi, giornalista sportivo ed esperto in comunicazione, che ha raccontato alcune sue esperienze.

Il Convegno, dopo le esposizioni dei relatori illustrate dalla proiezione di slides e accompagnate dalla consegna ai partecipanti di ampia e copiosa documentazione, si è concluso con un intenso e prolungato dibattito che ha consentito ai partecipanti stessi (piccoli azionisti, stakeholders, studenti, professionisti, giornalisti e opinionisti) di porre quesiti e di avanzare proposte.

In particolare merita di essere richiamata la proposta di Marcel Vulpis ( Direttore dell’istituto di ricerca Sporteconomy) e di Felice Pulici,, ed alla quale hanno aderito numerosi altri partecipanti, di dar vita a una Associazione che, oltre a rappresentare e tutelare i piccoli azionisti e, più in generale, i tifosi, quali consumatori, possa supportare il mondo del calcio con idonee attività formative in materia di organizzazione e gestione manageriale, finanziaria, amministrativa, comunicativa, giuridica, economica, a favore degli operatori del settore, considerato che, come ha rilevato il Prof. Cherubini, il calcio e, in genere, lo sport devono avviare un sempre più indispensabile, intenso e urgente processo di aziendalizzazione che deve sviluppare un “circuito virtuoso” onde poter adeguatamente gestire un triplo mercato:rivolto alle persone, alle imprese ed alle Istituzioni.

Aziendalizzazione e triplo mercato che richiedono l’abbandono di gestioni societarie familistiche improntate a modelli accentrati, autoritari, non trasparenti, autorereferenziali e tendenzialmente chiusi e ostili nei confronti dei mass media e, più in generale, del mondo dell’informazione (vedasi i diffusi e ripetuti, quanto illegali, anzi illeciti, oltre che controproducenti, “silenzi stampa” su cui si è soffermato, in particolare, nella sua relazione, l’Avv. Rossetti).

Inoltre, la costituenda Associazione dovrebbe farsi ideatrice e portatrice di proposte regolamentari e legislative volte a superare anacronismi e storture del settore calcistico, quali, per esempio: una diversa qualificazione del rapporto di lavoro dei calciatori, da lavoro dipendente a lavoro autonomo; una migliore e più definita qualificazione giuridica dei procuratori e dei loro rapporti con le Società e con i calciatori; benefici e garanzie a favore di quelle Società che favoriscano al proprio interno l’addestramento e la formazione dei giovani per avviarli alla professione di calciatore, impedendosi o penalizzandosi attività e comportamenti slealmente “predatori” su tali giovani da parte di altre Società concorrenti.

Gli Enti organizzatori del Convegno ed i relatori, preso atto della proposta di cui sopra e di quanto emerso dal dibattito, si sono impegnati a studiare e a mettere a punto nei prossimi giorni modalità e strumenti costitutivi, regolamentativi e organizzativi, inclusivi di particolari e specifiche opportunità, benefici e vantaggi da offrire agli associati, e un manifesto di programma della costituenda Associazione: modalità, strumenti e programma che verranno illustrati prossimamente all’opinione pubblica in una conferenza stampa che verrà appositamente indetta e di cui si darà preventiva e tempestiva comunicazione a tutti i mass media.

sabato 21 novembre 2009

Bomba sui nuovi stadi: il disegno di legge è anticostituzionale

La parte del testo normativo riguardante i nuovi impianti approvato dalla Commissione cultura del Senato contrasterebbe con le disposizioni sul governo del territorio spettanti in esclusiva alle Regioni. E’ invece positiva la semplice dichiarazione di inizio attività che faciliterebbe la ristrutturazione di quelli esistenti

Il disegno di legge sugli stadi è incostituzionale. Questo aspetto poco noto, ma incredibile è emerso durante i lavori del convegno “I bilanci delle società di calcio quotate: governance, tutela dei risparmiatori e degli stakeholders” tenutosi ieri a Roma, organizzato da Federprofessional e Criteria ricerche. Secondo l’avvocato Massimo Rossetti la parte della nuova normativa, approvata lo scorso 7 ottobre dalla Commissione cultura del Senato in sede deliberante, riguarda quella del governo del territorio dove dovrebbero essere costruiti i nuovi impianti insieme ai “complessi multifunzionali” ossia insediamenti residenziali o direzionali. «Questa materia – ribadisce a “il pallone in confusione” l’avvocato Rossetti – spetta secondo la Costituzione alle Regioni: è previsto all’articolo 117, salvo che per la determinazione di principi fondamentali riservata alla legislazione statale. Nel momento in cui le associazioni ambientaliste portassero la questione in tribunale, sollevandone la sua incostituzionalità, la Corte Costituzionale impiegherebbe pochi minuti a rilevarla». La stessa Consulta ha chiaramente spiegato in una sentenza del giugno 2004 cosa si intende per governo del territorio: «tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti ed attività». In questo concetto rientra anche la costruzione dei nuovi impianti e del corollario dei tanto auspicati ed agognati centri commerciali. Per disinnescare il potenziale rischio “bomba” di incostituzionalità del testo di legge, la Camera sembrerebbe orientata a una modifica sostanziale della parte relativa ai nuovi impianti. «Credo che molto probabilmente ci sarà una resipiscenza da parte dei deputati» afferma Rossetti.

Invece, c’è una parte poco conosciuta del ddl riguardante la ristrutturazione e la privatizzazione degli stadi esistenti. «Una parte importante del provvedimento di legge – prosegue Rossetti a “il pallone in confusione” – è incentrata sulla possibilità per i Comuni di cedere alle società calcistiche i diritti reali di proprietà e di superficie degli impianti: questi ultimi per un periodo non inferiore a 50 anni. La procedura prevede l’affidamento diretto e sulla base di un’apposita perizia di stima svolta dall’Agenzia del Territorio competente». Il testo prevede un’importante semplificazione: la ristrutturazione o la trasformazione dei vecchi stadi in complessi polifunzionali sarebbe sottoposta alla Dia (Dichiarazione di inizio attività) senza preventivo permesso di costruire da parte dei Comuni. In più, le società interessate potranno accedere ai contributi a interessi agevolati del Credito sportivo. In questo modo si potrebbero salvare e ristrutturare impianti storici per il calcio italiano come ad esempio l'"Olimpico" e il "Flaminio" di Roma, il “San Paolo” di Napoli, l’”Artemio Franchi” di Firenze e il “Luigi Ferraris” di Genova. Per quest’ultimo è pronto il progetto della Fondazione Genoa e aspetta solo di essere approvato dalle autorità competenti: se alla Camera passasse il testo di legge nella parte riguardante la Dia, potrebbe costituire una valida facilitazione per gli sforzi profusi dal reggente Andrea D’Angelo alla salvaguardia del “tempio”. Nell’impianto ligure bisognerà vedere se sarà il Genoa da solo a impegnarsi nella ristrutturazione oppure assieme alla Sampdoria: il presidente blucerchiato Riccardo Garrone, nonostante la individuazione di un’area presso l’e Colisa, ha per ora ribadito la sua convinzione di costruire un nuovo complesso nelle vicinanze dell’aeroporto del capoluogo. Ci ripenserà ancora?

Marco Liguori

RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

venerdì 9 ottobre 2009

Caso Pandev: replica del Comitato Piccoli Azionisti

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell'avvocato Massimo Rossetti del Comitato Piccoli Azionisti Lazio all'intervento dell'avvocato Fabio Turrà sul caso Pandev

Ringrazio per avermi trasmesso l’intervento in pari data dell’Avv. Fabio Turrà in merito alla clausola compromissoria di cui agli accordi collettivi tra la FIGC, Lega Calcio e Associazione Italiana Calciatori.
Nell’esprimere apprezzamento per l’intervento sopra citato che rappresenta, senza dubbio, un autorevole e importante contributo al dibattito sul tema, mi corre l’obbligo di alcune precisazioni.
L’art. 3 della Legge n.280/2003 testualmente riportato dall’Avv. Turrà non può essere interpretato, a mio avviso, nel senso di aver reso obbligatorio ex lege l’arbitrato previsto dall’art. 4 della Legge n. 91/1981. Quest’ultima disposizione, infatti, stabilisce che nel contratto di lavoro subordinato tra la Società di calcio e il calciatore può – non deve – essere prevista una clausola compromissoria: né la contrattazione collettiva nazionale di lavoro può inserire automaticamente tale clausola nel contratto individuale.
In altre parole, la clausola compromissoria deve intendersi obbligatoria tra le parti del predetto contratto individuale solo se espressamente e specificamente prevista in quest’ultimo e non, lo ripeto, per il solo fatto che essa sia prevista da una legge ordinaria o dalla contrattazione collettiva applicabili al rapporto di lavoro considerato, non potendosi legittimamente verificare alcun automatico inserimento nel contratto lavorativo individuale né in virtù di una legge ordinaria né in virtù di una norma della contrattazione collettiva di categoria. E’ pacifico, infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e come già, peraltro, evidenziato nella lettera del 28 settembre u.s. al Consiglio di Sorveglianza della Lazio, che, qualora la legge ordinaria o la contrattazione collettiva prevedano l’attivazione della procedura arbitrale, in specie relativamente al lavoro subordinato, ciò deve avvenire senza pregiudizio alcuno della possibilità per le parti del rapporto di lavoro di adire l’autorità giudiziaria, poiché, diversamente, il divieto di rivolgersi al giudice ordinario, configurando un arbitrato obbligatorio, configurerebbe un istituto costituzionalmente illegittimo per contrasto con plurime norme della Costituzione.
Più precisamente, con l’art. 24, primo e secondo comma ("tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".), con l’art. 25, primo comma ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge") e con l’art. 102, primo comma ("la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario").
Per ciò che riguarda, infine, il caso concreto affrontato, vale a dire il caso Pandev, sembra che la questione sia stata già risolta nel senso che la Lazio, a quanto mi consta, avrebbe deciso di accettare la competenza del Collegio arbitrale svolgendo in quella sede le sue difese e, anzi, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento di danni a proprio favore. Per dirla alla partenopea, "che la Madonna la accompagni (accompagni la Lazio)!".
Avvocato Massimo Rossetti
paola.tiracorrendo@federmanager.it
Clicca qui per leggere la replica dell'avvocato Fabio Turrà all'intervento dell'avvocato Rossetti

mercoledì 6 maggio 2009

Piccoli azionisti Lazio: «Vogliamo chiarimenti sul contratto con Al Sadd per Zarate»

L’avvocato del Comitato ha scritto al Consiglio di sorveglianza per avere lumi sull’eventuale acquisto definitivo del giocatore argentino. Ciò anche alla luce di una serie di dichiarazioni discordanti del presidente Lotito

Il Comitato piccoli azionisti della Lazio ha chiesto chiarimenti al Consiglio di sorveglianza della società biancoceleste sulla vicenda Zarate. In una lettera spedita lo scorso 4 maggio l’avvocato Massimo Rossetti, legale del Comitato, ha chiesto lumi all’organismo di controllo societario. Ciò a causa delle «dichiarazioni pubbliche, riportate dagli organi di informazione, rilasciate dall’attuale Presidente e, anche indirettamente, maggiore azionista, Dr.Claudio Lotito, della Società che sul calciatore Mauro Zarate la Lazio vantava e può vantare il diritto unilaterale di convertire il prestito a titolo oneroso del giocatore per la stagione sportiva 2008-2009 in acquisizione definitiva mediante il versamento alla Al Sadd, società titolare del cartellino del calciatore, entro una data concordata e prestabilita, di una somma, anch’essa concordata e prestabilita».
Secondo l’avvocato Rossetti ciò contrasta con altre dichiarazioni rilasciate dallo stesso Lotito. Nella lettera al Consiglio, se ne sottolineano tre aspetti. Nel primo il presidente della Lazio evidenzia «la necessità di dover "rinegoziare" con la società Al Sadd l’acquisto definitivo di Zarate». Inoltre, sempre secondo Rossetti, Lotito ha sottolineato «la necessità di "approfondimenti tecnico-giuridici che devono essere sviluppati"». Infine, il legale afferma che lo stesso Lotito ha spiegato agli organi d’informazione dell’«esigenza di dover ricorrere all’attivazione di una clausola di risoluzione unilaterale anticipata a favore del calciatore contenuta nel contratto tra quest’ultimo e l’Al Sadd, i cui oneri, ben maggiori di quelli previsti in virtù degli asseriti accordi tra la società araba e la Lazio, sarebbero a carico di quest’ultima». E a proposito di questi eventuali oneri che peserebbero sulle casse della società biancoceleste, Rossetti afferma che «non è chiaro, peraltro, se e come tali oneri e quelli concernenti l’ingaggio del calciatore siano compatibili con i limiti di spesa ( i cosiddetti "paletti") a suo tempo autoimpostisi dalla Società per far fronte agli impegni assunti con l’Agenzia delle Entrate».
Di conseguenza, il Comitato richiede urgentemente «un intervento di codesto Consiglio che, nell’esercizio dei poteri-doveri ad esso attribuiti, chiarisca e comunichi tempestivamente e formalmente, a beneficio di tutti gli azionisti e del mercato, la precisa, reale, effettiva esistenza, consistenza e natura dei diritti contrattuali della Lazio sul giocatore Zarate, così come riscontrabili dagli accordi stipulati nel giugno 2008 con la Al Sadd». L’avvocato Rossetti spiega che i diritti contrattuali emergenti dal contratto del giocatore argentino «non sono riscontrabili dai dati di bilancio e, più in generale,dalle comunicazioni ufficiali della Lazio sinora disponibili». Il chiarimento è dovuto, conclude il legale, poiché essendo la Lazio quotata in Borsa, «la diffusione, in specie se da fonte societaria, di informazioni, voci e notizie rilevanti e price sensitive, come quelle nel caso di una società di calcio, relative a diritti su giocatori, non rispondenti al vero o fuorvianti è vietata e sanzionata» dal Testo Unico sulla Finanza.
Marco Liguori
Riproduzione riservata, consentita soltanto dietro citazione della fonte

martedì 9 dicembre 2008

La Consob non "lumeggia": così ha perso al Tar

Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Massimo Rossetti del Comitato piccoli azionisti Lazio


Roma 21 novembre 2008

LA CONSOB, SECONDO IL TAR,
NON “LUMEGGIA” E COSI’
I PICCOLI AZIONISTI DELLA LAZIO RESTANO AL BUIO

I PRECEDENTI
A far tempo dall’ottobre 2005 venivano diffuse, al punto che non era certo esagerato parlare di una vera e propria vox populi, plurime dichiarazioni e plurimi interventi anche pubblici, ampiamente riportati e vieppiù enfatizzati dai mass media, sia a livello locale sia a livello nazionale, circa l'esistenza di un patto parasociale occulto tra gli azionisti rilevanti della SS Lazio Spa, dr. Claudio Lotito e Arch. Roberto Mezzaroma, per l'esercizio di una influenza dominante sulla Società.
A detta del Sig. Giorgio Chinaglia,allora dichiaratosi rappresentante di un peraltro, rimasto sinora ignoto, soggetto asseritamene dallo stesso sig.Chinaglia pronto a rilevare il pacchetto azionario di controllo della SS Lazio SPA, il conseguimento di tale controllo sarebbe stato impedito dalla fattuale esistenza del succitato patto.
Con numerose e motivate sollecitazioni scritte (fra tutte, basti ricordare le note del 22, 24 novembre, 5 dicembre 2005, 23 gennaio, 9 e 10 febbraio 2006 dello scrivente socio Massimo Rossetti e le note e relativi allegati 28 novembre 2005 e 27 gennaio 2006 del socio Alfredo Parisi), la Consob, alla luce di quanto precede, veniva reiteratamente richiamata a valutare la necessità e l'urgenza di procedere al formale accertamento dell'esistenza del patto in parola, essendo indifferibile interesse del mercato che fosse dissipata ogni incertezza circa i reali assetti proprietari della SS Lazio spa , anche tenuto conto dei più ampi e penetranti doveri-poteri attribuiti alla Commissione dall' entrata in vigore della normativa sugli abusi di mercato.
L'accertamento dell' eventuale esistenza di un patto parasociale occulto per l'esercizio di una influenza dominante sulla SS Lazio spa costituiva il presupposto di operatività dell'obbligo solidale tra tutti i pattisti di promuovere un'Opa totalitaria ai sensi dell'art.106, primo comma, del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria;TUF).
Tale obbligo, ove sussistente, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, fra tutte, vedasi la sentenza 9 giugno 2005 del Tribunale di Milano, Società Promofinan contro Società Fondiaria-Sai, avrebbe avuto tutti i connotati” di un vero e proprio obbligo giuridico, discendente dalla legge, la cui tutela è specificamente rafforzata da sanzioni penali e amministrative" e, pertanto, " la risarcibilità del danno subito dagli azionisti in conseguenza di eventuali inadempienze da parte dell' organo amministrativo preposto alla vigilanza, violando i loro interessi legittimi a ottenere adeguata tutela in via amministrativa e preventiva" rappresentava una tutela parallela affiancantesi a quelle amministrativa e penale, fermo restando che la Consob "ha la precipua funzione di tutelare tutti gli azionisti dai pregiudizi che potrebbero ipoteticamente subire a seguito del trasferimento del controllo oltre la soglia del 30 per cento in capo ad alcuno/i, consentendo che anche ad essi possa essere attribuito il cd premio di maggioranza".
Con lettera raccomandata A.R., anticipata via fax l’8/3/2006, 18 piccoli azionisti della Lazio, tra i quali lo scrivente, chiedevano alla Consob di procedere all'accertamento dell'eventuale esistenza di un patto parasociale occulto tra gli azionisti rilevanti della SS Lazio SPA per l'esercizio di una influenza dominante sulla Società, ovvero, in subordine elo in alternativa, di comunicare ufficialmente al mercato l'eventuale, ritenuta mancanza di presupposti e di elementi giustificanti tale accertamento e, ancora, di procedere all'accertamento di eventuali manipolazioni di mercato non consentite sul titolo Lazio.

Con comunicazione del 23/5/2006 al suddetto gruppo di piccoli azionisti la Commissione confermava di aver avviato e che era in corso l’istruttoria per l’accertamento dell’eventuale esistenza del patto. Nel frattempo il Dr. Lotito e l’Arch. Mezzaroma venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, seconda Sezione Penale, per i reati di manipolazione del mercato (art. 185 del D.LVO 24.2.1998, N. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria) e di ostacolo alle funzione di vigilanza della Consob (art. 170 bis stesso T.U.).
Il processo, cominciato il 22 gennaio 2008 e in corso, riguarda l’acquisto effettuato dall’Arch. Mezzaroma di un pacchetto azionario della Lazio pari al 14,61% risalente alla primavera del 2005 (il valore dell’acquisto fu di 4 milioni di Euro pari a 0,39 Euro per azione). Il Dr. Lotito, come è noto, nel luglio 2004 aveva rilevato il 26% della Lazio mediante una ricapitalizzazione di Lazio Events Srl al prezzo di un euro per azione, di cui 0,60 centesimi di valore nominale e 0,40 centesimi di sovrapprezzo, per un totale di più di 18 milioni di Euro.
La tesi accusatoria sostiene che, in realtà, l’operazione di acquisto effettuata dall’Arch. Mezzaroma sarebbe stata non già frutto di un patto parasociale occulto con il dr. Lotito, bensì un’operazione fittizia, essendo lo stesso Arch. Mezzaroma un mero prestanome del Dr. Lotito, onde permettere a questo ultimo di aggirare l’obbligo di Opa totalitaria, poi successivamente avvenuta; Opa che, se effettuata all’epoca (primavera 2005), avrebbe comportato un sensibile aumento del prezzo di offerta rispetto a quello poi verificatosi (0,70 centesimi per azione anziché 0,40 centesimi: sicché, nell’un caso, l’importo per l’acquisizione della totalità delle azioni sarebbe stato di circa 27/29 milioni di euro, rispetto a circa 15 milioni di euro, nell’altro caso).
L’esito dell’Opa successivamente presentata, con inizio il 27/12/2006 e termine il 31/1/2007, dal Dr. Lotito ha portato l’offerente a controllare poco più del 60% dell’intero pacchetto azionario della Lazio. Proprio in questi giorni il controllo, a seguito di ulteriori acquisizioni,è salito a circa il 65%.
E’ da notare che la Consob non si è costituita parte civile nel suddetto processo così come previsto dall’art. 187-undecies,II comma,del TUF per la riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato e non ha dato alcun seguito alle reiterate,formali richieste dello scrivente di esercitare nel procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla Commissione, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 187-undecies,I comma, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato: nella specie gli interessi dei piccoli azionisti .
Infine, in esito alla propria attività di accertamento, la Consob, con delibera n. 16326 del 30/1/2008, accertava l’avvenuta stipulazione di un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122, comma 5, lettera c), del TUF, avente a oggetto l’acquisto concertato di azioni della SS Lazio Spa, stipulato tra il dr. Lotito e l’Arch. Mezzaroma, quantomeno il 30/6/2005, proseguito fino al 31/10/2006, con superamento alla data del 30/6/2005 della soglia rilevante richiamata (30%) ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF. Pertanto, non essendo stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 122 del TUF e non essendo stata promossa l’offerta pubblica di acquisto (OPA) entro il termine di 30 giorni dal superamento della soglia rilevante, erano applicabili le disposizioni di cui agli artt. 122 e 110 del TUF: in particolare il divieto di esercizio del diritto di voto relativo alla intera partecipazione posseduta anche indirettamente dal dr. Lotito, tramite Lazio Events Srl, e dall’Arch. Mezzaroma. Ciò a decorrere dal 6/7/2005 e fino alla data di alienazione della partecipazione eccedente il 30% del capitale sociale della Lazio, pari a n. 9.806.603 azioni corrispondenti a circa il 14,48%, già detenuto di concerto dal dr. Lotito e dall’Arch. Mezzaroma, anche indirettamente a seguito dell’acquisto effettuato da quest’ultimo il 30/6/2005.

LA SENTENZA N. 8835, SEZIONE Ia, PRONUNCIATA IL 9/7/2008 E DEPOSITATA IN CANCELLERIA L’8/10/2008, DEL TAR DEL LAZIO
Su ricorso presentato dal dr. Claudio Lotito, da Lazio Events Srl e dall’Arch. Roberto Mezzaroma per l’annullamento della deliberazione n. 16326 del 30/1/2008 della Consob, il Tar del Lazio, Sezione 1a, con sentenza n. 8835 pronunciata il 9/7/2008, depositata in cancelleria l’8/10/2008 e trasmessa in pari data alla Consob, ha accolto il ricorso stesso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

NOTE DI COMMENTO ALLA SENTENZA
Dopo una ricostruzione dei fatti e una disamina sui poteri della Consob nel caso di specie, riepilogati i motivi del ricorso, infine, in quattro pagine (da pag. 14 a pag. 18), il Tar spiega i motivi di accoglimento del ricorso medesimo.
Tali motivi consistono sinteticamente nel fatto che, secondo il Tribunale, l’assunto della Consob secondo il quale l’acquisizione e il controllo di un pacchetto azionario del 14,61% avrebbe potuto comunque indebolire la posizione del dr. Lotito è affetto da “astrattezza” e “ipoteticità”. “Né appare conferente”, prosegue il Tar”, in questa prospettiva, il richiamo effettuato dalla Consob all’art. 2400, 2° comma, cod.civ., che nel modello tradizionale (c.d. monistico) subordina la revoca dei sindaci all’approvazione dell’autorità giudiziaria, dal momento che qui sono in questione non tanto le garanzie di stabilità dell’organo di controllo, quanto le possibilità dell’azionista di minoranza di incidere sul governo della società”.
“Che si tratti di un’impostazione non adeguatamente commisurata al concreto atteggiarsi del caso di specie appare inoltre confermato dalla valutazione riservata dall’Organo di vigilanza al rilievo degli istanti circa l’avvenuta nomina, in epoca antecedente alle operazioni sottoposte a scrutinio, dei componenti del consiglio di sorveglianza”.
“Ed infatti, a differenza di quanto opinato dalla Consob (v. punto 3, lett. K, cit.), non si vede come il possesso della quota in considerazione avrebbe potuto consentire la nomina di rappresentanti delle minoranze nell’organo di sorveglianza della Lazio, dal momento che questo collegio era stato già rinnovato nel 2004.”
“In conclusione, non risulta adeguatamente illustrata la funzione parasociale delle operazioni poste in essere dalle parti, non risultando congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61% nella vita dell’emittente, specie in considerazione del possesso, in capo all’azionista di riferimento, di una quota azionaria pari circa al doppio di quell’ammontare.”
“Ne segue che il provvedimento in esame non apparendo assistito da una sufficiente motivazione in merito alla “natura parasociale del patto”, è illegittimo e deve essere pertanto annullato”.
Le sopra riportate motivazioni, pur nel rispetto dovuto alla sentenza, non possono non suscitare, a mio avviso, molteplici e notevoli perplessità.
La fondatezza delle accuse di “astrattezza” e “ipoteticità” rivolte dal Tar alla deliberazione della Consob la lascio volentieri valutare ad altri, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto, peraltro non smentiti dal Tribunale, che la Commissione, nelle oltre 30 pagine che compongono il proprio atto, ha ampiamente, minuziosamente e rigorosamente illustrato e che, quindi, mi limito a trascrivere qui di seguito.
“1) come si evince dalle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...], a partire dal febbraio 2005 e sino al successivo 30 giugno, il Dott. Lotito manifestò la ferma intenzione di acquistare le azioni della Lazio detenute da Capitalia, e condusse in tale periodo, tramite il [...omissis...] un’articolata trattativa volta a realizzare tale acquisto;
2) nella riunione tenutasi nel febbraio-marzo 2005 con esponenti del Gruppo Capitalia si discusse della proposta del Dott. Lotito di definire un accordo cumulativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione della Lazio ed una transazione relativa al credito vantato dalla Banca di Roma nei confronti della Lazio;
3) in seguito al suddetto incontro, l’amministratore delegato di Capitalia, [...omissis...], “autorizzò le trattative da intraprendere con Lotito però solo alle condizioni che i rapporti fossero intrattenuti esclusivamente tramite un intermediario qualificato, che il prezzo di cessione non fosse inferiore al prezzo di carico e che il prezzo di cessione del credito non fosse inferiore al valore nominale. Qualche giorno dopo comunicai a Lotito tali decisioni, Lotito ne prese atto e non ne fu assolutamente soddisfatto”. Di tale orientamento di Capitalia, che precludeva una transazione sui crediti, il Dott. Lotito era a conoscenza sin dal marzo 2005;

4) tuttativa, come risulta dalla documentazione acquisita, le trattative continuarono con gli esponenti di Capitalia e riguardarono solo l’acquisto della partecipazione della Lazio (in merito si rinvia al successivo punto B).

Da tali dichiarazioni emergono fatti (quali la richiesta operata dal Dott. Lotito al [...omissis...] di coadiuvare con la propria opera professionale l’Arch. Mezzaroma nell’acquisto delle azioni e la messa a disposizione da parte dello stesso Lotito dei fondi con i quali sarebbe stato materialmente operato tale acquisto) che attestano la cooperazione fra i due nell’acquisto delle azioni della Lazio, evidentemente sulla base di un accordo. L’esistenza dell’accordo emerge in tal caso come un fatto noto più che come il risultato di una presunzione, ovvero, come minimo, costituisce l’ipotesi maggiormente plausibile sulla base dei fatti noti.

Gli ulteriori indizi chiaramente e precisamente indicati nella nota Consob del 28 settembre 2007 depongono anch’essi per l’esistenza di un accordo per l’acquisto delle azioni fra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma ed appaiono, dunque, univoci e concordanti fra loro e con quanto derivante dalle suddette dichiarazioni.

Ai già ricordati elementi della cooperazione prestata dal Dott. Lotito all’Arch. Mezzaroma tramite l’intervento di [...omissis...] e la prestazione dei fondi si aggiunge una serie di elementi perfettamente coerenti con l’ipotesi del patto per l’acquisto e cioè:

i) l’intenzione del Dott. Lotito di rilevare l’intera partecipazione di Capitalia; ii) la consapevolezza che tale acquisto avrebbe generato un obbligo di OPA e le perplessità manifestate in merito; iii) la riconferma della volontà di acquistare la partecipazione della Lazio anche tramite l’individuazione di soggetti che avrebbero potuto acquistare per suo conto; iv) le anomalie presenti nell’operazione immobiliare posta a giustificazione della dazione di euro 4 milioni; v) l’acquiescenza inizialmente palesata e, quindi, effettivamente posta in essere dall’Arch. Mezzaroma rispetto alla gestione Lotito; vi) la successiva rivendita delle azioni dallo stesso Mezzaroma al Lotito in concomitanza con lo scioglimento dei rispettivi obblighi nascenti dall’operazione immobiliare.

3) Conseguentemente, per quanto sopra esposto, non appaiono condivisibili le obiezioni contenute nelle note pervenute dai soggetti interessati all’impianto di fondo e alla logica argomentativa della nota Consob che risponde, in via generale, ai principi posti dalla legge e dalla giurisprudenza in relazione alle modalità di accertamento da parte dell’Autorità di fatti non noti al mercato e, con riferimento al caso concreto, a canoni di ragionevolezza e coerenza della ricostruzione operata.

Tutto ciò premesso, si esaminano nel merito le deduzioni relative ai singoli passaggi della ricostruzione compiuta.

4.3 Esame delle deduzioni relative ai singoli elementi probatori dell’esistenza del patto

Per comodità espositiva si esaminano di seguito (nel presente paragrafo e nel paragrafo 4.4) le deduzioni presentate, nell’ordine in cui sono state sintetizzate ed elencate nel precedente paragrafo 4.1. Nell’esposizione si terrà conto, sia della sintesi delle due note di deduzioni, operata nel paragrafo 4.1, sia del loro contenuto più di dettaglio esposto nei paragrafi 3.1. e 3.2.

A) Risultano infondate le deduzioni sintetizzate nel punto A del precedente paragrafo 4.1, in quanto dalla ricostruzione dello svolgimento delle trattative risulta chiaramente che:

1) il Dott. [...omissis...] ha dichiarato che, viste le continue proroghe richieste a Capitalia per finalizzare la cessione della partecipazione azionaria, al fine “di rassicurare Capitalia sulle capacità finanziarie del Lotito, qualora fosse stato lui a portare avanti l’OPA”, lo stesso aprì, nel mese di maggio 2005, alcuni conti correnti presso Banca di Roma intestati a società del proprio gruppo sui quali furono trasferite disponibilità pari a circa euro 4 milioni (somma sostanzialmente equivalente a quella successivamente pagata per l’acquisto della partecipazione);

2) la funzionalità tra tale operazione bancaria e l’acquisto della partecipazione azionaria, ossia la sua natura di deposito cauzionale, la si desume anche dalla ricostruzione dei fatti resa da esponenti di Capitalia, in base alla quale nel mese di maggio, al Dott. [...omissis...] fu richiesto da Capitalia, “quale garanzia per la banca, di depositare il controvalore pattuito per la cessione del 14,6% presso Banca di Roma”;

3) si rappresenta che, in contrasto con quanto affermato dal Dott. Lotito nelle proprie deduzioni, lo stesso ha dichiarato alla Procura sul punto che “I primi di giugno sono stati accesi 3 conti correnti su Banca di Roma a nome delle società […omissis...] sui quali sono stati fatti confluire 4 mln di euro. Tali somme erano state depositate per dimostrare a Capitalia che avevo comunque la possibilità di acquistare il restante pacchetto azionario del 14% circa. Non c’era alcun vincolo sull’utilizzo.” Tale affermazione costituisce anche prova del fatto che le trattative tra il Dott. Lotito e Capitalia, iniziate nei primi mesi del 2005, continuarono fino a giugno senza avere ad oggetto la transazione del credito, ma solo l’acquisto della partecipazione nella Lazio.

Per quanto, invece, riguarda la spiegazione fornita dal Dott. Lotito dei rapporti intercorsi tra il Dott. [...omissis...] ed esponenti del Gruppo Capitalia emerge chiaramente dalle evidenze acquisite che tale rapporto aveva quale oggetto l’acquisto delle azioni della Lazio; ciò, oltre che da quanto sopra rappresentato, si evince dalle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] di Capitalia, il quale afferma che - a seguito della decisione dell’amministratore delegato di Capitalia di autorizzare le trattative con il Dott. Lotito per la cessione della partecipazione nella Lazio, solo a condizione che i rapporti fossero intrattenuti tramite un intermediario qualificato - il Dott. Lotito comunicò il nome di [...omissis...] “ come colui che avrebbe intermediato l’intera operazione di acquisto ”.

Appaiono quindi non convincenti, le argomentazioni addotte al riguardo dal Dott. Lotito, in base alle quali il rapporto [...omissis...] /Capitalia aveva la finalità di “veicolare” le sue società “verso altre eventuali fonti di finanziamento ”; ciò in quanto appare difficilmente ipotizzabile che un dirigente di un gruppo bancario come Unicredit potesse assumere l’incarico di procacciare, per conto di un cliente, nuove fonti di finanziamento da altri istituti concorrenti.

B) In merito alle deduzioni sintetizzate al punto B del precedente paragrafo 4.1,si rileva che dalla documentazione a disposizione della Consob risulta che:

1) nella riunione che si tenne alla fine di febbraio- primi di marzo del 2005 con esponenti di Capitalia e della Banca di Roma il Dott. Lotito manifestò da subito un vivo interesse per l’acquisto dell’intero pacchetto detenuto da Capitalia e già in tale occasione emerse il problema dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto;

2) nell’aprile 2005 il Dott. [...omissis...] ribadì al Dott. Lotito la sussistenza di obblighi di OPA nel caso in cui egli avesse operato un acquisto tale da superare la soglia del 30%; il Dott. Lotito “nel dubbio di come comportarsi”, diede mandato al [...omissis...] di procedere “ ad un primo acquisto”, incrementando la propria partecipazione fino a raggiungere la percentuale del 29,868%, in modo da non superare la soglia del 30%;

3) anche dopo il suddetto acquisto avvenuto il 1° aprile 2005 il Dott. Lotito mantenne ferma l’intenzione di acquistare per sé o far acquistare ad altri la residua partecipazione detenuta da Capitalia; risulta, secondo quanto dichiarato dal Dott. [...omissis...], che quest’ultimo il19 maggio 2005 organizzò un incontro presso UBM con il Dott. Lotito e altri suoi colleghi per analizzare costi (circa 15 milioni di euro), tempi e modalità dell’OPA; il Dott. Lotito mostrò perplessità ad acquistare in prima persona la partecipazione in questione; tali dubbi derivavano, secondo il Dott. [...omissis...], non dalla mancanza di interesse all’acquisto, ma dalla volontà di non procedere immediatamente, alla promozione di un’OPA obbligatoria per questioni di “ immagine nei confronti della schiera di tifosi antagonisti, stante la situazione di conflitto con la tifoseria laziale più estrema, che avrebbe potuto tacciarlo, in via strumentale, di atteggiamento speculativo nei confronti dei piccoli risparmiatori”;

4) egli proseguì, infatti, la ricerca con i propri consulenti di soluzioni che prevedessero il coinvolgimento di soggetti terzi a lui graditi; in particolare, venne prospettata la stipula di un contratto preliminare di acquisto per il tramite di una società fiduciaria e l’acquisto da parte di potenziali investitori interessati alla suddetta partecipazione.

Dalla suddetta ricostruzione emerge, altresì, l’irrilevanza delle argomentazioni dell’Arch. Mezzaroma, secondo cui la circostanza (desumibile dalle evidenze istruttorie) che il Dott. Lotito avesse predisposto il piano finanziario per l’OPA sulla Lazio testimonierebbe che egli non abbia mai cercato di evitare di incorrere in tale obbligo. Appare, infatti, evidente che la circostanza che lo stesso Lotito avesse studiato la fattibilità di un’OPA obbligatoria sulla Lazio non comprova in alcun modo la scelta di effettuare concretamente tale operazione, mentre, come detto, le risultanze acquisite hanno evidenziato forti perplessità in merito al lancio dell’offerta.

C) Nelle deduzioni presentate il Dott. Lotito ha negato di aver avvisato il Dott. [...omissis...] la sera del 29 giugno 2005 delle intenzioni dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio; tale affermazione appare in aperto contrasto con le dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] alla Procura della Repubblica di Milano, secondo il quale “la sera del 29.6.2005 il Lotito mi ha telefonato rappresentandomi il fatto che il giorno seguente avrebbe effettuato un bonifico di 4.000.000 di euro a favore di Mezzaroma Roberto. Non mi specificò il motivo né io lo chiesi, ma mi comunicò in quella sede che il Mezzaroma aveva manifestato l’intenzione di procedere all’acquisto del pacchetto di azioni Lazio possedute da Capitalia[...] in detta circostanza, mi disse anche che sarei stato chiamato da Roberto Mezzaroma [...], in quanto lo stesso, sempre il giorno seguente, avrebbe acquistato il pacchetto residuale detenuto da Capitalia utilizzando la somma che gli sarebbe stata bonificata dal Lotito, e che sempre Mezzaroma mi avrebbe anche dato indicazioni sulla banca che avrebbe concluso l’operazione con Capitalia”.

Con riferimento all’argomentazione in base alla quale, secondo il Dott. Lotito, non vi era alcun motivo di avvisare il Dott. [...omissis...] dell’intenzione dell’Arch. Mezzaroma di acquistare le azioni della Lazio, visto che questi avrebbe utilizzato un’altra banca di sua fiducia, si fa riferimento alle dichiarazioni rese alla Procura dallo stesso [...omissis...] secondo il quale il Dott. Lotito nella medesima conversazione telefonica del 29 giugno 2005 lo avvisò che sarebbe stato contattato dall’Arch. Mezzaroma l’indomani, pregandolo di collaborare al buon esito dell’acquisto, tanto che il Dott. [...omissis...] considerò la richiesta del Dott. Lotito come “una continuazione naturale dell’interessamento del sottoscritto all’acquisto del pacchetto azionario” e ritenne “ corretto assistere il Mezzaroma su richiesta del Lotito al quale [...] premeva fare una cortesia anche se la questione non [...] interessava come banca”.

Sempre secondo quanto dichiarato dal Dott. [...omissis...] , l’Arch. Mezzaroma lo contattò il 30 giugno 2005 per acquisire le indicazioni tecniche per l’acquisto delle azioni e richiedergli un ausilio nel gestire i rapporti con Capitalia. Risulta, pertanto, che il Dott. [...omissis...] prestò un’attività di coordinamento e gestione dell’intera operazione di acquisto della partecipazione di Capitalia da parte dell’Arch. Mezzaroma, pur se non spiegabile attraverso alcun rapporto professionale o di fiducia con quest’ultimo, ma come atto di cortesia al Dott. Lotito.

D) Con riferimento al contenuto delle deduzioni del Dott. Lotito circa i rapporti con [...omissis...], dagli atti in possesso della Consob:
1) risulta documentalmente provato che vi fu nel marzo del 2005 una proposta [...omissis...] volta ad acquisire la partecipazione allora detenuta da Capitalia nella Lazio (17% circa);
1) risulta, altresì, che la proposta [...omissis...] fosse stata concordata con il Dott. Lotito;
2) risulta dalle dichiarazioni dello stesso [...omissis...] che quando egli richiese al Dott. Lotito una rappresentanza negli organi gestori proporzionata all’eventuale partecipazione successiva all’acquisizione (che sarebbe stata pari a circa il 18% del capitale sociale) “il [Dott. Lotito], avendo vagliato la concretezza della [..] proposta, si sia sottratto al fine di non costituire in seno alla SS Lazio il C.d.A. rappresentativo dell’intero capitale sociale” .

L’argomentazione del Dott. Lotito secondo cui, quanto sopra sarebbe smentito dal fatto che [...omissis...] in qualità di socio della Lazio dal luglio 2004, con una partecipazione non rilevante, inferiore al 2% del capitale sociale non avesse richiesto di acquisire un “incarico gestionale o di controllo” nella società, non esclude che quando gli fu prospettata dallo stesso Dott. Lotito la possibilità di acquistare la partecipazione di Capitalia (all’epoca pari al 17% circa), questi abbia preteso una rappresentanza negli organi gestori della Lazio.

Per completezza si rappresentano gli ulteriori elementi acquisiti dalla Procura della Repubblica di Milano sulla vicenda ed in particolare: i) il Dott. [...omissis...] di Capitalia ha fornito alla stessa Procura copia di una lettera inviatagli il 15 marzo 2005 [...omissis...] nella quale lo stesso manifestava la volontà di acquistare l’intero pacchetto azionario detenuto da Capitalia nella Lazio a prezzi correnti di mercato; ii) [...omissis...] ha dichiarato alla Procura che il contenuto di tale lettera gli era stato dettato telefonicamente dal Dott. Lotito; nonché iii) lo stesso Dott. [...omissis...] ha riferito che la trasmissione della stessa era da “collegarsi con quanto anticipatomi telefonicamente da Lotito qualche giorno prima. In particolare ricordo che, a seguito dell’incontro in cui prospettai a Lotito che se avesse acquistato personalmente la partecipazione sarebbe incorso nell’obbligo del lancio dell’OPA, lui mi rappresentò che aveva avuto contatti con un soggetto interessato che mi avrebbe fatto pervenire un’offerta di acquisto senza comunque farmi alcun nome. Non ho mai pensato che la proposta di […omissis...] fosse autonoma rispetto a quella di Lotito. Tale proposta in ogni caso non è stata presa in considerazione in quanto non volevamo trattare direttamente con l’acquirente ma con un intermediario”.

In merito all’inesistenza di un rapporto “di fiducia” tra il Dott. Lotito e l’Arch. Roberto Mezzaroma (asseritamente evidenziato dai rapporti conflittuali tra i fratelli Mezzaroma) che avrebbe precluso la conclusione di un patto parasociale tra i predetti soggetti, si deve osservare che, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio rapporto fiduciario (che, tra l’altro, appare irrilevante ai fini della presente verifica) l’esistenza quantomeno di rapporti di affari tra lo stesso Lotito e Mezzaroma e, dunque, della circostanza che non sussisteva tra i due un rapporto conflittuale tale da escludere qualsiasi tipo di accordo, è testimoniata dai seguenti fatti:

• il Dott. Lotito (tramite la Linda S.r.l.) e [...omissis...] (che agiva per conto dell’Arch. Mezzaroma) hanno posto in essere nel periodo di riferimento la compravendita delle partecipazioni CEIM e ROIM che è stata oggetto di trattative e rinegoziazioni che non sono mai sfociate in un contenzioso legale;
• Mezzaroma nelle proprie dichiarazioni ha sempre affermato di condividere le scelte gestionali operate dal Dott. Lotito con riferimento alla Lazio e le prospettate iniziative di sviluppo edilizio (costruzione del nuovo stadio);
• lo stesso Mezzaroma ha dichiarato alla Consob nel marzo 2006 che “ al momento sono in corso accordi con il dott. Lotito in campo imprenditoriale che comunque esulano dalla gestione della Lazio”.


Con riferimento alla contestazione circa l’utilizzo da parte della Consob di indizi privi del requisito della “ precisione, univocità e concordanza voluti dalla legge”, vanno fatte alcune precisazioni.

1) In primo luogo, è inevitabile per rispettare le finalità istituzionali, nonché pacificamente ammesso da costante giurisprudenza, sia amministrativa, sia del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative che la Consob nella propria attività di vigilanza e sanzionatoria debba talvolta provvedere all’accertamento di fatti non dichiarati da soggetti operanti sul mercato ma che ad essa risultino esistenti. Tale operazione va fondata sugli elementi raccolti grazie all’attività conoscitiva svolta e sulla loro valutazione logica e ragionevole che può essere compiuta anche facendo ricorso a presunzioni.

La valutazione, anche tramite presunzioni, degli elementi va effettuata nel rispetto di principi di ragionevolezza e di logica ricostruttiva, nonché di attenzione a dati di esperienza e di uso appropriato di conoscenze tecniche, che sono tipiche di ogni accertamento amministrativo ed, in gran parte, comuni al c.d. diritto punitivo. La valutazione deve, poi, essere tale da rendere l’operazione compiuta dall’Autorità comprensibile e scrutinabile dai soggetti interessati.
In questo contesto, ogni fonte da cui provengano elementi utili, comprese le testimonianze di soggetti ascoltati direttamente dalla Consob e dall’Autorità Giudiziaria, può essere utilizzata, purché gli elementi così ricavati vengano valutati secondo i principi sopra indicati (non sono, dunque, applicabili fra l’altro, come chiarito, ad esempio, dai decreti della Corte d’Appello di Torino del 5/3/2003 sulla vicenda SAI/Fondiaria,“i limiti previsti dal codice civile alla prova testimoniale e per presunzioni semplici”).
Inoltre, l’esistenza di taluni elementi non perfettamente in linea con la ricostruzione operata dall’Autorità non è di per sé idonea ad inficiarne la correttezza di fondo nella misura in cui tali elementi attengano ad aspetti di dettaglio o comunque non siano in contrasto con le finalità perseguite dalle parti così come ricostruite dall’Autorità (così da ultimo TAR Lazio con sentenza n. 7374/2006, su ricorso di Money Bonds, e Corte di Appello di Roma con decreto n. 50519/2007, su ricorso di Coppola, entrambi in relazione alla vicenda Antonveneta).
2) Nel caso in esame la valutazione compiuta dalla Consob trova un primo consistente fondamento nelle dichiarazioni rese dal Dott. [...omissis...] . Si tratta di un soggetto che nessuna particolare convenienza sostanziale o processuale poteva derivare dal contenuto delle proprie dichiarazioni e che, dunque, presenta un elevato tasso di credibilità. Inoltre, le sue dichiarazioni sono precise e circostanziate e non presentano alcun elemento di illogicità o incongruenza con dati di esperienza.”
In base a tutto quanto precede risulta evidente e incontrovertibile che la volontà e l’interesse del Dr. Lotito a che quel pacchetto azionario della Lazio di circa il 15% non finisse in mani, per così dire, “ostili” e, comunque, “non amiche” e che, fino a quel momento, lo stesso Dr. Lotito non fosse intenzionato a rilevare direttamente detto pacchetto per non dover lanciare un’OPA totalitaria a tutti gli altri azionisti, non solo è suffragato da numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, ma addirittura da prove documentali e testimoniali acquisite in un processo penale e, per quanto riguarda le testimonianze, rese da persone assolutamente attendibili.
Basterebbe già solo questa, peraltro elementare, constatazione per concludere nel senso che il patto parasociale tra il Dr. Lotito e l’Arch. Mezzaroma per mettere, diciamo così, “sotto controllo” e “in sicurezza” quel pacchetto azionario di circa il 15%, senza che, perciò, il medesimo Dr. Lotito fosse costretto a lanciare un’OPA totalitaria, non era e non è affatto né “astratto” né “ipotetico”.
Né è verosimile e ragionevole che un imprenditore avveduto e attento ai propri interessi, quale il dr. Lotito, si preoccupasse invano e senza validi motivi, pur detenendo già una partecipazione pari a circa il 30%, che le azioni di cui sopra rimanessero sotto il suo controllo e, in ogni caso, non finissero in mani “sbagliate”.
Che, poi, il dr. Lotito non si preoccupasse invano e senza motivi la Consob lo ha dimostrato, con rigore, con scrupolo e con minuziosità.
Al riguardo, valga il vero di ciò da quanto vado a trascrivere, di seguito, del provvedimento impugnato.

“4.4. Esame delle deduzioni relative alla natura parasociale del patto
J) La censura contenuta nelle deduzioni del Dott. Lotito riassunta nel punto J del precedente paragrafo 4.1. è volta a contestare la circostanza che un patto occulto tra il Dott. Lotito e l’arch. Mezzaroma avente ad oggetto l’acquisto da parte di quest’ultimo della partecipazione posta in vendita da Capitalia avrebbe potuto avere la finalità di evitare che tale partecipazione fosse acquistata da un terzo “ostile” alla gestione Lotito. Tale deduzione muove dall’assunto che, al momento in cui Capitalia pose in vendita la partecipazione del 14,6% circa non vi era né avrebbe potuto esservi un soggetto estraneo a Lotito interessato all’acquisto di dette azioni e ciò sulla base di una serie di ragioni riassumibili nella circostanza che: i) la società verteva in difficoltà economica e non vi erano prospettive immediate di uscita dalla “ situazione fallimentare” e ii) conseguentemente nessun imprenditore dopo l’aumento di capitale del luglio 2004 manifestò l’intenzione di investire nella Lazio, né avanzò manifestazioni di interesse allorché Capitalia si determinò a vendere ai blocchi la propria partecipazione. A fronte di ciò, deve osservarsi, in primo luogo, che sono ricompresi nell’ambito degli accordi rilevanti ex art. 122 del TUF quelli che, perseguendo le finalità e gli effetti prescritti nella norma, abbiano una portata anche solo preventiva rispetto ad azioni che possano minacciare la stabilità del controllo; in altre parole, ai fini dell’accertamento di un patto parasociale non dichiarato, non è necessario provare l’esistenza di una minaccia concreta agli assetti azionari della società quotata, ma è sufficiente verificare l’idoneità effettiva dell’accordo a preservarli nel caso in cui una tale minaccia si palesasse. Nel caso di specie, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato l’esistenza di un accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma finalizzato all’acquisto ed al mantenimento in capo a quest’ultimo, per un certo lasso di tempo, del 14,61% circa del capitale della Lazio. Un tale accordo ha avuto quale effetto oggettivo la sottrazione dal mercato della partecipazione posta in vendita da Capitalia, che, in mancanza dell’acquisto di Mezzaroma, avrebbe potuto essere, oltre che ceduta a terzi, riversata sul mercato, ovvero mantenuta da Capitalia e gestita con modalità differenti e, quindi con una maggiore partecipazione alla vita societaria.

La sussistenza di un tale effetto oggettivo di sottrazione dal mercato di una determinata partecipazione azionaria, considerato congiuntamente all’entità di tale partecipazione (in merito ai poteri connessi alla detenzione della partecipazione in questione si rinvia ai seguenti punti K e L), nonché alla possibilità per i paciscenti di determinare a loro piacimento il momento in cui promuovere l’OPA obbligatoria sul capitale della Lazio, determina una valutazione in termini di parasocialità dell’accordo, senza che sia necessario a questi fini la prova dell’esistenza di un soggetto determinato ad effettuare una scalata “ostile” della società. Del resto, l’assunzione secondo cui in mancanza dell’acquisto da parte dell’Arch. Mezzaroma nessun soggetto si sarebbe proposto per l’acquisto della partecipazione detenuta da Capitalia, si risolve in una petizione di principio, nella misura in cui incide sugli scenari del tutto imprevedibili che si sarebbero potuti determinare in detta circostanza. In ogni caso, anche gli argomenti addotti a sostegno dell’impossibilità dell’acquisto della partecipazione da parte di un terzo appaiono quanto meno discutibili in quanto:

• con riferimento al fatto che nessun soggetto abbia avanzato a Capitalia una proposta di acquisto a partire dal marzo 2005, occorre ribadire che in quel periodo era in pieno svolgimento la trattativa tra Capitalia e Lotito, tramite il Dott. [...omissis...], la quale era giunta ad uno stadio avanzato testimoniato, sia dall’acquisto da parte del Dott. Lotito, il 1° aprile 2005, della partecipazione pari a circa il 2,89%, sia dal deposito effettuato dal medesimo della somma di euro 4 milioni su un conto Capitalia; pertanto soluzioni alternative di cessione avrebbero potuto essere intraprese da Capitalia con maggiore intensità, solo una volta che non avesse avuto esito la trattativa con Lotito;
• l’affermazione secondo cui la situazione finanziaria della Lazio avrebbe scoraggiato qualsiasi compratore, appare non coerente con quanto lo stesso Lotito afferma nelle sue deduzioni allorché evidenzia che il proprio intervento nel capitale sociale nel luglio 2004 ha permesso alla Lazio “l’inizio di una ripresa di gestione sana e corretta, a fronte della dissolutezza degli anni precedenti. I primi risultati si sono avuti nel marzo 2005, allorché il Tribunale di Tivoli ha respinto la dichiarazione di fallimento della società dando fiducia al nuovo management, e nel maggio successivo, allorché l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto l’accordo con la società per la rateizzazione del debito fiscale di 150 milioni di euro [...] ”. Inoltre i dati economico - patrimoniali pubblicati in tale periodo (tra i quali si segnala la relazione trimestrale al 31 marzo 2005) evidenziavano un netto miglioramento della situazione gestionale e patrimoniale della società rispetto all’esercizio precedente e non si configurava assolutamente una “situazione fallimentare”; in particolare, già al 31 marzo 2005 non vi erano più gli elementi per configurare la fattispecie di cui all’art. 2446 c.c. e la Lazio presentava, dopo vari esercizi, per la prima volta un margine operativo lordo positivo. E’ evidente, quindi, come l’aver rimesso in bonis la società proprio nel periodo marzo-maggio 2005 avrebbe potuto costituire un incentivo per un eventuale compratore;
• l’iniziativa [...omissis...], nel marzo 2005, per quanto almeno originariamente concordata con il Dott. Lotito, dimostra d’altra parte che vi era la reale disponibilità di soggetti ad effettuare un rilevante investimento nella Lazio, acquistando l’intera partecipazione detenuta da Capitalia e che costituisse naturale conseguenza di una tale disponibilità la richiesta, rivolta al principale azionista, di “contare” nella gestione.
K) Strettamente collegate a quanto sopra affermato sono le considerazioni relative alle deduzioni sintetizzate nel punto K) del precedente paragrafo 4.1, in base alle quali sia l’Arch. Mezzaroma che il Dott. Lotito hanno affermato l’irrilevanza, con riferimento agli assetti di potere interni alla Lazio dell’acquisto operato da Mezzaroma in quanto:
i. gli organi amministrativi della società erano stati eletti nel 2004 e sarebbero durati in carica sino al 2007 e, conseguentemente, vista anche l’adozione del sistema dualistico l’assemblea era svuotata da ogni potere;
ii. il cronico assenteismo assembleare dei soci, ivi inclusa Capitalia, diversi da quelli che nel luglio 2004 avevano operato il salvataggio della società, avrebbe comunque comportato che, se anche la partecipazione di Capitalia fosse stata acquistata da soggetti diversi dall’Arch. Mezzaroma, questi sarebbero comunque rimasti “inerti” dal punto di vista della partecipazione in assemblea.
Tali deduzioni appaiono infondate per tre ordini di ragioni.
In primo luogo esse non pongono in discussione quanto evidenziato nella nota Consob del 28 settembre 2007 circa la rilevanza sul piano dei diritti sociali della detenzione della partecipazione pari a circa il 14,61% del capitale della Lazio. Ed in particolare, in estrema sintesi:
1. la vicinanza di tale partecipazione alla soglia necessaria per bloccare le delibere dell’assemblea straordinaria, tenuto conto del livello di partecipazione alle ultime assemblee della Lazio;
2. l’esercizio di svariati diritti sociali, quali la convocazione dell’assemblea su richiesta delle minoranze, l’azione sociale di responsabilità, la denuncia al consiglio di sorveglianza di fatti censurabili, la denuncia al tribunale;
3. la possibilità di nominare rappresentanti delle minoranze nel consiglio di sorveglianza.
In secondo luogo, non appaiono significative le osservazioni fondate sulle particolarità del sistema dualistico adottato dalla Lazio.
Infatti, è possibile anche in caso di adozione del sistema dualistico la revoca, in corso di mandato, tanto del consiglio di sorveglianza quanto del consiglio di gestione da esso eletto, salvo (come previsto nel sistema tradizionale) il risarcimento del danno.
In effetti, le differenze tra sistema “tradizionale” e sistema dualistico, pur comportando una riduzione dei compiti dell’assemblea, non mutano la possibilità per i soci di incidere in qualunque momento, tramite la revoca, sulla stabilità di organi nominati dall’assemblea; in particolare il regime di revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza (che elegge il consiglio di gestione) è il medesimo applicabile alla revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, non essendo ad essi applicabile l’art. 2400, secondo comma, c.c., che disciplina in modo particolarmente rigido (approvazione del Tribunale) la revoca dei sindaci.
Conseguentemente, il modello adottato non influisce in alcun modo sulla concreta possibilità per chi acquisisca il 14,61% circa di contribuire in qualsiasi momento alla revoca rispettivamente degli amministratori o del consiglio di sorveglianza che elegge gli amministratori.
In terzo luogo, non si vede poi il motivo per cui la politica di assenteismo adottata da Capitalia in relazione alla propria partecipazione nella Lazio avrebbe dovuto necessariamente essere fatta propria dall’acquirente di tale partecipazione.
Appare evidente, dunque, come le osservazioni relative al modello dualistico e al funzionamento dell’assemblea non siano in grado di escludere la portata di stabilizzazione e quindi di cristallizzazione degli assetti proprietari dell’accordo tra il Dott. Lotito e l’Arch. Mezzaroma.”
Aggiungo che la detenzione della partecipazione pari a circa il 14,61% avrebbe assunto rilevanza anche ai fini di poter deliberare, in caso di OPA ostile, atti ed operazioni per contrastare l’OPA stessa: deliberazione che, ai sensi dell’art. 104 del TUF, è consentita solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale.
Inoltre, la tesi dei ricorrenti, fatta propria dal TAR, secondo cui, essendo stati gli Organi amministrativi della Società eletti nel 2004 e, quindi, rimanendo in carica fino al 2007, il controllo di circa il 14,61% delle azioni sarebbe risultato ininfluente per permettere la nomina di rappresentanti delle minoranze nel Consiglio di sorveglianza e, più in generale, per incidere nella vita della Società, non solo è smentita dal fatto che, come rilevato dalla CONSOB, è possibile, anche in corso di mandato, incidere da parte di soci di minoranza sulla nomina dei componenti di detto Consiglio e, conseguentemente, sulla revoca dei componenti del Consiglio di gestione, ma soprattutto appare priva di logica in quanto evidentemente frutto di una visione assolutamente statica della vita societaria.
Come può, infatti, il Tar escludere a priori che, dopo il 2007, la partecipazione azionaria di circa il 14,61% non avrebbe potuto incidere sulla nomina dei rappresentanti delle minoranze negli Organi amministrativi della Lazio e, pertanto, più in generale, sulla vita societaria?
Oppure bisogna dare per scontato che il dr. Lotito sapesse già nel giugno 2005 che il 31/10/2006 egli avrebbe acquistato dall’Arch. Mezzaroma la partecipazione di circa il 14,61%, così superando a quest’ultima data la soglia del 30% e che, perciò, egli, all’epoca del giugno 2005, fosse stato in grado di poter escludere,con assoluta e totale certezza che,mai, anche dopo il 2007, un controllo “ostile” o “non amico” di quelle azioni gli avrebbe potuto,comunque,creare qualche”fastidio” ?
O,forse,non è più congruo,logico e verosimile pensare che ,non essendo il dr.Lotito,almeno fino a prova contraria, un mago,bensì come detto,un avveduto imprenditore molto attento ai propri interessi,nel giugno 2005 si sia voluto cautelare dal fatto che quel 14,61% non finisse,comunque, in mani “ostili”o”non amiche”,a prescindere da quello che,poi,sarebbe,in effetti, avvenuto nell’ottobre 2006 allorché egli acquistò le azioni in questione dall’Arch. Mezzaroma ?
E si può essere sicuri del fatto che il dr. Lotito,senza le indagini già allora in corso della Consob e dell’Autorità giudiziaria,il 31.10.2006 avrebbe egualmente acquistato le azioni dell’arch. Mezz’aroma ?
E,infine,secondo il principio del cui prodest è oggettivamente più conveniente ottenere e mantenere il controllo di una società con meno del 30 % delle azioni oppure con una quota superiore ma dovendo,in questo caso,con un’OPA obbligatoria,pagare a tutti gli altri azionisti il cosiddetto premio di maggioranza ?
A questo punto mi chiedo e chiedo come si possa essere d’accordo con il TAR quando afferma che :” In conclusione,non risulta adeguatamente illustrata la funzione parasociale delle operazioni poste in essere dalle parti,non risultando congruamente lumeggiata l’incidenza di una partecipazione pari al 14,61% nella vita dell’emittente,in specie in considerazione del possesso in capo all’’azionista di riferimento,di una quota azionaria pari a circa il doppio di quell’ammontare”.
Appare,dunque, sempre più chiaro che,in realtà,il TAR non ha vagliato,come avrebbe dovuto,il provvedimento della Consob sul piano della legittimità,bensì sul piano del merito.
Il Tribunale cioè ha,in pratica,sostituito al convincimento della Commissione un proprio, diverso, convincimento,effettuando,in altre parole, per rimanere in ambito calcistico, una “invasione di campo”.
La Giurisprudenza, anche recente, del Consiglio di Stato e dello stesso TAR del Lazio ha,infatti,sancito che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’autorità di vigilanza e controllo, nel nostro caso la Consob, nelle scelte compiute da questa,dovendosi limitare a verificare che esse siano immuni da vizi di travisamento dei fatti, da vizi logici,da vizi di violazione di legge.
Vizi che,francamente, mi pare difficile possano rilevarsi dalle motivazioni del TAR di annullamento del provvedimento Consob allorché si parla di “inadeguatezza illustrativa” e di “ insufficiente motivazione” della natura e della funzione parasociale del patto Lotito - Mezzaroma.
Di un patto cioè di cui non si nega l’esistenza ed in ordine alla natura e funzione parasociali,peraltro, ampiamente,rigorosamente e minuziosamente illustrate,motivate
e”lumeggiate” dalla Consob,non si desume dalla sentenza del TAR il rilievo di alcun errore di diritto,di alcun travisamento dei fatti e di alcuna illogicità.
Sotto quest’ultimo profilo,vale la pena di sottolineare che,secondo un recente insegnamento della Corte di Cassazione ( Sez. I civile 1/08/2007,n.16993),non occorre che tra il fatto ignoto desumibile da quello noto e quest’ultimo sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale,essendo sufficiente che il fatto ignoto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile: vale a dire che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto vada accertato alla stregua di canoni di probabilità,con riferimento ad una connessione solo possibile e verosimile di accadimenti,la cui sequenza e ricorrenza possano,in ipotesi,verificarsi secondo regole di esperienza.
Laddove tutte le ipotesi formulate dalla Consob circa possibili”negatività” che avrebbero potuto verificarsi nei confronti del dr. Lotito,ove la partecipazione azionaria di circa il 14,61% non fosse transitata nel giugno2005 in mani “amiche” o comunque “non nemiche”,sembra rispondere in pieno al requisito della sussistenza di un legame causale,come connessione possibile, ragionevole e verosimile di accadimenti sequenziali e ricorrenti secondo regole d’esperienza.

Possibili sviluppi
La sentenza del TAR è stata trasmessa alla CONSOB l’8.10.2008.La Commissione pertanto avrà sessanta giorni per eventualmente impugnare detta decisione dinanzi al Consiglio di Stato.
Penso, d’altronde, che tale impugnazione , più che opportuna, si renda necessaria, non potendo sfuggire alla Consob l’incidenza fortemente negativa della sentenza stessa sull’immagine, sul prestigio e sul ruolo stesso della Commissione.
E’ stata ,infatti,vanificata un’istruttoria durata circa ben due anni suffragata,non solo da plurimi elementi indiziari,ma da prove,documentali e testimoniali,vere e proprie e,almeno a mio avviso,caratterizzata da rigore,scrupolo,minuziosità ed esaustività estreme e,in particolare,da massima attenzione e rispetto verso tutte le considerazioni ed argomentazioni difensive sottoposte alla Commissione da parte degli indagati.
Quel che è peggio è che la sentenza in discorso,se confermata,creerebbe un precedente che non potrebbe non mettere seriamente in discussione il ruolo stesso della Consob nel perseguire efficacemente eventuali,future violazioni delle norme di legge in materia di patti parasociali e di OPA obbligatoria; e ciò,paradossalmente,proprio nel momento in cui l’odierna gravissima crisi dei mercati finanziari richiede- richiederebbe- in capo all’Autorità di Vigilanza e controllo un ampliamento di poteri ed un rafforzamento dell’efficacia repressiva e,ancor più, deterrente degli interventi dell’Autorità medesima a tutela dei piccoli risparmiatori ed investitori.

Note a margine di carattere generale
Mi sia permesso,infine,non da – modesto - giurista ,ma da cittadino-tifoso di calcio,esprimere qualche nota a margine di carattere generale.
Non credo che, qualora le stesse vicende che ci occupano avessero riguardato, anziché una società calcistica quotata, una qualsiasi altra società quotata e vi fossero stati coinvolti i diritti e gli interessi di piccoli azionisti non tifosi,l’esito della valutazione del TAR del Lazio sarebbe stato lo stesso .
Ritengo che,sul piano metagiuridico, abbia potuto avere una non trascurabile influenza il pregiudizio negativo,molto frutto di snobismo socio-culturale,che grava sul mondo del calcio, in generale, ed in particolare sui suoi tifosi.
Quasi che questi ultimi,poiché tali, siano da considerare,in fondo, quali cittadini un po’ meno uguali degli altri e meritevoli di una sorta di tutela affievolita nelle manifestazioni della loro vita in specie in quelle attinenti o,comunque,collegabili all’ambito calcistico.
Insomma, a mio parere, sembra quasi che il risparmiatore-investitore - tifoso sia un po’ meno”serio” e “ rispettabile” del risparmiatore-investitore “normale” e che una società di calcio quotata sia un po' meno “seria” e “rispettabile” di una qualsiasi altra società.
Laddove,invece,sempre a mio parere,proprio perché certe scelte non sono state originate da valutazioni puramente economiche, individualistiche ed egoistiche, bensì motivate,esclusivamente o prevalentemente, da ragioni affettive (chi scrive ha visto con i propri occhi persone privarsi delle vacanze,vendere il motorino,prelevare piccoli risparmi di una vita per sottoscrivere azioni della Lazio allo scopo di salvarla da un baratro che sembrava ormai imminente), ebbene,proprio per questo, sarebbero, forse, meritevoli di maggiore o,comunque,non minore considerazione e tutela.
Avv. Massimo Rossetti (e mail paola.tiracorrendo@federmanager.it)

http://www.wikio.it

il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

Si prega di non intasare le caselle di posta elettronica con spam pubblicitario e di altro tipo (come appelli politici). Questo sito tratta solo di calcio, finanza del calcio e di argomenti affini. Ogni abuso sarà punito.

Le foto presenti su "il pallone in confusione" sono state in gran parte prese da siti Internet: dovrebbero essere di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, possono segnalarlo a uno dei due indirizzi email sopra indicati