L’intervento
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui diritti televisivi: i
nodi vengono al pettine. Le proposte di Federsupporter
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Tutti
gli organi di informazione, sportivi ed extrasportivi, hanno dato e stanno
dando ampio risalto all’intervento in oggetto. Se
avessero prestato qualche attenzione a FEDERSUPPORTER, avrebbero potuto
cogliere, sin dal 2011,
l’essenza delle questioni oggi poste dall’Autorità (AGCOM).
In
una mia nota del 6 giugno 2011, intitolata” Uno tsunami sui diritti
televisivi” ( ved. www.federsupporter.it), di commento
alla sentenza del Consiglio di Stato dell’aprile-maggio dello stesso anno, nel
ricostruire i fatti e la storia delle vicende che avevano portato a quella
sentenza ( tutto nasceva da una controversia sorta nel 2009 circa la cessione dei diritti televisivi per i
campionati di calcio di Serie A e B , relativamente alle stagioni sportive
2010/2011 e 2011/2012), avevo evidenziato alcuni aspetti salienti.
Più
precisamente, che il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando, aveva confermato che l’attribuzione
dei diritti televisivi, così come allora effettuata dalla Lega, era da
considerarsi illegittima anche nel merito, in quanto restrittiva della concorrenza e idonea a produrre effetti
negativi sui consumatori ( i tifosi),
inducendo a prezzi di fruizione dei contenuti televisivi più elevati e a una
inferiore varietà e qualità dell’offerta.
A
questo proposito, ritenendo ingenuamente che, alla luce della richiamata sentenza, le Leghe Calcio, in
particolare quella di Serie A, avrebbero tenuto conto di quanto stabilito dalla
sentenza stessa, ai fini della futura spartizione dei ricavi da diritti
televisivi, sottolineavo che, determinandosi una maggiore concorrenza e,
quindi, minori costi per i tifosi consumatori di spettacoli calcistici
televisivi, con conseguenti minori entrate per le società a tale titolo, queste
ultime avrebbero dovuto basare le loro strategie su politiche volte a riportare
i tifosi negli stadi.
Le
presenze allo stadio erano e sono, soprattutto in serie A, drammaticamente in
calo (diminuzione del 6,5%
nella stagione 2011/2012 rispetto alla stagione 2010/2011, con costante
decremento dalla stagione 2009/2010. Dato tratto da “ Report Calcio 2013” della Arel per la FIGC).
Nulla
di tutto ciò: tanto è vero che le società di calcio, in specie appartenenti
alla Serie A, hanno continuato e continuano, imperterrite, con la scusa ed il
comodo alibi della mancata approvazione di una legge sugli stadi, a vivere
essenzialmente grazie ai diritti televisivi ed alle famigerate plusvalenze da
cessione delle prestazioni dei calciatori, mentre i ricavi da stadio rappresentano appena un insignificante 9 % del
totale dei ricavi ( dato tratto da
“Report Calcio 2013” ) .
Con
una mia successiva nota dell’11 ottobre 2011 ( ved. www.federsupporter.it),
davo notizia, commentandola, di una sentenza in data 4 ottobre dello stesso
anno della Corte di Giustizia Europea sulle
trasmissioni audio-visive delle gare di calcio con, in prospettiva, effetti
ancora più sconvolgenti sulla commercializzazione dei diritti televisivi.
Dalla
sentenza traevo tre punti chiave :
1)
La legittimità e liceità
della commercializzazione e dell’uso
in tutti i Paesi membri della UE di dispositivi di decodificazione di
trasmissioni televisive fabbricati e/o commercializzati con l’autorizzazione di
un Ente televisivo di uno dei suddetti Paesi ;
2)
La violazione di norme
comunitarie sulla concorrenza da
parte di clausole di contratti di licenza per la trasmissione di partite di
calcio vietanti ad Enti radio-televisivi di fornire impianti di decodificazione
che permettano l’accesso a tali trasmissioni anche al di fuori della zona
geografica oggetto dei suddetti contratti di licenza;
3)
L’inesistenza della tutela
del diritto di autore relativamente
agli incontri di calcio e della tutela accordata dal diritto comunitario nell’ambito
della proprietà intellettuale, non potendo tali incontri essere considerati
creazione intellettuale, essendo disciplinati dalle regole del giuoco che non
lasciano margini per la libertà creativa.
Nelle
Conclusioni della mia citata
nota, ribadendo l’esigenza per le Istituzioni sportive e per le società di
calcio di adottare politiche volte ad incentivare la partecipazione diretta del
pubblico alle gare, affermavo: «Ancora una volta, dunque, appare vieppiù
necessario ed urgente che, anche grazie all’attività ed all’opera portate
avanti e che saranno perseguite da FEDERSUPPORTER, si realizzi, si rafforzi e
si sviluppi nei consumatori, diretti ed indiretti, di spettacoli sportivi la
coscienza, la consapevolezza e l’esigenza di unirsi per far valere i propri
diritti ed interessi,
pretendendo il più scrupoloso e rigoroso rispetto di quanto, sia il diritto
comunitario sia quello nazionale, già riconoscono e dovranno riconoscere loro,
in conformità ed in coerenza con un mercato ed una concorrenza sempre più
aperti e liberi».
In
linea di continuità con l’attenzione sempre prestata agli argomenti fin qui
trattati, peraltro nella più totale disattenzione agli stessi da parte del mondo sportivo, in specie
di quello calcistico c.d.” maggiore” e nel più assordante silenzio della generalità dei mass media, il libro “ L’impresa
sportiva come impresa di servizi: il supporter-consumatore”, di cui sono coautore insieme con l’amico Alfredo
Parisi e che è stato ufficialmente presentato al pubblico ed alla stampa il 10
aprile scorso a Roma, presso
l’Hotel Valadier, si apre con una proposta di legge che, ad integrazione del
Codice del Consumo, prevede una specifica disciplina del rapporto di consumo
sportivo e l’istituzionalizzazione
della figura del consumatore sportivo.
Aggiungasi
che il libro dedica l’intero Capitolo 6 , pagg. 66-81, ai bacini di utenza e ad aspetti interpretativi ed applicativi della
legge ( c.d.”legge Melandri”) sui diritti televisivi, nonché, nelle Appendici,
da pag. 193 a pag 205, contiene
due specifici documenti che, pure, si occupano della materia .
E’
evidente, pertanto, che l’odierno intervento della AGCOM non può suscitare
meraviglia né può essere
considerato improvviso ed inaspettato.
Come
si è visto, infatti, esso ha un nutrito e solido retroterra giuridico,
oltreché socio-economico.
I
caposaldi di tale intervento sono quelli, storicamente propri della normativa
comunitaria e nazionale,della tutela della concorrenza, del favore verso tutte
quelle pratiche che incentivano la competizione e premiano il merito,
anziché incoraggiare e premiare le rendite di posizione.
Ma
quello che, almeno dal punto di vista di FEDERSUPPORTER, più preme mettere in
risalto del suddetto intervento è l’enucleazione e la tipizzazione della
figura del tifoso-consumatore,
come tale titolare di ben precisi diritti ed interessi degni di tutela e non, come sino ad oggi prevalentemente considerato,
come mero destinatario di prescrizioni, obblighi, restrizioni, divieti e come “utile
idiota” da spremere economicamente
il più possibile e da utilizzare come obbediente “ claque”, pagante e non
pagata, negli stadi.
E,sotto
questo profilo, la strada aperta da FEDERSUPPORTER, insieme con il CODACONS, con le ormai storiche sentenze del Consiglio di
Stato e del TAR del Lazio sulla illegittimità dell’inscindibilità della tessera
del tifoso da carte di credito ricaricabili, proprio sull’assunto che il tifoso è un consumatore, sta dando i
suoi frutti, come è dimostrato da una recente sentenza del Tribunale Civile
di Torino, che mi riservo di
commentare più in dettaglio, e che, per l’appunto sulla base delle norme poste
a tutela del consumatore, ha sancito la nullità di clausole contrattuali relative all’acquisto di abbonamenti a gare di
calcio escludenti la responsabilità della società venditrice, qualora la gara non possa disputarsi
o venga spostata o non ne sia consentito l’accesso agli spettatori ( il caso
degli abbonamenti del Cagliari è, da questo punto di vista, eclatante e
paradossale) .
Né
sorprende più di tanto che alcuni”signori” o “ signorotti” del pallone ( ma, in
questo caso, più che “ del”,
direi, “nel” pallone) abbiano
fatto o facciano mostra di volersi impipare dell’intervento dell’AGCOM,
attribuendo ad esso nessuno o scarso valore.
Così
come, da parte dei medesimi personaggi, si ignora o si finge di ignorare che
l’autonomia e la specificità accordate dall’ordinamento statale a quello
sportivo si basa sulla riconosciuta dimensione sociale dell’attività
sportiva, con la conseguenza che non
si possono privatizzare i diritti ed i vantaggi derivanti da tale attività e
socializzarne i doveri e gli oneri.
D’altra
parte, se fosse vero che i ricavi da diritti televisivi fossero “ cosa loro”, non si comprende allora per quale motivo vi
sarebbe stata la necessità di una legge per stabilirne i criteri di
ripartizione.
Allo
stesso modo, tali personaggi ignorano o fingono di ignorare che, tra i compiti, le prerogative ed i poteri delle Autorità
indipendenti, vi è quello di
sollecitazione e proposta al Parlamento ed al Governo.
D’altronde,
tutto il background in precedenza ricordato in materia di diritti televisivi e
di tutela dei diritti e degli interessi dei tifosi, quali consumatori, lascia
chiaramente trasparire che l’odierno monito della AGCOM ha natura e caratteristiche
analoghe a quelle che hanno le sentenze additive di principio della Corte
Costituzionale : laddove
quest’ultima, anziché procedere subito alla declaratoria di incostituzionalità
di una legge, preferisce indicare espressamente al legislatore quali misure
prendere allo scopo di rendere costituzionalmente legittima la legge stessa.
Ma,
indipendentemente dal fatto che il legislatore vorrà o non vorrà tenere conto
del monito dell’AGCOM, resta, pur sempre, aperta la via giudiziaria alla
soluzione dei problemi sollevati
dall’Autorità.
Dai
rilievi mossi da quest’ultima si evince, infatti, come la normativa sui diritti
televisivi, così come è oggi, confligge, non solo con la normativa interna sulla concorrenza e sul mercato, ma, anche, anzi,
soprattutto, con quella comunitaria .
Laddove,
stante il principio di prevalenza della seconda sulla prima, il giudice
italiano, ove adito per accertare
tale conflitto e ove accertatolo, dovrà disapplicare le norme nazionali in contrasto con quelle comunitarie.
Resterebbe,
in ogni caso, aperta anche la via del ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
FEDERSUPPORTER, d’intesa ed in unione con il CODACONS, si riserva, pertanto, in specie qualora il monito
dell’AGCOM rimanesse inascoltato, di esaminare ogni più opportuna iniziativa
onde pervenire alla migliore tutela dei diritti e dei legittimi interessi dei
sostenitori, quali consumatori, relativamente alla normativa sui diritti
televisivi e non solo.
Nel
contempo, FEDERSUPPORTER e CODACONS
hanno già attivato nei giorni scorsi iniziative giudiziarie dinanzi al TAR
della Lombardia ed al TAR del Lazio,
nell’un caso, per far valere il rispetto di principi di legalità, ad avviso delle ricorrenti, violati in occasione
delle recenti elezioni per il rinnovo delle cariche della Lega Calcio di Serie
A e, nell’altro, per far valere la rilevanza dei tifosi anche nell’ordinamento sportivo e l’effettivo
funzionamento della giustizia sportiva
secondo principi e criteri di assoluta imparzialità e terzietà.
L’autonomia
dell’ordinamento e della giustizia suddetti non possono, infatti, essere
confusi con l’autoreferenzialità,
la domesticità, l’incertezza, la difformità e la saltuarietà, interpretative ed
applicative, delle norme pure dettate dallo stesso ordinamento e dalla stessa
giustizia, a seconda e in funzione, spesso, degli interessi e dei desiderata di
questa o quella società e/o , molto personali, di questo o quello dei padroni
di tali società.
Ma
veniamo, ora, ad una analisi più dettagliata della Segnalazione inviata
dall’AGCOM ai Presidenti del
Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per lo Sviluppo
Economico e per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport.
Con
riferimento ai criteri di ripartizione delle risorse, l’Autorità, nel ribadire quanto già affermato nell’Indagine
conoscitiva IC27 sul Settore
del Calcio Professionistico,sostiene
che “ la quota dei proventi destinata ad essere ripartita sulla base dei
risultati sportivi conseguiti debba essere sufficientemente significativa,
nell’ottica di tutelare, attraverso l’adozione di un sistema meritocratico, l’incentivo delle squadre ad effettuare buone
prestazioni”.
Così,
poi, l’Autorità prosegue “ I profitti realizzati dai Club calcistici sono
strettamente dipendenti dalla competizione sportiva, nel senso che nell’ipotesi
in cui questa sia più intensa, in virtù di un maggiore equilibrio tra le
squadre, i fruitori dell’evento sportivo avranno certamente maggiore interesse
ad acquistare il bene, rappresentato proprio dall’evento sportivo”.
E,
ancora “ La stessa teoria economica ha ampiamente rilevato come i profitti di una società sportiva dipendano dalla competitività
dei concorrenti, atteso che
- dal punto di vista dei tifosi consumatori- un evento sportivo ha una maggiore attrattiva in
quelle ipotesi in cui si ha un maggiore equilibrio tra i competitor. Infatti,
soltanto se vi è equilibrio tecnico tra le squadre che prendono parte ad un campionato vi può
essere incertezza in
merito al risultato, la quale comporta, a sua volta, una maggiore attrattività
delle competizioni sportive”.
Affermazioni
che mettono al centro dell’attività sportiva proprio quella figura di
tifoso-consumatore enucleata e tipizzata da FEDERSUPPORTER ( ved. la evocata proposta di legge) e che,
viceversa, almeno finora, le Istituzioni sportive e le società di calcio hanno
colpevolmente trascurato e messo ai margini.
Inoltre,
l’Autorità sottolinea come gli attuali criteri di ripartizione, anziché premiare il merito sportivo, premiano la
storia, risalente a partire dal 1946/1947, nonché il numero stimato degli
spettatori ( bacino d’utenza); criteri che sfuggono ad una logica
meritocratica.
Come
a dire, in altre parole, e come già precedentemente rilevato,che l’attuale
sistema favorisce rendite di posizione già acquisite, addirittura ormai da tempi lontanissimi e non
incoraggia di certo le società ad
effettuare appropriati investimenti per migliorare i loro risultasti sportivi e
per offrire ai propri tifosi spettacoli migliori e più appaganti, potendo, in
pratica, le stesse società o alcune di esse campare di rendita.
Quanto,
infine, alla “ mancanza di terzietà”
del soggetto preposto alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, assolutamente
illuminanti sono le seguenti parole dell’Autorità .
“La
Lega, in quanto composta da
organi in cui siedono esponenti delle singole squadre, non rappresenta il
soggetto nella posizione migliore per dettare le regole di ripartizione delle risorse, posto che talune società
potrebbero trovarsi nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte.
La ripartizione dei
proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi, indipendentemente
dallo specifico meccanismo di commercializzazione adottato, dovrebbe quindi
essere effettuata da un soggetto avulso dagli interessi economici delle
società di calcio, e
realizzata nell’ottica di garantire la necessaria flessibilità e competitività
dell’intero sistema calcistico”.
Conseguentemente,
l’AGCOM auspica “L’individuazione di un soggetto terzo per stabilire la ripartizione delle risorse
derivanti dalla vendita dei diritti audiovisivi al fine di garantirne una
maggiore equità ed imparzialità”.
Da
queste considerazioni si evince che gli attuali criteri di ripartizione delle risorse non sono né
“equi” né “imparziali” e ciò viene
attribuito al fatto che, così come già evidenziato al punto 200 della
Indagine IC27 e come sopra già
riportato,“ Le Leghe, in quanto composte da organi in cui siedono esponenti
delle singole squadre, non sono nella posizione migliore per dettare le regole
di ripartizione delle risorse, posto che talune società potrebbero trovarsi
nella condizione di influenzare a loro vantaggio tali scelte”.
Affermazioni
che riconducono immediatamente alla causa di ineleggibilità a Presidente della Lega Calcio di Serie A del Dr.
Maurizio Beretta, di cui al ricorso presentato da FEDERSUPPORTER e dal CODACONS al TAR della Lombardia, per evidente conflitto di interessi, in
quanto dirigente apicale di un socio rilevante e determinante di una singola
società e, quindi, certamente in grado, sia pure solo potenzialmente ed
apparentemente, di influenzare, a vantaggio di tale società, le scelte della
stessa Lega.
Per
parte sua, FEDERSUPPORTER, nel
condividere pienamente che la determinazione dei criteri di ripartizione delle
risorse derivanti dai diritti televisivi sia attribuita ad un soggetto
caratterizzato dal requisito della terzietà, propone che, a tal fine, venga
costituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
Organismo ad hoc, analogo, circa i criteri di composizione e le modalità di
funzionamento, all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, costituito nell’ambito del Ministero dell’Interno
e che, in materia di sicurezza, ha dato ottimi risultati.
In
tale Organismo dovranno essere presenti tutte le componenti del mondo dello
sport, in particolare la componente costituita dai tifosi-consumatori, rappresentata
da FEDERSUPPORTER, quale Ente esponenziale dei diritti collettivi e degli interessi
diffusi di tali tifosi.
Quanto
sopra, anche alla luce, ove ancora ve ne fosse bisogno, delle chiare e nette
considerazioni di cui alla Segnalazione dell’ AGCOM circa la centralità e la
rilevanza della figura del tifoso-consumatore; figura che, invece, anacronisticamente e irragionevolmente, le
Istituzioni e le società sportive continuano a voler considerare “
irrilevante”
Avv.
Massimo Rossetti
Responsabile area legale Federsupporter