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venerdì 11 febbraio 2011

La cessione della partecipazione azionaria di controllo della A.S. Roma spa . Le regole del giuoco. Cessione o partnership?

Le vicende relative alla cessione in oggetto sono, in questi giorni, di grande attualità ed interesse. Notizie o, per meglio dire, più spesso, voci, a volte le più disparate e contraddittorie, si sono inseguite in rapida successione e, per tale motivo, Federsupporter e Codacons hanno formalmente chiesto il 3 corrente ( vedasi su www.Federsupporter.it) un intervento urgente della Consob, affinchè si fosse fatta chiarezza ed i risparmiatori ed il mercato fossero stati messi nella condizione di disporre di informazioni certe, tempestive ed esaurienti.

Ciò premesso, vale la pena di soffermarsi su taluni aspetti della cessione di cui trattasi, finora, a quanto consta, non specificamente ed adeguatamente esaminati. Più precisamente, il riferimento è alle modalità con le quali la cessione è stata finora portata avanti e, a quel che sembra, finalizzata. E’ stato pubblicamente dichiarato, sin dall’inizio, dai soggetti incaricati della cessione che quest’ultima si sarebbe svolta secondo una procedura che sostanzialmente ricalca quella che va sotto la denominazione di “gara a licitazione privata “ .

Procedura che solitamente viene utilizzata dalla Pubblica Amministrazione, nei casi di urgenza oppure quando un precedente esperimento d’asta sia stato negativo, allorchè, in particolare, si verta in materia di aggiudicazione di lavori a ditte specializzate.

La procedura consiste, in estrema sintesi, nell’invito a determinati soggetti a fare offerte, scegliendo tra le stesse, quella, alla fine, ritenuta migliore. Si tratta, quindi, in effetti, di una vera e propria gara tra possibili offerenti: gara che, usualmente, qualora vi siano più offerte vincolanti, si conclude con una ulteriore gara ristretta al massimo rialzo tra le migliori di tali offerte.

A questo proposito, alcune notizie e/o voci riportate da organi di informazione, hanno parlato di offerte “ inammissibili” o “ irricevibili”. Laddove, se così fosse ed a parte il fatto che non è dato di sapere su quali basi le proposte in questione sarebbero state ritenute “ inammissibili” o “ irricevibili”, le proposte stesse dovrebbero considerarsi come neppure mai esistite. Come ogni gara, le regole della medesima devono- dovrebbero- essere preventivamente stabilite, comunicate ai partecipanti alla gara e rese note al pubblico. In altre parole e volendo rifarsi ad un ambito calcistico, le regole per disputare le partite sono stabilite e conosciute prima del loro inizio e perchè la partita sia regolare esse vanno rispettate; regole che, di certo, non possono essere cambiate durante lo svolgimento del gioco.

Si tenga, altresì, presente che, sotto un profilo più strettamente tecnico -giuridico, anche da atti unilaterali nascono obbligazioni giuridiche. Se un soggetto assume su di sè la titolarità e la responsabilità di vendere un bene a terzi e promette pubblicamente di farlo secondo determinate modalità e regole, tale promessa diventa vincolante per il promittente. La promessa deve considerarsi vincolante sia nei confronti dei potenziali ed effettivi offerenti sia nei confronti di tutti i proprietari del bene, nella fattispecie, gli azionisti della Società, titolari e portatori di diritti ed interessi a che la gara si svolga secondo le modalità e le regole promesse. Si tenga ancora conto del fatto che qualsiasi offerente, risultato non aggiudicatario del bene in vendita, potrebbe agire in sede giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti ( quella che in gergo si chiama violazione del diritto di chanche ) a causa dell’eventuale, mancato rispetto delle modalità e delle regole stabilite per lo svolgimento e la definizione della gara. Aggiungasi che un altro delicato aspetto su cui vale la pena soffermarsi è quello dell’eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento della competizione. L’eventuale presenza, diretta o indiretta, di rapporti di affari e commerciali, già esistenti o nascenti dalla gestione e definizione della trattativa, tra soggetti preposti alla vendita e soggetti offerenti potrebbe, infatti, qualora non comunicata, configurare l’ipotesi di violazione dell’art. 2629 bis C.C. per omessa comunicazione di conflitto di interessi. Eventuale omissione rilevante anche sul piano penale, essendo prevista una sanzione consistente nella reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi. Destinatari dell’obbligo sono gli amministratori di società quotate e /o di enti sottoposti a vigilanza, come, per esempio, le banche. Il precetto consiste nell’obbligo di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società e/o dell’ente vigilato, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Laddove per natura si intendono le caratteristiche intrinseche dell’interesse, per termine una descrizione qualitativa dell’interesse, per origine la provenienza dell’interesse stesso, per portata la dimensione quantitativa e temporale di quest’ultimo.

Per danno a terzi deve intendersi qualsiasi pregiudizio patrimoniale nei confronti di chiunque i cui interessi siano coinvolti nell’operazione e, certamente, nella fattispecie, in questa categoria rientrerebbero tutti gli azionisti che non avessero partecipato all’operazione stessa. Come si può, dunque, constatare, la cessione in discorso va riguardata, non solo, come evidenziato nella citata lettera del 3 febbraio c.a., sotto l’aspetto della prevenzione ed eventuale repressione di abusi di mercato (manipolazione operativa e/o informativa del mercato), ma anche sotto altri aspetti, non meno importanti, come quelli qui trattati. Siccome, poi, la cessione in oggetto riguarda il 67% circa del capitale sociale, vale a dire le azioni quotate sul mercato telematico azionario, e ove fosse vero che la Banca rimanesse per circa il 40 % nella compagine azionaria della Società o di una nuova società (Newco, nuova società ) controllante la Società medesima ed ove fosse ancora vero che la stessa Banca finanziasse l’OPA obbligatoria successiva alla cessione, ebbene, in tali ipotesi, più appropriatamente si dovrebbe parlare, anziché di una dismissione vera e propria, di una sostanziale partnership tra il cessionario e la Banca medesima. La qual cosa potrebbe essere avvalorata dall’eventuale stipulazione tra il cessionario e la Banca predetti di patti parasociali quali, a titolo esemplificativo: un patto di sindacato di blocco che ponga limiti e condizioni al trasferimento delle azioni ; un patto di sindacato di voto avente ad oggetto l’esercizio del voto in assemblea; un patto che impegni a deliberare a scadenze prestabilite aumenti di capitale ed a parteciparvi. Peraltro, ove esistenti, tali patti si dovranno conoscere, poiché la legge impone, per le società quotate, e per quelle che le controllano, l’obbligo di comunicazione di essi alla Consob, la loro pubblicazione, per estratto, sulla stampa quotidiana e il loro deposito presso il Registro delle Imprese del luogo ove la Società ha la sede legale. In particolare, potrà essere interessante, ai fini di una più complessiva e compiuta valutazione dell’operazione, conoscere se la Banca avrà assunto oppure no l’obbligo di deliberare futuri aumenti di capitale, d’altronde già previsti come necessari, nonché l’obbligo di parteciparvi.

Quanto al fatto che, così come pure riportato da organi di stampa, la AS Roma spa possa uscire dalla Borsa (c.d. delisting) occorre tenere a mente quanto segue. L’uscita dalla Borsa può realizzarsi se tutto il capitale sociale rimane nelle mani di un socio. L’art. 108 del TUF ( Testo Unico in Materia di Intermediazione Finanziaria) stabilisce che colui il quale, a seguito di un’OPA totalitaria, venga a detenere una partecipazione almeno pari al 95 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Sempre l’art. 108 stabilisce che colui il quale venga a detenere una partecipazione superiore al 90 % ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, salvo che non ripristini entro 90 giorni un flottante ( oggi pari a circa il 33 % ) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Il successivo art.111 prevede, altresì, per colui il quale venga a detenere, a seguito di un’OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 % del capitale sociale, il diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, ove nel documento di offerta abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi di tale diritto. Per concludere, anche alla luce di tutto quanto precede, vieppiù si rafforza l’esigenza che, così come rappresentato e richiesto nella lettera del 3 corrente, soprattutto in una fase particolarmente complessa e delicata dell’operazione, tutti i soggetti interessati, in specie gli organi di informazione, si attengano scrupolosamente alle norme che presiedono alla diffusione di notizie e/o voci riguardanti l’operazione stessa ed influenti sul prezzo del titolo, nonché la necessità che informazioni privilegiate vengano comunicate al pubblico senza indugio da parte della Società quotata e dei soggetti che la controllano, dovendosi intendere per informazioni privilegiate quelle concernenti, direttamente o indirettamente, la suddetta Società che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli della Società stessa. Vi è l’esigenza, infine, che la Consob eserciti sulla diffusione delle notizie e/o voci di cui sopra e sulla comunicazione, senza indugio, delle informazioni predette il più attento, tempestivo e rigoroso controllo e, ove necessario, eserciti un doveroso ed efficace intervento.

Avv.Massimo Rossetti

Responsabile area legale Federsupporter

N.B. L’utilizzazione del presente documento è consentita solo dietro espressa citazione della fonte e dell’Autore

giovedì 3 febbraio 2011

Caso Felipe Melo: anche la Juve rischia una sanzione. La circostanza esimente va provata e non solo dichiarata

Riceviamo e pubblichiamo il commento dell’avvocato Fabio Turrà sulla vicenda sollevata ieri durante la trasmissione “Controcampo”

Subito dopo la fine degli incontri serali della 23a giornata di campionato, una notizia lanciata in diretta dalla trasmissione sportiva “Controcampo” ha posto alla ribalta ed all’attenzione del pubblico il tema della presenza dei calciatori professionisti sui social network. Veniva infatti rivelato che sul profilo Facebook del calciatore della Juventus Felipe Melo era apparso lo status (una sorta di pensiero espresso pubblicamente) “Morgati bandido”. Da poco era finito l’incontro Palermo - Juventus, perso da quest’ultima, durante il quale la società torinese - attraverso il suo allenatore Gigi Del Neri - aveva espresso perplessità in ordine alla corretta conduzione da parte dell’arbitro Emidio Morganti; non solo, ma la società bianconera aveva - di fatto - impedito ai propri calciatori ogni contatto con i mass media, imponendo il silenzio stampa, proprio percependo il malcontento dello spogliatoio e prevedendo possibili squalifiche per eventuali dichiarazioni lesive proferite dagli atleti nei confronti dell’arbitro. In tale contesto va inquadrato l’episodio attribuito a Felipe Melo, per il quale la Juventus - con estrema tempestività - ha dichiarato, attraverso il proprio direttore della comunicazione Claudio Albanese, essersi trattato di un attacco informatico ai danni del proprio tesserato.

Volendo analizzare dal punto di vista squisitamente tecnico giuridico quanto accaduto, bisogna preliminarmente evidenziare che il potenziale offensivo di Facebook è molto alto, poiché le opinioni espresse attraverso tale mezzo sono visibili e dirette ad una platea numerosissima, soprattutto se ciò avviene ad opera di un personaggio pubblico come un calciatore di serie A.

Per inciso, occorre ricordare che offendere l’altrui reputazione comunicando con più persone (ovvero proprio ed anche usando Facebook, o altri social network), come testualmente previsto dall’art. 595 del codice penale, costituisce il comportamento previsto e punito per il reato di diffamazione, perseguibile a querela della persona offesa.

Nel nostro caso, vertendo in materia di diritto sportivo, vale la pena chiedersi cosa rischia il calciatore della Juventus: l’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva (Dichiarazioni lesive), prevede al comma 1 che ai soggetti dell’ordinamento federale (quale va considerato il tesserato Felipe Melo) è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC…; il comma 4 chiarisce che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone; il comma 5 prevede la comminazione di un’ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 oltre ad eventuali sanzioni più gravi, che arrivano anche alla squalifica o addirittura al “daspo” nei casi più gravi.

Resta da chiedersi se anche la Juventus possa rischiare una sanzione: l’art. 5 comma 7 prevede, in proposito, che le società possono essere punite, ai sensi dell’art. 4, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni; costituisce, però, circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive ed, in casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

La dirigenza bianconera ha sostenuto, senza finora dimostrarlo, che il profilo del proprio tesserato sarebbe stato “craccato” ad opera di ignoti. Può tale affermazione (allo stato non ancora provata) costituire “pubblica dissociazione” così come richiesto dalle norme richiamate?

Ma soprattutto appare credibile il fatto che il profilo utente del calciatore sia stato violato proprio in coincidenza con gli avvenimenti del post-partita? Ma soprattutto, come potrebbe egli realmente dimostrare la propria innocenza? La risposta a tale quesito è che ciò potrebbe avvenire solo attraverso una denuncia contro ignoti, a cura del tesserato e/o della società, al fine di dare impulso ad una indagine telematica, da svolgersi a cura della polizia postale. In mancanza, restando le difese del calciatore e della Juve solo affermate, ma di fatto non provate, dovrebbero scattare le sanzioni.

Fabio Turrà

RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET

mercoledì 26 gennaio 2011

Federsupporter/Codacons: la lettera per il consenso dei dati personali per la Tdt

UNITI & INSIEME: possiamo far valere i nostri diritti . Chiediamo solo trasparenza. Iscriviti a Federsupporter ( € 20,00 annui) ed a Codacons ( € 10,00 solo se sei iscritto a Federsupporter). Aiutaci ad Aiutarti! Se ritieni di NON essere stato adeguatamente informato puoi indirizzare alla Società Sportiva che ha ti ha rilasciato la Tessera del Tifoso la lettera di cui al testo predisposto da Federsupporter e Codacons.

Il Presidente - Alfredo Parisi

FAC SIMILE DI LETTERA-TIPO DA INVIARSI DA PARTE DEI POSSESSORI DELLA TESSERA DEL TIFOSO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
FONTE FEDERSUPPORTER/CODACONS
“ Spett.le
(nome e indirizzo della Società) Raccomandata AR
OGGETTO: TESSERA DEL TIFOSO. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Nella mia qualità di possessore della tessera del tifoso n……………………..del………………..a me rilasciata da codesta Società espongo e chiedo quanto segue.
Con provvedimento del 10 novembre 2010, pubblicizzato mediante comunicato stampa del 12 gennaio 2011, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai titolari dei trattamenti dei suddetti dati relativi alla tessera del tifoso l’adozione di misure e accorgimenti entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, dando riscontro dell’avvenuto adempimento alla sunnominata Autorità entro il medesimo termine.
Peraltro, il provvedimento risulta essere stato inviato dall’Autorità Garante al Ministero dell’Interno, al CONI e alla FIGC.
Le misure e gli accorgimenti prescritti consistono:
1) Nell’integrazione dell’informativa da rendere agli aderenti alla tessera con evidenziazione dei trattamenti che prescindono dal consenso degli utenti perché istituzionalmente e necessariamente connessi al rilascio della tessera, dovendo contenere l’informativa uno specifico riferimento alla comunicazione dei dati personali degli utenti alle questure nonché le caratteristiche del trattamento svolto mediante l’utilizzo di tecnologie RFID;
2) L’evidenziazione dei trattamenti che possono essere effettuati su base meramente volontaria e che, quindi, necessitano di un preventivo, espresso, specifico, libero e incondizionato consenso ad hoc dell’utente (attività di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni commerciali);
3) L’evidenziazione delle conseguenze dell’eventuale rifiuto del consenso di cui sub 2.
Tutto ciò premesso e considerato, poiché non mi risulta che, a tutt’oggi, codesta Società abbia adempiuto le prescrizioni dell’Autorità Garante, così come sopra riportate, chiedo a codesta Società un urgente, formale ed esauriente riscontro in merito, con riserva, nel frattempo e in difetto del richiesto riscontro, di ogni diritto e azione nelle opportune e competenti sedi, per cui mi riservo, sin d’ora, di dare mandato al Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons).
Resta, in ogni caso, inteso che, in attesa del richiesto riscontro e all’esito dello stesso, con la presente, nego espressamente il mio consenso a qualsiasi trattamento e utilizzo dei dati personali che mi riguardano relativamente ad attività di natura e tipologia commerciale non istituzionalmente e necessariamente connesse alla tessera del tifoso.
Distinti saluti. Firma leggibile del possessore della tessera del tifoso

sabato 22 gennaio 2011

Tessera del tifoso: martedì prossimo Federsupporter-Codacons presentano nuove iniziative


Federsupporter e Codacons - insieme per dare voce, rappresentanza e tutela ai sostenitori sportivi nella loro qualità di consumatori e finanziatori dello sport - comunicano che martedì, 25 gennaio 2011, in Roma, presso l’Hotel Nazionale (Sala Cinema), Piazza Montecitorio 131, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, terranno congiuntamente una conferenza stampa-dibattito in cui presenteranno ed illustreranno gli scopi, la natura ed i contenuti dell’accordo tra le due Associazioni per dare finalmente voce, rappresentanza e tutela ai sostenitori sportivi nella loro qualità di consumatori e finanziatori dello sport.

Nell’occasione Federsupporter e Codacons esporranno e spiegheranno il programma di iniziative ed attività per l’anno in corso. Si parlerà, a titolo esemplificativo, di carta dei diritti del consumatore sportivo, di nuovo modello di impresa sportiva, di azionariato diffuso o popolare, di nuova regolamentazione del rapporto di lavoro degli atleti professionisti, di una disciplina specifica ed organica dell’attività degli agenti o procuratori sportivi, dell’istituzionalizzazione della rappresentanza dei sostenitori sportivi nelle istituzioni dello sport (CONI, Federazioni) e nelle società sportive, del rilancio e della promozione dei settori giovanili.

In particolare, si fornirà un primo bilancio consuntivo dell’applicazione della tessera del tifoso, a conclusione del girone di andata del campionato di Serie A.

Saranno illustrate le iniziative e gli strumenti di tutela apprestati dalle due Associazioni a disposizione dei possessori della tessera del tifoso, in specie sotto il profilo della difesa e della garanzia dei diritti alla riservatezza.

Quanto sopra anche alla luce di recenti provvedimenti dell’Autorità Garante della privacy che ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo in materia sia da Federsupporter sia da Codacons e rimasti inascoltati e disattesi dalle società e dalle Istituzioni sportive.

Agli esponenti dell’informazione, delle Istituzioni, società ed associazioni sportive, dei professionisti che si occupano di sport, agli esponenti parlamentari e politici e degli Enti territoriali dei quali si auspica ed è prevista la presenza e la partecipazione alla conferenza-dibattito verrà fornita interessante ed inedita documentazione.

venerdì 14 gennaio 2011

Trasferta a Napoli: la denuncia di un tifoso juventino

Pubblichiamo questa lettera su segnalazione del nostro lettore Andrea Delsanto tratta dal sito Giùlemanidallajuve.com
http://www.giulemanidallajuve.com/newsite/articoli_dettaglio.asp?id=1326
Gent.ma redazione,ho deciso di scrivere questa nota con la speranza che tramite il canale televisivo e magari anche grazie ad una presa di posizione ufficiale da parte della società JUVENTUS venga diffusa e resa nota la grottesca situazione che ho vissuto con circa un migliaio di tifosi juventini domenica sera in quel di NAPOLI.Premetto che con tanto di tessera del tifoso sottoscritta anche per i miei due figli (uno dei quali minorenne), abbiamo partecipato con il nostro club di appartenenza (JUVENTUS CLUB DOC GIOVANNI AGNELLI - ANDRIA), alla trasferta napoletana con un pulman da 54 persone + un pulmino da 19 persone. Nel nostro pulman abbiamo ospitato amici juventini del club di Aosta che hanno raggiunto Bari in aereo e si sono aggregati al nostro gruppo. Alle ore 17.30 circa giungiamo al casello autostradale di Napoli dove pensavamo di trovare un mezzo della polizia di stato da noi in precedenza avvertita del nostro arrivo. Dopo un'attesa di circa 40 minuti, pur senza incidenti, ma con qualche normale sfottò ricevuto da napoletani in transito veniamo raggiunti da un auto della polizia che ci accompagna qualche chilometro più avanti dove venivano raggruppati tutti i pulman provenienti da varie zone d'Italia. Fatti scendere, uno alla volta, filmati da una telecamera e sottoposti al capillare controllo su eventuali mezzi di offesa in nostro possesso sia in dosso, sia nel pulman, senza alcun controllo sul possesso della fantomatica tessera del tifoso, risaliamo sul pulman per essere "scortati" verso lo stadio.Da questo momento inizia la parte incredibile della vicenda. I pulman vengono accompagnati con tanto di sirene da mezzi della polizia, utilizzando la tangenziale per un tragitto completamente identico a quello fatto dai tifosi napoletani che si recano allo stadio, fino all'uscita Fuorigrotta. Qui, bontà loro, invece di andare verso lo stadio la carovana prosegue fino all'uscita Agnano da dove attraverso stradine piccolissime con auto parcheggiate su entrambi i lati che impediscono il normale passaggio dei pulman, sottoposti al pubblico ludibrio della tifoseria napoletana appostata sui lati della strada, si giunge finalmente nella zona stadio riservata agli ospiti.
A questo punto zelanti agenti di polizia con urla e chiari movimenti con le mani, invitano i tifosi a scendere dai pulman e correre in maniera dissennata, verso i cancelli dello stadio, senza che alcuno di noi sapesse quale strada prendere e quale fosse il pericolo incombente sulle nostre teste. Tale fuga verso lo stadio viene effettuata già in una situazione di terrore e panico in quanto gli inviti minacciosi della polizia lasciano intendere di essere in una grave situazione di pericolo. Questa corsa (io ero con mio figlio di anni 11 e vi erano anche persone anziane con problemi fisici) della durata di circa 200 metri termina in un ammasso umano di persone che erano state bloccate da una serie di transenne poste proprio per impedire il passaggio. Dopo aver travolto queste transenne, terminiamo la corsa contro un cancello chiuso, in quanto l'accesso al settore era posto una decina di metri più in là.Scavalcando gli ostacoli, in un caos indescrivibile, senza che ad alcuno fosse controllato il biglietto, la tessera del tifoso o quant'altro (sono in possesso dei tre biglietti, mio e dei miei due figli, ancora completamente integri, senza che sia stata staccato nemmeno il talloncino di controllo con il codice a barre) entriamo nello stadio. Con quel sistema, nel settore ospiti sarebbe potuto entrare chiunque, tifoso juventino e non con grave rischio per tutti. Una volta "al sicuro", all'interno dello stadio, nella parte superiore del settore riservato ai tifosi ospiti, con inspiegabile divieto di accesso da parte della polizia al settore inferiore, ove non vi sarebbe stato alcun contatto con la tifoseria napoletana, veniamo sottoposti ad un incredibile fuoco di artiglieria con lancio di petardi o bombe al cui scoppio venivano divelti ogni volta addirittura i sediolini dello stadio. Di queste pericolosissime bombe tutto il gruppo di tifosi juventini presenti ne avranno ricevute circa una trentina. Il lancio avveniva da parte di aspiranti uomo ragno che si inerpicavano fra le strutture in ferro dello stadio per raggiungere alle spalle i tifosi juventini e dopo aver bucato al rete di protezione con coltelli, lanciavano questi ordigni attraverso i buchi testè prodotti. Ho rivisto il giorno dopo, la partita sul Vostro canale a cui sono abbonato e ho udito (senza mai vedere) chiaramente lo scoppio dei petardi che avveniva in maniera continua e ripetuta mettendo a grave repentaglio l'incolumità dei presenti.Per quale motivo nessun telecronista pur presente allo stadio ha fatto menzione di quello che accadeva? Per quale motivo nessuna testata giornalistica ha riportato questo a dir poco incivile comportamento della tifoseria napoletana? Perchè non vi è stata da parte di nessuna televisione neppure una inquadratura verso il settore occupato dai tifosi juventini sottoposti al bersaglio? Perchè il Giudice Sportivo sanziona la società Juventus di una multa di euro 6000 perchè i suoi tifosi hanno divelto dei seggiolini, che invece erano stati divelti dalla forza d'urto delle esplosioni dei petardi lanciati dai napoletani? Perchè la società Napoli viene multata solo di euro 20000 perchè "propri sostenitori lanciavano nr. 4 petardi verso la zona occupata dagli steward (???)" e non fa menzione di nemmeno un petardo lanciato verso i tifosi juventini? Dove erano questi steward quando venivano lanciate le bombe? Erano complici dei tifosi napoletani? Nel bollettino del giudice sportivo si menziona una attenuazione della sanzione verso la società Napoli dovuta a concreti atti posti in essere in collaborazione con le forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza. Di cosa parliamo? Dove erano i poliziotti? Quali misure preventive sono state poste in essere? In che cosa è consistita la vigilanza? A Napoli queste cose vengono definite testualmente "puttanate"!!!Vi assicuro che per molto meno, la Juventus nello scorso anno ebbe l'interruzione della gara con il Parma e con il Bari oltre alla sanzione della gara da disputare a porte chiuse.La differenza sta nel fatto che a Torino il settore ospiti è inquadrato costantemente da telecamere e che certa stampa non si lascia sfuggire nessuna occasione per..............Comunque l'allucinante racconto non è ancora terminato! Qualche minuto prima del fischio finale, con il bombardamento in pieno corso (erano in possesso di un vero e proprio arsenale bellico), rinvigorito dalla trionfale vittoria, nel settore da noi occupato fanno per la prima volta presenza alcuni poliziotti che, in manier alquanto serafica, invitano i tifosi juventini ad abbandonare lo stadio prima del termine della gara. Tale comunicazione fatta ad alcuni, in maniera quasi confidenziale, provoca di fatto che una buona parte di tifosi lasci le gradinate. Personalmente noto che sta avvenendo questo abbandono, ma forte dell'esperienza maturata in molti stadi, rimanendo certo del fatto che senza comunicazioni ufficiali i tifosi ospiti rimangono nello stadio fino a quando non vi sono le condizioni per l'uscita degli stessi in sicurezza, penso che vi sia solo un ammassarsi verso la parte inferiore.Comunque, sentendo ancora lo scoppio di bombe e invitato da mio figlio, molto spaventato, scendo anch'io verso il basso, dove scopro che alcuni agenti di polizia stanno invitando i tifosi a correre verso i pulman in quanto - recito testualmente - "non siamo in grado di garantire la vostra sicurezza". Ad una mia richiesta di spiegazioni insieme all'invito di correre anch'io verso i pulman di appartenenza mi viene detto: "oggi, caro signore, vi è la possibilità di acquistare una semplice scheda e di starsene tranquilli a casa a vedere la partita! Per quale motivo lei ha preferito venire qui? Seppure allibito, capisco che non è il caso proprio di polemizzare con queste pseudo forze dell'ordine e accogliendo l'invito iniziamo una lunga corsa (circa 500 metri) fra le urla e le minacce dei poliziotti stessi fino a raggiungere il pulman dove tanti altri amici erano già. A questo punto, forse la cosa più incredibile!!! Altri poliziotti si affiancano agli autisti dei pulman invitandoli subito a ripartire in quanto la presenza in quel punto era ritenuta pericolosissima. I pulman sono pertanto ripartiti su ordine perentorio della polizia senza che tutti i passeggeri fossero ancora a bordo. Vane sono state le proteste da parte nostra. L'ordine impartito era perentorio. Ripartire senza preoccuparsi di chi manca!Nel frattempo la carovana dei pulman "quasi pieni" era ripartita con la scorta della polizia. Il nostro pulman leggermente attardatosi in attesa di qualche ritardatario era costretto ad inseguire la scorta che a quel punto precedeva abbondantemente il nostro pulman.Non sono in grado di dire che cosa è successo agli altri pulman. Posso solo dire che il nostro mezzo è rimasto fermo nei pressi dello svincolo autostradale fino all'una di notte, senza alcuna scorta o protezione, sottoposti a gesti triviali da parte dei tifosi napoletani di passaggio, con il rischio di dar corso ad un pestaggio in piena regola qualora altri scalmanati si fossero fermati vicino al nostro pulman. In questa situazione abbiamo atteso, affinchè coloro che erano rimasti a terra potessero raggiungere in qualche modo il pulman e fare ritorno a casa tutti insieme. L'ultimo dei dispersi, ironia della sorte, è stato accompagnato da una volante della polizia. Al termine, mio figlio di 11 anni mi ha detto: "Papà, io a Napoli non voglio venire mai più!!". Gli ho risposto: "Anch'io!"
Ho voluto raccontare questa paradossale odissea che nella mia lunga esperienza di tifoso bianconero aveva avuto in termini di paura un solo altro caso: BRUXELLES - 29 maggio 1985. Non so se la stessa sarà ritenuta degna di cassa di risonanza e se ritenete opportuna diffonderla e renderla nota, ma una sola preghiera mi sento di rivolgere: Fate conoscere questa esperienza alla società, affinchè possa fare anche in maniera provocatoria ricorso verso la sanzione della multa di euro 6000 comminata per il comportamento incivile dei propri sostenitori. Quei 6000 euro che siano destinati ad un'opera benefica e non a questi "venditori di fumo" fra cui a Federazione, la Lega e il ministro Maroni!!!!
Con cordialità
ANDREA LEONETTI

Tessera del Tifoso: Federsupporter e Garante della Privacy d'accordo

Sul recente provvedimento (non si tratta più di un semplice parere come nel giugno 2010) del Garante della Privacysi è espressa Federsupporter in una nota redatta dall'Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell'Area Giuridica- Legale, richiamando considerazioni e rilievi da tempo formulati e rimasti "lettera morta" sia per i soggetti attivi del business che per i sostenitori sportivi soggetti passivi del Programma Tessera del Tifoso.
Alfredo Parisi - Presidente Fdersupporter

Il Garante della Privacy, con proprio provvedimento ( il provvedimento e relativo comunicato stampa in data 12 gennaio 2011 dell’Autorità Garante sono consultabili sul sito www.federsupporter.it), inviato al Ministero dell’Interno, al Coni, alla FIGC ed alle società sportive, con riferimento alla tessera del tifoso, ha fatto propri molti dei rilievi mossi a suo tempo da Federsupporter. In sintesi ed in particolare, il Garante, in conformità ad un proprio parere del giugno 2010 ed anche a seguito ed in accoglimento di plurime istanze pervenute da più parti e, segnatamente , da Codacons ( vedasi sul sito www.codacons.it) che evidenziavano numerosi profili di illiceità della tessera del tifoso sotto l’aspetto della tutela del diritto alla riservatezza, ha posto una netta linea di demarcazione fra il trattamento e l’utilizzazione di dati personali ai fini della certificazione mediante la tessera dell’inesistenza di motivi (Daspo o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive) ostativi all’accesso agli stadi ed il trattamento e l’utilizzazione suddetti a fini puramente commerciali.
A tali ultimi fini è necessario, infatti, secondo il Garante, il previo, espresso, specifico, informato, libero ed incondizionato consenso dell’interessato: requisito che, sempre secondo il Garante, non sussiste nel caso della tessera del tifoso usata, come avviene nella generalità dei casi, a fini puramente commerciali. Rilievo che Federsupporter aveva mosso nella documentazione fornita in occasione della Conferenza stampa intitolata “ Tessera del Tifoso : misura di sicurezza o strumento di marketing ?” tenuta in Roma il 21 giugno 2010 ( vedasi www.federsupporter.it) e contenuto nelle lettere di diffida raccomandate A.R. inviate il 18 giugno 2010 sia alla FIGC sia alla Lega Calcio in cui, tra l’altro, si diceva, per l’appunto, che la tessera del tifoso in quanto anche- soprattutto- carta di credito revolving con fotografia, sollevava notevoli dubbi sotto il profilo della “ tutela del diritto alla riservatezza(privacy)”. Peraltro, sempre sotto questo aspetto, Federsupporter nella relazione sulla tutela dello specifico consumatore sportivo, tenuta nell’ambito del Convegno sulla più ampia tutela del consumatore, organizzato da Codacons, in Roma il 17 dicembre 2010, ha stimato, in maniera prudenziale e certamente per difetto, la spesa media globale annua dei possessori della tessera, usata come carta di credito, in circa € 2.000.000 (duemilioni), con corrispondenti introiti da ripartirsi tra società sportive, Lega Calcio ed il sistema imprese comunque collegato all’uso della tessera.
Va considerato, a questo proposito, che, secondo il Programma introduttivo della tessera, è “ grande tifoso “ non quello più affezionato alla squadra bensì quello che più spende mediante la tessera-carta di credito ; cosicchè la fidelizzazione è caratterizzata non tanto dalla passione sportiva quanto dal potere e dalla capacità di spesa ( spending power) del tifoso stesso. Circa, poi, l’utilità ed efficacia della tessera al fine proprio, ma non unico,di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, plurimi episodi ( vedasi , da ultimo, il provvedimento del Prefetto di Lecce, revocato in extremis, di far disputare la gara Lecce- Bari del 6 gennaio 2011 a porte chiuse ) si sono incaricati di dimostrarne l’assoluta inutilità ed inefficacia.
Naturalmente dal provvedimento del Garante scaturisce una serie di delicate e complesse conseguenze sul piano tecnico- giuridico in ordine alla liceità dell’uso e dell’utilizzo delle tessere sinora rilasciate senza l’osservanza delle condizioni e dei requisiti posti dallo stesso Garante con gravi responsabilità a carico di tutti i soggetti che tali tessere hanno rilasciato, in primis delle società sportive, nonché della FIGC e della Lega Calcio che hanno evidentemente e colpevolmente ignorato – altrimenti non vi sarebbe stato bisogno del provvedimento- il parere del Garante del giugno 2010 e le pur specifiche e formali diffide in data 18 giugno 2010 di Federsupporter. Nei prossimi giorni, in occasione di una conferenza stampa che sarà convocata e si terrà entro il mese di gennaio c.a., Federsupporter e Codacons illustreranno congiuntamente in dettaglio le iniziative che metteranno a disposizione dei sostenitori sportivi interessati onde tutelare al meglio i loro diritti anche alla luce del provvedimento del Garante.
Massimo Rossetti - responsabile area legale Federsupporter

mercoledì 12 gennaio 2011

Se il Comune ed Equitalia impediscono di pagare la Tarsu ai cittadini

Sono un povero contribuente del Comune di Napoli che chiede soltanto di compiere il suo dovere di pagare la Tarsu, nonostante i disservizi della raccolta. Sto attendendo pazientemente ancora la cartella del pagamento del tributo: eppure è già scaduta la prima rata del pagamento al 31 dicembre. Ai primi del mese scorso mi sono recato presso gli uffici di Corso Arnaldo Lucci e mi è stato risposto che avrei ricevuto la cartella prima di Natale da Equitalia. Sono andato il 14 dicembre anche presso la società di riscossione e ho avuto una brutta sorpresa: mi è stato consegnato un documento in cui è segnato l’importo, ma è scritto che «non esiste un indirizzo specifico per questo avviso». Dunque, sono residente a Napoli, esisto per il Comune ma non per Equitalia. Oltre al danno anche la beffa: senza la cartella non posso presentare il reclamo contro eventuali irregolarità, poiché il termine ultimo è il 20 gennaio. Non si è mai visto che un debitore debba sollecitare un creditore per poter pagare il dovuto: eppure nell’anno di grazia 2011 a Napoli può accadere.

Marco Liguori

marco_liguori@katamail.com


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il pallone in confusione

Registrazione n° 61 del 28 settembre 2009 presso il Tribunale di Napoli
Sede: corso Meridionale 11, 80143 Napoli
Editore e direttore responsabile: Marco Liguori

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