Come
è noto, è attualmente in corso un procedimento arbitrale, su ricorso del calciatore
Mauro Zarate, con il quale quest’ultimo chiede la risoluzione anticipata del
contratto che lo lega alla Lazio perché la Società lo avrebbe emarginato dal
resto della prima squadra.
Si
è appreso, nei giorni scorsi, da notizie di stampa, che il suddetto giocatore,
indipendentemente dall’esito del sopracitato procedimento arbitrale, si
riterrebbe comunque libero dal contratto con la Lazio ai sensi del Regolamento
FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori.
Ciò
premesso, secondo quanto riportato ieri, 17 luglio, in un articolo di Fabrizio
Patania su “Il Corriere dello Sport” , pag. 12, sembra che Zarate, per
risolvere anticipatamente il contratto con la Lazio, si sia avvalso, non
dell’art. 15 ( Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva), bensì dell’art. 14 ( Risoluzione del contratto
per giusta causa) del Regolamento
FIFA.
Art.
14 che, indipendentemente dalla
giusta causa sportiva di cui all’art. 15 ( disputa di meno del 10% delle gare
ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza e recesso dal contratto
nei 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale della stagione disputata
dalla predetta società), prevede la possibilità di risolvere il contratto,
senza incorrere in alcuna conseguenza ( corresponsione di indennità e sanzioni
sportive), ove sussista una qualunque giusta causa di recesso, non ricompresa in quella specifica ( giusta causa
sportiva) ex art. 15 .
Il
motivo dell’asserita scelta effettuata dal calciatore viene indicato
nell’articolo di stampa citato nelle affermate mancanza del requisito della
disputa di meno del 10% delle gare ufficiali e della comunicazione del recesso
entro il termine di 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale ( 26 maggio)
disputata dalla Lazio.
Le
conseguenze della risoluzione del contratto senza giusta causa sono contemplate
dall’art. 17, il quale stabilisce che la parte che risolve il contratto senza
giusta causa deve corrispondere all’altra una indennità “ calcolata nel
dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e
di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono : la
remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto
esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo
rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l’importo di
qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società ( ammortamento
nel corso della durata del contratto), e se la risoluzione avviene durante un
periodo protetto (ndr nel corso
della stagione ) “.
Nel
caso in cui la risoluzione del contratto priva di giusta causa, ove il recesso
sia stato comunicato successivamente alla conclusione della stagione sportiva (
periodo protetto), ciò esclude, a parte la corresponsione dell’indennità, l’imposizione
di sanzioni sportive a carico della parte recedente.
Nel
caso, poi, che il recesso risultato privo di giusta causa sia stato comunicato
dopo i 15 giorni successivi all’ultima partita ufficiale della stagione,
inclusa la Coppa nazionale, disputata dalla società presso la quale il
calciatore è tesserato, potranno essere applicate misure disciplinari a carico
di quest’ultimo.
L’art.
22 ( Competenza della FIFA)
prevede, altresì, che la FIFA, senza pregiudizio per il diritto di un calciatore
o di una società di adire un Tribunale Civile Nazionale per una controversia
relativa ad un rapporto di lavoro, è competente per le controversie fra società
e calciatori in relazione al
mantenimento
della stabilità contrattuale ( art. 13-18), se c’è reclamo di una parte interessata in relazione a questa
richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni
sportive o all’indennità per la rottura del contratto.
Secondo
l’art. 23, la giurisdizione
sulle questioni di cui sopra è della Camera per la Risoluzione delle
Controversie (CRC) che, di regola, deve giudicare entro 30 giorni dal
ricevimento di una richiesta valida. La CRC, nel prendere le proprie decisioni,
oltre ad applicare il Regolamento,
prende
in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli accordi
collettivi esistenti a livello nazionale, così come la specificità dello sport.
Resterebbe,
inoltre, aperta la via per la società di adire il Tribunale Civile Nazionale
per la controversia relativa al rapporto di lavoro, ma, in questo caso, un’eventuale
decisione del Tribunale adito a favore della società stessa non avrebbe,
comunque, conseguenze sul piano sportivo,bensì solo su quello civilistico (
risarcimento dei danni).
A
questo punto, però, si pone il dubbio che, nella fattispecie, vi sia la
competenza della FIFA a giudicare circa l’esistenza della giusta causa, in
quanto l’art. 22, comma 1, lettera b, relativamente alle “ controversie tra società e calciatori in
materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale”, esclude tale competenza, qualora sia “ istituito
a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un
procedimento giusto ed il rispetto del principio dell’eguale rappresentanza dei
calciatori e delle società nell’ambito della Federazione e/o di un accordo
collettivo”.
Si
dovrebbe, pertanto, concludere, alla luce di questa disposizione, che, nel caso
in esame, a decidere circa l’esistenza, oppure no, di una giusta causa, non sia
la FIFA, bensì il Collegio Arbitrale adito da Zarate.
Osservo
che, se ciò fosse vero, il Collegio dovrebbe, comunque, attenersi, in ordine
alle conseguenze dell’eventuale accertata mancanza di giusta causa, alla
normativa FIFA circa tali conseguenze, in precedenza descritte, previste da
detta normativa ( art. 17 ).
L’ordinamento
sportivo della FIFA è, infatti, sovraordinato a quelli nazionali e, quindi, le
disposizioni in esso contemplate integrano, qualora carenti, i secondi o vi si
sostituiscono in caso di contrasto.
Il
contratto, perciò, anche nell’eventualità di accertamento da parte del Collegio
dell’assenza di una giusta causa, resterebbe risolto, dovendosi limitare il Collegio
stesso a determinare l’indennità in favore della società, secondo i criteri di
cui all’art. 17, mentre, per quanto riguarda l’imposizione di misure
disciplinari nei confronti del calciatore, nel caso in cui il recesso privo di
giusta causa fosse stato comunicato dopo i 15 giorni successivi all’ultima gara
ufficiale disputata dalla Società, quest’ultima, a mio avviso, dovrebbe
rivolgersi alla FIFA.
Così
come, parimenti, la Società dovrebbe rivolgersi alla FIFA per richiedere che,
sempre nel caso di accertata mancanza di giusta causa, vengano sanzionate le
persone( dirigenti di società, agenti dei calciatori, etc.) che avessero agito
in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale immotivata un calciatore e
una società per facilitarne il trasferimento ( art. 17, comma 1, punto n.4).
La
giusta causa generica di cui all’art. 14 può consistere in gravi inadempienze
da parte della società, quali, a titolo esemplificativo: mancati pagamenti di
retribuzione, mobbing, peggioramento delle mansioni e condizioni lavorative,
comportamenti ingiuriosi.
Quanto,
poi, all’eventuale rinuncia da parte del giocatore agli atti del procedimento
arbitrale, poiché il Regolamento di tale procedura previsto dall’Accordo
Collettivo per i Calciatori dispone che, in via sussidiaria alle norme del
Regolamento stesso, si applicano quelle del Codice di Procedura Civile ( CPC),
secondo l’art. 306 di
quest’ultimo, l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio
deve essere accettata da tutte le parti costituite che abbiano interesse alla
sua prosecuzione.
Pertanto,
l’eventuale rinuncia di Zarate al procedimento arbitrale, per poter conseguire
l’estinzione di quest’ultimo, dovrebbe essere accettata dalla Lazio, potendo
essa, invece, rifiutarla, avendo interesse alla prosecuzione del suddetto
procedimento ( lodo che accerti l’inesistenza di comportamenti atti ad
emarginare il giocatore).
A
proposito di giusta causa, sempre da notizie attinte da organi di informazione,
sembrerebbe che la Lazio non abbia corrisposto alcuni emolumenti al giocatore e
che l’Avvocato che assiste la Società abbia replicato , sostenendo che, se ciò
è avvenuto, è “perché lui ha smesso di allenarsi“ ( cfr. “La Gazzetta dello Sport”, 16 luglio
2013).
Al
riguardo, l’art. 11 del CCNL per i calciatori prevede,tra i provvedimenti disciplinari
applicabili da parte delle società, da graduarsi in relazione alla gravità
dell’inadempimento, la riduzione della retribuzione.
Questa
sanzione non può, però, essere comminata direttamente dalla società, così come l’esclusione temporanea dagli
allenamenti, dovendo, previa contestazione scritta al calciatore degli
addebiti, essere proposta al Collegio Arbitrale che, a propria volta, decide se comminare, oppure
no, la sanzione proposta.
Ne
consegue che l’eventuale mancato pagamento di compensi al calciatore, quale
sanzione disciplinare, come, nel caso in esame, per aver smesso di
allenarsi, al di fuori della
procedura sopra illustrata, deve ritenersi illegittimo, costituendo una
violazione dell’art. 5 (Pagamento delle retribuzioni) del suddetto CCNL e potendo, quindi, integrare, di
per sé, una giusta causa di risoluzione anticipata del contratto da parte
del giocatore.
Per
concludere, in attesa degli esiti della complessa vicenda, si può, però, dire,
sin d’ora, che, nella fattispecie, non sembra che gli interessi economici della
Lazio siano stati prudentemente e adeguatamente salvaguardati.
Quanto
sopra se si pensa che, nella sessione di mercato di gennaio del corrente anno,
il calciatore avrebbe potuto probabilmente essere ceduto per 5-4 milioni di
euro , anziché per i 10-8 milioni pretesi dalla Lazio, evidentemente non rispondenti
alla quotazione di mercato di un giocatore non utilizzato, escluso dagli
allenamenti con la prima squadra e ormai prossimo alla scadenza naturale ( 30 giugno
2014) del contratto.
Si
tenga presente che, tra costo di acquisizione, compensi per intermediazione ed
emolumenti lordi al calciatore, Zarate ha comportato finora per la Società un
investimento complessivo di circa 45 milioni di euro.
Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale Federsupporter