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mercoledì 6 ottobre 2010

Le problematiche dell'impresa sportiva affrontate in un convegno a Genova

Le problematiche della trasformazione delle società sportive in imprese sono state esaminate in un convegno a Genova tenuto ieri presso la sede di Confindustria Liguria. “Dalla società sportiva all’impresa sportiva” è il titolo dell’incontro organizzato da Federprofessional, Federsupporter e Criteria Ricerche. Ha aperto i lavori Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter e amministratore di Criteria Ricerche srl, che ha evidenziato che in particolare nel mondo del calcio italiano soltanto la Juventus finora ha adottato nella sua gestione criteri d’impresa. A differenza delle altre realtà internazionali, come ad esempio quella inglese, le società italiane dipendono oggi in larga parte dai ricavi da diritti tv (40,7% sul totale), mentre le suddette realtà internazionali presentano introiti provenienti in maggior parte da biglietteria e merchandising.Il direttore della comunicazione di Banca Carige, Antonello Amato, ha parlato dell’importanza delle sponsorizzazioni sportive, che oggi sono intese come atti di liberalità, e che invece, sempre nella logica di impresa, dovranno essere sempre più viste come investimenti da parte degli sponsor per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti e servizi.Il reggente della Fondazione Genoa 1893, prof. Andrea D’Angelo, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del “capitale umano” costituito dai tifosi. D’Angelo ha spiegato il modello partecipativo rappresentato dalla Fondazione che, al di là sinora poco felici esiti di esperienze di azionariato popolare e diffuso, può rappresentare un giusto punto d’incontro tra l’esigenza di salvaguardare una gestione efficiente della società con l’esigenza di garantire forme di partecipazione dei tifosi alla vita societaria.Felice Pulici, consigliere di Federsupporter e noto ex portiere della Lazio campione d’Italia 1974, si è soffermato sul calcio giovanile e l’importanza dei vivai. Pulici ha proposto una diversa regolamentazione dei campionati giovanili che faciliti il progressivo passaggio all’attività professionistica e permetta maggiori possibilità ai giovani calciatori di formarsi, non solo tecnicamente, giocando un maggior numero di partita.Diego Tarì, direttore pianificazione e sviluppo dell’Istituto Ligure Mobiliare, si è occupato degli stadi come strumento di accrescimento patrimoniale e di incremento dei ricavi delle società calcistiche, evidenziando come la costruzione di nuovi stadi polifunzionali, che pure presenta elementi positivi, non sia una componente risolutiva per il risanamento finanziario delle società stesse come spesso erroneamente si vuole far credere. In ogni caso, secondo Tarì, la costruzione di nuovi stadi che non necessariamente devono essere di proprietà delle società non può costituire il pretesto per far diventare lo stadio un accessorio per eventuali speculazioni immobiliari.L’avvocato Roberto Betti, tributarista e consigliere di Federsupporter, si è soffermato sulle problematiche di carattere fiscale che sono state finora molto sottovalutate dalle società sportive e che, se non prese nella dovuta considerazione, possono avere nel tempo effetti dirompenti sui bilanci delle suddette società. All’intervento dell’avvocato Betti si è agganciato quello dell’avvocato Massimo Rossetti, responsabile dell’area giuridica di Federsupporter, il quale ha parlato di alcune specifiche questioni attinenti al rapporto di lavoro dello sportivo professionista, evidenziando l’anacronismo e le contraddizioni a cui può dar luogo il mantenimento della qualificazione di tale rapporto come lavoro dipendente. Inoltre, l’avv. Rossetti si è soffermato su alcune problematiche relative alla tessera del tifoso.Il dottor Davide Scapini, agente Fifa di calciatori, ha parlato della necessità di meglio regolamentare l’attività di agente, anche per evitare opacità e abusi che si verificano, preoccupandosi di rendere omogenea e compatibile la disciplina Fifa in materia con le norme generali del nostro ordinamento, tenuto conto della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.L’avvocato Gianpaolo Maraini, dello studi D’Angelo, ha evidenziato l’importanza del fatto che le società sportive si adeguino alla normativa del decreto legislativo 231/2001 per evitare che eventuali reati commessi dagli esponenti delle stesse società possano comportare gravi conseguenze per queste ultime, non solo sul piano civilistico ma anche sul piano di eventuali sanzioni sportive.Il dottor Luca Barabino, consigliere del Genoa cfc e presidente della Barabino & Partners, si è occupato del valore del marchio sportivo e della sua valorizzazione nell’ottica d’impresa per cui mentre oggi sono le società che guardano al mercato, in futuro sia sempre di più il mercato a guardare le società. Ha concluso i lavori il prof. D’Angelo sottolineando lo spessore professionale degli interventi, il successo di partecipazione al convegno e l’auspicio che tali iniziative possano ripetersi e riscuotere l’attenzione delle istituzioni sportive e politiche.

giovedì 23 settembre 2010

Federsupporter risponde agli azionisti della Lazio riguardo alla speculazione sul titolo

Con riferimento a recenti movimenti che hanno interessato l’assetto azionario della SS Lazio spa, alcuni nostri Associati ed esponenti dell’informazione hanno formulato una serie di domande e di richieste di informazioni tecniche sulla specifico tema.
Dopo la chiusura di borsa del 15 settembre che aveva fatto registrare un volume di scambi elevato, portando il prezzo del titolo ad un + 11,61%, erano prevedibili fasi di volatilità del titolo stesso, pur nella marginalità dei valori espressi in euro, titolo che registrava infatti una flessione del 5,20%, cui seguivano oscillazioni al rialzo, ancorché con volumi trattati modesti, tanto da avvicinare la quotazione del 20 settembre (€ 0,345) al prezzo fatto registrare il 15 s.m. ( € 0,346).
E’ proprio la marginalità della potenziale speculazione, in funzione dei volumi trattati e dei prezzi stessi, a caratterizzare i movimenti del titolo.
Si pensi che nella giornata di borsa del 16 corrente , nelle fasi di chiusura del mercato sono stati acquistati n. 57.000 titoli per un controvalore di € 18.236,00 e venduti n. 64.420 titoli per un controvalore di € 22.240,00.
Giorno Volumi trattati Prezzo unitario Variazione % prezzo
15 settembre 1.717.644 0,346 +11,61
16 settembre 1.047.031 0,328 - 5,20
17 settembre 85.619 0,335 + 2,13
20 settembre 860.260 0,345 + 2,99
Al fine di consentire di valutare l’evoluzione degli avvenimenti con maggiore consapevolezza, si è, pertanto, ritenuto opportuno formulare una serie di precisazioni , sotto forma di risposta a specifiche domande, nella nota redatta dall’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter.
Ci teniamo, comunque, a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti inoltrando i quesiti e le osservazioni a http://www.federsupporter.it/.
Alfredo Parisi


Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa
(A cura dell'avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Legale e Giuridica Federsupporter)
 
Qual è l’attuale assetto azionario della SS Lazio spa?
Il pacchetto azionario della Lazio è attualmente controllato per circa il 67 % , per il tramite di
Lazio Events srl, dal dr. Claudio Lotito, mentre il residuo 33% circa è frazionato in capo a soci, dei quali nessuno, almeno fino al momento in cui si scrive, è socio rilevante.
Che cosa significa essere socio rilevante e quali obblighi di comunicazione ciò comporta ?
In base al T.U.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), è socio rilevante colui il quale ha una partecipazione azionaria in una società quotata in misura superiore al 2 % L’assunzione della qualità di socio rilevante comporta l’obbligo di comunicazione alla Consob di tale partecipazione. La comunicazione, in base al vigente Regolamento Consob in materia, và effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo.
A propria volta, la Consob pubblica l’informazione acquisita entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione.
L’omessa comunicazione alla Consob comporta il divieto di esercizio del diritto di voto inerente alle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.
Che cosa sono i patti parasociali e quali obblighi di comunicazione comportano?
I patti parasociali, in qualunque forma stipulati ( quindi, anche non scritti), devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione e devono essere pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione stessa.
Per patti parasociali devono intendersi quelli aventi ad oggetto : l’esercizio del diritto di voto; l’istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio di tale diritto; l’imposizione di limiti al trasferimento delle relative azioni; l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla società.
In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui in precedenza i patti sono nulli e non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali gli obblighi stessi non siano stati adempiuti.
Per quanto detto sub 2), più soggetti che avessero acquistato o che acquistino azioni della SS Lazio in misura non superiore al 2 % non avrebbero alcun obbligo di comunicazione alla Consob.
Quanto sopra a meno che non avessero stipulato o non stipulino tra di loro, anche in forma non scritta, patti parasociali.
Come si compone il Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa?
L’art. 24, III comma, dell’attuale Statuto della SS Lazio recita : " .. Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente".
Siccome il suddetto Consiglio è oggi composto da cinque membri effettivi, la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi su cinque .Lo Statuto prevede, inoltre, che la nomina del Consiglio avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto a presentare tali liste solo gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ( art. 24, IV comma ). Le liste si compongono di due sezioni : una per i candidati a Consigliere effettivo e l’altra per i candidati a Consigliere supplente. Ogni azionista o gruppo di azionisti non può presentare più di una lista e non può votare per liste diverse. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista, un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( oggi 5 membri effettivi) meno uno e due supplenti ( art. 24, XII comma, punto n. 1 ) .
Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista minoritaria) sono tratti, sempre nell’ordine progressivo di cui sopra, i "..restanti membri effettivi e l’altro supplente.." ( art. 24, XII comma, punto n. 2 ) .
A.A.
Da una attenta e coordinata lettura del complesso delle norme statutarie che presiedono alla elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio di Sorveglianza, salta agli occhi una singolare contraddizione tra il fatto che la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed il fatto che dalla lista di maggioranza è tratto un numero di membri effettivi pari al totale del numero del quale si compone il Consiglio meno uno.
E’ evidente, infatti, che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti del Consiglio meno uno, alla minoranza, diversamente da quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello Statuto, verrebbe attribuito il diritto ad eleggere, non due membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto uno.
L’ipotesi, a mio avviso, più probabile e verosimile, anche se la più banale, è che, in sede di redazione e scritturazione dello Statuto, si sia incorsi in un errore materiale, scrivendo che dalla lista maggioritaria debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno uno, anziché meno due, come si sarebbe dovuto scrivere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello statuto medesimo.
Non è pensabile, infatti, e, diversamente, sarebbe molto grave, che, intenzionalmente, si sia voluto, con una mano, garantire un diritto alla minoranza e, con l’altra, dimezzarlo, come in una sorta di giuoco di prestigio eseguito da un illusionista.
In ogni caso, essendo la disposizione di cui all’art. 24, XII comma, punto n. 1, meramente applicativa ed attuativa delle disposizioni circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare, per quello che qui interessa, della disposizione di cui al III comma dello stesso art. 24, nel contrasto di disposizioni, non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza, non un solo membro effettivo, bensì due, del suddetto Consiglio.
In altri termini, essendo per la minoranza il risultato ( due membri effettivi) previsto e garantito, il meccanismo di calcolo deve essere tale da conseguire tale risultato, non potendo modificare quest’ultimo.
Se, dunque, il meccanismo è sbagliato perché non consegue il risultato voluto, quello che deve essere modificato non è il risultato stesso, bensì il meccanismo perché esso si adegui al secondo.
Quali sono i poteri-doveri del Consiglio di Sorveglianza ?
Il modello di gestione così detto "dualistico" adottato dalla Lazio, unica fra le società di calcio quotate, fa sì che al Consiglio di Gestione sia attribuita, per l’appunto, l’attività gestionale, mentre
al Consiglio di Sorveglianza siano attribuite le più importanti competenze che, nel modello così detto " tradizionale", ( Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ) sono attribuite all’assemblea, fra tutte l’approvazione dei bilanci, nonché le competenze attribuite al collegio sindacale.
Le più importanti prerogative del Consiglio di Sorveglianza, oltre, come detto, l’approvazione dei bilanci, consistono nella nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione , nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di tali membri, nella presentazione di denunzia al Tribunale se vi è fondato sospetto che detti membri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.
Ma, forse, il più rilevante potere-dovere istituzionale che compete al Consiglio di Sorveglianza, almeno nella normalità ed ordinarietà dei casi, è quello della vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.
Peraltro, sotto quest’ultimo profilo ( vigilanza sostanziale circa l’efficienza della gestione ), và sottolineato che, qualora, come nel caso della Lazio, il sistema " dualistico" sia adottato da una società quotata, il potere-dovere di vigilanza sostanziale da parte del Consiglio di Sorveglianza deve essere ancora più attento ed intenso, dovendosi salvaguardare, in questo caso, interessi più generali connessi al buon funzionamento del mercato mobiliare.
Và, altresì, sottolineato che, sempre secondo la migliore dottrina, l’adozione del sistema " dualistico" deve ritenersi una scelta meramente opportunistica, fino a poter sconfinare in un vero e proprio abuso di diritto, laddove non esistano i presupposti oggettivi per tale scelta : vale a dire un capitale sociale polverizzato in una miriade di piccoli azionisti e, perciò, in assenza di un forte azionista di comando o in assenza di soci interessati a svolgere la funzione dirigente.
In mancanza dei succitati presupposti oggettivi, la scelta in questione può essere solo voluta da un socio, concentratario del capitale di comando e, per di più, titolare della funzione dirigente e gestoria della società, evidentemente insofferente del dibattito assembleare, di ogni forma di confronto con la minoranza e di un attento controllo e di una intensa vigilanza sulla gestione ( cfr. Francesco Galgano in " Diritto Commerciale .Le società " editore Zanichelli 2009, pagg. 348,349).
In una situazione come quella descritta non v’ dubbio, infatti che l’organo di controllo e di vigilanza e l’organo gestorio vengano ,di fatto, a trovarsi, rispettivamente, nella condizione di controllore/controllato e di controllato/controllore.
Ciò per di più in assenza, almeno finora, di una minoranza azionaria organizzata e rappresentativa, individualmente o in gruppo, di una partecipazione almeno superiore al 2- 2,5 % del capitale sociale.
Una situazione, dunque, che configura quello che si usa chiamare " dittatura della maggioranza" : una soluzione certamente non appropriata ad una società per azioni quotata.

Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2 % del capitale?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare fatti che si ritengono censurabili al Consiglio di Sorveglianza che deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea .
Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2,5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di tale partecipazione, nel caso della Lazio, come già detto, si ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza ( le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza della Lazio dovrebbero tenersi, secondo il calendario pubblicato dalla Lazio, nell’assemblea annuale prevista nel periodo compreso tra il 18 e il 28 ottobre prossimo).
Che cosa si ò fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare al Tribunale del luogo ove ha sede la società fatti che suscitino il fondato sospetto che la gestione, in violazione dei suoi doveri, abbia compiuto gravi irregolarità che possano recare danno alla società.
Che cosa si può fare con il possesso o con la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 10%?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si ha il diritto di far convocare senza ritardo l’Assemblea.
Ne discende che un socio o più soci, rappresentativi di una partecipazione di almeno il 10% e che puntassero ad acquisire il controllo della società, constatata l’impossibilità di lanciare un’OPA ostile, controllando l’attuale socio di maggioranza ben oltre il 50% del capitale sociale, potrebbero far convocare l’Assemblea della società con all’ordine del giorno la proposta di un aumento di capitale, soprattutto se fossero a conoscenza dell’indisponibilità del socio maggioritario a sottoscrivere tale aumento. L’aumento deliberato, infatti, ove inoptato dal suddetto socio, potrebbe essere sottoscritto dai soci proponenti e dagli altri soci, esercitando essi il diritto di prelazione sulla sottoscrizione dell’inoptato stesso. E’ chiaro che, in questo modo, in specie in presenza di un aumento consistente del capitale sociale, la partecipazione in possesso del socio maggioritario si diluirebbe ed il controllo della società potrebbe passare di mano.
E’ evidente, altresì, che il socio di maggioranza, qualora impedisse l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’aumento di capitale proposto, votando contro la proposta, si assumerebbe la grave responsabilità di un mancato rafforzamento della società, rendendo palese che il suo primario interesse non è quello generale di tale rafforzamento, bensì quello individuale e personale del mantenimento, ad ogni costo, del controllo societario.
Quale è la responsabilità degli amministratori di una società?
Gli amministratori o gestori, in quest’ultimo caso, qualora la società sia retta dal sistema "dualistico", sono responsabili del loro operato nei confronti della società stessa, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità verso la società, si impone loro, per legge, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Più precisamente, si tratta di diligenza professionale e non della diligenza comune ed ordinaria che si richiede a quello che viene chiamato il " buon padre di famiglia".
Tale diligenza, pertanto, deve essere connotata da particolare prudenza e perizia nell’agire,evitandosi operazioni arrischiate e dovendosi rispondere per gli errori dovuti ad imperizia, commessi nella gestione ( cfr. opera sopra citata, pag. 329 ).
A quali principi deve essere conforme la redazione dei bilanci?
I principi, previsti dalla legge, in base ai quali devono essere redatti i bilanci delle società, sono quelli della chiarezza, verità e correttezza, la quale ultima implica anche il principio della completezza. Ulteriori principi, a corredo di quelli sopra enunciati, sono: la prudenza, la competenza e la coerenza di esposizione dei dati. Il rispetto di tutti i suddetti principi è mezzo al fine principale del bilancio: vale a dire il compiuto assolvimento della sua funzione informativa.
Ne consegue che la Giurisprudenza, in specie di legittimità ( Cassazione ) , ha sancito che è nulla la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero e che è annullabile la delibera che approvi un bilancio redatto in violazione degli altri principi in precedenza indicati, quali : chiarezza, correttezza, completezza, prudenza, competenza e coerenza ( cfr. anche in questo caso l’opera sopra citata, pagg. 355-356 e 372-373).

venerdì 17 settembre 2010

Federsupporter/Rinnovo contratto calciatori: coniugare diritti e flessibilità

Già il 30 luglio u.s. avevo commentato con alcune mie note (vedasi www.federsupporter.it) la disdetta del CCNL dei calciatori,le sue possibili conseguenze e le possibili prospettive del suo rinnovo. In questi giorni è previsto che si tenga una fitta serie di incontri tra la Lega Calcio, l’AIC e la FIGC in ordine al rinnovo del suddetto CCNL, soprattutto per scongiurare lo sciopero dei calciatori proclamato dall’AIC e che dovrebbe essere effettuato il 25 e 26 settembre prossimi. Ciò premesso, ritengo utile ed opportuno sottoporre all’attenzione di tutti i soggetti interessati le ulteriori considerazioni che seguono, da me svolte in base alla mia pluriennale esperienza di giuslavorista ed alla mia pluriennale esperienza acquisita nel corso di tanti anni di Direzione Generale dell’Associazione Professionale Rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Superiori dell’Industria ( FEDERMANAGER) per la quale ho negoziato e concluso tanti CCNL di categoria. Le mie considerazioni riguardano soprattutto alcuni punti specifici della vera e propria piattaforma rivendicativa avanzata nei giorni scorsi dalla Lega Calcio per poter procedere al rinnovo del CCNL disdettato e che ha provocato, come reazione, la proclamazione dello sciopero da parte della AIC.

Parte economica

A me sembra che questo sia, o possa essere, il punto di minor attrito fra le parti. La rivendicazione, infatti, ad opera della Lega Calcio del fatto che la retribuzione del calciatore sia formata,sempre di meno, da una parte rigidamente fissa e, sempre di più, da una parte flessibile e variabile in funzione di alcuni parametri ( per es. : numero di gare giocate, titoli vinti, classifica conseguita, goal segnati o subiti, etc.) non ha trovato e non trova, almeno così pare, una opposizione pregiudiziale da parte della AIC. D’altronde, sarebbe assolutamente anacronistico che, proprio i calciatori, si opponessero ad una ormai generalizzata tendenza di tutto il mondo del lavoro verso forme di retribuzione sempre più flessibili e variabili, tenuto conto della globalizzazione dei mercati e della variabilità, per non dire volatilità, dei mercati stessi.

Parte normativa

Non v’è dubbio, almeno a mio parere, che i motivi di contrasto più acuti e più difficilmente componibili siano costituiti da alcune rivendicazioni avanzate dalla Lega Calcio in materia di norme regolanti il rapporto di lavoro del calciatore e che mettono in giuoco fondamentali diritti di quest’ultimo sia come lavoratore sia come cittadino e come persona. Né, a tale proposito, la rilevanza delle questioni in discussione può essere superficialmente e demagogicamente disconosciuta, trattandosi di lavoratori con alte retribuzioni.

Il trattamento retributivo

Si consideri, al riguardo, che non è vero o non è del tutto vero che tutti i calciatori di serie A godano di trattamenti retributivi molto elevati e, comunque, in questo caso, se comparazioni si vogliono fare, esse andrebbero correttamente fatte, non con gli stipendi di operai ed impiegati, bensì con quelli di fasce alte del lavoro dipendente, quali i top manager, non potendosi negare che il calciatore e, in specie, quello di serie A, sia equiparabile o assimilabile alle figure apicali del lavoro subordinato.

Ma, a parte ciò, la considerazione prevalente o, per meglio dire, assorbente, è che diritti fondamentali del lavoratore, come tale e, ancor di più, come cittadino e come persona, non possono mai essere denegati o affievoliti in funzione della retribuzione o del reddito percepito. Sotto questo profilo, alcune rivendicazioni della Lega Calcio non possono non suscitare perplessità. Più precisamente, mi riferisco al fatto che, in caso di infortunio del calciatore, si vorrebbe che la scelta dei medici, delle cure e delle strutture sanitarie fosse lasciata esclusivamente alla società di calcio . Cosa che, a mio avviso, si pone – si porrebbe- in stridente contrasto con quanto stabilito dall’art. 32, II comma, della Costituzione secondo cui : “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Come può – potrebbe – dunque, una disposizione della contrattazione collettiva di lavoro obbligare un lavoratore a sottoporsi a trattamenti sanitari, con medici e strutture unilateralmente ed insindacabilmente scelte dal datore di lavoro?

L’infortunio

Del tutto legittimo, lecito e, a mio avviso, equo sarebbe, invece, che, in caso di infortunio, qualora il calciatore accetti le scelte sanitarie della società, il costo delle medesime ricada integralmente sulla società stessa, mentre, ove il calciatore scelga medici, trattamenti e strutture sanitarie diverse, di sua esclusiva fiducia, il costo delle medesime ricada sulla società stessa in una misura percentuale ed assoluta contrattualmente predeterminata, rimanendo a carico del calciatore costi che eventualmente residuassero in eccedenza a tale plafond. D’altra parte, resta sempre fermo il diritto- dovere della società di verificare l’idoneità del calciatore in esito al trattamento sanitario dallo stesso prescelto.

Il trasferimento “obbligato”

Un’altra richiesta avanzata dalla Lega Calcio che suscita perplessità è quella per cui i calciatori ritenuti in esubero possano essere emarginati rispetto agli altri e che debbano essere obbligati ad accettare il trasferimento ad altra società a parità di condizioni economiche e di “ condizioni omogenee di competitività”.

Laddove sembra che ci si dimentichi del fatto che il calciatore è qualificato per legge ( Legge 23 marzo 1981, n.91) come lavoratore subordinato e che, di conseguenza, il contratto che lo lega alla società di calcio è di lavoro dipendente, con durata prestabilita ( contratto di lavoro a termine) e che, a seguito della famosa sentenza Bosman (Corte di Giustizia Europea 15 dicembre 1995), nessun calciatore può essere obbligato ad accettare il trasferimento ad altra società per tutta la durata del rapporto contrattuale.

L’emarginazione

Quanto alla possibilità per le società di calcio di marginalizzare calciatori ritenuti in esubero, quand’anche la AIC accettasse tale possibilità e questa fosse contrattualizzata, saremmo in presenza, a mio parere, di una disposizione contrattuale nulla perché contra legem. Infatti, tutti gli atti ed i comportamenti, tipici o atipici, volti alla marginalizzazione del lavoratore, meglio noti sotto il nome omnicomprensivo di “ mobbing”, con il fine, tra gli altri, di allontanarlo dalla comunità in seno alla quale presta la propria opera, sono vietati e sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 C.C. che, in attuazione del diritto costituzionale ( art. 32 Costituzione) alla salute psico-fisica ed alla tutela della personalità, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di salvaguardare, per l’appunto, non solo la persona fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore stesso. Le pratiche di “ mobbing” possono essere, altresì, rilevanti e sanzionabili sul piano penale, ai sensi degli artt. 572 (Maltrattamenti) e 610 ( Violenza privata ) C.P. Una forma tipica di “ mobbing” può consistere nella dequalificazione professionale che può estrinsecarsi nella privazione, totale o parziale, di compiti e in una, totale o parziale, inattività forzosa, potendosi richiamare, in questo caso, non solo la violazione dell’art. 2087 ma anche dell’art. 2103 C.C. che impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto. Nessuna norma contrattuale può – potrebbe –, dunque, legittimare e rendere lecita la marginalizzazione del calciatore ritenuto in esubero.

L’accettazione del trasferimento- Soluzioni alternative

Lo stesso dicasi per quello che concerne l’obbligatorietà per il calciatore di accettare il trasferimento ad altra società, sebbene alle medesime o, addirittura, più favorevoli condizioni economiche ed a “ condizioni omogenee di competitività” ( come poi, in concreto sia possibile o agevole valutare l’assoluta omogeneità di “ condizioni di competitività” rimane , almeno per me, assolutamente oscuro).

E’ evidente, infatti, che l’obbligo di un calciatore sotto contratto di trasferirsi ad altra società, pur alle condizioni sopra specificate, cozzerebbe con quanto disposto dalla sentenza Bosman, rappresentando una chiara restrizione alla libertà del calciatore stesso, come lavoratore, di decidere con chi e dove lavorare. Le legittime e corrette soluzioni del problema rappresentato da esuberi di calciatori possono essere ricercate, a mio avviso, in altri modi. Il primo può consistere in una riduzione dell’attuale durata massima (cinque anni) dei contratti di lavoro dei calciatori.

Tale durata andrebbe ridotta, sempre a mio avviso, a tre anni, poiché, tenuto conto della notevole variabilità di condizioni e situazioni che possono determinarsi specialmente in ambito calcistico, un arco temporale di cinque anni finisce per “ingessare” il rapporto e per togliere flessibilità in uscita alle società. Peraltro, queste ultime non possono pretendere di sfruttare la durata quinquennale del rapporto con il calciatore per diluire, nel tempo, l’onerosità degli stipendi ai calciatori medesimi e, però, non accettare, conseguentemente, una eccessiva stabilizzazione e, come ho detto, una vera e propria “ ingessatura” del rapporto. La formula giusta, pertanto, potrebbe essere: contenimento delle retribuzioni, in specie per la componente fissa, e contenimento della durata contrattuale. Il secondo modo, eventualmente complementare con il primo, può consistere nella previsione nel contratto individuale di lavoro di una clausola risolutiva espressa dello stesso a favore, non solo del calciatore, come già largamente avviene (le così dette “ clausole rescissorie”, anche se di risoluzione si tratta e non di rescissione: la quale ultima attiene allo scioglimento di un contratto stipulato da una delle parti in stato di necessità o di pericolo), bensì anche delle società. L’indennizzo alla parte che subisce il recesso anticipato potrebbe essere determinato al momento della stipulazione del contratto, ovvero nel corso di esso, oppure al momento in cui entrambe le parti entrassero nell’ordine di idee di risolvere anticipatamente il contratto stesso per mutuo consenso.

L’arbitraggio

Potrebbe essere, altresì, previsto che, in caso di mancato accordo circa la determinazione dell’importo dell’indennità, tale determinazione venga attribuita ad uno o più terzi scelti dalle parti nell’ambito di un elenco di arbitratori concordato dalla Lega Calcio e dalla AIC. L’arbitraggio, a differenza dell’arbitrato che ha lo scopo di comporre una controversia insorta tra le parti, ha lo scopo di integrare il contenuto della dichiarazione di volontà dalle stesse formulata.

Il distacco

Il terzo modo può consistere nella previsione, nell’ambito del rapporto di lavoro calcistico, dell’istituto del distacco. Tale istituto, da ultimo disciplinato dal decr.lgs n 276/2003, regola il trasferimento (distacco) di un lavoratore da una impresa ad un’altra per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. I requisiti del distacco sono: l’esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante ( la società di calcio che non ritenesse più utilizzabile un proprio calciatore potrebbe avere l’interesse che possa essere utilizzabile presso altra società affinchè il valore del calciatore stesso non diminuisca); la temporaneità del distacco ( la durata del distacco non può coincidere con l’intera durata del rapporto lavorativo. Ne deriva che, se, per esempio, la durata del contratto del calciatore fosse di tre anni, il distacco dovrebbe essere inferiore a tale durata); il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore ( la società distaccante, perciò, dovrebbe garantire al calciatore distaccato lo stesso trattamento economico e normativo, fermo restando che il costo di tale trattamento può essere addebitato alla società distaccataria in base ad accordi intercorsi con la società distaccante). Va sottolineato che, con il distacco, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo alla società distaccante e, quindi, il distacco non può essere rifiutato dal lavoratore e, in particolare, relativamente al calciatore, non configurandosi un trasferimento, verrebbe, in questo modo, rispettata la sentenza Bosman.

L’arbitrato

Condivido, inoltre, la richiesta della Lega Calcio di una diversa disciplina dell’arbitrato in tema di controversie tra società e calciatori onde rafforzare il principio di assoluta terzietà del Presidente del Collegio Arbitrale. Tale Presidente, infatti, andrebbe scelto, di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, andrebbe nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Milano ; in ogni caso, il Presidente del Collegio dovrebbe essere persona del tutto estranea sia alla Lega Calcio sia alla AIC.

Le attività extracalcistiche

Ritengo, infine, opportuno che vengano specificate e tipizzate tutte le attività del calciatore ritenute incompatibili con l’attività di quest’ultimo, quali, per esempio : pratica di sport pericolosi, abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti, superamento di limiti di velocità ed altre gravi violazioni di norme del Codice della Strada per effetto della guida di auto o motoveicoli.

Nel contempo, dovrebbe, però, essere sempre garantita piena libertà di manifestazione del pensiero (divieto dei così detti “ silenzi stampa”), ferma restando la responsabilità del calciatore per le dichiarazioni rese. Nessun lavoratore, infatti, pur vincolato da obblighi di fedeltà, collaborazione, riservatezza e subordinazione, può essere impedito dal manifestare liberamente le proprie opinioni e anche, eventualmente, le proprie critiche al datore di lavoro, purchè espresse, per forma e contenuto, nel rispetto della verità dei fatti e del decoro del datore di lavoro.

Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter

Via Tommaso Salvini 25, 00198 Roma

Tel. 06 45474435 – fax 06 45477047

giovedì 5 agosto 2010

FEDERSUPPORTER: le conseguenze della disdetta del contratto dei calciatori

Riceviamo e pubblichiamo da Massimo Rossetti, responsabile area legale Federsupporter
Il CCNL dei calciatori è stato disdettato dalla Lega Calcio e non è stato ancora rinnovato. Può essere, quindi, interessante esaminare le possibili conseguenze immediate di tale disdetta e mancato rinnovo e le possibili prospettive della disciplina del rapporto di lavoro tra società di calcio e calciatori.Il CCNL disdettato non contiene quella che, nel linguaggio tecnico-giuridico, si definisce clausola di ultrattività.Vale a dire quella clausola secondo cui le parti dello stesso CCNL convengono che le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi, dopo la scadenza, fino al suo rinnovo.Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 30 maggio 2005, n. 11325, dirimendo un annoso contrasto in seno alla Sezione Lavoro della stessa Corte, ha sancito che i contratti collettivi di diritto comune (tale è il CCNL in oggetto) operano esclusivamente entro l’ambito temporale convenuto dalle parti, per cui, ove, come nel caso di specie, la medesima contrattazione collettiva non preveda la clausola di ultrattività, i suddetti contratti smettono di avere efficacia con la loro scadenza.Va detto, però, che l’art. 4 della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) stabilisce che il contratto individuale di lavoro tra la società e lo sportivo deve essere stipulato secondo il contratto tipo predisposto conformemente agli accordi collettivi stipulati dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
Ne discende che il contratto individuale di lavoro in questione, non solo non deve confliggere con quello collettivo, ma deve essere conforme a un contratto tipo previsto dallo stesso contratto collettivo.Questa norma non sembra, dunque, consentire alcuna cesura temporale, alcun vuoto nelle more della scadenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e il suo rinnovo.In altre parole, il contratto individuale di lavoro tra società di calcio e calciatore deve essere sempre stipulato secondo un contratto tipo conforme a quello stabilito dagli accordi collettivi: ne consegue che, nelle more tra la scadenza di detti accordi e il loro rinnovo, si dovrebbe continuare ad applicare, onde evitare la cesura e il vuoto suddetti, il contratto tipo previsto dagli accordi scaduti.Peraltro, questa conclusione potrebbe far nascere qualche dubbio circa la legittimità costituzionale della citata norma di cui alla legge n. 91/1981, ove effettivamente interpretata e applicata come sopra.Più precisamente, si potrebbe ritenere che la sostanziale ultrattività di un contratto collettivo di diritto comune disposta in via eteronoma, cioè da una norma di legge e non dallo stesso contratto collettivo, violi l’art. 39 della Costituzione, comprimendo la libertà sindacale delle parti stipulanti tale contratto.
A me sembra, tuttavia, che la soluzione possa essere rinvenuta in una clausola tipo contenuta nei contratti individuali di lavoro stipulati tra società di calcio e calciatori. Detta clausola prevede l’impegno a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che saranno concordate in sede di stipulazione di nuovi accordi collettivi. Laddove un simile impegno, che integra una clausola di ricezione in bianco di pattuizioni collettive future, evidentemente rispondente alla volontà di evitare qualsiasi soluzione di continuità e difformità tra disposizioni del contratto individuale e disposizioni del contratto collettivo di lavoro, non può non essere interpretato, a mio avviso, come implicitamente comportante, a maggior ragione, la continuità, fino al rinnovo, delle pattuizioni collettive scadute.A questa conclusione porta, sempre a mio avviso, l’applicazione delle norme di legge sull’interpretazione dei contratti (comune volontà delle parti e comportamenti successivi delle stesse, interpretazione sistematica, interpretazione secondo buona fede e correttezza e, ove ciò non bastasse, interpretazione secondo l’equo contemperamento degli interessi delle parti) e non si porrebbe alcun dubbio di legittimità costituzionale, poiché, in questo caso, l’ultrattività si avrebbe per effetto di una clausola del contratto individuale di lavoro che, ove più favorevole al lavoratore, prevale sulla contrattazione collettiva.Significa, in questo caso, che l’ultrattività si determinerebbe, non in forza di una regolamentazione eteronoma (norma di legge) al contratto collettivo, bensì in forza di una disposizione del contratto individuale di lavoro che ben può integrare o modificare in melius per il lavoratore la contrattazione collettiva. Circa le prospettive future del rapporto di lavoro tra società di calcio e calciatori, non v’è dubbio, almeno a mio parere, che l’inquadramento di tale rapporto nell’ambito del lavoro subordinato sia ormai del tutto anacronistico e stridente con la realtà.Con le novità introdotte dalla così detta “Legge Biagi” (legge delega n. 30/2003 e decreto legislativo delegato n. 276/2003), il rapporto in discorso, più appropriatamente e realisticamente, potrebbe essere qualificato come lavoro a progetto: cioè come un rapporto parasubordinato, configurante una prestazione d’opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, riconducibile a un progetto specifico di lavoro determinato dal committente, gestito dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Tale qualificazione comporterebbe l’obbligo di tutele assistenziali e previdenziali a favore del calciatore e, dal punto di vista tributario, comporterebbe, come oggi, la tassazione del reddito percepito con le stesse regole previste per il reddito di lavoro dipendente.Il trattamento minimo retributivo e la disciplina della durata e della risoluzione del rapporto, nonché altre discipline, potrebbero essere previste da una specifica contrattazione collettiva.In ordine alla durata, sarebbe auspicabile, a mio avviso, che questa fosse ridotta a un massimo di tre anni rispetto ai cinque anni attuali, così da garantire a entrambe le parti del rapporto maggiore flessibilità.Inoltre, auspicherei che, sempre per garantire la maggiore flessibilità di cui sopra, fossero previste clausole unilaterali espresse di risoluzione anticipata del rapporto, prima della sua naturale scadenza, a favore di entrambe le parti.L’indennità che, in questo caso, sarebbe determinata a favore della parte che subisce il recesso dovrebbe essere quantificata in relazione alla maggiore o minore distanza del recesso stesso dalla data di naturale scadenza del rapporto.In altre parole, l’indennità dovrebbe essere più o meno alta quanto più o meno il recesso risultasse distante dalla suddetta data. Sottolineo, altresì, che, anche qualora il rapporto fosse qualificato, mediante opportuna modifica della legge n. 91/1981, non più di lavoro subordinato, bensì a progetto, sarebbero comunque applicabili le tutele di legge a salvaguardia del calciatore contro eventuali pratiche e/o comportamenti discriminatori, dequalificanti e, più in generale, riconducibili a fattispecie di mobbing. Sarebbe, infine, applicabile anche la devoluzione di eventuali controversie a Collegi Arbitrali.
Massimo Rossetti
IL SITO DI FEDERSUPPORTER www.federsupporter.it

giovedì 15 luglio 2010

Tessera del tifoso: le alternative di Federsupporter per i vecchi abbonati

Federsupporter, come è noto, ha prospettato, illustrato e proposto una alternativa alla tessera del tifoso basata sull’utilizzo della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
In un articolo di Maurizio Martucci pubblicato sul quotidiano “Liberal” del 2 luglio u.s. è stata affacciata una diversa alternativa che starebbe per essere o che sarebbe già stata adottata mediante accordi tra le società calcistiche del Genoa e della Sampdoria e gruppi o raggruppamenti organizzati di tifosi delle suddette società e che, forse, starebbe per essere adottata anche da altre società mediante accordi con i rispettivi tifosi.
Tale alternativa consisterebbe, secondo quanto riferisce Martucci, in un diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti di ingresso allo stadio riservato a vecchi abbonati relativamente ai settori e posti occupati, a un costo pari a quello dell’abbonamento per la stagione sportiva 2010-2011 diviso per il numero delle partite in casa con l’aggiunta di tre euro a gara.
Si tratterebbe, in sostanza, di un simil-abbonamento o di un abbonamento mascherato che eviterebbe la necessità di munirsi della tessera del tifoso indispensabile per acquisire l’abbonamento vero e proprio.
Ciò premesso, Federsupporter è stata richiesta da alcuni suoi soci e aspiranti tali di esprimere un parere tecnico-giuridico su tale soluzione.
A questo scopo, è necessario tenere presente che l’art. 8 della legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, al comma 1, ultimo periodo, fa espresso divieto alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
L’unica eccezione a tale divieto è prevista al successivo comma 4, laddove è stabilito che le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla CARTA OLIMPICA, contratti e convenzioni in forma scritta aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.
Alla luce di tutto quanto precede, sussiste o può sussistere il forte rischio che la soluzione alternativa enunciata nel citato articolo di Martucci possa incorrere nel divieto ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 41/2007.
A maggior ragione, ove essa apparisse e, nella sostanza, fosse un modo per aggirare e per eludere l’obbligo della tessera del tifoso per vendere e acquistare l’abbonamento.
Si consideri, a questo riguardo, che nella nozione di “associazioni comunque denominate” può rientrare qualsiasi gruppo o raggruppamento, anche di fatto, di tifosi, pur se non formalmente costituito in associazione e pur se privo di una specifica denominazione.
Si consideri, inoltre, che la soluzione alternativa in esame configura senz’altro una facilitazione di qualsiasi genere di cui parla espressamente l’art. 8, comma 1, della legge n. 41/2007.
Né, poi, potrebbe ricorrere, sia sotto il profilo soggettivo (mancanza del requisito di associazione legalmente riconosciuta) sia sotto il profilo oggettivo (condizioni facilitative di vendita e di acquisto di biglietti non rientrano certamente nel novero di accordi per la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva), l’eccezione di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 41/2007.
La violazione del divieto in questione comporterebbe a carico della società sportiva la sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale, di un pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
Non va neppure taciuto che, sempre in caso di violazione del divieto, oltre alla suddetta sanzione amministrativa, potrebbe essere inflitta alla società sportiva anche la sanzione, sia pur atipica e impropria, della chiusura dell’impianto, qualora alla violazione stessa fosse attribuito il fine di aggiramento e di elusione dell’obbligo della tessera del tifoso.
Va, altresì, ricordato che il vigente CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA della F.I.G.C. fa divieto alle società calcistiche di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
Divieto che comporterebbe un’ampia gamma di sanzioni sportive a carico della società e dei suoi dirigenti e in cui potrebbe ricadere la soluzione alternativa in esame, ben potendo essa configurare una “utilità” volta alla costituzione e/o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori.
Allo stato, dunque, l’unica alternativa alla tessera del tifoso legittimamente possibile e praticabile, esente da, pur potenziali, rischi, risulta essere quella della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prospettata, illustrata e proposta da Federsupporter.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter)

venerdì 18 giugno 2010

FEDERSUPPORTER: lunedì a Roma conferenza stampa sulla "Tessera del tifoso"

Lunedì 21 giugno 2010 ore 10 presso il Palazzo Federmanager – Via Ravenna 14, Roma – Sala Verde si terrà la conferenza stampa di Federsupporter per presentare un’ampia analisi dei problemi connessi con la "TESSERA del TIFOSO"Il tema sarà affrontato sotto molteplici profili, in particolare sotto il profilo giuridico e sotto il profilo economico. Seguirà dibattito e confronto.La partecipazione è aperta anche agli esponenti di tutte le organizzazioni di tifosi.
Relazioni introduttive: - prof Alfredo Parisi (presidente Federsupporter) - avv. Massimo Rossetti (resp. legale Federsupporter)
Interventi di: Maurizio Martucci, giornalista, Fabio Argentini giornalista, Luca Aleandri, sociologo,della D.ssa Antonella Bellucci, dell'avv. Lorenzo Contucci (esperto normativa sull’ordine pubblico negli stadi)
Moderatore: Marco Liguori (giornalista, direttore responsabile de il pallone in confusione e Pianetagenoa1893.net)
Per comunicazioni e adesioni: www.federsupporter.it

giovedì 6 maggio 2010

Lettera aperta di un sostenitore della Lazio

Quale, ahimè vecchio anche di età, sostenitore della Lazio, come tale a titolo del tutto personale, espongo e propongo quanto segue.
E’ ormai prossima la fine di questa, per noi laziali, disgraziatissima stagione sportiva ed è necessario, pertanto e per tempo, fare alcune riflessioni, considerazioni e, soprattutto, avanzare qualche idea e qualche proposta, al fine di evitare che la prossima o, peggio, le prossime stagioni sportive siano, più o meno, simili a quella attuale.
Comincio da un tema che, per la verità, riguarda, non solo i sostenitori della Lazio (non mi piace più la parola "tifoso",perché essa ha ormai assunto un significato ed una valenza deteriori e negativi), bensì i sostenitori di tutte le società calcistiche ( dal latino "sustineo"che significa, non solo sostenere ed appoggiare, ma anche difendere e proteggere).
Mi riferisco alla così detta " tessera del tifoso" che, in realtà, dovrebbe più propriamente chiamarsi " schedatura del tifoso" , ispirata com’è, a parte alcuni aggiustamenti in corso d’opera, al principio che i " tifosi" sono una categoria ( un genus) potenzialmente e tendenzialmente criminale o, comunque, pericolosa .
La materia verrà approfonditamente esaminata e trattata in un mio studio che sto predisponendo per Federsupporter e che dovrebbe essere presentato in una occasione di incontro e di dibattito pubblici organizzata dall’Associazione .
Il principio che ha ispirato il suddetto studio, corrispondente alla natura e agli scopi di Federsupporter, consiste nel concepire il "tifoso" ,non come un mero soggetto passivo, al quale si riconosce solo l’obbligo di " credere, obbedire e combattere", di comprare a scatola chiusa abbonamenti allo stadio o alla pay tv, di comprare, spesso a prezzi esorbitanti, materiali e gadget della propria squadra, di comprare la comunicazione sportiva, scritta e parlata, di sottostare ad una normativa, di tipo emergenziale, sempre più repressiva, intimidatoria, complessa e farraginosa, non troppo dissimile, per quantità e qualità, da quella che disciplina la prevenzione e la repressione del terrorismo e della criminalità organizzata.
Ci hanno sempre raccontato e ci raccontano che il calcio è un gioco, un puro divertimento e che lo sport, in generale, è il paese delle meraviglie e dei balocchi : ciò non è mai stato e non è storicamente vero, come cercherò di dimostrare nel mio studio, perché , al contrario, lo sport, inteso come spettacolo ludico e, più modernamente, il calcio è sempre stato ed è, ormai in prevalenza, un importantissimo fenomeno politico, sociale ed economico.. 
Di sicuro, ai giorni nostri, il calcio è , sia in termini diretti sia di indotto, uno dei più importanti settori produttivi del Paese e chi " compra" il calcio e tutto quello che sta intorno ad esso non è più e solo un semplice "tifoso" o sostenitore, bensì, anche e, forse, soprattutto, un consumatore, al quale, perciò, vanno riconosciuti ed assicurati tutti i diritti e tutte le tutele che, come tale, sia l’ordinamento statale nazionale, sia l’ordinamento comunitario riconoscono e garantiscono.
Se, quindi, ci si cala nell’ottica e nella cultura del consumatore, ecco che è – sarebbe – del tutto logico e naturale non acquistare l’abbonamento a scatola chiusa della squadra del cuore, se quest’ultima non ha soddisfatto, non soddisfa o se essa è gestita secondo criteri non condivisibili e non condivisi.
Ma, sempre se ci si cala nell’ottica e nella cultura del consumatore, la prima cosa che dovrebbe garantite la" carta" del consumatore sportivo (altrochè tessera del tifoso), sarebbe quella del diritto di recesso, nel caso di abbonamento per l’intera stagione sportiva, ove, alla fine del girone di andata, non fosse stato conseguito un risultato sportivo minimo garantito a tale momento, previsto espressamente ed obbligatoriamente all’atto di offerta di acquisto dell’abbonamento stesso, stabilendosi, per questa peculiare forma di vendita a distanza, così come dispone il vigente Codice del Consumo, una peculiare forma, per l’appunto, di diritto di recesso, eliminando o attenuando un oggettivo fattore di debolezza contrattuale del sostenitore/consumatore .
Sempre nell’ottica e nella cultura del consumatore, dovrebbe essere, non come ora, ostacolato l’associazionismo di coloro i quali sostengono, comprano e finanziano il sistema sportivo e, segnatamente, quello calcistico, bensì incoraggiato e favorito, alla stessa stregua per cui il richiamato Codice del Consumo riconosce, incoraggia e favorisce le associazioni dei consumatori.
In particolare, a mio avviso, volendo anche rifarsi ad esperienze inglesi, spesso tirate in ballo a sproposito o solo per quello che fa comodo, dovrebbe essere previsto il diritto di tali associazioni, debitamente registrate e vincolate al rispetto di regole di democrazia interna, ad essere consultate periodicamente dalle società sportive sui risultati, i programmi e gli obiettivi delle medesime.
Un discorso a parte merita, poi, il così detto "azionariato popolare" di cui ciclicamente si parla, in maniera, peraltro, spesso fumosa, confusa ed astratta.
Anche in merito a questa tematica sto predisponendo per Federsupporter uno specifico studio che, una volta esaminato ed eventualmente approvato dall’Associazione, dovrebbe essere presentato in una occasione di incontro e di dibattito pubblici.
D’altronde,già oggi Federsupporter si pone e si offre come efficace strumento di tutela dei diritti e degli interessi dei piccoli azionisti di società sportive.
Infatti una associazione che possa rappresentare azionisti che detengano almeno il 2,5% del capitale sociale di una società quotata può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di chi amministra e gestisce la società stessa e può, come nel caso della Lazio, mediante la presentazione di proprie liste elettorali, far occupare da propri rappresentanti due posti su cinque nel Consiglio di Sorveglianza della società, così permettendo alle minoranze, oggi assolutamente escluse dalla vita societaria, un diretto, tempestivo ed efficace controllo sull’amministrazione e gestione della società.
Ma, tutto ciò detto e considerato, mi preme lanciare, a titolo personale, una idea che mi sta molto a cuore ed in cui credo molto.
Vale a dire l’organizzazione e la realizzazione, entro il mese di giugno del corrente anno, di quelli che, anche per voluta metafora storica , mi piace chiamare " Gli Stati Generali della Lazio " .
Una riunione, cioè, da tenersi per un giorno in un grande teatro che possa vedere insieme i sostenitori della Lazio, gli organi di informazione che si occupano di Lazio ed esponenti delle amministrazioni comunale e regionale, non solo nella persona del Sindaco di Roma e della Presidente della Regione Lazio, ma anche di rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nelle suddette amministrazioni.
Data la complessità di una riunione del genere, è evidente che essa, qualora condivisa, necessiti, per essere organizzata e realizzata, dell’apporto e dello sforzo congiunti di tutti quanti hanno a cuore le sorti della Lazio : associazioni, organizzazioni, comitati, tutti espressioni , sia pure a vario titolo e con diverse natura e ruoli, del pubblico laziale, nonché singole persone alle quali premano il futuro ed il destino della Lazio .
Nella riunione potrebbero- dovrebbero- essere presentati , discussi ed approvati, documenti, mozioni, ordini del giorno, programmi, iniziative coinvolgenti, ciascuno nel proprio ambito, sostenitori, organi di informazione, istituzioni .
Solo così, almeno a mio parere, sarà possibile andare oltre sterili e declamatori mugugni, invettive tanto forti e veementi quanto, all’atto pratico, inefficaci e dare dignità e visibilità al fermo intendimento dell’insieme dei sostenitori della Lazio di voler contare, di essere propositivi, di non rassegnarsi ad un presente e, quel che è peggio, ad un futuro ed a un destino di mediocrità, di permanente e rassegnata sudditanza e subalternità nei confronti della Roma, di mortificante marginalizzazione.
Al punto che, così continuandosi, potrebbe tornare di attualità il progetto del regime fascista per rendere più competitive le squadre di calcio dell’epoca attraverso una politica di fusioni, che, per quanto riguarda Roma, non si realizzò compiutamente nel 1927, allorchè il federale fascista della Città, Italo Foschi, non riuscì ad includere la Lazio nella fusione forzosa che dette vita alla Roma .
Un ruolo fondamentale sono chiamati a svolgere gli organi di informazione che si occupano di Lazio.
Essi devono – dovrebbero- essere primariamente i "cani da guardia" dei sostenitori e non di chi si trovi al comando della società.
Al riguardo, voglio ricordare alcuni brani tratti dal " Saggio sull’arte di strisciare" del Barone Paul H.D. d’Holbach, scritti verso la fine del ‘700, ma, ancora, di attualità.
Il suddetto Barone, nel descrivere il comportamento del cortigiano, così si esprime :" Un buon cortigiano non deve mai avere una opinione personale ma solamente quella del padrone e il vero cortigiano è tenuto come Arlecchino ad essere amico di tutti, ma senza commettere la debolezza di affezionarsi a chicchessia; costretto a soggiogare anche l’amicizia e la sincerità, il suo attaccamento sarà riservato all’uomo al comando fino al momento in cui questo perde il potere."
Inoltre, desidero richiamare l’attenzione e la riflessione, rispettivamente dei sostenitori della Lazio e del Presidente di quest’ultima, dr. Claudio Lotito, sulle seguenti parole tratte dallo Hagakure ("all’ombra delle foglie") Codice dei Samurai : " Un vecchio valoroso samurai raccontava che durante la battaglia bisogna essere determinati a vincere un avversario più forte. Giorno e notte, senza sosta, bisogna pensare ad eliminare un nemico potente con coraggio e senza alcuna esitazione ". " Quando uno possiede un po’ di scienza, presto o tardi, diventa arrogante ed è felice di essere considerato diverso dagli altri . Tratta come roba da buttare via coloro che nel mondo si ritengono inutili . Una simile persona attira su di se il castigo del cielo ".
Infine, una nota a margine dopo la gara Lazio – Inter del 2 maggio ultimo scorso.
Si sono visti e sentiti: politici fare i comici; comici fare i politici ; giornalisti e, in genere, comunicatori fare i politici e i comici .
I principi ( lealtà, correttezza, probità, etica, morale ) non c’entrano , c’entra il marketing.
Vale a dire la ricerca, l’acquisizione, il consolidamento di mercato : nella fattispecie, quello costituito dagli elettori, lettori, spettatori, ascoltatori giallorossi, considerati più numerosi e portatori di vantaggi rispetto agli elettori, lettori, spettatori, ascoltatori biancocelesti.
Tutto qui, senza dimenticare che l’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù ( Francoise De la Rochefaucould , Parigi 1613-1680) e che bisogna sempre giocare lealmente, solo quando si hanno in mano le carte vincenti ( Oscar Wilde, Dublino 1854 – Parigi 1900).
Massimo Rossetti

martedì 2 marzo 2010

Federsupporter: rassegna stampa dello sciopero dei tifosi laziali

Abitualmente dopo ogni manifestazione, il giorno dopo sugli organi di stampa si assiste ad un " balletto" di cifre e di opinioni. Riteniamo,quindi, di fare cosa utile offrendo agli associati di Federsupporter ed a tutti coloro i quali vorranno consultare il nostro sito (http://www.federsupporter.it/) una ampia panoramica tratta da alcuni organi di stampa,sportivi e non sportivi, nazionali e locali, che hanno raccontato lo sciopero dei sostenitori della Lazio per la gara Lazio- Fiorentina del 27 febbraio.
La Gazzetta dello Sport (28 febbraio) – Titoli degli articoli : " Prima Keirrison.La Lazio nei guai" di Ruggero Palombo , pag. 10 ; " La curva deserta? Non capisco la protesta",di Dalla Vite –Stoppini, pag. 19 ; " Sciopero a metà:Quanti fischi per De Silvestri" di Gabriella Greison, pag. 51.
Dal primo articolo:" Per il proprio esordio casalingo, bagnato da un tentativo di sciopero del tifo anti-Lotito, riuscito solo per quel che riguarda la curva nord";dal secondo articolo :" Reja espulso ma ottimista. Abbiamo le qualità per farcela: ho fiducia, i ragazzi hanno dato tutto, spiega il tecnico.L’espulsione ? ho detto che Marchionni andava ammonito, ma non ho offeso nessuno. La curva deserta ? Non capisco il senso della loro protesta "; dal terzo articolo :" D’accordo chiamatelo pure sciopero emotivo, senso dell’onore o di appartenenza.Il lifting del tifo è evidente,c’è stato, ma allo stadio sono arrivati più di 15.000 con la voglia di cantare e cantare ancora : si sono sentiti, hanno riempito vuoti e partecipato. Malgrado questi seggiolini blu sparsi in curva nord,con la Tevere in gran parte piena ( più di 3.200 paganti),pubblico presente : inneggiante e acceso".
Il Corriere dello Sport ( 28 febbraio)- Titolo dell’articolo : " Tifosi a casa per amore della Lazio " di Ettore Intorcia, pag. 5.
Dall’articolo :" Sola contro i propri fantasmi. Sola senza la sua gente.Nelle pieghe di una classifica inquietante,infatti,c’è da fare i conti con lo sciopero dei tifosi. Volantini e tam tam on line, la parola d’ordine è disertare l’Olimpico,restare a casa, o comunque restare fuori. Rinunciare alla propria passione, nella serata che può segnare, in un senso o nell’altro, la svolta in questa stagione di tormenti. Estrema forma di sacrificio emotivo per esprimere, con l’assenza, il proprio dissenso nei confronti della proprietà,della gestione .Per capire che lo sciopero sarebbe riuscito, soprattutto in curva, bastava farsi un giro intorno all’Olimpico già alle 19.Nella zona della Farnesina, cioè alle spalle della curva nord, solo poche macchine parcheggiate lungo il marciapiede, proprio lì dove ,in condizioni normali, arrivare solo un’ora e mezzo prima della partita significa solo girare a vuoto senza trovare un buco dove abbandonare la macchina. E infatti, mentre sul monitor della Tribuna scorrono le immagini del poker del Catania, l’Olimpico è praticamente deserto"….omissis…" Dopo le 20, a ridosso del fischio d’inizio, la Tribuna Tevere è il settore più colorato, poi Monte Mario, la Curva Sud e gli spicchi estremi della Curva Nord. La Lazio non dà dati sull’affluenza di pubblico, ad occhio non si superano i 10.000 spettatori ( per le Agenzie di stampa erano addirittura 7.000, i paganti alla fine risulteranno 3.213) che, rapportati ai 27.500 abbonati, indicano che in tanti, anche fra i fedelissimi, sono rimasti a casa. Tra le iniziative, da ricordare gli inviti a militari e a bambini del settore giovanile biancoceleste e delle società affiliate."
Tuttosport (28 febbraio )-Titolo dell’articolo " Il Gol di Keirrison salva la Fiorentina " di Alvaro Moretti , pag. 11 .
Note : spettatori 10.000 circa.
Dall’articolo:" Olimpico riempito da 9.330 spettatori che amano la Lazio più di quanto possano detestare il loro presidente".
Il Messaggero (28 febbraio)- Titolo dell’articolo " Sciopero a metà " di Stefano Carina, pag. 29
Note : spettatori 10.000 circa
Dall’articolo :" Atmosfera surreale all’Olimpico. Curva nord praticamente deserta e larghi vuoti negli altri settori dello stadio. Lo sciopero promosso in settimana dalla Nord per contestare l’attuale dirigenza ha sortito l’effetto sperato dai promotori. A Viale dei Gladiatori la fila davanti al botteghino che rilascia biglietti omaggio conta alle 19,40 perlomeno 200 persone. Ore 22,28 : cala il sipario sulla gara. Probabilmente non sulla protesta della tifoseria che tornerà a farsi sentire".
Il Tempo (28 febbraio ) –Titolo dell’articolo :" La protesta . Riesce lo sciopero del tifo" di Luigi Salomone, pag. 36". Nonché " Reja non molla: ne usciremo " di Simone Pieretti, pag. 37 .
Note : spettatori 10.000 circa
Dal primo articolo :" Stadio vuoto o quasi.Difficile fare i conti ma i presenti sono meno di 10.000, compresi 300 tifosi della Fiorentina,. Il referendum del popolo laziale finisce quasi con un plebiscito: la gestione attuale non soddisfa i tifosi e la quasi totalità dei 27.500 abbonati appoggia l’iniziativa della curva nord".
Dal secondo articolo :" Poi il centrocampista ( Ledesma n.d.r.) commenta lo scenario di un Olimpico quasi deserto, con una intera tifoseria contro la gestione societaria di Lotito.Vedere lo stadio così fa impressione- confessa- ma al di là della contestazione nei confronti della dirigenza, sta a noi riportare la gente allo stadio ".
La Repubblica (28 febbraio)- Titolo dell’articolo " Keirisson spegne il sogno Lazio " di Benedetto Ferrara, pag.61.
Note : spettatori 17.000 circa.
Dall’articolo : "Bambini gratis all’Olimpico. Così ha deciso Lotito, l’egopresidente.Bella iniziativa,ma solo perché c’è lo sciopero della Nord. 10.000 tifosi in meno per Lazio-Fiorentina (più o meno 17.000 i presenti) e uno striscione che parla di gesto estremo come atto d’amore. E’ un pareggio che fa bene al cuore dei viola e molto meno bene alla classifica della Lazio di Lotito, l’egopresidente che forse sta già pensando a sagome di cartone per riempire il suo stadio e il suo domani ".
Libero (28 febbraio )-Titolo dell’articolo " Il tacco di Siviglia illude la Lazio" di Matteo Magri, pag. 43 .
Dall’articolo :" situazione grottesca di un Olimpico, nonostante gli appelli di Lotito ( chi ha a cuore le sorti della Lazio deve venire allo stadio per aiutare la squadra) e l’amarezza del tecnico Reja(avremmo bisogno dei nostri tifosi in questo momento, perché il calore della gente diventa indispensabile anche ai fini del risultato ), semivuoto per la protesta dei tifosi della Nord".
Poiché, infine, con riferimento allo sciopero in oggetto e, più in generale, al rapporto dei sostenitori con le squadre e le società, molto si è parlato e si parla di patriottismo sportivo,nella fattispecie calcistico, vale la pena di citare le seguenti parole del grande scrittore, giornalista e umorista americano, Mark Twain (1835-1910), tratte dalla Sua opera " A proposito di patriottismo" : "Il patriottismo non è che una religione: amore per il paese adorazione per il paese,devozione alla bandiera e amore e prosperità. Nelle monarchie assolute viene consegnato bell’e pronto dal trono al suddito; in Inghilterra ed in America viene consegnato – ben confezionato- dal giornale e dal politico.Questo patriota confezionato dal giornale e dal politico, ha spesso, in privato, frequenti conati di vomito quando gli tocca ingoiare la medicina, ma la prende e se la tiene sullo stomaco meglio che può (..omissis…). Raramente- molto, molto raramente- un uomo riesce a combattere e vincere contro tutto ciò che gli è stato insegnato; è una scommessa impari . Per molti anni, e forse da sempre, la formazione di queste due nazioni ( Inghilterra e America n.d.r.) è stata fermamente in contrasto con la crescita di un pensiero politico indipendente e ostinatamente inospitale nei confronti di un patriottismo plasmato da sé, frutto di un ragionamento del tutto autonomo ,saggiato,comprovato e verificato davanti alla propria coscienza. Il risultato: un patriottismo logoro e di seconda mano ( ..omissis…) Dunque gli uomini possono essere educati a forgiare da sé il proprio patriottismo. Possono essere educati a elaborarlo nella propria mente e nel proprio cuore e nella riservatezza e indipendenza delle proprie idee. E l’educazione può addestrarli a smettere di subire il patriottismo a comando ". (Da" Mark Twain . Libertà di stampa" –Piano B Edizioni Elementi 2010).
Avv. Massimo Rossetti
Consigliere Responsabile dell’Area Legale di Federsupporter

lunedì 1 marzo 2010

Lotito e il "sistema" calcio

Quarta e ultima puntata dell'inchiesta di Federsupporter sulle "Verità nascoste della Lazio"

Il dr. Lotito sottolinea che " siede" nel Comitato di Presidenza Federale e che riceve " la solidarietà di alcuni" dei suoi colleghi, cioè fa parte, in una posizione apicale, di quel "sistema protetto"(da CHI e per CHI n.d.r.?) che "agli altri" (a CHI n.d.r.?) non interessa cambiare " e in cui sempre "gli altri stanno zitti perché sono tutti collusi (con CHI e per QUALI MOTIVI o SCOPI n.d.r.?) "
Non dice,però che egli,intanto può "sedere"in quel consesso e far parte di quel "sistema",in quanto l’attuale art.22 bis delle NOIF ( Norme Organizzative Interne Federali) non contempla espressamente e specificamente le condanne, anche non definitive, per i reati di aggiotaggio manipolativo ed informativo, quali cause di sospensione cautelare, in attesa del giudizio definitivo, da cariche federali.
I reati societari e finanziari contemplati dal citato art. 22 bis risalgono, in effetti, al Codice Civile del 1942, non essendo stati sorprendentemente effettuati dalla FIGC, nel frattempo, gli opportuni -necessari- adeguamenti all’evolversi della nuova disciplina del diritto societario , in particolare a quanto previsto per le società quotate dal T.U.F. ( Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria).
Il dr. Lotito, infatti, con sentenza n. 2949 del 3 marzo/15 luglio 2009, del Tribunale di Milano,Sez. II penale, è stato condannato a due anni di reclusione, a € 65.000 di multa, nonché all’interdizione dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di un anno, per i reati ,per l’appunto,di aggiotaggio manipolativo ed informativo del mercato finanziario per aver violato ,nel giugno 2005, l’obbligo di OPA(Offerta Pubblica di Acquisto) agli altri azionisti, avendo occultato, a quella data, il superamento della soglia del 30 % di controllo del capitale sociale, superamento che comporta l’obbligo della suddetta OPA, mediante l’interposizione fittizia di altra persona ( Arch. Roberto Mezzaroma) nell’acquisto di un pacchetto azionario (circa il 14,61 % ) della Lazio.
Va sottolineato, per assoluta correttezza e completezza di informazione, che, come detto, trattasi di sentenza di primo grado, quindi non definitiva e che, secondo l’art. 27, 2° comma, della Costituzione, nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Ma, indipendentemente da quanto deciso e che verrà definitivamente deciso in sede penale, il dr. Lotito non dice , e quasi nessun altro, stranamente, dice, che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza dell’1/17 dicembre 2009, ha sancito, in via definitiva ,in sede amministrativa giurisdizionale, che, quantomeno il 30 giugno 2005, tra lo stesso Lotito ,anche per il tramite di Lazio Events srl, ed il sunnominato Mezzaroma, è stato stipulato un patto parasociale occulto per l’acquisto concertato di azioni della SS Lazio spa "diretto proprio ad aggirare l’obbligo di promuovere l’OPA, che sarebbe scattata a seguito dell’acquisto diretto da parte di Lotito e che prevedeva appunto l’acquisto delle azioni da parte di Mezzaroma nell’ambito di una complessa operazione in cui la somma per l’acquisto proveniva dal Lotito, anche se formalmente imputata al contratto preliminare di compravendita di quote di altra società".
Recita, altresì, la richiamata sentenza che il patto parasociale occulto ha consentito al dr. Lotito di "programmare in un tempo diverso e soprattutto ad un prezzo diverso – € 0,40 per azione nel dicembre 2006 a fronte di € 0,74,29 per azione se l’offerta fosse stata correttamente promossa nel giugno 2005)" l’Opa.
La qualcosa ha comportato un danno, in termini di lucro cessante ( perdita di occasione di guadagno) per i possessori di azioni della Lazio nel giugno 2005, valutabile complessivamente in oltre circa € 10 mln, senza contare gli interessi legali ed il risarcimento per l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria ( altro che i costi delle penne e delle matite della FIGC che, come sembra, al dr. Lotito stanno particolarmente a cuore !)
A questi eventi giudiziari vanno aggiunti : la condanna, in sede di giustizia sportiva, ad un periodo di interdizione dalla carica per violazione dell’obbligo di probità sportiva; l’esclusione della Lazio dalla competizione UEFA; la condanna della stessa ad una penalizzazione di punti in classifica.
Il tutto a seguito delle note vicende comunemente conosciute sotto il nome di "Calciopoli".
Violazioni, non soltanto rilevanti nell’ambito sportivo ma rilevanti anche sotto il profilo del rispetto dei doveri e degli obblighi incombenti agli amministratori della Società e delle conseguenti responsabilità, tenuto conto che l’art. 3 del vigente Statuto della Lazio prevede, tra l’altro, che le attività di cui all’oggetto sociale devono essere esercitate " con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Gioco Calcio e dei suoi organi ",vale a dire con l’osservanza delle norme di quel "sistema" che l’azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Gestione della Società ritiene " che non funziona", che Lui " combatte", che " è al collasso" ed in cui " la gente si mette d’accordo (con CHI e per CHE COSA n.d.r.)".
Un quadro che, complessivamente considerato, non avalla, ad avviso degli scriventi, la missione di "bonifica del sistema" che il dr. Lotito si autoattribuisce nelle interviste e che "agli altri ( a CHI n.d.r.?) non interessa cambiare".
Conclusioni
Ma, in conclusione, crediamo e speriamo che lo stesso dr.Lotito, tra "quelli che mistificano, che non sanno, che non studiano, che non conoscono, che sono obsoleti", "che sono collusi", "che fanno sciacallaggio elettorale" voglia perdonare anche i poveri estensori di queste note che, d’altro canto, non sono sicuramente annoverabili tra coloro ai quali sono state tagliate "agevolazioni", "biglietti gratuiti" e che, invece, hanno, forse, avuto ed hanno il torto di aver sempre pagato,per lungo tempo, biglietti ed abbonamenti, di non aver mai ricevuto "agevolazioni" di sorta e, da ultimo, ma non per importanza, di aver investito nella Lazio, non certo per fini speculativi, bensì per Amore, somme non irrilevanti e non insignificanti, almeno per i sottoscritti, così come hanno fatto tanti altri che, sempre per Amore, hanno affrontato sacrifici e che, fosse solo per questo, meriterebbero, almeno, un po’ di Rispetto e di Verità.
Alfredo Parisi
Massimo Rossetti
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

venerdì 26 febbraio 2010

Gli investimenti della Lazio e il risanamento societario

Terza puntata dell'inchiesta di Federsupporter sulla reale situazione economico-finanziaria della Lazio

L’attuale Presidente del Consiglio di gestione della Lazio, riconosce che la Società si "autofinanzia" , vale a dire che vive esclusivamente delle proprie risorse e non anche di investimenti del proprio azionista di riferimento. Poi, però, in altra parte dell’intervista, immemore di quanto detto prima, perentoriamente intima: «Scriva: Zarate,oltre venti milioni in contanti. Matuzalem idem in contanti. Ho speso quasi 60 milioni,nessuna rata. Io». Non «IO ho speso 60 milioni", Egregio Dott. Lotito, bensì "LA LAZIO ha" speso 60 milioni».
Così come , sempre " la Lazio" ha complessivamente speso centinaia di migliaia di euro per non dire milioni, per risarcimento di danni a calciatori, per stipendi pagati a calciatori che non vengono utilizzati, per spese legali. A ciò aggiungasi che,come già rilevato, sempre alla Lazio ed ai suoi azionisti la gestione del caso Pandev, da sola, è costata, in termini di mancato guadagno, una cifra come 14-15 milioni di euro: cioè un importo, pari ,da solo, a circa la metà degli utili vantati e del monte ingaggi dei calciatori!
Il dr. Lotito sostiene,anche,di aver «preso una società che aveva 1.070 miliardi di debiti».
Ebbene, dalla situazione patrimoniale ed economica della Lazio al 31.03.2004 (situazione patrimoniale ed economica predisposta per l’Assemblea del successivo luglio 2004, nel rispetto dei Regolamenti Consob), poco prima, quindi, della data in cui il dr. Lotito sarebbe diventato l’azionista di riferimento della stessa Lazio, risulta che i debiti della società erano pari a € 379,7 mln (circa lire 735 miliardi) , di cui € 132,4 mln per debiti fiscali e previdenziali, € 71 mln per debiti verso società del settore e con un patrimonio netto negativo € 39,9 mln. Peraltro, i debiti attribuibili alla gestione del dr.Sergio Cragnotti, precedente alle gestioni, poi succedutesi, ( Longo-Baraldi), risultano, secondo il bilancio chiuso al 30.06.2003 (la gestione Cragnotti, per la verità e precisione, era cessata il 2 gennaio 2003 e quindi il bilancio al 30.06.2003 comprendeva le risultanze di circa sei mesi di gestione diversa) ammontavano a circa € 430,9 mln :di cui € 118,8 mln per debiti fiscali e previdenziali,€ 116 mln per debiti verso società calcistiche per acquisizione calciatori,con un patrimonio netto negativo di € 49,6 mln.
E’, peraltro, opportuno ricordare che nell’agosto 2003 vi fu un aumento di capitale della Lazio per € 110 mln , garantito da un consorzio bancario guidato da Capitalia e sottoscritto dagli azionisti all’epoca esistenti, che fu utilizzato, come evidenziato nella Relazione di gestione del richiamato bilancio ( cfr.pag.23) per :
- il pagamento di contributi ed imposte per e 19,30 mln
- debiti verso la Lega Calcio per € 11,16 mln
- pagamento di debiti verso società calcistiche per € 11,71 mln
- stipendi a calciatori per € 8,03 mln
- transazioni con procuratori e fornitori per € 10,94
- per pagamenti a società calcistiche per € 2,11 mln.
Nel gennaio 2004 fu deliberato un nuovo aumento di capitale per € 120 mln, questa volta non assistito dalla garanzia di alcun consorzio bancario, conclusosi nel luglio 2004, in sede di collocamento della seconda tranche del suddetto aumento, con la sottoscrizione da parte del dr. Lotito, per il tramite di Lazio Events srl ( società creata ad hoc), di azioni della Società per una percentuale pari a circa il 26,97 % del capitale sociale.
Tutti i dati sin qui riportati sono tratti da bilanci, da documenti societari approvati e depositati e di pubblica consultazione.
Tuttavia, nella sua intervista, delicati apprezzamenti, quali: «meteore velenose» che «han portato al fallimento e alla perdita di credibilità del sistema» e «a un calcio drogato» sembrano dedicate esclusivamente al dr. Cragnotti ed alla sua gestione, lasciando nell’oblio le gestioni successive, dal 3 gennaio 2003 e fino al 30 giugno 2004.
Nessuna spiegazione viene, però, data del fatto che ,una volta diventato l’azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di gestione della Lazio, egli non abbia promosso alcuna azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, pur invitato, sia in assemblea che per iscritto a farlo, anche questa volta invano (lettera dell’avv. M. Rossetti, quale azionista).
In particolare, il dr.Lotito non spiega perché non abbia agito nei confronti dei suddetti amministratori per mancato versamento all’Erario delle ritenute fiscali effettuate sui compensi ai calciatori. Mancato versamento che ha generato un debito di circa € 150 mln, a parte il fatto che tale mancato versamento sarebbe stato rilevabile e rilevante anche sul piano penale per l’ipotesi di appropriazione indebita.
Perché, in sostanza, il dr. Lotito, invece di inutilmente recriminare a parole verso le precedenti amministrazioni, anzi,verso una in particolare, non ha utilmente esercitato, a tutela della società e dei suoi azionisti, quelle azioni che avrebbe potuto –dovuto- esercitare, così come pure egli era stato invitato formalmente a fare?
D’altra parte, quando il dr. Lotito, nella sua intervista, quanto alla rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate del suddetto debito erariale della Lazio, sostiene di essere «stato il primo degli ultimi e l’ultimo dei primi» fa una affermazione inesatta.
Omette, infatti, di dire che, in realtà, il procedimento per la rateizzazione in parola fu avviato e promosso dalla precedente gestione (Baraldi) ed omette di precisare che esso si è concluso non con una transazione, che avrebbe dovuto comportare una consistente falcidia delle somme dovute al fisco, bensì, per l’appunto, con una mera dilazione di quanto dovuto in capitale, interessi e sanzioni, fino al saldo finale.
Peraltro, il suddetto debito si sarebbe potuto estinguere se, all’epoca, il dr. Lotito avesse messo a disposizione della Lazio la necessaria liquidità, grazie al condono fiscale ( utilizzato, per esempio, dalla AS Roma spa) mediante il versamento di una somma pari a circa la metà del debito stesso .
(Fine 3a puntata: continua……)
Alfredo Parisi e Massimo Rossetti
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

mercoledì 24 febbraio 2010

Il Lodo arbitrale su Pandev e Ledesma: quando la giustizia è opinabile

Seconda puntata dell'inchiesta di Federsupporter sulle verità nascoste nella Lazio

Un recente lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale costituito presso la Lega calcio,( per approfondimenti sul tema vedasi "Note illustrative e di commento del lodo" di Massimo Rossetti in http://www.federsupporter.it/) secondo quanto previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicabile ai calciatori professionisti, definito dal dr.Lotito " il cancro vero del calcio", ha stabilito, su ricorso del calciatore Pandev, che quest’ultimo aveva diritto a veder dichiarato risolto il contratto di lavoro che lo legava alla Lazio con scadenza al 30 giugno del corrente anno, per fatto e colpa della Società datrice di lavoro, avendo quest’ultima violato nei suoi confronti le norme contrattuali applicabili.
Non solo. Ma la Società è stata anche condannata a pagare un importo ( nella misura massima consentita del 20% della retribuzione ) per risarcimento del danno arrecato, con i suoi comportamenti, al giocatore medesimo, il quale, conseguentemente, ha subito instaurato un nuovo contratto di lavoro con l’Inter, senza alcun indennizzo a favore della Lazio e con un danno, per quest’ultima e per i suoi azionisti, valutabile, secondo la stima del valore di mercato del calciatore a suo tempo pubblicamente resa nota dallo stesso dr. Lotito, in un importo non inferiore ad almeno € 14/15 mln .Ciò premesso, afferma, però, il dr. Lotito che "il giudizio arbitrale non è stato terzo" e ,quel che è più grave, che " qualcuno ha eluso le norme", "il Collegio Arbitrale della Lega ha sempre privilegiato l’AIC ( Associazione Italiana Calciatori n.d.r.)" Laddove non può sfuggire come l’attuale Presidente del Consiglio di Gestione della Lazio affermi che il Collegio arbitrale, non solo non sarebbe stato imparziale, ma, addirittura," avrebbe eluso le norme".
Viceversa, lo stesso Collegio arbitrale, sia pure in composizione diversa, ma l’Organo giudicante è sempre il medesimo, successivamente pronunciandosi sul ricorso presentato dal calciatore Ledesma, avrebbe, sempre secondo il dr. Lotito, " detto la verità" ed attuato una " giustizia giusta". Dal che si deduce che,quando un Organo giudicante si pronuncia in maniera favorevole e gradita al dr.Lotito, è imparziale, giusto e, soprattutto,"non elude le norme", e "non privilegia l’AIC "al contrario, quando lo stesso Organo si pronuncia in maniera a lui sfavorevole e non gradita, è "parziale, ingiusto" o, peggio, "elude le norme" e "privilegia l’AIC". Della serie "Spesso ho una opinione quando sono sdraiato ed una del tutto diversa quando sono in piedi" ( da "Osservazioni e pensieri " di G.CH.Lichtenberg, scienziato e scrittore tedesco 1742-1799) .
Naturalmente gli scriventi sono curiosi ed in attesa di chiarimenti e precisazioni in merito da parte del Collegio arbitrale che si è pronunciato sul caso Pandev.
Va, inoltre,detto,con riferimento al caso Ledesma, che la decisione del Collegio non è entrata nel merito della vicenda , stabilendo chi delle parti aveva ragione e chi torto, essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, poiché, alla data in cui esso era stato presentato, non sussistevano i presupposti per farlo, in quanto, qualora il calciatore avesse ritenuto di essere stato illecitamente escluso dagli allenamenti con la prima squadra anche dopo la data di presentazione del ricorso, avrebbe dovuto, cosa che evidentemente non ha fatto, ripetere la procedura di messa in mora della Società, così come previsto dal CCNL applicabile.
Ma la cosa ancor più paradossale è che l’utilizzazione di Ledesma, il quale ha nuovamente giocato e molto bene, nella partita Parma Lazio del 14 febbraio u.s.,viene , in qualche modo, ricollegata al pronunciamento arbitrale di cui sopra: quasi che, solo per effetto di quest’ultimo, tale utilizzazione si sia resa possibile, dimenticandosi che il calciatore aveva fatto ricorso al Collegio arbitrale proprio perché non veniva utilizzato (!!).
Così come, per lo stesso motivo, ha fatto Pandev, non comprendendosi d’altronde, perché, se, come aveva sostenuto pubblicamente il dr. Lotito, quest’ultimo era in possesso di prove documentali e testimoniali al riguardo, e se "non a caso alcune Istituzioni stanno indagando ( QUALI ? n.d.r.)" non ha promosso, nelle sedi opportune (non certo in sede di Procura Federale che non è un organo competente in ordine all’accertamento dell’eventuale violazione di norme civilistiche), un procedimento per far accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale del calciatore per violazione dell’obbligo di fedeltà e l’illecito storno di dipendente da parte della società che gli avesse fatto offerte in periodo non consentito dalle Norme Federali.
Cosa che, peraltro, gli scriventi avevano suggerito, invano, di fare (vedasi lettera raccomandata A.R., anticipata via fax, del 28 settembre 2009 alla SS Lazio spa), anziché,come avvenuto, estromettere, di fatto, il giocatore dagli allenamenti con la prima squadra e dalla sua utilizzazione in campo, con le disastrose conseguenze economiche di cui alla richiamata decisione arbitrale e con le altrettanto disastrose conseguenze sul piano sportivo che hanno portato la Lazio in zona retrocessione .
Quali sono, poi, "quelle certe cose" per cui dovrebbe "scoppiare una bomba,se tirate fuori "? E perché, dr.Lotito, come dice Lei "non le tira fuori " invece di fare discorsi allusivi e che suonano come messaggi in codice perché chi vuole intendere intenda ?
Ma, sostiene il dr Lotito, sia Pandev sia Ledesma sono stati sempre a disposizione dell’allenatore, senza alcuna preclusione e senza alcun divieto della Società alla loro utilizzazione .
Ne consegue che i calciatori in questione non sono stati utilizzati per mera ed esclusiva volontà e discrezionalità dell’ex allenatore Ballardini. A quest’ultimo, dunque, viene addossata ogni responsabilità per il mancato utilizzo ed è, perciò,da augurarsi che, prima più che poi, il suddetto Ballardini voglia confermare o smentire questa affermazione, se non altro a tutela della propria dignità e reputazione professionale e voglia precisare quali sono le "condizioni interne" che avrebbero pregiudicato la sua attività quale allenatore della Lazio.
Non solo, ma se Ledesma era ed è sempre stato, così come asserisce il dr.Lotito, liberamente utilizzabile da parte dell’ex allenatore Ballardini, senza alcuna preclusione e senza alcun divieto societari, perché mai da parte della Lazio sarebbe stato chiesto allo stesso calciatore, così come pubblicamente reso noto a suo tempo sempre dal dr. Lotito, di sottoscrivere una lettera, già predisposta dalla Società, di"giustificazione", per così dire, del suo comportamento, quale condizione pregiudiziale ed irrinunciabile per essere utilizzato? (La stessa procedura era stata attuata nei confronti del calciatore Stendardo, il quale, infatti, solo dopo aver sottoscritto una pubblica lettera, per così dire, di "contrizione" era stato utilizzato)
Alfredo Parisi e Massimo Rossetti
In esclusiva per "il pallone in confusione"
RIPRODUZIONE (ANCHE PARZIALE) DELL'ARTICOLO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: IL PALLONE IN CONFUSIONE

lunedì 22 febbraio 2010

S.S.Lazio spa: le verità nascoste (1a puntata)

Da oggi pubblichiamo un'inchiesta in quattro puntate sulla situazione reale della Lazio condotta da Federsupporter

Con grande evidenza su "IL GIORNALE" del 13 febbraio, , alle pagine 1 e 19, e su "IL TEMPO" del 20 febbraio,alle pagine 32 e 33, sono stati pubblicati :
a) un articolo a firma di Tony Damascelli che reca un’ampia intervista all’attuale azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Gestione della SS Lazio spa, dr.Claudio Lotito;
b) il resoconto di un forum con una ampia intervista allo stesso dr. Lotito.
L’ articolo e l’intervista sub a) sono titolati : "Lotito: vi racconto cosa succede alla Lazio" e " Vi racconto la mia verità sulla Lazio",mentre le dichiarazioni a Il Tempo recano il titolo " Voglio moralizzare il sistema" (in prima pagina), "Mi contestano ma tutti mi imitano" ( alle pagine 32 e 33).
Il secondo titolo dell’intervista a "Il Giornale" sembra il più appropriato ai contenuti dell’intervista stessa e, più in generale, a tutte le dichiarazioni rese, in quanto, dalla lettura di queste ultime, si ricava che , in effetti, si tratta proprio e solo della "sua"verità: cioè quella del dr.Lotito.
I fatti, e non le opinioni, dimostrano, però,che ci sono (sarebbero) ben altre "verità" sulla Lazio che lo stesso dr.Lotito non racconta, così come la gran parte dei più importanti mass media, sia a livello nazionale sia a livello locale, omette di raccontare.
Riteniamo, dunque, opportuno raccontare alcuni fatti, non raccontati, seguendo il modello espositivo dei romanzi d’appendice: vale a dire, per singoli capitoli e per puntate successive.
Ciò sia per favorire la lettura o l’ascolto di ogni specifico capitolo e puntata, sia per accrescere la suspence nel lettore o nell’ascoltatore.

Il sistema di governo societario
La SS Lazio spa è l’unica fra le Società calcistiche quotate in borsa ( le altre sono, come noto, Juventus e Roma ) ad aver adottato ed a mantenere il sistema di governo societario così detto "dualistico" che svuota di diritti e poteri l’assemblea dei soci e che rende,in pratica, gli azionisti di minoranza,che nella Lazio rappresentano, pur sempre, oggi circa il 33 % del capitale sociale,degli "invisibili".
Vale a dire dei soggetti privi di qualsiasi, effettivo, non solo potere di partecipazione alla vita societaria, ma persino di qualsiasi conoscenza di tale vita.
Se, peraltro, l’adozione del suddetto sistema"dualistico" poteva giustificarsi allorché l’azionariato della Lazio risultava frammentato, il mantenimento di tale sistema non trova più alcuna oggettiva e valida giustificazione, dal momento in cui il dr.Lotito, quale azionista, direttamente ed indirettamente, di riferimento ( dichiara di detenere oltre il 67 % del capitale sociale) e che gestisce la Società ( è da sempre il Presidente del Consiglio di Gestione), è l’azionista,non solo, per l’appunto, di riferimento, ma anche di comando della Lazio, non soggetto,dunque, ad alcuna "mediazione" o "compromesso" e che può fare, e fa, esattamente tutto ciò che vuole.
Pertanto, l’unico, plausibile motivo per cui si continua a mantenere il sistema di governo societario così detto "dualistico" non può che essere quello di totale ed assoluto straniamento degli azionisti di minoranza dalla vita societaria, realizzandosi così un modello di gestione che, nel gergo tecnico, suole definirsi di " dittatura della maggioranza"o, se si preferisce, di " dominio tirannico" della Società. Il che, evidentemente, corrisponde a "quel senso spiccato di proprietà" di cui parla il dr. Lotito ed al fatto che, sempre secondo il dr.Lotito, una società per azioni quotata in borsa e che produce e vende spettacolo sportivo non farebbe parte di un "sistema produttivo", rimanendo del tutto ignoto ed imperscrutabile a quale mai altro "sistema" dovrebbe appartenere.
di Massimo Rossetti e Alfredo Parisi
(in neretto e in corsivo le dichiarazioni del dr.Lotito rilasciate a "Il Giornale" del 13 febbraio 2010 e a "Il Tempo del 20 febbraio)
(1a puntata, continua……)
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il pallone in confusione

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