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giovedì 14 ottobre 2010

Federsupporter sollecita la Consob sugli andamenti anomali della Lazio in Borsa

Federsupporter, costituita per atto pubblico il 25 gennaio 2010, (Rep.n.89151,Racc.n.26421- Notaio Riccardo de Corato- Reg.in Roma 4/02/2010 n. 3858) è l’Associazione che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società sportive, quali azionisti delle stesse e quali consumatori dello spettacolo prodotto e offerto dalle suddette società e, più in generale, da associazioni sportive.
E’, pertanto, nell’interesse dei piccoli azionisti della SS Lazio spa che chiede a Codesta Commissione quanto segue.
A far data dalla metà del mese di settembre u.s. e fino ad oggi si è registrato un incremento del prezzo del titolo Lazio di oltre il 61% a fronte di un volume di azioni scambiate, sempre nel periodo richiamato, pari a circa n. 16.000.000 che rappresentano oltre il 23 % del capitale sociale .
L’analisi delle compravendite intervenute nel suddetto periodo evidenzia una movimentazione dei titoli del tutto anomala rispetto al passato e assolutamente non in linea con l’andamento del mercato e, in particolare, del settore di appartenenza.
Peraltro, l’anomalo andamento evidenziato desta maggiore perplessità poiché, nonostante l’elevato numero e l’elevata percentuale dei titoli scambiati, non risulta, almeno finora, che vi sia stata comunicazione a codesta Commissione ed al mercato della comparsa di soci rilevanti ( titolari di azioni oltre il 2% del capitale sociale) e/o di patti parasociali intervenuti tra soci individualmente titolari di azioni non oltre la soglia del 2% .
D’altronde, risulta poco spiegabile e plausibile che vi sia stata o vi sia una così forte inversione di tendenza., in assenza, come rilevato, di elementi e circostanze relativi all’andamento del mercato, al settore di appartenenza della società ed alla società stessa, tali da giustificare una improvvisa e consistente immissione e acquisizione sul mercato stesso di titoli di cui, per lungo tempo, vi era stata scarsa disponibilità e che avevano suscitato scarso interesse al loro acquisto, in un così breve lasso di tempo.
Aggiungasi che il fenomeno appare tanto più anomalo in quanto, come noto, la SS Lazio spa è tecnicamente incontendibile ( l’attuale socio di maggioranza controlla circa il 67% del capitale sociale ) ed in quanto lo stesso socio di maggioranza ha, ripetutamente e pubblicamente, dichiarato di non aver alcuna intenzione di cedere il proprio pacchetto di controllo.
Sussistono, pertanto, ad avviso della scrivente, tutti i presupposti e tutte le condizioni affinché codesta Commissione, come sicuramente ha già fatto e farà, svolga una tempestiva, attenta, intensa e rigorosa attività di vigilanza , di controllo e di indagine, dando pronta comunicazione al mercato dell’esito di tale attività, onde prevenire e scongiurare eventuali abusi sotto forma di insider trading o di manipolazione del mercato.

mercoledì 6 ottobre 2010

Le problematiche dell'impresa sportiva affrontate in un convegno a Genova

Le problematiche della trasformazione delle società sportive in imprese sono state esaminate in un convegno a Genova tenuto ieri presso la sede di Confindustria Liguria. “Dalla società sportiva all’impresa sportiva” è il titolo dell’incontro organizzato da Federprofessional, Federsupporter e Criteria Ricerche. Ha aperto i lavori Alfredo Parisi, presidente di Federsupporter e amministratore di Criteria Ricerche srl, che ha evidenziato che in particolare nel mondo del calcio italiano soltanto la Juventus finora ha adottato nella sua gestione criteri d’impresa. A differenza delle altre realtà internazionali, come ad esempio quella inglese, le società italiane dipendono oggi in larga parte dai ricavi da diritti tv (40,7% sul totale), mentre le suddette realtà internazionali presentano introiti provenienti in maggior parte da biglietteria e merchandising.Il direttore della comunicazione di Banca Carige, Antonello Amato, ha parlato dell’importanza delle sponsorizzazioni sportive, che oggi sono intese come atti di liberalità, e che invece, sempre nella logica di impresa, dovranno essere sempre più viste come investimenti da parte degli sponsor per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti e servizi.Il reggente della Fondazione Genoa 1893, prof. Andrea D’Angelo, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del “capitale umano” costituito dai tifosi. D’Angelo ha spiegato il modello partecipativo rappresentato dalla Fondazione che, al di là sinora poco felici esiti di esperienze di azionariato popolare e diffuso, può rappresentare un giusto punto d’incontro tra l’esigenza di salvaguardare una gestione efficiente della società con l’esigenza di garantire forme di partecipazione dei tifosi alla vita societaria.Felice Pulici, consigliere di Federsupporter e noto ex portiere della Lazio campione d’Italia 1974, si è soffermato sul calcio giovanile e l’importanza dei vivai. Pulici ha proposto una diversa regolamentazione dei campionati giovanili che faciliti il progressivo passaggio all’attività professionistica e permetta maggiori possibilità ai giovani calciatori di formarsi, non solo tecnicamente, giocando un maggior numero di partita.Diego Tarì, direttore pianificazione e sviluppo dell’Istituto Ligure Mobiliare, si è occupato degli stadi come strumento di accrescimento patrimoniale e di incremento dei ricavi delle società calcistiche, evidenziando come la costruzione di nuovi stadi polifunzionali, che pure presenta elementi positivi, non sia una componente risolutiva per il risanamento finanziario delle società stesse come spesso erroneamente si vuole far credere. In ogni caso, secondo Tarì, la costruzione di nuovi stadi che non necessariamente devono essere di proprietà delle società non può costituire il pretesto per far diventare lo stadio un accessorio per eventuali speculazioni immobiliari.L’avvocato Roberto Betti, tributarista e consigliere di Federsupporter, si è soffermato sulle problematiche di carattere fiscale che sono state finora molto sottovalutate dalle società sportive e che, se non prese nella dovuta considerazione, possono avere nel tempo effetti dirompenti sui bilanci delle suddette società. All’intervento dell’avvocato Betti si è agganciato quello dell’avvocato Massimo Rossetti, responsabile dell’area giuridica di Federsupporter, il quale ha parlato di alcune specifiche questioni attinenti al rapporto di lavoro dello sportivo professionista, evidenziando l’anacronismo e le contraddizioni a cui può dar luogo il mantenimento della qualificazione di tale rapporto come lavoro dipendente. Inoltre, l’avv. Rossetti si è soffermato su alcune problematiche relative alla tessera del tifoso.Il dottor Davide Scapini, agente Fifa di calciatori, ha parlato della necessità di meglio regolamentare l’attività di agente, anche per evitare opacità e abusi che si verificano, preoccupandosi di rendere omogenea e compatibile la disciplina Fifa in materia con le norme generali del nostro ordinamento, tenuto conto della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.L’avvocato Gianpaolo Maraini, dello studi D’Angelo, ha evidenziato l’importanza del fatto che le società sportive si adeguino alla normativa del decreto legislativo 231/2001 per evitare che eventuali reati commessi dagli esponenti delle stesse società possano comportare gravi conseguenze per queste ultime, non solo sul piano civilistico ma anche sul piano di eventuali sanzioni sportive.Il dottor Luca Barabino, consigliere del Genoa cfc e presidente della Barabino & Partners, si è occupato del valore del marchio sportivo e della sua valorizzazione nell’ottica d’impresa per cui mentre oggi sono le società che guardano al mercato, in futuro sia sempre di più il mercato a guardare le società. Ha concluso i lavori il prof. D’Angelo sottolineando lo spessore professionale degli interventi, il successo di partecipazione al convegno e l’auspicio che tali iniziative possano ripetersi e riscuotere l’attenzione delle istituzioni sportive e politiche.

giovedì 23 settembre 2010

Federsupporter risponde agli azionisti della Lazio riguardo alla speculazione sul titolo

Con riferimento a recenti movimenti che hanno interessato l’assetto azionario della SS Lazio spa, alcuni nostri Associati ed esponenti dell’informazione hanno formulato una serie di domande e di richieste di informazioni tecniche sulla specifico tema.
Dopo la chiusura di borsa del 15 settembre che aveva fatto registrare un volume di scambi elevato, portando il prezzo del titolo ad un + 11,61%, erano prevedibili fasi di volatilità del titolo stesso, pur nella marginalità dei valori espressi in euro, titolo che registrava infatti una flessione del 5,20%, cui seguivano oscillazioni al rialzo, ancorché con volumi trattati modesti, tanto da avvicinare la quotazione del 20 settembre (€ 0,345) al prezzo fatto registrare il 15 s.m. ( € 0,346).
E’ proprio la marginalità della potenziale speculazione, in funzione dei volumi trattati e dei prezzi stessi, a caratterizzare i movimenti del titolo.
Si pensi che nella giornata di borsa del 16 corrente , nelle fasi di chiusura del mercato sono stati acquistati n. 57.000 titoli per un controvalore di € 18.236,00 e venduti n. 64.420 titoli per un controvalore di € 22.240,00.
Giorno Volumi trattati Prezzo unitario Variazione % prezzo
15 settembre 1.717.644 0,346 +11,61
16 settembre 1.047.031 0,328 - 5,20
17 settembre 85.619 0,335 + 2,13
20 settembre 860.260 0,345 + 2,99
Al fine di consentire di valutare l’evoluzione degli avvenimenti con maggiore consapevolezza, si è, pertanto, ritenuto opportuno formulare una serie di precisazioni , sotto forma di risposta a specifiche domande, nella nota redatta dall’Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter.
Ci teniamo, comunque, a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti inoltrando i quesiti e le osservazioni a http://www.federsupporter.it/.
Alfredo Parisi


Precisazioni di carattere tecnico con riferimento ad alcuni movimenti nell’assetto azionario della SS Lazio spa
(A cura dell'avvocato Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Legale e Giuridica Federsupporter)
 
Qual è l’attuale assetto azionario della SS Lazio spa?
Il pacchetto azionario della Lazio è attualmente controllato per circa il 67 % , per il tramite di
Lazio Events srl, dal dr. Claudio Lotito, mentre il residuo 33% circa è frazionato in capo a soci, dei quali nessuno, almeno fino al momento in cui si scrive, è socio rilevante.
Che cosa significa essere socio rilevante e quali obblighi di comunicazione ciò comporta ?
In base al T.U.F. (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), è socio rilevante colui il quale ha una partecipazione azionaria in una società quotata in misura superiore al 2 % L’assunzione della qualità di socio rilevante comporta l’obbligo di comunicazione alla Consob di tale partecipazione. La comunicazione, in base al vigente Regolamento Consob in materia, và effettuata senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dal giorno dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo.
A propria volta, la Consob pubblica l’informazione acquisita entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione.
L’omessa comunicazione alla Consob comporta il divieto di esercizio del diritto di voto inerente alle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.
Che cosa sono i patti parasociali e quali obblighi di comunicazione comportano?
I patti parasociali, in qualunque forma stipulati ( quindi, anche non scritti), devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione e devono essere pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione stessa.
Per patti parasociali devono intendersi quelli aventi ad oggetto : l’esercizio del diritto di voto; l’istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio di tale diritto; l’imposizione di limiti al trasferimento delle relative azioni; l’esercizio anche congiunto di una influenza dominante sulla società.
In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui in precedenza i patti sono nulli e non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali gli obblighi stessi non siano stati adempiuti.
Per quanto detto sub 2), più soggetti che avessero acquistato o che acquistino azioni della SS Lazio in misura non superiore al 2 % non avrebbero alcun obbligo di comunicazione alla Consob.
Quanto sopra a meno che non avessero stipulato o non stipulino tra di loro, anche in forma non scritta, patti parasociali.
Come si compone il Consiglio di Sorveglianza della Lazio spa?
L’art. 24, III comma, dell’attuale Statuto della SS Lazio recita : " .. Alla minoranza è riservata l’elezione di due componenti effettivi e di un supplente".
Siccome il suddetto Consiglio è oggi composto da cinque membri effettivi, la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi su cinque .Lo Statuto prevede, inoltre, che la nomina del Consiglio avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto a presentare tali liste solo gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ( art. 24, IV comma ). Le liste si compongono di due sezioni : una per i candidati a Consigliere effettivo e l’altra per i candidati a Consigliere supplente. Ogni azionista o gruppo di azionisti non può presentare più di una lista e non può votare per liste diverse. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista maggioritaria) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista, un numero di membri effettivi pari al totale numero da cui è composto il Consiglio ( oggi 5 membri effettivi) meno uno e due supplenti ( art. 24, XII comma, punto n. 1 ) .
Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ( lista minoritaria) sono tratti, sempre nell’ordine progressivo di cui sopra, i "..restanti membri effettivi e l’altro supplente.." ( art. 24, XII comma, punto n. 2 ) .
A.A.
Da una attenta e coordinata lettura del complesso delle norme statutarie che presiedono alla elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Consiglio di Sorveglianza, salta agli occhi una singolare contraddizione tra il fatto che la minoranza ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed il fatto che dalla lista di maggioranza è tratto un numero di membri effettivi pari al totale del numero del quale si compone il Consiglio meno uno.
E’ evidente, infatti, che, se dalla lista di maggioranza debbono essere tratti tutti i componenti del Consiglio meno uno, alla minoranza, diversamente da quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello Statuto, verrebbe attribuito il diritto ad eleggere, non due membri effettivi dello stesso Consiglio, bensì soltanto uno.
L’ipotesi, a mio avviso, più probabile e verosimile, anche se la più banale, è che, in sede di redazione e scritturazione dello Statuto, si sia incorsi in un errore materiale, scrivendo che dalla lista maggioritaria debbono essere tratti tutti i componenti effettivi del Consiglio meno uno, anziché meno due, come si sarebbe dovuto scrivere in attuazione di quanto stabilito dall’art. 24,III comma, dello statuto medesimo.
Non è pensabile, infatti, e, diversamente, sarebbe molto grave, che, intenzionalmente, si sia voluto, con una mano, garantire un diritto alla minoranza e, con l’altra, dimezzarlo, come in una sorta di giuoco di prestigio eseguito da un illusionista.
In ogni caso, essendo la disposizione di cui all’art. 24, XII comma, punto n. 1, meramente applicativa ed attuativa delle disposizioni circa la composizione del Consiglio di Sorveglianza, in particolare, per quello che qui interessa, della disposizione di cui al III comma dello stesso art. 24, nel contrasto di disposizioni, non può che darsi prevalenza a quella che riserva e garantisce alla minoranza, non un solo membro effettivo, bensì due, del suddetto Consiglio.
In altri termini, essendo per la minoranza il risultato ( due membri effettivi) previsto e garantito, il meccanismo di calcolo deve essere tale da conseguire tale risultato, non potendo modificare quest’ultimo.
Se, dunque, il meccanismo è sbagliato perché non consegue il risultato voluto, quello che deve essere modificato non è il risultato stesso, bensì il meccanismo perché esso si adegui al secondo.
Quali sono i poteri-doveri del Consiglio di Sorveglianza ?
Il modello di gestione così detto "dualistico" adottato dalla Lazio, unica fra le società di calcio quotate, fa sì che al Consiglio di Gestione sia attribuita, per l’appunto, l’attività gestionale, mentre
al Consiglio di Sorveglianza siano attribuite le più importanti competenze che, nel modello così detto " tradizionale", ( Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale ) sono attribuite all’assemblea, fra tutte l’approvazione dei bilanci, nonché le competenze attribuite al collegio sindacale.
Le più importanti prerogative del Consiglio di Sorveglianza, oltre, come detto, l’approvazione dei bilanci, consistono nella nomina e revoca dei membri del Consiglio di Gestione , nell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di tali membri, nella presentazione di denunzia al Tribunale se vi è fondato sospetto che detti membri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.
Ma, forse, il più rilevante potere-dovere istituzionale che compete al Consiglio di Sorveglianza, almeno nella normalità ed ordinarietà dei casi, è quello della vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.
Peraltro, sotto quest’ultimo profilo ( vigilanza sostanziale circa l’efficienza della gestione ), và sottolineato che, qualora, come nel caso della Lazio, il sistema " dualistico" sia adottato da una società quotata, il potere-dovere di vigilanza sostanziale da parte del Consiglio di Sorveglianza deve essere ancora più attento ed intenso, dovendosi salvaguardare, in questo caso, interessi più generali connessi al buon funzionamento del mercato mobiliare.
Và, altresì, sottolineato che, sempre secondo la migliore dottrina, l’adozione del sistema " dualistico" deve ritenersi una scelta meramente opportunistica, fino a poter sconfinare in un vero e proprio abuso di diritto, laddove non esistano i presupposti oggettivi per tale scelta : vale a dire un capitale sociale polverizzato in una miriade di piccoli azionisti e, perciò, in assenza di un forte azionista di comando o in assenza di soci interessati a svolgere la funzione dirigente.
In mancanza dei succitati presupposti oggettivi, la scelta in questione può essere solo voluta da un socio, concentratario del capitale di comando e, per di più, titolare della funzione dirigente e gestoria della società, evidentemente insofferente del dibattito assembleare, di ogni forma di confronto con la minoranza e di un attento controllo e di una intensa vigilanza sulla gestione ( cfr. Francesco Galgano in " Diritto Commerciale .Le società " editore Zanichelli 2009, pagg. 348,349).
In una situazione come quella descritta non v’ dubbio, infatti che l’organo di controllo e di vigilanza e l’organo gestorio vengano ,di fatto, a trovarsi, rispettivamente, nella condizione di controllore/controllato e di controllato/controllore.
Ciò per di più in assenza, almeno finora, di una minoranza azionaria organizzata e rappresentativa, individualmente o in gruppo, di una partecipazione almeno superiore al 2- 2,5 % del capitale sociale.
Una situazione, dunque, che configura quello che si usa chiamare " dittatura della maggioranza" : una soluzione certamente non appropriata ad una società per azioni quotata.

Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2 % del capitale?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare fatti che si ritengono censurabili al Consiglio di Sorveglianza che deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea .
Che cosa si può fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 2,5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di tale partecipazione, nel caso della Lazio, come già detto, si ha il diritto di eleggere due membri effettivi ed uno supplente del Consiglio di Sorveglianza ( le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza della Lazio dovrebbero tenersi, secondo il calendario pubblicato dalla Lazio, nell’assemblea annuale prevista nel periodo compreso tra il 18 e il 28 ottobre prossimo).
Che cosa si ò fare con il possesso o la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 5 %?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si possono denunciare al Tribunale del luogo ove ha sede la società fatti che suscitino il fondato sospetto che la gestione, in violazione dei suoi doveri, abbia compiuto gravi irregolarità che possano recare danno alla società.
Che cosa si può fare con il possesso o con la rappresentanza di una partecipazione azionaria di almeno il 10%?
Con il possesso o la rappresentanza di una tale partecipazione si ha il diritto di far convocare senza ritardo l’Assemblea.
Ne discende che un socio o più soci, rappresentativi di una partecipazione di almeno il 10% e che puntassero ad acquisire il controllo della società, constatata l’impossibilità di lanciare un’OPA ostile, controllando l’attuale socio di maggioranza ben oltre il 50% del capitale sociale, potrebbero far convocare l’Assemblea della società con all’ordine del giorno la proposta di un aumento di capitale, soprattutto se fossero a conoscenza dell’indisponibilità del socio maggioritario a sottoscrivere tale aumento. L’aumento deliberato, infatti, ove inoptato dal suddetto socio, potrebbe essere sottoscritto dai soci proponenti e dagli altri soci, esercitando essi il diritto di prelazione sulla sottoscrizione dell’inoptato stesso. E’ chiaro che, in questo modo, in specie in presenza di un aumento consistente del capitale sociale, la partecipazione in possesso del socio maggioritario si diluirebbe ed il controllo della società potrebbe passare di mano.
E’ evidente, altresì, che il socio di maggioranza, qualora impedisse l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’aumento di capitale proposto, votando contro la proposta, si assumerebbe la grave responsabilità di un mancato rafforzamento della società, rendendo palese che il suo primario interesse non è quello generale di tale rafforzamento, bensì quello individuale e personale del mantenimento, ad ogni costo, del controllo societario.
Quale è la responsabilità degli amministratori di una società?
Gli amministratori o gestori, in quest’ultimo caso, qualora la società sia retta dal sistema "dualistico", sono responsabili del loro operato nei confronti della società stessa, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. In particolare, per quanto riguarda la responsabilità verso la società, si impone loro, per legge, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Più precisamente, si tratta di diligenza professionale e non della diligenza comune ed ordinaria che si richiede a quello che viene chiamato il " buon padre di famiglia".
Tale diligenza, pertanto, deve essere connotata da particolare prudenza e perizia nell’agire,evitandosi operazioni arrischiate e dovendosi rispondere per gli errori dovuti ad imperizia, commessi nella gestione ( cfr. opera sopra citata, pag. 329 ).
A quali principi deve essere conforme la redazione dei bilanci?
I principi, previsti dalla legge, in base ai quali devono essere redatti i bilanci delle società, sono quelli della chiarezza, verità e correttezza, la quale ultima implica anche il principio della completezza. Ulteriori principi, a corredo di quelli sopra enunciati, sono: la prudenza, la competenza e la coerenza di esposizione dei dati. Il rispetto di tutti i suddetti principi è mezzo al fine principale del bilancio: vale a dire il compiuto assolvimento della sua funzione informativa.
Ne consegue che la Giurisprudenza, in specie di legittimità ( Cassazione ) , ha sancito che è nulla la delibera di approvazione di un bilancio non veritiero e che è annullabile la delibera che approvi un bilancio redatto in violazione degli altri principi in precedenza indicati, quali : chiarezza, correttezza, completezza, prudenza, competenza e coerenza ( cfr. anche in questo caso l’opera sopra citata, pagg. 355-356 e 372-373).

venerdì 17 settembre 2010

Federsupporter/Rinnovo contratto calciatori: coniugare diritti e flessibilità

Già il 30 luglio u.s. avevo commentato con alcune mie note (vedasi www.federsupporter.it) la disdetta del CCNL dei calciatori,le sue possibili conseguenze e le possibili prospettive del suo rinnovo. In questi giorni è previsto che si tenga una fitta serie di incontri tra la Lega Calcio, l’AIC e la FIGC in ordine al rinnovo del suddetto CCNL, soprattutto per scongiurare lo sciopero dei calciatori proclamato dall’AIC e che dovrebbe essere effettuato il 25 e 26 settembre prossimi. Ciò premesso, ritengo utile ed opportuno sottoporre all’attenzione di tutti i soggetti interessati le ulteriori considerazioni che seguono, da me svolte in base alla mia pluriennale esperienza di giuslavorista ed alla mia pluriennale esperienza acquisita nel corso di tanti anni di Direzione Generale dell’Associazione Professionale Rappresentativa dei Dirigenti e dei Quadri Superiori dell’Industria ( FEDERMANAGER) per la quale ho negoziato e concluso tanti CCNL di categoria. Le mie considerazioni riguardano soprattutto alcuni punti specifici della vera e propria piattaforma rivendicativa avanzata nei giorni scorsi dalla Lega Calcio per poter procedere al rinnovo del CCNL disdettato e che ha provocato, come reazione, la proclamazione dello sciopero da parte della AIC.

Parte economica

A me sembra che questo sia, o possa essere, il punto di minor attrito fra le parti. La rivendicazione, infatti, ad opera della Lega Calcio del fatto che la retribuzione del calciatore sia formata,sempre di meno, da una parte rigidamente fissa e, sempre di più, da una parte flessibile e variabile in funzione di alcuni parametri ( per es. : numero di gare giocate, titoli vinti, classifica conseguita, goal segnati o subiti, etc.) non ha trovato e non trova, almeno così pare, una opposizione pregiudiziale da parte della AIC. D’altronde, sarebbe assolutamente anacronistico che, proprio i calciatori, si opponessero ad una ormai generalizzata tendenza di tutto il mondo del lavoro verso forme di retribuzione sempre più flessibili e variabili, tenuto conto della globalizzazione dei mercati e della variabilità, per non dire volatilità, dei mercati stessi.

Parte normativa

Non v’è dubbio, almeno a mio parere, che i motivi di contrasto più acuti e più difficilmente componibili siano costituiti da alcune rivendicazioni avanzate dalla Lega Calcio in materia di norme regolanti il rapporto di lavoro del calciatore e che mettono in giuoco fondamentali diritti di quest’ultimo sia come lavoratore sia come cittadino e come persona. Né, a tale proposito, la rilevanza delle questioni in discussione può essere superficialmente e demagogicamente disconosciuta, trattandosi di lavoratori con alte retribuzioni.

Il trattamento retributivo

Si consideri, al riguardo, che non è vero o non è del tutto vero che tutti i calciatori di serie A godano di trattamenti retributivi molto elevati e, comunque, in questo caso, se comparazioni si vogliono fare, esse andrebbero correttamente fatte, non con gli stipendi di operai ed impiegati, bensì con quelli di fasce alte del lavoro dipendente, quali i top manager, non potendosi negare che il calciatore e, in specie, quello di serie A, sia equiparabile o assimilabile alle figure apicali del lavoro subordinato.

Ma, a parte ciò, la considerazione prevalente o, per meglio dire, assorbente, è che diritti fondamentali del lavoratore, come tale e, ancor di più, come cittadino e come persona, non possono mai essere denegati o affievoliti in funzione della retribuzione o del reddito percepito. Sotto questo profilo, alcune rivendicazioni della Lega Calcio non possono non suscitare perplessità. Più precisamente, mi riferisco al fatto che, in caso di infortunio del calciatore, si vorrebbe che la scelta dei medici, delle cure e delle strutture sanitarie fosse lasciata esclusivamente alla società di calcio . Cosa che, a mio avviso, si pone – si porrebbe- in stridente contrasto con quanto stabilito dall’art. 32, II comma, della Costituzione secondo cui : “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Come può – potrebbe – dunque, una disposizione della contrattazione collettiva di lavoro obbligare un lavoratore a sottoporsi a trattamenti sanitari, con medici e strutture unilateralmente ed insindacabilmente scelte dal datore di lavoro?

L’infortunio

Del tutto legittimo, lecito e, a mio avviso, equo sarebbe, invece, che, in caso di infortunio, qualora il calciatore accetti le scelte sanitarie della società, il costo delle medesime ricada integralmente sulla società stessa, mentre, ove il calciatore scelga medici, trattamenti e strutture sanitarie diverse, di sua esclusiva fiducia, il costo delle medesime ricada sulla società stessa in una misura percentuale ed assoluta contrattualmente predeterminata, rimanendo a carico del calciatore costi che eventualmente residuassero in eccedenza a tale plafond. D’altra parte, resta sempre fermo il diritto- dovere della società di verificare l’idoneità del calciatore in esito al trattamento sanitario dallo stesso prescelto.

Il trasferimento “obbligato”

Un’altra richiesta avanzata dalla Lega Calcio che suscita perplessità è quella per cui i calciatori ritenuti in esubero possano essere emarginati rispetto agli altri e che debbano essere obbligati ad accettare il trasferimento ad altra società a parità di condizioni economiche e di “ condizioni omogenee di competitività”.

Laddove sembra che ci si dimentichi del fatto che il calciatore è qualificato per legge ( Legge 23 marzo 1981, n.91) come lavoratore subordinato e che, di conseguenza, il contratto che lo lega alla società di calcio è di lavoro dipendente, con durata prestabilita ( contratto di lavoro a termine) e che, a seguito della famosa sentenza Bosman (Corte di Giustizia Europea 15 dicembre 1995), nessun calciatore può essere obbligato ad accettare il trasferimento ad altra società per tutta la durata del rapporto contrattuale.

L’emarginazione

Quanto alla possibilità per le società di calcio di marginalizzare calciatori ritenuti in esubero, quand’anche la AIC accettasse tale possibilità e questa fosse contrattualizzata, saremmo in presenza, a mio parere, di una disposizione contrattuale nulla perché contra legem. Infatti, tutti gli atti ed i comportamenti, tipici o atipici, volti alla marginalizzazione del lavoratore, meglio noti sotto il nome omnicomprensivo di “ mobbing”, con il fine, tra gli altri, di allontanarlo dalla comunità in seno alla quale presta la propria opera, sono vietati e sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 C.C. che, in attuazione del diritto costituzionale ( art. 32 Costituzione) alla salute psico-fisica ed alla tutela della personalità, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di salvaguardare, per l’appunto, non solo la persona fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore stesso. Le pratiche di “ mobbing” possono essere, altresì, rilevanti e sanzionabili sul piano penale, ai sensi degli artt. 572 (Maltrattamenti) e 610 ( Violenza privata ) C.P. Una forma tipica di “ mobbing” può consistere nella dequalificazione professionale che può estrinsecarsi nella privazione, totale o parziale, di compiti e in una, totale o parziale, inattività forzosa, potendosi richiamare, in questo caso, non solo la violazione dell’art. 2087 ma anche dell’art. 2103 C.C. che impone al datore di lavoro di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto. Nessuna norma contrattuale può – potrebbe –, dunque, legittimare e rendere lecita la marginalizzazione del calciatore ritenuto in esubero.

L’accettazione del trasferimento- Soluzioni alternative

Lo stesso dicasi per quello che concerne l’obbligatorietà per il calciatore di accettare il trasferimento ad altra società, sebbene alle medesime o, addirittura, più favorevoli condizioni economiche ed a “ condizioni omogenee di competitività” ( come poi, in concreto sia possibile o agevole valutare l’assoluta omogeneità di “ condizioni di competitività” rimane , almeno per me, assolutamente oscuro).

E’ evidente, infatti, che l’obbligo di un calciatore sotto contratto di trasferirsi ad altra società, pur alle condizioni sopra specificate, cozzerebbe con quanto disposto dalla sentenza Bosman, rappresentando una chiara restrizione alla libertà del calciatore stesso, come lavoratore, di decidere con chi e dove lavorare. Le legittime e corrette soluzioni del problema rappresentato da esuberi di calciatori possono essere ricercate, a mio avviso, in altri modi. Il primo può consistere in una riduzione dell’attuale durata massima (cinque anni) dei contratti di lavoro dei calciatori.

Tale durata andrebbe ridotta, sempre a mio avviso, a tre anni, poiché, tenuto conto della notevole variabilità di condizioni e situazioni che possono determinarsi specialmente in ambito calcistico, un arco temporale di cinque anni finisce per “ingessare” il rapporto e per togliere flessibilità in uscita alle società. Peraltro, queste ultime non possono pretendere di sfruttare la durata quinquennale del rapporto con il calciatore per diluire, nel tempo, l’onerosità degli stipendi ai calciatori medesimi e, però, non accettare, conseguentemente, una eccessiva stabilizzazione e, come ho detto, una vera e propria “ ingessatura” del rapporto. La formula giusta, pertanto, potrebbe essere: contenimento delle retribuzioni, in specie per la componente fissa, e contenimento della durata contrattuale. Il secondo modo, eventualmente complementare con il primo, può consistere nella previsione nel contratto individuale di lavoro di una clausola risolutiva espressa dello stesso a favore, non solo del calciatore, come già largamente avviene (le così dette “ clausole rescissorie”, anche se di risoluzione si tratta e non di rescissione: la quale ultima attiene allo scioglimento di un contratto stipulato da una delle parti in stato di necessità o di pericolo), bensì anche delle società. L’indennizzo alla parte che subisce il recesso anticipato potrebbe essere determinato al momento della stipulazione del contratto, ovvero nel corso di esso, oppure al momento in cui entrambe le parti entrassero nell’ordine di idee di risolvere anticipatamente il contratto stesso per mutuo consenso.

L’arbitraggio

Potrebbe essere, altresì, previsto che, in caso di mancato accordo circa la determinazione dell’importo dell’indennità, tale determinazione venga attribuita ad uno o più terzi scelti dalle parti nell’ambito di un elenco di arbitratori concordato dalla Lega Calcio e dalla AIC. L’arbitraggio, a differenza dell’arbitrato che ha lo scopo di comporre una controversia insorta tra le parti, ha lo scopo di integrare il contenuto della dichiarazione di volontà dalle stesse formulata.

Il distacco

Il terzo modo può consistere nella previsione, nell’ambito del rapporto di lavoro calcistico, dell’istituto del distacco. Tale istituto, da ultimo disciplinato dal decr.lgs n 276/2003, regola il trasferimento (distacco) di un lavoratore da una impresa ad un’altra per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. I requisiti del distacco sono: l’esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante ( la società di calcio che non ritenesse più utilizzabile un proprio calciatore potrebbe avere l’interesse che possa essere utilizzabile presso altra società affinchè il valore del calciatore stesso non diminuisca); la temporaneità del distacco ( la durata del distacco non può coincidere con l’intera durata del rapporto lavorativo. Ne deriva che, se, per esempio, la durata del contratto del calciatore fosse di tre anni, il distacco dovrebbe essere inferiore a tale durata); il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo in favore del lavoratore ( la società distaccante, perciò, dovrebbe garantire al calciatore distaccato lo stesso trattamento economico e normativo, fermo restando che il costo di tale trattamento può essere addebitato alla società distaccataria in base ad accordi intercorsi con la società distaccante). Va sottolineato che, con il distacco, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo alla società distaccante e, quindi, il distacco non può essere rifiutato dal lavoratore e, in particolare, relativamente al calciatore, non configurandosi un trasferimento, verrebbe, in questo modo, rispettata la sentenza Bosman.

L’arbitrato

Condivido, inoltre, la richiesta della Lega Calcio di una diversa disciplina dell’arbitrato in tema di controversie tra società e calciatori onde rafforzare il principio di assoluta terzietà del Presidente del Collegio Arbitrale. Tale Presidente, infatti, andrebbe scelto, di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, andrebbe nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Milano ; in ogni caso, il Presidente del Collegio dovrebbe essere persona del tutto estranea sia alla Lega Calcio sia alla AIC.

Le attività extracalcistiche

Ritengo, infine, opportuno che vengano specificate e tipizzate tutte le attività del calciatore ritenute incompatibili con l’attività di quest’ultimo, quali, per esempio : pratica di sport pericolosi, abuso di alcolici, uso di sostanze stupefacenti, superamento di limiti di velocità ed altre gravi violazioni di norme del Codice della Strada per effetto della guida di auto o motoveicoli.

Nel contempo, dovrebbe, però, essere sempre garantita piena libertà di manifestazione del pensiero (divieto dei così detti “ silenzi stampa”), ferma restando la responsabilità del calciatore per le dichiarazioni rese. Nessun lavoratore, infatti, pur vincolato da obblighi di fedeltà, collaborazione, riservatezza e subordinazione, può essere impedito dal manifestare liberamente le proprie opinioni e anche, eventualmente, le proprie critiche al datore di lavoro, purchè espresse, per forma e contenuto, nel rispetto della verità dei fatti e del decoro del datore di lavoro.

Massimo Rossetti

Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter

Via Tommaso Salvini 25, 00198 Roma

Tel. 06 45474435 – fax 06 45477047

giovedì 26 agosto 2010

Federsupporter: le soluzioni "all'italiana" dei problemi della tessera del tifoso

Riceviamo da Federsupporter e pubblichiamo

Federsupporter deplora e stigmatizza gli incidenti accaduti ieri a Bergamo ed esprime, relativamente ad essi, piena solidarietà al Ministro Maroni. Tali incidenti, peraltro, non fanno altro che portare acqua al mulino di coloro i quali vogliono ghettizzare e criminalizzare, indiscriminatamente, i sostenitori sportivi, facendo sì che questi ultimi si trasformino, sempre di più, da spettatori da stadio in spettatori da poltrona TV.
Ciò premesso, Federsupporter prende atto, alla luce di quanto stabilito ieri dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, secondo quanto reso noto dagli Organi di Stampa, che, ad onta delle severe e rigorose disposizioni ministeriali, da ultimo ribadite ed impartite appena il 6 agosto u.s. in materia di osservanza, da parte dei sostenitori e delle società di calcio, del Programma Tessera del Tifoso, tali disposizioni, sostanzialmente, per il momento, non si applicheranno.
Ciò per “ supplire alle carenze dei club e di quanti da loro delegati al rilascio “ e per “ tutelare il diritto dei cittadini che hanno richiesto la tessera”.
Resta da capire se e quale regime sanzionatorio sarà applicato agli inadempienti e se saranno effettivamente chiusi quegli stadi per i quali i club non abbiano provveduto, in tutto o in parte, agli adempimenti connessi alla tessera del tifoso.
Sanzioni e chiusure espressamente e solennemente annunciate e promesse nella citata Circolare del 6 agosto u.s.
In realtà, sembra che, così come previsto da Federsupporter ( vedasi la nota pubblicata ieri sul sito www.federsupporter.it), ci si regolerà all’italiana: cioè, le regole, severe e rigorosissime, rimarranno, di fatto, disapplicate e chissà fino a quando.
Nulla si sa, inoltre, del fantomatico “titolo provvisorio” che le società di calcio avrebbero dovuto garantire ai tifosi “ in maniera tale da consentire la partecipazione del titolare al primo evento sportivo utile, successivo alla sottoscrizione della tessera”, così come testualmente previsto dalle “Linee Guida” emanate il 5 luglio u.s. dal Ministero dell’Interno.
Non aver voluto instaurare da parte del suddetto Ministero e degli Organi sportivi un sereno, aperto e costruttivo dialogo e confronto con chi, come Federsupporter, intende rappresentare i sostenitori sportivi per tutelarne i diritti e gli interessi in maniera istituzionale, trasparente e, soprattutto, nel rigoroso rispetto dei principi e dei valori della cultura sportiva e della non violenza, si è rivelata una scelta sbagliata e che, di fatto, lascia spazio solo alle frange più estreme e violente del tifo.
Parimenti una scelta sbagliata si è rivelata non aver voluto accogliere la proposta, avanzata da Federsupporter sin dal giugno u.s. e, da ultimo, ribadita formalmente con lettera del 27 luglio u.s. ( vedasi www.federsupporter.it) al Ministro Maroni, di adottare lo strumento dell’autocertificazione,
previsto e disciplinato dal DPR. 28/12/2000, n. 445, per attestare l’inesistenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi.
Autocertificazione (Federsupporter ha anche predisposto un fac simile di quest’ultima – vedasi www.federsupporter.it) che, per legge, ha la medesima valenza ed i medesimi effetti giuridici della tessera e che, in caso di attestazioni mendaci da parte del dichiarante, comporta, sempre per legge, la grave responsabilità penale del dichiarante stesso.

giovedì 5 agosto 2010

FEDERSUPPORTER: le conseguenze della disdetta del contratto dei calciatori

Riceviamo e pubblichiamo da Massimo Rossetti, responsabile area legale Federsupporter
Il CCNL dei calciatori è stato disdettato dalla Lega Calcio e non è stato ancora rinnovato. Può essere, quindi, interessante esaminare le possibili conseguenze immediate di tale disdetta e mancato rinnovo e le possibili prospettive della disciplina del rapporto di lavoro tra società di calcio e calciatori.Il CCNL disdettato non contiene quella che, nel linguaggio tecnico-giuridico, si definisce clausola di ultrattività.Vale a dire quella clausola secondo cui le parti dello stesso CCNL convengono che le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi, dopo la scadenza, fino al suo rinnovo.Sul punto, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza 30 maggio 2005, n. 11325, dirimendo un annoso contrasto in seno alla Sezione Lavoro della stessa Corte, ha sancito che i contratti collettivi di diritto comune (tale è il CCNL in oggetto) operano esclusivamente entro l’ambito temporale convenuto dalle parti, per cui, ove, come nel caso di specie, la medesima contrattazione collettiva non preveda la clausola di ultrattività, i suddetti contratti smettono di avere efficacia con la loro scadenza.Va detto, però, che l’art. 4 della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) stabilisce che il contratto individuale di lavoro tra la società e lo sportivo deve essere stipulato secondo il contratto tipo predisposto conformemente agli accordi collettivi stipulati dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
Ne discende che il contratto individuale di lavoro in questione, non solo non deve confliggere con quello collettivo, ma deve essere conforme a un contratto tipo previsto dallo stesso contratto collettivo.Questa norma non sembra, dunque, consentire alcuna cesura temporale, alcun vuoto nelle more della scadenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e il suo rinnovo.In altre parole, il contratto individuale di lavoro tra società di calcio e calciatore deve essere sempre stipulato secondo un contratto tipo conforme a quello stabilito dagli accordi collettivi: ne consegue che, nelle more tra la scadenza di detti accordi e il loro rinnovo, si dovrebbe continuare ad applicare, onde evitare la cesura e il vuoto suddetti, il contratto tipo previsto dagli accordi scaduti.Peraltro, questa conclusione potrebbe far nascere qualche dubbio circa la legittimità costituzionale della citata norma di cui alla legge n. 91/1981, ove effettivamente interpretata e applicata come sopra.Più precisamente, si potrebbe ritenere che la sostanziale ultrattività di un contratto collettivo di diritto comune disposta in via eteronoma, cioè da una norma di legge e non dallo stesso contratto collettivo, violi l’art. 39 della Costituzione, comprimendo la libertà sindacale delle parti stipulanti tale contratto.
A me sembra, tuttavia, che la soluzione possa essere rinvenuta in una clausola tipo contenuta nei contratti individuali di lavoro stipulati tra società di calcio e calciatori. Detta clausola prevede l’impegno a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni che saranno concordate in sede di stipulazione di nuovi accordi collettivi. Laddove un simile impegno, che integra una clausola di ricezione in bianco di pattuizioni collettive future, evidentemente rispondente alla volontà di evitare qualsiasi soluzione di continuità e difformità tra disposizioni del contratto individuale e disposizioni del contratto collettivo di lavoro, non può non essere interpretato, a mio avviso, come implicitamente comportante, a maggior ragione, la continuità, fino al rinnovo, delle pattuizioni collettive scadute.A questa conclusione porta, sempre a mio avviso, l’applicazione delle norme di legge sull’interpretazione dei contratti (comune volontà delle parti e comportamenti successivi delle stesse, interpretazione sistematica, interpretazione secondo buona fede e correttezza e, ove ciò non bastasse, interpretazione secondo l’equo contemperamento degli interessi delle parti) e non si porrebbe alcun dubbio di legittimità costituzionale, poiché, in questo caso, l’ultrattività si avrebbe per effetto di una clausola del contratto individuale di lavoro che, ove più favorevole al lavoratore, prevale sulla contrattazione collettiva.Significa, in questo caso, che l’ultrattività si determinerebbe, non in forza di una regolamentazione eteronoma (norma di legge) al contratto collettivo, bensì in forza di una disposizione del contratto individuale di lavoro che ben può integrare o modificare in melius per il lavoratore la contrattazione collettiva. Circa le prospettive future del rapporto di lavoro tra società di calcio e calciatori, non v’è dubbio, almeno a mio parere, che l’inquadramento di tale rapporto nell’ambito del lavoro subordinato sia ormai del tutto anacronistico e stridente con la realtà.Con le novità introdotte dalla così detta “Legge Biagi” (legge delega n. 30/2003 e decreto legislativo delegato n. 276/2003), il rapporto in discorso, più appropriatamente e realisticamente, potrebbe essere qualificato come lavoro a progetto: cioè come un rapporto parasubordinato, configurante una prestazione d’opera prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, riconducibile a un progetto specifico di lavoro determinato dal committente, gestito dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Tale qualificazione comporterebbe l’obbligo di tutele assistenziali e previdenziali a favore del calciatore e, dal punto di vista tributario, comporterebbe, come oggi, la tassazione del reddito percepito con le stesse regole previste per il reddito di lavoro dipendente.Il trattamento minimo retributivo e la disciplina della durata e della risoluzione del rapporto, nonché altre discipline, potrebbero essere previste da una specifica contrattazione collettiva.In ordine alla durata, sarebbe auspicabile, a mio avviso, che questa fosse ridotta a un massimo di tre anni rispetto ai cinque anni attuali, così da garantire a entrambe le parti del rapporto maggiore flessibilità.Inoltre, auspicherei che, sempre per garantire la maggiore flessibilità di cui sopra, fossero previste clausole unilaterali espresse di risoluzione anticipata del rapporto, prima della sua naturale scadenza, a favore di entrambe le parti.L’indennità che, in questo caso, sarebbe determinata a favore della parte che subisce il recesso dovrebbe essere quantificata in relazione alla maggiore o minore distanza del recesso stesso dalla data di naturale scadenza del rapporto.In altre parole, l’indennità dovrebbe essere più o meno alta quanto più o meno il recesso risultasse distante dalla suddetta data. Sottolineo, altresì, che, anche qualora il rapporto fosse qualificato, mediante opportuna modifica della legge n. 91/1981, non più di lavoro subordinato, bensì a progetto, sarebbero comunque applicabili le tutele di legge a salvaguardia del calciatore contro eventuali pratiche e/o comportamenti discriminatori, dequalificanti e, più in generale, riconducibili a fattispecie di mobbing. Sarebbe, infine, applicabile anche la devoluzione di eventuali controversie a Collegi Arbitrali.
Massimo Rossetti
IL SITO DI FEDERSUPPORTER www.federsupporter.it

giovedì 29 luglio 2010

Federsupporter scrive a Maroni: sostituiamo la tessera del tifoso con l'autocertificazione

Egregio Sig. Ministro,
Federsupporter, costituita per atto pubblico il 25 gennaio 2010, (Rep.n.89151,Racc.n.26421- Notaio Riccardo de Corato- Reg.in Roma 4/02/2010 n. 3858) è l’Associazione che rappresenta e tutela i diritti e gli interessi diffusi dei sostenitori di società sportive, quali azionisti delle stesse e quali consumatori dello spettacolo prodotto e offerto dalle suddette società e, più in generale, da associazioni sportive.
Lo Statuto dell’Associazione prevede il divieto, nell’ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda partitica e prevede il ripudio di qualsiasi forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.
L’Associazione si riserva, peraltro, di procedere, quanto prima, a integrare il proprio Statuto, prevedendo espressamente, tra le finalità di esso, la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica.
In questo modo l’Associazione potrà avere tutti i requisiti stabiliti dalla legge (art. 8 legge n. 41/2007) per diventare, da Associazione di fatto, Associazione legalmente riconosciuta e per poter, quindi, accedere, per i propri soci e rappresentati, a contributi, sovvenzioni, facilitazioni da parte di società sportive e per poter stipulare con queste ultime contratti e convenzioni aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle finalità di cui sopra.
Ciò premesso, Federsupporter espone e chiede quanto segue.
L’introduzione della tessera del tifoso, per come è stata sinora impostata, prospettata e intesa, ha suscitato e sta suscitando nella stragrande maggioranza dei sostenitori di società e squadre di calcio forti riserve e perplessità.
La tessera, infatti, è stata ed è percepita, al di là delle intenzioni e delle volontà che la ispirano e la sorreggono, come una misura poliziesca di controllo applicata indiscriminatamente ai suddetti sostenitori intesi come tali e, cioè, come una categoria, di per sé e per definizione, socialmente pericolosa e tendenzialmente asociale.
La tessera, in sostanza, anziché rappresentare per i sostenitori un elemento di distinzione in positivo, rappresenta un elemento di distinzione in negativo.
Né il fatto che alla tessera venga acclusa o che essa includa una carta di credito revolving ha migliorato le cose.
Anzi, ciò ha indotto e induce a pensare che, in realtà, la tessera, lungi dall’essere uno strumento di prevenzione di possibili turbative di eventi sportivi, venga o possa essere surrettiziamente trasformata in un enorme business di carattere economico.
D’altronde, le regole fondamentali del marketing insegnano che nessuna offerta di prodotto o di servizio, per quanto ottima, risulta convincente ed efficace ove sia o venga ritenuta come frutto di una imposizione e di un obbligo.
Alla luce di quanto precede, Federsupporter, in una Conferenza Stampa del 21 giugno u.s., si è fatta carico di presentare e illustrare, come soluzione alternativa alla tessera, ma con le medesime finalità, la medesima valenza e i medesimi effetti giuridici, la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), così come prevista e disciplinata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Autocertificazione resa dai richiedenti abbonamenti e/o biglietti per le gare in trasferta nel settore ospiti, attestante di non essere destinatari di provvedimenti, amministrativi e/o giudiziari, interdittivi dell’accesso agli stadi.
E’ da sottolineare che lo strumento dell’autocertificazione è oggetto, proprio in questi giorni, di una proposta legislativa dell’attuale Governo per diffonderne l’utilizzo, al punto di volerne fare un principio di rango costituzionale.
Risulterebbe, pertanto, scarsamente comprensibile e in contraddizione con la stessa politica del Governo che, proprio e solo nell’ambito sportivo, si volesse denegare l’uso del predetto strumento.
L’autocertificazione non presenta, ad avviso della scrivente Associazione, controindicazioni e, invece, presenta numerosi e rilevanti vantaggi.
Questi ultimi possono essere così esemplificativamente enumerati: un notevole snellimento procedurale e procedimentale; una notevole agevolazione del lavoro delle Questure che, invece di dover eseguire affrettati e faticosi controlli ex ante, potrebbero eseguirli ex post; una autoresponsabilizzazione e un’ autogestione da parte dei sostenitori nell’attestare, essi stessi, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazioni ostative al loro accesso agli stadi, anziché essere meri soggetti passivi di un controllo esterno; il fatto che l’autocertificazione è e sarà una modalità sempre più familiare ai cittadini nello svolgimento delle loro usuali attività e iniziative; un alleggerimento procedurale e procedimentale per le società sportive e, soprattutto, per queste ultime la possibilità di evitare o di limitare al massimo gli impatti negativi sugli abbonamenti che la tessera potrebbe avere e che probabilmente avrà; la possibilità per le stesse società di presentare le proprie iniziative di marketing, non come una offerta praticamente imposta e obbligata dall’esterno, bensì come una libera, autonoma e incondizionata scelta, altrettanto liberamente, autonomamente e incondizionatamente, da accogliersi da parte dei loro sostenitori e clienti.
D’altronde, risulta che già oggi alcune società calcistiche, in attesa del rilascio o della ratifica a posteriori della tessera del tifoso, richiedano a chi domanda l’abbonamento di fornire un’autocertificazione circa l’insussistenza di motivi ostativi al suddetto rilascio.
Cosa che, evidentemente, renderebbe, in tal caso, la tessera una sovrapposizione o duplicazione certificatoria, avendo, come è noto, l’autocertificazione, fino a prova di eventuale mendacio, lo stesso valore e gli stessi effetti giuridici della certificazione che sostituisce.
Non solo, ma, in specie ove l’autocertificazione ricevesse l’autorevole avallo del Ministero da Lei guidato, eviterebbe il verificarsi di situazioni di ingiustificata e ingiusta disparità di trattamento e di discriminazione nei confronti dei sostenitori, dovute alla circostanza che, almeno così risulta, alcune società di calcio avrebbero adottato o avrebbero intenzione di adottare soluzioni, di fatto, alternative alla tessera del tifoso, diverse dall’autocertificazione, mentre altre società non sono o non sarebbero disposte a farlo.
Inoltre, a ulteriore dimostrazione dello spirito costruttivo e collaborativo che anima la scrivente Associazione, affinchè le esigenze della pubblica sicurezza e della prevenzione di possibili turbative di spettacoli ed eventi sportivi possano coniugarsi e contemperarsi al meglio con l’esigenza del rispetto di libertà fondamentali e della dignità del cittadino, si fornisce, allegato alla presente, un fac simile di autocertificazione elaborato e predisposto da Federsupporter.
Quest’ultima esprime, infine, sin d’ora, gratitudine per l’attenzione che vorrà prestare a quanto Le viene esposto e chiesto e rimane a Sua disposizione per ogni, eventuale incontro che Lei volesse accordare all’Associazione per una più approfondita e articolata illustrazione, non solo dell’iniziativa in questione, ma anche, più in generale, delle altre attività e iniziative future dell’Associazione stessa.
Essa, infatti, intende colmare, magari anche giovandosi della legittimazione che le vorranno dare le Istituzioni, la carenza di legittima, rispettosa della legalità e costruttiva rappresentanza e partecipazione che oggi si registra nell’ambito dei sostenitori di società e squadre sportive.
Solo, infatti, chi si sente rappresentato, partecipe e coprotagonista e non mero soggetto passivo, destinatario di decisioni altrui e a esse sottoposto, non è incline a manifestazioni violente, distruttive e, in genere, inosservanti di regole, di principi e di valori.
In attesa di riscontro e, auspicabilmente, di incontro, nel frattempo, si porgono i più rispettosi e cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Alfredo Parisi

mercoledì 21 luglio 2010

FEDERSUPPORTER lancia la Confederazione nazionale di tutela dei tifosi

La nascita di una grande Confederazione nazionale che rappresenti e tuteli i diritti e gli interessi dei tifosi: è questa l’idea e la proposta che è scaturita dall’incontro-dibattito tenutosi ieri,19 luglio 2010, dalle ore 20,30 fino alla mezzanotte circa, in Modena, presso la Palazzina Pucci, promosso ed organizzato dall’Azionariato Popolare Modena Sport Club sulla tessera del tifoso, con il Patrocinio del Comune di Modena, Assessorato allo Sport. L’incontro, organizzato e condotto da Andrea Gigliotti, tifoso ed Amministratore di Coop Modena Sport Club, l’azionariato popolare per il Modena F.C., aperto ai soci ed a tutti i tifosi del Modena FC ed agli esponenti di tutte le organizzazioni di tifosi, ha visto, come relatori, il dr. Alfredo Parisi, Presidente, e l’avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area giuridica e legale, di Federsupporter.

I due relatori hanno presentato ed illustrato una ampia documentazione, articolata in 50 slide e in circa un centinaio di pagine , relativa alla tessera del tifoso.

Di tale tessera si sono approfonditi ed illustrati tutti gli aspetti, le problematiche, le criticità e le fasi operative : in particolare sul piano giuridico ed in ordine agli effetti sul piano economico.

E’ emerso che la tessera del tifoso, più che essere uno strumento di prevenzione di possibili reati da stadio, appare essenzialmente come un enorme business per le società di calcio e, in genere per le società sportive, per istituti di credito e finanziari, per tutte quelle imprese che ruotano intorno al mondo del calcio e dello sport e che partecipano all’emissione ed alla gestione della tessera con annessa carta di credito revolving.

Secondo stime prudenziali è stato valutato che la tessera e la carta possano muovere un giro d’affari, a favore dei soggetti sopra indicati, di centinaia di milioni di euro l’anno.

A fornire questo gettito finanziario saranno, come sempre e come al solito, i tifosi, considerati evidentemente come un inesauribile “limone da spremere” e, però, poi, da trattare come una categoria tendenzialmente ed indistintamente pericolosa ed asociale.

All’esposizione delle relazioni è seguita l’illustrazione di una proposta e soluzione alternativa alla tessera del tifoso, elaborata da Federsupporter, che consiste nella autocertificazione, così come prevista e disciplinata da una specifica normativa di legge che consente di ottenere i medesimi risultati e che ha la medesima valenza giuridica della tessera.

Su questo specifico aspetto, Gigliotti nel fare riferimento alla modulistica del Modena FC, ha tenuto a sottolineare che già in tale modulistica è prevista l’autocertificazione, aprendo sull’argomento una ampia discussione.

Peraltro, è di questi giorni la notizia che il Governo ha presentato una proposta di legge per fare diventare l’istituto e lo strumento dell’autocertificazione un principio di rango costituzionale.

In altre parole, con una propria, semplice dichiarazione, ciascun tifoso, sotto la propria responsabilità, anche penale, può certificare ,così come certifica la tessera, di non essere soggetto a nessuno dei provvedimenti ( DASPO o sentenza di condanna ) che impediscono l’ingresso alla stadio.

E’ stato, in particolare,sottolineato che , in ogni caso, il rilascio della tessera e, conseguentemente, di abbonamenti e di biglietti in trasferta per il settore ospiti non può essere condizionato e subordinato all’accettazione di carte di credito rilasciate dalle società calcistiche.

Si tratta, infatti, di due cose assolutamente diverse e distinte che non possono essere imposte, l’una indivisibilmente dall’altra, ancorché la carta di credito sia data in omaggio, in quanto nessuno può essere obbligato ad accettare un omaggio non voluto.

Pertanto, anche chi fosse disposto a chiedere ed ottenere la tessera non può essere costretto a chiedere ed ottenere anche la carta di credito.

In esito all’interessante e partecipato dibattito,condotto da Andrea Gigliotti, che è seguito all’ampia illustrazione dei relatori, dibattito che ha visto numerosi interventi con richieste di precisazioni, chiarimenti ed ulteriori informazioni dai partecipanti, i relatori stessi hanno presentato all’uditorio una proposta del tutto innovativa che ha suscitato nei presenti vivo interesse.

Tale proposta consiste nel dare vita, mediante appositi accordi con Federsupporter, ad una grande Confederazione nazionale rappresentativa dei diritti e degli interessi dei tifosi, intesi quali consumatori e principali finanziatori dello spettacolo sportivo, nonché quali azionisti delle società sportive.

La Confederazione opererebbe, oltrechè a livello nazionale, a livello locale mediante punti di riferimento dislocati sul territorio.

In altri termini, si creerebbe una specifica e ben definita entità rappresentativa, dotata di una propria, autonoma soggettività giuridica, alla stregua delle grandi Organizzazioni Sindacali che operano nel mondo del lavoro e delle Associazioni di tutela dei consumatori.

In questo modo si darebbe voce e rappresentanza ad un soggetto unitario retto da principi di trasparenza e di democrazia interna, che condivida e promuova i valori della cultura sportiva e della non violenza, con il quale tutte le Istituzioni, a livello sportivo e politico, dovrebbero confrontarsi, dialogare e decidere, ponendo fine all’anomalia per cui, ad esempio, nella FIGC sono rappresentati, attraverso le rispettive Associazioni, con poteri decisionali, le società sportive, i calciatori, gli arbitri, ma,invece, non sono rappresentati i tifosi.

E’ evidente che questa via e questa soluzione affiancherebbero e rafforzerebbero la diffusione e l’affermazione dell’azionariato popolare ,di cui CoopModena Sport Club, amministrato da Andrea Gigliotti, si è fatto promotore e di cui è attualmente il principale esponente.

Affiancamento e rafforzamento che potrebbe trovare in Federsupporter un sostegno ed un punto di riferimento utile, sia sul piano dell’individuazione e della proposta di valide idee e soluzioni tecnico-giuridiche, sia sul piano organizzativo.

giovedì 15 luglio 2010

Tessera del tifoso: le alternative di Federsupporter per i vecchi abbonati

Federsupporter, come è noto, ha prospettato, illustrato e proposto una alternativa alla tessera del tifoso basata sull’utilizzo della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
In un articolo di Maurizio Martucci pubblicato sul quotidiano “Liberal” del 2 luglio u.s. è stata affacciata una diversa alternativa che starebbe per essere o che sarebbe già stata adottata mediante accordi tra le società calcistiche del Genoa e della Sampdoria e gruppi o raggruppamenti organizzati di tifosi delle suddette società e che, forse, starebbe per essere adottata anche da altre società mediante accordi con i rispettivi tifosi.
Tale alternativa consisterebbe, secondo quanto riferisce Martucci, in un diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti di ingresso allo stadio riservato a vecchi abbonati relativamente ai settori e posti occupati, a un costo pari a quello dell’abbonamento per la stagione sportiva 2010-2011 diviso per il numero delle partite in casa con l’aggiunta di tre euro a gara.
Si tratterebbe, in sostanza, di un simil-abbonamento o di un abbonamento mascherato che eviterebbe la necessità di munirsi della tessera del tifoso indispensabile per acquisire l’abbonamento vero e proprio.
Ciò premesso, Federsupporter è stata richiesta da alcuni suoi soci e aspiranti tali di esprimere un parere tecnico-giuridico su tale soluzione.
A questo scopo, è necessario tenere presente che l’art. 8 della legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, al comma 1, ultimo periodo, fa espresso divieto alle società sportive di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
L’unica eccezione a tale divieto è prevista al successivo comma 4, laddove è stabilito che le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla CARTA OLIMPICA, contratti e convenzioni in forma scritta aventi a oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari.
Alla luce di tutto quanto precede, sussiste o può sussistere il forte rischio che la soluzione alternativa enunciata nel citato articolo di Martucci possa incorrere nel divieto ex art. 8, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 41/2007.
A maggior ragione, ove essa apparisse e, nella sostanza, fosse un modo per aggirare e per eludere l’obbligo della tessera del tifoso per vendere e acquistare l’abbonamento.
Si consideri, a questo riguardo, che nella nozione di “associazioni comunque denominate” può rientrare qualsiasi gruppo o raggruppamento, anche di fatto, di tifosi, pur se non formalmente costituito in associazione e pur se privo di una specifica denominazione.
Si consideri, inoltre, che la soluzione alternativa in esame configura senz’altro una facilitazione di qualsiasi genere di cui parla espressamente l’art. 8, comma 1, della legge n. 41/2007.
Né, poi, potrebbe ricorrere, sia sotto il profilo soggettivo (mancanza del requisito di associazione legalmente riconosciuta) sia sotto il profilo oggettivo (condizioni facilitative di vendita e di acquisto di biglietti non rientrano certamente nel novero di accordi per la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva), l’eccezione di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 41/2007.
La violazione del divieto in questione comporterebbe a carico della società sportiva la sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha la sede legale, di un pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
Non va neppure taciuto che, sempre in caso di violazione del divieto, oltre alla suddetta sanzione amministrativa, potrebbe essere inflitta alla società sportiva anche la sanzione, sia pur atipica e impropria, della chiusura dell’impianto, qualora alla violazione stessa fosse attribuito il fine di aggiramento e di elusione dell’obbligo della tessera del tifoso.
Va, altresì, ricordato che il vigente CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA della F.I.G.C. fa divieto alle società calcistiche di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
Divieto che comporterebbe un’ampia gamma di sanzioni sportive a carico della società e dei suoi dirigenti e in cui potrebbe ricadere la soluzione alternativa in esame, ben potendo essa configurare una “utilità” volta alla costituzione e/o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori.
Allo stato, dunque, l’unica alternativa alla tessera del tifoso legittimamente possibile e praticabile, esente da, pur potenziali, rischi, risulta essere quella della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prospettata, illustrata e proposta da Federsupporter.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter)

mercoledì 7 luglio 2010

Federsupporter pubblica un vademencum sulla tessera del tifoso

Dopo la presentazione di ampia e dettagliata documentazione sulla tessera del tifoso nella Conferenza Stampa del 21 giugno 2010, Federsupporter presenta e pubblica un Vademecum su tale tessera che contiene 15 risposte a 15 specifici quesiti, nonché fac simile di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) della tessera e informazioni e consigli utili per la presentazione della suddetta dichiarazione. Tutta la documentazione di cui sopra è consultabile sul sito http://www.federsupporter.it/ ed è utilizzabile, in tutto o in parte, sempre, ogni volta, dietro espressa citazione della fonte e dell’autore della documentazione medesima.

venerdì 25 giugno 2010

FEDERSUPPORTER: anche il ministro Maroni deve munirsi della Tessera del tifoso per le trasferte del Milan

L'associazione spiega che il documento è obbligatorio anche per ottenere biglietti per l’accesso alle cosiddette “Tribune Autorità” o “Tribune d’Onore"

L’art. 9 della legge n. 41/2007 contempla il divieto per le società calcistiche di emettere, vendere e cedere titoli di accesso allo stadio a soggetti che siano stati destinatari di DASPO o a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio.Nel corso della Conferenza Stampa di Federsupporter del 21 giugno 2010, dedicata alla tessera del tifoso, è stato posto il problema della interpretazione della disposizione di cui sopra: interpretazione che, secondo il mio pensiero, ho già esposto a voce in sede di Conferenza Stampa e che ora riespongo, di seguito, per iscritto.A questo proposito, bisogna partire, a mio parere, dalla considerazione che la prevenzione di fenomeni violenti o, comunque, suscettibili di turbative di spettacoli calcistici comporta, per il legislatore, il necessario coinvolgimento delle società di calcio, con, quindi, specifici obblighi a loro carico.Obblighi che, nel dettato della legge n.41/2007, consistono sia nel divieto appena citato di cui all’art. 9 sia nel divieto di erogare, in forma diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, ai soggetti destinatari dei provvedimenti di interdizione di accesso allo stadio.E’ chiaro, pertanto, secondo me, che i divieti in parola, a carico delle società calcistiche, vanno posti in stretta e inscindibile correlazione con l’esistenza e l’efficacia di DASPO o di sentenze di condanna, sia pure non definitive, per reati da stadio.In altre parole, i divieti in oggetto presuppongono e si applicano solo ove esistano e abbiano efficacia i provvedimenti di interdizione di accesso allo stadio. Alla luce di questa pregiudiziale considerazione deve essere letto l’uso del congiuntivo passato (“siano stati destinatari” e “siano stati, comunque, condannati”) fatto dal legislatore all’art. 9 e che, in base a una prima lettura, può aver indotto facilmente a credere che il divieto di emettere, vendere e cedere titoli di accesso allo stadio possa essere interpretato come una sorta di “divieto a vita” nei confronti di coloro i quali, sia pure per una sola volta e in tempi remoti, siano stati assoggettati a DASPO o a condanne per reati da stadio, sebbene tali provvedimenti abbiano esaurito nel tempo la loro efficacia.Interpretazione, questa, che non potrebbe, a mio avviso, non suscitare più che legittimi e fondati dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto vari profili e, in specie, sotto quello di una manifesta arbitrarietà, sproporzionalità e, soprattutto, irragionevolezza intrinseca.A questo riguardo, va sottolineato che fondati dubbi di legittimità della norma scaturirebbero anche da un suo evidente contrasto con l’art. II – 109, ultimo comma, della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA: laddove è sancito che le pene inflitte, in senso generale (nel caso che ci occupa il DASPO non ha neppure natura penale bensì amministrativa), non devono essere sproporzionate rispetto al reato.Se, perciò, non si vuole incorrere in possibili, anzi più che probabili, censure di illegittimità della norma in esame, essa va interpretata in altro modo.Soccorrono, a tal fine, i criteri, integrativi di quello puramente letterale, di interpretazione delle leggi: vale a dire il criterio sistematico e il criterio che adegua il senso delle norme ordinarie alle norme a esse sovraordinate, in particolare a quelle di rango costituzionale.L’uso di detti criteri, soprattutto tenuto conto dell’intero sistema normativo in cui la disposizione è inserita e che, come rilevato in precedenza, dimostra come il divieto di emissione, vendita e cessione di titoli di accesso allo stadio è strettamente e inscindibilmente collegato all’esistenza e all’efficacia di provvedimenti interdittivi di tale accesso, porta, sempre a mio avviso, a una interpretazione ben più aderente alla ratio e alla voluntas legis oggettivate dalla norma in discussione.Tale interpretazione porta a concludere che l’uso del congiuntivo passato (“siano stati destinatari” e “siano stati, comunque, condannati”) non significa, come potrebbe apparire da una prima e superficiale lettura, che il divieto di emissione, vendita e cessione di titoli di accesso allo stadio si applichi anche nei confronti di coloro i quali siano stati assoggettati, magari per una sola volta e nel passato, a provvedimenti interdittivi del suddetto accesso.Provvedimenti che abbiano esaurito nel tempo la loro efficacia, applicandosi, quindi, il divieto solo a quei soggetti che, sottoposti a provvedimenti interdittivi prima della data di entrata in vigore della norma che ha imposto il divieto alle società di calcio di vendita e di cessione di titoli di accesso allo stadio, stessero ancora scontando o dovessero ancora scontare a quella data i provvedimenti stessi.Ove, infatti, il legislatore avesse usato il congiuntivo presente (“siano destinatari” e “ siano, comunque, condannati”) al posto di quello passato, poiché il congiuntivo esprime una eventualità, quest’ultima avrebbe potuto riferirsi solo a provvedimenti interdittivi futuri, emanati dopo la data di entrata in vigore della norma di divieto per le società calcistiche e, quindi, il divieto medesimo sarebbe stato inapplicabile nei confronti di coloro i quali, assoggettati a DASPO emessi prima di tale data, lo stessero ancora scontando o lo dovessero ancora scontare dopo tale data.In questo modo, è evidente che si sarebbe realizzata una illogica e iniqua disparità di trattamento a parità di condizioni (assoggettamento a DASPO da scontare in tutto o in parte) per una mera casualità temporale legata alla data di emissione del provvedimento interdittivo (prima o dopo la data di entrata in vigore del divieto a carico delle società).Ecco, dunque, una diversa, trasparente e lineare lettura e spiegazione di quell’uso del congiuntivo passato e dei suoi – limitati – effetti: lettura che rende la norma pienamente conforme ai canoni di interpretazione, oltre che letterale, sistematica e adeguatrice al dettato costituzionale.Approfitto, infine, dell’occasione anche per rispondere, per iscritto, a un altro, specifico quesito che è stato avanzato nel corso della Conferenza Stampa del 21 giugno 2010.Più precisamente, è stato chiesto se la tessera del tifoso debba applicarsi anche a titoli di accesso allo stadio aventi particolare natura (abbonamenti o biglietti omaggio e/o a pagamento, in specie per l’accesso alle cosiddette “Tribune Autorità” o “Tribune d’Onore”). Ebbene, a mio parere, la risposta non può che essere positiva. Se, infatti, la tessera del tifoso deve servire a certificare che il suo possessore non è soggetto a provvedimenti interdittivi di accesso allo stadio, tale certificazione non può non valere anche con riferimento a quei, particolari titoli di accesso sopra menzionati.Ciò sia in quanto l’art. 9, più volte citato, parla espressamente e omnicomprensivamente di divieto di “emissione, vendita e cessione” di titoli di accesso sia in quanto, come ricordato, la legge n. 41/2007 vieta l’emissione, anche gratuita o a prezzo agevolato, di abbonamenti e biglietti a favore di soggetti interdetti dall’accesso allo stadio.Ne consegue che l’acquisto o, comunque, l’acquisizione, a qualsiasi titolo, di abbonamenti e/o di biglietti per la trasferte nel settore ospiti potranno essere emessi dalle società di calcio e ottenuti dagli interessati, solo a condizione che questi ultimi siano, secondo le Circolari e le Direttive del Ministero dell’Interno, in possesso di tessera del tifoso, ancorchè si tratti di Autorità in senso lato.Sicchè, tanto per fare un esempio e in vero in maniera alquanto paradossale, se l’attuale Ministro dell’Interno vorrà acquisire l’abbonamento alla propria squadra del cuore (NDR: il Milan) e vorrà seguirla in trasferta nel settore ospiti, dovrà munirsi, in ossequio alle sue stesse Circolari e Direttive, di apposita tessera del tifoso.
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile dell’Area Legale e Giuridica di Federsupporter

venerdì 18 giugno 2010

FEDERSUPPORTER: lunedì a Roma conferenza stampa sulla "Tessera del tifoso"

Lunedì 21 giugno 2010 ore 10 presso il Palazzo Federmanager – Via Ravenna 14, Roma – Sala Verde si terrà la conferenza stampa di Federsupporter per presentare un’ampia analisi dei problemi connessi con la "TESSERA del TIFOSO"Il tema sarà affrontato sotto molteplici profili, in particolare sotto il profilo giuridico e sotto il profilo economico. Seguirà dibattito e confronto.La partecipazione è aperta anche agli esponenti di tutte le organizzazioni di tifosi.
Relazioni introduttive: - prof Alfredo Parisi (presidente Federsupporter) - avv. Massimo Rossetti (resp. legale Federsupporter)
Interventi di: Maurizio Martucci, giornalista, Fabio Argentini giornalista, Luca Aleandri, sociologo,della D.ssa Antonella Bellucci, dell'avv. Lorenzo Contucci (esperto normativa sull’ordine pubblico negli stadi)
Moderatore: Marco Liguori (giornalista, direttore responsabile de il pallone in confusione e Pianetagenoa1893.net)
Per comunicazioni e adesioni: www.federsupporter.it

venerdì 28 maggio 2010

Federsupporter sollecita la Consob per tutelare gli azionisti della Lazio

La scrivente Federsupporter, in nome e per conto, nella fattispecie, dei piccoli azionisti della SS Lazio spa, con lettere raccomandate A.R., anticipate via fax del 10 e 30 marzo 2010 ( di tali lettere e relativi allegati si unisce copia alla presente per comodità di riferimento), chiedeva a codesta Commissione di intervenire in merito a rilevanti fatti, atti, comportamenti concernenti la suddetta Società.
Nonostante il lungo spazio di tempo ormai trascorso e pur comprendendo la numerosità e la gravosità degli impegni di codesta Commissione, a tutt’oggi, non risulta che a tale richiesta sia stato dato alcun seguito ed alcun riscontro.
Pertanto,con la presente, si rivolge, sia pure con spirito amichevole, un formale sollecito a codesta Commissione affinchè voglia diligentemente e tempestivamente esercitare i molteplici e penetranti poteri-doveri che la legge ad essa attribuisce onde assicurare la tutela sostanziale degli investitori: in questo caso,dei piccoli azionisti della SS Lazio spa.
Azionisti che, così come significato nella citata lettera del 30 marzo 2010, in pratica, non possono contare su nessun altro tutore istituzionale, almeno in sede amministrativa, se non la Consob.
Come noto,infatti, la SS Lazio spa, unica tra le spa calcistiche quotate, ha adottato e mantiene il sistema dualistico di governo societario, con l’unico o prevalente scopo ed effetto di totale esclusione dei soci di minoranza dalla vita della Società : sia pure sotto il minimale profilo informativo.
Scelta che appare del tutto opportunistica e come frutto di un vero e proprio abuso di diritto, se si tiene conto che il capitale sociale è largamente concentrato nelle mani di un solo socio il quale, inoltre, da sempre, svolge anche la funzione dirigente della Società e che da sempre ha mostrato e mostra una evidente, totale, assoluta insofferenza al dibattito assembleare e ad ogni confronto con la minoranza, in specie per quanto attiene ai bilanci.
Bilanci che, almeno ad avviso della scrivente, non sembrano informati a quel fondamentale principio di chiarezza voluto dalla legge onde assolvere compiutamente alla funzione informativa dei bilanci stessi : al punto che giurisprudenza di merito e di legittimità ha sancito essere nulle le deliberazioni approvative di bilanci non chiari .
Laddove un effetto paradossale della suddetta scelta di governo societario è che, di fatto, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione si trovano, rispettivamente, nella oggettiva e di certo non voluta dalla legge condizione di controllante/controllato e di controllato/controllore.
Con fiducia in un tempestivo riscontro, nel frattempo, si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi

giovedì 6 maggio 2010

Lettera aperta di un sostenitore della Lazio

Quale, ahimè vecchio anche di età, sostenitore della Lazio, come tale a titolo del tutto personale, espongo e propongo quanto segue.
E’ ormai prossima la fine di questa, per noi laziali, disgraziatissima stagione sportiva ed è necessario, pertanto e per tempo, fare alcune riflessioni, considerazioni e, soprattutto, avanzare qualche idea e qualche proposta, al fine di evitare che la prossima o, peggio, le prossime stagioni sportive siano, più o meno, simili a quella attuale.
Comincio da un tema che, per la verità, riguarda, non solo i sostenitori della Lazio (non mi piace più la parola "tifoso",perché essa ha ormai assunto un significato ed una valenza deteriori e negativi), bensì i sostenitori di tutte le società calcistiche ( dal latino "sustineo"che significa, non solo sostenere ed appoggiare, ma anche difendere e proteggere).
Mi riferisco alla così detta " tessera del tifoso" che, in realtà, dovrebbe più propriamente chiamarsi " schedatura del tifoso" , ispirata com’è, a parte alcuni aggiustamenti in corso d’opera, al principio che i " tifosi" sono una categoria ( un genus) potenzialmente e tendenzialmente criminale o, comunque, pericolosa .
La materia verrà approfonditamente esaminata e trattata in un mio studio che sto predisponendo per Federsupporter e che dovrebbe essere presentato in una occasione di incontro e di dibattito pubblici organizzata dall’Associazione .
Il principio che ha ispirato il suddetto studio, corrispondente alla natura e agli scopi di Federsupporter, consiste nel concepire il "tifoso" ,non come un mero soggetto passivo, al quale si riconosce solo l’obbligo di " credere, obbedire e combattere", di comprare a scatola chiusa abbonamenti allo stadio o alla pay tv, di comprare, spesso a prezzi esorbitanti, materiali e gadget della propria squadra, di comprare la comunicazione sportiva, scritta e parlata, di sottostare ad una normativa, di tipo emergenziale, sempre più repressiva, intimidatoria, complessa e farraginosa, non troppo dissimile, per quantità e qualità, da quella che disciplina la prevenzione e la repressione del terrorismo e della criminalità organizzata.
Ci hanno sempre raccontato e ci raccontano che il calcio è un gioco, un puro divertimento e che lo sport, in generale, è il paese delle meraviglie e dei balocchi : ciò non è mai stato e non è storicamente vero, come cercherò di dimostrare nel mio studio, perché , al contrario, lo sport, inteso come spettacolo ludico e, più modernamente, il calcio è sempre stato ed è, ormai in prevalenza, un importantissimo fenomeno politico, sociale ed economico.. 
Di sicuro, ai giorni nostri, il calcio è , sia in termini diretti sia di indotto, uno dei più importanti settori produttivi del Paese e chi " compra" il calcio e tutto quello che sta intorno ad esso non è più e solo un semplice "tifoso" o sostenitore, bensì, anche e, forse, soprattutto, un consumatore, al quale, perciò, vanno riconosciuti ed assicurati tutti i diritti e tutte le tutele che, come tale, sia l’ordinamento statale nazionale, sia l’ordinamento comunitario riconoscono e garantiscono.
Se, quindi, ci si cala nell’ottica e nella cultura del consumatore, ecco che è – sarebbe – del tutto logico e naturale non acquistare l’abbonamento a scatola chiusa della squadra del cuore, se quest’ultima non ha soddisfatto, non soddisfa o se essa è gestita secondo criteri non condivisibili e non condivisi.
Ma, sempre se ci si cala nell’ottica e nella cultura del consumatore, la prima cosa che dovrebbe garantite la" carta" del consumatore sportivo (altrochè tessera del tifoso), sarebbe quella del diritto di recesso, nel caso di abbonamento per l’intera stagione sportiva, ove, alla fine del girone di andata, non fosse stato conseguito un risultato sportivo minimo garantito a tale momento, previsto espressamente ed obbligatoriamente all’atto di offerta di acquisto dell’abbonamento stesso, stabilendosi, per questa peculiare forma di vendita a distanza, così come dispone il vigente Codice del Consumo, una peculiare forma, per l’appunto, di diritto di recesso, eliminando o attenuando un oggettivo fattore di debolezza contrattuale del sostenitore/consumatore .
Sempre nell’ottica e nella cultura del consumatore, dovrebbe essere, non come ora, ostacolato l’associazionismo di coloro i quali sostengono, comprano e finanziano il sistema sportivo e, segnatamente, quello calcistico, bensì incoraggiato e favorito, alla stessa stregua per cui il richiamato Codice del Consumo riconosce, incoraggia e favorisce le associazioni dei consumatori.
In particolare, a mio avviso, volendo anche rifarsi ad esperienze inglesi, spesso tirate in ballo a sproposito o solo per quello che fa comodo, dovrebbe essere previsto il diritto di tali associazioni, debitamente registrate e vincolate al rispetto di regole di democrazia interna, ad essere consultate periodicamente dalle società sportive sui risultati, i programmi e gli obiettivi delle medesime.
Un discorso a parte merita, poi, il così detto "azionariato popolare" di cui ciclicamente si parla, in maniera, peraltro, spesso fumosa, confusa ed astratta.
Anche in merito a questa tematica sto predisponendo per Federsupporter uno specifico studio che, una volta esaminato ed eventualmente approvato dall’Associazione, dovrebbe essere presentato in una occasione di incontro e di dibattito pubblici.
D’altronde,già oggi Federsupporter si pone e si offre come efficace strumento di tutela dei diritti e degli interessi dei piccoli azionisti di società sportive.
Infatti una associazione che possa rappresentare azionisti che detengano almeno il 2,5% del capitale sociale di una società quotata può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di chi amministra e gestisce la società stessa e può, come nel caso della Lazio, mediante la presentazione di proprie liste elettorali, far occupare da propri rappresentanti due posti su cinque nel Consiglio di Sorveglianza della società, così permettendo alle minoranze, oggi assolutamente escluse dalla vita societaria, un diretto, tempestivo ed efficace controllo sull’amministrazione e gestione della società.
Ma, tutto ciò detto e considerato, mi preme lanciare, a titolo personale, una idea che mi sta molto a cuore ed in cui credo molto.
Vale a dire l’organizzazione e la realizzazione, entro il mese di giugno del corrente anno, di quelli che, anche per voluta metafora storica , mi piace chiamare " Gli Stati Generali della Lazio " .
Una riunione, cioè, da tenersi per un giorno in un grande teatro che possa vedere insieme i sostenitori della Lazio, gli organi di informazione che si occupano di Lazio ed esponenti delle amministrazioni comunale e regionale, non solo nella persona del Sindaco di Roma e della Presidente della Regione Lazio, ma anche di rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nelle suddette amministrazioni.
Data la complessità di una riunione del genere, è evidente che essa, qualora condivisa, necessiti, per essere organizzata e realizzata, dell’apporto e dello sforzo congiunti di tutti quanti hanno a cuore le sorti della Lazio : associazioni, organizzazioni, comitati, tutti espressioni , sia pure a vario titolo e con diverse natura e ruoli, del pubblico laziale, nonché singole persone alle quali premano il futuro ed il destino della Lazio .
Nella riunione potrebbero- dovrebbero- essere presentati , discussi ed approvati, documenti, mozioni, ordini del giorno, programmi, iniziative coinvolgenti, ciascuno nel proprio ambito, sostenitori, organi di informazione, istituzioni .
Solo così, almeno a mio parere, sarà possibile andare oltre sterili e declamatori mugugni, invettive tanto forti e veementi quanto, all’atto pratico, inefficaci e dare dignità e visibilità al fermo intendimento dell’insieme dei sostenitori della Lazio di voler contare, di essere propositivi, di non rassegnarsi ad un presente e, quel che è peggio, ad un futuro ed a un destino di mediocrità, di permanente e rassegnata sudditanza e subalternità nei confronti della Roma, di mortificante marginalizzazione.
Al punto che, così continuandosi, potrebbe tornare di attualità il progetto del regime fascista per rendere più competitive le squadre di calcio dell’epoca attraverso una politica di fusioni, che, per quanto riguarda Roma, non si realizzò compiutamente nel 1927, allorchè il federale fascista della Città, Italo Foschi, non riuscì ad includere la Lazio nella fusione forzosa che dette vita alla Roma .
Un ruolo fondamentale sono chiamati a svolgere gli organi di informazione che si occupano di Lazio.
Essi devono – dovrebbero- essere primariamente i "cani da guardia" dei sostenitori e non di chi si trovi al comando della società.
Al riguardo, voglio ricordare alcuni brani tratti dal " Saggio sull’arte di strisciare" del Barone Paul H.D. d’Holbach, scritti verso la fine del ‘700, ma, ancora, di attualità.
Il suddetto Barone, nel descrivere il comportamento del cortigiano, così si esprime :" Un buon cortigiano non deve mai avere una opinione personale ma solamente quella del padrone e il vero cortigiano è tenuto come Arlecchino ad essere amico di tutti, ma senza commettere la debolezza di affezionarsi a chicchessia; costretto a soggiogare anche l’amicizia e la sincerità, il suo attaccamento sarà riservato all’uomo al comando fino al momento in cui questo perde il potere."
Inoltre, desidero richiamare l’attenzione e la riflessione, rispettivamente dei sostenitori della Lazio e del Presidente di quest’ultima, dr. Claudio Lotito, sulle seguenti parole tratte dallo Hagakure ("all’ombra delle foglie") Codice dei Samurai : " Un vecchio valoroso samurai raccontava che durante la battaglia bisogna essere determinati a vincere un avversario più forte. Giorno e notte, senza sosta, bisogna pensare ad eliminare un nemico potente con coraggio e senza alcuna esitazione ". " Quando uno possiede un po’ di scienza, presto o tardi, diventa arrogante ed è felice di essere considerato diverso dagli altri . Tratta come roba da buttare via coloro che nel mondo si ritengono inutili . Una simile persona attira su di se il castigo del cielo ".
Infine, una nota a margine dopo la gara Lazio – Inter del 2 maggio ultimo scorso.
Si sono visti e sentiti: politici fare i comici; comici fare i politici ; giornalisti e, in genere, comunicatori fare i politici e i comici .
I principi ( lealtà, correttezza, probità, etica, morale ) non c’entrano , c’entra il marketing.
Vale a dire la ricerca, l’acquisizione, il consolidamento di mercato : nella fattispecie, quello costituito dagli elettori, lettori, spettatori, ascoltatori giallorossi, considerati più numerosi e portatori di vantaggi rispetto agli elettori, lettori, spettatori, ascoltatori biancocelesti.
Tutto qui, senza dimenticare che l’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù ( Francoise De la Rochefaucould , Parigi 1613-1680) e che bisogna sempre giocare lealmente, solo quando si hanno in mano le carte vincenti ( Oscar Wilde, Dublino 1854 – Parigi 1900).
Massimo Rossetti
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il pallone in confusione

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